052U4134
052U4134
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione ec la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di De Pascalis Carlo fu Luigi, in comune di Melendugno (Lecce). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952 n. 4134)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtu' della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di De Pascalis Carlo fu Luigi per i terreni ricadenti nel comune di Melendugno (provincia di Lecce); Considerato che il sunnominato non e' stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all' articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo; Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di De Pascalis Carlo fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Melendugno (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 156.78.97, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 23 marzo 1966, n. 24 (in G.U. 1a s.s. 26/03/1966 , n. 76) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4134 , in riferimento all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione , in quanto nel procedere alla determinazione della consistenza della proprieta' terriera posseduta da Carlo De Pascalis, vi ha incluso il fondo Prisenna che aveva cessato di farne parte fin dal 1944".
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 23 marzo 1966, n. 24 (in G.U. 1a s.s. 26/03/1966 , n. 76) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4134 , in riferimento all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione , in quanto nel procedere alla determinazione della consistenza della proprieta' terriera posseduta da Carlo De Pascalis, vi ha incluso il fondo Prisenna che aveva cessato di farne parte fin dal 1944".
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 23 marzo 1966, n. 24 (in G.U. 1a s.s. 26/03/1966 , n. 76) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4134 , in riferimento all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione , in quanto nel procedere alla determinazione della consistenza della proprieta' terriera posseduta da Carlo De Pascalis, vi ha incluso il fondo Prisenna che aveva cessato di farne parte fin dal 1944".
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 151. - PALLA --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 23 marzo 1966, n. 24 (in G.U. 1a s.s. 26/03/1966 , n. 76) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4134 , in riferimento all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione , in quanto nel procedere alla determinazione della consistenza della proprieta' terriera posseduta da Carlo De Pascalis, vi ha incluso il fondo Prisenna che aveva cessato di farne parte fin dal 1944".
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla ditta De Pascalis Carlo fu Luigi, in comune di Melendugno (provincia di Lecce), trasferiti in proprieta' dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67 .
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 23 marzo 1966, n. 24 (in G.U. 1a s.s. 26/03/1966 , n. 76) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4134 , in riferimento all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione , in quanto nel procedere alla determinazione della consistenza della proprieta' terriera posseduta da Carlo De Pascalis, vi ha incluso il fondo Prisenna che aveva cessato di farne parte fin dal 1944".