062U0863
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Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Arezzo, Chieti, Modena e Potenza e del comune di Rimini e circondario. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 863)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini; Visto, per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Edili - F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Provinciale Edili - F.I.L.C.A. -,il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - U.I.L. - F.E.N.E.A. -; e tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Chieti, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale Edili Affini - F.I.L.E.A. -, la F.E.N.E.A. Provinciale - U.I.L. -, al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia - C.I.S.N.A.L. -; Visti, per la provincia di Modena: - l'accordo collettivo integrativo 18 luglio 1960, e relativa tabella, stipulato tra il Collegio Provinciale Costruttori Edili e la Federazione Nazionale Edili ed Affini - Sindacato Provinciale, la Federazione italiana Lavoratori dell'Edilizia - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. -; - l'atto costitutivo 22 giugno 1956, e relativo statuto dell'Istituto per la formazione delle maestranze edili ed affini, allegato al suddetto accordo collettivo integrativo 18 luglio 1960; Visti, per la provincia di Potenza: - l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959, modificativo del contratto collettivo integrativo provinciale 1 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno - F.E.N.E.A.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. -; - l'atto costitutivo 10 settembre 1959, e relativo statuto, della Cassa edile, allegato al predetto accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959; Visti, per il comune di Rimini e circondario: - il contratto collettivo integrativo 2 aprile 1960, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili di Rimini e Circondario e il Sindacato Circondariale Lavoratori Edili e Affini di Rimini - F.I.L.L.E.A., il Sindacato Circondariale Lavoratori Edili e Affini di Rimini - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Circondariale Lavoratori Edili e Affini di Rimini - F.E.N.E.A. -; - l'atto costitutivo 2 aprile 1960, e relativo statuto, per la Cassa edile, allegato al predetto contratto integrativo 2 aprile 1960; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 20 della provincia di Arezzo, in data 30 luglio 1961, n. 5 della provincia di Chieti, in data 10 settembre 1961, n. 39 e 44 della provincia di Modena, in data 8 giugno e 20 luglio 1961, n. 4 della provincia di Potenza, in data 28 febbraio 1961, n. 34 della provincia di Forli', in data 31 luglio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:
- per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960;
- per la provincia di Chieti, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959;
- per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 18 luglio 1960; l'atto costitutivo 22 giugno 1956, e relativo statuto, dell'Istituto per la formazione delle maestranze edili ed affini, allegato al suddetto accordo collettivo integrativo 18 luglio 1960;
- per la provincia di Potenza, l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959; l'atto costitutivo 10 settembre 1959, e relativo statuto, concernente la Cassa edile, allegato al suddetto accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959;
- per il comune di Rimini e circondario, il contratto collettivo integrativo 2 aprile 1960; l'atto costitutivo 2 aprile 1960, e relativo statuto, per la Cassa edile, allegato al suddetto contratto collettivo integrativo 2 aprile 1960;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Arezzo, Chieti, Modena, Potenza e del comune di Rimini e circondario. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 41. - VILLA ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 7-12 novembre 1974,n. 258 (in G.U. 1a s.s. 13/11/1974, n. 296)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 863 (Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Arezzo, Chieti, Modena e Potenza e del comune di Rimini e circondario), nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8, terzo comma, del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, per gli operai edili ed affini della provincia di Chieti".
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO 1 agosto 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI AREZZO.
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CHIETI.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 18 LUGLIO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 25 SETTEMBRE 1959 MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PROVINCIALE 1 settembre 1959 DELLA PROVINCIA DI POTENZA.
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO 2 APRILE 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILI ED AFFINI DI RIMINI E CIRCONDARIO
Parte di provvedimento in formato grafico