062U0557
062U0557
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 557)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 14 giugno 1960, gli allegati e le tabelle relativi, per i dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas, stipulato tra la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, con l'assistenza della Confederazione della Municipalizzazione, e la Federazione italiana Dipendenti Aziende Gas, la Federazione italiana Lavoratori Gas, Acquedotti, con l'assistenza della Federazione italiana Servizi Pubblici, l'Unione italiana Lavoratori Servizi Pubblici; Visti, per i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas: il regolamento relativo alle modalita' e ai limiti per l'assistenza malattia; il procedimento per i casi di licenziamento di cui ai secondo comma dell'art. 343 del predetto contratto 14 giugno 1960; il Fondo di integrazione al trattamento di previdenza (Premugas); gli articoli 8, 11, 15, 16 e 17 del contratto collettivo nazionale 29 novembre 1946; l'accordo collettivo nazionale 16 dicembre 1948, per il rinnovo del predetto contratto 29 novembre 1946; l'accordo collettivo nazionale 18 aprile 1951 per la scala mobile della indennita' di contingenza; l'articolo 15 dell'accordo collettivo nazionale 12 giugno 1952; l'accordo collettivo nazionale 16 ottobre 1952, per il computo dell'indennita' di contingenza nella indennita' di anzianita'; l'accordo collettivo nazionale 16 marzo 1959 per la istituzione del contributo differenziato al Fondo di integrazione al trattamento di previdenza; tutti allegati al predetto contratto collettivo nazionale 14 giugno 1960; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 200 in data 18 settembre 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e stato stipulato il contratto collettivo nazionale 14 giugno 1960, relativo ai dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto annesso al presente decreto, nonche' alle clausole allegate al contratto stesso.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese aziende municipalizzate del gas.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei Conti, addi' 7 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 5. - VILLA
Art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 14 GIUGNO 1960
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS
L'anno millenovecentosessanta, addi' 14 del mese di giugno, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sotto la presidenza di S. E. il Sottosegretario on. avv. Salvatore Mannironi assistito dai dottori Gaetano Pistillo e Giovanni Leggio
tra
la. FEDERAZIONE NAZIONALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS, ACQUA E VARIE (F.N.A.M.G.A,V.), rappresentata dai sigg. dottor Gaspare Cavallina, rag. Gino Biasolo,
sig. Romeo Landi e rag. Germano Tadeo assistiti dall'avv. Tito Molinari, Segretario Generale della Federazione, dall'ing. Felice Urbinati, dirigente dell'Ufficio Sindacale della Co.M. e dal sig.
Renato Losco, capo dell'Ufficio Sindacale della Federazione
e
la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE GAS (F.I.D.A.G.), rappresentata dal signori Zeno Cinti, Segretario Nazionale, Bruno Moresi e Sergio Mercuri, Vice Segretari Nazionali, Gino Ponte, dott.
Giuseppe Crisalli, Alberto Calabria, Pietro Cini, Franco Barbani, Paolo Paesani, Giuseppe Savoca, lgnazio Gobbi;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI GAS ACQUEDOTTI (Federgas - ACQUA) , rappresentata dai signori: Normanno Simoni, Segretario Nazionale, Alberto Giovannelli, Vice Segretario Nazionale, Vincenzo Tuzzolino, Rodolfo Orlandini, Tullio Rovere, Filippo Talamanca, ragioniere Luciano Spalla, Majorana, assistiti dalla Federazione Italiana Servizi Pubblici in persona del suo Segretario reggente ing.
Salvatore Bruno, e dal signor Luigi Martini;
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI SERVIZI PEBBLICI (U.I.L.S.P.), rappresentata dai signori: Giuliano Sommi, Segretario coordinatore, Italiano Borgognoni, Angelo Zacchiroli, Quinto Ricciardi, Attilio Magri, Sergio Davini, Edo Orengo,
e' stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Art. 1.
APPLICABILITA' DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro fra le Aziende Municipalizzate erogatrici di qualunque gas ed i loro dipendenti ad eccezione dei dirigenti.
Il presente contratto si applica anche ai lavoratori del servizio gas delle aziende che gestiscono piu' servizi, salvo il caso che tra Azienda ed organizzazioni dei lavoratori sia stata pattuita l'applicazione di un diverso contratto collettivo di lavoro.
Per la sua applicazione il contratto di lavoro dovra' essere sottoposto all'approvazione degli organi comuni e delle autorita' tutorie competenti.
Art. 2
Art. 2.
ASSUNZIONE DEL PERSONALE
L'assunzione del personale viene effettuata dalla azienda in conformita' alle norme di legge e contrattuali.
Nelle assunzioni verra' data la precedenza, a parita' di merito e di requisiti ai figli dei dipendenti deceduti, collocati a riposo o in servizio.
L'aspirante dovra' sottoporsi a visita da parte di medico di fiducia dell'azienda per l'accertamento della sua sana costituzione fisica, dell'idoneita' specifica al lavoro per il quale dovrebbe essere assunto nonche' dell'assenza di malattie contagiose.
Qualora si presentasse vacanza di posto e questo non dovesse essere soppresso, se nell'azienda vi sara' l'elemento idoneo per qualita' e capacita' a ricoprirlo, avra' la precedenza.
L'assunzione sara' comunicata al lavoratore con lettera nella quale dovranno essere specificati:
1) la data d'inizio del rapporto di lavoro;
2) le mansioni che il lavoratore dovra', svolgere normalmente nonche' la relativa, categoria di assegnazione;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata del periodo di prova.
Qualora l'azienda richiedesse per l'assunzione il possesso di scuola media superiore, il lavoratore dovra' essere inquadrato almeno nella 2a categoria impiegati.
Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli vengono richiamate le norme di legge.
A tutti gli effetti del presente contratto si intende per dipendente "effettivo" il lavoratore che non sia stato assunto con contratto a termine e che abbia superato il periodo di prova.
Art. 3
Art. 3.
PERIODO DI PROVA
Il lavoratore assunto in servizio, fuori dei casi di cui al successivo art. 4, e' soggetto ad un periodo di prova.
Il periodo di prova e' fissato:
a) per gli impiegati di la categoria da un minimo di tre mesi a non oltre sei mesi;
b) per tutti gli altri lavoratori da un minimo di un mese a non oltre tre mesi.
Non sono ammesse ne' la protrazione ne' la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova che superi i minimi suindicati, sia l'azienda che il lavoratore possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennita'.
La retribuzione del lavoratore in prova non puo' essere inferiore al minimo fissato dal presente contratto per la categoria cui il lavoratore stesso e' assegnato.
Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso, il lavoratore passa di diritto effettivo e tutti gli effetti del presente contratto.
Trascorsi i periodi minimi sopraindicati, qualora avvenga il recesso del rapporto, sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o sino alla fine del mese in corso a seconda che il recesso si verifichi entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Le norme contrattuali relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; in caso di conferma il periodo di prova viene computato nella anzianita' a tutti gli effetti.
Art. 4
Art. 4.
ASSUNZIONE A TERMINE
Le aziende, per far fronte a necessita' straordinarie di carattere temporaneo, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto a termine.
Il rapporto di lavoro di detto personale sara' regolato dalle norme del presente contratto che siano compatibili con il carattere di temporaneita' del rapporto o delle quali non sia espressamente esclusa l'applicazione per il personale medesimo.
La durata del contratto a termine non puo' superare i sei mesi salvo che:
a) si tratti di personale necessario o alla realizzazione di un'opera o all'esercizio temporaneo di un servizio che si prevede rispettivamente dover essere completato o cessare entro un termine relativamente breve, nel qual caso il contratto a termine potra' perdurare sino a completamento dell'opera o alla cessazione del servizio;
b) si tratti di personale destinato a sostituire dipendenti chiamati o richiamati alle armi, assenti per malattia, per gravidanza, per infortunio e per aspettativa, nel qual caso il contratto, termine potra' perdurare per tutto il periodo di assenza del dipendente sostituito.
Trascorsi i periodi sopra indicati, in caso di prosecuzione del rapporto, il personale assunto a norma del presente articolo, passera' di diritto effettivo a tutti gli effetti del presente contratto.
Il lavoratore assunto a norma del presente articolo e che venga passato effettivo non dovra' sottostare ad alcun periodo di prova e gli si riconoscera' una anzianita' pari al periodo di prova non effettuato.
Il detto lavoratore avra' diritto alla liquidazione per la durata del contratto a termine escluso il periodo computato quale periodo di prova.
Nel caso che sorga controversia circa i presupposti indicati nei comma precedenti ed in particolare quando possa ritenersi che l'assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, le Organizzazioni sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia.
Per il personale assunto temporaneamente dalle aziende per eseguire in proprio i lavori per i quali e' prevista alle lettere c), d) ed c) del successivo art. 5 la facolta' di appalto, saranno seguite le norme dei contratti che sarebbero applicabili se la relativa attivita' fosse compiuta da azienda del ramo.
Art. 5
Art. 5.
APPALTI
Le aziende si impegnano a non concedere lavori o servizi in appalto ad eccezione dei seguenti:
a) servizi di trasporto fossile e materie prime, coke e sottoprodotti dall'interno all'esterno e viceversa, servizi di scarico, trasporto interno di fossile, coke e materie prime per le aziende che non abbiano gru, carri ponte ed impianti analoghi o che non abbiano raccordo ferroviario ;
b) servizio trasporto coke a domicilio e cernita dei detriti;
c) nuove costruzioni, nuovi impianti, straordinaria manutenzione degli impianti e manutenzione dei fabbricati eccedente la normale organizzazione aziendale ;
d) nuovi impianti importanti od urgenti relativi a tubazioni stradali, prese, colonne montanti, posa contatori;
e) lavori di scavo per tubazioni stradali e riparazione dei contatori.
Gli appalti suddetti potranno essere attuati solo se non implichino risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto ai lavori o servizi di cui sopra.
Per le aziende che abbiano la gestione di altri servizi pubblici e' consentito di unificare i servizi di esazione o d'affidare gli stessi ad Istituti di credito od a Cooperative purche' cio' non implichi risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio esazione.
E' consentita la continuazione in appalto del servizio di esazione alle aziende che lo abbiano gia' in atto purche' gli appaltatori si obblighino verso le aziende a praticare ai propri dipendenti un trattamento retributivo non inferiore a quello del presente contratto.
Art. 6
Art. 6.
SERVIZIO MILITARE
Al dipendente chiamato alle armi per obblighi di leva verra' mantenuto il posto se, alla data della chiamata alle armi, il dipendente stesso sara' da oltre tre mesi in servizio presso l'azienda.
Qualora il dipendente medesimo sia effettivo da almeno due anni avra' diritto alla decorrenza dell'anzianita'.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.
Ai dipendenti chiamati o richiamati alle armi verra' applicato il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore.
Il dipendente chiamato o richiamato alle armi dovra' riprendere servizio entro il termine di due mesi dal collocamento in congedo o in licenza illimitata in attesa di congedo in mancanza sara' considerato dimissionario.
Art. 7
Art. 7.
ANZIANITA'
Per i lavoratori passati effettivi dopo il periodo di prova o dopo il rapporto a termine la decorrenza della anzianita' avviene rispettivamente ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto.
Per i lavoratori eventualmente assunti senza periodo di prova, l'anzianita', decorre dal giorno di inizio del rapporto di lavoro fissato nella lettera di assunzione.
L'anzianita' del dipendente si computa ad anni interi senza tener conto dei periodi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti gli effetti. Le eventuali frazioni di anno, risultanti dal computo, che siano pari o superiori a sei mesi sono arrotondate ad un anno intero e le inferiori a sei mesi non sono invece conteggiate.
L'anzianita' effettiva sara' aumentata della anzianita' convenzionale derivante dalle benemerenze nazionali con le modalita' e nelle misure stabilite nell'articolo seguente.
Le particolari anzianita' convenzionali concesse liberamente dalle aziende all'atto dell'assunzione del dipendente o successivamente avranno i soli effetti espressamente determinati all'atto di concessione.
Art. 8
Art. 8.
BENEMERENZE NAZIONALI
1. Ai lavoratori che abbiano prestato servizio militare in reparti combattenti in zona di operazioni nelle guerre 1915-18, 1935-36, 1940-45 (compresi in questi i partigiani combattenti e gli adibiti alla bonifica di campi minati), verra' riconosciuta una anzianita' convenzionale agli effetti degli aumenti periodici, delle ferie, dell'assenza, per malattia, del preavviso e del trattamento di quiescenza come a qualunque altro effetto previsto dal presente contratto nella seguente misura:
a) per coloro che hanno prestato servizio complessivamente per almeno 6 mesi in reparti combattenti in zona di operazioni in qualita' di militari o assimilati o che sono stati adibiti alla bonifica di campi minati, il tempo trascorso nei reparti suddetti e' computato in aumento all'anzianita'. Le frazioni di anno inferiori a mesi 6 vengono calcolate per difetto, quelle superiori a 6 mesi per eccesso;
b) il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti o dai campi minati per ferite o malattie contratte a causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera come passato presso i reparti suddetti ;
c) a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, sara' computato come servizio prestato nei reparti combattenti o nei campiminati, quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidita' che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi alla data dell'armistizio;
d) sono inoltre dovute:
1°) una maggiore anzianita' convenzionale di servizio di due anni per coloro che siano decorati al valore ovvero siano mutilati od invalidi ascritti alle prime sei categorie;
2°) una maggiore anzianita' convenzionale di 1 anno per coloro che abbiano ottenuto la croce al merito di guerra od abbiano riportato ferite ovvero siano mutilati od invalidi di guerra ascritti alle ultime due categorie.
Le anzianita' di cui alle suddette lettere a), b) , c) e d) sono cumulabili fra loro. Non sono cumulabili fra loro quelle di cui ai punti 1° e 2° della lettera d)
2. Ai mutilati ed invalidi del lavoro, ai mutilati ed invalidi civili di guerra ed a quelli per servizio militare verranno riconosciuti gli stessi benefici concessi ai mutilati di guerra.
Per il riconoscimento ai mutilati ed invalidi del lavoro degli stessi benefici dal presente articolo in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ciascun mutilato ed invalido del lavoro che ne abbia diritto, dovra'. essere considerato facente parte della stessa categoria in cui sarebbe stato classificato un mutilato od invalido di guerra con pari lesioni o infermita', sulla base della tabella A allegata alla citata legge 10 agosto 1950, n. 648 .
Nei casi dubbi o di divergenza per l'assegnazione ad una delle categorie previste per i mutilati di guerra, l'assegnazione verra' fatta dalla competente Commissione Medica Militare cui spetta stabilire la classificazione in categoria dei mutilati ed invalidi di guerra su presentazione dell'accertamento medico fatto dall'I.N.A.I.L.
3. La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianita' deve essere corredata:
a) dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra., rilasciati dalla Autorita' militare;
b) per i partigiani combattenti e per gli adibiti alla bonifica dei campi minati, da un documento rilasciato dalla competente Autorita':
c) per i reduci della prigionia, da una dichiarazione della competente Autorita' militare, comprovante tale qualita', munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia;
d) per i reduci dalla deportazione, la qualita' dovra' risultare da attestazione del Prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;
e) per gli invalidi delle guerre 1915-18, 1935-36 e 1940-45, la qualifica, di invalido e la relativa categoria dovranno risultare da un certificato rilasciato dal Ministero del Tesoro Direzione Generale delle Pensioni di Guerra;
f) comunque da tutti quei documenti che siano ritenuti necessari per meglio dimostrare il passato militare del richiedente.
4. La richiesta per ottenere i benefici di cui sopra, con la eventuale riserva di presentare successivamente i documenti di cui al precedente punto 3, deve essere inoltrata all'Azienda, a pena di decadenza, dal lavoratore gia' in servizio effettivo entro tre mesi dal 15 giugno 1960, e dal lavoratore di nuova assunzione entro un mese dalla data di conferma in servizio effettivo. In caso di riconoscimento ufficiale del titolo sopravvenuto successivamente, la richiesta stessa, sempre a pena di decadenza, deve essere presentata entro tre mesi dalla data del riconoscimento.
5. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo, coloro che gia' abbiano goduto di tali benefici presso altre aziende od enti e cio' fino al limite dei benefici effettivamente goduti.
6. Le anzianita' convenzionali di cui sopra, agli effetti degli aumenti periodici di anzianita', operano come un'aggiunta, fittiziamente successiva nel tempo, all'anzianita' di servizio: quindi ogni anno di anzianita' convenzionale comporta una maggiorazione del 3% sulla retribuzione base e sulla indennita' di contingenza da aggiungersi alle altre maggiorazioni gia' dovute per le anzianita' di servizio effettivamente compiuto.
7. Per il personale in servizio il calcolo dell'anzianita' convenzionale a norma del presente articolo verra' fatta con decorrenza dalla data della domanda.
8. Per quanto non previsto nel presente articolo vengono richiamate le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 ; all' art. 3, comma 2, del regio decreto 29 settembre 1923, n. 2073 , al regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 , al regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 , al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 , al decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137 e alle altre disposizioni legislative in materia.
Art. 9
Art. 9.
DURATA DEL LAVORO
1. La durata settimanale del lavoro e' ridotta dalle attuali 42 ore per gli impiegati, 48 ore per gli operai e per il personale impiegatizio addetto ai lavori discontinui o di attesa o di custodia (fattorini, uscieri, portieri, custodi, guardiani, ecc.) rispettivamente a 40 ore per gli impiegati, a 44 ore per gli operai ed a 47 ore per il personale impiegatizio ed operaio addetto ai lavori discontinui o di attesa o di custodia (fattorini, uscieri, portieri, custodi, guardiani, autisti, ecc.).
2. Nelle aziende in cui sussista una sola delle seguenti condizioni,
1°) i conti consuntivi degli ultimi cinque anni siano stati chiusi in passivo;
2°) l'attuazione della, durata settimanale del lavoro di 40 ore per gli impiegati, di 44 per gli operai e di 47 ore per i dipendenti, impiegati ed operai, addetti ai lavori discontinui, di attesa e di custodia, comporti un aumento del numero del personale superiore al 4% (quattro per cento);
la durata settimanale del lavoro e' di 42 ore per gli impiegati e di 48 ore per gli operai nonche' per i dipendenti, impiegati ed operai, addetti ai lavori discontinui o di attesa o di custodia (fattorini, uscieri, portieri, custodi, guardiani, autisti, ecc.).
3. Nelle aziende in cui sia applicata la riduzione della durata del lavoro di cui al precedente paragrafo 1), gli impiegati il cui lavoro e' connesso con quello degli operai sono tenuti, a richiesta dell'azienda, ad una prestazione fino a 44 ore settimanali. In tal caso verra' ad essi corrisposta una indennita' pari alla retribuzione nominale rapportata alle ore di prestazione in piu' dalle 40 alle 44 ore.
4. Nelle aziende di cui al precedente paragrafo 2 gli impiegati il cui lavoro e' connesso con quello degli operai sono tenuti, a richiesta dell'azienda, ad una prestazione fino a 48 ore settimanali.
In tal caso viene corrisposta all'impiegato una indennita' pari alla retribuzione nominale rapportata alle ore di prestazione in piu' dalle 42 alle 48.
Art. 10
Art. 10.
ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO
L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dalla azienda con apposito ordine di servizio previo esame con la Commissione interna.
Per il personale comandato a recarsi per ragioni di servizio in localita' diverse dalla sede degli Uffici e servizi dell'azienda e sempreche' dette localita' siano situate oltre il capolinea periferico di qualsiasi servizio urbano di trasporto, il tempo occorrente per raggiungere dal capolinea il posto di lavoro e viceversa e' computato sull'orario di lavoro. Specificatamente tale computo avverra' quando si tratti di lavori che si effettuano in localita' variabile e il luogo del lavoro venga a trovarsi oltre il capolinea, suddetto.
Nei turni continui il personale non dovra' abbandonare il lavoro fino a quando non sia stato sostituito.
Art. 11
Art. 11
CATEGORIE DELLE AZIENDE
Agli effetti previsti dal presente contratto le aziende sono suddivise nelle seguenti categorie:
la categoria: aziende che erogano oltre 4.500.000 metri cubi di gas annui;
2a categoria: aziende che erogano da oltre 2 milioni fino a 4.500.000 di metri cubi di gas annui;
3a categoria: aziende che erogano da oltre 800.000 metri cubi fino a 2.000.000 di metri cubi di gas annui;
4a categoria: aziende che erogano meno di 800.000 metri cubi di gas annui.
La cifra di erogazione annua ai fini della suddivisione delle aziende in categorie e' costituita dalla quantita' di gas venduto, cosi' come risulta dalla denuncia all'Intendenza di Finanza, aumentata della quota del 10 % (dieci per cento) convenzionalmente indicativa, delle fughe, delle perdite, ecc.
Per il passaggio alla categoria superiore o il declassamento alla categoria inferiore il quantitativo di gas erogato in un anno deve essere confermato nell'anno successivo.
Per le aziende che eroghino gas da distillazione di fossile o da gasificazione miscelato con metano o con altri gas da, fluidi oppure che eroghino metano puro o
metano miscelato con aria, il calcolo del gas erogato agli effetti di cui sopra, dovra' essere rapportato a 4.200 calorie se superiore.
Le variazioni in aumento o in diminuzione del quantitativo di gas nei confronti dell'anno precedente all'immissione del metano o di altri gas da fluidi, verranno considerate nella misura del 40% dell'incremento o della diminuzione. Peraltro, nel caso di diminuzione il potere calorifico sara' rapportato a 3.500 calorie, anziche' a 4.200 calorie.
Art. 12
Art. 12.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI IN CATEGORIE
Gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, vengono cosi' classificati:
la categoria: impiegati di concetto con funzioni direttive o di analoga importanza o che svolgano, con poteri di iniziativa, mansioni di rilievo;
2a categoria: tutti gli altri impiegati di concetto;
3a categoria A: impiegati d'ordine;
4a categoria B: impiegati d'ordine con mansioni di minor rilievo; 4a categoria A: letturisti;
4a categoria B: personale subalterno e cioe': uscieri, fattorini, portieri e guardiani.
Per le officine non di la categoria, restera' immutato l'attuale inquadramento di fatto dei portieri e dei guardiani.
Nelle aziende ove esistano uno o piu' gruppi di uscieri o portieri, ciascuno dei quali composto di 3 o piu' persone ed esista il posto di capo-usciere o capo-portiere, i lavoratori che abbiano tali qualifiche verranno inquadrati nella categoria. 3a-B impiegati.
La la e la 2a categoria potranno, nell'ambito di ogni azienda, qualora se ne ravvisi l'opportunita', essere suddivise in due classi mediante accordi locali.
L'assegnazione all'una o all'altra classe sara' fatta in rapporto alle mansioni dell'impiegato.
Per letturisti si intendono i lavoratori ai quali siano affidate mansioni di lettura, livellazione, ecc. dei contatori, siano o meno tali mansioni esercitate promiscuamente.
L'eventuale migliore inquadramento dei letturisti, esistente presso qualche azienda, sara' mantenuto quale condizione di miglior favore sia per i lavoratori in servizio che per quelli di futura assunzione.
Gli operai vengono cosi' classificati:
categoria extra; capi operai e operai specializzati.
Si intendono quegli operai specialisti che sorvegliano o compiono direttamente, senza assistenza o controlli diretti e continui, a regola d'arte, lavori importanti o complessi per l'esecuzione dei quali occorre una adeguata capacita'.
Gli autisti conducenti di veicoli per i quali sia prescritto o richiesto il possesso della patente di grado E, gli autisti di autocarri tipo truk, i conducenti e motoristi conducenti di barche a motore con o senza traino di altri natanti, gli autisti ai quali l'azienda richieda anche saltuariamente le capacita' relative all'esercizio delle mansioni di meccanici o di elettrauto, verranno inquadrati nella categoria operai extra.
la categoria: operai qualificati, fuochisti e autisti non compresi nella categoria, extra.
I conduttori patentati di caldaie verranno assegnati alla categoria extra o alla prima., secondo il tipo di caldaie cui sono addetti e secondo la loro specifica capacita'.
2a categoria: operai comuni, aiutanti ai forni.
3a categoria: manovali.
Ai lavoratori addetti alla chiusura dei contatori degli utenti morosi, se hanno facolta' di riscuotere anche il pagamento delle bollette da detti utenti, sara' corrisposta una indennita' temporanea pari alla differenza fra la retribuzione base minima stabilita per la categoria degli esattori e quella della categoria cui appartengono.
L'attuale migliore inquadramento, sia per gli operai che per gli impiegati restera' individualmente invariato.
La qualifica per gli incaricati delle esazioni nelle officine di 4a categoria, sara' quella di esattore, qualora questa sia la loro mansione prevalente.
Art. 13
Art. 13.
RETRIBUZIONE E SUE DEFINIZIONI
La retribuzione e' corrisposta ai lavoratori mensilmente ed i minimi di essa sono determinati secondo le norme contrattuali.
Con la espressione " retribuzione base minima " si intendono i minimi determinati per le varie categorie dei lavoratori nelle tabelle contenute nell'allegato A al presente contratto e nell'art.
15.
Con la espressione " retribuzione base " si intende la retribuzione determinata per ciascun dipendente nella lettera di assunzione anche se in misura superiore al minimo contrattuale.
Con la espressione " retribuzione nominale " si intende la retribuzione base maggiorata in forza degli annienti periodici di anzianita' e di merito.
Con la espressione " retribuzione globale " si intende la somma della retribuzione nominale e delle indennita' a carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche se forfetizzato, nonche' con l'esclusione delle somministrazioni in natura e delle indennita' sostitutive di esse.
La retribuzione globale agli effetti dell'indennita' di anzianita', del calcolo dei contributi al Premungas, della liquidazione della pensione integrativa e del calcolo dei contributi per l'assistenza, contrattuale di malattia sara' invece determinata nei vari articoli del presente contratto e dei suoi allegati che regolano gli istituti suddetti.
Art. 14
Art. 14.
CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA ED ORARIA
1. Nelle aziende ove la durata settimanale del lavoro e' quella fissata dal paragrafo 1 del precedente art. 9, la retribuzione
oraria, nei suoi vari aspetti come defi-
niti nell'art. 13 del presente contratto, si otterra' dividendo la retribuzione mensile:
a) per 166 per gli impiegati;
b) per 183 per gli operai;.
c) per 196 per il personale addetto a lavori discontinui o di attesa, o di custodia..
La retribuzione giornaliera si otterra' moltiplicando quella oraria, per 6,67 per i dipendenti di cui alla precedente lettera, a), per 7,33 per quelli di cui alla lettera b) e per 7,83 per quelli di cui alla lettera c).
2. Nelle aziende ove la durata settimanale del lavoro e' quella fissata dal paragrafo 2 del precedente art. 9, la retribuzione oraria, nei suoi vari aspetti come definiti nell'art. 13 del presente contratto, si ottiene dividendo la retribuzione mensile:
a) per 175 per gli impiegati;
b) per 200 per gli operai e per il personale addetto ai lavori discontinui o di attesa o di custodia (fattorini, uscieri, portieri, custodi, guardiani, autisti, ecc.).
La retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando quella oraria per 7 per i dipendenti di cui alla precedente lettera a) e per 8 per i dipendenti di cui alla precedente lettera b).
Art. 15
Art. 15.
RETRIBUZIONE BASE MINIMA E SUE VARIAZIONI
La retribuzione base minima e' quella fissata nelle tabelle di cui all'all. A del presente contratto. Ad essa sono apportate le seguenti variazioni:
1. In relazione alle categorie delle aziende di cui al precedente art. 11:
a) riduzione del 2,50% per i dipendenti delle aziende di 2a categoria;
b) riduzione del 5% per i dipendenti delle aziende di 3a categoria;
c) riduzione del 7,50% per i dipendenti delle aziende di 4a categoria.
2. In relazione all'eta' o alle mansioni dei lavoratori:
a) per i lavoratori minori degli anni 20 non aventi diritto agli assegni familiari, riduzione del 7%;
b) per i lavoratori minori degli anni 18 aventi diritto agli assegni familiari, riduzione del 14%;
c) per i lavoratori minori degli anni 18 non aventi diritto agli assegni familiari, riduzione del 23%;
d) per gli impiegati tecnici, esclusi coloro che prestano un lavoro sostanzialmente di ufficio, aumento del 3%;
e) per i capi-turno, capi-forno, capi-squadra, capi-operai appartenenti alle categorie extra o la, aumento dal 4 all'8% da determinarsi azienda per azienda in relazione all'importanza delle mansioni effettivamente espletate ed al numero degli operai controllati;
f) per gli addetti ai turni, aumento del 18% della retribuzione globale oraria per le sole ore notturne.
3. In relazione alla scala mobile:
le norme esistenti sulla indennita' di contingenza (Accordo Interconfederale 21 marzo 1951 - Accorda Interfederale 18 aprile 1951 - Art. 4 dell'Accordo Interconfederale 2 dicembre 1954 - Accordo Interconfelerale 12 aprile 1957) restano in vigore agli effetti Iella determinazione dei valori del punto e delle variazioni relative; l'ammontare di dette variazioni, le quali dovessero verificarsi dopo la data di decorrenza del presente contratto, modifichera' automaticamente a partire dalla data di maturazione la misura della retribuzione base minima di cui alle tabelle contenute nell'allegato A del presente contratto.
Art. 16
Art. 16.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
I lavoratori hanno diritto ad un aumento per ogni anno di anzianita' da corrispondersi a partire dal 1° gennaio successivo al compimento dell'anno medesimo.
Tale aumento, da calcolarsi sulle retribuzioni base della categoria di appartenenza di ogni singolo lavoratore, viene stabilito nel 3% annuo per i primi 25 anni e nel 2% annuo per i successivi 4 anni.
A seguito delle variazioni, successive al 9 giugno 1955, delle retribuzioni base minime, la percentuale di aumento per anzianita' maturata. fino al giorno di ciascuna variazione diverra' immediatamente operante sulle nuove retribuzioni. Per " percentuale di aumento di anzianita' maturata " si. intende il rapporto tra la cifra. acquisita per anzianita' maturata e la retribuzione base minima precedente alla variazione.
Qualora nel corso dell'anno solare si verifichi per effetto della scala mobile una variazione dell'indennita' di contingenza, l'importo degli scatti maturati sara' calcolato tenendo conto dell'indennita' di contingenza in atto alla fine di ogni anno solare; il ricalcolo avra' applicazione dal 1° del mese successivo.
In caso di passaggio di categoria il lavoratore conserva, in valore assoluto, la quota gia' conseguita per aumenti periodici per anzianita' all'atto del passaggio stesso. Gli aumenti periodici che maturano dopo il passaggio di categoria vengono computati sulla retribuzione base minima della nuova categoria.
Al lavoratore che ha raggiunto il numero massimo di aumenti periodici di anzianita' e sia promosso alla categoria superiore sara' dovuto, per ogni successivo anno di anzianita', la meta' della differenza, in valore assoluto tra l'aumento annuale di anzianita' della nuova categoria e quello della precedente, fino al raggiungimento di un massimo di altri 18 anni per gli impiegati e di altri 10 per gli operai.
Gli aumenti massimi di retribuzione previsti dal presente articolo non debbono mai essere superati per anzianita' convenzionali a qualunque titolo attribuito, ivi comprese quelle per benemerenze nazionali.
Art. 17
Art. 17.
TREDICESIMA MENSILITA'
L'azienda corrispondera' ai propri dipendenti, normalmente alla vigilia di Natale, una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione globale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Art. 18
Art. 18.
QUATTORDICESIMA MENSILITA'
L'azienda corrispondera' ai propri dipendenti, normalmente entro il mese di maggio, una quattordicesima mensilita' pari alla retribuzione globale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi della quattordicesima mensilita', quanti sono i mesi interi di servizi prestato nell'anno.
Art. 19
Art. 19.
LAVORO STRAORDINARIO, FERIALE E NOTTURNO
Lavoro straordinario e' quello compiuto dal lavoratore oltre la durata giornaliera normale di lavoro.
Il lavoro straordinario si considera eccezionale e non puo' comunque superare i limiti stabiliti dalla legge. Entro detti limiti il personale, senza giustificati motivi di impedimento, non puo' rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.
Lavoro straordinario notturno si considera il lavoro straordinario prestato tra le ore 20 e le 6, con possibilita', di variazione, in relazione agli usi locali, dell'ora di inizio e di termine, fermo restando che la durata del lavoro straordinario notturno non superera' in ogni caso le 10 ore complessive.
Il lavoro straordinario non espressamente ordinato non e' riconosciuto ne' compensato.
Eccezionalmente per determinati casi di lavoro straordinario puo' essere concordato tra l'azienda e gli organismi locali dei lavoratori un compenso forfait.
Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione nominale oraria maggiorata delle percentuali seguenti:
Lavoro straordinario feriale:
27% per le prime due ore 38% per le due ore successive
58% per le ore ancora successive.
Lavoro straordinario notturno: 35% per le prime quattro ore 58% per le ore successive.
Art. 20
Art. 20.
GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE
I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge ( articoli 1 e 2 legge 27 maggio 1949, n. 260 ) ai quali si aggiunge quello del S.
Patrono del luogo dove il dipendente lavora.
Sono inoltre riconosciuti almeno tre giorni semifestivi, le date dei quali saranno determinate secondo gli usi locali.
Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica.
Per i lavoratori per i quali e' ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo puo' essere fissato in altro giorno della settimana, cosicche' la, domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.
Per i lavoratori addetti ai turni continui, il giorno prestabilito di riposo potra' essere spostato con un preavviso di almeno 4 giorni.
Nel preavviso dovra' essere indicato il nuovo giorno fissato per il riposo. Il giorno di riposo compensativo non deve cadere oltre la settimana successiva a quello prestabilito.
Qualora una delle festivita' non domenicali di cui al primo comma del presente articolo coincida con la domenica, e' dovuto a ciascun lavoratore il cui riposo settimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una giornata di retribuzione globale.
Nel caso che una delle festivita' non domenicali di cui al 1° comma del presente articolo coincida con il giorno di riposo settimanale dei lavoratori di cui al 4° comma, questi ultimi avranno diritto allo stesso trattamento previsto per la coincidenza della domenica con una festivita', infrasettimanale.
Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso stabilito per il lavoro festivo.
Art. 21
Art. 21.
LAVORO FESTIVO
1. Lavoratori non addetti a turni continui. - Il lavoratore che viene chiamato a prestare servizio in un giorno festivo viene compensato come segue:
a) quando tale giornata di lavoro sia compensata con altra giornata di riposo:
- con la sola maggiorazione della retribuzione nominale oraria del 35% per le prime quattro ore e del 58% per le successive;
b) quando tale giornata di lavoro non sia compensata con altra giornata di riposo ;
- con la retribuzione nominale oraria maggiorata del 35% per le prime quattro ore e del 58% per le successive.
2. Lavoratori addetti a turni continui. - Il lavoratore addetto a turni continui che viene chiamato a prestare servizio nel giorno prestabilito di riposo od in un giorno festivo infrasettimanale anche se coincide con una domenica, viene compensato come precisato alle lettere a) e b) del precedente comma 1.
L'eventuale spostamento del giorno prestabilito di riposo, quando non sia comunicato all'interessato almeno quattro giorni prima, deve essere compensato con la sola maggiorazione del 35% sulla retribuzione nominale oraria.
Qualora detto nuovo giorno di riposo venga a coincidere con una festivita' infrasettimanale, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 58% sulla retribuzione nominale, indipendentemente dalla eventuale maggiorazione del 35%.
Art. 22
Art. 22.
ASSENZE E PERMESSI
Il lavoratore non puo' abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato dal proprio superiore.
Il lavoratore che non puo' presentarsi al lavoro, qualora, non sia in grado di avvertire l'azienda preventivamente, deve farlo nello stesso giorno in cui ha inizio l'assenza, salvo il caso di comprovata forza maggiore.
In caso di denunciata malattia, la Direzione ha facolta' di farla controllare da un medico di propria fiducia.
Il lavoratore che, senza giustificazione, sara' rimasto assente dal lavoro per tre giorni di seguito, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sara' considerato dimissionario.
Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda puo', a sua discrezione, accordare per giustificati motivi, permessi o brevi congedi con facolta' di corrispondere o meno la retribuzione. Tali permessi o brevi congedi non saranno computati in conto dell'annuale periodo di ferie salvo richiesta scritta del lavoratore.
Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di:
a) 15 giorni con corresponsione della retribuzione e, a sua richiesta, altri 15 giorni non retribuiti, se effettivo;
b) 8 giorni dei quali 7 retribuiti, se assunto a termine.
Nel caso di decesso del coniuge non legalmente separato o di un genitore o di un figlio saranno concessi al lavoratore tre giorni di permesso con corresponsione della retribuzione. Nel caso di decesso di un fratello o di una sorella il periodo predetto e' ridotto a due giorni.
Dalla retribuzione globale mensile viene detratto l'importo relativo alle giornate ed ore lavorative non prestate senza giustificato motivo.
Si considerano ingiustificate le assenze non autorizzate a sensi del presente articolo.
Art. 23
Art. 23.
FERIE
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione nelle seguenti misure:
13 giorni lavorativi se con anzianita' fino a 3 anni compiuti;
15 giorni lavorativi se con anzianita' da oltre 3 anni a 5 anni compiuti;
20 giorni lavorativi se con anzianita' da oltre 5 anni a 12 anni compiuti;
23 giorni lavorativi se con anzianita' da oltre 12 anni a 18 anni compiuti;
26 giorni lavorativi se con anzianita' oltre i 18 anni compiuti.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso dovra' essere assegnato dall'azienda, la quale ne fissera' l'epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e dei desideri dei lavoratori.
La estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore effettivo ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.
L'assegnazione delle ferie non puo' aver luogo durante il periodo di preavviso. Il lavoro di competenza del personale in ferie, deve essere compiuto, per quanto possibile, dal personale in servizio durante l'orario normale, senza alcuna corresponsione di indennita', salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 26.
Qualora, durante il periodo delle ferie, il lavoratore si ammali dovra' darne comunicazione alla direzione con l'invio di certificato medico entro 48 ore; nel caso in cui il lavoratore dimori fuori Comune la comunicazione dovra' essere data nel piu' breve tempo possibile.
Ove la malattia impedisse il godimento parziale o totale delle ferie entro l'anno le stesse saranno godute, a guarigione avvenuta, anche nell'anno successivo.
Non e' ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell'Azienda.
Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno ne' al recupero negli anni successivi.
Il computo dell'anzianita' per avere diritto ai maggiori periodi di ferie previsti dal presente articolo si intende riferito al 1° gennaio dell'anno di assunzione se questa e' avvenuta nel 1° semestre, o al 1° gennaio dell'anno successivo se questa e' avvenuta nel 2° semestre.
Art. 24
Art. 24.
ASPETTATIVA
Per gravi motivi di carattere privato da valutarsi dall'Azienda, questa, se Io ritenga compatibile con le esigenze del servizio, potra' concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno senza alcuna corresponsione e senza decorrenza, di anzianita'.
Verranno collocati in aspettativa i lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche o sindacali che impediscono il quotidiano normale lavoro. L'automaticita' dell'aspettativa non si applica ai lavoratori che ricoprono cariche sindacali locali di categoria, ai quali l'aspettativa verra' concessa solo a loro richiesta. In entrambi i casi il periodo di aspettativa durera', fino alla scadenza dell'incarico pubblico o sindacale e sara' quindi prorogabile anche oltre l'anno. Durante il periodo di aspettativa concesso a questo titolo il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti gli effetti, salvo per quanto attiene al trattamento previdenziale il quale sara' mantenuto durante i primi due anni; il lavoratore avra' la facolta' di conservarlo a proprio carico negli anni successivi.
Se durante il periodo di aspettativa nel quale non vi e' corresponsione di contributi e decorrenza di anzianita' il lavoratore subisca un sinistro, il periodo di aspettativa, potra' essere considerato utile agli effetti della determinazione della pensione, qualora il lavoratore versi a suo carico, i contributi afferenti al periodo di aspettativa fino al giorno del sinistro.
Art. 25
Art.25.
PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO
Il passaggio da operaio ad impiegato nella stessa Azienda non fa cessare il rapporto di lavoro in atto.
Il suddetto passaggio da' diritto al lavoratore di conservare " ad personam " (non valevole agli effetti dei successivi aumenti periodici di anzianita') l'eventuale differenza in piu' esistente tra la retribuzione base minima della categoria di provenienza e quella della categoria impiegatizia cui viene assegnato.
Tale differenza non deve essere assorbita dagli aumenti periodici di anzianita' che matureranno in seguito a favore del lavoratore nella nuova categoria, ad eccezione del caso in cui il passaggio derivi da una disposizione di carattere generale interessante tutta una categoria di lavoratori. In quest'ultimo caso l'eventuale differenza sara' invece assorbita dai futuri aumenti periodici di anzianita'.
Art. 26
Art. 26.
MUTAMENTO DI MANSIONI
Il lavoratore in relazione alle esigenze aziendali e nei limiti delle sue attitudini e capacita', puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria purche' cio' non importi peggioramento economico o morale della sua condizione.
Al lavoratore che in forma esplicita e dietro preciso mandato sia chiamato a compiere temporaneamente le mansioni precipue di altro lavoratore di categoria o classe superiore, deve essere corrisposta in aggiunta alla sua retribuzione una indennita' temporanea pari alla differenza tra le due retribuzioni base minime.
Quanto sopra non si applica agli impiegati di categoria I e II, per un periodo di sostituzione non superiore a 10 giorni.
Qualora detto limite venisse superato, il compenso di cui al precedente capoverso avra' decorrenza dal primo giorno di sostituzione.
La speciale indennita' corrisposta al lavoratore per la temporanea sostituzione non dovra' essere superiore alla retribuzione che gli competerebbe nel caso di definitivo passaggio di categoria o classe.
Il passaggio del lavoratore alla categoria o classe superiore avverra' senz'altro dopo trascorso un periodo continuativo di tre mesi o di sei mesi non continuativi entro il periodo di un anno, salvo il caso che la sostituzione sia dovuta a malattia, gravidanza, infortunio, chiamata o richiamo alle armi o aspettativa.
In quest'ultimo caso, il passaggio di categoria o classe avverra' solo dopo che il lavoratore avra' compiuto dodici mesi continuativi di sostituzione, fermo restando il trattamento economico di cui sopra.
I fuochisti, i loro aiutanti e il personale addetto in via continuativa al fuoco, al benzolo, alla depurazione, al solfato potranno dopo venti anni di ininterrotto servizio e previo accertamento medico della minorata capacita' lavorativa, chiedere di essere adibiti a lavori meno gravosi, conservando la retribuzione della categoria cui appartenevano. L'accoglimento della richiesta e' comunque subordinata alla possibilita' di utilizzazione del lavoratore stesso in altro posto che sia disponibile.
Lo stesso trattamento sara' accordato al personale di qualunque servizio che abbia una anzianita' anche inferiore ai venti anni, ed abbia subito per cause di servizio gravi menomazioni fisiche. In questi casi gli aumenti periodici di anzianita' verranno calcolati sulla retribuzione base minima della categoria di provenienza.
Nelle aziende in cui per particolari ragioni alcuni lavori possano ritenersi nocivi, ai lavoratori ad essi adibiti saranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio e di organizzazione aziendale, brevi avvicendamenti. Questi avvicendamenti non avranno l'effetto di interrompere il servizio agli effetti previ sti dall'8° comma del presente articolo.
Nel periodo di avvicendamento il lavoratore conservera' la retribuzione globale ad eccezione delle indennita' speciali che gli spettavano in base al presente contratto in quanto addetto a determinati lavori.
Art. 27
Art. 27.
SOMMINISTRAZIONI IN NATURA
Il personale effettivo ha diritto alle seguenti somministrazioni in natura:
1. Gas e coke
A scelta del lavoratore:
a) q.li 6 di coke gratuito e la fornitura del gas per uso familiare a meta' prezzo;
b) q.li 4 di coke gratuito e la fornitura del gas per uso familiare con riduzione del 75% sul prezzo;
c) q.li 12 di coke gratuito;
Il lavoratore ha diritto all'esenzione dei noli ma sono a suo carico le tasse e le imposte;
2. Massa vestiario
Annualmente verranno assegnati ai lavoratori i seguenti indumenti:
- un berretto agli operai;
- l'uniforme ai portieri, uscieri, fattorini, autisti, ove l'azienda ne prescriva l'uso in servizio ed in ogni caso nelle aziende dove gia' e' in atto;
- un vestito da lavoro agli impiegati addetti ai servizi di officina o di distribuzione;
- un vestito o una tuta da lavoro agli operai;
- un grembiule da lavoro al personale femminile;
- zoccoli per gli operai ai forni e per gli operai addetti in ambienti particolarmente umidi, corrosivi e freddi.
3. Indumenti per il servizio
L'Azienda terra' in dotazione propria gli indumenti necessari per il servizio (mantelli, impermeabili, stivaloni di gomma ecc.) una parte dei quali saranno forniti in uso personale a coloro che ne necessitano abitualmente, nonche' indumenti di protezione al personale che lavora a contatto di sostanze nocive.
4. Gas e coke per i pensionati.
I pensionati hanno diritto alle seguenti somministrazioni in natura;
a) q.li 4 di coke e la fornitura del gas per uso familiare con la riduzione del 30 % oltre le tasse e le imposte;
b) q.li 3 di coke e la fornitura del gas per uso familiare con la riduzione del 40 % oltre le tasse e le imposte.
c) q.li 8 di coke gratuito.
Ai titolari di pensione di reversibilita' verranno corrisposte le somministrazioni in natura di cui al punto 1) del presente articolo nella misura del 25 %.
Il lavoratore con rapporto a termine ha diritto alla somministrazione in natura di cui alla lettera c) del 1° comma del presente articolo in proporzione al periodo di servizio prestato nell'anno. Il medesimo lavoratore ha diritto anche alla massa vestiario in uso, quando le mansioni e la durata del rapporto lo richiedano.
Qualora in caso del tutto eccezionale, l'azienda sia impossibilitata a dare le prestazioni in natura, concedera' in sostituzione al dipendente un adeguato compenso in denaro.
Art. 28
Art.28.
MENSE AZIENDALI
Nelle Aziende che occupano piu' di 100 dipendenti e nelle quali viene praticato l'orario unico di lavoro de vono essere istituite o mantenute le mense per il personale in servizio.
Per le Aziende suddette, nelle quali le mense non vengono istituite o siano consensualmente soppresse, saranno concordate localmente indennita' o altre provvidenze sostitutive.
Per le Aziende che non rientrino nel caso previsto ai comma precedenti, saranno mantenute le mense o le indennita' attualmente in atto finche' dura la situazione contingente.
Art. 29
Art. 29.
PROVVIDENZE VARIE
a) Corsi professionali: Le Aziende istituiranno dei corsi professionali per i dipendenti per perfezio narne il livello di preparazione. A tali corsi potranno partecipare anche i figli dei dipendenti.
b) Istruzione figli: Quando manchino le scuole nella localita' in cui il lavoratore risiede per ragioni di servizio di modo che il dipendente sia costretto ad allontanare i figli dalla famiglia per l'istruzione obbligatoria elementare e media, le Aziende concorreranno alle spese per l'istruzione con un contributo.
c) Prestiti: Qualora un dipendente venisse a trovarsi in condizioni di bisogno l'azienda potra' conce dergli un prestito che verra' estinto con trattenute mensili.
d) Alloggio: La concessione dell'alloggio a tutto il personale cui per esigenze di servizio, l'azienda chiedesse la disponibilita' " in loco " dovra' essere gratuita.
Le modalita' della concessione gratuita dell'alloggio nonche' le eventuali somministrazioni in natura ad essa relative saranno regolate da convenzioni particolari.
Dette concessioni cesseranno di diritto senza far luogo ad indennizzi o risarcimenti da qualsiasi parte, quando il dipendente che ne fruisca cessi di appartenere all'azienda o cambi la natura delle sue mansioni.
Qualora l'Azienda richiedesse al dipendente di svolgere la sua normale attivita' di lavoro in localita' dove non esistano le possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, l'Azienda ove non fornisca un mezzo idoneo di trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo.
e) Latte: Ad ogni lavoratore addetto a lavori nocivi alla salute verra' somministrato mezzo litro di latte al giorno.
f) Bevande dissetanti: Al personale addetto ai forni verra' somministrata, durante la stagione estiva una bevanda dissetante.
Art. 30
Art. 30.
INDENNITA' VARIE
a) Indennita' per maneggio di denaro. - Il lavoratore che normalmente maneggia denaro, con oneri per errori, ha diritto ad una indennita' mensile del 7 % della retribuzione base minima. Tale indennita' resta esclusa dalla 13a e dalla 14a mensilita'.
b) Indennita' mezzo di trasporto. - Qualora l'Azienda richieda che il lavoratore usi il proprio mezzo di trasporto per servizio, sara' tenuta a corrispondergli una congrua indennita'.
c) Indennita' di trasferta. - Ai dipendenti che siano comandati a prestare temporaneamente servizio fuori della propria abituale sede di lavoro saranno rimborsate le spese effettive di viaggio e sara' corrisposta una indennita' giornaliera di trasferta, la cui misura verra' fissata in rapporto alla retribuzione globale del lavoratore e al costo della vita.
Il dipendente che si pone in viaggio per ordine dell'Azienda ha diritto ad un anticipo superiore alla in dennita' complessiva prevista; i conguagli saranno effettuati entro le 24 ore successive al rientro del lavoratore in sede.
d) Rimborso spese per testimonianza. - E' corrisposta la normale retribuzione al lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio.
In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese per vitto, alloggio e viaggio, detratta l'indennita' percepita dallo Stato.
e) Indennita' fuochisti. - Ai lavoratori con qualifica di fuochisti o capoforno anche se addetti ai gasogeni sara' corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza ai forni o ai gasogeni una indennita' di:
-- L. 80 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione continua;
-- L. 70 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione discontinua o con forni a 9 storte con caricamento a mano;
-- L. 60 se addetti a forni a 9 storte con caricamento meccanico o a 6 storte con caricamento a mano;
-- L. 50 se addetti a forni a 6 storte con caricamento meccanico o a 4 storte.
Ai lavoratori addetti alla pulizia delle colonne dei bariletti e dei rubinetti, di scarico degli estrattori, almeno per quattro ore per ogni turno di servizio, sara' anche corrisposta a prescindere dalla categoria di inquadramento l'indennita' di cui sopra.
Le suddette indennita' non sono cumulabili.
Agli aiutanti ai forni inquadrati nella 2a categoria operai, l'indennita' in parola sara' corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza ai forni, nella seguente misura;
- L.60 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione continua;
- L.50 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione discontinua o a 9 storte con caricamento a mano;
- L.45 se addetti a forni a 9 storte con caricamento meccanico o a 6 storte con caricamento a mano;
- L.40 se addetti a forni a 6 storte con caricamento meccanico o a 4 storte.
La medesima indennita' sara' infine corrisposta ai sostituti sia dei fuochisti che degli aiutanti ai forni nella misura indicata rispettivamente nel 1° e nel 4° comma del presente paragrafo e).
Date le sue particolari finalita' e caratteristiche tale indennita' non fa parte della retribuzione agli effetti di nessuno dei vari istituti contrattuali (ferie, malattia, previdenza, 13a mensilita' ecc.);
f) Indennita' macchine elettriche fatturatrici.
Nelle aziende ove esistono macchine elettriche fatturatrici ai lavoratori addetti con continuita' a tali macchine sara' corrisposta per il tempo in cui svolgono tali mansioni, un'indennita' graduabile sino ad un massimo del 4,50 % della retribuzione nominale.
Art. 31
Art. 31.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze dei lavoratori possono essere punite a seconda della loro gravita', come segue:
1) Rimprovero verbale;
2) Multa non superiore a tre ore di retribuzione nominale;
3) Rimprovero scritto;
4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a 5 giorni;
5) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da oltre 5 fino a 15 giorni;
6) Licenziamento senza preavviso e con indennita';
7) Licenziamento senza preavviso e senza indennita'.
La sospensione di cui al n. 5 si puo' applicare a quelle mancanze le quali anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno provocate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni in quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4).
I provvedimenti previsti nei punti 6) e 7) si applicano nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entita' da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. In ispecie le sanzioni di cui al punto 7) si applicheranno soltanto nei casi gravi senza attenuanti come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato, condanne per reati infamanti.
Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso il lavoratore. L'importo delle eventuali multe sara' devoluto a beneficio di istituzioni previdenziali o assistenziali o aziendali o che comunque interessino la categoria dei lavoratori del gas.
Nessuna punizione potra' essere applicata al personale se non sia stato fatto conoscere all'interessato l'addebito e dato modo allo stesso di esporre le proprie discolpe.
Art. 32
Art. 32.
ASSICURAZIONE INFORTUNI
Ferma l'osservanza delle norme legislative sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali norme che subiscano infortuni risarcibili ai sensi ed in conformita' delle stesse, l'Azienda corrispondera' un trattamento equivalente a quello previsto dalla legge suddetta.
Sia nel caso di assicurazione obbligatoria e sia nel caso dello speciale trattamento di cui al comma precedente, l'Azienda integrera' le prestazioni di legge e il trattamento equivalente fino a raggiungere una indennita' pari a cinque retribuzioni globali annue in caso di invalidita' permanente totale.
L'eventuale importo della rendita annua liquidata dagli istituti assicuratori, capitalizzata al 5 % verra' detratto dall'importo di cui sopra e la differenza sara' liquidata in una unica soluzione oltre al normale trattamento di liquidazione previsto in caso di risoluzione del rapporto per motivi non disciplinari compresa la indennita' di preavviso e il trattamento di previdenza.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto dalle Aziende in conseguenza di invalidita' permanente parziale, o comunque qualora il grado di tale invalidita' superi il 70 %, l'Azienda integrera' le prestazioni di legge fino a raggiungere la stessa percentuale del grado di invalidita' sulle sei annualita' globali di retribuzione salvo la detrazione di cui al comma precedente.
Nelle Aziende che abbiano almeno trecento dipendenti dovranno a cura e spese delle Aziende essere istituiti posti di pronto soccorso.
Le altre Aziende adotteranno sistemi equivalenti.
L'azienda corrispondera' al dipendente l'intera retribuzione fino alla guarigione clinica nei casi di assenza dovuta ad incapacita' temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, trattenendo quanto il lavoratore abbia diritto a percepire a titolo di indennita' sostitutiva della retribuzione da Enti di previdenza assistenziali ed assicurativi in conseguenza di disposizioni di legge o di contratto.
Per " importo della rendita annua " liquidata dagli istituti assicuratori capitalizzata al 5 % deve intendersi il capitale di copertura della rendita da infortunio calcolato alla data di decorrenza della rendita stessa, mediante le stesse basi tecniche adottate dalla I.N.A.I.L., eccezion fatta per quanto riguarda il tasso tecnico che resta fissato nella misura del 5 %.
Le parti predisporranno d'accordo apposite tabelle per facilitare il calcolo dei singoli casi.
Art. 33
Art. 33.
TRATTAMENTO DI MALATTIA E CONVALESCENZA
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia compresa quella da infortunio, l'Azienda conservera' il posto al dipendente effettivo per i seguenti periodi massimi:
a) 8 mesi per anzianita' non superiori a 3 anni;
b) 12 mesi per anzianita', superiori a 3 anni.
Detti periodi debbono essere considerati come servizio prestato a tutti gli effetti.
Sono considerate assenze per malattia quelle per cure termali indispensabili alla cura di malattia che sia di impedimento alla prestazione di servizio e sia accertata come tale dall'Azienda.
Superati i limiti di tempo di cui alle lettere a) e b) su richiesta del lavoratore impossibilitato a riprendere servizio sara' concessa una aspettativa nella misura massima di un anno, a sensi dell'art. 24.
Durante l'interruzione dovuta a malattia, l'Azienda corrispondera' al dipendente:
1) per anzianita' fino a 7 anni compiuti la retribuzione globale per la prima meta' dei periodi massimi sopra indicati ed il 60% di essa per la seconda meta' dei periodi stessi;
2) per anzianita' superiore ai 7 anni la retribuzione globale per i primi 8 mesi ed il 60% per i residui 4 mesi.
Quando l'assenza sia dovuta ad incapacita' temporanea conseguente a malattia professionale, anche se non coperta da assicurazione, l'azienda corrispondera' la retribuzione intera sino alla guarigione clinica.
Qualora al lavoratore colpito da infortunio sia dovuta nel corso degli ultimi 15 giorni di lavoro la indennita' per mutamento di mansioni, tale indennita' gli verra' corrisposta anche durante la assenza temporanea conseguente all'infortunio.
Nella retribuzione corrisposta durante l'assenza per malattia viene assorbito fino a concorrenza quanto il lavoratore abbia diritto a percepire a titolo di indennita' sostitutiva della retribuzione per atti previdenziali, assistenziali, assicurativi, in conseguenza di disposizioni di legge o di contratto.
Alla scadenza dei termini massimi indicati alle lettere a) e b) dei 1° comma e dell'eventuale periodo di aspettativa, l'azienda ove proceda al licenziamento del lavoratore gli corrispondera' il trattamento di licenziamento e l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potra' recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento di fine lavoro e senza preavviso.
Trascorsi i termini suddetti, ove il rapporto non venga risolto da nessuna delle due parti, il rapporto stesso rimarra' sospeso a tutti gli effetti.
Si considera prosecuzione del periodo di malattia quello che intervenga non oltre trenta giorni dalla cessazione della malattia precedente.
Qualsiasi divergenza sullo stato di malattia potra' essere rimessa al giudizio di un collegio composto da un medico di fiducia dell'azienda, da un medico di fiducia del lavoratore e da un terzo medico che presiedera' il collegio designato d'accordo dai primi due medici. Ove una delle parti non designasse il proprio medico di fiducia entro cinque giorni dal ricevimento della designazione dell'altra parte, la decisione sara' resa dal solo medico designato.
Art. 34
Art. 34.
ASSISTENZA DI MALATTIA
Ai dipendenti dell'azienda ed ai loro familiari conviventi a carico spettera' in caso di malattia, l'assistenza medico-farmaceutica, ginecologica, ospedaliera, specialistica ecc.
L'assistenza di malattia spetta anche ai pensionati e ai loro coniugi viventi a carico e in caso di morte del pensionato, al coniuge superstite purche' goda della pensione di riversibilita'.
L'assistenza di cui ai comma precedenti e' affidata alle casse mutue aziendali e al Comugas secondo le norme contenute nell'allegato B del presente contratto.
Da detta assistenza sono esclusi i dipendenti in prova o con contratto a termine.
I contributi per l'assistenza di malattia ai lavoratori in servizio e ai loro familiari saranno a carico delle aziende in misura eguale a quella fissata dalla legge e da accordi generali per gli impiegati dell'industria.
Ove per la necessita' di una migliore assistenza le parti, con separato accordo stabilissero una misura dei contributi superiore a quella anzidetta, la differenza in piu' sara' corrisposta per meta' dalle aziende e per meta' dai lavoratori. Tale differenza non dovra' superare nel suo complesso 1'1,25 % della retribuzione globale.
Attualmente il contributo per l'assistenza di malattia e' del 6,05% delle retribuzioni globali di cui lo 0,75 % a sensi del comma precedente, ripartito in parti uguali fra aziende e lavoratori.
Per l'assistenza di malattia ai pensionati i contributi da suddividersi nella misura di 2/3 (due terzi) a carico delle aziende e di 1/3 (un terzo) a carico dei lavoratori, verranno determinati anno per anno con separato accordo.
Agli effetti del calcolo dei contributi, nella retribuzione globale si devono comprendere anche gli elementi specificati nel D.L.L. 1° agosto 1945, n. 692 alla lettera A) .
In caso di cessazione del rapporto di lavoro non e' ammesso ne' a favore delle aziende ne' a favore dei lavoratori alcun rimborso dei contributi versati .
Su richiesta di una delle organizzazioni stipulanti potranno essere riesaminate le misure dei contributi mutualistici di cui al presente articolo.
Art. 35
Art 35.
TUTELA DELLA MATERNITA'
Alla lavoratrice che venga a trovarsi in istato di gravidanza e puerperio, e che intenda continuare il rapporto di lavoro, verranno applicate le disposizioni di legge in materia.
Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, e comunque per un massimo di 5 mesi, verra' corrisposta a detta lavoratrice la retribuzione globale mensile, con esclusione delle eventuali indennita' e compensi collegati con la presenza in servizio.
Da tale trattamento verranno dedotte tutte le concessioni accordate per legge allo stesso titolo da qualsiasi altro Ente, escluse le concessioni aventi carattere di premio.
In caso di malattia sopravvenuta durante la gravidanza o il puerperio e che perduri oltre il quinto mese di assenza, i termini stabiliti per il trattamento di malattia decorreranno a partire dal suddetto termine.
Art. 36
Art. 36.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si estingue per i seguenti motivi:
a) collocamento a riposo del dipendente per raggiunti limiti di eta';
b) morte del dipendente;
c) dimissioni del dipendente;
d) licenziamento o recesso del dipendente per superamento dei limiti massimi di malattia e aspettativa ai sensi dell'art. 33;
e) licenziamento per malattia contagiosa del dipendente;
f) licenziamento per comprovata incapacita' lavorativa del dipendente;
g) licenziamento per comprovato scarso rendimento del dipendente ;
h) licenziamento per comprovata grave incompatibilitadel dipendente con l'ambiente di lavoro;
i) licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell'art 31;
l) licenziamento per necessita' imposte da soppressioni trasformazioni, sensibile modificazione di servizi o da sensibile non contingente riduzione di attivita' produttiva.
In particolare per quanto concerne l'ipotesi di cui alla lettera l) ove per effetto di impiego di metano o di altri gas non provenienti dalla distillazione del fossile o da gasificazione, abbia avuto luogo una sensibile non contingente riduzione o una soppressione dei servizi di produzione di impianti connessi appartenenti al ciclo della produzione per cui ne derivi, secondo l'azienda., la necessita' di ridurre il personale addetto ai servizi di cui sopra, e qualora l'azienda non abbia gia' predisposto di sua iniziativa l'utilizzo di tale personale, verra' seguita la procedura di cui all'allegato C del presente contratto del quale l'allegato stesso fa parte integrante.
L'azienda ha facolta' di collocare a riposo il dipendente al compimento del 60° anno di eta'.
Art. 37
Art. 37.
CERTIFICATO DI LAVORO
In caso di licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa, l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione del dipendente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per i diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il dipendente ha svolto la sua attivita' nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
Art. 38
Art. 38.
PREAVVISO
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per i motivi elencati nell'art. 36 esclusi quello di cui alla lettera i), ai lavoratori compete il preavviso nella seguente misura:
- giorni 30 fino a 2 anni di anzianita';
- giorni 60 da 2 anni a 5 anni di anzianita';
- giorni 90 da 5 a 15 anni di anzianita';
- giorni 120 oltre i 15 anni di anzianita'.
Il lavoratore avra' diritto all'eventuale maggiore termine di preavviso stabilito da disposizioni di legge.
Durante il periodo di preavviso l'Azienda concedera' al lavoratore permessi per ricerca di nuova occupazione.
Il periodo di preavviso dovra' decorrere dal 1° giorno della quindicina successivo alla data di comunicazione del collocamento a riposo o del licenziamento.
I periodi di preavviso sopra indicati ridotti a meta', dovranno essere osservati a favore dell'Azienda anche dai lavoratori in caso di dimissioni.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dall'indennita' di cui all'articolo seguente sara' computato nella anzianita' agli effetti del trattamento di fine lavoro.
Art. 39
Art. 39.
INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
E' facolta' dell'azienda di esonerare dal servizio il lavoratore collocato a riposo o licenziato nei casi previsti dal 1° comma
dell'articolo precedente dietro pa-
gamento di una indennita', equivalente all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore medesimo durante il periodo di preavviso.
In ogni caso l'azienda, deve corrispondere la indennita' sostitutiva del preavviso qualora la estinzione del rapporto di lavoro avvenga per motivi di cui alle lettere b), d), e), f), g),h), dell'art. 36.
La indennita' sostitutiva del preavviso, in caso di morte del lavoratore., verra' corrisposta alle persone e con le modalita' previste dall' art. 2122 del Codice Civile .
L'azienda ha diritto di ritenere a titolo di indennita' sostitutiva del preavviso, su quanto da essa dovuto al lavoratore dimissionario, l'importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso che questi non abbia dato.
Art. 40
Art. 40.
TRATTAMENTO DI FINE LAVORO
Il trattamento di fine lavoro e' costituito da:
a) una pensione;
b) una indennita' di anzianita'.
Art. 41
Art. 41.
PENSIONE
La pensione cui hanno diritto i lavoratori e' distinta in pensione base e pensione integrativa.
Pensione base e' quella spettante in forza di adempimento ad obblighi di legge.
La pensione integrativa e' costituita da una integrazione alla pensione base i cui limiti e modalita' di erogazione sono determinati nell'allegato D del presente contratto.
I contributi per il trattamento di pensione base sono posti a carico dei lavoratori nella misura dell'1 % della propria retribuzione globale mensile e per il restante sono posti a carico delle aziende.
I contributi per la pensione integrativa da determinarsi con separato accordo tra le parti in misura percentuale sulle retribuzioni globali mensili dei lavoratori, sono ripartiti tra aziende e lavoratori secondo la tabella seguente:
A carico A carico
Contributo complessivo delle aziende dei lavoratori
fino al 3% 3 % ---
3,50% 2,825% 0,675%
4,00% 3,055% 0,950%
4,50% 3,275% 1,225%
5,00% 3,450% 1,550%
5,50% 3,575% 1,925%
6,00% 3,700% 2,300%
L'eventuale contributo oltre il 6 % resta a totale carico dell'azienda.
I contributi vanno calcolati anche sulla 13a e 14a mensilita' e sulla indennita' sostitutiva della mensa (sia per i conviventi che per i non conviventi a quest'ultima). Detti contributi vanno corrisposti integralmente anche per i periodi di malattia del lavoratore con retribuzione intera o ridotta a sensi dell'art. 33.
L'obbligo al versamento dei contributi, a parte la sospensione durante i periodi in cui il lavoratore trovasi in aspettativa cessa solo con la estinzione del rapporto di lavoro.
Allorche' si sara' potuto conseguire lo sganciamento dei dipendenti delle aziende municipalizzate del gas dei vari Istituti di Previdenza, ai quali sono attualmente iscritti, le parti stipulanti il presente contratto procederanno ad una nuova regolamentazione della materia.
Il Consiglio di Amministrazione del Premungas annualmente proporra' alle Federazioni stipulanti le eventuali variazioni del contributo integrativo.
Art. 42
Art. 42.
INDENNITA' DI ANZIANITA'
Ai lavoratori licenziati o collocati a riposo senza avere acquisito il diritto alla pensione integrativa, deve essere corrisposta una indennita' nelle seguenti misure:
a) giorni 35 di retribuzione globale per ogni anno se con anzianita' fino a 15 anni compiuti;
b) giorni 45 di retribuzione globale per ogni anno se con anzianita' oltre i 15 anni.
Ai dipendenti che cessino dal rapporto di lavoro per dimissioni con diritto alla sola pensione di legge deve essere corrisposta una indennita' di anzianita' nella misura di 30/30 dell'ultima retribuzione per ogni anno di anzianita'.
Ai lavoratori licenziati o collocati a riposo che abbiano conseguito il diritto alla pensione integrativa, deve essere corrisposta una indennita' di anzianita' come appresso:
13 giorni di retribuzione globale per ogni anno se con 15-18 anni di servizio;
12 giorni se da. 19-21 anni di servizio ;
11 giorni di retribuzione globale per ogni anno se da 22 a 24 anni di servizio;
10 giorni di retribuzione globale per ogni anno se da 25 a 27 anni di servizio;
9 giorni di retribuzione globale per ogni anno se da 28 a 31 anni di servizio;
8 giorni di retribuzione globale per ogni anno se da 32 anni ed oltre.
Le indennita' di cui sopra sono calcolate sulla base della retribuzione globale mensile tenendo conto della 13a e 14a mensilita' e della indennita' sostitutiva della mensa.
In caso di dimissioni al lavoratore saranno corrisposte le seguenti aliquote della indennita' di anzianita' come sopra stabilite :
a) la meta' quando non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni compiuti di servizio effettivamente prestato, escluse quindi le anzianita' convenzionali a qualunque titolo attribuite ;
b) i tre quarti quando, all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 ma non i 10 anni di servizio effettivamente prestato ;
c) l'intera indennita' quando abbia superato all'atto delle dimissioni, i 10 anni di servizio effettivamente prestato.
Alla lavoratrice che si dimette per contrarre matrimonio o durante la gravidanza e il puerperio verra' corrisposto lo intero trattamento di anzianita'.
Si conviene che, sia agli effetti dell'indennita' di anzianita', sia a qualunque altro effetto contrattuale, per il pensionato si intende il lavoratore che abbia cessato il servizio avendo acquisito il diritto alla pensione integrativa da parte del Premungas anche se non risulti la integrazione da corrispondersi in concreto.
Art. 43
Art. 43.
CESSIONE TRASFORMAZIONE O FUSIONE DELL'AZIENDA
La cessione, la trasformazione o la fusione della azienda non risolvono il contratto di lavoro. Il personale addetto all'azienda conservera' i suoi diritti, anche individuali, nei confronti dell'azienda subentrante.
Art. 44
Art. 44
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Restano in vigore tutte le condizioni locali sia collettive che individuali piu' favorevoli al lavoratore rispetto a quelle stabilite dal presente contratto collettivo di lavoro.
Art. 45
Art. 45.
COMMISSIONI INTERNE
Per tutto quanto attiene alle commissioni interne aziendali saranno osservati i relativi accordi interconfederali salvo a procedere ad adattamenti se ed in quanto previsti dagli accordi stessi.
Art. 46
Art. 46.
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto avra' decorrenza dal 1° giugno 1960 e avra' la sua normale scadenza al 31 maggio 1962.
Il contratto si rinnovera' tacitamente di anno in anno qualora non venga data disdetta almeno tre mesi prima della sua scadenza dalla Federazione delle Aziende o da una delle Federazioni dei lavoratori.
Art. 47
Art. 47.
NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE
a) Deroga dell'applicazione del contratto per aziende di 4a categoria (art. 1).
Per le aziende di 4° categoria si conviene che qualora l'onere del presente contratto superasse le possibilita' dell'esercizio, su richiesta della Commissione Amministratrice dell'azienda, si esaminera' localmente la possibilita' di apportare variazioni alla parte economica del contratto in modo da conciliare le necessita' di vita del personale con quelle dell'azienda.
L'esame avverra' esclusivamente tra i rappresentanti dell' azienda e i rappresentanti sindacali periferici di categoria.
In caso di contrasto in questa sede l' esame sara' riportato alle Federazioni Nazionali di categoria.
Le eventuali variazioni concordate non infirmeranno in nulla il contratto e avranno carattere di transizione provvisoria concordata in sede di applicazione del contratto stesso.
b) Personale addetto alla pulizia o alla mensa (Articolo 1).
Nelle aziende in cui attualmente il personale addetto esclusivamente alla pulizia dei locali e dei servizi di mensa svolge il proprio servizio per non piu' di tre ore giornaliere l' azienda dovra' concordare con le Organizzazioni sindacali di categoria le condizioni per la disciplina del rapporto di lavoro.
c) Appalti (Art. 5)
La continuazione degli appalti che non rientrino tra quelli elencati all'art. 5 del presente contratto e che fossero in atto al 29 novembre 1946, e' ammessa fino alla scadenza dei relativi contratti.
d) Durata del lavoro (art. 9, 2° paragrafo).
Per gli operai viene mantenuta la percentuale del 6% sulle ore tra le 42 e le 48 la' dove attualmente la percentuale sia ancora in applicazione.
e) Durata del lavoro (Art 9).
Ove le organizzazioni sindacali ritenessero che in una delle aziende che si trovano nella situazione di cui al punto I del paragrafo 2 dell'art. 9 del presente contratto, la riduzione dell'orario di lavoro potrebbe essere attuata senza alcun onere economico per esuberanza di personale, la riduzione verra' attuata nella azienda interessata dopo concorde accertamento tra le parti contraenti.
Analoga procedura verra' seguita in caso di divergenza sulla sussistenza della condizione di cui al punto II del precitato paragrafo 2 dell'art. 9.
Agli impiegati il cui lavoro alla data, dell'11giugno 1960 e' connesso con quello degli operai l'indennita' di cui al paragrafo 3 dell'art. 9 verra' commisurata in ore 6 anziche' 4; tale trattamento deve intendersi " ad personam ".
f) Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria (art. 14 paragrafo 2).
Per il calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria del personale addetto ai lavori discontinui o di attesa o di custodia. (fattorini, uscieri, portieri, custodi, guardiani, ecc.) in servizio effettivo alla data del 10 giugno 1955, si applichera' il sistema adottato per i dipendenti di cui alla lettera a) del paragrafo 2 dell'art. 14 del presente contratto.
g) Aumenti per anzianita' regressa (Art. 16). Restano in vigore le seguenti norme :
1. l'art. 16 del C.O.N.L. del 29 novembre 1946 con la relativa Nota Integrativa.
2. L'art. 2 dell'accordo 16 dicembre 1948.
3. La parte prima lett. c) dell'accordo 16 ottobre 1952.
4. Il secondo comma dell'art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 1946.
h) Giorni festivi e riposo settimanale (Art. 20).
Per le aziende nelle quali si corrispondono di fatto quote aggiuntive derivanti dalla concessione a suo tempo effettuata della contingenza per 30 giornate, dall'importo dovuto per ogni festivita' cadente di domenica, sara' dedotto un quarto di dette quote.
i) Somministrazioni in natura - gas (Art. 27).
Con accordi sindacali locali potra' essere determinato per ogni officina il quantitativo annuo massimo di gas per uso familiare da concedersi al personale in servizio o ai pensionati con gli sconti speciali di cui all'art. 27.
l) Indennita' sostitutiva della mensa (Art. 28).
La indennita' sostitutiva della mensa, limitatamente alle aziende in cui tale indennita' veniva corrisposta alla data del 1° marzo 1957, non potra' essere inferiore alle L. 2.000 mensili a partire dalla stessa data del 1° marzo 1957.
Viene istituita una indennita' sostitutiva della mensa nella misura minima di L. 1.250 mensili per le aziende che alla data del 1° marzo 1957 non corrispondevano alcuna indennita' a tale titolo.
La corresponsione di tale indennita' decorre dal 1° marzo 1957.
L'indennita' sostitutiva della mensa verra' computata nella corresponsione:
1. della 13a e della 14a mensilita';
2. delle festivita' retribuite;
3. delle ferie e dei permessi retribuiti ;
4. del trattamento di malattia e d'infortunio (limitatamente ai periodi retribuiti);
5. dell'indennita' sostitutiva del preavviso.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-Tabelle
TABELLA I
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA II
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA III
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA IV
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA V
AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS
Suddivisione in zone
GRUPPO TERRITORIALE A
ZONA
0 - Milano, Torino, Genova
1a - Como, Firenze, Roma, Varese
2a - Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara,
Pisa, Sondrio, Trieste
3a - Bergamo, Biella, Brescia, Gorizia, Imperia, Savona, Trento, Venezia, Vercelli
4a - La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza
5a - Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napopoli, Parma,
Piacenza, Reggio Emilia
6a - Forli', Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine
7a - Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso 8a - Arezzo, Bari, Salerno, Taranto
GRUPPO TERRITORIALE B
8a extra - Perugia, Pescara, Terni
9a - Ascoli Piceno, Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo
10a - Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti,
Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo
11a - Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa,
Siracusa, Trapani
12a - Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria.
IMPIEGATI
Gruppo territ. A Lire/giorno Gruppo territ. B Lire/giorno Categoria I 34,23 29,44 Categoria II 25,80 22,19 Categoria III/A 19,20 16,51 Categoria III/B 16,27 13,99
OPERAI Gruppo territ. A Lire/giorno Gruppo territ. B Lire/giorno Extra 17,93 15,42 Fuochisti 16,10 13,85 Categoria I 16,10 13,85 Categoria II 15,24 13,11
Gruppi territoriali (secondo l'accordo 21 marzo 1951 e le modificazioni apportate con l'art. 4 dell'accordo interconfederale 2 dicembre 1954).
Gruppo A Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Venezia Giulia (compresa Trieste), Venezia Tridentina, Emilia, Toscana e provincie di: Roma, Napoli, Ancona, Bari, Palermo, Salerno e Taranto.
Gruppo B Marche (esclusa provincia di Ancona), Umbria, Lazio (esclusa provincia di Roma) Abruzzi, Campania, (escluse le provincie di Napoli e di Salerno), Puglie (escluse le provincie di Taranto e di Bari), Lucania, Calabria, Sicilia (esclusa provincia di Palermo), Sardegna.
Art. 1
ALLEGATO
REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITA'
E AI LIMITI PER L'ASSISTENZA MALATTIA
Art. 1. Aventi diritto. - L'assistenza di malattia spetta alle persone indicate nell'art. 34 del Contratto precisando che per "familiari conviventi a carico del dipendente si intendono quelle persone per le quali il dipendente stesso abbia diritto a percepire gli assegni familiari ed abitanti nella stessa provincia del dipendente. Dall'assistenza sono pero' esclusi in ogni caso quei familiari che fruiscono di altro trattamento mutualistico di malattia.
Art. 2
Art. 2. Scopo dell'assistenza. - L'assistenza di malattia e' diretta a:
a) concedere l'assistenza medico-chirurgica, farmaceutica, ostetrica, ospedaliera e specialistica direttamente oppure con rimborso totale o parziale delle spese;
b) erogare una indennita' a titolo concorso spese funerarie;
c) erogare una indennita' a titolo concorso spese di allattamento.
Art. 3
Art. 3. Organi di attuazione. - L'attuazione della assistenza di malattia di cui ai precedenti articoli e' affidata alle Casse Mutue Aziendali con l'intervento del Comugas, secondo le norme contenute nel presente allegato.
Art. 4
Art. 4. Istituzione. - Presso ogni Azienda e' istituita una Cassa Mutua Malattia alla quale saranno iscritti tutti i dipendenti dell'azienda e i loro familiari indicati nell'art. 1.
Art. 5
Art. 5. Consiglio Direttivo. - Alle Mutue Aziendali e' preposto un Consiglio Direttivo con un numero massimo di 6 componenti designati per meta' dalla C. A. dell'Azienda e per l'altra meta' eletti dai lavoratori secondo le norme vigenti per l'elezione delle Commissioni Interne, salvo per quanto riguarda i candidati, per i quali ciascuna organizzazione sindacale dovra' presentare una lista unica per operai ed impiegati.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Le deliberazioni sono adottate collegialmente dal Consiglio direttivo a norma e nei limiti del regolamento, peraltro i compiti che importino mansioni di carattere esecutivo delle deliberazioni adottate dal Consiglio, saranno normalmente affidate ai lavoratori.
In caso di disaccordo sull'applicazione delle vigenti norme relative all'assistenza di malattia la controversia sara' deferita per la sua soluzione al Comitato di Coordinamento (Comugas) ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto del Comitato stesso.
Art. 6
Art. 6 ((Finanziamento. - La Cassa mutua provvede alla assistenza di malattia con i contributi di cui all'art. 31 del Contratto
Collettivo di Lavoro.
Di detti contributi una quota pari allo 0,10% delle retribuzioni
verra' accantonata per costituire un fondo cautelativo ed una quota pari all'1% delle retribuzioni sara' versata al Comitato di
Coordinamento e Compensazione tra le Casse Mutue Aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle Aziende Municipalizzate del Gas.))
Art. 7
Art. 7 ((Modalita'. - L'assistenza di malattia viene attuata
secondo le seguenti modalita':
a) Assistenza sanitaria - Verra' prestata l'assistenza
medico-generica in ambulatorio o, in caso di necessita',a domicilio, con medici fiduciari o convenzionati. Nella eventualita' che l'assistito preferisca altro medico verra' rimborsato di una quota uguale a quella che avrebbe percepita il medico fiduciario o
convenzionato o con tariffe prestabilite.
b) Assistenza ospedaliera - Verranno prestati il ricovero e la
degenza in ospedali convenzionati. Nel caso che l'assistito preferisca altri Ospedali la Mutua concorrera' con una quota uguale a quella convenzionata. La prestazione di degenza o di ricovero a carico della Mutua non potra' comunque superare un periodo massimo di giorni centottanta.
Per gli interventi chirurgici in ospedali convenzionati la spesa
e' a totale carico della Mutua. Se tali interventi sono eseguiti in ospedali non convenzionati la Mutua concorrera' con
una quota uguale a quella convenzionata o con tariffe prestabilite.
c) Assistenza sanitaria specialistica - Sara' prestata in
ambulatorio o presso medici specialisti convenzionati, su prescrizione del medico curante, previa autorizzazione della Mutua salvo casi d'urgenza. Sono comprese le cure dentarie con esclusione delle protesi.
d) Assistenza farmaceutica - Comprende i medicinali iscritti
nella Farmacopea ufficiale, gli antibiotici ed i materiali di medicazione. Le somministrazioni di medicinali per cure ricostituenti dovranno essere preventivamente autorizzate dalla
Mutua a seguito di domanda sulla quale dovranno essere specificati la cura e l'approssimativo importo di spesa. Il medico fiduciario della Mutua in caso di abuso puo' limitare la prescrizione delle
specialita'.
e) Assistenza ostetrica - Verra' prestata durante la gestazione
ed il puerperio l'assistenza ambulatoriale e domiciliare. Durante il parto sara' prestato l'intervento e l'assistenza da parte della levatrice secondo le tariffe convenzionate. Nel caso in cui il parto richieda un intervento ostetrico, verra' rimborsata la spesa secondo le tariffe convenzionate. Per forme patologiche verra'
provveduto al ricovero in ospedale con le modalita' gia' stabilite.
Nel caso che la partoriente sia ricoverata per parto fisiologico
verra' rimborsata la spesa come per parto a domicilio, in base a
quanto sopra previsto.
f) Interventi chirurgici a domicilio - Verra' rimborsata la spesa che si sarebbe sostenuta per uguale intervento in ospedale
convenzionato.
g) Cure termali - L'assistenza di malattia mediante cure termali verra' effettuata dalle Casse Mutue Aziendali previa autorizzazione del Comugas e in base a regolamentazione di quest'ultimo.))
Art. 8
Art. 8 ((Documentazione. - Per poter fruire della assistenza di
malattia ogni scritto o chi ne fa le veci dovra':
a) denunciare per iscritto il suo stato di malattia alla Mutua
entro 24 ore salvo il caso di comprovata forza maggiore;
b) documentare entro 15 giorni l'ulteriore continuazione della malattia con certificato medico che a sua volta avra' validita' non superiore a 15 giorni;
c) denunciare la cessazione della malattia con certificato medico di guarigione.
L'assistito che nel periodo di malattia, anche per ragioni di cura dovesse assentarsi dal suo domicilio potra' farlo solo su preventiva autorizzazione scritta del medico curante. Detta autorizzazione
dovra' essere trasmessa dall'interessato alla Cassa Mutua insieme
con la comunicazione del nuovo indirizzo.
Non verranno riconosciute le spese sopportate dall'iscritto
precedentemente alla denuncia dello stato di malattia suo o dei suoi familiari salvo casi di comprovata urgenza.))
Art. 9
Art. 9 ((Controlli dello stato di malattia. - La Mutua ha in ogni caso il diritto di fare eseguire visita medica di controllo dai
propri medici di fiducia.
Contro il responso del medico della Mutua e' ammesso il ricorso
da parte dell'iscritto. La Mutua nominera' altro medico per
gli ulteriori accertamenti.))
Art. 10
Art. 10 ((Decadenza temporanea dal diritto di assistenza. - Decade dal diritto alle prestazioni per la malattia in atto l'iscritto
che:
a) esca di casa quando e' ammalato senza il regolare permesso del medico;
b) rifiuti di sottoporsi alla visita del medico di controllo o
non segua le cure prescritte dal medico curante o comunque compia contro le prescrizioni stesse atti che possono nuocere al regolare decorso della malattia.))
Art. 11
Art. 11 ((Sospensione dell'assistenza e decadenza definitiva. - I casi di denuncia infedele, di simulazione o di doloso prolungamento della malattia, e gli abusi in genere, ove non costituiscano reato saranno puniti con la sospensione della assistenza mutualistica.
Vengono esclusi definitivamente dall'assitenza sia coloro che per due volte sono stati sospesi a norma del comma precedente sia coloro che abbiano commesso uno dei fatti soprandicati che costituisca
reato.))
Art. 12
Art. 12 ((Esclusione dall'assistenza. - Non compete l'assistenza
nei casi:
a) di malattia contratta in stato di ubriachezza o provocata da
abuso di alcool o di stupefacenti;
b) di malattia cronica in fase non acuta.
I familiari sono esclusi dall'assistenza per malattie croniche
anche in fase di acutizzazione, salvo quanto previsto dall'art. 17, lettera b) e dall'art. 18, lettera f).))
Art. 13
Art. 13 ((Limite dell'assistenza per ogni iscritto e rimborso. -
L'assistenza medico-generica, specialistica e farmaceutica viene limitata per ogni assistito ad un massimo di L. 35.000 annue.
L'assistenza oltre tale limite e fino ad un massimo di L. 90.000
annue e' posta a carico della Mutua nella misura del 50%.
La revisione del massimale per le prestazioni medico-farmaceutiche specialistiche e dei sussidi per spese funerarie, formera' oggetto di esame e di decisioni fra le Associazioni stipulanti, a richiesta di una di esse, sulla base del costo dell'assistenza e in rapporto al gettito dei contributi.
Il rimborso delle prestazioni per l'assistenza di malattia non puo'
avvenire se non dietro presentazione delle parcelle mediche e delle note dei medicinali.
In caso di bisogno del mutuato, la Mutua potra' concedere degli
acconti sulle spese accertate e rimborsabili a norma del presente allegato B.))
Art. 14
Art. 14 ((Epidemia. - Il Consiglio Direttivo in caso di eccezionale morbilita' e di epidemie potra' temporaneamente modificare l'assistenza sia per quanto riguarda la durata del periodo
indennizzabile che per l'ammontare dei rimborsi previsti.))
Art. 15
Art. 15 ((Indennita' di allattamento. - Viene corrisposta in
sostituzione di qualsiasi altro concorso o prestazione da parte
della Mutua, una indennita' mensile di allattamento di lire
ottocento per un periodo massimo di 9 mesi.))
Art. 16
Art. 16 ((Concorso spese funerarie. - Sara' corrisposto un concorso spese funerarie di L. 10.000 in caso di morte del dipendente e di L. 5.000 per morte di familiare assistito.
Tale concorso non e' dovuto in caso di morte per infortunio sul
lavoro del dipendente.))
Art. 17
Art. 17 ((Residui di bilancio. - Coi fondi residuati alla chiusura del bilancio precedente, che di regola sono devoluti all'esercizio successivo, la Mutua potra' concedere, in casi particolari, sussidi straordinari o concorso spese per:
a) fornitura di apparecchi protetici;
b) assistenza ai familiari dei dipendenti per malattie croniche in fase acuta.))
Art. 18
Art. 18. ((Compiti. - Il Comugas ha i seguenti compiti:
a) curare l'uniforme applicazione delle norme contrattuali per
l'assistenza di malattia da parte delle Casse Mutue Aziendali;
b) provvedere alla integrazione delle gestioni deficitarie delle Mutue Aziendali non dovute pero' a irregolare amministrazione o ad inosservanza delle norme contrattuali;
c) risolvere i' casi controversi, che venissero sottoposti al suo esame, tra le Casse Mutue Aziendali e i loro iscritti;
d) esercitare opera di indirizzo, consulenza, assistenza e
controllo nei confronti delle Casse Mutue Aziendali;
e) dirimere le eventuali controversie che sorgessero tra i
componenti dei Consigli Direttivi delle Mutue Aziendali nell'applicazione delle norme relative alla disciplina della
assistenza di malattia;
f) provvedere con fondi residuati di bilancio, che di regola sono devoluti all'esercizio successivo, alla concessione, in casi
particolari, alle Mutue Aziendali, in favore dei singoli iscritti,
di sussidi straordinari o di concorsi spese per acquisto di
apparecchi protetici, per cure in convalescenziari, per cure di
malattie croniche in fase acuta ai familiari dei dipendenti e per
eccezionali, costosi interventi medici, chirurgici, farmaceutici,
ecc.;
g) attuare l'assistenza di malattia ai pensionati e ai loro
coniugi.))
Art. 19
Art. 19 - ((Finanziamenti. - Il Comugas provvede all'espletamento dei suoi compiti di cui al presente capo con i contributi corrisposti dalle Mutue Aziendali ai sensi dell'art. 6 del presenteallegato.
Il versamento dei contributi deve essere effettuato
quadrimestralmente presso l'Istituto di Credito indicato dal Comugas sul conto corrente intestato allo stesso, non piu' tardi del giorno del mese successivo alla scadenza del quadrimestre.
Superato tale termine, il Comugas applichera' l'interesse di mora
del 6% sugli importi non riscossi.))
Art. 20
Art. 20 - ((Sede. - Il Comugas ha sede in Roma.))
Art. 21
Art. 21 - ((Consiglio di Amministrazione. - Il Consiglio di Amministrazione del Comugas e' composto di nove membri che sono nominati:
a) cinque dalle Organizzazioni dei lavoratori che saranno designati: quattro dalla F.I.D.A.G. e uno dalla F.E.D.E.R.G.A.S.;
b) quattro dalla Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie.
Uno fra i membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori assumera' la funzione di Presidente e uno fra quelli designati dalla Federazione delle Aziende, assumera' la funzione di Vice Presidente.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Nel caso in cui si rendesse vacante il posto di componente del Consiglio di Amministrazione, l'Associazione sindacale cui compete provvedere alla sostituzione nominera' altro membro che rimarra' in carica per il residuo tempo del biennio in corso.
I membri del Consiglio di Amministrazione che per tre volte consecutive non intervengano alle sedute senza giustificato motivo decadono dalla carica.))
Art. 22
Art. 22 - ((Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione.
Il Consiglio d'Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) stabilire le condizioni, la misura e le modalita' di
integrazione dei bilanci deficitari delle Mutue Aziendali;
b) deliberare sulle erogazioni dei fondi per le integrazioni
medesime;
c) deliberare sulla misura di eventuali riserve;
d) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo della
gestione relativa ai compiti di cui alle lettere da a) a f)
dell'art. 18;
e) deliberare le eventuali erogazioni di cui alla lettera f)
dell'art. 18;
f) deliberare in ordine alle questioni di cui alle lettere c),d), e) dell'art. 18;
g) proporre alle Federazioni le eventuali modifiche delle norme relative alle Casse Mutue Aziendali anche in relazione alle
risultanze di gestione delle Casse stesse;
h) determinare l'organico, deliberare le assunzioni e i
licenziamenti del personale ed i provvedimenti disciplinari a carico del personale stesso;
i) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione necessari al buon funzionamento dell'Ente;
l) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo
relativi alla gestione di cui alla lettera g) dell'art. 18;
m) proporre alle organizzazioni stipulanti, a seguito delle
risultanze dei conti consuntivi, le eventuali variazioni dei
contributi;
n) regolamentare l'assistenza di malattia mediante cure termali
ed autorizzare le Casse Mutue Aziendali ad effettuare
l'assistenza stessa.))
Art. 23
Art. 23 - ((Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente.
Il Presidente e' il legale e diretto rappresentante del Comugas di fronte a terzi.
In particolare:
a) provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e ne presiede le adunanze;
b) firma normalmente gli atti e la corrispondenza;
c) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di
Amministrazione;
d) dispone i progetti di conto consuntivo e di bilancio
preventivo;
e) propone al Consiglio i miglioramenti organizzativi allo scopo di rendere l'Ente sempre piu' efficiente nel raggiungimento dei suoi fini;
f) sovrintende al buon andamento degli Uffici.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di suo
impedimento, in tutte le sue attribuzioni e comunque in quelle a cui venga particolarmente delegato dal Presidente. Firma, congiuntamente al Presidente, i verbali delle sedute del Consiglio di
Amministrazione.))
Art. 24
Art. 24 - ((Sedute del Consiglio di Amministrazione. - Il Consiglio di Amministrazione si rinunisce almeno una volta ogni trimestre in seduta ordinaria mediante avviso spedito a mezzo lettera
raccomandata almeno dieci giorni prima.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via straordinaria
per iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre consiglieri o dal vice presidente. In caso di urgenza la convocazione in via straordinaria potra' essere fatta, senza l'osservanza del termine dei dieci giorni, anche a
mezzo telegramma.
L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, deve
contenere sempre l'ordine del giorno.
Le sedute sono valide quando siano presenti almeno sei componenti.
In seconda convocazione le sedute saranno valide, qualunque sia il numero dei presenti; la seconda convocazione dovra' aver luogo
almeno dieci giorni dopo la prima.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Di ogni seduta e' redatto verbale che deve essere sottoposto alla approvazione del Consiglio al piu' tardi nella seduta successiva.
Il Comugas dovra' inviare nel termine di giorni quindici
dall'approvazione, copia del verbale di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, nonche' del conto consuntivo e del bilancio preventivo con le relative relazioni, alle singole Federazioni delle aziende e dei lavoratori.))
Art. 25
Art. 25 - ((Collegio dei Sindaci. - Il Collegio dei Sindaci e'
composto di tre membri effettivi e due supplenti.
Un membro effettivo e uno supplente saranno nominati dalla
Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, un altro membro effettivo sara' nominato dalla U.I.L.-Gas ed un altro supplente sara' nominato dalla F.I.D.A.G.
Il terzo membro effettivo che assumera' la presidenza del Collegio sara' nominato d'accordo tra la Federazione delle Aziende e le tre Federazioni dei lavoratori.
In caso di disaccordo la nomina verra' demandata al Presidente del Tribunale di Roma.
I Sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
I Sindaci hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio
di Amministrazione.))
Art. 26
Art. 26 - ((Attribuzioni dei Sindaci. - Il Collegio dei Sindaci deve accertare la regolare tenuta della contabilita', richiamare l'attenzione del Consiglio di Amministrazione sull'eventuale non rispondenza dell'esercizio al bilancio di previsione ed accertare la corrispondenza delle risultanze contabili con il conto consuntivo secondo le norme di legge e statutarie.
Il Collegio deve altresi' accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' dell'Ente o ricevuti in custodia.
I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.
I Sindaci dovranno redigere rapporto scritto di ogni loro visita e verifica ed avranno l'obbligo di riferire le eventuali irregolarita' riscontrate al Consiglio di Amministrazione.))
Art. 27
Art. 27 - ((Gratuita' delle cariche. - Tutte le cariche in seno all'Ente saranno gratuite salvo il rimborso spese secondo le modalita',e nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Le Aziende sono tenute a concedere ai propri dipendenti chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci i necessari permessi allo scopo di consentir loro l'adempimento dei loro compiti.))
Art. 28
Art. 28. - ((Le norme di cui agli articoli da 18 a 27 del presente allegato costitutiscono lo statuto del Comugas e saranno riportate in atto notarile.))
Art. 29
Art. 29. - Aventi diritto. - L'assistenza di malattia, secondo le modalita' ed i limiti di cui ai precedenti artt. 7 e 13, spetta al pensionato che non gode della assistenza di legge ed al coniuge vivente a carico e in caso di morte del pensionato, al coniuge superstite purche' goda della pensione di reversibilita'.
Art. 30
Art. 30. - Organi di attuazione. - L'assistenza di malattia di cui al presente Capo e' affidata al Comugas il quale ne effettua le prestazioni tramite le Casse Mutue Aziendali, o, nel caso che queste eccezionalmente non fossero ancora costituite, con le modalita' di attuazione stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Comugas stesso.
Art. 31
Art. 31. Finanziamento. - Al Comugas, per la prestazione dell'assistenza prevista dal presente Capo, spettano i contributi di cui all'art. 34 del contratto collettivo di lavoro.
Art. 32
Art. 32. - Contabilita'. - Le Casse Mutue Aziendali devono tenere la contabilita' dell'assistenza ai Pensionati e ai loro coniugi separata da quella dell'assistenza ai lavoratori in servizio e ai loro familiari ed il Comugas provvedera' al rimborso della spesa risultante.
Art. 33
Art. 33. - Norme di coordinamento. - Valgono anche per l'assistenza di malattia ai pensionati e ai loro coniugi le norme di cui agli artt. da 7 a 14 compresi e 16 del presente allegato B.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-Allegato
ALLEGATO
PROCEDIMENTO PER LICENZIAMENTO
NEI CASI DI CUI AL 2° COMMA DELL'ART. 36
DEL C.C.N.L.
1. L'azienda avvertira' la Commissione interna comunicando le necessita' di licenziamento di quei lavoratori che si sono resi disponibili.
2. Entro dieci giorni l'Azienda e la Commissione Interna esamineranno, con spirito di mutua comprensione, le possibilita' concrete ed attuali di assorbimento in altri servizi dei lavoratori resisi disponibili.
Al fine di realizzare il maggior assorbimento possibile resta inteso che il lavoratore potra' essere destinato a qualsiasi altro servizio o mansione senza che per cio' abbia a subire alcun peggioramento del suo trattamento economico e della sua qualifica di provenienza.
3. Per quei lavoratori che non avranno trovato immediata utilizzazione dovranno essere istituiti, a cura dell'Azienda, corsi di riqualificazione con frequenza obbligatoria o adottati analoghi provvedimenti idonei allo scopo della riqualificazione da conseguire.
4. Coloro che rifiutassero di assumere nuove mansioni, di frequentare corsi di riqualificazione o che non frequentassero detti corsi con assiduita', potranno essere licenziati salvo motivi di impedimento dovuti a malattia o ad altre cause di forza maggiore.
5. Dopo nove mesi dalla comunicazione di cui all'art. 1 l'azienda e la Commissione Interna si incontreranno di nuovo per riesaminare la situazione aziendale agli effetti dell'assorbimento definitivo dei lavoratori di cui al punto 1 medesimo in relazione all'avvenuta trasformazione di esercizio.
Per i lavoratori che gia' sono stati assorbiti in altri servizi aziendali, l'esame dovra' essere fatto unicamente ai fini della definitiva assegnazione della categoria, come precisato all'art. 7.
Nel caso che alcuni lavoratori non abbiano potuto conseguire una riqualificazione ai sensi dell'art. 3 per motivi di forza maggiore di cui all'art. 4, il periodo predetto verra' ulteriormente prorogato per la durata dell'assenza effettuata dal lavoratore.
Il riesame di cui sopra non potra' protrarsi oltre i dieci giorni.
6. Qualora nel riesame predetto non si realizzasse un accordo tra azienda e Commissione Interna, oppure si ravvisasse la necessita' di dover procedere a licenziamenti, la decisione definitiva dovra'
essere demandata alle organizzazioni sindacali nazionali, le quali
dovranno pronunciarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo precedente.
7. I lavoratori utilizzati in via definitiva con mansioni e categoria diverse da quelle di appartenenza verranno inquadrati definitivamente nelle nuove categorie con decorrenza, dal compimento del decimo mese dalla avvenuta riduzione o soppressione del servizio o dell'impianto a cui erano addetti;
8 La mancata accettazione della nuova classificazione potra' dar luogo al licenziamento.
9. Esaurita la procedura conciliativa di cui al presente allegato, l'azienda potra' procedere al licenziamento a norma dell'art. 36, lettera l) del contratto di quei lavoratori che non avranno trovato utilizzazione definitiva nel quadro dell'azienda.
10. I lavoratori licenziati ai sensi dell'articolo precedente avranno il diritto, avendone l'idoneita', di precedenza nelle nuove assunzioni e cio' purche' non siano trascorsi piu' di tre anni dalla cessazione del vecchio rapporto di lavoro.
I lavoratori riassunti in servizio avranno la facolta' di riscattare l'anzianita' maturata all'atto del loro licenziamento restituendo all'azienda e alle Casse di Previdenza quanto e' stato da esse loro corrisposto per trattamento di fine lavoro.
11. In caso di riassunzione l'azienda ha l'obbligo di riconoscere l'anzianita' acquisita dal lavoratore all'atto del licenziamento come anzianita' convenzionale agli effetti degli aumenti periodici, delle ferie e del trattamento di malattia.
12. Nella designazione dei lavoratori da licenziarsi, si terra' conto dei seguenti criteri in concorso fra loro:
- anzianita' di servizio;
- carichi di famiglia;
- situazione economica familiare;
- particolari capacita' tecniche di rendimento.
In caso di riassunzione questa avverra' con criteri obiettivi di precedenza inversi rispetto a quelli in base a cui furono eseguiti i licenziamenti.
Art. 1
ALLEGATO
FONDO DI INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO
DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE
AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS (PREMUNGAS).
Art. 1. Compiti. - Premungas ha il compito di provvedere alla pratica attuazione delle norme relative alla pensione integrativa, di cui al 3° comma dell'articolo 41 del Contratto e di cui agli articoli 20 e seguenti del presente allegato.
Art. 2
Art. 2. Finanziamenti. - Il Premungas provvede all'espletamento dei suoi compiti con i contributi corrisposti a sensi dell'articolo 41 del Contratto nonche' con gli utili degli investimenti dei fondi, con gli interessi di mora dovuti dalle Aziende e con gli eventuali altri proventi.
Art. 3
Art. 3. Sede. - Il Premungas ha sede in Roma.
Art. 4
Art. 4. Consiglio di amministrazione. - Il Consiglio di Amministrazione del Premungas e' composto di nove membri che sono nominati:
a) cinque dalle Organizzazioni dei lavoratori che saranno designati: quattro dalla F.I.D.A.G. e uno dalla F.E.D.E.R.G.A.S.;
b) quattro dalla Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie.
Uno fra i membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori assumera' la funzione di Presidente e uno fra quelli designati dalla Federazione delle Aziende, assumera' la funzione di Vice Presidente.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Nel caso in cui si rendesse vacante il posto di componente del Consiglio di Amministrazione, l'Associazione Sindacale cui compete provvedere alla sostituzione nominera' altro membro che rimarra' in carica per il residuo tempo del biennio in corso.
I membri del Consiglio di Amministrazione che per tre volte consecutive non intervengano alle sedute senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
Art. 5
Art. 5. Consiglieri delegati. - Il Consiglio di Amministrazione su designazione delle organizzazioni interessate nominera' due Consiglieri delegati che dovranno essere scelti tra i componenti del Consiglio stesso, uno tra i membri appartenenti alla Federazione delle Aziende ed uno tra i membri appartenenti alle Organizzazioni dei Lavoratori.
Art. 6
Art 6. Attribuzioni del Consiglio di amministrazione. - Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni oltre a quelle gia' indicate nei precedenti artt. 4 e 5:
a) deliberare sugli investimenti dei fondi:
b) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
c) deliberare sui reclami relativi alle liquidazioni delle pensioni, nonche' dirimere le eventuali controversie che potessero sorgere tra i due Consiglieri delegati;
d) determinare l'organico, deliberare le assunzioni e i licenziamenti del personale e i provvedimenti disciplinari a carico del personale stesso;
e) deliberare su tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al buon funzionamento dell'Ente;
f) proporre alle organizzazioni stipulanti, a seguito delle risultanze del conto consuntivo le eventuali variazioni dei contributi.
Art. 7
Art. 7. Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente. - Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e ne presiede le riunioni.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza.
Il Presidente e il Vice Presidente firmano i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione.
Art. 8
Art. 8. Attribuzioni dei Consiglieri delegati. - I Consiglieri delegati hanno congiuntamente la legale rappresentanza del Premungas di fronte a terzi.
In particolare sempre congiuntamente:
a) provvedono all'organizzazione contabile e amministrativi del Fondo;
b) provvedono alla liquidazione di pensioni e al controllo dei versamenti dei contributi;
c) provvedono all'istruzione delle pratiche di mutuo;
d) provvedono all'attuazione degli investimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
e) predispongono e presentano al Consiglio i progetti di conto consuntivo e di bilancio preventivo;
f) propongono al Consiglio i miglioramenti organizzativi allo scopo di rendere l'Ente sempre piu' efficiente nel raggiungimento dei suoi fini;
g) sovraintendono al buon andamento degli Uffici;
h) curano, in generale, l'esecuzione di tutte quelle operazioni amministrative, che si rendono necessarie per il buon funzionamento dell'Ente.
In caso di vacanza o impedimento di ambedue i consiglieri delegati la rappresentanza dell'Ente spettera' al Presidente e al Vice Presidente congiuntamente.
In caso di assenza o di impedimento del Consigliere Delegato designato dalla Federazione delle Aziende, egli sara' sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Consigliere Delegato designato dalle Organizzazioni dei Lavoratori, egli sara' sostituito dal Presidente.
Art. 9
Art. 9. Sedute del Consiglio di amministrazione. - Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre in seduta ordinaria mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata almeno dieci giorni prima.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre Consiglieri o da un Consigliere delegato. In caso di urgenza la convocazione in via straordinaria potra' essere fatta senza l'osservanza del termine dei dieci giorni anche a mezzo telegramma.
L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, deve contenere sempre l'ordine del giorno.
Le sedute sono valide quando siano presenti almeno sei componenti.
In seconda convocazione le sedute saranno valide qualunque sia il numero dei presenti; la seconda convocazione dovra' aver luogo almeno 10 giorni dopo la prima.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza, assoluta dei presenti.
I Consiglieri delegati hanno diritto a voto, purche' non si tratti di deliberare sull'opera da essi svolta o sulle controversie tra essi insorte.
Di ogni seduta e' redatto verbale che deve essere sottoposto alla approvazione del Consiglio al piu' tardi nella seduta successiva.
Il Premungas dovra' inviare nel termine di quindici giorni dall'approvazione copia del verbale di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione nonche' del conto consuntivo e del bilancio preventivo con le relazioni alle singole Federazioni delle Aziende e dei lavoratori.
Art. 10
Art. 10. - Collegio dei sindaci. - Il Collegio dei sindaci e' composto di tre membri effettivi e due supplenti.
Un membro effettivo e uno supplente saranno nominati dalla Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, un altro membro effettivo sara' nominato dalla U.I.L.-Gas, ed un altro supplente sara' nominato dalla F.I.D.A.G.
Il terzo membro effettivo che assumera' la presidenza del Collegio, sara' nominato d'accordo tra la Federazione delle Aziende e le tre Federazioni dei lavoratori. In caso di disaccordo la nomina verra' demandata al Presidente del Tribunale di Roma.
I Sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
I Sindaci hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione.
Art. 11
Art. 11 - Attribuzioni dei sindaci. - Il Collegio dei sindaci deve accertare la regolare tenuta della contabilita', richiamare l'attenzione del Consiglio di amministrazione sull'eventuale non rispondenza dell'esercizio al bilancio di previsione ed accertare la corrispondenza delle risultanze contabili con il conto consuntivo secondo le norme di legge e statutarie.
Il Collegio deve altresi' accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' dell'Ente e ricevuti in custodia.
I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.
I Sindaci dovranno redigere rapporto scritto di ogni loro visita e verifica ed avranno l'obbligo di riferire le eventualita' irregolarita' riscontrate al Consiglio di Amministrazione.
Art. 12
Art. 12. - Gratuita' delle cariche. - Tutte le cariche in seno all'Ente saranno gratuite salvo il rimborso spese secondo le modalita' e nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Le Aziende sono tenute a concedere ai propri dipendenti chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale i necessari permessi allo scopo di consentire loro l'adempimento dei loro compiti.
Art. 13
Art. 13. - Iscrizione obbligatoria. - Dovranno essere iscritti al Premungas tutti i dipendenti effettivi ai quali si applica il presente Contratto di Lavoro.
Art. 14
Art. 14. - Municipalizzazione e Smunicipalizzazione di Azienda. - Qualora un'azienda privata dovesse esessere municipalizzata, il personale dipendente potra' essere iscritto al Premungas, con il riconoscimento delle anzianita' precostituite, a condizione che la complessiva riserva matematica dei lavoratori interessati sia pari a quella che per essi sarebbe stata costituita se fossero stati iscritti alla C.P.D.E.L. dalla data della loro assunzione in servizio alla data del passaggio alla municipalizzazione.
La forma di conferimento di tale riserva sara' concordata tra le parti interessate ed il Premungas.
Qualora un'azienda municipalizzata passasse a gestione privata, il Premungas, e l'azienda interessata stabiliranno per ogni lavoratore la parte dei contributi versati dal 1° maggio 1946 in poi che dovra' essere restituita.
Art. 15
Art. 15. - Erogazione della pensione integrativa. - L'erogazione della pensione integrativa agli aventi diritto sara' effettuata dalle aziende per conto del Premungas.
Art. 16
Art. 16. - Rapporti tra aziende e Premungas - Le aziende dovranno trasmettere al Premungas quadrimestralmente, entro due mesi dalle scadenze del 30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre, un elenco su modello predisposto dal Premungas contenente le seguenti indicazioni:
1) i contributi da corrispondersi per ciascun inscritto agli enti previdenziali obbligatori per legge ed al Premungas;
2) le pensioni integrative corrisposte per conto del Premungas;
3) l'ammontare della differenza risultante a conguaglio attivo o passivo.
Dalle rispettive scadenze del 1° luglio, 1° novembre e 1° marzo inclusi decorreranno a carico delle aziende gli interessi passivi di mora nella misura del sette per cento e a carico del Premungas gli interessi passivi di mora nella misura del cinque per cento.
I versamenti saranno effettuati dalle Aziende in apposito conto corrente intestato al Premungas.
Art. 17
Art. 17. - Determinazione e pagamento della pensione integrativa.
- Le aziende un mese prima della cessazione del rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore dovranno trasmettere al Premungas tutti gli elementi necessari per il calcolo della pensione base a cui ha diritto il lavoratore nei confronti dell'Ente previdenziale al quale esso e' iscritto.
Il Premungas, effettuati gli opportuni controlli, da' il benestare per il pagamento della quota integrativa a proprio carico.
L'integrazione deve essere corrisposta mensilmente in via posticipata e deve risultare da apposito ruolo che le aziende hanno l'obbligo di tenere.
La pensione integrativa decorre dal giorno successivo al termine del preavviso e, in caso di reversibilita', dal giorno successivo al decesso dell'iscritto.
Art. 18
Art. 18. - Controlli amministrativi. - Il Premungas ha diritto di effettuare e fare effettuare a mezzo di propri incaricati qualsiasi controllo presso le aziende relativamente alla materia previdenziale.
Art. 19
Art. 19. - Investimenti. - Le somme che andranno ad accumularsi a seguito delle entrate del Premungas dovranno essere investite nel modo seguente:
a) nella misura di almeno il 10% (dieci per cento) in titoli dello Stato o in conti correnti fruttiferi presso il Tesoro dello Stato o in altri similari investimenti che siano facilmente e rapidamente esigibili o trasformabili in contanti:
b) il rimanente in altri investimenti di carattere prudenziale che siano compatibili con la particolare fisionomia dell'Ente e che diano la massima garanzia congiunta al migliore rendimento, tra cui la concessione di mutui alle Aziende municipalizzate aderenti alla F.N.A.M.G.A.V.
Art. 20
Art. 20. - Acquisizione del diritto e misura della pensione integrativa. - Le pensioni base saranno integrate da pensioni integrative fino al raggiungimento dei seguenti limiti:
a) a 60 di eta' e 35 anni di anzianita' di servizio, il trattamento cumulativo di pensione sara' pari al 90% della retribuzione globale dell'ultimo anno;
b) per de anzianita' inferiori ai 35 anni la misura del trattamento cumulativo sara' di 1/39 della retribuzione globale per ogni anno di anzianita';
c) nelle eta' comprese tra i 55 e i 60 anni la pensione cumulativa sara' ridotta nelle seguenti misure.
a 59 anni l'81,66% della retribuzione globale,
a 58 anni il 74,48% della retribuzione globale;
a 57 anni il 68,20% della retribuzione globale;
a 56 anni il 61,92% della retribuzione globale;
a 55 anni il 57,43% della retribuzione globale;
d) il diritto alla pensione integrativa si acquista a 55 anni di eta' e 15 di anzianita' di servizio effettivamente prestato, esclusa quindi ogni anzianita' convenzionale;
e) in nessun caso la pensione cumulativa potra' superare il 90% dell'ultima retribuzione globale. Qualsiasi liquidazione, indennita' od altro, escluso quanto spettante al lavoratore per assicurazione individuale di natura privata, dovra' essere computato per il calcolo della pensione integrativa.
Art. 21
Art. 21. - Invalidita' permanente o morte. - Nei casi di invalidita' permanente e nei casi di morte il diritto alla pensione integrativa si consegue dopo almeno dieci anni di anzianita' ed a qualunque eta'.
La pensione sara' di tanti trentanovesimi della retribuzione globale media dell'ultimo anno per quanti sono gli anni di anzianita' con un minimo del 50% della retribuzione stessa.
Nei casi di invalidita' permanente e nei casi di morte causate da infortunio sul lavoro od a malattia professionale, il diritto alla pensione matura con qualunque anzianita' e con qualunque eta', con un minimo del 50% della retribuzione globale media dell'ultimo anno.
La pensione integrativa per invalidita' non dipendente da cause di servizio sara' corrisposta solo ed in quanto l'invalidita' stessa sia stata riconosciuta dall'Ente che corrisponde la pensione di legge.
Art. 22
Art. 22. - Dimissioni - In caso di dimissioni prima del 60° anno di eta' la pensione cumulativa spettante al lavoratore sara' ridotta del 15%.
Tale riduzione non verra' fatta per le donne che diano le dimissioni dopo il 55° anno di eta'.
Art. 23
Art. 23. - Anzianita' convenzionali. - Sono conteggiate dal Premungas le anzianita' convenzionali riconosciute anteriormente al 1° maggio 1946 ai lavoratori in servizio a tale data.
Le anzianita' convenzionali riconosciute successivamente al 1° maggio 1946 saranno conteggiate dal Premungas solo ed in quanto vi sia stata corresponsione dei contributi, sia a carico delle aziende che dei lavoratori, nella misura e con la ripartizione stabilita dalla tabella che sara' fissata dalle Organizzazioni sindacali su proposta del Consiglio di amministrazione del Premungas. Tale corresponsione dovra' avvenire in tempo utile e comunque non oltre tre mesi prima del collocamento a riposo del lavoratore interessato.
Art. 24
Art. 24. - Aspettativa. - I periodi di aspettativa riconosciuti dagli Enti previdenziali e per i quali vi sia stata corresponsione dei contributi sono considerati utili agli effetti della determinazione della pensione.
Art. 25
Art. 25. - Calcolo della retribuzione media globale. - La retribuzione globale dell'ultimo anno utile per il calcolo della pensione, e' costituita dalla somma delle 14 mensilita' corrisposte nell'ultimo anno di servizio compresa l'indennita' sostitutiva della mensa.
Per i lavoratori pensionati a seguito di malattia il calcolo va eseguito sull'intera retribuzione globale e non su quella eventualmente ridotta e sensi dell'articolo 33 del contratto.
Nel calcolo della retribuzione di cui ad 1° comma non vanno considerati gli aumenti per passaggio di categoria conseguito dal lavoratore nell'ultimo anno di servizio, salvo che tale passaggio di categoria:
a) derivi da accordi collettivi aziendali o nazionali;
b) sia stato conseguito prima del compimento del 59° anno di eta';
c) sia dovuto a conclusione di una vertenza iniziata in epoca anteriore all'ultimo anno di servizio.
Sono considerati anche validi gli aumenti per passaggio di categoria conseguiti a qualsiasi eta' quando il rapporto di lavoro sia estinto per invalidita' o per morte del lavoratore.
Non sono egualmente considerati gli aumenti di merito e le indennita' "ad personam" concessi al lavoratore negli ultimi cinque anni anteriori al pensionamento ammenoche' il rapporto di lavoro non si sia estinto per invalidita' o per morte del lavoratore.
Art. 26
Art. 26. - Pensioni indirette e di riversibilita'. - La integrazione delle pensioni indirette e di riversibilita' corrisposte dai diversi Istituti o Casse Aziendali alle vedove e agli orfani dei lavoratori iscritti al Premungas sara' regolata dalle seguenti tabelle:
TABELLA A
Vedova 50%
Vedova Con 1 orfano 60%
Vedova con 2 orfani 70%
Vedova con 3 orfani 75%
Vedova con 4 orfani 80%
Vedova con 5 orfani e oltre 90%
TABELLA B
1 orfano 50%
2 orfani 60%
3 orfani 70%
4 orfani 80%
5 orfani ed oltre 90%
Perdono il diritto alla pensione:
1) gli orfani e le orfane al compimento del 18° anno di eta';
2) gli orfani che vengono assunti in servizio presso le aziende iscritte al Premungas.
Per quanto non disposto dal presente articolo, relativamente alle condizioni per l'acquisto o la perdita al diritto alla pensione indiretta o di reversibilita', valgono per tutti gli iscritti le norme dell'ordinamento della Cassa di Previdenza Enti Locali.
Art. 27
Art. 27. Variabilita' delle pensioni. - Le variazioni delle retribuzioni minime base di cui alle tabelle dell'allegato A del contratto diverranno operanti sull'ammantare delle pensioni spettanti agli ex dipendenti: il ricalcolo da parte del Premungas avverra' a fine d'anno e la nuova misura della pensione avra' decorrenza dal 1° gennaio successivo.
Art. 28
Art. 28. Computo delle frazioni di anno di eta' e di iscrizione. - Per la determinazione degli anni di eta', quando non risulti una frazione di anno, il periodo inferiore a sei mesi e' trascurato, quello eguale o superiore a sei mesi e' calcolato come anno intero.
Per la determinazione degli anni di iscrizione l'arrotondamento di cui sopra deve effettuarsi dopo avere applicate le riduzioni di cui alla lettera c) dell'art. 20 del presente allegato.
Art. 29
Art. 29. Pensione integrativa in caso di indennita' "una tantum" da parte della C.P.D.E.L. - Qualora il lavoratore maturi il diritto a pensione integrativa, mentre da parte della C.P.D.E.L. alla quale e' iscritto acquisisca una indennita' "una tantum", il Premungas calcolera' la pensione integrativa sulla base dell'eventuale pensione dell'I.N.P.S. e della rendita sull'eventuale residuo dell'indennita' corrisposta dalla C.P.D.E.L.
Nel caso che il lavoratore percepisca la sola indennita' "una tantum" della C.P.D.E.L. la pensione integrativa si calcolera' tenendo presente la rendita della "una tantum" predetta.
Art. 30
Art. 30. Pensione integrativa agli iscritti all'I.N.P.S. prima del 60° anno di eta'. - Il lavoratore eccezionalmente iscritto all'Istituto di Previdenza Sociale che chieda il collocamento a riposo in eta' compresa tra i 55 ed i 59 anni con diritto a pensione integrativa, ha l'obbligo di mantenere in efficienza, e a proprie spese, l'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia.
Il Premungas ha l'obbligo di corrispondere la totale pensione fino al raggiungimento del 60° anno di eta' e dal 60° anno in poi, soltanto l'integrazione a quanto verra' corrisposto dall'I.N.P.S.
La mancata osservanza dell'obbligo della conservazione dell'assicurazione, libera il Premungas dal pagamento della quota di pensione che l'Istituto di Previdenza Sociale eroga a partire dal compimento del 60° anno di eta'.
Il lavoratore che al raggiungimento del 60° anno di eta' percepisca la pensione dall'Istituto di Previdenza Sociale, dovra' versare tale pensione al Premungas fino alla estinzione del rapporto di lavoro. L'azienda provvedera' a trattenere ed a versare al Premungas l'importo di detta pensione.
Art. 31
Art. 31. Ricorsi. - Tutte le controversie relative all'applicazione delle norme del presente allegato dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio di amministrazione, entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica della decisione presa dai Consiglieri delegati.
Contro le decisioni prese dal Consiglio di amministrazione gli interessati potranno ricorrere entro tre mesi alle Federazioni delle aziende e dei lavoratori che dovranno esprimere concorde giudizio pure entro tre mesi, Trascorso quest'ultimo termine senza detto giudizio il ricorso si intendera' rigettato.
Art. 32
Art. 32. Statuto del Premungas. - Le norme di cui agli articoli da 1 a 19 del presente allegato costituiscono lo statuto del Premungas e saranno riportate in atto notarile.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-Allegato
ALLEGATO
ART. 8, 11, 15, 16 E 17 DEL C.C.N.L. 29 NOVEMBRE 1946
PER I DIPENDENTI AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS
L'anno 1946, il giorno 29 di novembre in Roma.
tra
la FEDERAZIONE AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALIZZATE ITALIANE (per le Aziende municipalizzate del gas, aderenti alla Federazione), rappresentata dal Segretario generale avv. Mario Caristo per delega del Presidente on. dott. ing. Giuseppe Romita, nonche' dall'avv. Vito Ficarelli della Federazione stessa;
con l'assistenza del rappresentante della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA, avv. Rosario Toscani:
la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE GAS, (per i lavoratori delle Aziende gas sia private che municipalizzate aderenti alla Federazione), rappresentata dal Segretario sig. Zeno Cinti;
con l'assistenza del rappresentante della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, avv. Leopoldo Rubinacci;
si e' convenuto quanto segue:
...(Omissis)..
Art. 8.
BENEMERENZE NAZIONALI
Per tutti i lavoratori che avessero acquisito benemerenze nazionali, si applicheranno i benefici che verranno di volta in volta stabiliti dalla legge per i dipendenti delle Aziende industriali, salvo, per quanto applicabili, i maggiori benefici che fossero stabiliti per i dipendenti dello Stato.
Ai mutilati del lavoro verranno riconosciuti gli stessi benefici concessi ai mutilati di guerra.
...(Omissis)..
Art. 11.
DIVISIONE DELLE OFFICINE IN CATEGORIE
Agli effetti dell'art. 15 ed in genere agli effetti della parte economica collegata con l'art. 15 le officine del gas d'Italia sono suddivise nelle seguenti categorie:
1a categoria officine che producono oltre sei milioni di mc. di gas annui;
2a categoria: officine che producono da oltre due milioni e mezzo fino a sei milioni annui di mc. di gas;
3a categoria: officine che producono da oltre 800 mila mc. fino a due milioni e mezzo annui di mc. di gas:
4a categoria: officine che producono meno di 800 mila mc. di gas annui.
La cifra di produzione annua per la distinzione delle officine in categorie si intende costituita dalla quantita' di gas venduto, cosi' come risulta dalla denunzia all'Intendenza di Finanza, aumentata della quota del 10% (dieci per cento) convenzionalmente indicativa delle fughe, perdite, ecc.; il tutto con riferimento al gas venduto nel 1939, e fino a che il potere calorifico non venga riportato in 4.200 calorie superiori per mc.
Per il passaggio alla categoria superiore, o il declassamento alla categoria inferiore, il quantitativo di gas prodotto in un anno deve essere confermato nell'anno successivo.
La retribuzione fissa minima del personale delle officine di 1a categoria, viene ridotta del 5% (cinque per cento) per il personale delle officine di 2a categoria, del 10% (dieci per cento) per il personale delle officine di 3a categoria e del 15% (quindici per cento) per il personale delle officine di 4a categoria.
Il personale appartenente alle Direzioni centrali di Societa' che posseggono piu' officine, e che non siano dislocate presso alcuna delle officine stesse, sara' considerato nella categoria immediatamente superiore alla categoria dell'officina maggiore.
Quando nel territorio di una stesso Comune esistano officine gas di categoria diversa, si applichera' a tutto il personale da queste dipendente il trattamento stabilito per il personale dell'officina di categoria piu' elevata esistente nel Comune.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto presso le singole Aziende.
...(Omissis)..
Art. 15.
MINIMI DELLA RETRIBUZIONE FISSA
Ai lavoratori per le diverse categorie sono fissati i seguenti minimi:
Impiegati categoria 1a L. 16.000
Impiegati categoria 2a " 13.500
Impiegati categoria 3a A " 11.500
Impiegati categoria 3a B " 11.000
Impiegati categoria 4a " 8.500
Operai categoria extra " 11.500
Operai categoria la (qualificati) " 10.400
Operai categoria 2a (comuni) " 9.200
Operai categoria 3a (manovali) " 8.000
I fuochisti sono inquadrati nella prima categoria con un minimo di retribuzione di L. 10.800, salvo le migliori condizioni di inquadramento agli effetti economici.
Per i lavoratori minori degli anni 20 non aventi diritto agli assegni familiari, riduzione dei minimi del 10%.
Per i lavoratori minori degli anni 18 aventi diritto agli assegni familiari riduzione dei minimi del 15%.
Per i lavoratori minori degli anni 18 non aventi diritto agli assegni familiari, riduzione dei minimi del 25%.
Per gli impiegati tecnici, esclusi coloro che prestano un lavoro sostanzialmente di ufficio, aumento dei predetti minimi del 5%.
Per i capi-turno, capi-forno, capi-squadra e capi-operai, appartenenti alle categorie extra o qualificati, aumento dei suddetti minimi dal 4% all'8%, da determinarsi azienda per azienda in relazione all'importanza delle attribuzioni effettivamente espletate ed al numero degli operai controllati.
A seconda delle accertate condizioni familiari, per il personale femminile non avente famiglia a carico, la retribuzione minima sopra indicata per la rispettiva categoria potra' essere ridotta fino al 15% per le lavoratrici della 3a e 4a categoria e fino al 25% per le donne minori ai 18 anni e per le addette alla pulizia, alla mensa e simili.
Nessuna riduzione di retribuzione sara' applicata al personale femminile avente famiglia a carico.
Per gli addetti ai turni la maggiorazione per il turno di notte viene fissata del 12% sulla retribuzione fissa base per le sole ore notturne.
Per le mansioni che comportano un lavoro non sorvegliato, la retribuzione globale deve intendersi riferita ad un minimo di produzione da concordarsi aziendalmente.
In relazione alle maggiorazioni e riduzioni previste nel presente articolo, restano salve le condizioni aziendali complessive di miglior favore limitatamente al personale femminile. Tale personale, deve, entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, notificare alla Direzione dell'Azienda se intende beneficiare delle condizioni di fatto o di quelle risultanti dalla presente norma.
Art. 16.
AUMENTI PER ANZIANITA' REGRESSA
Per i lavoratori in servizio alla data del 1° gennaio 1946, ai minimi stabiliti dal presente contratto, eventualmente ridotti secondo quanto previsto agli articoli 11 e 15, verra' aggiunta una somma pari all'importo delle percentuali di cui in appresso, applicate sul minimo di categoria alla quale il lavoratore viene assegnato alla data di stipulazione del presente contratto, indipendentemente dalle qualifiche e categorie anteriori.
Per anzianita' dal 1° gennaio 1927
al 31 dicembre 1933:
1% annuo, pari al 7% complessivo
Per anzianita' dal 1° gennaio 1934
al 31 dicembre 1939:
2% annuo, pari al 12% complessivo
Per anzianita' dal 1° gennaio 1940
al 31 dicembre 1946:
3% annuo, pari al 21% "
-----
Totale . . . 40% "
-----
NOTA INTEGRATIVA.
All'art. 16:
1. Nel computo dell'anzianita', oltre all'anzianita' effettiva, va considerata anche l'anzianita' convenzionale acquisita per benemerenze nazionali giusta quanto stabilito dall'art. 8.
2. Nel caso di lavoratori in servizio, assunti anteriormente al 1° luglio 1940, ai quali all'atto dell'assunzione ad effettivo fu assegnata una retribuzione superiore a quella fissata per contratto come minimo della relativa categoria, per stabilire la retribuzione sulla quale debbono essere operate le maggiorazioni percentuali di cui agli articoli 16 e 17, varra' lo stesso criterio adottato per il passato da ciascuna azienda nel caso singolo, nel senso che se gli scatti di anzianita' per il passato furono applicati sul minimo di categoria senza tener conto o in tutto o in parte della maggiorazione concessa all'atto dell'assunzione, anche per l'applicazione del presente contratto si seguira' questo sistema (dovendosi presumere che la maggiorazione concessa all'atto dell'assunzione doveva convenzionalmente non essere operante a questo effetto); se invece gli scatti di anzianita' furono per il passato applicati anche su tutta o parte della maggiorazione di assunzione per quel lavoratore si dovra' apportare sugli attuali minimi di categoria una maggiorazione come appresso determinata, ed inoltre sulla retribuzione cosi' risultante (che sara' quella che gli dovra' essere corrisposta in sostituzione del nuovo minimo di categoria) dovranno conteggiarsi gli aumenti percentuali di cui agli articoli 16 e 17.
La maggiorazione di cui al comma precedente sara' pari alla differenza tra la retribuzione sulla quale furono per il passato operati gli scatti ed il minimo contrattuale allora vigente, aumentata o diminuita tale differenza a norma di tutte le variazioni disposte per legge per le retribuzioni fino e comprese quelle di cui al decreto legislativo 7 dicembre 1943, n. 23/B , integrate da quanto disposto all' art. 8 decreto legislativo 2 novembre 1944 n. 303 .
Inoltre agli stessi sara' concessa a titolo di assegno "ad personam" (non valevole agli effetti degli aumenti di anzianita' sia per il passato che per il futuro) una somma pari alla maggiorazione di cui al comma precedente.
...(Omissis)...
Art. 17.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Tutti i lavoratori avranno diritto ad un aumento per ogni anno di anzianita' da corrispondersi a partire dal 1° gennaio successivo.
Tale aumento sara' del 3% sui minimi di retribuzione fissati nel presente contratto per la categoria cui ogni singolo lavoratore e' rispettivamente assegnato, con i seguenti limiti:
a) per gli operai, per un massimo di 16 anni;
b) per gli impiegati, per un massimo di 29 anni.
Per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 1946, vengono stabilite le seguenti norme di applicazione del principio sopra esposto:
a) tenuto conto di quanto stabilito all'art. 16, la decorrenza della nuova anzianita' avra' inizio col 1° gennaio 1947, cosi' che la corresponsione del primo aumento a questa relativo decorrera' per essi dal 1° gennaio 1948;
b) il numero massimo degli anni per i quali dovranno essere applicati gli scatti annuali per la nuova anzianita', a partire dal 1° gennaio 1947, sara' dato dalla differenza tra il numero massimo degli anni riconosciuti agli effetti degli scatti rispettivamente per gli impiegati (29) e per gli operai (16) ed un numero pari ad un terzo della cifra rappresentante la percentuale totale di maggiorazione riconosciuta ad ogni singolo lavoratore ai sensi dell'art. 16 per l'anzianita' gia' maturata al 31 dicembre 1946.
In caso di passaggio di categoria, il lavoratore conserva in valore assoluto l'aumento di retribuzione gia' conseguito anteriormente, per effetto degli applicati scatti di anzianita', nella misura risultante all'atto del passaggio di categoria. I restanti scatti di anzianita' verranno computati sul minimo contrattuale della nuova categoria ed applicati sulla retribuzione fissa nominale del lavoratore.
Al lavoratore che abbia raggiunto il periodo massimo per gli scatti di anzianita' e venga promosso alla categoria superiore, sara' dovuto per ogni successivo anno di anzianita' la meta' della differenza in cifra tra l'aumento annuale di anzianita' della nuova categoria e quello della precedente, fino al raggiungimento di un massimo di altri 18 anni per gli impiegati e di altri 10 anni per gli operai.
Gli aumenti percentuali di cui all'art. 16, come quelli di cui all'articolo presente, assorbiranno gli aumenti contrattuali finora concessi per lo stesso titolo.
Agli operai dipendenti dalle Aziende Municipalizzate verra' corrisposto un ulteriore scatto di anzianita' del 2% al compimento del 17° anno di anzianita'.
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-Allegato
ALLEGATO
ACCORDO 16 DICEMBRE 1948 PER IL RINNOVO
DEL C.C.N.L. 29 NOVEMBRE 1946
PER I DIPENDENTI AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS
Tra
la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS, ACQUA E VARIE, nella persona dell'avv. Emilio Sanfilippo designato alla
firma del presente accordo
e
la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE GAS, nelle persone dei signori Zeno Cinti, Bastianini Sergio, Frediani Oscar e Sarti Francesco,
il LIBERO SINDACATO NAZIONALE DIPENDENTI AZIENDE GAS, nella persona del dott. Nino Modica,
si conviene che
il Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro 29 novembre 1946 resta confermato sino al 31 dicembre 1950 con le seguenti varianti che avranno decorrenza dal 1° gennaio 1949 e saranno applicate a tutti i lavoratori in servizio a quella data ed a quelli che saranno assunti dopo quella data:
...(Omissis)...
2. Estensione della ricostruzione di carriera alla anzianita' effettiva di servizio del dipendente mediante la corresponsione dell'1% sulla retribuzione base attuale della categoria cui apparteneva al 29 novembre 1946 per le anzianita' anteriori al 1° gennaio 1930.
3. La suddivisione delle Officine in categorie (art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) viene concordata come segue:
1a categoria: oltre i 4,500 milioni mc. annui;
2a categoria: da 2 a 4,500 milioni di mc. annui
3a categoria: da 800.000 a 2 milioni di mc. annui
4a categoria: meno di 800.000 mc. annui.
Viene abrogato il riferimento alle calorie di cui al citato art. 11 del Contratto Nazionale di Lavoro.
...(Omissis)...
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ALLEGATO
ACCORDO 18 APRILE 1951 PER LA SCALA MOBILE
DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA
PER I DIPENDENTI AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS
Tra
la FEDERAZIONE NAZIONALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS ACQUA E
VARIE, rappresentata dal suo Segreterio generale avv. Luigi Ciofi
degli Atti
e
la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZENDE GAS, rappresentata dai sigg. Zeno Cinti e Bruno Moresi;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI GAS rappresentata dal sig. Ezio
Sgarlazzetta, dal dr. Ermanno Stella e dal sig. Normanno Simoni;
la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal sig. Umberto
Pagani
si conviene quanto segue:
1. L'accordo 21 marzo 1951 sulla scala mobile della indennita' di contingenza, stipulato fra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori e l'Unione Italiana del Lavoro, viene accettato ed esteso al settore delle aziende
municipalizzate del gas.
2. Resta confermato che verra' considerato, agli effetti del punteggio della contingenza applicabile alla 4a categoria impiegati delle aziende municipalizzate del gas, un punteggio uguale a quello previsto nel sopra citato accordo interconfederale 21 marzo 1951 per gli impiegati di 3a B, ferma restando naturalmente l'applicazione integrale alle altre categorie delle aliquote stabilite dell'accordo interconfederale medesimo.
3. A partire dal 1° aprile 1951, sara' applicata la seguente tabella degli importi in lire giornaliere delle variazioni della contingenza, per i lavoratori delle aziende municipalizzate del gas per ogni punto di variazione del costo della vita.
QUALIFICHE Gruppo territ. A Gruppo territ. B
Lire/giorno Lire/giorno
Impiegati: - -
Categoria 1a L. 23,94 L. 19,15
Categoria 2a " 18,04 " 14,43
Categoria 3a A " 13,43 " 10,74
Categoria 3a B " 11,38 " 9,10
Categoria 4a " 11,38 " 9,10
Operai:
Extra L. 12,54 L. 10,03
Fuochisti " 11,26 " 9,01
Qualificati " 11,26 " 9,01
Comuni " 10,66 " 8,53
Manovali " 10 - " 8 -
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ALLEGATO
ART. 15 DELL'ACCORDO 12 GIUGNO 1952
PER I DIPENDENTI AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS
L'anno 1952, il giorno 12 del mese di giugno in Roma, sotto la presidenza del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale S. E.
Leopoldo Rubinacci, assistito dal dott. Gaetano Pistillo, presenti il dott. Giovanni Carapezza e il dott. Antonio Gentile del Ministero stesso;
...(Omissis)...
tra
la FEDERAZIONE NAZIONALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS, ACQUA E VARIE, rappresentata dal Vice presidente ingegner Giovanni Sagu' e dai signori avv. Libero Dordoni, avv. Enzo Costa, dott. Pietro Frasca Polara, sig. Romeo Landi, avv. Tito Molinari, avv. Emilio Sanfilippo, prof. Augusto Vierthaler, assistiti dall'ing. Felice Urbinati, Capo del Servizio sindacale della Confederazione della Municipalizzazione
e
la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE GAS, rappresentata dal Segretario sig. Zeno Cinti, e dai signori Adriana Stivaletti, Bruno Moresi, Sergio Bastianini, Luigi Arfe', Giovanni Vicario e Sante Alberici, Giuseppe Crisalli, Pietro Passi, Giovanni Rodolico, Carlo Montefusco, Guglielmo Zambelli, Filippo Pantalei, Publio Petri, Giuseppe Savoca, Luigi Elli, Virgilio Bologna, avv. Manlio Donati, assistiti dal sen. Renato Bitossi, Segretario generale della C.G.I.L., dal dott. Luciano Lama, Vice segretario della C.G.I.L. e dal dottor Eugenio Giambarba, dell'Ufficio contratti e vertenze della C.G.I.L.
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL GAS, rappresentata dai Segretari nazionali: Normanno Simoni, ragionier Pier Renzo Gilli, nonche' dai signori Francesco Pietrarelli, ing. Leandro Mari, Ermete Giorgi, Francesco Pessot, Giuseppe Lagostena, assistita dall'Ufficio sindacale della C.I.S.L., rappresentata dal Segretario confederale dott. Bruno Storti, nonche' dai signori Benvenuto Mario Bertini e dall'ing. Salvatore Bruno;
nonche'
La UNIONE ITALIANA LAVORATORI AZIENDE GAS, rappresentata dai signori Umberto Pagani, Attilio Garroni, Enzo Servadei, assistita dalla U.I.L. nelle persone del dott. Emanuele Levi e dal dott. Italo Viglianesi.
E' stato stabilito quanto appresso:
PARTE PRIMA
...(Omissis)...
Art. 15.
MINIMI DELLA RETRIBUZIONE FISSA
I minimi della retribuzione fissa di cui all'art. 15 sono aumentati del 7% (sette per cento). Lo stesso aumento del 7% si applica sull'importo in cifra degli aumenti di anzianita' percepito dal lavoratore alla data del 31 dicembre 1951.
Agli impiegati della 4a categoria e agli operai della 3a categoria verra' corrisposto un assegno speciale di carattere collettivo di L. 450 mensili.
L'8° e il 9° comma relativi alle riduzioni di retribuzione per il personale femminile vengono soppressi. Conseguentemente al personale femminile verra' corrisposta la indennita' di contingenza nella stessa misura del personale maschile.
Il comma 10° e' sostituito dal seguente:
Per gli addetti ai turni la maggiorazione per il turno di notte viene fissata nel 12% della retribuzione globale oraria per le sole ore notturne.
...(Omissis)...
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ALLEGATO
ACCORDO 16 OTTOBRE 1952 PER IL COMPUTO DELL'INDENNITA'
DI CONTINGENZA NELLA INDENNITA' DI ANZIANITA' AGLI OPERAI
E IMPIEGATI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS
L'anno 1952, il giorno 16 del mese di ottobre in Roma, presso la sede della Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie si sono riuniti:
per la FEDERAZIONE NAZIONALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS ACQUA E VARIE F.N.M.G.A.V.) i signori ing. Giovanni Sagu', avv. Libero Dordoni, avv. Tito Molinari, assistiti dall'ing. Felice Urbinati e dal dott. Giuseppe Giacchetto;
per la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE GAS (F.I.D.A.G.) il Segretario sig. Zeno Cinti i sigg. Sergio Bastianini, Bruno Moresi, Adriana Stivaletti, Pietro Passi, Giuseppe Crisalli, Sante Alberici;
per la FEDERAZIONE ITALIANA DEL GAS F.E.D.E.R.G.A.S. sigg.
Normanno Simoni e Francesco Pietrarelli con la assistenza dell'Ufficio Sindacale della C.S.I.L. rappresentata dal Segretario dott. Bruno Storti nonche' dall'ing. Salvatore Bruno;
per la UNIONE ITALIANA LAVORATORI AZIENDE GAS (U.I.L.G.A.S.) aderente alla Unione Italiana del Lavoro, rappresentata da suo Segretario Nazionale sig. Umberto Pagani nonche' dai sigg. Attilio Carroni, Rigo Bruno Bellucci e Alberto Antonelli.
Ed in relazione a quanto stabilito dall'accordo interconfederale 24 settembre 1952, hanno convenuto quanto segue:
(Omissis).
c) a decorrere dal mese di giugno 1952 per il personale in servizio a tale data l'importo degli aumenti di anzianita' gia' acquisiti per l'anzianita' maturata anteriormente al 1° gennaio 1952, sara' rivalutato con la concessione, per ogni scatto annuale, degli importi seguenti relativamente alla categoria di appartenenza di ciascun lavoratore al 1° gennaio 1952:
Anzianita' Anzianita'
ante dal 1-1-1937
1-1-1937 al 31-12-1951
- -
Impiegati:
Categoria I L. 100 225
Categoria II " 85 190
Categoria III A " 75 165
Categoria III B " 65 150
Categoria IV " 65 150
Operai:
Categoria extra L. 70 160
Categoria " 65 145
Categoria II " 60 140
Categoria III " 55 155
Sulle suddette cifre verranno applicati per i minori gli scarti contrattuali previsti per la contingenza.
(Omissis).
CCNL dipendenti aziende municipalizzate del gas-Allegato
ALLEGATO
ACCORDO 16 MARZO 1959 PER LA ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO
DIFFERENZIATO DOVUTO AL FONDO DI INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO
DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE
MUNICIPALIZZATE DEL GAS
(Accordo 16 marzo 1959)
Il giorno 16 marzo 1959, in Roma,
tra
la FEDERAZIONE NAZIONALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS ACQUA E VARIE (F.N.A.M.G.A.V.) rappresentata dal prof. Augusto Vierthaler e dal sig. Romeo Landi, assistiti dal Segretario generale della Federazione avv. Tito Molinari, dall'ing. Felice Urbinati, Capo del Servizio sindacale Confederale e dal sig. Renato Losco, Capo servizio della Federazione;
la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE GAS (F.I.D.A.G.) rappresentata dal Segretario generale signor Zeno Cinti e dai sigg.:
Bruno Moresi e Sergio Mercuri;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI AZIENDE GAS (F.E.D.E.R.G.A.S.) rappresentata dal Segretario Nazionale sig. Normanno Simoni, assitisto dall'ing. Salvatore Bruno e dal sig. Luigi Martini;
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI GAS (U.I.L.-G.A.S.) rappresentata dal Segretario responsabile sig. Bruno Cicognini assistito dal sig.
Sommi Giuliano;
preso atto della proposta del C.d'A. del Premungas di pervenire ad una differenziazione del contributo dovuto dalle Aziende al Fondo, differenziazione che si impone per il fatto che il Premungas per le note ragioni non ha potuto funzionare in conformita' alle previsioni della sua originaria impostazione attuariale;
e' stato concordato quanto segue:
1° di accogliere il principio dell'istituzione di un contributo differenziato, a partire dal 1° gennaio 1958 sulle risultanze dell'esercizio precedente;
2° che la differenziazione del contributo debba essere limitata al 50% (cinquanta per cento) del maggior costo delle integrazioni per pensioni liquidate da Enti difformi dalla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.);
3° che il calcolo del maggior costo di cui sopra e delle relative imputazioni contributive alle Aziende verra' eseguito annualmente dal Premungas sempre sulle risultanze dell'esercizio precedente.
Visti il contratto e la tabella e gli allegati che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO