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063U1331

IT - DPR

063U1331

Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1963 n. 1331)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola", approvato con il proprio decreto 1 agosto 1959, n. 731, nonche' le successive modificazioni a taluni articoli dello statuto medesimo, approvato col proprio decreto 12 febbraio 1962, n. 571;
Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 1 ottobre 1962, con il quale e stato nominato il commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto suddetto, con i poteri del presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, quali previsti dagli articoli 6, 10 e 16 dello statuto sopracitato;
Viste le deliberazioni n. 33 del 29 dicembre 1962 e n. 104 del 5 luglio 1963 , con le quali il commissario predetto ha predisposto un nuovo testo di statuto dello Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola", in esecuzione del mandato conferitogli col citato decreto ministeriale di nomina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola", composto di 25 articoli, nel testo annesso al presente decreto e vistato dai Ministri proponenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sassari, addi' 24 agosto 1963 SEGNI LEONE - DELLE FAVE Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1963 Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 150. - VILLA

Art. 1

Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
Art. 1.
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1926, n.
838 , e' ente di diritto pubblico con personalita' giuridica e gestione autonoma.
L'Istituto ha la sua sede legale in Roma e svolge la sua attivita' sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2

Art. 2.
((L'Istituto attua la previdenza e l'assistenza a favore dei giornalisti iscritti non a titolo provvisorio, nell'elenco professionisti dell'albo professionale tenuto dall'Ordine dei giornalisti, nonche' dei rispettivi familiari a loro carico, nelle forme, alle condizioni e nei limiti previsti dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti)) .

Art. 3

Art. 3.
((L'Istituto provvede alle seguenti, prestazioni:
a) trattamento di pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti;
b) trattamento in caso di malattia;
c) trattamento in caso di tubercolosi;
d) trattamento in caso di infortunio;
e) trattamento in caso di disoccupazione involontaria;
f) trattamento per le lavoratrici madri;
g) assegni familiari.
L'Istituto, inoltre, nella misura e alle condizioni all'uopo determinate, puo' provvedere:
h) al ricovero in case di riposo per gli anziani e gli invalidi;
i) alla concessione di prestiti, sussidi e integrazioni delle prestazioni obbligatorie;
l) alla concessione di borse o assegni di studio per i figli e per gli orfani dei giornalisti;
m) alla costruzione di alloggi e al finanziamento di costruzioni da cedere in locazione con patto di futura vendita o riscatto, nell'ambito delle norme vigenti;
n) alla concessione di mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di case di abitazione;
o) alla costituzione di particolari gestioni per forme previdenziali e assistenziali, facoltative)) .

Art. 4

Art. 4.
((Ai fini assistenziali e delle elezioni di cui ai successivi articoli 8 e seguenti, il territorio nazionale e' diviso nelle seguenti 13 circoscrizioni territoriali: circoscrizione prima Lazio, Umbria, Abruzzi e Molise); seconda (Lombardia); terza Piemonte e Valle d'Aosta); quarta (Veneto); quinta (Emilia-Romagna, Marche); sesta (Toscana); settima (Liguria);, ottava (Campania, Calabria); nona (Sicilia); decima (Friuli-Venezia Giulia); undicesima (Puglia, Basilicata); dodicesima (Sardegna); tredicesima (Trentino-Alto Adige) )) .
Per ciascuna di tali circoscrizioni, l'istituto provvede alla istituzione di un ufficio di corrispondenza, stabilendone la sede e nominandone il fiduciario, in persona di un giornalista iscritto all'istituto.
I giornalisti, all'atto dell'iscrizione all'istituto, sono tenuti a trasmettere il certificato anagrafico attestante la loro residenza e, successivamente, debbono certificare le eventuali variazioni della stessa.

Art. 5

Art. 5.
Sono organi dell'istituto:
a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato esecutivo;
d) il Collegio sindacale.

Art. 6

Art. 6.
Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio del Ministri, su designazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto, che lo sceglie tra i consiglieri di cui alla lettera a) del successivo art. 7. Egli rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di amministrazione e fino alla nomina del nuovo Consiglio.
((Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo; ne stabilisce l'ordine del giorno, inserendovi le eventuali richieste presentate, per il consiglio, da almeno quattro e, per il comitato, da almeno due consiglieri;
c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione;
d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto)) .
In caso di assenza o di impedimento del presidente, i relativi poteri e la rappresentanza legale dell'istituto sono esercitati dal vice presidente.
Il presidente, sentito Il Consiglio di amministrazione, puo' delegare la rappresentanza legale, per l'esercizio di particolari attribuzioni inerenti i suo ufficio, al vice presidente o ad un membro del Comitato esecutivo.

Art. 7

Art. 7.
((Il consiglio di amministrazione e' composto dai seguenti
membri:
a) venti rappresentanti dei giornalisti iscritti all'istituto designati mediante elezione, a norma dei successivi articoli 8 e seguenti, nel numero sottoindicato per ciascuna circoscrizione:
circoscrizione prima: cinque; seconda: tre; terza: due; quarta: uno; quinta: uno; sesta: uno; settima: uno; ottava: uno; nona: uno; decima: uno; undicesima: uno; dodicesima: uno; tredicesima: uno;
b) tre rappresentanti dei giornalisti titolari di pensione intera, designati mediante elezione, a norma del successivo art. 8 e seguenti;
c) un giornalista professionista designato dall'organizzazione sindacale a carattere nazionale piu' rappresentativa della categoria;
d) due rappresentanti degli editori di giornali designati dall'organizzazione sindacale, a carattere nazionale, piu' rappresentativa della categoria;
e) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) un rappresentante del personale designato mediante elezione dal personale stesso tra i dipendenti dell'istituto.
L'indicazione delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative delle categorie dei giornalisti e degli editori, viene effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le designazioni di cui alle lettere c), d), e) sono comunicate direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale)) .

Art. 8

Art. 8.
((Ai fini delle elezioni dei consiglieri di cui alla lettera a) del precedente art. 7 e dei sindaci di cui alla lettera d) del successivo art. 19, hanno diritto al voto i giornalisti iscritti nell'elenco professionisti dell'albo professionale tenuto dall'ordine dei giornalisti, i quali al centoventesimo giorno antecedente la data delle elezioni:
a) risultino accreditati, posteriormente al 1 febbraio 1952, di almeno dodici contributi mensili obbligatori o volontari;
b) non siano titolari di pensione intera.
Ai fini sopra indicati, possono essere eletti i giornalisti professionisti i quali, al centoventesimo giorno antecedente la data delle elezioni, non siano titolari di pensione intera e risultino accreditati, posteriormente al 1 febbraio 1952, di almeno sessanta contributi mensili obbligatori o volontari.
Ai fini delle elezioni dei consiglieri (di cui alla lettera b) del precedente art. 7, hanno diritto al voto e possono essere eletti i giornalisti che, al centoventesimo giorno antecedente la data delle elezioni, risultino titolari di pensione diretta intera)) .

Art. 9

Art. 9.
((Almeno centoventi giorni prima della scadenza del quadriennio di durata in carica, il consiglio di amministrazione dell'Istituto provvede a determinare la data delle lezioni, sia per i consiglieri di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 7, che per i sindaci di cui alla lettera d) del successivo art. 19.
Le elezioni devono aver luogo entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di durata in carica del consiglio di amministrazione:
L'Istituto provvede, quindi, a pubblicare sul proprio notiziario ufficiale gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo. Detti elenchi, circoscrizionali per i consiglieri di cui alla lettera a) dell'art. 7, e nazionali per i consiglieri di cui alla lettera b) dell'art. 7 e per i sindaci di cui alla lettera d) dell'art. 19, devono essere altresi' affissi, almeno settanta giorni prima della data fissata per le elezioni, e per la durata di quindici giorni, presso gli uffici di corrispondenza dell'istituto.
Gli eventuali ricorsi contro la composizione degli elenchi devono pervenire all'Istituto entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine per l'affissione obbligatoria. Su di essi decide il Comitato esecutivo entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi.
Gli uffici di corrispondenza provvedono, quindi, ad inviare ad ogni avente diritto al voto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato elettorale, le schede per le votazioni e le relative buste da usarsi nel caso di voto per corrispondenza.
In caso di smarrimento, l'avente diritto puo' richiedere un duplicato delle schede e del certificato elettorale all'ufficio di corrispondenza della circoscrizione di appartenenza, ovvero direttamente all'Istituto.
Le elezioni dei consiglieri di cui alla lettera a) del precedente art. 7 avvengono per votazione su elenchi elettorali circoscrizionali. Sono nulli i voti attribuiti a candidati iscritti in elenchi elettorali di circoscrizioni diverse da quelle di appartenenza dei volanti.
La residenza degli interessati, ai fini dell'attribuzione alle relative circoscrizioni elettorali, viene desunta dall'iscrizione agli albi regionali e interregionali prevista dalla legge sull'ordinamento della professione di giornalista.
Le elezioni dei consiglieri di cui alla lettera b) del precedente art. 7 e dei sindaci di cui alla lettera d) del successivo art. 19, avvengono, invece, con votazione sui rispettivi elenchi unici a carattere nazionale.
Per i consiglieri di cui alla lettera b) del precedente art. 7, risultano eletti, nell'ordine del numero dei voti conseguiti, i primi tre candidati della graduatoria elettorale appartenenti a circoscrizioni diverse; per i sindaci, di cui alla lettera d) del successivo art. 19 risultano eletti, nell'ordine del numero dei voti conseguiti, rispettivamente sindaci effettivi e sindaci supplenti, i primi quattro candidati della graduatoria elettorale appartenenti a circoscrizioni diverse.
In caso di parita' di voti, e' prescelto il candidato che abbia la maggiore anzianita' contributiva presso l'Istituto; in caso di ulteriore parita', il candidato piu' anziano di eta'.
Il candidato che risulti contemporaneamente eletto consigliere e sindaco, viene invitato dall'Istituto a comunicare entro un termine di dieci giorni, per quale delle due cariche intenda optare; trascorso inutilmente tale termine, l'opzione si intendera' effettuata per la carica di consigliere. Viene chiamato a ricoprire il posto rimasto vacante, il candidato che, per numero di voti conseguiti, segue immediatamente in graduatoria, salvo inoltre, per il caso dei sindaci, il disposto di cui al terz'ultimo comma del presente articolo)) .

Art. 10

Art. 10.
((La elezione dei consiglieri di cui alla lettera a) del precedente art. 7, ha luogo nei seggi elettorali costituiti presso gli uffici di corrispondenza dell'Istituto.
Per ciascun seggio, l'Istituto provvede alla designazione di un presidente e di due scrutatori, nonche' di un notaio incaricato di presenziare alle operazioni elettorali e di redigerne processo verbale. E' incompatibile con la funzione di presidente o di scrutatore, l'incarico di titolare dell'ufficio di corrispondenza.
Il giorno fissato per le elezioni gli aventi diritto al voto si presentano al seggio muniti del certificato elettorale loro inviato dall'Istituto e di un documento personale di riconoscimento. Il certificato elettorale e' acquisito agli atti relativi alle elezioni.
Il voto puo' essere espresso anche per corrispondenza, col sistema della doppia busta. A tale scopo, la busta esterna, indirizzata al presidente del seggio presso lo studio del notaio nominato ai sensi del secondo comma del presente articolo, deve contenere il certificato elettorale, sottoscritto a pena di nullita', dal votante, e la busta interna, contenente la scheda, debitamente chiusa e priva di qualsiasi contrassegno o annotazione. Le buste pervenute per corrispondenza sono consegnate dal notaio al presidente del seggio, il quale procede all'apertura delle buste esterne e, controllata la regolarita' del voto, introduce le buste interne nell'urna.
Sono nulle le schede pervenute allo studio notarile dopo la chiusura del seggio elettorale.
Al termine delle operazioni, il notaio procede alla compilazione di apposito processo verbale, contenente la proclamazione dei risultati delle elezioni, firmato dal presidente del seggio e dai due scrutatori.
I verbali vengono trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, entro dieci giorni dalla data delle elezioni, all'Istituto.
Per le elezioni dei consiglieri rappresentanti dei pensionati, di cui alla lettera b) del precedente art. 7 e dei sindaci di cui alla lettera d) del successivo art. 19, il voto deve essere espresso unicamente per corrispondenza, col sistema della doppia busta e con le modalita' previste dal presente articolo.
A tal fine le schede vanno indirizzate alla sede dell'Istituto, in Roma, presso la quale e' costituito un seggio elettorale composto da un presidente e da due scrutatori assistiti da un notaio.
I componenti dei seggi elettorali, non sono eleggibili alla carica di consigliere e sindaco dell'Istituto.
Tutti i processi verbali elettorali vengono, quindi, inoltrati, a cura dell'Istituto, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale)) .

Art. 11

Art. 11.
Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio del ministri.
((I consiglieri durano in carica quattro anni dalla data della nomina e comunque fino alla nomina del nuovo consiglio per la sola ordinaria amministrazione. Essi sono rieleggibili)) .
Il consigliere che risulti assente senza giustificato motivo per piu' di tre adunanze consecutive, puo' essere dichiarato decaduto dalla carica con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Consiglio di amministrazione.
Nel casi di decadenza, di dimissioni, accettate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e di ogni altro caso di vacanza nella carica di consigliere, si provvede alla elezione suppletiva nei modi previsti per la nomina.
Allo scadere del termine stabilito, cessano dalle funzioni anche i consiglieri nominati durante il quadriennio, a causa di eventuali vacanze.

Art. 12

Art. 12.
Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Istituto.
((La sua prima adunanza e' presieduta dal consigliere che abbia la maggiore anzianita' contributiva presso l'Istituto e, in caso di parita', che sia piu' anziano di eta'. In tale adunanza, il consiglio designa il presidente ed elegge il vice presidente, nell'ambito dei consiglieri di cui alla lettera a) del precedente articolo 7; elegge, inoltre, i membri elettivi del comitato esecutivo, a norma del successivo art. 15, lettere c), d) ed e)) ).
I regolamenti di cui alla lettera b) sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
La regola organico del personale e' sottoposto alla approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il Consiglio di amministrazione puo' nominare Commissioni, costituite da consiglieri dell'istituto e da esperti, con funzioni consultive e di studio.

Art. 13

Art. 13.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce in adunanza ordinaria, di norma, ogni bimestre; in adunanza straordinaria, quando ne sia fatta richista motivata dal Comitato esecutivo o da almeno un quarto dei consiglieri, ovvero dal Collegio dei sindaci, per le materie di sua competenza.
Entro il mese di maggio, il Consiglio approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
Il presidente provvede alla convocazione del Consiglio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La lettera di rinvocazione deve essere inviata ai consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza; nei casi di urgenza, almeno cinque giorni prima.

Art. 14

Art. 14.
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono precedente dal presidente, o, nel caso di assenza o di impedimento di questi dal vice presidente dell'Istituto, e' sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
Per la validita' delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, e' determinante quello di chi presiede l'adunanza.
Per le modifiche delle norme statutarie, e' richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Art. 15

Art. 15.
((Il comitato esecutivo e' composto dai seguenti membri:
a) il presidente;
b) il vice presidente;
c) sette dei consiglieri giornalisti, di cui alla lettera a) del precedente art. 7;
d) uno dei consiglieri rappresentanti dei pensionati, di cui ala lettera b) del precedente art. 7:
e) uno dei consiglieri rappresentanti degli editori, di cui alla lettera d) del precedente art. 7;
f) il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
g) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I consiglieri di cui alle lettere c), d), e), del presente articolo sono eletti dal consiglio di amministrazione a scrutinio segreto)) .

Art. 16

Art. 16.
((Il comitato esecutivo:
a) cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
b) vigila per l'osservanza delle norme che regolano il funzionamento dell'Istituto e decide sulle questioni insorgenti dall'applicazione delle norme stesse;
c) delibera, in genere, le proposte da sottoporre al consiglio di amministrazione;
d) provvede all'amministrazione del personale a norma del regolamento organico;
e) decide sui ricorsi delle aziende in materia contributiva, e sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa;
f) adotta, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, i provvedimenti inerenti l'assegnazione ai giornalisti di case con patto di futura vendita o riscatto, costruite con il finanziamento dello Stato;
g) delibera i criteri per la locazione degli alloggi di proprieta' dell'Istituto, fissando l'ammontare dei rispettivi canoni secondo le direttive del consiglio di amministrazione;
h) autorizza a promuovere azioni giudiziarie e a resistere nelle azioni proposte contro l'Istituto;
i) promuove la convocazione, in via straordinaria, del consiglio di amministrazione e ne propone l'ordine del giorno;
l) propone al consiglio di amministrazione l'approvazione dei bilanci e delle relazioni illustrative)) .

Art. 17

Art. 17.
Il Comitato esecutivo e' convocato dal presidente, con lettera raccomandata, contenente l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
La convocazione, inoltre, puo' essere richiesta da almeno due componenti del Comitato o, per le materie di sua competenza, dal Collegio dei sindaci.
Per la validita' delle adunanze, occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
Per la validita' delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parita' di voti, e' determinante quello di chi presiede l'adunanza.

Art. 18

Art. 18.
I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono trascritti in apposito libro per ciascuno dei due predeti organi e firmati dal presidente dal direttore generale e dal funzionario dell'Istituto, incaricato dal presidente delle mansioni di segretario.

Art. 19

Art. 19.
Il Collegio sindacale e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.
Il Collegio e' costituito da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo presiede;
b) un rappresentante della Previdenza del Consiglio dei Ministri;
c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) due giornalisti professionisti, quali sindaci effettivi, e due giornalisti professionisti, quali sindaci supplenti, designati, mediante elezione a norma degli articoli 8 e seguenti del presente statuto.
I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile , in quanto applicabili.
Spetta, in particolare, al Collegio dei sindaci:
1) rivedere e controllare le scritture contabili;
2) fare ispezioni e riscontri di cassa;
3) rivedere i bilanci, riferendone al Comitato esecutivo e al Consiglio di amministrazione.
Le attribuzioni di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma, possono essere esercitate dai sindaci, anche individualmente.
Nel casi di decadenza, a norma dell' art. 2404 del Codice civile , di dimissioni e in ogni altro caso di vacanza nella carica di sindaco, accertata dal Collegio sindacale, si seguono in quanto applicabili, le norme previste dal precedente art. 11, per il consiglieri di amministrazione.

Art. 20

Art. 20.
Il direttore generale e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che ne stabilisce il trattamento giuridico ed economico, salvo che sia espressamente disciplinato u dal regolamento organico del personale.
Il direttore generale dirige i servizi dell'istituto, cura la disciplina e l'organizzazione del personale ed esercita le attribuzioni conferitegli dal regolamento e dagli organi amministrativi dell'ente.
Il direttore generale interviene, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e fa parte di tutte le Commissioni di consulenza e di studio, di cui all'art.
12.

Art. 21

Art. 21.
L'istituto attua i propri scopi mediante le seguenti entrate:
a) i contributi versati dai datori di lavoro e dagli iscritti nella misura e con le modalita' previste dalle leggi, dai regolamentari e dal contratto nazionale di lavoro giornalistico;
b) i redditi matrimoniali;
c) i proventi che derivano da provvedimenti della pubblica Amministrazione o di altri enti;
d) le obtazioni;
e) le donazioni e le altre somme che, a giusto titolo, pervengano all'Istituto.

Art. 22

Art. 22.
I fondi disponibili dell'istituto possono essere impiegati:
a) in beni immobili urbani e rustici;
b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidita', designati dal Comitato esecutivo;
c) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;
d) in mutui fruttiferi ipotecari;
e) in tutti gli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 23

Art. 23.
L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio e' compilato il bilancio consuntivo, unitario per tutti i trattamenti previdenziali e assistenziali gestiti dall'Istituto, che deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato esecutivo e sentito il Collegio dei sindaci, entro il mese di maggio successivo allo esercizio cui si riferisce.
Il bilancio, corredato degli atti dei predetti organi e delle relazioni tecniche e illustrative, deve essere trasmesso, entro un mese dalla delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 24

Art. 24.
((Nel bilancio consuntivo dell'Istituto sono iscritti i fondi tecnici per le prestazioni, ivi compreso un fondo di riserva generale destinato a sopperire alle eventuali temporanee esigenze dei trattamenti previdenziali e assistenziali gestiti. Sono iscritti altresi', i fondi patrimoniali relativi alle oscillazioni e all'ammortamento e deperimento dei beni mobili e immobili)) .
Detratte le quote per la costituzione dei fondi suindicati, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione in relazione agli impegni futuri per i fondi tecnici, e allo entrate per i fondi patrimoniali, le eventuali restanti disponibilita', derivanti dall'andamento finanziario dell'esercizio, sono destinate alla riserva tecnica per il trattamento di pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti.

Art. 25

Art. 25.
Almeno ogni cinque anni e' compilato un bilancio tecnico attuariale per accertare la situazione tecnico-finanziaria dello Istituto, con particolare riguardo per quella del trattamento di invalidita', vecchiaia e superstiti.
Copia del bilancio tecnico e della relazione illustrativa devono essere rimessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE
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