061U1698
061U1698
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane delle province di Macerata e Ascoli Piceno. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1698)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Macerata: l'accordo collettivo 26 gennaio 1955, per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani, la Federazione Artigiani e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro; Visti, per la provincia di Ascoli Piceno: il contratto collettivo 25 settembre 1958, per gli operai addetti alle aziende artigiane esercenti le lavanderie, stirerie, smacchiatorie, ed affini stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani - Confederazione Generale italiana dell'Artigianato, l'Unione Provinciale degli Artigiani - Confederazione Nazionale dell'Artigianato, e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale italiana del Lavoro; il contratto collettivo 6 aprile 1959, per gli operai addetti alla lavorazione della canapa, presso le aziende artigiani stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 25 settembre 1958; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3, 6, 1 del 3 giugno, 30 luglio, 12 maggio 1960 dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo 26 gennaio 1955, relativo ai dipendenti da aziende artigiane:
per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo 25 settembre 1958, relativo agli operai addetti alle aziende artigiane esercenti le lavanderie, stirerie, smacchiatorie e affini, il contratto collettivo 6 aprile 1959, relativo agli operai addetti alla lavorazione della canapa presso aziende artigiane;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate nei contratti e nell'accordo di cui al primo comma, delle province di Macerata e Ascoli Piceno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 47. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 26 GENNAIO 1955 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI MACERATA.
Parte di provvedimento in formato grafico
((1))
CONTRATTO COLLETTIVO 25 SETTEMBRE 1958 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI LE LAVANDERIA, STIRERIE, SMACCHIATORIE E AFFINI NELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO.
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO 6 APRILE 1959 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLA CANAPA PRESSO AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO.
Parte di provvedimento in formato grafico
------------ AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 21 - 27 marzo 1974, n. 85 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1974, n. 89) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 del contratto 26 gennaio 1955 per i dipendenti di aziende artigiane della provincia di Macerata, recepito dall'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1698 , nella parte in cui prevede la non corresponsione della indennita' di licenziamento quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare prima della scadenza dell'anno.