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064U0921

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064U0921

Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964 n. 921)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 e successive modificazioni; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1185 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692 ; Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685 ; Veduta la domanda in data 10 marzo 1964, presentata dal presidente del Consorzio universitario dell'Aquila per ottenere il riconoscimento della libera Universita' dell'Aquila; Veduto il decreto del prefetto della provincia dell'Aquila in data 28 settembre 1962, n. 34819/34820, col quale e' stato costituito il Consorzio tra l'Amministrazione provinciale e il comune dell'Aquila per la libera Universita' dell'Aquila e ne e' stato approvato lo statuto; Veduta la deliberazione in data 22 gennaio 1963 del commissario dell'Istituto Universitario pareggiato di magistero dell'Aquila; Veduto il decreto del prefetto della provincia dell'Aquila in data 21 maggio 1964, n. 5459/2, col quale sono state approvate le modifiche allo statuto del Consorzio per la libera Universita' dell'Aquila; Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Riconosciuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda; Sulla proposta del Ministro per la pubblica Istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' istituita nella citta' dell'Aquila una libera Universita' con la Facolta' di magistero e la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali limitatamente ai corsi di laurea in Matematica, in Fisica ed al biennio propedeutico d'ingegneria.
E' approvato lo statuto della libera Universita' dell'Aquila annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica e dal Ministro per la pubblica istruzione, L'Universita' anzidetta appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , ed e' mantenuta a totale carico del Consorzio universitario dell'Aquila.

Art. 2

L'Istituto universitario pareggiato di magistero dell'Aquila, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1185 , e' trasformato in Facolta' della libera Universita' dell'Aquila.
Sono devoluti alla libera Universita' dell'Aquila i contributi attualmente corrisposti dal Consorzio costituitosi per l'Istituto universitario di magistero dell'Aquila.
Il patrimonio, mobile ed immobile, del predetto Istituto e' devoluto alla libera Universita' alla quale e' mantenuta altresi' l'assegnazione degli immobili di proprieta' degli Enti locali in uso all'Istituto di magistero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 agosto 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 127. - VILLA

Art. 1

Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila
Art. 1.
L'Universita' degli studi dell'Aquila appartiene alla categoria di cui al n. 2) dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Essa e' costituita dalle seguenti Facolta':
1) Facolta' di magistero;
2) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con corsi di laurea in Fisica, in Matematica e in Scienze biologiche;
3) Facolta' di ingegneria con corso di laurea in Ingegneria civile (sezione edile) ((ingegneria meccanica)) .
E' autonoma ed ha personalita' giuridica ai sensi dei predetto decreto.
E' disciplinata, nel suo funzionamento, dalle leggi e dal regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e loro successive modificazioni e dalle norme del presente statuto.
E' sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione, a norma del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.(8)
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 19 ottobre 1970, n. 1347 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che il presente articolo, relativo alle facolta' e ai corsi di laurea dell'Universita' di L'Aquila, e' modificato nel senso che la facolta' di ingegneria ha i corsi di laurea in ingegneria civile (sezione edile); in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria chimica.

Art. 2

Art. 2.
Al mantenimento dell'Universita' contribuiscono:
a) Il Consorzio universitario aquilano;
b) altri eventuali sovventori.
Al mantenimento stesso sono altresi' devolute le rendite nette dell'intero patrimonio universitario e le tasse e sopratasse scolastiche, i contributi versati dagli studenti ed i contributi di segreteria.

Art. 3

Art. 3.
Sono organi dell'Universita':
1) Rettore;
2) Corpo accademico;
3) Senato accademico;
4) Consiglio di amministrazione;
5) Preside di Facolta';
6) Consiglio di Facolta'.

Art. 4

Art. 4.
((Il rettore e' eletto a maggioranza di voti dal Corpo accademico tra i professori di ruolo o fuori ruolo, ovvero tra i professori in quiescenza, che abbiano diretto quali commissari l'Istituto universitario pareggiato o quali rettori, dell'Universita' degli studi complessivamente per almeno dieci anni. Egli e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione.
Il rettore dura in carica un triennio e puo' essere rieletto.
Il rettore:
1) rappresenta l'Universita';
2) ha l'alta vigilanza sulla biblioteca e sugli stabilimenti dell'Universita';
3) esercita l'autorita' disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Universita';
4) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;
5) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario e da' esecuzione ai provvedimenti presi dal Ministro;
6) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.
In caso di assenza o di impedimento il rettore puo' delegare a sostituirlo uno dei professori di ruolo dell'Universita'.
Il rettore puo' delegare inoltre uno dei professori di ruolo ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.
Al rettore spetta un'indennita' di carica, non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione e nei limiti delle norme vigenti sull'indennita' di carica spettante ai rettori delle Universita' statali)) .

Art. 5

Art. 5.
Il Corpo accademico e' composto da tutti i professori di ruolo o fuori ruolo dell'Universita' ed e' presieduto dal professore piu' anziano, quando deve provvedere all'elezione del rettore, e dal rettore stesso per ogni altra circostanza.

Art. 6

Art. 6.
Il Senato accademico e' composto:
a) dal rettore, che lo presiede;
b) dai presidi di Facolta'.

Art. 1

Art. 7.
((Il consiglio di amministrazione si compone:
a) del rettore, che lo presiede;
b) di un professore di ruolo o fuori ruolo per ciascuna facolta', designato collegialmente dai presidi della facolta';
c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro fra le persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici di ruolo presso le universita' e gli istituti superiori;
d) di un rappresentante del consorzio universitario aquilano;
e) di un rappresentante, rispettivamente, della provincia e del comune dell'Aquila;
f) del direttore amministrativo.
Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.
Il consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico.
I suoi componenti possono essere confermati.
Il rappresentante di cui alla lettera c), ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.))

Art. 8

Art. 8.
Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parita' di voti prevale il voto del presidente.
Le sue deliberazioni sono valide soltanto allorche' vi intervenga la meta piu' uno dei componenti del Consiglio.
Il Consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono devolute dagli articoli 6, 12, 58 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ( regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ) e dalle norme contenute negli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario.

Art. 9

Art. 9.
Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente nei modi e tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario.

Art. 10

Art. 10.
I presidi delle Facolta' sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio di Facolta' e nominati dal rettore.
Durano in carica un triennio e possono essere rieletti.
In caso di assenza o di impedimento del preside, ne fa le veci il professore di ruolo o fuori ruolo piu' anziano nella rispettiva Facolta'.
Quando i professori di ruolo o fuori ruolo di una Facolta' sono meno di tre, il preside e' nominato dal rettore e puo' essere scelto anche tra professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti ad altre Facolta'.
Ai presidi sono domandate le attribuzioni, di cui all'art. 8 del regolamento generale universitario.

Art. 11

Art. 11.
Il Consiglio di Facolta' si compone del preside, che lo presiede, e, di regola, di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono. Le sue attribuzioni sono regolate dallo norme vigenti per le Universita' statali.
Alle adunanze concernenti determinati oggetti, escluse pero' le questioni riguardanti la composizione della Facolta' e le proposte di nomina o conferimento di incarichi, possono essere invitati dal preside anche gli altri professori aventi insegnamento a titolo ufficiale e due rappresentanti dei liberi docenti iscritti presso la facolta'.

Art. 12

Art. 12.
Gli insegnamenti di ciascuna Facolta' si distinguono in fondamentali e complementari a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni.
Per i corsi liberi, i Consigli delle rispettive Facolta' devono, caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero di ore di insegnamento e di esercitazioni, corrisponde al corso fondamentale e complementare.

Art. 13

Art. 13.
Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare, devono essere dedicate non meno di tre lezioni settimanali in giorni distinti e 10 esercitazioni da distribuirsi ordinatamente durante l'anno accademico.
Alla preparazione degli studenti nelle discipline fondamentali e nell'uso delle lingue straniere si deve provvedere anche a mezzo di corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali tenute dagli assistenti o dai lettori.
A ciascuna Facolta' sono annessi particolari istituti e seminari con proprio ordinamento interno, nonche' una biblioteca.

Art. 14

Art. 14.
La Facolta' di Magistero conferisce:
a) la laurea in Materie letterarie;
b) la laurea in Pedagogia;
c) la laurea in Lingue e letterature straniere;
d) i diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 15

Art. 15.
La durata del corso di studi e' di quattro anni. Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturita' scientifica ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 . ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 7 agosto 1968, n. 1060 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie e' aggiunto quello di "Biblioteconomia"."

Art. 16

Art. 16.
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione del voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie, ivi comprese la storia e la geografia;
b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Art. 17

Art. 17.
Insegnamenti fondamentali:
1) Lingua e letteratura italiana (triennale);
2) Lingua e letteratura latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia;
7) Lingua e letteratura straniera moderna a scelta (biennale).
Insegnamenti complementari:
1) Filologia germanica;
2) Filologia romanza;
3) Grammatica latina;
4) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
5) Lingua e civilta' greca;
6) Dialettologia;
7) Storia dell'arte medioevale e moderna;
8) Storia delle dottrine politiche;
9) Storia della geografia;
10) Storia della grammatica e della lingua italiana;
11) Storia del Risorgimento;
12) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.
Paleografia latina e diplomatica;
Psicologia;
Psicologia sociale;
Sociologia;
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Storia della musica;
Storia delle tradizioni popolari;
Storia del teatro.
Storia della filosofia contemporanea;
Linguistica generale;
Storia della lingua latina;
Filologia dantesca;
Filologia italiana;
Economia politica;
Storia della pedagogia;
Antropologia culturale;
Filosofia morale;
Storia della filosofia medioevale;
Storia della lingua italiana.
((Ebraico;
Filologia semitica;
Filologia slava;
Filosofia del linguaggio;
Letterature moderne comparate;
Lingua e letteratura russa;
Lingue semitiche comparate;
Metodologia e didattica;
Storia contemporanea;
Storia della critica letteraria;
Storia delle religioni;
Storia economica.))

Art. 18

Art. 18.
Nel corso triennale di storia un anno deve essere dedicato alla storia romana, uno alla medioevale ed uno alla moderna, alternativamente.
Il terzo anno del corso di geografia deve essere differenziato come corso di applicazione.

Art. 19

Art. 19.
Lo studente deve superare una prova di traduzione latina, una della lingua straniera scelta come fondamentale ed una di cultura generale su discipline letterarie, storiche e geografiche.

Art. 20

Art. 20.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 21

Art. 21.
((L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta e nella relativa discussione orale su un argomento inerente ad una materia, fondamentale o complementare, prevista dall'ordinamento della facolta' relativamente al corso di laurea in materie letterarie e nella quale il candidato abbia sostenuto l'esame con esito positivo)) .

Art. 22

Art. 22.
La durata del corso degli studi e' di quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturita' scientifica, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 .

Art. 23

Art. 23.
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;
b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Art. 24

Art. 24.
Insegnamenti fondamentali:
1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia della filosofia (biennale);
4) Filosofia (biennale);
5) Pedagogia (biennale);
6) Storia (biennale);
7) Lingua e letteratura straniera moderna a scelta (biennale).
Insegnamenti complementari:
1) Filologia germanica;
2) Filologia romanza;
3) Istituzione di diritto pubblico e legislazione scolastica;
4)
5) Psicologia;
6) Storia dell'arte medioevale e moderna;
7) Storia della grammatica e della lingua italiana;
8) Storia della pedagogia;
9) Storia del Risorgimento.
Estetica;
Psicologia dell'eta' evolutiva;
Sociologia;
Storia della filosofia moderna e contemporanea.
Filosofia della storia;
Storia delle tradizioni popolari;
Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa.
Linguistica generale;
Pedagogia speciale;
Pedagogia comparata;
Didattica;
Psicologia scolastica;
Economia politica;
Antropologia culturale;
Filosofia della religione;
Filosofia della scienza;
Filosofia morale;
Storia della filosofia antica;
Storia della filosofia medioevale;
Storia della filosofia contemporanea.
((Biblioteconomia;
Filologia slava;
Filosofia del linguaggio;
Letterature moderne comparate;
Lingua e letteratura russa;
Metodologia e didattica;
Storia contemporanea;
Storia delle religioni;
Storia economica.))

Art. 25

Art. 25.
Nel corso biennale di storia un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente.

Art. 26

Art. 26.
Lo studente deve superare una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta come fondamentale ed una di cultura generale su argomenti attinenti alle discipline filosofiche.

Art. 27

Art. 27.
Valgono per la laurea in Pedagogia la norme contenute nell'art. 20.

Art. 28

Art. 28.
((L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta e nella relativa discussione orale su un argomento inerente ad una materia, fondamentale o complementare, prevista dall'ordinamento della facolta' relativamente al corso di laurea in pedagogia e nella quale il candidato abbia sostenuto l'esame con esito positivo.))

Art. 29

Art. 29.
Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale; diploma di maturita' scientifica ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 .
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione del voti riportati nel gruppo delle materie letterarie agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritti per l'ammissione;
b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Art. 30

Art. 30.
Insegnamenti fondamentali:
1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Lingua e letteratura inglese;
4) Lingua e letteratura francese;
5) Lingua e letteratura tedesca;
6) Lingua e letteratura spagnola;
7) Filologia romanza;
8) Filologia germanica;
9) Storia (biennale);
10) Geografia.
Insegnamenti complementari:
1) Storia della filosofia;
2) Filosofia;
3) Pedagogia;
4) Storia del Risorgimento;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Storia della grammatica e della lingua italiana;
7) Istituzione di diritto pubblico "legislazione scolastica;
8) Psicologia;
9) Lingua e letteratura greca;
10) Igiene;
11) Storia della letteratura moderna e contemporanea;
12) Lingua e letteratura portoghese.
Grammatica latina;
Letteratura anglo-americana;
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
Storia delle tradizioni popolari;
Storia del teatro.
Biblioteconomia
Linguistica generale;
Glottodidattica;
Letteratura ibero-americana;
Storia della pedagogia;
Antropologia culturale.
((Ebraico;
Filologia semitica;
Filologia slava;
Filosofia del linguaggio;
Letterature moderne comparate;
Lingua e letteratura russa;
Lingue semitiche comparate;
Metodologia e didattica;
Storia contemporanea;
Storia della critica letteraria;
Storia della lingua francese;
Storia delle religioni;
Storia economica.))

Art. 31

Art. 31.
Nel corso biennale di storia un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente.

Art. 32

Art. 32.
I corsi di lingue straniere sono integrati da esercitazioni.

Art. 33

Art. 33.
Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua e letteratura straniera, nella quale intende approfondire i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue e letterature straniere, superando i relativi esami.

Art. 34

Art. 34.
((Lo studente deve inoltre aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno tre da lui scelti fra i complementari. Puo' tuttavia seguire per due anni l'insegnamento di una terza lingua straniera, superando i relativi esami: ed in questo caso puo' ridurre a due gli insegnamenti complementari.
Lo studente deve pure superare una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera da lui studiata per il conseguimento della laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.))

Art. 35

Art. 35.
L'argomento della dissertazione di laurea deve riguardare la lingua e letteratura straniera che lo studente ha fatto particolare oggetto dei suoi studi.
Per la laurea in Lingue e letterature straniera valgono le norme contenute negli articoli 36-38, ad eccezione del primo comma dell'art. 36.

Art. 36

Art. 36.
((L'esame di laurea consiste - salvo quanto disposto dal precedente art. 35 - nella discussione di una dissertazione scritta, che deve svolgere un tema concordato col professore della disciplina nella quale il candidato ha superato l'esame con esito positivo.
L'indicazione del tema, col visto del professore che lo ha accettato, deve essere depositata nella segreteria della facolta' almeno un anno prima che sia presentata la dissertazione. Questa deve essere consegnata alla segreteria in triplice esemplare dattiloscritto almeno un mese prima del termine fissato dalla facolta' per l'inizio dell'esame di laurea.
Nella discussione della dissertazione sara' relatore principale il professore della disciplina e correlatore un altro professore, designato dal preside.
E' obbligo dei commissari essere presenti, o denunciare tempestivamente al preside la propria assenza, perche' egli possa provvedere alla sostituzione)) .

Art. 37

Art. 37.
((Nell'assegnare il voto di laurea la commissione tiene conto del valore della dissertazione, dell'andamento della discussione e della carriera scolastica del candidato)) .

Art. 38

Art. 38.
L'ammissione alla discussione e la proclamazione del risultato avviene nei modi e termini di legge vigenti nella Universita' statali.

Art. 39

Art. 39.
Per gli studenti che provengono da altre Facolta', la Facolta' stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire.
La stessa norma vale per i laureati o diplomati che si iscrivono ai corsi per una delle lauree conferite dalla Facolta'.
In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere in possesso del prescritto titolo di scuola media superiore.

Art. 40

Art. 40.
La durata del corso e' di tre anni.
Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturita' scientifica, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 .

Art. 41

Art. 41.
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati agli esami, per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, e di quelli nelle materie letterarie (ivi compresa la storia e la geografia) e nelle materie filosofiche e pedagogiche;
b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Art. 42

Art. 42.
Insegnamenti fondamentali:
1) Pedagogia triennale;
2) Lingua e letteratura italiana (biennale);
3) Lingua e letteratura latina (biennale);
4) Storia (biennale);
5) Geografia (biennale);
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
8) Igiene.
Insegnamenti complementari:
1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Art. 43

Art. 43.
Lo studente deve superare una prova scritta di italiano, una di pedagogia, ed una della lingua straniera prescelta.

Art. 44

Art. 44.
Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.
L'esame scritto di pedagogia ha carattere di saggio finale ed il candidato vi sara' ammesso dopo aver superato tutti gli esami del corso.

Art. 45

Art. 45.
Per ciascuna delle lauree conferite dalla Facolta' di Magistero e per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, il concorso, previsto fra titoli di ammissione, e' limitato ad un numero di posti proposto anno per anno dalla Facolta', stabilito dal Ministro per la pubblica istruzione e comunicato mediante apposito bando dell'Universita' entro il 31 ottobre.

Art. 46

Art. 46.
Gli studenti debbono sottoporre il loro piano di studi al giudizio del preside almeno all'inizio del secondo anno.
Gli studenti che desiderano mutare corso di laurea debbono farne domanda al rettore. Essi potranno mutare corsa non oltre l'inizio del terzo anno, previa approvazione della Facolta'.

Art. 47

Art. 47.
Gli insegnamenti pluriennali comportano di regola un unico esame alla fine dei corsi. Tuttavia i candidati potranno sostenere anche i singoli esami e separatamente anno per anno.
((Gli esami di cultura generale non potranno essere sostenuti se
non dopo superati tutti gli esami fondamentali dei rispettivi corsi di laurea)) .

Art. 48

Art. 48.
((Per gli studenti che provengono da altra facolta' di magistero, la facolta' stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che debbono seguire.
La stessa norma vale per i laureati e diplomati che si iscrivono per una delle lauree conferite dalla facolta')) .

Art. 49

Art. 49.
((I laureati in materie letterarie, che aspirano alla laurea in pedagogia, sono iscritti al terzo anno e debbono frequentare i corsi seguenti e superare i relativi esami, biennali: storia della filosofia, pedagogia, filosofia; annuale: psicologia; debbono inoltre, per essere ammessi all'esame di laurea, superare la prova scritta di cultura generale filosofica. Possono seguire tale corso per un anno soltanto, se durante gli studi per la laurea in materie letterarie abbiano seguito per due anni pedagogia e storia della filosofia e per un anno filosofia, superando i relativi esami.
Debbono inoltre presentare una dissertazione di laurea nelle discipline pedagogiche e filosofiche)) .

Art. 50

Art. 50.
((I laureati in materie letterarie o in pedagogia e coloro che siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, che aspirano alla laurea in lingue e letterature straniere, debbono seguire un corso biennale per una delle tre lingue e letterature straniere non ancora studiate per la prima laurea o diploma e per lingua prescelta per la seconda laurea che deve essere quella gia' studiata, e un corso annuale per le altre due lingue non ancora studiate, superando i relativi esami. Inoltre, ove non li abbiano gia' seguiti durante gli studi per la prima laurea, debbono seguire un corso annuale di filologia germanica e uno di filologia romanza e superarne gli esami.
Sono altresi' tenuti alla prova scritta di cultura generale nella lingua, nella quale hanno approfondito gli studi per il conseguimento della nuova laurea. Coloro che siano forniti di diploma di vigilanza sosterranno una prova scritta di traduzione latina.
La dissertazione per la seconda laurea deve riguardare la lingua e letteratura straniera nella quale i predetti laureati o diplomati hanno approfondito i propri studi)) .

Art. 51

Art. 51.
((I laureati in pedagogia, che aspirino alla laurea in materie letterarie, sono iscritti al terzo anno.
Essi debbono seguire per un biennio i corsi di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina, e di geografia e per un anno il corso di storia romana; superando i relativi esami.
Debbono anche sostenere la prova scritta di cultura generale su discipline letterarie, ivi comprese la storia e la geografia.
Qualora essi, durante il corso di laurea in pedagogia, abbiano seguito per un triennio gli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina e di storia e per un anno quello di geografia, superando i relativi esami, vengono ammessi al quarto anno, durante il quale debbono seguire i corsi e superare gli esami di lingua e letteratura latina e geografia.
Debbono inoltre presentare una dissertazione di laurea di argomento letterario, storico e geografico)) .

Art. 52

Art. 52.
((I laureati in lingue e letterature straniere, che aspirino alla laurea in materie letterarie, debbono frequentare i seguenti insegnamenti e superare i relativi esami:
1) Lingue e letteratura italiana;
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia;
4) Geografia (biennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia.
Debbono inoltre sostenere la prova scritta di cultura generale su discipline letterarie, ivi comprese la storia e la geografia.
Qualora essi durante il corso per la laurea in lingue e letterature straniere abbiano seguito per un triennio gli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina e di storia e per un biennio quello di geografia, superando i relativi esami, sono ammessi al quarto anno, nel quale debbono seguire i corsi e superare gli esami di lingua e letteratura latina, di geografia, di pedagogia e di storia della filosofia.
Qualora, per la laurea in lingue e letterature straniere, abbiano superato l'esame di pedagogia e di storia della filosofia, o di ambedue le discipline, sostituiranno a queste, rispettivamente, una o due materie complementari indicate per la laurea in materie letterarie.
Debbono inoltre presentare una dissertazione di laurea di argomento letterario, storico o geografico)) .

Art. 53

Art. 53.
((I laureati in lingue e letterature straniere, che abbiano superato gli esami di storia della filosofia e di pedagogia, possono essere ammessi all'esame di laurea in pedagogia, con l'obbligo di seguire per due anni i corsi di pedagogia, storia della filosofia e filosofia, per un anno quello di lingua e letteratura italiana e di lingua e letteratura latina e pure per un anno un corso a scelta fra quelli di storia dell'arte medioevale e moderna, di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica e psicologia, superando i relativi esami.
Debbono inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale su argomenti attinenti alle discipline pedagogiche e filosofiche e presentare una dissertazione scritta di argomento pedagogico e filosofico)) .

Art. 54

Art. 54.
((Coloro che siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino alla laurea in pedagogia debbono seguire per un biennio il corso di filosofia, sostenere un esame di psicologia e altri due esami su materie complementari a loro scelta.
Debbono poi sostenere una prova scritta di cultura generale filosofica e pedagogica e una traduzione latina.
Qualora durante il corso per il conseguimento del diploma abbiano seguito un corso annuale di filosofia, superandone il relativo esame, essi sono ammessi al quarto anno.
Debbono inoltre presentare una dissertazione scritta di argomento pedagogico o filosofico)) .

Art. 55

Art. 55.
Coloro che siano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino ad ottenere, la laurea in materie letterarie, devono seguire per un biennio i corsi di Lingua e letteratura italiana e Lingua e letteratura latina, per un anno i corsi di storia e di geografia, e due corsi a scelta fra quelli di Filologia romanza, Filologia germanica e Storia dell'arte medioevale e moderna, superando i relativi esami. Devono inoltre superare la prova scritta di traduzione latina e quella di cultura generale nelle discipline letterarie, ivi compresa la storia e la geografia.
Devono infine presentare una dissertazione scritta di argomento letterario, storico o geografico.

Art. 56

Art. 56.
Coloro che siano forniti della laurea in Materie letterarie e aspirino al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, devono frequentare i seguenti corsi e superare gli esami relativi di: Pedagogia (biennale); Storia della filosofia (annuale);
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Igiene.
Essi devono inoltre presentare una prova scritta di Pedagogia.
Vengono iscritti al secondo anno del corso, ma se, durante gli studi per la laurea in Materie letterarie, abbiano seguito per due anni Pedagogia, superando i relativi esami, possono essere ammessi al terzo anno.

Art. 57

Art. 57.
Coloro che siano forniti della laurea in Pedagogia ed aspirino al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, devono frequentare i seguenti corsi e superare i relativi esami:
Geografia (biennale); Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Igiene.
Essi vengono iscritti al secondo anno di corso.

Art. 58

Art. 58.
((Coloro che siano forniti della laurea in lingue e letterature straniere, qualora aspirino al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, debbono frequentare i seguenti corsi e superare i relativi esami: pedagogia (triennale); storia della filosofia (biennale); geografia (annuale); istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; igiene.
Essi debbono inoltre superare una prova scritta di pedagogia.
Vengono iscritti al primo anno di corso, ma se hanno gia' superato, durante gli studi per la laurea in lingue e letterature straniere, un esame di pedagogia,possono essere ammessi al secondo anno di corso)) .

Art. 59

Art. 59.
((La facolta' di magistero comprende i seguenti istituti, ciascuno dei quali avra' statuto proprio, deliberato dalla facolta':
1) Istituto di lingua e letteratura italiana;
2) Istituto di lingua e letteratura latina;
3) Istituto di lingue e letterature moderne
4) Istituto di storia;
5) Istituto di pedagogia;
6) Istituto di psicologia;
7) Istituto di filosofia.))

Art. 60

Art. 60.
Con regolamento deliberato dalla Facolta' e nel numero e per l'importo fissato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facolta' possono essere istituite anno per anno borse di perfezionamento presso altre Universita' italiane e straniere.

Art. 61

Art. 61.
Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturita' classica o scientifica; diploma di Istituito tecnico industriale, agrario, nautico e per geometri, ai sensi e con le modalita' di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 685 .

Art. 62

Art. 62.
Il corso degli studi si distingue in due indirizzi: didattico ed applicativo.
((All'atto dell'iscrizione al 3° anno lo studente deve precisare l'indirizzo che sceglie)) .
Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:
per il primo anno: Analisi matematica I; Geometria I; Algebra;
Fisica generale I;
per il secondo anno: Analisi matematica II; Geometria I;
Meccanica razionale; Fisica generale II.
Ciascuno degli insegnamenti fondamentali suddetti sara' accompagnato da un corso di esercitazioni, che ne e' parte integrante. Per ciascuno degli insegnamenti sopra indicati dovra' essere sostenuto un esame annuale distinto per ciascun anno di corso.

Art. 63

Art. 63.
Potranno essere iscritti al secondo anno solo quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di: Analisi matematica I;
Geometria I; Algebra.

Art. 64

Art. 64.
Sono insegnamenti fondamentali obbligatori ai due indirizzi per il terzo anno:
Istituzioni di analisi superiore: Istituzioni di geometria superiore; Istituzioni di fisica matematica.

Art. 65

Art. 65.
Nel secondo biennio, oltre agli insegnamenti dell'articolo precedente, saranno impartiti anche gli insegnamenti di altre quattro discipline; uno di esso dovra' essere seguito nel terzo anno, gli altri tre nel quarto; uno di essi sara' di indirizzo fisico.
Due di tali insegnamenti sono obbligatori e sono i seguenti:
((a) per l'indirizzo didattico:
nel terzo anno: matematica complementare 1°;
nel quarto anno: matematica complementare 2°.))
b) per l'indirizzo applicativo:
nel terzo anno: analisi numerica;
nel quarto anno: calcolo delle probabilita'.
Gli insegnamenti suddetti saranno accompagnati da un corso di esercitazioni. Gli altri due insegnamenti sono complementari a scelta dello studente.

Art. 66

Art. 66.
Gli insegnamenti complementari potranno essere scelti fra i seguenti:
Calcolo delle probabilita'; Matematica finanziaria ed attuariale;
Pedagogia; Matematiche elementari da un punto di vista superiore; e) Istituzioni di fisica teorica; e) Struttura della materia; e) Astronomia; e) Chimica con esercitazioni di laboratorio; Storia delle matematiche; Economia matematica; Epistemologia e metodologia; Logica matematica; Cibernetica e teoria dell' informazione; Ricerca operativa; Statistica matematica; Topologia; Matematiche complementari I; Matematiche complementari II; Complementi di fisica generale I;Complementi di fisica generale II; Algebra superiore;
Analisi funzionale; Analisi superiore; Fisica matematica (e);
Geometria algebrica; Geometria differenziale; (e); Matematica applicata; Operatori differenziali; Spazi topologici; Teoria dei controlli automatici (e); Teoria dei gruppi; Teoria dei numeri;
Teoria delle funzioni; Topologia algebrica; Topologia differenziale;
Algebra lineare; Strutture algebriche; Teoria della programmazione per le macchine calcolatrici; equazioni differenziali; geometria superiore; calcolo delle variazioni; processi stocastici; meccanica superiore. ((tecnica della programmazione.))
Gli insegnamenti segnati con e) si intendono ad indirizzo fisico.

Art. 67

Art. 67.
Per ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari, del secondo biennio, vi e' un esame finale ((distinto per ogni anno di corso)) .

Art. 68

Art. 68.
L'esame di laurea comprende:
a) un preliminare esame di cultura generale nelle scienza matematiche;
b) la discussione di un lavoro scritto;
c) la discussione di una tesina orale scelta dalla Commissione tra due assegnate.
Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verra' fatto menzione solo nella carriera scolastica.

Art. 69

Art. 69.
Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titoli di ammissione: diploma di maturita' classica o scientifica: diploma di Istituto tecnico industriale, agrario, nautico e per geometri, ai sensi e con le modalita' di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 685 .

Art. 70

Art. 70.
((Il corso degli studi si distingue in due indirizzi:
didattico ed applicativo.
Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:
per il primo anno: Analisi matematica I; Geometria I; Fisica generale I; Chimica con esercitazioni di laboratorio;
Esperimentazioni di fisica I;
per il secondo anno: Analisi matematica II; Fisica generale II; Meccanica razionale; Esperimentazioni di fisica II.
Gli insegnamenti di Fisica generale I e II; Analisi -
matematica I e II constano ciascuno di due corsi distinti, il primo propedeutico al secondo sia per la frequenza, che per gli esami che sono distinti.
Gli insegnamenti di Esperimentazioni di fisica I e II e di Chimica con esercitazioni di laboratorio devono avere carattere pratico, in modo da portare i singoli studenti a sperimentare di persona. Gli altri corsi sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante.
Per essere ammesso a sostenere gli esami del 2° biennio lo studente dovra' aver superato una prova di conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua di importanza scientifica.))

Art. 71

Art. 71.
Sono insegnamenti fondamentali obbligatori ai due indirizzi per il secondo biennio:
1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di fisica teorica;
3) Metodi matematici per la fisica.
Essi sono accompagnati da corsi di esercitazioni, che ne costituiscono parte integrante. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".

Art. 72

Art. 72.
Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:
a) per l'indirizzo didattico: Complementi di Fisica generale I e II (biennale); Preparazioni di esperienze didattiche I e II (biennale);
b) per l'indirizzo applicativo: Laboratorio di fisica I;
Laboratorio di fisica I.
Inoltre per ogni orientamento dell'indirizzo applicativo dovranno essere seguiti altri quattro insegnamenti qualificativi, e per l'indirizzo didattico due tra quelli dell'elenco successivo secondo curricula consigliati annualmente dalla Facolta', nei rispettivi piani di studio o proposti all'approvazione della Facolta' dallo studente stesso.
Corsi a scelta:
Aereologia; Analisi numerica; Astronomia; Calcolo delle probabilita'; Calcolo elettronico; Cibernetica e teoria dell'informazione; Complementi di fisica; Elettronica; Elettronica applicata;. Fisica molecolare; Fisica nucleare; Fisica dello stato solido; Fisica superiore; Fisica terrestre; Fisica teorica;
Geofisica; Geofisica applicata; Geologia; Geomagnetismo; Istituzioni di fisica matematica; Matematiche complementari; Meccanica superiore;
Meteorologia; Mineralogia; Onde elettromagnetiche; Relativita';
Sismologia; Storia della fisica; Astrofisica; Elettronica quantistica; Cibernetica e teoria dell'informazione; Meccanica celeste; Meccanica statistica; Magneto idrodinamica; Radio astronomia; Spettroscopia; Teoria delle orbite. ((fisica dei plasmi; fisica dello spazio; fisica solare; complementi di geofisica; fisica atomica; fisica dei semiconduttori; proprieta' magnetiche della materia; spettroscopia a radio frequenza; spettroscopia dello stato solido; ottica quantistica.))
Per ciascuno degli insegnamenti, anche biennali, dovra' essere sostenuto un esame distinto per ogni anno di corso.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".

Art. 73

Art. 73.
Potranno iscriversi ai corsi del secondo biennio soltanto gli studenti che abbiano superato gli esami di Fisica generale I e Il ed Analisi matematica I e II. (1) (5) ((11)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione". ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 7 agosto 1968, n. 1060 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che all'art. 73 e' apportata la seguente modifica:
"All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:
Chimica fisica;
Elettrotecnica;
Fisica spaziale;
Ottica." ------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.P.R. 18 agosto 1964, n. 921 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:
Elettronica dello stato solido;
Psicologia;
Fisiologia generale I;
Geotecnica.

Art. 74

Art. 74.
((L'esame di laurea comprende due prove di cui la prima deve precedere la seconda:
1) esame di cultura generale nelle scienze fisiche;
2-a) discussione di una tesi scritta su argomento attinente ad uno dei corsi di cui lo studente abbia superato l'esame e che sia compreso nel piano di studi dell'indirizzo seguito. Alla tesi non si richiede necessariamente carattere di ricerca originale;
2-b) discussione di una tesina orale scelta dalla Commissione tra due assegnate in materie del corso di laurea diverse tra di loro e da quella della tesi.
Quindici giorni prima della data fissata per la discussione della tesi di laurea il candidato deve depositare presso la segreteria dell'Universita' il testo della dissertazione scritta ed i titoli delle due tesine, tutti debitamente firmati dai relatori.
Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verra' fatta menzione solo nella carriera scolastica.)) ((1))
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".

Art. 75

C) Biennio propedeutico di Ingegneria.
Art. 75.
L'ordinamento e' identico a quello stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1961, n. 1445 .
Titolo d'ammissione i diplomi di maturita' classica, diploma di maturita' scientifica, diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici industriali, nautici e per geometri, ai sensi e con le modalita' di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 685 . ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".

Art. 76

Corso di laurea in Scienze biologiche
Art. 76.
Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. (18) (21) ((22))
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.P.R. 2 maggio 1981, n. 838 , ha disposto (con l'articolo unico,
comma 1) che "Nell'art. 76, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
algologia;
biofisica;
biologia cellulare;
biologia dello sviluppo;
biologia molecolare;
chimica bromatologica;
chimica farmaceutica e tossicologica;
citologia ed embriologia vegetale;
ecologia ed etologia animale;
embriologia chimica;
embriologia degli invertebrati;
idrobiologia e pescicultura;
metodi fisici in chimica organica;
microbiologia agraria;
oceanografia biologica;
strutturistica fisica;
zoogeografia;
zoologia dei vertebrati".
-------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 16 giugno 1982, n. 654 , ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "Nell'art. 76, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
enzimologia;
biochimica comparata;
chimica analitica;
chimica delle sostanze organiche naturali;
esercitazioni di chimica organica e di analisi organica".
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 844 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che nel presente articolo la denominazione dell'insegnamento complementare di "strutturistica fisica" e' rettificata In "strutturistica chimica".

Art. 77

Art. 77.
Sono insegnamenti fondamentali:
Istituzioni di matematiche; Fisica; Chimica generale ed inorganica;
Chimica organica; Botanica (biennale); Zoologia (biennale); Anatomia comparata; Anatomia umana; Istologia ed embriologia; Fisiologia
generale (biennale); Chimica biologica; Igiene.
Sono insegnamenti complementari:
Analisi biologiche; Biologia generale; Chimica fisica; Ecologia;
Entomologia; Fisica terrestre e climatologia; Fisiologia umana;
Fisiologia vegetale; Genetica; Geografia; Geologia; Merceologia;
Micologia; Microbiologia; Mineralogia; Paleontologia; Parassitologia:
Patologia generale; Patologia vegetale; Scienza dell'alimentazione;
Antropologia; Fisiologia comparata. ((Botanica farmaceutica;
Fitogeografia.)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".

Art. 78

Art. 78.
((I corsi di botanica, di zoologia e di fisiologia generale - pur restando rispettivamente biennali ed uniti quanto all'insegnamento, che viene impartito da un unico docente - comportano, per quanto riguarda lo accertamento, due esami distinti uno alla fine del primo anno e uno alla fine del secondo anno di corso)) .
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 79

Art. 79.
((Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i
complementari.))
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".

Art. 80

Art. 80.
((Sono insegnamenti fondamentali:
Per il 1° anno: Botanica I (con esercitazioni); Istituzioni di matematiche; Chimica generale ed inorganica; Fisica; Anatomia umana (con esercitazioni); Istologia ed embriologia (con esercitazioni).
Per il 2° anno: Chimica organica; Botanica II (con esercitazioni);
Zoologia I (con esercitazioni); Anatomia comparata (con
esercitazioni).
Per il 3° anno: Chimica biologica (con esercitazioni); Zoologia II (con esercitazioni); Fisiologia generale I (con esercitazioni).
Per il 4° anno: Igiene; Fisiologia generale II (con
esercitazioni).)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".

Art. 81

Art. 81.
((Ordine degli esami:
Non si puo essere ammessi se non si e' superato gli agli esami di: esami di:
Anatomia comparata Istologia ed embriologia Chimica biologica Chimica organica
Chimica fisica Chimica generale ed
inorganica; Istituzioni di matematiche
Entomologia Zoologia
Fisiologia generale I Anatomia umana; Chimica generale ed inorganica;
Chimica organica;Fisica Fisiologia generale II Fisiologia generale I
Fisiologia vegetale Botanica
Paleontologia Zoologia; Botanica
Patologia generale Anatomia umana; Fisiolo- gia generale I e II;
Istologia ed embriologia Patologia vegetale Botanica))
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".

Art. 82

Art. 82.
((Abbreviazione dei corsi per i laureati.
La Facolta', tenendo conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia l'ordine degli studi.
Per la laurea in Scienze biologiche possono essere iscritti al terzo anno i laureati in Scienze naturali, in Chimica ed in Farmacia.
Possono essere iscritti al secondo anno i laureati in Scienze matematiche, in Fisica, in Scienze geologiche, in Medicina e chirurgia. Lo studente deve frequentare per due anni consecutivi lino dei laboratori scientifici della Facolta' o anche estraneo alla Facolta', purche' autorizzato dalla stessa, e deve sostenere e superare gli esami in tutte quelle materie che saranno indicate dal Consiglio di facolta'. In sostituzione degli esami eventualmente convalidati, la Facolta' puo' richiedere allo studente la frequenza ad un pari numero di corsi complementari, compresi tra quelli stabiliti per la laurea in Scienze biologiche e che ne superi i relativi esami. La Facolta' non e' tenuta a convalidare le materie superate per la laurea precedente; quindi essa a riguardo si regolera' caso per caso, in base alla votazione riportata nei singoli
esami ed al curriculum degli studi presentato dal richiedente.))
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".

Art. 83

Art. 83.
Dispensa dalle tasse.
Gli studenti che aspirano alla dispensa dalle tasse debbono superare gli esami di tutti gli insegnamenti consigliati dalla Facolta', nell' ordine degli studi, anno per anno ((e in ingegneria meccanica)) .
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".

Art. 84

FACOLTA' DI INGEGNERIA
Art. 84.
((BIENNIO DI STUDI PROPEDEUTICI
A. - Corso di laurea in ingegneria civile - Sezione edile
Sono insegnamenti fondamentali:
Per il primo anno:
analisi matematica I;
chimica;
disegno I;
fisica I;
geometria I.
Per il secondo anno:
analisi matematica II;
disegno II;
fisica II;
geometria II (semestrale);
meccanica razionale.
B. - Corso di laurea in ingegneria elettrotecnica
Sono insegnamenti fondamentali:
Per il primo anno:
analisi matematica I;
chimica;
disegno;
fisica I;
geometria I.
Per il secondo anno:
analisi matematica II;
fisica II;
geometria II (semestrale);
meccanica razionale.
C. - Corso di laurea in ingegneria chimica
Sono insegnamenti fondamentali:
Per il primo anno:
analisi matematica I;
chimica;
disegno;
fisica I;
geometria I.
Per il secondo anno:
analisi matematica II;
chimica organica;
fisica II;
meccanica razionale.
D. - Corso di laurea in ingegneria meccanica
Sono insegnamenti fondamentali:
Per il primo anno:
analisi matematica I;
chimica;
disegno;
fisica I;
geometria I.
Per il secondo anno:
analisi matematica II;
chimica applicata;
fisica II;
meccanica razionale.))
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 85

Art. 85.
((Biennio di studi propedeutici.
A) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE - SEZIONE EDILE
Sono insegnamenti fondamentali:
1° Anno:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno I;
4) Fisica I;
5) Geometria I.
2° Anno:
6) Analisi matematica II;
7) Disegno II;
8) Fisica II;
9) Geometria II (semestrale);
10) Meccanica razionale.
B) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTROTECNICA
Sono insegnamenti fondamentali:
1° Anno:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno;
4) Fisica I;
5) Geometria I.
2° Anno:
6) Analisi matematica II;
7) Fisica II;
8) Materiali;
9) Meccanica razionale.
C) CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA
Sono insegnamenti fondamentali:
1° Anno:
1) Analisi matematica I;
2) Chimica;
3) Disegno;
4) Fisica I;
5) Geometria I.
2° Anno:
6) Analisi matematica II;
7) Elementi introduttivi all'ingegneria chimica;
8) Fisica II;
9) Meccanica razionale.))
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma
2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.P.R. 22 settembre 1972, n. 737 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che il presente articolo e' modificato nel senso che l'insegnamento di disegno II (industriale civile) del 2° anno del biennio propedeutico del corso di laurea in ingegneria passa da semestrale ad annuale.

Art. 86

Art. 86.
TRIENNIO DI APPLICAZIONE.
A. - Corso di laurea in ingegneria civile - Sezione edile
Il corso di laurea in ingegneria civile, sezione edile, comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:
architettura tecnica;
architettura e composizione architettonica;
elettrotecnica;
estimo civile (semestrale);
fisica tecnica (civili);
geologia applicata all'ingegneria (semestrale);
geotecnica;
idraulica;
legislazione dei lavori (semestrale);
matematica applicata (semestrale);
meccanica applicata alle macchine e macchine;
scienza delle costruzioni;
tecnica delle costruzioni;
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
topografia (semestrale).
I restanti corsi, fino al raggiungimento del numero di ventotto insegnamenti, sono a scelta dello studente.
B. - Corso di laurea in ingegneria elettrotecnica
Il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:
campi elettromagnetici e circuiti;
complementi di matematica;
controlli automatici;
economia industriale;
elettrotecnica I;
elettrotecnica II;
elettronica applicata;
fisica tecnica (industriali);
idraulica;
impianti elettrici;
macchine;
macchine elettriche;
materiali;
meccanica applicata alle macchine;
misure elettriche;
scienza delle costruzioni.
((economia delle aziende industriali)) .
I restanti corsi, fino al raggiungimento di ventotto insegnamenti, sono a scelta dello studente.
C. - Corso di laurea in ingegneria chimica
Il corso di laurea in ingegneria chimica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:
chimica applicata;
chimica fisica;
chimica industriale;
elementi introduttivi all'ingegneria chimica;
elettrotecnica;
fisica tecnica (industriali);
idraulica;
impianti chimici;
impianti chimici II;
macchine;
materiali metallici;
meccanica applicata alle macchine;
principi di ingegneria chimica;
scienza delle costruzioni.
I restanti corsi, fino al raggiungimento del numero di ventotto insegnamenti, sono a scelta dello studente.
D. - Corso di laurea in ingegneria meccanica
Il corso di laurea in ingegneria meccanica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:
complementi di macchine;
complementi di matematica;
costruzioni di macchine;
elettrotecnica;
fisica tecnica (industriali);
idraulica;
impianti meccanici;
macchine;
materiali metallici;
meccanica applicata alle macchine;
misure meccaniche, termiche e collaudi;
progetti di macchine;
scienza delle costruzioni;
tecnologia meccanica.
I restanti corsi, fino al raggiungimento del numero di ventotto insegnamenti, sono a scelta dello studente.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 87

Art. 87.
((Ogni anno la facolta' indichera' nel manifesto degli studi quelle materie, del seguente elenco, che verranno attuate, raggruppandole in modo da costituire piani di studio specializzati e finalizzati per ogni particolare corso di laurea:
analisi dei sistemi residenziali;
applicazioni elettriche;
assestamento idrogeologico ed opere idrauliche relative;
caratteri distributivi degli edifici;
chimica fisica applicata;
complementi di controlli automatici;
complementi di geologia applicata;
trasmissione dell'energia elettrica;
complementi di macchine elettriche;
complementi di misure elettriche;
complementi di scienza delle costruzioni;
complementi di tecnica delle costruzioni;
architettura e composizione architettonica II;
comunicazioni elettriche;
dinamica e controllo dei processi chimici;
costruzione di impianti chimici;
costruzione di ponti;
costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;
costruzioni elettromeccaniche;
costruzioni idrauliche;
costruzioni metalliche;
dinamica della struttura;
economia applicata;
elettrochimica;
geofisica applicata (semestrale);
igiene applicata (semestrale);
impianti tecnici dell'edilizia;
legislazione dell'ambiente;
linguaggio e programmazione (semestrale);
organizzazione delle aziende;
organizzazione del cantiere (semestrale);
pedologia applicata all'ingegneria;
pendii e strutture in terra (semestrale);
pianificazione territoriale;
programmazione e calcolatori elettronici;
reattori chimici;
sintesi delle reti elettriche;
sistemazione agraria e forestale del terreno;
statistica, probabilita' e teoria delle decisioni per l'ingegneria;
storia dell'architettura;
storia delle trasformazioni territoriali;
tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione;
tecnica dei ripristini e dei consolidamenti;
tecnica delle alte tensioni;
tecnica delle fondazioni;
tecnica delle strutture prefabbricate;
tecnica ed economia dei trasporti;
tecnica urbanistica;
tecnologie speciali chimiche;
teoria dei sistemi;
teoria dell'informazione e della trasmissione;
teoria e sviluppo dei processi chimici;
termotecnica industriale;
tecnica urbanistica II.))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma
2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.R. 16 maggio 1972, n. 363 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che nel presente articolo gli insegnamenti di "Impianti tecnici dell'edilizia" e di "Storia dell'architettura" passano da semestrali ad annuali.

Art. 88

Personale insegnante
Art. 88.
La facolta' di ingegneria comprende i seguenti istituti,
cui afferiscono le discipline elencate:
Istituto di architettura e urbanistica:
1) analisi dei sistemi residenziali;
2) architettura tecnica;
3) architettura e composizione architettonica;
4) caratteri distributivi degli edifici;
5) architettura e composizione architettonica II;
6) costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;
7) disegno I (due cattedre);
8) disegno II;
9) estimo civile (semestrale);
10) legislazione dei lavori (semestrale);
11) pianificazione territoriale;
12) storia dell'architettura;
13) storia delle trasformazioni territoriali;
14) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione;
15) tecnica ed economia dei trasporti;
16) tecnica urbanistica;
17) tecnica urbanistica II;
18) topografia (semestrale).
Istituto di chimica applicata e industriale:
1) chimica (due cattedre);
2) chimica applicata;
3) chimica fisica;
4) chimica fisica applicata;
5) chimica industriale;
6) chimica organica;
7) dinamica e controllo dei processi chimici;
8) costruzione di impianti chimici;
9) elementi introduttivi all'ingegneria chimica;
10) elettrochimica;
11) impianti chimici;
12) impianti chimici II;
13) legislazione dell'ambiente;
14) materiali;
15) materiali metallici;
16) organizzazione delle aziende;
17) principi di ingegneria chimica;
18) reattori chimici;
19) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
20) tecnologie speciali chimiche;
21) teoria e sviluppo degli impianti chimici.
Istituto di elettrotecnica:
1) applicazioni elettriche;
2) campi elettromagnetici e circuiti;
3) complementi di controlli automatici;
4) trasmissione dell'energia elettrica;
5) complementi di macchine elettriche;
6) complementi di misure elettriche;
7) comunicazioni elettriche;
8) controlli automatici;
9) costruzioni elettromeccaniche;
10) economia industriale;
11) elettronica applicata;
12) elettrotecnica;
13) elettrotecnica I;
14) elettrotecnica II;
15) impianti elettrici;
16) linguaggio e programmazione (semestrale);
17) macchine elettriche;
18) misure elettriche;
19) programmazione e calcolatori elettronici;
20) sintesi delle reti elettriche;
21) tecnica delle alte tensioni;
22) teoria dei sistemi;
23) teoria della informazione e della trasmissione.
Istituto di fisica tecnica:
1) fisica I (due cattedre);
2) fisica II;
3) fisica tecnica (civili);
4) fisica tecnica (industriali);
5) igiene applicata (semestrale);
6) impianti tecnici dell'edilizia;
7) termotecnica industriale.
Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche:
1) assestamento idrogeologico ed opere idrauliche relative;
2) complementi di geologia applicata;
3) costruzioni idrauliche;
4) geofisica applicata (semestrale);
5) geologia applicata (semestrale);
6) geotecnica;
7) idraulica;
8) pedologia applicata all'ingegneria;
9) pendii e strutture in terra;
10) sistemazione agraria e forestale del terreno.
Istituto di matematica applicata:
1) analisi matematica I (due cattedre);
2) analisi matematica II;
3) complementi di matematica;
4) economia applicata;
5) geometria I (due cattedre);
6) geometria II;
7) matematica applicata (semestrale);
8) statistica, probabilita' e teoria delle decisioni per l'ingegneria.
Istituto di meccanica e macchine:
1) complementi di macchine;
2) ((costruzioni di macchine)) ;
3) disegno;
4) impianti meccanici;
5) macchine
6) meccanica applicata alle macchine;
7) meccanica applicata alle macchine e macchine;
8) meccanica razionale;
9) misure meccaniche, termiche e collaudi;
10) progetti di macchine;
11) tecnologia meccanica.
Istituto di scienza delle costruzioni:
1) complementi di scienza delle costruzioni;
2) complementi di tecnica delle costruzioni;
3) costruzione di ponti;
4) costruzioni metalliche;
5) dinamica delle strutture;
6) organizzazione del cantiere (semestrale);
7) scienza delle costruzioni (due cattedre);
8) tecnica delle costruzioni;
9) tecnica dei ripristini e dei consolidamenti;
10) tecnica delle fondazioni;
11) tecnica delle strutture prefabbricate.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 89

Art. 89.
((Ai fini delle propedeuticita' dei diversi insegnamenti, fermo restando le disposizioni di legge, vale la seguente tabella:
Non si puo essere am- Se non si e superato messi a sostenere l'esa l'esame di:
me di:
Analisi matematica II Analisi matematica I Applicazioni elettriche Chimica, fisica II
Architettura e composi- Disegno I e II
zione architettonica I
Architettura e composi- Tecnica delle costru- zione architettonica zioni I, architet- II tura tecnica, ar- chitettura e compo- sizione architetto- nica I
Architettura tecnica Disegno I e II
Assestamento idrogeolo- Idraulica
gico ed opere idrauli
che relative
Caratteri distributivi Architettura tecnica, degli edifici scienza delle costruzioni I Chimica applicata Chimica
Chimica fisica Elementi introduttivi alla ingegneria, chimica, fisica I
Chimica industriale Chimica fisica
Chimica organica Chimica
Complementi di geologia Geologia applicata
applicata
Controlli automatici I Fisica II
Controlli automatici I Controlli automatici I
Controllo automatico de- Principi di ingegne- gli impianti chimici ria chimica
Costruzione di impianti Principi di ingegne- chimici ria chimica, scien- za delle costruzio- ni, macchine, elet- trotecnica
Costruzione di macchine Scienza delle costru- zioni, meccanica applicata alle mac- chine, macchine
Costruzione di strade, Scienza delle costru- ferrovie ed aeroporti zioni
Costruzione di strade e Scienza delle costru- ponti zioni I
Costruzioni elettromec- Scienza delle costru- caniche fisica II zioni
Costruzioni idrauliche Idraulica
Disegno II Disegno I
Elementi introduttivi Analisi matematica I, all'ingegneria chimica geometria I chimica Elettrochimica Chimica fisica
Elettronica applicata Chimica, fisica II
Elettrotecnica Fisica II
Elettrotecnica I Fisica II
Elettrotecnica II Elettrotecnica I
Fisica tecnica Chimica, fisica II
Fisica II Fisica I
Geometria II Geometria I
Impianti chimici I Principi di ingegne- ria chimica, mac- chine
Impianti chimici II Principi di ingegne- ria chimica
Impianti elettrici I Elettrotecnica I
Impianti elettrici II Impianti elettrici I Impianti tecnici della Fisica tecnica
edilizia
Macchine Idraulica, fisica tecnica
Macchine elettriche I Elettrotecnica I, scienza delle co- struzioni
Macchine elettriche II Macchine elettriche I Materiali Chimica
Materiali metallici per Chimica fisica
gli impianti chimici
Meccanica razionale Analisi matematica I, geometria I, fisica I
Misure elettriche I Elettrotecnica I
Misure elettriche II Misure elettriche I
Misure meccaniche, ter- Fisica tecnica, mec- miche e collaudi canica applicata
alle macchine
Pendii e strutture in Geologia applicata, terra geotecnica
Principi di ingegneria Chimica fisica
chimica
Reattori chimici Principi di ingegne- ria chimica
Scienza delle costruzio- Scienza delle costru- ni I zioni II
Tecnica delle costruzio- Scienza delle costru- ni I zioni I
Tecnica delle costruzio- Tecnica delle costru- ni II zioni I
Tecnica urbanistica II Tecnica urbanistica I Tecnologia dei materiali Chimica
e chimica applicata
Tecnologie speciali chi- Principi di ingegne- ria chimiche mica
Teoria e sviluppo dei Chimica fisica
processi chimici
Termotecnica industriale Fisica tecnica))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 90

Art. 90.
Al personale insegnante di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza corrispondente a quello concesso ai professori universitari di ruolo statale.
Per effetto del trattamento medesimo i professori rilasceranno sugli stipendi una ritenuta corrispondente a quella praticata per lo stesso titolo ai professori di ruolo statale. ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 91

Art. 91.
All'insegnamento di tutte le discipline fondamentali, a cui non corrisponda cattedra di ruolo, si provvede per mezzo di incarico; per le materie complementari, a cui non corrisponda cattedra di ruolo, il Consiglio di amministrazione, su proposta della Facolta', delibera entro il maggio sul numero degli incarichi da conferire per l'anno accademico successivo.
Il titolo degli incarichi e la scelta dei docenti sono deliberati dalla Facolta' entro il mese di giugno.
Lo svolgimento, la durata, la revoca ed il trattamento economico degli incarichi sono disciplinati in conformita' di quanto stabilito in materia dalle norme vigenti per le Universita' statali. ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 92

Art. 92.
I professori di ruolo ed incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile al preside della rispettiva Facolta' i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo; ed il Consiglio di facolta' deve esaminarli e coordinarli prima del termine dell'anno accademico in corso, introducendo le eventuali modificazioni. ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 93

Art. 93.
Presso l'Universita', oltre i corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato, in conformita' delle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e del regolamento generale universitario. ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 94

Assistenti e lettori
Art. 94.
Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nell'attivita' didattica.
Devono tenere corsi regolari di lezioni propedeutiche o istituzionali e correggere le eventuali esercitazioni scritte.
Alle cattedre di Lingue e letterature straniere possono essere assegnati lettori, invece di assistenti, ma con gli stessi obblighi degli assistenti. ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 95

Art. 95.
I posti di assistenti e di lettori di ruolo sono determinati dalla tabella B) annessa al presente statuto.
Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili agli assistenti e lettori Ai ruolo dell'Universita' dell'Aquila, le norme sulle stato giuridico e sul trattamento economico degli assistenti di ruolo e dei lettori di ruolo della Universita' statali. Agli assistenti di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescienza corrispondente a, quello, concesso agli assistenti di ruolo statale.
Per effetto del trattamento medesimo gli assistenti rilasceranno sugli stipendi una ritenuta corrispondente a quella praticata per lo stesso titolo agli assistenti di ruolo statale. ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 96

Stemma
Art. 96.
Lo stemma della Universita' libera aquilana e' quello adottato ed approvato per l'Istituto universitario di magistero:
un'aquila coronata nera, in campo d'oro, ad ali aperte, poggiata su tre monti verdi, dai quali discendono tre ruscelli d'argento, su cui e' scritto Jus, Litterae, Scientiae.
Un festone attraversa semicircolarmente il campo e porta la scritta Renovabitur ut Aquilaie juventus tua. ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 96-bis

Art. 96-bis.
((I posti di ricercatore universitario sono determinati dalla tabella D annessa al presente statuto.
Per quanto riguarda i compiti dei ricercatori universitari ed il loro stato giuridico ed economico si fa riferimento alla normativa in vigore nelle Universita' statali.
Nella prima applicazione i posti di ricercatore universitario verranno conferiti previo giudizio di idoneita' secondo le procedure previste dagli articoli 58 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .))

Art. 97

Studenti, esami e tasse
Art. 97.
Le carriere scolastiche degli studenti sono determinate e disciplinate dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e dal regolamento generale sugli studenti. ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 98

Art. 98.
Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento, al quali sono iscritti, e le relative esercitazioni, di serbare contegno corretto durante le lezioni e nei locali della Universita'.
La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti, sono accertati dai professori nei modi che credono piu' opportuni. ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 99

Art. 99.
Gli esami sono:
a) di profitto;
b) di laurea. ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 100

Art. 100.
Gli esami di profitto devono essere ordinati in modo da accertare la maturita' intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale verte l'esame. ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 101

Art. 101.
L'esame di laurea consiste, come a suo luogo e' detto per ciascuna Facolta', nella discussione di una dissertazione scritta su un tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della disciplina. La discussione di deve svolgere nei modi e termini stabiliti a suo luogo per ciascuna Facolta' del presente statuto. ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 102

Art. 102.
Per quanto riguarda l'ammontare delle tasse e sopratasse, contributi, diritti di segreteria e norme relative, si applicano le disposizioni vigenti per le Universita' statali. ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 103

Art. 103.
Il Senato accademico puo' dichiarare non valido, agli effetti dell'iscrizione, il corso che, a causa della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione. ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 104

Art. 104.
I Consigli di Facolta' consigliano un piano di studi, al quale si devono attenere gli studenti che aspirano all'esenzione delle tasse od a sussidi.
Gli studenti possono organizzare come credono il loro piano di studi, ma, se questo e' diverso da quello consigliato, lo devono sottoporre al giudizio del preside, almeno all'inizio dei secondo anno di studi. ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 105

Art. 105.
Gli insegnamenti fondamentali ed il numero di quelli complementari, richiesti per il conseguimento della laurea, gli insegnamenti complementari effettivamente impartiti, i piani di studio consigliati dalla facolta', i programmi dei corsi e degli esami, l'orario delle lezioni, saranno notificati agli studenti per mezzo di manifesti a cura del preside all'inizio dell'anno accademico. ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 106

Art. 106.
Nessun anno di studi e' valido, se lo studente non abbia frequentato almeno tre insegnamenti. ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 107

Personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario
Art. 107.
Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario, sono stabiliti dalla tabella C), annessa al presente statuto firmata dal Ministro per la pubblica istruzione. ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 108

Art. 108.
I posti della carriera direttiva, di concetto, di segreteria e di ragioneria, della carriera esecutiva d'ordine delle biblioteche delle carriere di concetto dei tecnici coadiutori, della carriere esecutive del personale tecnico e della carriera del personale ausiliario sono conferiti nel grado iniziale dal Consiglio di amministrazione, in seguito a pubblico concorso, di espletarsi con la osservanza delle norme e modalita' stabilita' per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.
Il passaggio da un coefficiente all'altro nell'ambito di ciascuna carriera e' disposto in base a giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.
Per lo stato giuridico la progressione gerarchica ed il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo del personale appartenente alla predetta carriera dell'Universita', si osservano in quanto applicabili le disposizioni vigenti in materia per il personale statale, di carriera e qualifica corrispondenti. ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 109

Art. 109.
Per il trattamento di quiescenza del personale amministrativo di biblioteca, tecnico ed ausiliario si applicano le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di indennita' di anzianita'. ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1965, n. 1516 ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, e' soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 110

Art. 110.
Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto alla assistenza sanitaria in conformita' con le norme regolamentari della materia per i dipendenti di Enti di diritto pubblico.
Al relativo onere finanziario l'Universita' provvede mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione alla fine dell'anno accademico, in base all'apposito capitolo del bilancio di previsione. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 111

Amministrazione
Art. 111.
Il servizio di cassa sara' di regola disimpegnato da un Istituto di credito di notoria solidita' secondo apposita convenzione. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 112

Art. 112.
Nel caso in cui per qualsiasi motivo l'Universita' venisse a cessare, oppure venga privata della personalita' giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio sara' devoluto al Consorzio, ente fondatore e finanziatore dell'Universita' stessa ed in mancanza di esso, alle Amministrazioni comunale e provinciale dell'Aquila.
Il pagamento degli stipendi al personale dell'Universita' e' effettuato in base al foglio di stipendi firmato dal rettore quale presidente del Consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e dal ragioniere. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 113

Norme transitorie
Art. 113.
Le retribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consigli di Facolta' sono esercitate per le due suddette Facolta' da appositi Comitati tecnici.
Il Comitato tecnico della Facolta' di magistero e' costituito dai due professori di ruolo, che per effetto della norma di cui al successivo art. 110 vengono inquadrati nel ruolo organico della libera Universita' dell'Aquila e da un altro professore di ruolo o fuori ruolo nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Il Comitato tecnico della Facolta' di scienze matematiche e' costituito da tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte di ognuna delle predette Facolta' saranno aggregati al Comitato competente. Ciascun Comitato cessera' dalle funzioni allorche' alla relativa Facolta' risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
In ogni caso ciascun Comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio. Qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati a ciascuna Facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica Istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalita' indicate dal presente articolo. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 114

Art. 114.
I presidi della Facolta' e finche' questi non siano nominati, i presidenti dei Comitati tecnici, costituiranno il Senato accademico. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 115

Art. 115.
Nella prima applicazione del presente statuto, il rettore della libera Universita' dell'Aquila sara' eletto a maggioranza di voti da una Assemblea collegiale costituita dai componenti I Comitati tecnici. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 116

Art. 116.
Nella prima applicazione del presente statuto, il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario, organicamente assegnato ai posti di ruolo dello statuto dell'Istituto universitario pareggiato di Magistero dell'Aquila, che trovasi in servizio alla data di entrata in vigore dello statuto stesso, e' inquadrato nei corrispondenti ruoli organici previsti dallo statuto dell'Universita', conservando l'anzianita' utile a tutti i fini.
I posti previsti dalla tabella C) annessa allo statuto della libera Universita' dell'Aquila, che risulteranno vacanti dopo l'inquadramento di cui al precedente comma, saranno ricoperti mediante concorso per titoli ed esami, riservato al personale non di ruolo dipendente dall'Istituto universitario di magistero o dagli Istituti gia' finanziati dal Consorzio universitario aquilano, che, alla data di entrata in vigore del presente statuto, abbia prestato servizio da almeno due anni e che abbia svolto esclusivamente funzioni o servizi attinenti alla categoria per la quale concorre e che sia in possesso, indipendentemente dai limiti di eta', del titolo di studio e di tutti gli altri i requisiti prescritti.
I posti che dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo dovessero risultare ancora disponibili, saranno assegnati mediante normale concorso. ((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Art. 117

Art. 117.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'Universita' e gli Istituti superiori statali, in quanto applicabili. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".

Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-Tabelle

((PROFESSORI DI RUOLO
Facolta' di magistero:
a) professori straordinari e ordinari . . . . . . . . . . . . n. 12
b) professori associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 34
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:
a) professori straordinari e ordinari . . . . . . . . . . . . n. 30+1 b) professori associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 52
Facolta' di ingegneria:
a) professori straordinari e ordinari . . . . . . . . . . . . n. 34
b) professori associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 80))
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
TABELLA B)
Facolta di magistero:
Assistenti e lettori di ruolo .................. n. 10
Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Assistenti di ruolo............................. n. 22
Facolta di ingegneria (triennio di applicazione):
Assistenti di ruolo............................. n. 14
Totale ......................................... n. 46
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
TABELLA C)
Ruolo organico del personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario
Ruolo organico della carriera direttiva del personale Amministrativo:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo:
Posti Qualifica Coefficiente - - -
1 - Primo segretario..................... 325
| Segretario........................... 271
4 < Segretario aggiunto.................. 229
| Vice segretario...................... 202
Ruolo organico della carriera esecutiva di segreteria:
Posti Qualifica Coefficiente - - -
1 - Archivista capo...................... 271
1 - Primo archivista..................... 229
| Archivista........................... 202
6 < Applicato............................ 180
| Applicato aggiunto................... 157
Ruolo organico della carriera di ragioneria:
Posti Qualifica Coefficiente - - -
1 - Primo ragioniere..................... 325
| Ragioniere........................... 271
1 < Ragioniere aggiunto.................. 229
| Vice ragioniere...................... 202
Ruolo organico della carriera direttiva del personale delle biblioteche:
Posti Qualifica Coefficiente - - -
| Bibliotecario di 3ª classe........... 325
1 < Bibliotecario aggiunto............... 271
| Vice bibliotecario................... 229
Ruolo organico della carriera di concetto del personale delle biblioteche:
Posti Qualifica Coefficiente - - -
1 - Aiuto bibliotecario principale....... 325
| Aiuto bibliotecario.................. 271
1 < Aiuto bibliotecario aggiunto......... 229
| Aiuto vice bibliotecario............. 202
Ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori:
Posti Qualifica Coefficiente - - -
| Tecnico coadiutore di 1ª classe...... 325
| Tecnico, coadiutore di 2ª classe..... 271
4 < Tecnico coadiutore di 2ª classe...... 229
| Tecnico coadiutore aggiunto.......... 202
Ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico:
Posti Qualifica Coefficiente - - -
| Tecnico di 1ª classe................. 229
| Tecnico di 2ª classe................. 202
8 < Tecnico di 3ª classe................. 180
| Tecnico in prova..................... 157
Ruolo organico del personale ausiliario:
Posti Qualifica Coefficiente - - -
| Usciere di 1ª classe................. 173
13 < Usciere di 2ª classe................. 159
| Usciere di 3ª classe.................. 151
((TABELLA D
RICERCATORI UNIVERSITARI
Facolta' di magistero:
ricercatori universitari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 37 Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:
ricercatori universitari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 40 Facolta' di ingegneria:
ricercatori universitari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 54)) ------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.P.R. 22 maggio 1978, n. 790 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che la tabella A, annessa allo statuto dell'Universita' dell'Aquila degli Abruzzi e' modificata nel senso che l'organico dei posti di professore di ruolo e' ampliato come segue:
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:
professori di ruolo (10 + 2) + 1;
totale n. 12 + 1;
facolta' di ingegneria: professori di ruolo (6 + 2);
totale n. 8.
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