Monitoring Gesetzessammlung

062U1566

IT - DPR

062U1566

Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e' calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962 n. 1566)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ;
Vista la delega di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 80 , portante la proroga per l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, n. 1157 , portante l'ultima variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali;
Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, numero 1157 , sono portati, rispettivamente a L. 2.470.000 e L. 7.026.500 annue. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 agosto 1962 SEGNI FANFANI - BERTINELLI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1962 Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 17. - VILLA ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 ottobre 1963, n. 1805 , ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962 n. 1566 , sono portati, rispettivamente a L. 3.120.000 e L. 8.820.500 annue."
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