049U0213
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Rilevazione dei dati statistici riguardanti la produzione e gli impianti, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949 n. 213)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 , sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1
L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati, nonche' ogni altra rilevazione statistica, necessaria per le esigenze derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad organizzazioni, istituti od enti internazionali.
Art. 2
Le rilevazioni di cui al precedente articolo possono essere eseguite fino al 31 dicembre 1952.(1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 11 dicembre 1952, n. 2392 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1955 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213 ." --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 11 dicembre 1952, n. 2392 come modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1955, n. 1345 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1958 il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 2392 , entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213."
Art. 3
Per le infrazioni agli obblighi derivanti dal presente decreto si osservano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , modificati dall' art. 7 secondo comma, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250 .
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addi' 21 aprile 1949 EINAUDI DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 maggio 1949 Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 38. - FRASCA