051U0849
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Trasferimento in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprieta' di Rizzuto Pietro Fedele fu Fedele, in comune di Belcastro (Catanzaro). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951 n. 849)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230 e l'art. 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; In virtu' della delegazione concessa con l' art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ; Udito il parere, in data 5 giugno 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell' art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per terreni ricadenti nel comune di Belcastro (Catanzaro), della superficie di Ha. 231.26.20, nei confronti di Rizzuto Pietro Fedele fu Fedele; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Belcastro (Catanzaro), della superficie di Ha. 231.26.20, nei confronti di Rizzuto Pietro Fedele fu Fedele. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 11 marzo 1961, n. 7 (in G.U. 1a s.s. 18/03/1961, n. 70) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849 , in relazione alla legge 12 maggio 1950, n. 230 , e in riferimento all' art. 76 della Costituzione , in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti all'espropriato".
Art. 2
E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente art. 1, confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 20.69.50, ad est, sud e nord, con la strada comunale Cappella; ad ovest, con fosso non denominato in mappa;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 10.89.80, a nord, con la strada comunale Cappella; ad est e sudovest, con fossi non denominati in mappa;
il terzo corpo, della superficie di Ha. 48.26.60, a sud, con la comunale Cappella e con la proprieta' dello stesso Rizzuto; ad ovest, con la comunale Cappella e con la proprieta' di Longo Mazzapica Francesca fa Fedele maritata Colosimo; a nord-est, con la comunale Cangiati e con il limite intercomunale di Petrona';
il quarto corpo, della superficie di Ha. 145.87.60, ad est e a nord, con la comunale Cappella; ad ovest, con la comunale Lescio e con il fosso Valonia; a sud, con la proprieta' di Berlingieri Adolfo per 3/4 e Carlo per 1/4 fratelli fu Francesco;
il quinto corpo, della superficie di Ha. 1.19.90, ad est, con la comunale Cangiati; a sud e ad ovest, con la comunale Cappella; a nord con il fosso Salinella;
il sesto corpo, della superficie di Ha. 0.79.50, a nord-est, con il fosso Salinella; a sud, con la comunale Cappella; ad ovest, con la comunale Cangiati;
il settimo corpo, della superficie di Ha. 3.53.30, ad est, con il fosso Salinella; ad ovest e nord, con la comunale Cappella; a sud, con la proprieta', di Brutto Domenico Antonio fu Gioacchino, Brutto Nice fu Vincenzo, Brutto Maria, Santa, Vincenzo e Domenico fratelli e sorella fu Luigi, Montesanto Elisa fu Gioacchino. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 11 marzo 1961, n. 7 (in G.U. 1a s.s. 18/03/1961, n. 70) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849 , in relazione alla legge 12 maggio 1950, n. 230 , e in riferimento all' art. 76 della Costituzione , in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti all'espropriato".
Art. 3
I terreni di cui sopra sono trasferiti in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 11 marzo 1961, n. 7 (in G.U. 1a s.s. 18/03/1961, n. 70) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849 , in relazione alla legge 12 maggio 1950, n. 230 , e in riferimento all' art. 76 della Costituzione , in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti all'espropriato".
Art. 4
L'elenco dei terreni, compresi nel piano di espropriazione di cui all'art. 1, con l'indicazione dell'indennita' offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 agosto 1951 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 43, foglio n. 39. - CARLOMAGNO --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 11 marzo 1961, n. 7 (in G.U. 1a s.s. 18/03/1961, n. 70) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849 , in relazione alla legge 12 maggio 1950, n. 230 , e in riferimento all' art. 76 della Costituzione , in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti all'espropriato".
Elenco
COMUNE DI BELCASTRO (Catanzaro)
Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Rizzuto Pietro Fedele fu Fedele a termini degli articoli 1 e 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 11 marzo 1961, n. 7 (in G.U. 1a s.s. 18/03/1961, n. 70) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 12 agosto 1951, n. 849 , in relazione alla legge 12 maggio 1950, n. 230 , e in riferimento all' art. 76 della Costituzione , in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti all'espropriato".