065U0374
065U0374
Conglobamento dell'indennita' mensile nello stipendio dei magistrati ordinari, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1965 n. 374)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa, per il bilancio e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308 , modificata dall' art. 35 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 , sono sostituiti con quelli rispettivamente indicati nella tabella allegata al presente decreto.
Art. 2
Fermo quanto disposto all' art. 6, comma terzo, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268 , le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del precedente articolo 1, sono utili per gli effetti contemplati dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 , concernente il conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paglie e retribuzioni del personale statale. Valgono, in quanto applicabili le restanti disposizioni contenute nello stesso decreto.
Art. 3
E' soppressa l'indennita' mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21 .
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1965.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 aprile 1965 SARAGAT MORO - REALE - ANDREOTTI - PIERACCINI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 180. - VILLA
Tabella
TABELLA
((Tabella degli stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e
della Giustizia militare nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato.
MAGISTRATURA ORDINARIA
Stipendio
FUNZIONI annuo lordo
dal 1 luglio 197 Corte di cassazione:
Primo presidente . . . . . . . . . . . . . . . 15.810.000
Procuratore generale, Presidente aggiunto,
Presidente del Tribunale superiore delle
acque pubbliche. . . . . . . . . . . . . . . 14.010.000
Presidente di sezione ed equiparati. . . . . . 12.540.000
Consiglieri ed equiparati. . . . . . . . . . . 10.200.000
Corte di appello:
Consiglieri ed equiparati. . . . . . . . . . . 8.670.000
Tribunale:
Giudici ed equiparati . . . . . . . . . . . . . 7.650.000
Aggiunti giudiziari . . . . . . . . . . . . . . 5.100.000
Uditori giudiziari (dopo 6 mesi). . . . . . . . 3.570.000
Uditori giudiziari. . . . . . . . . . . . . . . 3.060.000
MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE E AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO
Stipendio
FUNZIONI annuo lordo
dal 1 luglio 1970 Presidente del Consiglio di Stato, presidente
della Curie dei conti e avvocato generale
dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.010.000
Presidente di sezione del Consiglio di Stato
e della Corte dei conti, procuratore generale
della Corte dei conti, procuratore generale
militare, vice avvocato generale dello Stato . . 12.540.000
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti,
vice procuratori generali della Corte dei
conti, sostituiti procuratori generali militari,
consigliere relatore del Tribunale supremo,
militare, sostituti avvocati generali dello Stato 10.200.000
Primi referendari del Consiglio di Stato e
della Corte dei conti, procuratori militari,
vice avvocati dello Stato e procuratori
capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina . . . . 8.670.000
Referendari del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti, vice procuratori militari,
sostituti avvocati dello Stato e procuratori
capo dello Stato. . . . . . . . . . . . . . . . . 7.650.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori
militari di prima classe, procuratori dello
Stato dopo quattro anni dalla nomina. . . . . . . 6.732.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori
militari di seconda classe, procuratori
dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.120.000
Sostituiti procuratori e giudici istruttori
militari di terza classe, sostituti procuratori
dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.100.000
Uditori giudiziari militari, procuratori
aggiunti dello Stato. . . . . . . . . . . . . . . 3.570.000))
(1) ((2))
Visto, il Ministro per il tesoro
COLOMBO
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 756 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che il medesimo ha effetto dal 1 marzo 1966. --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La modifica della presente tabella, disposta dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 756 , come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080 , ha effetto dal 1 luglio 1970.