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048U0351

IT - DPR

048U0351

Esecuzione della disposizione di cui all'art. 19 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sul riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 marzo 1948 n. 351)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 30 dicembre 1947, n. 1477 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Hanno diritto ad una rappresentanza nel Consiglio superiore delle accademie e delle biblioteche ai sensi dell' art. 19 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477 , le Accademie e i Corpi scientifici seguenti:
1) Accademia Pugliese delle Scienze di Bari;
2) Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna;
3) Accademia della Crusca di Firenze;
4) Accademia Economica Agraria dei Georgofili di Firenze;
5) Accademia Ligure di Scienze, Lettere e Arti di Genova;
6) Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Lucca;
7) Istituto Lombardo di Scienze e Lettere di Milano;
8) Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena;
9) Accademia Pontaniana di Napoli;
10) Societa' di Scienze, Lettere ed Arti di Napoli;
11) Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova;
12) Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo;
13) Accademia Nazionale dei Lincei di Roma;
14) Insigne Accademia di San Luca di Roma;
15) Societa' italiana delle Scienze (detta dei XL) di Roma;
16) Accademia di Santa Cecilia di Roma;
17) Accademia delle Scienze di Torino;
18) Accademia di Agricoltura di Torino;
19) Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia;
20) Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 31 luglio 1954, n. 820 , ha disposto (con l'articolo unico) che "L'Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria" di Firenze e l'Accademia peloritana di scienze e lettere di Messina sono comprese tra le Accademie e i Corpi scientifici, indicati nell' art. 1 del decreto Presidenziale 1 marzo 1948, n. 351 ".

Art. 2

Il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche ha facolta' di promuovere, con sua deliberazione a maggioranza assoluta, variazioni nell'elenco di cui al precedente articolo.
Le variazioni saranno disposte con le stesse forme del presente decreto.

Art. 3

I membri ordinari delle Accademie e dei Corpi scientifici che hanno diritto al voto, sono i soci nazionali effettivi di detti sodalizi esclusi i soci onorari, i soci non residenti, i soci corrispondenti, i soci stranieri.
Ciascun membro partecipa ad una sola votazione anche se socio di piu' d'uno dei sodalizi compresi nel precedente art. 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 200. - FRASCA
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