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051U1410

IT - DPR

051U1410

Trasferimento in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprieta' di Solima Vincenzo fu Rosalbino, in comune di Bisignano (Cosenza). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951 n. 1410)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230 e l'art. 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; In virtu' della delegazione concessa dall' art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ; Udito il parere, in data 29 novembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell' art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila per i terreni ricadenti nel comune di Bisignano (provincia di Cosenza), della superficie di Ha. 1.66.01.10, nei confronti della ditta Solima Vincenzo fu Rosalbino; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Bisignano (provincia di Cosenza), della superficie di Ha. 166.01.10, nei confronti della ditta Solima Vincenzo fu Rosalbino. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 23 maggio 1964, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 30/05/1964, n. 132), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1410 , in relazione agli artt. 4 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione , in quanto, nel colpire beni di proprieta' comune a Vincenzo e Francesco Solima fu Rosalbino e ad Eugenio Solima fu Goffredo, ha espropriato in testa a Vincenzo Solima anche la quota di comproprieta' di cui il piano pubblicato in vista dello scorporo di tali beni aveva previsto l'espropriazione in testa a Francesco Solima."

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 23 maggio 1964, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 30/05/1964, n. 132), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1410 , in relazione agli artt. 4 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione , in quanto, nel colpire beni di proprieta' comune a Vincenzo e Francesco Solima fu Rosalbino e ad Eugenio Solima fu Goffredo, ha espropriato in testa a Vincenzo Solima anche la quota di comproprieta' di cui il piano pubblicato in vista dello scorporo di tali beni aveva previsto l'espropriazione in testa a Francesco Solima."

Art. 3

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 23 maggio 1964, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 30/05/1964, n. 132), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1410 , in relazione agli artt. 4 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione , in quanto, nel colpire beni di proprieta' comune a Vincenzo e Francesco Solima fu Rosalbino e ad Eugenio Solima fu Goffredo, ha espropriato in testa a Vincenzo Solima anche la quota di comproprieta' di cui il piano pubblicato in vista dello scorporo di tali beni aveva previsto l'espropriazione in testa a Francesco Solima."

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 48, foglio n. 2. - FRASCA --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 23 maggio 1964, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 30/05/1964, n. 132), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1410 , in relazione agli artt. 4 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione , in quanto, nel colpire beni di proprieta' comune a Vincenzo e Francesco Solima fu Rosalbino e ad Eugenio Solima fu Goffredo, ha espropriato in testa a Vincenzo Solima anche la quota di comproprieta' di cui il piano pubblicato in vista dello scorporo di tali beni aveva previsto l'espropriazione in testa a Francesco Solima."

Elenco

COMUNE DI BISIGNANO (Cosenza)
Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Solima Vincenzo e Francesco fratelli fu Rosalbino a termini degli articoli 1 e 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 23 maggio 1964, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 30/05/1964, n. 132), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1410 , in relazione agli artt. 4 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione , in quanto, nel colpire beni di proprieta' comune a Vincenzo e Francesco Solima fu Rosalbino e ad Eugenio Solima fu Goffredo, ha espropriato in testa a Vincenzo Solima anche la quota di comproprieta' di cui il piano pubblicato in vista dello scorporo di tali beni aveva previsto l'espropriazione in testa a Francesco
Solima."
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