Monitoring Gesetzessammlung

063U2063

IT - DPR

063U2063

Materie e gruppi di materie per le quali possono istituirsi nella scuola media statale cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonche' le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1963 n. 2063)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

E' approvata la tabella allegata al presente decreto, vista e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro nella quale sono, per la scuola media statale:
a) indicate le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento;
b) stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonche' precisati gli obblighi d'insegnamento;
c) determinate le condizioni per l'istituzione dei posti di ruolo del personale di segreteria ed ausiliario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 novembre 1963 SEGNI LEONE - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 gennaio 1964 Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 122. - DI PRETORO

Allegato

((
TABELLA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA
Materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento. Condizione per la istituzione delle cattedre. Obblighi d'insegnamento.
Condizioni per l'istituzione della Materie o gruppi di materie cattedra. Obblighi d'insegnamento
---------------------------------------------------------------------
1) Religione (1) Un'ora settimanale di lezione per
(1) Non costituisce cattedra. classe.
---------------------------------------------------------------------
2) italiano, storia, educazione Due cattedre per ogni corso.
civica, geografia Un docente assumera' l'italiano
nella prima classe e l'italiano,
la storia, l'educazione civica e
la geografia nella terza classe
(ore 18 settimanali);
l'altro docente assumera' la
storia, l'educazione civica e la
geografia nella prima classe e
l'italiano, la storia, l'educa-
zione civica e la geografia nella seconda classe (15 ore settima-
nali). Ogni anno i due docenti
si avvicenderanno.
---------------------------------------------------------------------
3) Lingua straniera Una cattedra ogni due corsi
(ore 18 settimanali). Con
l'obbligo d'insegnamento. Nelle
classi di due corsi completi.
---------------------------------------------------------------------
4) Scienze matematiche, Una cattedra per ogni corso
chimiche, fisiche e naturali (ore 18 settimanali). Con
l'obbligo d'insegnamento nelle
classi di un corso.
---------------------------------------------------------------------
5) Educazione tecnica Una cattedra ogni 6 gruppi di
alunni costituiti ai sensi del-
l'art. 4 del decreto-legge 6 set- tembre 1979, n. 434, convertito,
con modificazioni, nella legge
8 novembre 1979, n. 566 (ore 18
settimanali). Con l'obbligo di
insegnamento nei sei gruppi.
Comunque, ogni classe non puo'
dare origine alla formazione di
piu' di due gruppi.
---------------------------------------------------------------------
6) Educazione artistica Una cattedra ogni tre corsi, oppure
per ogni due corsi e tre classi
collaterali (ore 18 settimanali), con l'obbligo d'insegnamento nei
tre corsi oppure in due corsi e
tre classi collaterali. Nelle
scuole medie funzionanti presso
gli istituti d'arte non si
istituisce cattedra; l'insegna-
mento si svolge presso l'istituto cui e' annessa la scuola media ed e' affidato al professore di
disegno dal vero o di disegno
geometrico e architettonico
nonche' al professore di plastica dell'istituto d'arte. Qualora ri- sultino ore eccedenti l'orario di obbligo, dette ore sono affidate
per incarico agli stessi o ad
altri professori di disegno dal
vero o di disegno geometrico e
architettonico.
---------------------------------------------------------------------
7) Educazione musicale Una cattedra ogni tre corsi, ovvero
ogni due corsi e tre classi
collaterali (ore 18 settimanali)
con l'obbligo d'insegnamento nelle classi dei tre corsi oppure nei
due corsi e nelle tre classi
collaterali. Nelle scuole medie
funzionanti presso i conservatori di musica, qualora l'inserimento
degli alunni nel corso di teoria, solfeggio e dettato musicale o in quello di strumento musicale
determini il superamento del
limite previsto dall' art. 15 del
regio decreto 11 dicembre 1930,
n. 1945 , l'insegnamento viene
affidato per incarico.
---------------------------------------------------------------------
8) Educazione fisica Due ore settimanali per classe.
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO
Il Ministro del tesoro
ANDREATTA))
B) CONDIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI POSTI
DI RUOLO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA ED AUSILIARIO
9) Il posto di segretario per ogni scuola.
10) Nelle scuole con una popolazione scolastica superiore a 300, 600, 1000 alunni, si istituiscono, rispettivamente uno, due, tre posti di applicato. Nelle scuole con piu' di 1000 alunni si assegna un altro applicato per ogni successivo gruppo di 500 alunni.
11) Nelle scuole aventi fino a 5 classi si istituiscono un posto di bidello capo ed uno di bidello. Per ogni successivo gruppo di quattro classi, a partire dalla prima classe di ciascun gruppo si istituisce un altro posto di Lidello.
Il Ministro per il tesoro Il Ministro per la pubblica istruzione
COLOMBO GUI
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 5 aprile 1966, n. 1037 ha disposto (con l'articolo unico) che " La tabella annessa all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063 , e' modificata come segue:
5 - Applicazioni tecniche.
b) Nelle Scuole medie funzionanti presso gli Istituti e le Scuole d'arte non si istituisce cattedra; l'insegnamento si svolge presso l'Istituto o Scuola cui e' annessa la Scuola media ed e' affidato al professore di plastica dell'Istituto o Scuola d'arte. Qualora risultino ore eccedenti l'orario d'obbligo, dette ore sono affidate per incarico allo stesso o ad altro professore di plastica.
c) Nelle Scuole medie funzionanti presso i Conservatori di musica non si istituisce la cattedra in quanto l'insegnamento e' affidato al professore dello strumento del Conservatorio e gli alunni sono inseriti nella Scuola tenuta dal detto professore fino al raggiungimento del numero massimo di allievi previsto dall' art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 : quando tale numero sia superato, l'insegnamento viene affidato per incarico per ogni gruppo di 10 alunni o frazione di 10, eccedenti il numero massimo anzidetto.
6 - Educazione artistica.
b) Nelle Scuole medie funzionanti presso gli Istituti e le Scuole d'arte non si istituisce cattedra; l'insegnamento si svolge presso l'Istituto e Scuola cui e' annessa la Scuola media ed e' affidato al professore di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico dell'Istituto o Scuola d'arte. Qualora risultino ore eccedenti l'orario d'obbligo, dette ore sono affidate per incarico agli stessi o ad altri professori di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico.
7 - Educazione musicale.
b) Nelle Scuole medie funzionanti presso i Conservatori di musica non si istituisce la cattedra in quanto l'insegnamento e' affidato al professore di teoria e solfeggio e dettato musicale e gli alunni sono inseriti nel corso tenuto dal detto professore fino al raggiungimento del numero di allievi previsto dall'art. 15 del decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; quando tale numero e' superato l'insegnamento viene affidato per incarico, per ogni gruppo di 30 alunni o frazione di 30 eccedente il numero anzidetto."
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