051U1230
051U1230
Trasferimento in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprieta' di Prever Ada fu Giovanni, in comune di Santa Severina (Catanzaro). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 novembre 1951 n. 1230)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della. Costituzione della Repubblica; Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230 e l'art. 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; In virtu' della delegazione concessa con l' art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ; Udito il parere, in data 11 settembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell' art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Severina (provincia di Catanzaro), della superficie di Ha. 64.44.80, nei confronti di Prever Ada fu Giovanni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Severina (provincia di Catanzaro), della superficie di Ha. 64.44.80, nei confronti di Prever Ada fu Giovanni.
((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 marzo 2012, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 28/03/2012, n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente decreto in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti al soggetto espropriato.
Art. 2
I terreni, indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila.
((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 marzo 2012, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 28/03/2012, n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente decreto in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti al soggetto espropriato.
Art. 3
E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.
((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 marzo 2012, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 28/03/2012, n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente decreto in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti al soggetto espropriato.
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 novembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 novembre 1951 Atti del Governo, registro n. 46, foglio n. 10.- FRASCA ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 marzo 2012, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 28/03/2012, n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente decreto in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti al soggetto espropriato.
Elenco
COMUNE DI SANTA SEVERINA (Catanzaro)
Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Prever Ada fu Giovanni (Berlingieri Checchina fu Anselmo vedova Camicia) a termini degli articoli 1 e 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 marzo 2012, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 28/03/2012, n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente decreto in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti al soggetto espropriato.