052U1986
052U1986
Statuto Cassa sovvenzioni personali dell'Amministrazione (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952 n. 1986)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325 , col quale venne attribuita la personalita' giuridica alla "Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli Uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza"; Visto l'art. 22 dello statuto dell'Ente, allegato al suddetto decreto del Capo provvisorio dello Stato; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visti i pareri favorevoli dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Il vigente statuto per la "Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli Uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza", approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 325 dei 26 ottobre 1946 , e' sostituito da quello annesso al presente decreto, vistato dai Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio.
Detto Ente assume la nuova denominazione di: "Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Arpy di Morgex, addi' 16 agosto 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 48. - PALLA
Art. 1
Statuto della Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria
Art. 1.
La Cassa sovvenzioni, costituita fra gli impiegati delle categorie di concetto, d'ordine e subalterno degli Uffici amministrativi centrali dei Ministeri delle finanze, del tesoro o del bilancio - ivi compreso il personale dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato - nonche' fra il personale delle predette categorie degli Uffici amministrativi delle Intendenze di finanza, e gia' eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello State 26 ottobre 1946, n. 325, assume la denominazione di "Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria".
La Cassa ha sede in Roma presso il palazzo del Ministero delle finanze.
Art. 2
Art. 2.
Per acquistare la qualita' di socio, gli impiegati di cui al precedente articolo devono farne domanda al presidente della Cassa, dichiarando espressamente di aver preso conoscenza dello statuto sociale.
I soci fondatori dell'Ente conservano tale qualifica - con gli oneri ed i diritti relativi - anche dopo il loro passaggio a ruoli diversi da quelli di cui al precedente articolo.
Art. 3
Art. 3.
Le entrate della Cassa sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione dei soci stabilita in L. 100 e dalle quote mensili stabilite in L. 60 per gli impiegati dei ruoli di gruppo A e B; L. 50 per gli impiegati di gruppo C; L. 40 per gli impiegati subalterni.
b) dagli interessi del patrimonio investito per la migliore utilizzazione dei fondi della Cassa;
c) dalle oblazioni volontarie, lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;
d) da eventuali contributi dei Ministeri interessati.
La misura della quota di iscrizione e di quelle mensili potra' essere modificata con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Art. 4
Art. 4.
La qualita' di socio si perde:
a) per domanda dell'interessato o per morosita' nel pagamento delle quote sociali relative ad un anno;
b) per cessazione del rapporto d'impiego, qualunque ne sia la causa;
c) per passaggio ad altra Amministrazione statale.
Il socio che perde tale qualifica per i motivi indicati nella lettera a), puo' essere riammesso - a sua domanda - a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, sotto l'osservanza delle norme e con le condizioni previste dal presente statuto per le nuove iscrizioni.
In ogni caso il socio che perde tale qualifica non ha diritto al rimborso delle quote mensili versate ne' al computo del periodo di interruzione di qualifica di socio.
Art. 5
Art. 5.
La Cassa ha per scopo:
1) corrispondere una sovvenzione agli iscritti che cessano definitivamente dal servizio per qualsiasi causa e sempre quando non abbiano diritto ad ottenere la indennita' di buona uscita che, ai termini delle disposizioni in vigore, l'Opera di previdenza e' tenuta a corrispondere a favore dei personali civili e militari dello Stato:
2) corrispondere una sovvenzione ad integrazione della indennita' di buona uscita prevista dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 , per gli iscritti all'Opera di previdenza predetta che abbiano maturato il diritto alla normale pensione vitalizia.
In caso di decesso dell'iscritto, le sovvenzioni sono corrisposte ai superstiti secondo quanto e' previsto dai successivi articoli 14 e 15:
3) concedere prestiti ai soci che abbiano maturato il diritto alla sovvenzione di cui al n. 1) La misura delle sovvenzioni e' stabilita, nel mese di dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, dal Consiglio di amministrazione, tenuti presenti la situazione patrimoniale della Cassa, gli anni di iscrizione dell'impiegato alla Cassa stessa, nonche' l'eventuale diritto a pensione vitalizia.
Il Consiglio di amministrazione stabilira' anno per anno la somma massima che potra' essere erogata durante l'anno per i prestiti di cui al n. 3).
Art. 6
Art. 6.
Per provvedere alle finalita' di cui al presente statuto le entrate annuali della Cassa sono ripartite come segue:
1) l'85% e' destinato ad alimentare il fondo per le sovvenzioni di cui al precedente articolo;
2) il 10% viene accantonato, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, per costituire un fondo di riserva per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale.
Il fondo di riserva non potra' superare la somma di L. 1.000.000;
3) per sostenere le spese di gestione della Cassa, nonche' quelle casuali, il Consiglio di amministrazione puo' utilizzare le somme non eccedenti il rimanente 5%. Ove tale percentuale non sia totalmente utilizzata, la rimanenza sara' portata in aumento del fondo di cui al n. 1).
Art. 7
Art. 7.
La Cassa e' amministrata da un Consiglio nominato con decreto dei Ministri per le finanze e per il bilancio e ad interim per il tesoro, costituito come appresso:
dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze: presidente;
da un funzionario di grado non inferiore al sesto del Ministero del tesoro: vice presidente.
Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente;
da undici consiglieri di cui:
uno di gruppo A (del ruolo centrale del personale amministrativo delle finanze; uno di gruppo A (del ruolo centrale amministrativo del Ministero del tesoro o del bilancio); uno di gruppo A (del ruolo del personale di concetto della Ragioneria generale dello Stato); due di gruppo A (del ruolo del personale amministrativo delle Intendenze di finanza); uno di gruppo C (del ruolo del personale d'ordine del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza); uno di gruppo C (del ruolo del personale d'ordine del Ministero del tesoro o del bilancio), uno di gruppo C (del personale d'ordine della Ragioneria generale dello Stato); un subalterno (del ruolo del personale subalterno del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza): un subalterno (del ruolo del personale subalterno del Ministero del tesoro o del bilancio), dal dirigente dell'Ispettorato generale per il lotto e lotterie.
Con lo stesso decreto si provvede alla nomina del Collegio dei revisori composto di tre funzionari scelti:
uno tra il personale del ruolo centrale amministrativo del Ministero delle finanze;
uno tra il personale del ruolo di concetto della Ragioneria generale dello Stato;
uno tra il personale del ruolo amministrativo delle Intendenze di finanza.
I membri del Consiglio. compresi i revisori ed all'infuori del presidente, durano in carica due anni.
Essi possono essere riconfermati.
La segreteria del Consiglio e formata da un funzionario amministrativo dei ruoli centrali delle Finanze, con funzioni di segretario: un funzionario del ruolo del Ministero del bilancio o tesoro, con incarico di contabile ed un impiegato della carriera d'ordine di uno dei Ministeri predetti, con mansioni di cassiere.
Art. 8
Art. 8.
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre almeno la presenza di sette componenti di esso, compreso chi presiede.
Le deliberazioni relative alle spese di cui all'art. 6 (n. 3) del presente statuto debbono essere approvate da almeno otto dei componenti del Consiglio.
In caso di assenza o di impedimento del presidente o del vice presidente, le adunanze del Consiglio sono presiedute dal consigliere piu' elevato in grado. In caso di parita' di grado si terra' conto dell'anzianita' di carica.
Nel caso di uguale parita' di grado e di carica si terra' conto dell'eta' del consigliere.
Qualora si verifichi parita' di voti prevale quello di chi presiede.
Art. 9
Art. 9.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce, se necessario, ogni bimestre.
Il Consiglio di amministrazione deve essere altresi' convocato qualora almeno venti soci od il Collegio dei revisori ne presentino richiesta scritta al presidente.
Esso e' chiamato:
1) ad assicurarsi della regolarita' delle entrate della Cassa;
2) a deliberare sulla liquidazione delle sovvenzioni di cui all'art. 5;
3) a deliberare in ordine all'accettazione di oblazioni volontarie ed all'introito di sovvenzioni, di contributi e di proventi eventuali;
4) ad autorizzare le spese di cui al n. 3) dell'art. 6;
5) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento della Cassa e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;
6) ad approvare i bilanci preventivi e consuntivi.
Art. 10
Art. 10.
I revisori esplicano i loro compiti ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile , in quanto applicabili.
Art. 11
Art. 11.
Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale da sottoporre alla approvazione del Consiglio medesimo nell'adunanza immediatamente successiva.
Art. 12
Art. 12.
Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa.
Egli, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal vice presidente.
In caso di urgenza il presidente, o, in sua assenza, il vice presidente, puo' subito disporre il pagamento di un acconto sulla somma da corrispondersi come sovvenzione, riferendone al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza.
Art. 13
Art. 13.
L'iscritto o i suoi superstiti acquistano il diritto alla sovvenzione solo quando siano stati compiuti almeno cinque anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo che l'iscritto sia morto o divenuto permanentemente e totalmente inabile al servizio per causa del servizio stesso.
Nel computo degli anni di servizio si tiene conto anche di quelli anteriori alla nomina in ruolo, ma utili agli effetti di pensione.
L'anno iniziato si intende compiuto.
Per i relativi accertamenti provvede il Consiglio di amministrazione.
Art. 14
Art. 14.
((In caso di morte avvenuta in attivita' di servizio dell'iscritto, il diritto alla sovvenzione prevista nella misura di cui al successivo art. 15 sorge nel momento del decesso e spetta in ordine di precedenza:
1) al coniuge superstite, quando non esista sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitata al coniuge medesimo o ad entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstiti, oltre al coniuge, anche figli naturali o nati da precedenti matrimoni, minorenni o permanentemente inabili al lavoro, a ciascuno di questi spetta una quota della sovvenzione pari al quoziente ottenuto dividendo la sovvenzione complessiva in parti uguali tra il coniuge e tutti i figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali dell'iscritto medesimo, purche' nelle predette condizioni di eta' o di stato;
2) ai figli minorenni o permanentemente inabili al lavoro, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali;
3) ai figli maggiorenni non coniugati, gia' conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali;
4) ai figli maggiorenni legittimi, legittimati, naturali e adottivi, in parti uguali;
5) ai genitori, se entrambi viventi; al genitore superstite, se uno di essi e' morto. Se i genitori sono separati legalmente, la sovvenzione e' divisa fra essi in parti uguali;
6) ai fratelli ed alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, purche' non coniugati, in parti uguali;
7) alle persone esplicitamente a tal fine designate dall'iscritto con atto di ultima volonta' o, in mancanza, ai fratelli ed alle sorelle, in parti uguali)) .
Art. 14-bis
Art. 14-bis.
((Quando la sovvenzione e' dovuta ai superstiti indicati nel precedente articolo, gli aventi diritto devono produrre i seguenti documenti:
1) se si tratta del coniuge superstite:
il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato a norma dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , da cui risulti che non esiste sentenza, passata in giudicato, di separazione personale addebitata al coniuge superstite medesimo o ad entrambi i coniugi e che non esistono figli nati da precedenti matrimoni o figli naturali riconosciuti dall'iscritto;
2) se si tratta di figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi, minorenni o permanentemente inabili al lavoro:
lo stato di famiglia e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto deceduto, la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, nonche' di quello di riconoscimento per i figli naturali e i documenti comprovanti l'inabilita' al lavoro;
3) se si tratta di figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi maggiorenni non coniugati gia' conviventi ed a carico del genitore defunto:
i documenti di stato civile di cui al precedente n. 2) e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , da cui risulti che i richiedenti erano conviventi e a carico dell'iscritto deceduto:
4) se si tratta di figli legittimi, legittimati, adottivi o naturali riconosciuti maggiorenni:
i documenti di stato civile di cui al precedente n. 2);
5) se si tratta dei genitori:
un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , da cui risulti di non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con l'iscritto deceduto;
6) se si tratta di fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, purche' non coniugati:
un certificato dell'ufficio di stato civile e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , comprovanti i vincoli di parentela degli aventi diritto e da cui risulti, altresi', che i medesimi erano conviventi ed a carico dell'iscritto deceduto nonche' i documenti comprovanti la inabilita' al lavoro;
7) se si tratta di persone designate dall'iscritto con disposizioni di ultima volonta' a mente del n. 7) del precedente art. 14:
un estratto autentico delle disposizioni di ultima volonta';
8) se si tratta di fratelli o sorelle:
un certificato dell'ufficio di stato civile e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' art. 4 (della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , comprovanti i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto.
Tutti i richiedenti compresi nei numeri da 2) a 7) del precedente art. 14 debbono comprovare con atto di notorieta' o con dichiarazione resa e sottoscritta a norma dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , che non esistono altri aventi diritto alla sovvenzione secondo l'ordine di precedenza stabilito nello stesso art. 14)) .
Art. 15
Art. 15.
((La sovvenzione, stabilita dal consiglio di amministrazione a norma del penultimo comma dell'art. 5 e' corrisposta, nell'ambito di ciascuna carriera, in misura unica.
Gli impiegati gia' iscritti alla Cassa, ai quali, all'atto della cessazione dal servizio, sia stata corrisposta la sovvenzione nella misura ridotta in dipendenza del loro stato civile, possono chiedere la corresponsione della differenza tra l'ammontare della somma riscossa e l'importo della sovvenzione all'epoca prevista nella misura intera.
A tal fine gli interessati, purche' cessati dal servizio non oltre dieci anni prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno avanzare apposita richiesta scritta al consiglio di amministrazione della Cassa stessa entro il termine di decadenza di un anno dalla data suddetta)) .
Art. 16
Art. 16.
Agli iscritti passati ad altri impieghi dello Stato che siano riammessi nei ruoli delle categorie di cui all'art. 1 del presente statuto, la sovvenzione gia' corrisposta sara' portata in detrazione a quella che sara' successivamente liquidata all'atto della definitiva cessazione dal servizio, tenuto conto degli interessi legali dovuti per la durata della anticipazione.
Art. 17
Art. 17.
((La sovvenzione e' corrisposta agli iscritti o ai superstiti elencati nel precedente art. 14, su domanda degli interessati da presentarsi al consiglio di amministrazione della Cassa entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio o da quella del decesso dell'iscritto)) .
Art. 18
Art. 18.
Il fondo di riserva di cui all'art. 6, n. 2) e' versato alla Cassa depositi e prestiti che provvedera' all'impiego fruttifero del fondo stesso in conformita' delle decisioni che avra' adottate il Consiglio di amministrazione.
Art. 19
Art. 19.
Gli iscritti possono beneficiare della sovvenzione dopo un anno dalla data di iscrizione alla Cassa.
Le sovvenzioni non sono cedibili.
Art. 20
Art. 20.
E' data facolta' al Consiglio di amministrazione di determinare l'ammontare dei fondi della Cassa che potranno essere destinati ad un servizio prestiti da concedersi a quei soci che ne facciano domanda e che abbiano maturato il diritto alla sovvenzione secondo le modalita' di cui agli articoli 13 e 19 dello statuto sociale in base ad apposite disposizioni che saranno deliberate dal Consiglio stesso.
Art. 21
Art. 21.
L'esercizio finanziario della Cassa coincide con l'anno solare.
Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione dovra' approvare il rendiconto chiuso nel dicembre dell'anno precedente.
Il rendiconto approvato sara' pubblicato nei bollettini ufficiali del personale delle amministrazioni interessate.
Art. 22
Art. 22.
Per quanto altro occorra per il funzionamento e l'amministrazione della Cassa provvede il Consiglio di amministrazione con apposite norme.
Con deliberazione del Consiglio di amministrazione saranno stabilite le norme per la gestione dei fondi della Cassa.
Art. 23
Art. 23.
Lo scioglimento della Cassa e la destinazione dei fondi, come l'eventuale ripartizione di essi, nonche' qualsiasi modifica al presente statuto riguardante le finalita' dell'Ente, debbono essere deliberate dagli iscritti anche per referendum, con maggioranza assoluta di essi, previo parere favorevole dei Ministri per le finanze per il tesoro e per il bilancio.
Art. I
NORME CHE REGOLANO LA CONCESSIONE DI PRESTITI
Art. I
Il prestito puo' essere accordato - su decisione insindacabile del Consiglio di amministrazione - ai soci che dimostrino di trovarsi in condizioni di particolare bisogno.
Tali condizioni debbono essere specificate nell'apposita domanda diretta al Consiglio di amministrazione dell'Ente.
Art. II
Art. II
Per ottenere il prestito il socio deve presentare i seguenti documenti in carta libera:
a) domanda diretta al Consiglio di amministrazione dell'Ente, con il visto del capo d'ufficio attestante la veridicita' dei motivi di bisogno addotti dal richiedente;
b) documenti comprovanti lo stato di necessita' in cui si trova l'interessato;
c) dichiarazione rilasciata dall'ufficio pagatore attestante l'importo dell'emolumento netto percepito dal richiedente;
d) dichiarazione con la quale il funzionario delegato alla riscossione dello stipendio del socio si impegna - previa autorizzazione dell'interessato - a trattenere mensilmente sullo stipendio del richiedente le rate mensili di ammortamento del prestito, con espresso impegno di rimetterne l'ammontare all'amministrazione della Cassa;
e) dichiarazione con cui il richiedente autorizza l'amministrazione della Cassa a compiere, anche sulle eventuali sue competenze finali in caso di cessazione dal servizio, le trattenute che fossero ancora necessarie per l'estinzione del debito.
Art. III
Art. III
L'ammontare del prestito non potra' superare l'importo netto degli emolumenti mensili spettanti all'impiegato.
La durata dell'ammortamento del prestito stesso non puo' essere superiore ai dodici mesi. L'ammortamento va fatto sugli emolumenti mensili spettanti al richiedente.
Il tasso di interesse a favore della Cassa resta fissato nella misura del 3%.
Gli interessi complessivi sono trattenuti, in unica soluzione, all'atto della concessione del prestito, senza diritto a rimborso totale o parziale anche nel caso di estinzione anticipata.
Art. IV
Art. IV
In caso di cessazione del rapporto d'impiego, da qualsiasi motivo causato, le rate di ammortamento non ancora estinte dal socio debitore verranno trattenute sulla sovvenzione definitiva spettante a lui o ai suoi aventi causa.
Art. V
Art. V
Non potra' essere concesso un nuovo prestito fino a che non sia estinto quello precedente.
Visto:
Il Ministro per le finanze
VANONI
Il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro
PELLA