Monitoring Gesetzessammlung

066U0833

IT - DPR

066U0833

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tramviarie e filoviarie, di interesse regionale. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 agosto 1966 n. 833)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ; Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per l'interno; Decreta:

Art. 1

Salvo quanto disposto negli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 1975, N. 902 )) .
Sono da considerarsi di interesse regionale i pubblici servizi di
trasporto con trazione a fune e le linee automobilistiche, filoviarie e tranviarie, con percorso limitato al territorio della Regione, qualora non implichino interventi finanziari dello Stato per la loro gestione.

Art. 2

Per le linee di interesse nazionale o interregionale che si svolgono nel territorio della Regione, il provvedimento di concessione, di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, e' adottato previo parere della Giunta regionale, da emettersi nel termine perentorio di giorni trenta dalla richiesta.

Art. 3

Nulla e' innovato alle attribuzioni degli organi dello Stato relative a:
1) trasporto degli effetti postali;
2) trasporto dei recipienti destinati a contenere gas compressi liquefatti e disciolti;
3) trasporto con trazione a fune limitatamente alle prescrizioni tecniche per l'impianto e l'esercizio, all'approvazione dei progetti, alle operazioni di collaudo ed alla vigilanza tecnica. ((1))
Gli organi statali nell'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente comma devono riferire alla Regione per i provvedimenti di sua competenza.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "e riguardo al passaggio di funzioni amministrative dello Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tramviarie e filoviarie d'interesse regionale, sono soppresse le limitazioni stabilite nel primo comma, n. 3, dell'art. 3, relative all'approvazione dei progetti, alle operazioni di collaudo ed alla vigilanza tecnica."

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 1975, N. 902 ))

Art. 5

Ai fini del coordinamento dei prezzi dei servizi pubblici di trasporto, la Regione determina le tariffe dei servizi di trasporto di sua competenza, sentito il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 25 novembre n. 902 ha disposto (con l'art. 12 comma 3) che "Sono altresi' soppresse le limitazioni stabilite nell'art. 5 e nel secondo comma dell'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833 ."

Art. 6

Spetta alla Regione impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarita' e la sicurezza dei servizi pubblici di trasporto che e' competente a concedere.
La Regione, nell'impartire sia all'atto della concessione e sia successivamente le disposizioni del precedente comma, dovra' sentire il parere dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia. ((1))
Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale, la Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1, si avvale dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 25 novembre n. 902 ha disposto (con l'art. 12 comma 3) che "Sono altresi' soppresse le limitazioni stabilite nell'art. 5 e nel secondo comma dell'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833 ."

Art. 7

Per l'istituzione, la regolamentazione e la modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione, dovra' essere chiesto il parere della Regione stessa, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addi' 9 agosto 1966 SARAGAT MORO - SCALFARO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 70. - VILLA
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