065U0018
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Proroga fine al 31 dicembre 1967 del termine previsto nel decreto 21 dicembre 1961, n. 1499, per le rilevazioni dei dati statistici riguardanti gli impianti e la produzione, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1965 n. 18)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 , sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213 , 11 dicembre 1952, n. 2392 , 21 dicembre 1955, n. 1845 , 30 dicembre 1958, n. 1259 e 21 dicembre 1961, n. 1499 ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1
L'Istituto centrale di statistica 6 autorizzato ad eseguire:
a) le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati;
b) le rilevazioni nel settore del lavoro, con particolare riguardo all'occupazione, ai salari, alla previdenza e all'emigrazione, che non rientrano fra quelle la cui esecuzione e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla legge 22 luglio 1961, n. 628 ;
c) ogni altra rilevazione statistica occorrente ai fini del bilancio economico nazionale, della programmazione economica e degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Comunita' europea e agli altri Organismi internazionali.
Art. 2
Le rilevazioni di cui al precedente articolo possono essere eseguite fino al 31 dicembre 1967. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 15 dicembre 1967, n. 1248 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato al 31 dicembre 1970 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, n. 18 ."
Art. 3
L'obbligo di fornire le notizie richieste in occasione delle rilevazioni statistiche di cui al presente decreto ed il segreto d'ufficio delle notizie raccolte sono, rispettivamente, tutelati dagli articoli 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 22 .38, con le modifiche dell' art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 .
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatta obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 gennaio 1965 SARAGAT MORO Vista, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1965 Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 96. - VILLA