Monitoring Gesetzessammlung

052U0169

IT - DPR

052U0169

Proroga del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, numero 1125, con nuove aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1952 n. 169)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 e 1 novembre 1951, n. 1125 , che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti al 31 marzo 1952; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessita' di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee e di aggiungere a queste alcune nuove riduzioni od esenzioni daziarie; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il bilancio; Decreta:

Art. 1

Le disposizioni degli articoli 1 , 2 , 3 e 4 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125 , sono prorogate a non oltre il 31 dicembre 1952.
A non oltre la stessa data si intendono prorogate, con le modificazioni e le nuove aggiunte di cui alla allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze, le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale approvate coi decreti Presidenziali 8 luglio 1950, n. 453 ; 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 (art. 3 ); 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516 e 1 novembre 1951, n. 1125 (art. 5).

Art. 2

Ai dazi previsti nella tabella di cui al precedente articolo, per le voci ex 268-b-1, ex 650-b, ex 650-c, ex 663, ex 891-a-1, 2, 3, e' applicabile la riduzione stabilita con l' art. 1 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125 .

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 marzo 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - FANFANI - CAMPILLI - LA MALFA - CAPPA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 marzo 1952 Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 130 - FRASCA

Tabella

TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
L'errata-corrige in G.U. 15/04/1952, n. 89 ha disposto che nella presente Tabella, ultima linea ove e' detto: "ex 1124-b Martelli pneumatici perforatori, e loro parti -" si deve leggere: "ex 1124-b Martelli pneumatici perforatori, e loro parti 14%".
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