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065U0723

IT - DPR

065U0723

Disposizioni preliminari (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965 n. 723)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 1 febbraio 1965, n. 13 , che delega il Governo ad emanare una nuova tariffa dei dazi doganali; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, alla Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso, firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dal esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi, firmato dall'Italia a Parigi il 18 aprile 1951; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957 Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee; Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002 , che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Grecia; Vista la Decisione del Consiglio dei Ministri della Comunita' economica europea del 25 febbraio 1964, relativa alla Associazione dei Paesi e territori d'oltremare alla predetta Comunita'; Vista la legge 20 maggio 196-1, n. 406, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Yaouade' il 20 luglio 1963 e agli Atti connessi, relativi al l'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', Vista la legge 15 ottobre 1964, n. 959 , che ratifica e (da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1ª febbraio 1965, n. 13; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per l'area mercantile; Decreta:

Art. 1

E' approvata l'annessa tariffa dei dazi doganali d' importazione, che sostituisce, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tariffa dei dazi doganali d'importazione allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni, nonche' la tariffa doganale comune delle Comunita' europee allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1581 , e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 2

I dazi previsti dalla tariffa di cui al precedente articolo 1 "per provenienze comunitarie" e "per altre provenienze", si applicano rispettivamente:
a) per le provenienze dai Paesi membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, della Comunita' europea dell'energia atomica, della Comunita' economica europea, scortate dai certificati prescritti, per le provenienze dagli Stati africani e malgascio e dai Paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' e mica europea scortate dai certificati prescritti, nonche' per le provenienze dalla Grecia, scortate dai certificati prescritti, salvo, per quest'ultimo Paese, le esclusioni risultanti nella tariffa;
b) per le provenienze dai Paesi estranei alle Comunita' europee, nonche' dai Paesi di cui alla lettera a) non scortate dai certificati prescritti.

Art. 3

Le merci che formano oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, importate alle condizioni stabilite dall'art. 48 delle disposizioni preliminari alla tariffa di cui al precedente articolo 1 e provenienti dagli Stati membri della Comunita' economica europea, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, a meno che non risulti, dagli imballaggi o dai documenti che le accompagnano, che trattasi di merci non trovantisi in libera pratica ai sensi dell'art. 10 paragrafo 1 del Trattato che ha istituito la predetta Comunita'.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 giugno 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - LAMI STARNUTI - MATTARELLA - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 luglio 1965 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 71. - VILLA

Art. 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1.
I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci e non si possono abbuonare in tutto o in parte per avaria, qualunque ne sia la causa. Tuttavia, per le merci avariate, tassate sul valore, questo puo' essere determinato tenuto conto dello stato di avaria.
Il proprietario della merce giunta dall'estero avariata, puo' optare per la distruzione di essa, a sue spese e con le cautele imposte dalla Dogana.
Nessuna esenzione o riduzione di dazi, oltre quelle stabilite dalla tariffa o dalle presenti disposizioni, puo' essere concessa se non in virtu' di una legge (1) (2) (3) (4).
----------------------
(1) E' sospesa temporaneamente l'appllcazlone del dazio per i materiali da trasporto, da comunicazione, di casermaggio e di equipaggiamento, importati direttamente dall'Amministrazione della Difesa e per i materiali da trasporto e da comunicazione importati direttamente dal Corpo della Guardia di Finanza.
(2) E' sospesa temporaneamente l'applicazione del dazi di importazione sui materiali, apparecchiature, attrezzature e relative parti che siano necessarie per lo studio, per la costruzione e l'esercizio dei reattori nucleari e siano diversi da quelli formanti oggetto del mercato comune della Comunita' Europea dell'Energia Atomica (EURATOM), e che non possono essere forniti dall'industria nazionale.
La sospensione sara' concessa previo accertamento - da parte di apposita Commissione interministeriale - della sussistenza delle condizioni indicate nel precedente comma.
(3) E' sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio di importazione per i maccbinari e le attrezzature che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per la fabbricazione di armamenti speciali e relative parti ed accesori, che rientrano nelle commesse per la difesa. La sospensione daziaria sara' concessa dal Ministero delle finanze - Direzione Generale delle Dogane e II.II. - previo accertamento svolto d'intesa con il Ministero dell'industria commercio e artigianato.
La sospensione daziaria si applica anche per i macchinari e le attrezzature, gia' ammessi alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva. (4) Prodotti destinati ad alcune categorie di navi.
La riscossione del dazi e' sospesa per i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nel seguente prospetto, per la loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonche' per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di tali navi:
NUMERO DELLA TARIFFA DENOMINAZIONE DELLE MERCI
Ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti, la concessione di questa sospensione e' subordinata alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
La predetta sospensione non si applica ai prodotti destinati ai rimorchiatori a spinta, qualunque sia la classificazione tariffaria di tali rimorchiatori.
(1) (11)
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 27 dicembre 1969, n. 1214 ha disposto (con l'art.1) che le modifiche avranno efficacia dal 1 luglio 1968.
Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che "Le disposizioni preliminari alla tariffa, la tariffa stessa ed i relativi allegati, sono ulteriormente modificati come indicato nelle annesse tabelle D, E ed F e relativi allegati, firmati dal Ministro per le finanze.
Le decorrenze delle modificazioni e il periodo di validita', per quelle aventi efficacia temporanea, sono quelli stabiliti per ciascuna modificazione nelle predette tabelle e relativi allegati". ------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.P.R. 22 settembre 1978, n. 695 ha disposto (con l'art.1, comma 1, numero 1) che "Nell'art. 1, punto 4, le parole: " articoli 24 , 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133 " sono sostituite dalle seguenti: "articoli 152, 165 e 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ". La nota (4) in calce allo stesso articolo e' soppressa". ------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499 ha disposto (con l'art.2, comma 1) che "Art. 1 - la nota (2) al paragrafo 5 e' soppressa".

Art. 2

Art. 2.
((Agli effetti doganali, fuori dei casi disciplinati dai regolamenti delle Comunita' europee e sempreche' non sia diversamente stabilito da speciali disposizioni od accordi internazionali, si considera come Paese di origine delle merci quello nel quale le merci stesse sono state prodotte o hanno subito l'ultima sostanziale trasformazione industriale)) .

Art. 3

Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 4

Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 5

Art. 5.
Salvo particolari disposizioni, i pezzi di merci i quali, assieme riuniti, costituiscano un determinato oggetto, anche incompleto, quando siano presentati insieme allo sdoganamento e siano compresi nella stessa dichiarazione, o anche in diverse dichiarazioni intestate alla medesima persona, si tassano come l'oggetto che sono destinati a formare, anche se siano contenuti in colli diversi, o formino colli diversi, oppure siano alla rinfusa.

Art. 6

Art. 6.
1. Salvo quanto previsto nei punti successivi, alle merci dichiarate per l'importazione i dazi si applicano secondo l'aliquota vigente alla data in cui e' accettata dalla dogana la dichiarazione d'importazione.
La dichiarazione d'importazione non puo' essere accettata fino a quando le merci non siano arrivate negli spazi doganali o in altra luogo autorizzato dalla dogana per le operazioni di sdoganamento.
Agli effetti del precedente comma si considerano arrivate negli spazi doganali anche le merci esistenti a bordo delle navi ancorate in porto o in sosta nelle immediate adiacenze di esso, purche' sia stato presentato il manifesto, nonche' le merci che in deposito o punto franco sono state poste sotto diretto controllo della dogana.
2. ((Quando dopo la data indicata nel precedente punto 1 interviene una variazione del dazio, l'importatore puo' chiedere l'applicazione del dazio piu' favorevole purche' la merce non sia stata gia' lasciata alla libera disponibilita' dell'importatore stesso. La domanda deve contenere l'indicazione dell'aliquota daziaria richiesta.
La facilitazione di cui al precedente comma non si applica ai prelievi agricoli ed alle altre imposizioni previste nell'ambito della politica agricola comune e nell'ambito dei regimi specifici applicabili, a norma dell'art. 235 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli)) . ((11))
3. Alle merci soggette ad un dazio la cui aliquota e' fissata in funzione di determinati periodi dell'anno e che, direttamente provenienti dall'estero, sono inoltrate con bolletta di cauzione dalla dogana di entrata ad altra dogana per l'immissione in consumo, si applica l'aliquota del dazio in vigore alla data del rilascio della bolletta di cauzione medesima, se piu' favorevole, purche' a tale data sussistessero tutte le condizioni necessarie per poter consentire l'immissione in consumo della merce presso la prima dogana.
4. Alle merci sotto sequestro o cadute in confisca il dazio si applica secondo l'aliquota vigente nel giorno in cui esse sono rilasciate o vendite.
5. Alle merci provenienti da naufragio ed a quelle abbandonate il dazio si applica secondo l'aliquota vigente nel giorno della vendita.
6. Alle merci in transito o spedite da una ad altra dogana, con bolletta di cauzione, per le quali non sia pervenuta l'attestazione di scarico, il dazio si applica secondo l'aliquota vigente alla data della scadenza del termine assegnato nella bolletta medesima.
Le sovrimposte di confine, le imposte e sovrimposte di consumo, i diritti erariali ed i diritti di monopolio si applicano, alle merci estere da immettere in consumo, secondo le aliquote vigenti al momento dell'uscita delle merci stesse dagli spazi doganali, dai depositi franchi, dai depositi doganali, dai magazzini generali o, per le operazioni eseguite in altri luoghi autorizzati dalla dogana, al momento del rilascio delle merci alla libera disponibilita' dell'importatore. Nei casi previsti ai precedenti punti 4, 5, e 6; per l'applicazione dei tributi anzidetti si osservano le disposizioni stabilite per l'applicazione del dazio. (1d)
-------------
AGGIORNAMENTO (1d)
Il D.L. 9 novembre 1966, n. 912 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1143 , ha disposto (con l'art. 8) che "In deroga all'art. 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , le partite di olio di oliva dichiarate per l'importazione in data anteriore al 10 novembre 1966 e non ancora lasciate alla libera disponibilita' dell'importatore, in luogo del dazio, sono soggette al prelievo stabilito dal regolamento del 22 settembre 1966, n. 136/66 .
Per le temporanee importazioni di olio di oliva effettuate prima del 10 novembre 1966, in luogo del dazio, e' dovuto, in caso di nazionalizzazione, il diritto di prelievo stabilito dal precedente comma".
------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.P.R. 22 settembre 1978, n. 695 ha disposto (con l'art.3) che "La norma di cui al punto 2, secondo comma, dell'articolo 6 delle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, quale risulta modificato con l'art. 1 del presente decreto, ha effetto dall'11 settembre 1976".

Art. 7

Art. 7.
Per la classificazione doganale delle merci in esportazione si applica la nomenclatura doganale prevista per le merci in importazione.

Art. 8

Art. 8.
L'applicazione della tariffa doganale non esonera dall'osservanza delle disposizioni che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci.
Le merci che, per disposizioni speciali, non possono essere introdotte nel territorio della Repubblica debbono essere rispedite all'estero a spese del proprietario. Parimenti a spese del proprietario, debbono essere rispedite all'estero o distrutte, nel termine, prefisso dall'autorita' competente, le merci che dall'autorita' sanitaria sono giudicate nocive alla salute pubblica.

Art. 9

Art. 9.
Le merci originarie o provenienti da paesi nei quali i mezzi di trasporto o le merci italiane siano sottoposte a particolari gravami, con sopradazi o con dazi differenziali, con diritti particolarmente alti, con divieti o restrizioni di importazione, con disposizioni concernenti il commercio delle valute e delle divise, or con formalita' aventi per effetto di ostacolare l'importazione o il transito delle merci italiane, possono essere assoggettate ad un aumento dei dazi sino al 50 per cento dell'aliquota stabilita dalla tariffa doganale.
Le merci esenti possono essere assoggettate ad un dazio fino al 25 per cento del loro valore.
Inoltre, determinate merci straniere possono, per reciprocita', essere assoggettate a diritti, tasse, restrizioni o formalita' di qualsiasi specie, identici od analoghi, a seconda dei casi, a quelli che, nel paese di origine o di provenienza, sono applicati alle merci italiane.

Art. 10

Art. 10.
A favore dell'esportazione italiana danneggiata, possono essere imposti speciali diritti di compensazione su determinate merci originarie o provenienti da paesi che abbiano stabilito, per talune merci di terzi Stati, un particolare trattamento di favore, che non venga applicato a merci della stessa specie di produzione italiana.

Art. 11

Art. 11.
I provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 sono adottati con decreti del Presidente della Repubblica.

Art. 11-bis

Art. 11-bis.
((Le misure antidumping o compensative, sia provvisorie sia definitive, istituite dalla commissione delle Comunita' europee in base alla raccomandazione della commissione medesima n. 77/329/ CECA in data 15 aprile 1977, e successive modificazioni, sono adottate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Quando le misure antidumping o compensative, comprese quelle adottate in applicazione del regolamento n. 459/68/CEE del consiglio delle Comunita' europee in data 5 aprile 1968, e successive modificazioni, consistono nell'imposizione dell'obbligo di garantire il pagamento di un dazio provvisorio, la garanzia deve essere prestata mediante deposito in contanti delle relative somme; in tale caso non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 87 e 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 )) .

Art. 12

Art. 12.
((1. Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983 , e senza pregiudizio delle maggiori facilitazioni stabilite dagli accordi internazionali, e' concessa l'importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal suddetto regolamento, delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso.
2. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di merci per le quali l'esenzione dal predetto tributo e' disposta, con carattere di obbligatorieta', dalle direttive del Consiglio delle Comunita' europee adottate in materia di armonizzazione delle disposizioni riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari riscosse all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori, ovvero le franchigie applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale, o quelle applicabili alle importazioni de- finitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, nonche' dalle direttive del Consiglio delle Comunita' europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell' articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 .)) ((13)) ------------- AGGIORNAMENTO (13)
La L. 26 novembre 1992, n. 479 ha disposto (con l'art.1, comma 4) che "L'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 14 delle citate disposizioni preliminari, come sostituito dal comma 2 del presente articolo".

Art. 13

Art. 13.
((Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione di reciprocita', gli oggetti destinati:
a) all'uso ufficiale delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari;
b) all'uso personale ed esclusivo degli agenti diplomatici accreditati in Italia e dei funzionari consolari stranieri autorizzati ad esercitare la loro funzione in Italia, nonche' dei loro familiari conviventi;
c) all'uso personale ed esclusivo dei cittadini stranieri impiegati in Italia nei servizi amministrativi e tecnici delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonche' dei loro familiari conviventi, limitatamente agli oggetti importati in occasione della loro prima immissione in funzione.
Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, stabilisce i limiti e le modalita' di applicazione del precedente comma e, nel quadro degli accordi con i singoli Paesi concernenti le relazioni diplomatiche e consolari, puo' a condizione di reciprocita' estendere l'esenzione di cui al punto c) agli oggetti diversi da quelli importati in occasione della prima immissione in funzione nonche' prevedere, per gli oggetti ammessi alla franchigia in base alle disposizioni del presente articolo, il mantenimento della franchigia stessa in caso di cessione a terzi che comporti la cessazione della destinazione agevolata)) .
------------- AGGIORNAMENTO (3a)
Il D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1229 ha disposto (con l'art.10) che la modifica decorre dal 1 gennaio 1970.

Art. 14

Art. 14.
((1. Con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite, in conformita' alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalita' e formalita' per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall' articolo 12 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983 .((13)) 2. Con successivi regolamenti, approvati con decreti del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie.)) ((13)) ------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.R. 23 dicembre 1975, n. 690 ha disposto (con l'art.1) che "All'art. 14, numero 3), delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente punto III): "III) merci che formano oggetto di piccole spedizioni di non rilevante valore globale e prive di qualsiasi carattere commerciale, effettuate fra privati e destinate all'uso personale o familiare dei destinatari, con esclusione dei generi di consumo di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente punto II). Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, determina, in conformita' delle disposizioni adottate nella materia dai competenti organi comunitari, le condizioni ed i limiti di ammissione alla franchigia delle merci di cui al precedente comma"". ------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499 ha disposto (con l'art.2, comma 1) che "Art. 14, paragrafo 3) - il punto II e' sostituito dal seguente:
"II) altri oggetti e generi di consumo che i viaggiatori portano con se' o nel proprio bagaglio personale, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale; a tali effetti per bagaglio personale si intendono tutti i bagagli che il viaggiatore e' in grado di presentare al servizio doganale al momento del suo arrivo nonche' quelli che presenta in un secondo momento e che risultino essere stati registrati come bagaglio appresso, al momento della partenza, presso l'impresa che ha curato il trasporto. Per i seguenti generi di consumo l'esenzione e' limitata a quantitativi determinati:
a) prodotti del tabacco; b) bevande alcooliche; c) profumi e acque da toletta; d) caffe' e relativi estratti ed essenze; e) te' e relativi estratti ed essenze. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilisce, in conformita' delle disposizioni adottate in materia dai competenti organi comunitari, le condizioni di ammissione alla franchigia di cui ai precedenti commi ed i relativi limiti di quantita' e di valore. Sono fatte salve le diverse disposizioni stabilite con regolamenti comunitari". ------------- AGGIORNAMENTO (13)
La L. 26 novembre 1992, n. 479 ha disposto (con l'art.1, comma 3) che "I regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , come sostituito dal comma 2 del presente articolo, devono essere adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 15

Art. 15.
((Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) numero 754/76 adottato dal consiglio delle Comunita' europee il 25 marzo 1976, le merci delle quali risulti comprovata l'origine italiana o che presentino caratteristiche proprie della produzione italiana sono ammesse all'importazione definitiva senza il pagamento dei diritti di confine diversi da quelli contemplati nel predetto regolamento.
L'esenzione e' accordata alle condizioni indicate nel primo comma dell'art. 8, nell'art. 9 e nel secondo comma dell'art. 10 del suddetto regolamento, considerando i richiami al territorio doganale della Comunita' come riferiti al territorio doganale della Repubblica)) .

Art. 16

Art. 16.
((Nel caso di reintroduzione in esenzione da diritti di confine di merci ammesse, quando si esportano, a restituzione o ad abbuono di diritti devono essere rimborsate allo Stato le somme relative alle restituzioni od agli abbuoni usufruiti.
Nel caso di variazione o di nuova istituzione di diritti di confine diversi da quelli contemplati nel regolamento richiamato nel precedente articolo sono dovuti i maggiori tributi derivanti dall'applicazione delle norme in vigore al momento indicato nell'art. 6, ultimo comma, delle presenti disposizioni, ancorche' le merci non siano state ammesse a restituzione o ad abbuono dei predetti tributi all'atto dell'esportazione.
Il capo della circoscrizione doganale puo' consentire, se le circostanze lo giustificano, la reintroduzione in esenzione da diritti di confine di merci precedentemente esportate a scarico di temporanea importazione per lavorazione; in tal caso devono essere pagati i diritti di confine e gli interessi di mora che sarebbero stati riscossi alla data della riesportazione se le merci stesse fossero state importate definitivamente. Ove la riesportazione sia avvenuta prima della temporanea importazione a termine dell'art. 187, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , devono essere pagati i diritti di confine gia' abbuonati sulle merci temporaneamente importate)) .

Art. 17

Art. 17.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il commercio con l'estero, e sentito il Comitato consultivo ((di cui all'art. 221 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 )) , determinati prodotti possono essere ammessi, quando si esportano, alla restituzione del dazio e di altri diritti di confine pagati sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione.
Con le stesse norme possono essere modificate, o abrogate le concessioni accordate.

Art. 18

Art. 18.
((Le norme dei regolamenti comunitari che, ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune, disciplinano la determinazione del valore in dogana delle merci importate si osservano anche nei casi di importazione di merci per le quali detta tariffa non e' applicabile; in tali casi, se le merci soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea ovvero si trovano in libera pratica conformemente al trattato istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, i richiami al territorio doganale della Comunita' contenuti nei predetti regolamenti si considerano riferiti al territorio doganale della Repubblica)) .

Art. 19

Art. 19.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 20

Art. 20.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 21

Art. 21.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 22

Art. 22.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 23

Art. 23.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 24

Art. 24.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 25

Art. 25.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 26

Art. 26.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 27

Art. 27.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 27 bis

Art. 27-bis.
((Qualora il valore dichiarato risulti inferiore a quello accertato dalla dogana, senza che gli elementi di fatto forniti dal dichiarante a norma dei regolamenti comunitari o delle presenti disposizioni preliminari possano considerarsi inesatti o incompleti e senza che vi sia colpa da parte del dichiarante medesimo, questi e' tenuto al solo pagamento dei maggiori diritti di confine dovuti, con esclusione di penalita'.
Si applica, in deroga all' art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , il criterio di cui all' art. 2, secondo e terzo comma, del codice penale .))

Art. 28

Art. 28.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1971, N. 18 ))

Art. 29

Art. 29.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1971, N. 18 ))

Art. 30

Art. 30.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 31

Art. 31.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 32

Art. 32.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 33

Art. 33.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 34

Art. 34.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 35

Art. 35.
((Le dichiarazioni degli operatori dirette a conferire una destinazione doganale alle merci debbono essere redatte in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle finanze, sentito l'Istituto centrale di statistica, sulla base della nomenclatura e delle altre indicazioni statistiche stabilite con i regolamenti delle Comunita' europee)) .

Art. 36

Art. 36.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 37

Art. 37.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 38

Art. 38.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 39

Art. 39.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 40

Art. 40.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 41

Art. 41.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 42

Art. 42.
Su tutte le merci che entrano nello Stato o ne escono, con qualsiasi destinazione doganale, escluso il transito ed escluse le merci immesse nei depositi doganali e poi rispedite all'estero e, salve le eccezioni indicate allo art. 43, e' dovuto un diritto di statistica.
Tale diritto viene riscosso nella misura fissa di lire 10:
a) per ogni tonnellata di peso lordo sulle merci considerate sotto le seguenti voci e sottovoci della tariffa dei dazi doganali: 06.02, 08.02, 12.09, 12.10, 14.01-D, 14.01-E, 14.03-A, 14.04, ex 14.05-A-I (alghe), 14.05-A-II-a, ex 14.05-13-I (alghe), 14.05-13-II-a, 15.07-B-I-b -1-bb-beta-a, 15.07-B-I-b-2-bb-alfa, 15.07-13.I-a, 15.17-B-II, 18.02-13, 22.01-n, 23.01-A-I, 23.01-B, 23.03, 23.04-B, 23.05-A, 23.08, 25.01, 25.02, 25.04, 25.05, 25.06, 25.07, 25.08, 25.10, 25.11-A, 25.11-B-II, 25.12, 25.13-B-I, 25.13-B-II-b, ex 25.14 (arderia, diversa da quella macinata o in polvere), 25.15, 25.16, 25.17-B, 25.18-A, ex 25.19 (carbonato di magnesio naturale), 25.20, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 25.26, 25.27, 25.28, 25.29, 25.31, 25.32, 26.01, 26.02, 26.03-A-II, 26.03-B, 26.03-C, 26.03-D, 26.04, 27.01, 27.02, 27.03, 27.04, 27.05, 27.06, 27.08, 27.09-C, 27.09-D, 27.10-A-I, 27.10-A-II, 27.10-B, 27.10-C-I-a, 27.10-C-I-b, 27.10-C-T-c-I, 27.10-C-II-a, 27.10-C-II-b, 27.10-C-II-c-I, 27.13-A-I, 27.14-A, 27.14-B, 27.15, 28.22, 28.23, ex 28.28-M-II (idrossidi di manganese), 28.38-A-I-a, 28.38-A-II, 28.39-13-III, 28.40-B-II-b, 28.42-A-II, 28.45,28.48-D, 28.58-C, 31.01, 31.02, 31.03, 31.04, 31.05-A, 32.01-A, 32.01-B, 32.01-C-II, 32.08-D-II, 38.05, 38.06, ex 38.19-Q-IV-b (liscivie residuali della fabbricazione della pasta di cellulosa col trattamento alla soda o al solfato), 44.01-A, 44.01-B, 44.02, ex 44.03-13-II-a (esclusi i pali), 44.03-B-II-b-2, 44.04-B, 44.05-A-I, 44.05-B, 44.06, 44.07, 44.08, 44.09-13-II, ex 44.22 (parti), 68.01, 68.02-A-I, 68.02-A-II, 68.02-A-III,68.02-A-IV-b, 68.02-38,68.03,68.05-8,68.07-A-I, ex 68.15-A-I (semplicemente rifilate), 69.02-A, 69.02-13-I, ex 69.02-13-III (silicei), 69.03-B, 69.03-C-I, 69.03-C-II (silicei), 69.04-A, 69.05-A, 69.05-13-I, 69.06-A, 69.07-A-I, 69.08-A-I, 69.12-A, 70.01-A, ex 71.11 (ceneri di oreficeria),73.01, 73.03, 73.04, 73.05-18, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09-A, 73.10-A-I, 73.10-A-II, 73.10-B, 73.10-D-I-a-I, 73.11-I, 73.11-A-II, 73.11-B, 73.13-E-I-a, 73.15-A-I 73.15-A-III, 73.15-A-IV-a, ex 73.15-A-IV-b (vergella o bordione, barre piene e profilati), ex 73.15-A-VI-a (dello spessore di 3 mm. o piu), 84.34-C, 95.06-A, 96.01-A, ex 96.01-C (di saggina, senza manico);
b) per ogni animale vivo considerato sotto le voci numeri 01.01, 01.03, 01.04, ex 01.06-C-IV (cani), della tariffa;
c) per ogni quintale di peso vivo per il bestiame considerato sotto la voce n. 01.02, della tariffa;
d) per ciascuno dei veicoli considerati sotto le voci numeri 87.09-A, 87.09-B, 87.10, 87.12, 87.14-A, 87.14-13, 87.14-C, della tariffa;
e) per ogni tonnellata di peso lordo di "Mosti di uve fresche non concentrati" (voci numeri ex 20.07-A-I-a ed ex 20.07-B-I-a); di "Mosti di uva parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole" (voce n. 22.04); di "Vini di uve fresche, altri, con gradazione alcolica effettiva non superiore a 21 gradi", in fusti, damigiane o vagoni cisterna (voci numeri ex 22.05-B-I-b, ex 22.05-B-II-b, ex 22.05-B-III-a-2, ex 22.05-8-111-b-2, ex 22.05-B-IV-a-2-aa ex 22.05-B-IV-b-l) e di "Fecce di vino, contenenti, in peso, 6 per cento o piu' di vino" in fusti, damigiane o vagonicisterna (voce n. 23.05-A);
f) per ogni tonnellata di peso lordo di sacchi, botti, barili, casse, cestoni ed altri simili recipienti, vuoti, qualunque ne sia la classificazione doganale;
g) per ogni tonnellata di peso lordo di bottiglie comuni, di vetro nero, verdastro, brunastro, rossastro, che si usano comunemente per riporvi il vino o la birra, di capacita' non superiore ad un litro, escluse quelle di vetro incolore, vuote;
h) per ogni quintale di peso lordo su tutte le altre merci.
Il diritto di statistica e' riscosso nella misura di lire dieci per ogni tonnellata di peso lordo:
1) sugli oli di petrolio o di minerali bituminosi, destinati alla esportazione;
2) sul solfato di bario precipitato (voce n. ex 28.3 -A-III), che si esporta all'estero. ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 giugno 1971, n. 447 ha disposto (con l'art.2, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' altresi' abolito il diritto di statistica previsto dagli articoli 42 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , per l'importazione e per l'esportazione di merci che rispondono alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunita' europee, istituite con i trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203 ".

Art. 43

Art. 43.
Sono esenti dal diritto di statistica:
a) le merci esenti a norma degli articoli 12, 13 e 14 ed a titolo di agevolazione per il traffico delle zone di frontiera e di quelle poste fuori della linea doganale;
b) le merci avariate che vengono distrutto a norma dell'articolo 1;
c) i prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea doganale ed appartenenti ai cittadini italiani che li portano oltre frontiera;
d) le provviste imbarcate per consumo di bordo, sempreche' proporzionate al numero dei passeggeri e dell'equipaggio, ed alla durata del viaggio;
e) gli effetti e i mobili, usati, degli impiegati civili e militari dello Stato che vanno ad esercitare il loro ufficio all'estero;
f) le merci spedite in cabotaggio o in circolazione o che rientrano nello Stato dopo il cabotaggio o la circolazione;
g) le merci recuperate da naufragi o sbarcate per forza maggiore, quando non siano messe in consumo nello Stato;
h) le merci semplicemente trasbordate nei porti dello Stato, anche quando, in attesa della nave sulla quale devono essere trasbordate, siano temporaneamente depositate sulle banchine o introdotte in appositi locali in attesa di reimbarco;
i) i minerali di zolfo in pezzi, lo zolfo greggio, raffinato e sublimato, in esportazione, considerati sotto le voci numeri 25.03, ed ex 28.02 (sublimato), della tariffa;
l) le merci spedite a mezzo di pacchi postali;
m) le merci ammesse all'importazione ed all'esportazione temporanea a titolo di agevolazione per il traffico internazionale, considerate all'art. 19, paragrafo 1, lettere d), f), g), h) e paragrafo 3, lettere h), d), e), f) e g) delle disposizioni sulle importazioni e le esportazioni temporanee approvate con regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ;
n) gli aerostati, gli aeroplani ed i natanti, considerati sotto le voci numeri 88.01, 88.02-A, 89.01-A, 89.01-B-I, 89.01-B-II-a-1, 89.01-B-II-b-1, 89.01-B-II-b-3,89.02, 89.03, 89.05, della tariffa;
o) le spedizioni di merci che, nel complesso, non superino il peso lordo di 20 chilogrammi;
p) tutte le merci che, secondole vigenti disposizioni, vengono rilasciate senza l'emissione di bolletta doganale. ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 giugno 1971, n. 447 ha disposto (con l'art.2, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' altresi' abolito il diritto di statistica previsto dagli articoli 42 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , per l'importazione e per l'esportazione di merci che rispondono alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunita' europee, istituite con i trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203 ".

Art. 44

Art. 44.
Il minimo del diritto di statistica da riscuotere per ogni spedizione e' fissato in lire dieci.
Il diritto di statistica e' ugualmente dovuto in tale misura per le frazioni di peso eccedenti la tonnellata o il quintale, secondo che la base per la sua applicazione, ai sensi dell'art. 42, sia l'una o l'altra di queste unita' di peso.
Nel caso in cui in una stessa spedizione siano comprese merci soggette al detto diritto su differenti basi, le frazioni di peso sono considerate distintamente per ciascuna categoria di merci. ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 giugno 1971, n. 447 ha disposto (con l'art.2, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' altresi' abolito il diritto di statistica previsto dagli articoli 42 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , per l'importazione e per l'esportazione di merci che rispondono alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunita' europee, istituite con i trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203 ".

Art. 45

Art. 45.
Per le merci, tanto in temporanea custodia quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, siano esse in colli o alla rinfusa, e' riscosso il diritto di magazzinaggio nella misura di lire quaranta per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale.
Per le merci in temporanea custodia, il diritto di magazzinaggio e' aumentato a lire ottanta dal novantunesimo giorno di giacenza.
Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio, non si tiene conto del giorno di entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana.
In ogni caso, l'importo minimo da corrispondere per diritto di magazzinaggio non puo' essere inferiore a lire cento.
Sono esonerati dal pagamento del diritto di magazzinaggio, ((...)) , gli effetti e le masserizie usate, la cui sosta in dogana sia dovuta a forza maggiore o ad altre riconosciute circostanze eccezionali.
Il Ministro per le finanze puo', con proprio decreto, apportare variazioni al diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana, per adeguarlo alla misura dei diritti previsti dalle tariffe relative alla sosta o alla custodia delle merci negli scali delle Ferrovie dello Stato.
(1) (3)
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 27 dicembre 1969, n. 1214 ha disposto (con l'art.1) che le modifiche avranno efficacia dal 1 luglio 1968.
Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che "Le disposizioni preliminari alla tariffa, la tariffa stessa ed i relativi allegati, sono ulteriormente modificati come indicato nelle annesse tabelle D, E ed F e relativi allegati, firmati dal Ministro per le finanze. Le decorrenze delle modificazioni e il periodo di validita', per quelle aventi efficacia temporanea, sono quelli stabiliti per ciascuna modificazione nelle predette tabelle e relativi allegati". ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 giugno 1971, n. 447 ha disposto (con l'art.2, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' altresi' abolito il diritto di statistica previsto dagli articoli 42 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , per l'importazione e per l'esportazione di merci che rispondono alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunita' europee, istituite con i trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203 ".

Art. 46

Art. 46.
L'approvazione delle tariffe delle mercedi per il movimento delle merci nelle dogane, ove il facchinaggio e' organizzato a norma del regolamento approvato col decreto reale 4 dicembre 1864, e successive variazioni, spetta agli intendenti di Finanza, sentite le Camere di commercio, industria e agricoltura. ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 giugno 1971, n. 447 ha disposto (con l'art.2, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' altresi' abolito il diritto di statistica previsto dagli articoli 42 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , per l'importazione e per l'esportazione di merci che rispondono alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunita' europee, istituite con i trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203 ".

Art. 47

Art. 47.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Art. 48

Art. 48.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695 ))

Allegato-Regole

REGOLE GENERALI PER L'INTERPRETAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE
Per l'interpretazione della Tariffa doganale, sono da osservare i seguenti principi:
1. - I titoli delle Sezioni, dei Capitoli o dai Sotto capitoli debbono essere considerati come puramente indicativi, poiche' la classificazione della merci e' determinata legalmente dal testo delle voci, da quella delle note premesse alle Sezioni o ai Capitoli e, occorrendo, dalla norme che seguono, purche' queste non contrastino col testo delle dette voci e Note.
2. - Qualsiasi accenno, nel testo di una determinata voce della Tariffa ad una particolare materia, deve essere riferito alla materia stessa non soltanto allo stato puro, ma anche miscelati od in unione con altra materie. Egualmente, qualsiasi accenno a lavori di una determinata materia deve essere riferito ai lavori costituiti su interamente, sia parzialmente dalla detta materia. La classificazione di tali merci, costituite da miscugli o composte da varie materie, deve essere effettuata in base ai principi enunciati nella regali 3.
3. - Qualora una marco, per il disposto della regola 2 o per qualsiasi altra ragione, sia ritenuta classificabilie in due o piu' voci della, tariffa, la classificazione deve essere effettuata in base ai seguenti principi:
a) la voce piu' specifica dove avere la priorita' sulle voci di una portata piu' generale;
b) i miscugli ed i lavori composti da materie diverse, nonche' i lavori costituiti dalla unione di oggetti differenti, che non possano essere classificati in base alla norma di cui alla precedente lettera a), debbono essere classificati, qualora una tale determinazione sia possibile, secondo la materia o secondo l'oggetto che conferisce loro il carattere essenziale;
c) qualora le norme di cui alle lettere a) e b) non consentano ancora di effettuarne la classificazione, la merce deve essere classificata nella voce che comporta l'applicazione del dazio piu' elevato e, se il dazio e' lo stesso per piu' voci, in quella fra esse che figura per ultima nell'ordine progressivo della Tariffa.
4. Qualora una nota di Sezione o di Capitolo preveda l'esclusione di alcune merci, riferendosi ad altre Sezioni o Capitoli od a voci determinate, deve essere inteso che l'esclusione, salvo disposizioni contrarie, si estende a tutte le merci comprese in tali Sezioni, Capitoli o voci, anche se l'enumerazione prevista nell'esclusione stessa sia incompleta.
5. Le merci, che non siano classificabili in nessuna delle voci della Tariffa, debbono essere classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.
6. - Le suddette regole sono egualmente valide, "mutatis mutandis", per determinare, all'interno di una stessa voce, la sottovoce applicabile.
UNITA' DI CONTO
Il valore dell'unita' di conto (U.C.), a cui e' fatto riferimento per l'applicazione di taluni dazi della tariffa doganale, e' di 0,33337333 g. di oro fino.

Allegato-Allegati

SEZIONE I
ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE
Parte di provvedimento in formato grafico
(1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)
SEZIONE II
PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE
Parte di provvedimento in formato grafico
(1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)
SEZIONE III
GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE;
GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
Parte di provvedimento in formato grafico
(1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)
SEZIONE IV
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE;
LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI;TABACCHI
Parte di provvedimento in formato grafico
(1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)
SEZIONE V
PRODOTTI MINERALI
Parte di provvedimento in formato grafico
(1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)
SEZIONE VI
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E DELLE INDUSTRIE CONNESSI
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
(1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)
SEZIONE VII
MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA,
RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE; GOMMA, NATURALE O
SINTETICA, FATTURATO ( FACTIS), E LAVORI DI GOMMA
Parte di provvedimento in formato grafico
(1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)
SEZIONE VIII
PELLI CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE;
OGGETTI DA CORREGGIAIO, DA SELLAIO E DA VIAGGIO;
OGGETTI DI MAROCCHINERIA E DI ASTUCCERIA; LAVORI DI BUDELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
(1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)
SEZIONE IX
LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO;
SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DA INTRECCIO,
DA PANIERAIO E DA STUOIAIO
Parte di provvedimento in formato grafico
(1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)
SEZIONE X
MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA;
CARTA E SUE APPLICAZIONI
Parte di provvedimento in formato grafico
(1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)
SEZIONE XI
MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI
Parte di provvedimento in formato grafico
(1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)
SEZIONE XII
CALZATURE; CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE;
OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE); PIUME PREPARATE E
OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI;
VENTAGLI
Parte di provvedimento in formato grafico
(1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)
SEZIONE XIII
LAVORI DI PIETRA, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI;
PRODOTTI DELLA CERAMICA; VETRO E SUOI LAVORI
Parte di provvedimento in formato grafico
(1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)
SEZIONE XIV
PERLE FINI, PIETRE PREZZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIEDI FANTASIE; MONETE
Parte di provvedimento in formato grafico
(1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)
SEZIONE XV
METALLI COMUNI E LORO LAVORI
Parte di provvedimento in formato grafico
(1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)(8)
SEZIONE XVI
MACCHINE ED APPARECCHI; MATERIALE ELETTRICO
Parte di provvedimento in formato grafico
(1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)
SEZIONE XVII
MATERIALE DA TRASPORTO
Parte di provvedimento in formato grafico
(1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)
SEZIONE XVIII
STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E PPARECCHI
MEDICO-CHIURURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E DI RIPRODUZIONE DEL SUONO O PER LA REGISTRAZIONE
E LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE,
MEDIANTE PROCESSO MAGNETICO
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(1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)
SEZIONE XIX
ARMI E MUNIZIONI
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(1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)
SEZIONE XX
MERCI E PRODOTTI DIVERSI, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE
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(1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)
SEZIONE XXI
OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITA'
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(1c)(2a)(4a)(1b)(7a)(1a)(1)(3a)(4)(5)(6)(7)
ALLEGATO I
ALLEGATO SOPPRESSO DAL D.P.R. 27 DICEMBRE 1969, N.1214
(1)
ALLEGATO II
ALLEGATO SOPPRESSO DAL D.P.R. 27 DICEMBRE 1969, N.1214
(1)
ALLEGATO A
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(3a)(4) (5) (6) (7)
ALLEGATO B
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(3a)(4) (5) (6) (7) ((10))
ALLEGATO C
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(3a)(4) (5) (6) (7)
ALLEGATO D
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(3a)(4) (5) (6) (7)
ALLEGATO E
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(3a)(4) (5)(6) (7)
ALLEGATO F
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(3a)(4) (5) (6) (7)
ALLEGATO G
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(4) (5) (6) (7)
---------------
AGGIORNAMENTO (1c)
Il D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1498 , ha disposto (con l'art.1) che
"A decorrere dal 1 gennaio 1966, alla tariffa dei dazi doganali
d'importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:
A) i dazi stabiliti dalla tariffa stessa, rispettivamente, per le provenienze comunitarie e per le altre provenienze, si applicano nella misura indicata per ciascuna voce nell'unita tabella firmata dal Ministro per le finanze;
B) le voci di tariffa numeri 15.07-B-I-b-I-bb-alfa,
15.07-B-I-b-2-aa e 28.39-B-I, e i relativi numeri di statistica e dazi, sono modificate come segue:
TABELLE
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C) il testo della voce di tariffa n. 31.02-A-I e' modificato come segue:
"con tenore in azoto inferiore o uguale a 16,23%, nei limiti di
un contingente annuo di 500.000 quintali";
D) il testo della voce di tariffa n. 70.11-A e' modificato come
segue:
"ampolle di vetro con o senza conduttore d'uscita per alte
tensioni, destinate alla fabbricazione di tubi a raggi catodici
per apparecchi televisivi"; (1)
E) fino al 30 novembre 1966, la nota complementare al Capitolo 58 della tariffa e' sostituita dalla seguente:
"Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita
per i tappeti della voce numero 58.01-A, nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle
cimose e delle frange"."
------------- AGGIORNAMENTO (2a)
Il D.P.R. 31 marzo 1966, n. 409 , ha disposto (con l'articolo unico) che " Il contingente globale annuo di uve secche delle voci di tariffa numeri 08.04-B-I-a e 08.04-B-11-a, provenienti dalla Turchia, ammesso al trattamento preferenziale previsto per le provenienze comunitarie a norma della tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni, e' aumentato, con effetto dal 1 gennaio 1966, da tonnellate 7700 a tonnellate 8470."
---------------- AGGIORNAMENTO (4a) Il D.P.R. 5 agosto 1966, n. 694 , ha disposto (con l'articolo unico) che " A decorrere dal 1 luglio 1966, alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modificazioni che risultano dalle annesse tabelle A, B e C firmate dal Ministro per le finanze."
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-------------- AGGIORNAMENTO (1b) Il D.P.R. 16 dicembre 1966, n. 1177 , ha disposto (con l'art.1) che " Alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modifiche di cui alle annesse tabelle A, B e C firmate dal Ministro per le finanze."
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-------------- AGGIORNAMENTO (7a) Il D.P.R. 13 febbraio 1967,n. 154 , ha disposto (con l'articolo unico) che "Il contingente globale annuo di uve secche delle voci di tariffa numeri 08.04-B-I-a e 08.04-B-II-a, provenienti dalla Turchia, ammesso al trattamento preferenziale previsto per le provenienze comunitarie a norma della tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni, e' aumentato, con effetto dal 1 gennaio 1967, da tonnellate 8.470 a tonnellate 8.570." ------------- AGGIORNAMENTO (1a) Il D.P.R. 5 luglio 1967, n. 505 , ha disposto (con l'art.1) che " A decorrere dal 1 luglio 1967, alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modificazioni che risultano dalle annesse tabelle A e B, firmate dal Ministro per le finanze."
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---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 27 dicembre 1969, n. 1214 , ha disposto (con l'art.2, lettera a) che "A decorrere dal 1 luglio 1968 i numeri della statistica, la denominazione delle merci, le aliquote dei dazi, le note relative alle sezioni, ai capitoli, alle voci ed ai dazi della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni, sono modificati come previsto dalla tabella B annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze".
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Ha inoltre disposto (con l'art.2, comma 1/b) che la soppressione decorre dal 1 luglio 1968.
Hai noltre disposto (con l'art. 3) che " A decorrere dal 29 luglio
1968:
a) alla tariffa sono apportate le modificazioni di cui alla
annessa tabella C, firmata dal Ministro per le finanze;
b) l'allegato F alla tariffa e' modificato in conformita' del
testo dell'allegato stesso annesso alla predetta tabella C, firmato dal Ministro per le finanze:
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Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che "Le disposizioni preliminari alla tariffa, la tariffa stessa ed i relativi allegati, sono
ulteriormente modificati come indicato nelle annesse tabelle D, E ed F e relativi allegati, firmati dal Ministro per le finanze.
Le decorrenze delle modificazioni e il periodo di validita', per
quelle aventi efficacia temporanea, sono quelli stabiliti per ciascuna modificazione nelle predette tabelle e relativi allegati."
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AGGIORNAMENTO (3a)
Il D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1229 , ha disposto (con l'art.2.) che "I numeri della statistica, la denominazione delle merci, le aliquote dei dazi, le note relative alle sezioni, ai capitoli, alle voci ed ai dazi della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni, sono modificati come previsto dalla tabella annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze."
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Ha inoltre disposto (con l'art.10) che le modifiche hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1970. Ha inoltre disposto (con l'art.2) la soppressione e la sostituzione delle tabelle A, B, C, D, E ed F. -------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 15 aprile 1971, n. 608 ha disposto (con l'art.1) che " I numeri della statistica, la denominazione delle merci, le aliquote dei dazi, le note relative ai capitoli, alle voci ed ai dazi della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni, e dei relativi allegati, sono modificati come previsto dalla tabella A e dai relativi allegati annessi al presente decreto, firmati dal Ministro per le finanze."
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Ha disposto (con l'art.2) che "La tariffa ed i relativi
allegati sono ulteriormente modificati come indicato nella tabella B e relativi allegati annessi al presente decreto, firmati dal Ministro per le finanze. Alla tariffa e' unito l'allegato K annesso al presente decreto, firmato dal Ministro per le finanze. Le modificazioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1971, salvo che sia altrimenti disposto nella predetta tabella B e relativi allegati nonche' nel predetto allegato K.
Tuttavia, la modificazione apportata con la tabella B di cui al primo comma alla voce di tariffa n. 20.07-A ha effetto a decorrere dal 15 gennaio 1971."
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--------------- AGGIORNAMENTO (5) L' errata-corrige in G.U. 25/9/1971, n. 243 nel modificare il
D.P.R. 15 aprile 1971, n. 608 , ha disposto che
"1) sul margine superiore della pagina 3, e' apposta la seguente
intestazione "TABELLA A";
2) sul margine superiore di ciascuna delle pagine da 4 a 66, e'
apposta la seguente intestazione: "Segue TABELLA A";
3) sul margine superiore della pagine 67, e' apposta la seguente
intestazione: "TABELLA B";
4) sul margine superiore di ciascuna delle pagine da 68 a 689, e'
apposta la seguente intestazione : "Segue TABELLA B";
5) a pagina 690, punto I, primo rigo, la data "31 dicembre 1975"
e' modificata in "31 gennaio 1975";
6) a pagina 690, punto II, primo rigo, la data "31 dicembre 1975"
e' modificata in "31 gennaio 1975"." ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 27 dicembre 1972, n. 888 , ha disposto (con l'art.1) che "La tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni, ed i relativi allegati nonche' le relative disposizioni preliminari, sono modificati come indicato nelle tabelle A, B, C, e relativi allegati, e D, annessi al presente decreto, firmati dal Ministro per le finanze. Le decorrenze delle modificazioni di cui alle predette tabelle A e C e relativi allegati ed il periodo di validita', per quelle aventi efficacia temporanea, sono quelli stabiliti per ciascuna modificazione nelle tabelle medesime e relativi allegati. Le modificazioni di cui alla predetta tabella B e relativi allegati decorrono dal 1 gennaio 1972, salvo che sia altrimenti disposto nella tabella medesima e relativi allegati.
La modificazione di cui al punto 1) della predetta tabella D decorre dal 1 gennaio 1973 e le modificazioni di cui ai punti 2) e 3) della tabella medesima decorrono dal 1 luglio 1972."
TABELLA A
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ALLEGATI ALLA TABELLA A
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TABELLA B
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ALLEGATI ALLA TABELLA B
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TABELLA C
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ALLEGATI ALLA TABELLA C
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TABELLA D
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--------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 919 ha disposto (con l'art.1) che "La tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni, ed i relativi allegati, sono modificati come indicato nella tabella, nel relativo quadro aggiunto e nei relativi allegati, annessi al presente decreto, firmati dal Ministro per le finanze. Le modificazioni decorrono dal 1 gennaio 1973, salvo che sia altrimenti disposto nella tabella medesima, nel relativo quadro aggiunto e nei relativi allegati."
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 23 dicembre 1975, n. 691 , ha disposto (con l'art.5) che " A decorrere dal 1 gennaio 1974 e' soppressa la seconda parte della nota 1-c premessa al capitolo 73 della tariffa dei dazi doganali d'importazione di cui all'art. 1, relativa alla voce doganale 73.03 (rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, ferro e acciaio)."
----------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.P.R. 6 settembre 1977, n. 787 , ha disposto (con l'art.1) che " Nell'allegato B alla tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti contingenti tariffari in esenzione da dazio, da valere per i periodi indicati a fianco di ciascun contingente:
Denominazione delle merci e voce della tariffa doganale Volume del contingente in tonnellate Validita'
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