Monitoring Gesetzessammlung

051U0904

IT - DPR

051U0904

Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo, in comune di Aielli (L'Aquila). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951 n. 904)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66; Udito il parere, in data 26 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , la quale ha esaminato i piani particolareggiati di espropriazione, compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, per i terreni ricadenti nel comune di Aielli (provincia di L'Aquila), della superficie di Ha. 661.55.10, nei confronti di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, per i terreni ricadenti nel comune di Aielli (provincia di L'Aquila), della superficie di Ha. 661.55.10, nei confronti di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 maggio 1961, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1961, n. 124) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente decreto "in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto hanno incluso nell'espropriazione beni non ricadenti nel territorio del Fucino e che non costituiscono pertinenze dei terreni espropriati."

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 maggio 1961, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1961, n. 124) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente decreto "in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto hanno incluso nell'espropriazione beni non ricadenti nel territorio del Fucino e che non costituiscono pertinenze dei terreni espropriati."

Art. 3

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 maggio 1961, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1961, n. 124) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente decreto "in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto hanno incluso nell'espropriazione beni non ricadenti nel territorio del Fucino e che non costituiscono pertinenze dei terreni espropriati."

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Gressoney, addi' 30 agosto 1951 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 43, foglio n. 91. - CARLOMAGNO --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 maggio 1961, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1961, n. 124) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente decreto "in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto hanno incluso nell'espropriazione beni non ricadenti nel territorio del Fucino e che non costituiscono pertinenze dei terreni espropriati."

Elenco

COMUNE DI AIELLI (L'Aquila)
Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 maggio 1961, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1961, n. 124) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente decreto "in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto hanno incluso nell'espropriazione beni non ricadenti nel territorio del Fucino e che non costituiscono
pertinenze dei terreni espropriati."
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