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048U0401

IT - DPR

048U0401

Determinazione delle misure dei contributi unificati if agricoltura dovuti per l'anno 1948. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1948 n. 401)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la 1ª disposizione transitoria della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il comma terzo dell'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 ; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689 ; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 ; Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1945, n. 75 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Decreta:

Art. 1

I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 , dovuti per l'anno 1948, sono determinati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto e vistata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2

Le misure dei contributi come indicate nell'allegata tabella si applicano alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 , e delle relative disposizioni di attuazione.
Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da essi impiegate sara' considerato, ai fini della applicazione dei contributi, in 300.
Ove i predetti salariati siano addetti alle colture ed al bestiame, tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite all'azienda, per la coltivazione dei fondi e per il bestiame.
Nei confronti delle aziende coloniche e mezzadrili, il numero delle giornate impiegate da ogni unita' lavorativa del nucleo familiare saro' considerato, ai fini della applicazione dei contributi, in 240.
I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nella allegata tabella per i salariati fissi ed i giornalieri di campagna per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge. 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3

Qualora durante l'anno 1948 si verificassero variazioni del contributo per l'assicurazione invalidita e vecchiaia ai sensi dell' art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , o del contributo integrativo per l'assicurazione contro la tubercolosi ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776 , o del contributo per il "Fondo di Solidarieta' sociale" ai sensi dell' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689 , sara' provveduto con apposito provvedimento alle correlative variazioni delle quote di contributo fissate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 4

Per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura la quota di contributo sara' fissata per ogni provincia dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste.
In quelle province nelle quali il riferimento alle giornate di lavoro possa risultare equivalente al riferimento dell'estimo catastale, la quota relativa potra' essere, d'accordo con il Ministro per le finanze ed ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942 , inscritta nei ruoli della imposta fondiaria.

Art. 5

I concedenti dei fondi a mezzadria e colonia trattengono l'importo dei contributi dovuti eventualmente dal colono o mezzadro per conto dei dipendenti assunti per lavoro di spettanza dello stesso colono o mezzadro.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - SCELBA - PELLA - DEL VECCHIO - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 222. - FRASCA

Tabella

TABELLA ALLEGATA
Aliquota contributiva anno 1948
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
L'Avviso di rettifica in G.U. 20/05/1948, n. 116 ha disposto che " Nel decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1948, n. 401 , concernente la determinazione delle misure dei contributi unificati in agricoltura dovuti per l'anno 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di martedi' 11 maggio 1948, n. 108, alla tabella allegata, nella seconda colonna, in corrispondenza al n. 1 (quota assicurazione malattia) ove e' detto: "2,125" si deve leggere: "12,125". Alla colonna quinta, in corrispondenza del n. 4 (quota nuzialita' e natalita') ove e' detto "0,0175" si deve leggere: "0,075" ".
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