066U1214
066U1214
Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 agosto 1966 n. 1214)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione : Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ; Vista la legge 14 marzo 1952, n. 196 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per il tesoro e per l'industria e il commercio; Decreta:
Articolo unico
E' approvato l'unito regolamento sulle concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore munito del visto del Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addi' 5 agosto 1966 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - TAVIANI - TREMELLONI - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 gennaio 1967 Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 86. - VILLA
Art. 1
Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore
Art. 1.
Stazioni di radioamatori
L'installazione e l'esercizio nel territorio della Repubblica delle stazioni radioelettriche private ad uso dei radioamatori e' soggetta alle norme del presente regolamento.
L'attivita' del radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro, tra utenti di stazioni radioelettriche private, fornite di apposita concessione ministeriale, di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale.
Art. 2
Art. 2.
Patente di operatore di radioamatore
Per ottenere la concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore, di cui al successivo art. 4, e' necessario che il richiedente sia in possesso della patente di operatore (allegato 2) che viene rilasciata dai Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, normalmente a seguito di esami da effettuarsi avanti a Commissioni costituite presso i Circoli stessi secondo le norme di cui al successivo articolo 3.
Possono essere esonerati da alcune o da tutte le prove di esame gli aspiranti in possesso di titoli o documenti dai quali risulti ufficialmente comprovata la conoscenza delle materie che formano oggetto delle prove stesse, e coloro che, per chiara fama o per studi effettuati e pubblicati, siano giudicati idonei.
Le domande di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, redatte in carta da bollo e contenenti le generalita' del richiedente, debbono essere fatte pervenire al Circolo delle costruzioni competente per il territorio entro il 30 aprile ed il 30 settembre, accompagnate dai seguenti documenti:
a) due fotografie formato tessera, una delle quali autenticata;
b) una marca da bollo del valore prescritto;
c) dichiarazione anagrafica o altro documento valido, contenente le generalita' ed il domicilio del richiedente.
Tale documento puo' essere anche esibito in visione personalmente dal richiedente stesso.
I Circoli comunicheranno agli interessati la data e la sede degli esami.
Analoga domanda, documentata come sopra, dovranno produrre gli aspiranti al rilascio della patente con esonero dalle prove di esame ai sensi del secondo comma del presente articolo.
Art. 3
Art. 3.
Esami
Di norma le sessioni di esame per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore saranno tenute nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.
Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal direttore centrale per i Servizi radioelettrici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e saranno composte per ogni sede di Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche: dal direttore del Circolo, che assumera' le funzioni di presidente, da un funzionario postelegrafonico esperto radiotecnico, da un rappresentante del Ministero della difesa designato da quel Ministero e da un esperto dell'Associazione dei radioamatori legalmente riconosciuta.
Le spese per le eventuali missioni o trasferte dei membri delle Commissioni esaminatrici saranno a carico delle Amministrazioni e Enti di appartenenza.
Gli esami consisteranno: - in una prova scritta, per la quale sono concesse tre ore di tempo, su un questionario composto da una o piu' domande sulle questioni tecniche, legislative, regolamentari e sulle norme di esercizio dei servizi radioelettrici Internazionali, secondo il programma di cui all'allegato I; in prove pratiche di trasmissione e ricezione radiotelegrafica auricolare in codice Morse alla velocita' di 40 caratteri al minuto.
Le prove avranno luogo secondo le prescrizioni di cui agli articoli 5 , 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 per la parte applicabile.
Durante la prova scritta non e' consentita la consultazione di alcun testo o pubblicazione.
Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato dovra' essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica dovra' risultare regolare.
Gli elaborati di esame saranno conservati, per almeno sei mesi, agli atti dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.
Art. 4
Art. 4.
Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore
Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore sono accordate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5.
La concessione e' attestata, per i singoli, dal rilascio della licenza di radioamatore (allegato 3).
Le licenze sono di tre classi, corrispondenti alle potenze massime di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore, consentite rispettivamente per 75, 150 e 300 Watt.
Le domande di concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore, redatte in carta da bollo, devono essere fatte pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni - Direzione centrale dei Servizi radioelettrici, e devono contenere i seguenti dati:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e per i minori che abbiano superato il 160 anno, nome di chi esercita la patria potesta';
2) indicazione precisa della sede dell'impianto, che deve essere installato sempre nella abituale residenza dell'interessato o nello stabilimento militare per i militari in servizio permanente che abbiano ottenuto apposito nulla osta dall'autorita' militare;
3) indicazione della classe di licenza richiesta.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) ricevuta dell'abbonamento alle radioaudizioni per l'anno in corso;
b) attestazione del versamento del canone annuo di esercizio, di cui al successivo art. 7;
c) attestazione del versamento della prescritta tassa di concessione governativa;
d) per i minori di anni ventuno, dichiarazione resa dinanzi alle competenti autorita' da parte di chi esercita la patria potesta', di consenso e di assunzione delle responsabilita' civili connesse all'impianto e all'esercizio della stazione di radioamatore;
e) certificato di residenza, o attestazione delle competenti autorita', dal quale risulti il domicilio o la abituale residenza del richiedente;
f) per i militari in servizio permanente che intendano installare la stazione in uno stabilimento militare, il nulla osta della competente autorita' militare;
g) una marca da bollo del valore prescritto;
Art. 5
Art. 5.
Rilascio della concessione
La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) eta' non inferiore agli anni 16;
3) buona condotta morale e civile;
4) possesso della patente di operatore di cui al precedente art. 2;
5) nulla osta dei Ministeri dell'interno e della difesa.
La concessione non puo' essere accordata a coloro che abbiano riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato, per diserzione in tempo di guerra, per delitti commessi con abusi nella attivita' di radioamatore, ancorche' sia intervenuta sentenza di riabilitazione, o comunque siano stati condannati a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto colposo, salvo che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
La concessione non sara' accordata inoltre a chi sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza, a chi sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza o sia stato sottoposto a sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, a colui al quale sia stato imposto il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni o l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, finche' durino gli effetti dei relativi provvedimenti.
La concessione non sara' neppure accordata a chi sia rappresentante di Stati esteri, di imprese e di cittadini stranieri e a chi sia comunque in rapporti continuativi di affari con Stati esteri e con imprese straniere.
La concessione potra', essere negata quando ostino ragioni tecniche e quando, per giustificati motivi, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga che l'aspirante non dia sufficiente affidamento per il legittimo uso della stazione.
Il diniego dovra' essere, in ogni caso, motivato.
I requisiti e le condizioni di cui sopra saranno accertati d'ufficio dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 6
Art. 6.
Concessioni speciali
Oltre che a singoli privati, le concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori possono essere accordate:
1) a scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o legalmente riconosciuti, escluse le scuole elementari, che ne facciano domanda tramite il Ministero della pubblica istruzione, il quale attestera' la qualifica della scuola o dell'istituto;
2) a scuole e corsi di istruzione militare.
Nei casi di cui sopra deve essere nominato un operatore responsabile, dell'esercizio della stazione, di eta' non inferiore agli anni 21, il quale deve essere munito della patente di operatore e degli altri requisiti richiesti dal precedente art. 5 per il rilascio della concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore.
Art. 7
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1° AGOSTO 2003, N. 259 ))
Art. 8
Art. 8.
Nominativo
A ciascuna stazione di radioamatore sara' assegnato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un nominativo che sara' riportato sulla licenza e non potra' essere modificato che dal Ministero medesimo.
Ai circoli, enti e associazioni tra amatori e cultori di materie tecniche e' fatto divieto di assegnare nominativi, sigle o contrassegni da usare nelle radiotrasmissioni.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di delegare ai detti circoli, enti e associazioni l'assegnazione di nominativi, sigle e contrassegni per l'impianto di apparecchi solo riceventi da parte dei propri iscritti.
Art. 9
Art. 9.
Norme tecniche
Gli impianti delle stazioni di radioamatore, per quanto si riferisce alle installazioni delle radioapparecchiature, debbono uniformarsi alle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico italiano) nonche' alle norme appresso indicate ed alle altre che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potra' eventualmente stabilire:
a) il radiotrasmettitore dovra' essere munito di stadio pilota; la tolleranza di frequenza ammissibile non deve essere in nessun caso superiore a 0,05%;
b) la potenza di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore non deve essere superiore a quella fissata nella rispettiva licenza ed il trasmettitore deve essere corredato di amperometro o voltometro per la misura di detta potenza;
c) non e' consentita l'emissione con onde smorzate.
Le bande di frequenza assegnate per l'esercizio di stazioni di radioamatore, nonche' le classi di emissione permesse su ciascuna banda, sono le seguenti:
kHz da 3.613 a 3.627 A1, A3, A3a, A3b, (solo modulazione
kHz da 3.647 a 3.667 di ampiezza con profondita di mo
kHz da 7.000 a 7.100 dulazione non superiore al 100%
kHz da 14.000 a 14.350 e con una frequenza massima di
kHz da 21.000 a 21.450 modulazione di 3500 p/s).
kHz da 28.000 a 29.700
MHz da 144 a 146 Sulle bande di frequenza superiori
MHz da 21.000 a 22.000 a 20 MHz sono consentite anche
emissioni di classe A 2, e modu
late in frequenza con indice di
modulazione non superiore a 0,7.
Sulle bande di frequenza supe
riori a 140 MHW sono consentite
anche emissioni modulate in fre
quenza con indice di modulazione
non superiore a 5. Nella banda di
frequenza 21.000 22.000 MHz sono
consentite anche emissioni ad
impulsi.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di modificare con proprio provvedimento sia le bande di frequenza assegnate per l'esercizio delle stazioni di, radioamatore, sia le classi di emissione consentite su ciascuna banda;
d) le emissioni debbono essere esenti da armoniche e da emissioni parassite per quanto il progresso della tecnica lo consenta;
e) non e' consentita l'eccitazione diretta dell'antenna dello stadio finale del trasmettitore sempreche' non siano previsti accorgimenti tecnici che permettano parimenti una emissione pura;
f) nell'impiego della manipolazione telegrafica debbono essere usati gli accorgimenti necessari per ridurre al massimo le interferenze dovute ai cliks di manipolazione;
g) nell'impiego della telefonia e delle onde di tipo A deve essere evitata qualsiasi modulazione contemporanea di frequenza;
h) non e' consentita l'alimentazione del trasmettitore con corrente alternata non raddrizzata ed il raddrizzatore deve essere munito di filtro adatto a ridurre la modulazione dovuta alla fluttuazione della corrente raddrizzata (ronzio di alternata) in misura non superiore al 5%;
i) ogni trasmettitore dovra' essere munito di apparecchi di misura che permettano di controllare le condizioni di funzionamento degli apparecchi di emissione. Nel caso che la frequenza impiegata non sia suscettibile di essere regolata in modo che essa soddisfi alle tolleranze ammesse alla lettera a) del presente articolo la stazione deve essere dotata di un dispositivo atto a permettere la misura della frequenza con una precisione almeno uguale alla meta' di detta tolleranza.
Art. 10
Art. 10.
Norme di esercizio
a) L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformita' delle norme legislative e regolamentari, vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi.
b) E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, a meno che non si tratti di persona munita di patente in proprio e sotto la diretta responsabilita' civile del titolare della stazione.
In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione in cui si svolge la trasmissione e l'inizio e la fine della trasmissione medesima devono essere effettuate dal titolare della stazione.
c) le radiocomunicazioni devono effettuarsi soltanto con altre stazioni di radioamatore italiane debitamente autorizzate ovvero con stazioni di radioamatore estere, a meno che le competenti Amministrazioni non abbiano notificato la loro opposizione.
d) Le emissioni dovranno essere effettuate soltanto nelle bande di frequenza previste dall'art. 8, lettera c), del presente regolamento.
e) Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro e solo nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola, portoghese, tedesca e russa.
E' ammesso l'impiego del "Codice O" e delle abbreviazioni internazionali previste dall'I.A.R.U. (International Amateur Radio Union).
f) Le radiocomunicazioni devono essere limitate allo scambio di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici e ad osservazioni di carattere puramente personale, che per la loro scarsa importanza non giustifichino l'uso del servizio pubblico delle telecomunicazioni.
g) All'inizio e alla fine delle trasmissioni, nonche' ad intervalli di cinque minuti nel corso di esse, dovra' essere ripetuto il nominativo della stazione emittente.
h) E' vietato ai radioamatori di far uso del segnale di soccorso, nonche' di impiegare segnali che possano dar luogo a falsi allarmi.
i) E' vietato ai radioamatori di intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere ed in ogni caso e' vietato trascrivere e far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi involontariamente captati.
l) Presso le stazioni di radioamatore deve essere, tenuto al corrente un registro nel quale saranno annotate le indicazioni relative alla data, ora e durata delle singole trasmissioni, le caratteristiche tecniche (frequenza, potenza, tipo di trasmissione) i nominativi delle stazioni corrispondenti, il contenuto delle conversazioni effettuate, ecc. Le registrazioni devono essere fatte ad inchiostro o a matita copiativa in modo chiaro e leggibile, senza spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine o abrasioni; le eventuali cancellature dovranno essere eseguite in modo che le parole cancellate siano leggibili.
I fogli del registro di stazione debbono essere numerati e firmati dal radioamatore.
I registri dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale ha la facolta' di richiederli in qualsiasi momento o di esaminarli a mezzo di propri ispettori, e debbono essere conservati almeno per l'intero anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo l'ultima annotazione.
m) Qualsiasi trasferimento, anche temporaneo, delle stazioni di radioamatore da un Comune ad un altro o da un punto ad altro di uno stesso Comune deve essere autorizzato preventivamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 11
Art. 11.
Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso
Nel caso in cui stazioni di radioamatore ricevessero segnali di soccorso da navi dovranno attenersi alle norme seguenti:
se la stazione e' situata in localita' sede di Comando della Marina militare o di un Ente portuale deve dare, con il mezzo piu' rapido, immediata notizia a questi per i provvedimenti del caso, segnalando quanto e' venuto a sua conoscenza e precisando altresi' l'ora e la frequenza di intercettazione del segnale;
se la stazione non e' situata in localita' sede di un Comando della Marina militare o di un Ente portuale, il radioamatore, mancando altra possibilita' di rapido collegamento con dette autorita', deve cercare di collegarsi, a mezzo della propria stazione, con altro radioamatore, possibilmente in sede di porto importante, il piu' vicino alla zona in cui trovasi la nave in difficolta'.
Ottenuto il collegamento gli trasmettera' le notizie intercettate ed invitera' il corrispondente ad inoltrarle di urgenza alle autorita' militari o portuali.
Qualora il segnale di soccorso sia stato lanciato da un aeromobile, il radioamatore deve immediatamente avvertire l'autorita' aeronautica - Comando soccorso aereo - chiamando la stazione il SVH.
In ogni caso, il radioamatore deve fare il possibile per continuare l'ascolto sulla frequenza su cui ha intercettato il segnale di soccorso, per intercettare e fornire ulteriori notizie.
E' fatto comunque obbligo ai radioamatori, nei casi di cui sopra, di informare le autorita' locali di pubblica sicurezza e militari di quanto venuto a loro conoscenza.
Art. 12
Art. 12.
Sanzioni amministrative
In caso di inosservanza delle presenti norme - salva l'applicazione di ogni altro provvedimento o sanzione previsti dal Codice postale e delle telecomunicazioni e dalle altre leggi vigenti l'Amministrazione provvedera' all'applicazione dei seguenti provvedimenti.
1) sanzione pecunaria da L. 5000 a L. 50.000, a seconda della gravita' dei fatti, applicabile anche cumulativamente con la sospensione di cui al successivo n. 2), da versarsi all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
2) sospensione dell'attivita' di radioamatore fino a sei mesi La sospensione sara' applicata nei seguenti casi:
recidivita' in mancanze per cui e' stata irrogata una sanzione pecuniaria;
omesso pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine assegnato dall'Amministrazione;
uso di linguaggio scorretto nelle radiocomunicazioni;
concessione dell'uso della stazione a chi non sia munito di patente di operatore in proprio o tolleranza di abusi da parte dell'operatore;
effettuazione di radiocomunicazioni con stazioni non autorizzate;
effettuazione di comunicazioni con l'uso di frequenze al di fuori delle bande assegnate ai radioamatori;
esercizio di stazioni prive dei prescritti strumenti di misura; in ogni altro caso in cui la gravita' dei fatti renda, a giudizio dell'Amministrazione, il concessionario meritevole della sospensione;
3) revoca della concessione. La revoca sara' applicata nei seguenti casi:
inosservanza della sospensione dall'attivita' di radioamatore disposta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi del n. 2) del presente articolo ed ai sensi dei successivi articoli 14 e 15;
grave recidivita' in mancanze per le quali sia stata irrogata la sospensione ai sensi del precedente n. 2);
rifiuto di consentire l'accesso ai funzionari incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei locali ove si trovano gli impianti;
uso di stazioni relative a licenze inefficaci ai sensi del precedente art. 7.
Art. 13
Art. 13.
Validita' della concessione - Rinnovi
La validita' delle licenze di radioamatore ha termine con l'ultimo giorno del trimestre solare entro il quale si compiono cinque anni dalla data del rilascio.
Il rinnovo delle concessioni sara' accordato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con le modalita', le procedure e le limitazioni previste agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
L'avvenuto rinnovo verra' attestato con apposita annotazione apposta sulla licenza.
Per ottenere il rinnovo, gli interessati, almeno 90 giorni prima della scadenza, devono presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni apposita domanda secondo le prescrizioni e con gli allegati di cui al precedente art. 4. Non devono essere allegate le attestazioni di versamento della tassa di concessione governativa e del canone di esercizio qualora queste siano gia' state corrisposte per l'anno solare in cui avviene il rinnovo.
Art. 14
Art. 14.
Sospensione dell'attivita' dei radioamatori - Autorizzazione allo svolgimento di collegamenti speciali
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per ragioni attinenti alla sicurezza pubblica, alla difesa militare o per altro necessita' determinate da casi di emergenza o da gravi ragioni tecniche, potra', insindacabilmente, in qualsiasi momento e senza indennizzo, sospendere il funzionamento o revocare le concessioni delle stazioni di radioamatore su tutto il territorio della Repubblica o su parti di esso.
Lo stesso Ministero potra', in casi di pubblica calamita' o per contingenze particolari o di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore o alcune di esse ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 10 del presente regolamento.
Art. 15
Art. 15.
Sospensione, decadenza, revoca della concessione
La concessione d'impianto ed esercizio di stazione di radioamatore sara' sospesa quando risulti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che il concessionario sia stato denunciato all'autorita' giudiziaria per i reati di cui al secondo comma del precedente art. 5.
La concessione potra' essere sospesa quando la denuncia sia stata presentata per i reati di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 196 .
La concessione decade di diritto quando il concessionario sia venuto a trovarsi nelle condizioni che, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 3), 4) e 5) del precedente art. 5, impediscono il rilascio della concessione stessa, ovvero quando sia stato condannato per i reati di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 196 .
La concessione potra', inoltre, essere sospesa e revocata quando all'esercizio di essa ostino ragioni tecniche e quando, per giustificati motivi, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga che il concessionario non dia piu' sufficiente affidamento per il legittimo uso della stazione.
Il relativo provvedimento dovra' essere, in ogni caso, motivato.
Le licenze relative a concessioni sospese, decadute o revocate ai sensi del presente articolo e quelle revocate ai sensi del precedente art. 12 devono essere restituite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 16
Art. 16.
Controllo sulle stazioni
I locali, gli impianti ed il registro delle stazioni devono essere, in ogni momento, ispezionabili dai funzionari incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
La licenza di radioamatore deve essere custodita presso la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Nei casi di sospensione, revoca e decadenza della concessione e' in facolta' del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di procedere al bloccaggio di tutte o di parte delle apparecchiature che costituiscono la stazione. Il bloccaggio e', invece, obbligatorio nei casi di revoca della concessione per motivi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 14 e delle ragioni tecniche di cui al quarto comma del precedente art. 15.
Il relativo provvedimento potra' essere, comunque, revocato su domanda motivata dell'interessato.
Art. 17
Art. 17.
Duplicazione
In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore e della licenza di radioamatore il titolare deve subito chiederne la duplicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, allegando:
1) un atto notorio, o dichiarazione sostitutiva di esso, resa e sottoscritta dall'interessato avanti ad un notaio, al segretario comunale o al funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, competente a riceverla, attestante la sorte del documento;
2) una marca da bollo del valore prescritto;
3) due fotografie formato tessera, una delle quali autenticata, nel caso in cui si tratti di duplicazione della patente.
Art. 18
Art. 18.
Disposizioni transitorie e finali
Le licenze di qualunque classe possono essere rilasciate ai richiedenti in possesso dei prescritti requisiti, che siano titolari di patente di qualunque classe rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1961, n. 1201 sono abrogati.
Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI
Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore-Allegato 1
ALLEGATO N. 1
Programma della prova teorica degli esami per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore.
A) Elettrologia ed elettrotecnica
Carica elettrica - Campo elettrico - Capacita' elettrica e condensatore: unita' di misura delle capacita' - Differenza di potenziale - Forza elettromotrice e relativa unita' di misura - Corrente continua: unita' di misura della corrente - Legge di Ohm - Resistenza elettrica: unita' di misura delle resistenze - Effetti della corrente elettrica - Pila ed accumulatore - Induzione elettromagnetica e relative leggi - Mutua induzione - Induttanza - Correnti alternate: periodo, pulsazione, frequenza, ampiezza, valore medio, valore efficace.
Legge di Ohm per la corrente alternata, sfasamento fra tensione e corrente, potenza apparente, reale, fattore di potenza.
Correnti non sinusoidali: componenti armoniche.
Effetti fisiologici della corrente elettrica - Norme di protezione - Norme di soccorso.
Trasformatori elettrici.
Strumenti ed apparecchi di misura: amperometri e voltometri per corrente continua e per corrente alternata - Wattmetri.
B) Radiotecnica - Telegrafia - Telefonia
Resistenza, induttanza e capacita' concentrate - Resistenza, induttanza e capacita' distribuite - Comportamento dei circuiti comprendenti resistenze, induttanze e capacita' al variare della frequenza.
Risonanza elettrica - Risonanza serie e parallelo di un circuito - Risonanza di due circuiti accoppiati.
Tubi elettronici: tipi, caratteristiche costruttive, curve caratteristiche. Impiego dei tubi elettronici nelle apparecchiature radioelettriche trasmittenti e riceventi. Raddrizzatori - Semiconduttori - Transitori.
Principali caratteristiche elettriche e costruttive dei trasmettitori radiotelegrafici e radiotelefonici e delle relative antenne.
Tipi di emissioni radioelettriche.
Nozioni principali sulla propagazione nello spazio delle onde elettromagnetiche in funzione della loro lunghezza.
Ondametri.
Nozioni di telegrafia e telefonia - Telegrafo Morse - Microfono - Telefono - Altoparlante.
C) Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni
Art. 1. - Definizioni: Servizio d'amatore - frequenza assegnata ad una stazione - tolleranza di frequenza - larghezza di una banda occupata da una emissione - potenza di un radiotrasmettitore.
Art. 2. - Designazione delle emissioni - classi di emissione - larghezza di banda - nomenclatura delle bande di frequenza.
Art. 3. - Norme generali per l'assegnazione e l'impiego delle frequenze.
Art. 5. - Ripartizione delle bande di frequenza - divisione del mondo in regioni - bande di frequenza assegnate ai radioamatori nelle regioni 1, 2, 3.
Art. 12. - Caratteristiche tecniche degli apparati e delle emissioni.
Art. 13. - Controllo internazionale delle emissioni.
Art. 14. - Disturbi e prove.
Art. 15. - Procedura contro i disturbi.
Art. 16. - Rapporti sulle infrazioni.
Art. 17. - Segreto.
Art. 18. - Licenze.
Art. 19. - Sez. seconda. Attribuzione delle serie internazionali assegnazione degli indicativi di chiamata.
Art. 41. Stazione d'amatore.
Appendice 13. - Abbreviazioni e segnali diversi da usare nelle comunicazioni radiotelegrafiche - Codice "Q".
Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI
Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore-Allegato 2
REPUBBLICA ITALIANA
ALLEGATO N. 2
MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
ISPETTORATO GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI
Parte di provvedimento in formato grafico
Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore-Allegato 3
ALLEGATO N. 3
Parte di provvedimento in formato grafico