Monitoring Gesetzessammlung

048U1697

IT - DPR

048U1697

Riorganizzazione del servizio dei commissari governativi a bordo delle navi che trasportano emigranti in Paesi transoceanici. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1948 n. 1697)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre. 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 ; Visto l' art. 4 del regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628 , convertito in legge con la legge 6 gennaio 1928, n. 1783 ; Visto il decreto del Ministro per gli affari esteri in data 29 dicembre 1945, registrato alla, Corte dei conti il 10 marzo 1946 , registro n. 10 Esteri, foglio n. 86; Visto il decreto del Ministro per gli affari esteri in data 20 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1947 , registro n. 4 Esteri, foglio n. 63; Considerata la necessita' di riorganizzare il servizio dei commissari governativi a bordo delle navi che trasportano emigranti a destinazione transoceanica;. Sulla proposta del presidente dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Sulle navi che trasportano emigranti con destinazione a Paesi transoceanici prende imbarco un delegato del Ministero degli affari esteri (Direzione generale dell'emigrazione) con le funzioni di commissario governativo, il quale cura, l'osservanza a bordo delle navi stesse delle norme che disciplinano e tutelano l'emigrazione, nonche' di quelle stabilite dal regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana, approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719 .

Art. 2

I commissari governativi di cui al precedente articolo sono scelti:
a) fra i funzionari del ruolo dei servizi tecnici del Ministero degli affari esteri;
b) fra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto di grado non inferiore a maggiore;
c) fra i funzionari medici della Sanita' pubblica di grado non inferiore all'ottavo, addetti ai servizi di sanita' marittima;
d) fra le persone che facciano od abbiano fatto parte della Commissione consultiva tecnica, dell'emigrazione, di cui al decreto Ministeriale 29 dicembre 1945 (citato nelle premesse) e, in casi speciali, fra le persone che, a giudizio del Ministero degli affari esteri, (Direzione generale dell'emigrazione), posseggano particolare competenza in materia di emigrazione.

Art. 3

In attesa che venga riveduto il trattamento economico spettante ai commissari governativi, continueranno ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme di cui all' art. 10 del regio decreto 10 ottobre 1914, n. 1158 .

Art. 4

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 maggio 1948 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - SARAGAT Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 luglio 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 1 - FRASCA
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