052U2308
052U2308
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Mirabella Maria Consiglia di Alberto in Mannarini, in comune di Avetrana (Taranto). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952 n. 2308)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Mirabella Maria Consiglia di Alberto in Mannarini, per i terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto); Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell' art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dai Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Mirabella Maria Consiglia di Alberto in Mannarini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 41.54.74 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo-4 aprile 1960, n. 17 (in G.U. 1a s.s. 09/04/1960, n. 88) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308 , e del 27 dicembre 1951, n. 3480 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in riferimento all' art. 76 della Costituzione , in quanto hanno posto a base del calcolo della proprieta' le variazioni in aumento disposte dall'Ufficio tecnico erariale con provvedimento del 15 marzo 1950".
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Paglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria. ((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo-4 aprile 1960, n. 17 (in G.U. 1a s.s. 09/04/1960, n. 88) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308 , e del 27 dicembre 1951, n. 3480 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in riferimento all' art. 76 della Costituzione , in quanto hanno posto a base del calcolo della proprieta' le variazioni in aumento disposte dall'Ufficio tecnico erariale con provvedimento del 15 marzo 1950".
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo-4 aprile 1960, n. 17 (in G.U. 1a s.s. 09/04/1960, n. 88) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308 , e del 27 dicembre 1951, n. 3480 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in riferimento all' art. 76 della Costituzione , in quanto hanno posto a base del calcolo della proprieta' le variazioni in aumento disposte dall'Ufficio tecnico erariale con provvedimento del 15 marzo 1950".
Art. 4
L'elenco dei terreni, sopramenzionato con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addi' 19 novembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 74. - PALLA ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo-4 aprile 1960, n. 17 (in G.U. 1a s.s. 09/04/1960, n. 88) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308 , e del 27 dicembre 1951, n. 3480 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in riferimento all' art. 76 della Costituzione , in quanto hanno posto a base del calcolo della proprieta' le variazioni in aumento disposte dall'Ufficio tecnico erariale con provvedimento del 15 marzo 1950".
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla ditta Mirabella Maria Consiglia di Alberto, maritata Mannarini, in comune di Avetrana (provincia di Taranto), trasferiti in proprieta' dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67 .
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo-4 aprile 1960, n. 17
(in G.U. 1a s.s. 09/04/1960, n. 88) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308 , e del 27 dicembre 1951, n. 3480 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in riferimento all' art. 76 della Costituzione , in quanto hanno posto a base del calcolo della proprieta' le variazioni in aumento disposte dall'Ufficio tecnico erariale con provvedimento del 15 marzo 1950".