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066U0978

IT - DPR

066U0978

Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 settembre 1966 n. 978)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504 ;
Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617 ;
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213 ;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ;
Visto lo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 12 luglio 1949;
Vista la deliberazione assunta in data 21 dicembre 1965 dal Consiglio di amministrazione della predetta Sezione;
Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 giugno 1966;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
E' approvato il nuovo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, in conformita' del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 settembre 1966 SARAGAT COLOMBO - CORONA Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1965 Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 15. - VILLA

Art. 1

Statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro
Art. 1.
Presso la Banca Nazionale del Lavoro e' istituita una Sezione autonoma per il credito cinematografico.
Essa e' costituita In ente morale autonomo con patrimonio proprio e con gestione distinta da quella della Banca ed e' retta dalle vigenti disposizioni di legge, di regolamento e dalle norme del presente statuto.

Art. 2

Art. 2.
((La sezione ha lo scopo di aiutare e promuovere l'industria cinematografica nazionale mediante la concessione di finanziamenti a medio termine ad enti, societa' e privati che svolgono
attivita' nel campo della produzione, della distribuzione e del commercio di pellicole cinematografiche nazionali.
Essa puo' anche concedere anticipazioni sui proventi delle vendite all'estero di pellicole nazionali e finanziamenti per l'acquisto, edizione e distribuzione di pellicole estere ed anticipazioni sulle provvidenze statali ed ogni altro diritto di spettanza dei produttori, nonche' sui contributi concessi dallo Stato ad enti che esercitano attivita' promozionali o di studio nel campo cinematografico.
La sezione puo', altresi', concedere finanziamenti a medio termine per l'esercizio delle sale cinematografiche, nonche' per la costruzione di sale nei comuni sprovvisti di cinematografi.
Le garanzie che debbono assistere le operazioni sono stabilite, di volta in volta, dagli organi deliberanti della sezione.
La sezione puo' inoltre, quando cio' sia giudicato necessario ed utile dal consiglio di amministrazione per il miglior conseguimento delle sue finalita', assumere partecipazioni in enti o societa' aventi per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica ed attivita' ad essa connesse, contenendo tali partecipazioni nel limite complessivo massimo del 20 per cento del fondo di dotazione.
La sezione, per investimenti temporanei delle proprie disponibilita', puo' acquistare titoli, obbligazioni e valori in base ad elenco da approvarsi dal comitato esecutivo.))

Art. 3

Art. 3.
I finanziamenti concessi per la produzione di pellicole cinematografiche non potranno eccedere la misura del 60 per cento del costo globale di produzione, accertato, con giudizio insindacabile, dagli organi della Sezione.

Art. 4

Art. 4.
La Sezione provvede all'esercizio della propria attivita':
1) col proprio fondo di dotazione;
2) con i "fondi" previsti da leggi e da provvedimenti particolari;
3) col risconto del proprio portafoglio e con altre operazioni passive dirette a potenziare la propria attivita'.

Art. 5

Art. 5.
La Sezione puo' concorrere alle aste in caso di espropriazione forzata o procedere all'acquisto di immobili o subentrare nella esecuzione delle lavorazioni in corso e nella gestione di aziende dalla Sezione stessa finanziate, quando cio' sia ritenuto necessario per il recupero dei propri crediti.
La Sezione deve pero' provvedere all'alienazione dei beni pervenutile in virtu' del comma precedente appena possibile e, comunque, entro un biennio, salvo proroga dell'Organo di vigilanza sulle aziende di credito.

Art. 6

Art. 6.
((Il fondo di dotazione della sezione e' di lire 19 miliardi.
Esso puo' essere aumentato da eventuali altri conferimenti sia da nuovi partecipanti che da quelli attuali.
Le quote di conferimento non possono essere di importo inferiore a L. 20.000.000 e la loro assunzione deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione.
Il relativo importo deve essere versato per meta' all'atto della sottoscrizione e per la rimanenza nei termini e con le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione.
Trascorsi quindici giorni dai termini fissati dal consiglio di amministrazione, il partecipante che non avesse effettuato il versamento sara', mediante lettera raccomandata, invitato dalla direzione della sezione a pagare entro altri quindici giorni il capitale e gli interessi del 6% in ragione d'anno per ogni giorno di ritardo.
Trascorso inutilmente anche questo secondo termine il partecipante sara' dichiarato decaduto e quanto versato all'atto della sottoscrizione, sara' devoluto al fondo di riserva.
I conferimenti del Tesoro dello Stato e della Banca nazionale del lavoro non sono trasferibili, mentre quelli degli altri partecipanti sono cedibili col consenso del consiglio di amministrazione.
La responsabilita' dello Stato e dei partecipanti e' limitata alle quote da ciascuno conferite al fondo di dotazione della sezione)) .

Art. 7

Art. 7.
L'amministrazione della Sezione e' affidata:
a) al Consiglio di amministrazione;
b) al Comitato esecutivo;
c) al direttore.

Art. 8

Art. 8.
Il presidente e il direttore generale della Banca Nazionale del Lavoro sono rispettivamente il presidente e il direttore della Sezione.
La rappresentanza legale della Sezione spetta al presidente che, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente della Sezione. Di fronte ai terzi, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza od Impedimento del presidente.
Per le azioni In qualsiasi sede giudiziaria e amministrativa i poteri di rappresentanza e di delega sono anche esercitati dal direttore della Sezione o da chi lo sostituisce a norma del successivo art. 21.

Art. 9

Art. 9.
Il Consiglio di amministrazione e' composto:
a) dal presidente e dal direttore della Sezione, membri di diritto;
b) da due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo;
c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
e) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
f) da un consigliere designato dalla Banca Nazionale del Lavoro;
g) da due esperti scelti tra le categorie produttrici e dei lavoratori, d'intesa tra i Ministeri dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;
h) da un rappresentante dei partecipanti di cui ai punti e) e d) dell'art. 6 da designarsi con le modalita' di cui agli articoli il e seguenti.
Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno il vice presidente.

Art. 10

Art. 10.
I Componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine del loro mandato, e comunque, fino a quando entrano in carica i loro successori.
Quando nel corso del triennio si verifichi nei membri del Consiglio una vacanza, il presidente provochera' la sostituzione del consigliere da parte degli enti rispettivamente rappresentati.
In tutti i casi il nuovo consigliere cessera' dalla carica insieme con gli altri consiglieri, alla fine del triennio di cui al primo comma del presente articolo.
Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta un compenso annuo. La misura sara' determinata dal Consiglio stesso e sara' sottoposta per l'approvazione all'Organo di vigilanza sulle Aziende di credito; sara' parimenti determinata dal Consiglio di amministrazione e sottoposta all'approvazione dell'Organo di vigilanza sulle Aziende di credito, la misura della medaglia di presenza per ogni seduta del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 11

Art. 11.
Il presidente, almeno quindici giorni prima della scadenza del triennio, convochera' i partecipanti di cui ai punti c) e d) dell'art. 6 per la designazione del loro rappresentante.
L'avviso di convocazione dovra' essere diramato con lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Art. 12

Art. 12.
Per la validita' dell'adunanza di cui all'articolo precedente si richiede in prima convocazione l'intervento di tanti partecipanti che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la meta' del capitale versato dai partecipanti. In seconda convocazione l'adunanza e' validamente costituita qualunque sia l'ammontare del capitale rappresentato.
La seconda convocazione puo' essere indetta anche il giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art. 13

Art. 13.
I partecipanti prendono parte all'adunanza per mezzo dei loro legali rappresentanti o per mezzo dei membri del rispettivo Consiglio di amministrazione o di loro funzionari, purche' muniti di incarico speciale.
Ogni partecipante puo' farsi rappresentare da altro partecipante mediante delega. Nessun partecipante puo' avere piu' di due rappresentanze.
Ogni partecipante ha un voto per ogni milione di lire o frazione di capitale versato.

Art. 14

Art. 14.
Il Consiglio di amministrazione si aduna, di regola, ogni trimestre, su invito del presidente.
L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri e ai sindaci effettivi, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il termine di preavviso potra' essere ridotto a 48 ore.

Art. 15

Art. 15.
Per la validita' dell'adunanza del Consiglio di amministrazione occorre l'intervento di almeno sei membri.
Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti. A parita' di voti prevale quello del presidente.

Art. 16

Art. 16.
Spetta al Consiglio di amministrazione:
1) proporre le eventuali modificazioni dello statuto della Sezione;
2) accettare nuovi conferimenti in aumento del fondo di dotazione della Sezione ed autorizzare i relativi trasferimenti ai sensi dei comma 4 e 7 dell'art. 6;
3) deliberare in merito all'assunzione delle partecipazioni;
4) nominare nel proprio seno il vice presidente della Sezione ed un membro del Comitato esecutivo;
5) approvare, su proposta del direttore, le modalita' e le norme che debbono disciplinare la concessione dei finanziamenti;
6) stabilire i limiti di competenza del direttore della Sezione per le operazioni attive, oltre i quali, le decisioni possono essere demandate dal Consiglio di amministrazione al Comitato esecutivo;
7) deliberare sulle operazioni attive eccedenti i limiti conferiti al Comitato esecutivo e al direttore della Sezione ai sensi del precedente n. 6);
8) deliberare sul bilancio e sulla ripartizione degli utili a norma dell'art. 26 dello statuto;
9) autorizzare cessioni di crediti e transazioni e le relative modalita', deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia - in qualunque forma acquisita alla Sezione o ad essa concessa - nonche' le surrogazioni a favore di terzi, per operazioni di importo unitario superiore a lire 10.000.000, quando il credito della Sezione non sia ancora estinto;
10) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili di importo superiore a L. 1.000.000;
11) nominare i rappresentanti della Sezione presso altri Enti o altre istituzioni;
12) determinare l'emolumento per i sindaci da sottoporre all'Organo di vigilanza sulle Aziende di credito per l'approvazione;
13) determinare la misura del compenso per i membri del Consiglio di amministrazione, nonche' la misura delle medaglie di presenza a termini dell'art. 10.

Art. 17

Art. 17.
A ciascuno dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, non potra' essere corrisposta piu' di una medaglia di presenza in una stessa giornata.

Art. 18

Art. 18.
I componenti del Consiglio di amministrazione non partecipano alle deliberazioni su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti dei quali siano amministratori.
Gli intervenuti alle adunanze possono sempre far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.

Art. 19

Art. 19.
Il Comitato esecutivo e' composto dal presidente e dal direttore della Sezione, da uno dei consiglieri di amministrazione rappresentanti il Ministero del turismo e dello spettacolo, dal consigliere di amministrazione rappresentante il Ministero del tesoro e da un consigliere di amministrazione da nominarsi a norma dell'art.
16, n. 4).
Quest'ultimo dura in carica un anno ed e' rieleggibile.
Quando nel corso dell'anno si renda necessario sostituire detto componente del Comitato esecutivo, il Consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro, che restera' in carica solo sino alla fine dell'anno stesso, salvo rielezione.
Per la validita' dell'adunanza del Comitato esecutivo occorre l'intervento di almeno tre membri.
Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti. A parita' di voti prevale quello di chi presiede.
Si applica inoltre al Comitato esecutivo la disposizione dello art.
18.

Art. 20

Art. 20.
Spetta al Comitato esecutivo:
1) di procedere all'esame dello schema di bilancio predisposto dal direttore, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
2) deliberare, con i poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 16, n. 6, sulle operazioni attive che eccedano i limiti di competenza del direttore;
3) esprimere il parere sugli argomenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
4) determinare l'elenco dei titoli e valori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2;
5) autorizzare, ai sensi dell'art. 5, Il concorso alle aste e l'eventuale subingresso nella esecuzione delle lavorazioni in corso e nella gestione di aziende dalla Sezione stessa finanziate;
6) autorizzare cessioni di crediti e transazioni e relative modalita', deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma acquisita o concessa, nonche' le surrogazioni a favore di terzi, per operazioni di importo unitario non superiore a L. 10.000.000 quando il credito non sia stato estinto;
7) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili fino all'importo di L. 1.000.000;
8) autorizzare il tramutamento, il trasferimento e qualunque altra operazione sui titoli del debito pubblico;
9) prendere, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione di cui ai numeri 8), 9), 10) e 11) dell'art. 16 riferendone al Consiglio stesso alla prima riunione;
10) provvedere in genere a tutto quanto gli viene dal Consiglio di amministrazione deferito.

Art. 21

Art. 21.
Il direttore delibera sulle operazioni che il Consiglio di amministrazione ha demandato alla sua competenza; stabilisce le norme per il funzionamento dei servizi della Sezione; sorveglia e regola i servizi, provvede alla istruttoria delle operazioni e dispone gli accertamenti tecnici relativi; provvede in genere alla esecuzione dei deliberati del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
Il direttore autorizza tutte le azioni giudiziarie e, ai sensi del terzo comma dell'art. 8, puo' provvedere ad ogni relativa incombenza, compresa la nomina di procuratori generali e speciali per l'esercizio delle azioni attive e passive, in qualsiasi sede giudiziaria ed amministrativa, e, previa delibera degli Organi competenti, rinunzia o transige le azioni medesime. II direttore informa il Comitato esecutivo delle azioni promosse.
Il direttore puo' prendere, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del Comitato esecutivo di cui ai numeri 2), 5) e 8) dell'art. 20 riferendone allo stesso nella prossima adunanza.
Il direttore, infine, autorizza la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa od acquisita, nonche' surrogazioni a favore di terzi quando il credito della Sezione risulti integralmente estinto anche mediante cessione, oppure quando le predette cancellazioni o surrogazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito.
In caso di assenza o di impedimento il direttore e' Costituito a tutti gli effetti, ivi compresi i poteri di cui agli articoli 8 terzo comma e 21 secondo comma, da uno dei vice direttori generali della Banca Nazionale del Lavoro. In caso di assenza di entrambi la sostituzione compete al direttore centrale della Banca stessa avente maggiore anzianita' di nomina.

Art. 22

Art. 22.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono affidato ad un funzionario designato dal Consiglio.
Di ogni deliberazione del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del direttore verra' redatto verbale da inserirsi rispettivamente in appositi libri che verranno tenuti e conservati a cura del segretario.
I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato esecutivo saranno firmati dal presidente e dal segretario; I verbali delle deliberazioni del direttore saranno firmati dal direttore.
Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di segretario sono affidate al piu' giovane di eta' dei consiglieri presenti.

Art. 23

Art. 23.
La Sezione, per lo svolgimento dei suoi compiti e della sua attivita', si vale del personale e dei servizi della Banca Nazionale del Lavoro.
Gli stipendi ed ogni altra competenza corrisposta al personale addetto alla Sezione sono a carico della Sezione stessa.

Art. 24

Art. 24.
Gli atti e gli scritti che recano impegni per la Sezione fronte ai terzi debbono portare la firma congiunta del presidente e del direttore o di chi li sostituisce, oppure di uno di essi e di un dirigente o di un funzionario addetto alla Sezione secondo i poteri di firma conferiti dal Consiglio di amministrazione della Sezione stessa.
La corrispondenza ordinaria della Sezione puo' essere anche firmata da due funzionari addetti alla Sezione stessa espressamente designati dal Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare ogni altra norma per la disciplina, l'uso e la delega della facolta' di firma.

Art. 25

Art. 25.
Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e di tre supplenti. Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati dal Ministro per il tesoro, uno effettivo ed uno supplente dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, ed uno effettivo ed uno supplente dalla Banca Nazionale del Lavoro.
Assumera' le funzioni di presidente del Collegio sindacale il sindaco nominato, come sopra detto, dal Ministro per il tesoro.
Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e seguenti del Codice civile e deve uniformarsi alle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonche' ad ogni altra disposizione di legge in materia, in quanto sia compatibile con la speciale natura della Sezione.
I sindaci effettivi assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del Comitato esecutivo.
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Essi continuano a rimanere nel loro ufficio sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine del loro mandato, e comunque fino a quando entrano in carica i loro successori.
La misura della retribuzione dei sindaci e' determinata dal Consiglio di amministrazione e deve essere sottoposta all'Organo di vigilanza sulle aziende di credito per l'approvazione.

Art. 26

Art. 26.
((Per la chiusura dell'esercizio, la formazione e l'approvazione
del bilancio della sezione si seguono le norme stabilite per il
bilancio della Banca nazionale del lavoro.
Sugli utili netti dell'esercizio sara' prelevata una quota non inferiore al 20% da assegnarsi al fondo di riserva e sul residuo sara' attribuito alle quote versate al fondo di dotazione un dividendo fino al 6 per cento.
L'eventuale rimanenza, su deliberazione del consiglio di amministrazione, potra' essere devoluta ad integrazione del dividendo ai partecipanti al fondo di dotazione, sempre sulle quote versate, e ad aumento del fondo di riserva, fermo restando che la quota da devolvere al fondo di riserva non potra' essere inferiore a quella destinata ad integrazione del dividendo.
La quota di utili spettanti allo Stato sara' devoluta ad incremento della riserva.))

Art. 27

Art. 27.
Quando sia accertata una perdita di una meta' del fondo di dotazione 11 Consiglio di amministrazione potra' proporre al Ministero del tesoro, che la Sezione venga posta in liquidazione.
La messa in liquidazione, con la nomina del liquidatore e con tutte le occorrenti modalita', sara' disposta dal Ministero del tesoro di concerto col Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito l'Organo di vigilanza sulle Aziende di credito.
Il residuo netto del patrimonio della Sezione dopo che siano soddisfatte le quote della Banca Nazionale del Lavoro e degli altri partecipanti al fondo di dotazione, sara' devoluto al Tesoro dello Stato.

Art. 28

Art. 28.
La Sezione e' sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691 .
Un delegato dell'Organo di vigilanza sulle Aziende di credito assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Egli qualora ritenga che una deliberazione non sia conforme alla legge, allo statuto ed ai regolamenti ne avverte il Consiglio od il Comitato affinche' la modifichi e informa prontamente l'Organo di vigilanza sulle Aziende di credito se a cio' non viene provveduto.
Di quanto sopra deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.
Visto, il Ministro per il tesoro: COLOMBO
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