Monitoring Gesetzessammlung

065U0880

IT - DPR

065U0880

Nuove tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1965 n. 880)

Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 1975, N. 37 ))

Art. 2

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 1975, N. 37 ))

Art. 3

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 1975, N. 37 ))

Art. 4

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 1975, N. 37 ))

Art. 5

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 1975, N. 37 ))

Art. 6

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 1975, N. 37 ))

Art. 7

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 1975, N. 37 ))

Tabella n. 1

TABELLA N. 1
((TARIFFE POSTALI PER L'INTERNO
Corrispondenze
1. - Lettere - Biglietti postali:
fino a 20 gr ........... L. 100
da oltre 20 gr fino a 50 gr ........... " 180
da oltre 50 gr fino a 100 gr ........... " 230
da oltre 100 gr fino a 250 gr ........... " 530
da oltre 250 gr fino a 500 gr ........... " 1000
da oltre 500 gr fino a 1000 gr ........... " 1670
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr ........... " 2670
Lettere dirette a militari di truppa dell'esercito e gradi
equivalenti delle altre forze armate:
meta' della tariffa.
2. - Carte manoscritte - Fatture commerciali
fino a 20 gr ........... L. 80
da oltre 20 gr fino a 50 gr ........... " 150
da oltre 50 gr fino a 100 gr ........... " 200
da oltre 100 gr fino a 250 gr ........... " 500
da oltre 250 gr fino a 500 gr ........... " 900
da oltre 500 gr fino a 1000 gr ........... " 1500
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr ........... " 2500
3. - Cartoline di Stato e dell'industria privata - Cartoline illustrate - Biglietti di visita - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili - Stampe augurali
- Avvisi di ricevimento o di pagamento .............. 70
Cartoline di stato e dell'industria privata dirette
a militari di truppa dell'esercito e gradi equivalenti
delle altre forze armate ............................ 35
4. - Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce 5 e cedole di commissioni librarie:
fino a 50 gr ........... L. 30
da oltre 50 gr fino a 100 gr ........... " 60
da oltre 100 gr fino a 250 gr ........... " 120
da oltre 250 gr fino a 500 gr ........... " 200
da oltre 500 gr fino a 1000 gr ........... " 350
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr ........... " 650
5. - Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1000 esemplari:
Gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non
escono nei giorni festivi riconosciuti, settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate, settimanali d'informazione aventi formato, caratteristiche e prezzo di vendita dei quotidiani:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr ....... L. 0,50
per ogni 50 gr o trazione in piu ................ " 0,20
Gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani
che escano almeno una volta ogni quindici giorni:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr ....... L. 2
per ogni 50 gr o frazione in piu ................ " 0,75
Gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr ....... L. 4,50
per ogni 50 gr o frazione in piu ................ " 1,50
Gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno
una volta per semestre:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr ....... L. 13 per ogni 50 gr o frazione in piu ................ " 5
Gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicita'
relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse, purche si pubblichino almeno una volta per semestre: per ogni esemplare non eccedente i 100 gr ....... L. 13 per ogni 50 gr o frazione in piu ................ " 5
Per poter fruire della tariffa del 5° gruppo le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti propri o altrui venduti per posta.
Le stampe periodiche non possono avere carattere postulatorio e quelle dei primi quattro gruppi non possono contenere pubblicita' a favore proprio.
Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.
Stampe periodiche dei primi 4 gruppi della presente voce, contenenti pubblicita' a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate - anche se non numerate o numerate a parte - od incorporata nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico:
tariffe di cui alla voce 4 (stampe non periodiche).
La percentuale della pubblicita' deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.
Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, ecc., locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi, o dello stesso formato ma non impaginati:
per ciascun oggetto:
per ogni 50 gr o frazione ....................... L. 5
Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.
Stampe periodiche che abbiano come finalita' esclusiva o prevalente l'attivita' pubblicitaria a scopo commerciale o che promuovano o richiedano l'invio o la raccolta di offerte, oboli, contribuzioni e simili:
tariffe di cui alla voce 4 (stampe non periodiche).
Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 100 grammi, fatta eccezione per i giornali quotidiani, i settimi numeri degli stessi ed i settimanali di informazione aventi formato, caratteristiche e prezzo di vendita dei quotidiani, non potute recapitare per qualunque ragione:
per ciascun oggetto .............................. L. 50
6. - Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e
di periodici aventi carattere politico, sindacale o
culturale ........................................... " 6
7. - Pacchetti postali - Campioni di merci - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:
fino a 100 gr .................. L. 100
da oltre 100 gr fino a 250 gr .................. " 200
da oltre 250 gr fino a 500 gr .................. " 330
da oltre 500 gr fino a 1000 gr .................. " 600
Pacchi postali
8. - Prezzo dell'etichetta per tutti i pacchi postali L. 20
9. - Pacchi ordinari:
a) normali:
fino a 1 kg .................... L. 460
da oltre 1 kg fino a 3 kg .................... " 580
da oltre 3 kg fino a 5 kg .................... " 700
da oltre 5 kg fino a 10 kg .................... " 1300
da oltre 10 kg fino a 15 kg .................... " 1600
da oltre 15 kg fino a 20 kg .................... " 2000
b) Ingombranti:
Tariffe di cui alla lettera a) maggiorate del 100%.
10. - Pacchi urgenti (oltre il diritto fisso di recapito per espresso):
a) normali:
tariffe di cui alla lettera a) dei pacchi ordinari maggiorate
del 100%;
b) Ingombranti:
tariffe di cui alla lettera a) della presente voce maggiorate
del 100%.
11. - Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi (fino a 10 kg):
a) normali: tariffa unica ........................ L. 200
b) ingombranti: tariffa unica .................... " 400
12. - Tassa giornaliera di custodia dei pacchi, dopo
3 giorni non festivi di giacenza (con un massimo di
L. 1000) ............................................ L. 100
13. - Corrispettivi per concessioni di servizi:
a) diritto dovuto all'amministrazione dalle agenzie autorizzate
alla accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso
nella localita di provenienza:
per ogni oggetto ................................. L. 60
b) diritto dovuto all'amministrazione da banche, ditte, enti
in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:
per ogni oggetto ................................. L. 60
c) diritto che deve essere corrisposto alla amministrazione
dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg:
per ogni pacco:
fino a 10 kg ................................... L. 400
da 10 kg fino a 20 kg .......................... " 800
Servizi accessori e servizi vari
14. - Diritto di raccomandazione (oltre la tassa di francatura):
a) per le corrispondenze chiuse e aperte eccettuate
quelle indicate alla successiva lettera b) .......... L. 200
b) per le stampe periodiche spedite in
abbonamento ......................................... " 100
15. - Soprattasse di trasporto aereo:
L.C. - (lettere, biglietti postali, cartoline postali,
vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con
assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di
accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e
di pagamento) ....................................... L. nulla
A.O. - tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria
L.C.:
per ogni 50 gr o frazione ........................ L. 10
Pacchi:
fino a 1000 gr ................................... " 250
per ogni 500 gr o frazione in piu ................ " 130
Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali fino a 20 kg.
I pacchi inviati per via aerea fino a kg 10 sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso Sia la soprattassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.
16. - Diritto di assicurazione:
a) Sulle corrispondenze (oltre la tassa di francatura e
di raccomandazione):
ordinaria e convenzionale:
per le prime 100.000 lire ........................ L. 400
per ogni 50.000 lire o frazione in piu ........... " 200
contro i rischi di forza maggiore, oltre 4 diritto di
assicurazione normale:
per le prime 100.000 lire ........................ L. 400
per ogni 50.000 lire o frazione in piu ........... " 200
b) Sui pacchi (oltre la tassa di francatura):
ordinaria e convenzionale:
per le prime 100.000 lire ........................ " 600
per ogni 50.000 lire o frazione in piu ........... " 300
contro i rischi di forza maggiore oltre il diritto di
assicurazione normale:
per le prime 100.000 lire ........................ L. 400
per ogni 50.000 lire o frazione in piu ........... " 200
17. - Diritto di assegno (oltre le tasse di francatura
normali) ............................................ " 200
18. - Diritto di espresso (oltre le tasse di francatura normali): per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni
pacco .............................................. L. 250
19. -- Posta pneumatica:
lettere e biglietti fino a 30 gr e cartoline:
soprattassa ......................................... L. 50
20. - Fermo in posta e fermo telegrafo:
diritto fisso:
se pagato dal mittente ........................... " 40
se pagato dal destinatario ....................... " 51
21. - Diritto da applicarsi su ogni busta contenente
corrispondenze francate a macchina imbucate nelle
cassette d'impostazione ............................. " 100
22. - Provvigione:
a) sugli importi degli abbuoni agli utenti di macchine
affrancatrici: 10%;
b) per la tenuta dei conti di credito: 10%;
c) per la tenuta dei conti di credito speciali: 15 %.
23. - Legalizzazione atti:
per ogni operazione (otre le tasse di francatura
normali) ............................................ L. 1.000
24. - Notificazione atti giudiziari:
a) francatura del piego in base alte tariffe vigenti;
b) raccomandazione del piego in base alle tariffe vigenti;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione in base alle tariffe vigenti.
25. - Caselle postali:
nolo mensile:
per le caselle chiuse piccole .................... " 400
per le caselle chiuse medie ...................... " 600
per le caselle chiuse grandi ..................... " 800
26. - Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:
se a cura degli interessati - diritto mensile .... L. 500
se a cura dell'amministrazione - diritto mensile " 2.000
27. - Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse
o di sacchi ......................................... " 2.000
28. - Tessere postali di riconoscimento ............ " 500
29.- Tassa per la richiesta in visione di titoli pagati;
per contrordini e disposizioni dati dai mittenti o dai
destinatari; per conoscere l'esito di titoli postali " 400
Servizi di bancoposta
30 - Vaglia ordinari:
tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 50):
fino a L. 5.000 ............... L. 150
da oltre 5.000 fino a " 10.000 ............... " 200
da oltre 10.000 fino a " 50.000 ............... " 350
da oltre 50.000 fino a " 200.000 ............... " 600
31. - Vaglia fino a L. 10.000 diretti a militari di truppa
dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate:
tassa di emissione:
meta' della tariffa.
32. - Attestazione di emissione dei vaglia:
per ogni attestazione ............................ L. 100
33. - Vaglia telegrafici (oltre la tassa di emissione
e quella telegrafica) ............................... " 100
34. - Vaglia scaduti: tassa di rimborso:
a) per ogni vaglia ordinario o telegrafico ....... " 300
b) per ogni vaglia di servizio ................... " 100
Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia ordinari, telegrafici e di servizio non giunti a destinazione e quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.
35. - Vaglia ordinari e telegrafici smarriti:
tassa per la richiesta di pagamento nel periodo di validita':
per ogni vaglia .................................. L. 300
Sono esenti dal pagamento della tassa i titoli non giunti al
destinatario.
36. - Riscossione di crediti:
diritto di riscossione per ogni piego d'importo:
fino a L. 200.000 ................................ L. 350
per ogni 50000 lire o frazione in piu ............ " 100
per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo d'importo:
fino a L. 200.000 ................................ L. 300
per ogni 50.000 lire o frazione in piu ........... " 100
37. - Conti correnti postali:
a) versamento tassa unica ....................... " 100
b) pagamenti (da addebitarsi sul conto del traente
l'assegno):
assegni non trasferibili con recapito in busta al bene
ficiario:
tassa unica ...................................... L. 130
assegni trasferibili con recapito in busta al beneficiario:
tassa unica ...................................... L. 180
Sono esenti dal pagamento della tassa: le operazioni di posta giro; i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali e parastatali, regionali e gli altri enti pubblici; i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente; i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni a proprio favore non trasferibili, le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'amministrazione postale.
c) estratti di conto richiesti dal correntista:
per ogni estratto (da addebitarsi sul conto del
richiedente) ........................................ L. 100
d) copia del conto richiesta dal correntista:
per ogni facciata del mod. Ch 4-bis (da addebitarsi
sul conto del richiedente) .......................... " 300
e) rinnovazione degli assegni scaduti di validita':
diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno
da rinnovare) ....................................... " 300
Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.
Sono parimenti esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni giunti regolarmente a destinazione, il cui importo, debba essere riaccreditato ai conti traenti, purche' esso non sia inferiore a L. 20.000.
Se l'assegno e' di importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli che saranno dall'ufficio postale accettante applicati sulla domanda di rinnovazione ed annullati.
f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:
diritto fisso (da addebitarsi sul conto del
richiedente) ........................................ L. 300
g) procedura di inefficacia per smarrimento o sottrazione
di assegni in bianco o non ancora addebitati:
diritto fisso (da addebitarsi sul conto) ......... L. 300
h) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini
e rilascio di un secondo certificato (da rilasciarsi all'atto
dell'accettazione o dell'accreditamento):
per ogni attestazione o certificato oltre le tasse
di cui alla lettera a) .............................. L. 50
i) attestazioni di addebitamento di assegni trasferibili o
non trasferibili (rilasciate dagli uffici dei conti correnti
sulla apposita parte dell'assegno a quattro tagliandi):
per ogni attestazione ............................ L. 50
l) duplicati di certificati di allibramento, richiesti dal
correntista dopo un- mese dalla data dell'operazione successiva a quella cui i duplicati si riferiscono:
per ogni duplicato ............................... L. 100
m) revoca di postagiro internazionale:
diritto fisso .................................... " 200
n) riaccreditamento assegni non scaduti:
diritto fisso per ogni assegno ................... " 100
38. - Duplicazione di libretti di risparmio:
per ogni libretto ................................ " 400
La stessa tassa e' dovuta per la rinnovazione di libretti, richiesta entro sei mesi dalla data di emissione del libretto esaurito o deteriorato.
39. - Estinzione dei libretti di risparmio:
per ogni libretto ................................ L. 200
Se la somma e inferiore a L. 200 la tassa di estinzione
sara limitata all'importo di tale somma.
40. - Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:
per ogni buono dell'importo fino a L. 1.000 ...... L. 50
per ogni buono dell'importo di L. 5.000, 10.000 e
20.000 .............................................. " 400
per ogni buono dell'importo di L. 50.000, 100.000 e
250.000 ............................................. " 700
per ogni buono. dell'importo di L. 500.000 e
1.000.000........................................ " 1.500
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO)) ((8))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 15 dicembre 1965, n. 1414 ha disposto (con l'art. 1) che "Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , sono aggiunte le seguenti voci:
Voce n. 13-bis: incisioni foniche su dischi,
nastro o filo:
per ogni 50 grammi o frazione in piu ...................L. 15
Voce n. 55: Tassa per conoscere l'esito
di titoli postali ...........................................L. 60".
Ha altresi' disposto (con l'art. 2)che "La voce n. 12 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , e' sostituita dalla seguente:
12. - Stampe periodiche spedite in abbonamento:
1° gruppo: giornali quotidiani, compresi quelli
che non escono nei giorni festivi riconosciuti:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr...............L. 0,30 per ogni 50 gr. o frazione in piu .....................L. 0,20 1° gruppo bis: periodici pubblicati almeno una
volta per settimana il cui prezzo di vendita non sia
superiore a quello dei quotidiani:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.............. L. 0,50 per ogni 50 gr. o frazione in piu .................... L. 0,30 2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non
quotidiani che escano almeno una volta ogni quindici giorni:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.............. L. 1,25 per ogni 50 gr. o frazione in piu'..................... L. 0,75 3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che,
non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano
una volta al mese:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.............. L. 3
per ogni 50 gr. o frazione in piu .................... L. 1,50 4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che non
si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicita'
almeno semestrale: stampe propagandistiche, cataloghi,
bollettini e listini di commercio e annunzi editoriali e
librari di qualsiasi periodicita purche escano una volta
per semestre:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr............. L. 5 per ogni 50 gr. o frazione in piu ................... L. 3
Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "La lettera b) della, voce n. 28 della tabella n. 1 allegata aldecreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965,- n. 880 , esostituita dalla seguente b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento, L. 65)"; (con l'art. 4) che "Nella voce n. 29 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , per la categoria A. O. (tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L. C.) il porto unitario e' elevato da grammi 30 a grammi 50"; (con l'art.5) che "La voce n. 37 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della. Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, e' sostituita dalla seguente Voce n. 37: tassa, giornaliera di custodia dei pacchi, dopo tre giorni, non festivi, di giacenza (con un massimo di L. 1000), L. 50".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9) che "Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1966".
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 dicembre 1966, n. 1351 ha disposto (con l'art. 1) che "Nella Tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , la voce n. 29 e' sostituita dalla seguente:
29 - Sopratassa di trasporto aereo:
L.C. - (lettere, biglietti postali, cartoline postali,
vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno,
titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di
accreditamento del postagiro, avvisi di ricevimento
e di pagamento) per ogni 5 gr. o frazione........... L. 10
A.O. - Tutti gli altri oggetti non rientranti nella
categoria L.C. per ogni 30 gr. o frazione........... " 10
Pacchi - sopratassa:
fino a 1000 grammi.................................. " 220
per ogni 500 grammi o frazione in piu'............... " 110
Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali e quelli voluminosi sino a 20 kg.
I pacchi inviati per via aerea fino a kg. 10 sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla sopratassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso di L. 180. Sia la sopratassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che "Il presente decreto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 2 agosto 1967, n. 663 ha disposto (con l'art. 1) che "Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414 , e 5 dicembre 1966, n. 1351 , le voci dal n. 1 al n. 17 sono sostituite dalle seguenti:
1. - Lettere:
fino a 20 grammi................................... L. 50 da oltre 20 grammi fino a 100 grammi............... L. 100 da oltre 100 grammi fino a 250 grammi.............. L. 300 da oltre 250 grammi fino a 500 grammi.............. L. 600 da oltre 500 grammi fino a 1.000 grammi............ L. 1.500 da oltre 1.000 grammi fino a 2.000 grammi.......... L. 2.000
Lettere a tariffa ridotta:
meta della tariffa della lettera.
2. - Biglietti postali:
la tassa di cui al n. 1 con l'aumento, per i primi 20
grammi, di L. 5.
3. - Cartoline di Stato e dell'industria privata:
a) semplici........................................ L. 40
a tariffa ridotta............................... L. 20
b) con risposta pagata............................. L. 80
4. Carte manoscritte:
per i primi 250 grammi............................. L. 125 per ogni 50 grammi o frazione, successivi.......... L. 25
5. - Cartoline illustrate:
con la sola firma o con non piu di 5 parole di
convenevoli, data e firma del mittente................ L. 25
6. - Biglietti da visita:
con non piu di 5 parole di convenevoli............. L. 25
7. - Stampe augurali:
a) contenenti convenevoli redatti interamente a
stampa................................................ L. 25
b) contenenti convenevoli manoscritti, espressi con
un massimo di 5 parole................................ L. 25
8. - Fatture commerciali:
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento....... L. 40
9. - Partecipazioni di nascita, morte, matrimoni e
simili a stampa.................................. L. 25
10.- Estratti di conto delle Amministrazioni dei
giornali e di periodici aventi carattere politico
sindacale o culturale............................ L. 6
11.- Stampe periodiche spedite in abbonamento:
gruppo 1°:
giornali quotidiani compresi quelli che non escono
nei giorni festivi riconosciuti:
per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi..... L. 0,30
per ogni 50 grammi o frazione in piu'............. L. 0,20
gruppo 1° bis:
periodici pubblicati almeno una volta per settimana
il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello
dei quotidiani:
per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi..... L. 0,50
per ogni 50 grammi o frazione in piu'............. L. 0,30
gruppo 2°:
giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani
che escano almeno una volta ogni quindici giorni:
per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi..... L. 1,25 per ogni 50 grammi o frazione in piu'............. L. 0,75
gruppo 3°:
giornali, riviste, rassegne e simili che, non
potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano
una volta al mese:
per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi..... L. 3
per ogni 50 grammi o frazione in piu'............. L. 1,50
gruppo 4°:
giornali, riviste, rassegne e simili che non si
possano comprendere nei gruppi precedenti, di
periodicita almeno semestrale; stampe
propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini
di commercio, e annunzi editoriali e librari di
qualsiasi periodicita purche escano almeno una
volta per semestre:
per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi..... L. 8
per ogni 50 grammi o frazione in piu'............. L. 5
Le stampe periodiche dei primi tre gruppi e del gruppo 1° bis contenenti pubblicita' a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate - anche se non numerate o numerate a parte - od incorporate nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico, vanno sottoposte ad una tariffa pari a quella prevista per i porti successivi al primo per le stampe periodiche di 4° gruppo. La percentuale della pubblicita' deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.
Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.
12.- Inserti pubblicitari, impaginati o meno,
realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli,
ecc., locandine, cartelli reclamistici, cedole e
fogli di commissione, programmi di abbonamento,
quando si riferiscono a terzi o ad altri
periodici, anche se aventi unica amministrazione
che siano di formato diverso da quello delle
pagine dei periodici in cui sono inclusi:
per ciascun oggetto:
per ogni 50 grammi o frazione.................... L. 5
Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.
13.- Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite
di seconda mano e cedole di commissioni librarie:
per ogni 50 grammi o frazione.................... L. 25
13-bis. - Incisioni foniche su dischi, nastro e filo:
per ogni 50 grammi o frazione.................... L. 25
14.- Dichiarazioni di spedizione rilasciate alle Case
editrici e librarie circa il numero dei pieghi
presentati per l'inoltro in via ordinaria e a
tariffa ridotta:
diritto fisso per ogni piego..................... L. 10
15.- Campioni di merci:
per i primi 100 grammi........................... L. 50
per ogni 50 grammi o frazione in piu'............. L. 25
16.- Pacchetti postali:
per i primi 250 grammi........................... L. 150
per ogni 50 grammi o frazione in piu'............. L. 25
17.- Diritto da applicarsi su ogni busta contenente
corrispondenze affrancate a macchina imbucate
nelle cassette d'impostazione.................... L. 50".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "Le voci n. 29, 34, 38, 51 e 55 della Tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414 , e 5 dicembre 1966, n. 1351 , sono sostituite dalle seguenti:
29.- Soprattassa di trasporto aereo:
a) L.C. - (Lettere, biglietti postali, cartoline
postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi
ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere
assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro,
avvisi di ricevimento e di pagamento):
per ogni 5 grammi o frazione..................... L. 10
b) A.O. - (tutti gli altri oggetti non rientranti
nella categoria L.C.):
per ogni 50 grammi o frazione.................... L. 10
c) Pacchi:
fino a 1.000 grammi.............................. L. 220
per ogni 500 grammi o frazione in piu'............ L. 110
Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali e quelli voluminosi sino a 20 kg.
I pacchi inviati per via aerea fino a 10 kg. sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso di L. 180. Sia la soprattassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.
34. - Pacchi postali:
Pacchi ordinari:
a) normali:
fino a 1 kg.............. L. 460
da oltre 1 kg. fino a 2 kg.............. L. 520
da oltre 2 kg. fino a 3 kg.............. L. 580
da oltre 3 kg. fino a 4 kg.............. L. 640
da oltre 4 kg. fino a 5 kg.............. L. 700
da oltre 5 kg. fino a 6 kg.............. L. 760
da oltre 6 kg. fino a 7 kg.............. L. 820
da oltre 7 kg. fino a 8 kg.............. L. 880
da oltre 8 kg. fino a 9 kg.............. L. 940
da oltre 9 kg. fino a 10 kg.............. L. 1.000
da oltre 10 kg. fino a 11 kg.............. L. 1.040
da oltre 11 kg. fino a 12 kg.............. L. 1.080
da oltre 12 kg. fino a 13 kg.............. L. 1.120
da oltre 13 kg. fino a 14 kg.............. L. 1.160
da oltre 14 kg. fino a 15 kg.............. L. 1.200
da oltre 15 kg. fino a 16 kg.............. L. 1.240
da oltre 16 kg. fino a 17 kg.............. L. 1.280
da oltre 17 kg. fino a 18 kg.............. L. 1.320
da oltre 18 kg. fino a 19 kg.............. L. 1.360
da oltre 19 kg. fino a 20 kg.............. L. 1.400
b) voluminosi:
tariffe di cui alla lettera a) maggiorate
del 50 %;
c) ingombranti:
tariffe di cui alla lettera a) maggiorate
del 100 %.
38.- Corrispettivi per concessioni di servizi:
a) diritto dovuto all'Amministrazione dalle
agenzie autorizzate all'accettazione ed al
recapito delle corrispondenze per espresso nella
loro localita di provenienza:
per ogni oggetto.......................... L. 35
b) diritto dovuto all'Amministrazione da
banche, ditte, enti in genere autorizzati a
recapitare in loco la loro corrispondenza con
mezzi propri:
per ogni oggetto.......................... L. 35
c) diritto che deve essere corrisposto alla
Amministrazione dai concessionari del trasporto
pacchi e colli fino a 20 kg.:
per ogni pacco o collo fino a 1 kg........ L. 80
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 kg.. L. 150
per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 kg....... L. 220
per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 kg...... L. 290
51 - Avviso di ricevimento o di pagamento....... L. 40
55 - Tassa per conoscere l'esito di
titoli postali................................... L. 80". -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 27 dicembre 1966, n. 1365 ha disposto (con l'art. 3) che "La voce n. 43 della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , e' sostituita dalla seguente:
43-Vaglia a taglio fisso:
tassa di emissione:
da lire 1.0000 e da lire 5.000........................ L. 6 da lire 10.000 e da lire 20.000....................... L. 120
da lire 50.000........................................ L. 180". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 25 febbraio 1974, n. 79 ha disposto (con l'art. 1) che "Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414 , 5 dicembre 1966, n. 1351 e 2 agosto 1967, n. 663 , le voci numeri 5, 6, 7, 9 e 32 sono sostituite dalle seguenti:
5. - Cartoline illustrate con qualsiasi
numero di parole................... L. 40
6. - Biglietti di visita................ L. 40
7. - Stampe augurali.................... L. 40
9. - Partecipazioni di nascita, morte,
matrimonio e simili a stampa....... L. 40
32. - Diritto di espresso, oltre la fran-
catura ordinaria: per ogni oggetto
di corrispondenza e per ogni pacco... L. 250"
Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "La soprattassa di trasporto aereo per gli invii L.C. (lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento), di cui alla lettera a) della voce n. 29 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, numero 1414 , 5 dicembre 1966, n. 1351 e 2 agosto 1967, numero 663 , e' soppressa".
----------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.R. 3 aprile 1974, n. 110 ha disposto (con l'art. 7) che "Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414 , 5 dicembre 1966, n. 1351 e 2 agosto 1967, n. 663 , le voci n. 11 e n. 13 sono sostituite dalle seguenti:
Voce n. 11. - Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1.000 esemplari.
Non devono avere carattere postulatorio ne' contenere pubblicita' a favore proprio, eccetto quella relativa agli abbonamenti al periodico od ai periodici del gruppo editoriale mittente o alle vendite per corrispondenza:
gruppo 1°: giornali quotidiani compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e i settimi numeri:
per ogni esemplare non eccedente i
50 gr................................. L. 0,30
per ogni 50 gr. o frazione in piu L. 0,20
gruppo 1°-bis: periodici pubblicati almeno una volta per settimana, il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello dei quotidiani:
per ogni esemplare non eccedente i
50 gr................................. L. 0,50
per ogni 50 gr. o frazione in piu'. L. 0,30
gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani che escano almeno una volta ogni 15 giorni:
per ogni esemplare non eccedente i
50 gr................................. L. 1,25
per ogni 50 gr. o frazione in piu'. L. 0,75
gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:
per ogni esemplare non eccedente i
50 gr................................. L. 3,00
per ogni 50 gr. o frazione in piu'. L. 1,50
gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno una volta per semestre; stampe propagandistiche contenenti pubblicita' relativa agli abbonamenti al periodico od ai periodici del gruppo editoriale mittente o alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse, purche' si pubblichino almeno una volta per semestre:
per ogni esemplare non eccedente i
50 gr................................. L. 8,00
per ogni 50 gr. o frazione in piu L. 5,00
Le stampe periodiche dei primi tre gruppi e del gruppo 1°-bis contenenti pubblicita' a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate, anche se non numerate o numerate a parte, od incorporata nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico, vanno sottoposte alla seguente tariffa:
per ogni 50 gr. o frazione........ L. 5
La percentuale della pubblicita' deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.
Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.
Voce n. 13. - Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce n. 11 e cedole di commissioni librarie:
per ogni 50 gr. o frazione........ L. 25". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 24 febbraio 1975, n.37 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1976 la tabella A di cui all'art. 1 e' sostituita con la tabella Al, allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni:
TABELLA A 1
TARIFFE POSTALI PER L'INTERNO
Corrispondenze
1. - Lettere:
fino a 20 gr .................. L. 150
da oltre 20 gr fino a 50 gr .................. " 270
da oltre 50 gr fino a 100 gr .................. " 350
da oltre 100 gr fino a 250 gr .................. " 800
da oltre 250 gr fino a 500 gr .................. " 1.500
da oltre 500 gr fino a 1000 gr .................. " 2.500
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr .................. " 4.000
Lettere dirette a militari di truppa dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate:
meta' della tariffa.
I bis. - Biglietti postali .......................... L. 100
2. - Carte manoscritte - Fatture commerciali:
fino a 20 gr .................. " 130
da oltre 20 gr fino a 50 gr .................. " 250
da oltre 50 gr fino a 100 gr .................. " 300
da oltre 100 gr fino a 250 gr .................. " 700
da oltre 250 gr fino a 500 gr .................. " 1.400
da oltre 500 gr fino a 1000 gr .................. " 2.300
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr .................. " 3.500
3. - Cartoline di Stato e dell'industria privata - Cartoline illustrate - Biglietti di visita Partecipazioni di nascita, morte,
matrimonio e simili - Stampe augurali
- Avvisi di ricevimento o di pagamento .............. " 100
Cartoline di Stato e dell'industria privata dirette
a militari di truppa dell'esercito e gradi equivalenti
delle altre forze armate ............................ " 50
4. - Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce 5 e cedole di commissioni librarie:
fino a 50 gr .................. L. 40
da oltre 50 gr fino a 100 gr .................. " 80
da oltre 100 gr fino a 250 gr .................. " 150
da oltre 250 gr fino a 500 gr .................. " 250
da oltre 500 gr fino a 1000 gr .................. " 400
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr .................. " 700
5. - Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1000 esemplari:
Gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti, settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate, settimanali d'informazione aventi formato, caratteristiche e prezzo di vendita dei quotidiani:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr ........ L. 0,50
per ogni 50 gr o frazione in piu ................. " 0,20
Gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani
che escano almeno una volta ogni quindici giorni:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr ........ L. 2
per ogni 50 gr o frazione in piu ................. " 0,75
Gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una
volta al mese:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr ........ L. 4,50 per ogni 50 gr o frazione in piu ................. " 1,50
Gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non
Potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino
almeno una volta per semestre:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr ........ L. 13
per ogni 50 gr o frazione in piu ................." 5
Gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicita'
relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle
vendite stesse, purche si pubblichino almeno una volta per
semestre:
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr ........ L. 13
per ogni 50 gr o frazione in piu ................. " 5
Per poter fruire della tariffa del 5° gruppo le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti propri o altrui venduti per posta.
Le stampe periodiche non possono avere carattere postulatorio e quelle dei primi quattro gruppi non possono contenere pubblicita' a favore proprio.
Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.
Stampe periodiche dei primi 4 gruppi della presente voce, contenenti pubblicita' a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate - anche se non numerate o numerate a parte - od incorporata nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico:
tariffe di cui alla voce 4 (stampe non periodiche).
La percentuale della pubblicita' deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.
Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, ecc., locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi, o dello stesso formato ma non impaginati:
per ciascun oggetto:
per ogni 50 gr o frazione ....................... L. 5
Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.
Stampe periodiche che abbiano come finalita' esclusiva o prevalente l'attivita' pubblicitaria a scopo commerciale o che promuovano o richiedano l'invio o la raccolta di offerte, oboli, contribuzioni e simili:
tariffe di cui alla voce 4 (stampe non periodiche).
Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 100 grammi, fatta eccezione per i giornali quotidiani, i settimi numeri degli stessi ed i settimanali di informazione aventi formato, caratteristiche e prezzo di vendita dei quotidiani, non potute recapitare per qualunque ragione:
per ciascun oggetto .............................. L. 50
6. - Estratti di conto delle amministrazioni dei
giornali e di periodici aventi carattere politico,
sindacale o culturale ..............................." 6
7. - Pacchetti postali - campioni di merci - incisioni foniche su dischi, nastro o filo:
fino a 100 gr ......... L. 150
da oltre 100 gr fino a 250 gr ......... " 300
da oltre 250 gr fino a 500 gr ......... " 500
da oltre 500 gr fino a 1000 gr ......... " 900
Pacchi postali
8. - Prezzo dell'etichetta per tutti i pacchi postali L. 30
9. - Pacchi ordinari:
a) normali:
fino a 1 kg .................... " 700
da oltre 1 kg fino a 3 kg .................... " 850
da oltre 3 kg fino a 5 kg .................... " 1.000
da oltre 5 kg fino a 10 kg .................... " 1.600
da oltre 10 kg fino a 15 kg .................... " 2.000
da oltre 15 kg fino a 20 kg .................... " 2.400
b) ingombranti:
tariffe di cui alla lettera a) maggiorate del 100%.
10. - Pacchi urgenti (oltre il diritto fisso di recapito per espresso):
a) normali:
tariffe di cui alla lettera a) dei pacchi ordinari maggiorate del 100%;
b) ingombranti:
tariffe di cui alla lettera a) della presente voce maggiorate del 100%.
11. - Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi (fino a 10 kg):
a) normali: tariffa unica ........................ L. 300
b) ingombranti: tariffa unica .................... " 609
12. - Tassa giornaliera di custodia dei pacchi, dopo
3 giorni non festivi di giacenza (con un massimo di
L. l.000) ........................................... " 150
13. - Corrispettivi per concessioni di servizi:
a) diritto dovuto all'amministrazione dalle agenzie autorizzate alla accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nella localita' di provenienza:
per ogni oggetto ................................. L. 90
b) diritto dovuto all'amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:
per ogni oggetto ................................. L. 90
c) diritto che deve essere corrisposto alla amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg:
per ogni pacco:
fino a 10 kg ..................................... L. 500
da 10 kg tino a 20 kg ............................ " 1.000
Servizi accessori e servizi vari
14. - Diritto di raccomandazione (oltre la tassa di francatura):
a) per le corrispondenze chiuse e aperte eccet-
tuate quelle indicate alla successiva lettera b) .... L. 250
b) per le stampe periodiche spedite in abbona-
mento ............................................... " 125
15. - Soprattasse di trasporto aereo:
L. C. - Lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei
postagiro, avvisi di ricevimento
e di pagamento ...................................... L. nulla
A. 0. - tutti gli altri oggetti non rientranti nella cate
goria L. C.:
per ogni 50 gr o frazione ........................ L. 10
Pacchi:
fino a 1000 gr ................................... " 300
per ogni 500 gr o frazione in piu ................ " 150
Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali fino a 20 kg.
I pacchi inviati per via aerea fino a kg 10 sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso. Sa la soprattassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.
16. - Diritto di assicurazione:
a) Sulle corrispondenze (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione):
ordinaria e convenzionale:
per le prime 100.000 lire ........................ L. 500
per ogni 50.000 lire o frazione in piu ........... " 250
contro i rischi di forza maggiore, oltre il diritto di
assicurazione normale:
per le prime 100.000 lire ........................ L. 500
per ogni 50.000 lire o frazione in piu ........... " 250
b) Sui pacchi (oltre la tassa di francatura):
ordinaria e convenzionale:
per le prime 100.000 lire ........................ L. 700
per ogni 50.000 lire o frazione in piu ........... " 350
contro i rischi di forza maggiore, oltre il diritto di
assicurazione normale:
per le prime 100.000 lire ........................ L. 500
per ogni 50.000 lire o frazione in piu ........... " 250
17. - Diritto di assegno (oltre le tasse di fran-
catura normali) ..................................... L. 300
18. - Diritto di espresso (oltre le tasse di francatura
normali):
per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni
pacco ............................................... L. 300
19. - Posta pneumatica:
lettere e biglietti fino a 30 gr e cartoline:
soprattassa ...................................... " 50
20. - Fermo in posta e fermo telegrafo:
diritto fisso ....................................... " 50
21. - Diritto da applicarsi su ogni busta contenente
corrispondenze francate a macchina imbucate nelle
cassette d'impostazione .......................... " 150
22. - Provvigione:
a) sugli importi degli abbuoni agli utenti di macchine
affrancatrici: 10%;
b) per la tenuta dei conti di credito: 10%;
c) per la tenuta dei conti di credito speciali: 15%.
23. - Legalizzazione atti:
per ogni operazione (oltre le tasse di francatura
normali) ............................................ L. 1.500
24. - Notificazione Atti giudiziari:
a) francatura del piego in base alle tariffe vigenti;
b) raccomandazione del piego in base alle tariffe vigenti;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione
in base alle tariffe vigenti.
25. - Caselle postali:
Nolo mensile:
per le caselle aperte ............................ L. 300
per le caselle chiuse piccole .................... " 400
per le caselle chiuse medie ...................... " 600
per le caselle chiuse grandi ..................... " 803
26. - Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:
se a cura degli interessati - diritto mensile .... L. 500
se a cura dell'amministrazione - diritto mensile.. " 300
27. - Deposito di garanzia per l'uso di caselle
chiuse o di sacchi .................................. " 2.010
28. - Tessere postali di riconoscimento ............. " 500
29. - Tassa per la richiesta in visione di titoli
pagati; per contrordini e disposizioni dati dai
mittenti o dai destinatari; per conoscere l'esito
di titoli postali ................................... " 500
Servizi di bancoposta
30. - Vaglia ordinari:
tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 50):
fino a L. 5.000 ............. L. 150
da oltre L. 5.000 fino a L. 10.000 ............. " 200
da oltre L. 10.000 fino a L. 50.000 ............. " 400
da oltre L. 50.000 fino a L. 200.000 ............. " 700
31. - Vaglia fino a L. 10.000 diretti a militari di truppa
dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate:
tassa di emissione:
meta' della tariffa.
32. - Attestazione di emissione dei vaglia:
per ogni attestazione ............................ L. 150
33. - Vaglia telegrafici (oltre la tassa di emissione
e quella telegrafica) ............................... " 100
34. - Vaglia scaduti: tassa di rimborso:
a) per ogni vaglia ordinario o telegrafico ....... " 400
b) per ogni vaglia di servizio ................... " 100
Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia ordinari, telegrafici e di servizio non giunti a destinazione e quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.
35. - Vaglia ordinari e telegrafici smarriti:
tassa per la richiesta di pagamento nel periodo di validita':
per ogni vaglia .................................. L. 400
Sono esenti dal pagamento della tassa i titoli non giunti al destinatario.
36. - Riscossione di crediti:
diritto di riscossione per ogni piego d'importo:
fino a L. 200.000 ................................. L. 400
per ogni 50.000 lire o frazione in piu ............ " 100
per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di
cui sopra, per ogni titolo d'importo:
fino a L. 200.000 ................................. L. 350
per ogni 50.000 lire o frazione in piu ............ " 100
37. - Conti correnti postali:
a) versarmento tassa unica .......................... " 150
b) pagamenti (da addebitarsi sui conto del traente l'assegno): assegni non trasferibili con recapito in busta al beneficiario:
tassa unica ...................................... L. 180
assegni trasferibili con recapito in busta al beneficiario:
tassa cinica ..................................... L. 250
Sono esenti dal pagamento della tassa: le operazioni di posta giro; i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali e parastatali, regionali e gli altri enti pubblici; i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente; i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni a proprio favore non trasferibili, le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'amministrazione postale.
c) estratti di conto richiesti dal correntista:
per ogni estratto (da addebitarsi sul conto del
richiedente) ........................................ L. 150
d) copia del conto richiesta dal correntista:
per ogni facciata del mod. Ch. 4 bis (da addebitarsi
sul conto del richiedente) .......................... " 350
e) rinnovazione degli assegni scaduti di validita':
diritto fisso (da detrarsi dall'importo
dell'assegno da rinnovare) .......................... " 400
Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.
Sono parimenti esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni giunti regolarmente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, purche' esso non sia inferiore a L. 20.000.
Se l'assegno e' di importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli che saranno dall'ufficio postale accettante applicati sulla domanda di rinnovazione ed annullati.
f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del
correntista:
diritto fisso (da addebitarsi sul conto del
richiedente) ........................................ L. 350
g) procedura di inefficacia per smarrimento o sottrazione di
assegni in bianco o non ancora addebitati:
diritto fisso (da addebitarsi sul conto) ............ L. 350
h) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini e rilascio di un secondo certificato (da rilasciarsi all'atto
dell'accettazione o dell'accreditamento):
per ogni attestazione o certificato oltre le tasse
di cui alla lettera a) .............................. L. 50
i) attestazioni di addebitamento di assegni trasferibili o non trasferibili (rilasciate dagli uffici dei conti correnti sull'apposita parte dell'assegno a quattro tagliandi):
per ogni attestazione ............................. L. 50
1) duplicati di certificati di allibramento, richiesti dal
correntista dopo un mese dalla data dell'operazione successiva a quella cui i duplicati si riferiscono:
per ogni duplicato ................................ L. 100
m) revoca di postagiro internazionale:
diritto fisso ....................................." 200
n) riaccreditamento assegni non scaduti:
diritto fisso per ogni assegno ...................." 150
38. - Duplicazione di libretti di risparmio:
per ogni libretto ................................." 500
La stessa tassa e' dovuta per la rinnovazione di libretti,
richiesta entro 6 mesi dalla data di emissione del libretto
esaurito o deteriorato.
39. - Estinzione dei libretti di risparmio:
per ogni libretto ................................ L. 300
Se la somma a saldo e' inferiore a L. 300 la tassa di estinzione sara' limitata all'importo di tale somma.
40. - Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:
per ogni buono dell'importo fino a L. 1.000 ...... L. 50
per ogni buono dell'importo di L. 5.000, 10.000 e
20.000 .............................................." 500
per ogni buono dell'importo di L. 50.000, 100.000
e 250.000 ..........................................." 1.000 per ogni buono dell'importo di L. 500.000 e
1.000.000..........................................." 2.000".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 .

Tabella n. 2

TABELLA n. 2
((LIMITI DI PESO, DIMENSIONI, VALORE ED ASSEGNO
Limiti massimi di peso
1. - Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite
in abbonamento e spedizioni miste ................... kg 2
N.B. - Per i pieghi contenenti un solo volume che ecceda
il peso di kg 2 e ammesso l'invio fino al peso di kg 3.
2. - Carte punteggiate ad uso dei ciechi ............ kg 7
3. - Cartoline dell'industria privata, cartoline illustrate, biglietti di visita, fatture commerciali, estratti
di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici,
stampe augurali e partecipazioni di nascita, morte,
matrimonio e simili ................................. gr 20
4. - Cedole di commissioni librarie ................. " 50
5. - Pacchetti postali, campioni di merci, incisioni
foniche su dischi, nastro o filo .................... kg 1
6. - Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenza,
quando il servizio sia svolto dagli agenti dell'amministrazione: vuoti ............................................ gr 500
con corrispondenza ............................... kg 2
7. - Pacchi:
a) pacchi postali ordinari ....................... kg 20
b) pacchi urgenti ................................ " 5
c) pacchi per i quali e stato corrisposto il diritto
di espresso ......................................... " 10 d) pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi ............................ " 10
Dimensioni massime
1. - Lettere, carte manoscritte, fatture commerciali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste: cm 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm 75 di lunghezza, con cm 10 di diametro.
2. - Cartoline dell'industria privata, cartoline illustrate, biglietti di visita, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici e cedole di commissioni librarie: cm 15 x 10,7. Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori purche' siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.
3. - Stampe augurali e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili: cm 23,5 x 12, tolleranza in piu' mm 2.
4. - Pacchetti postali e campioni: cm 45 x 20 x 10 o, se a forma di rotolo, cm 45 di lunghezza con cm 15 di diametro.
In entrambi i casi tali dimensioni possono variare purche' la relativa somma non risulti rispettivamente superiore ai cm 75 o cm 60.
5. - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo: cm 45x45x20.
6. - Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenze, quando il servizio sia svolto da agenti dell'amministrazione:
cm 50 x 30.
7. - Pacchi:
a) pacchi normali: lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza,
m 2;
b) pacchi ingombranti: lunghezza m 1,50; somma di questa e del giro massimo, misurato come sopra, m 3.
Dimensioni minime
a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non interiore a cm 10 x 7.
b) Il volume dei pacchi postali non puo' essere inferiore a un decimetro cubo.
Limiti di valore e di assegno
1. - Assicurazione ordinaria e convenzionale:
a) nei rapporti tra uffici principali e uffici locali:
per le corrispondenze ............................ L. 500.000
per i pacchi ..................................... ". 200.000
b) nei rapporti degli uffici predetti con le agenzie e fra
queste ultime:
per corrispondenze e pacchi ...................... L. 200.000 c) nei rapporti degli uffici indicati nelle lettere precedenti
con le ricevitorie e fra queste ultime:
per corrispondenze e pacchi ...................... L. 10.900
2. - Assegno di cui possono essere gravate le corrispondenze ed i pacchi:
a) campioni ...................................... L. 1.000
b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture
commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali,
stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano,
carte punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (a
condizione che tutti i predetti oggetti siano spediti in
raccomandazione od eventualmente, per quelli chiusi, in
assicurazione) e pacchi:
nei rapporti tra uffici principali, uffici locali
e agenzie ........................................... L. 200.000 nei rapporti degli uffici predetti con le rice-
vitorie e fra queste ................................ " 10.000
3. - Vaglia postali:
a) vaglia a tassa (salvo le eccezioni autorizzate
dall'amministrazione):
limite minimo per ogni vaglia .................... L. 100
limite massimo per ciascun vaglia ................ " 200.000
b) vaglia di servizio:
nessun limite per i vaglia emessi nell'interesse
dell'amministrazione;
per quelli emessi nell'interesse di altri enti od
amministrazioni il limite massimo e':
per gli uffici principali ........................ L. 1.000.000 per gli uffici locali ............................ " 500.000 per le agenzie ................................... " 200.000
4. - Riscossione di crediti:
negli uffici principali e negli uffici locali ....... " 500.000
nelle agenzie ....................................... " 200.000
5. - Conti correnti postali:
a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate
dall'amministrazione):
il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti
effettuabili in contanti in uno stesso giorno e':
per gli uffici principali e le sezioni "cassa"
degli uffici dei conti correnti ..................... L. 5.000.000
per gli uffici locali ............................ " 1.000.000 per le agenzie ................................... " 200.000
I limiti anzidetti valgono per i versamenti effettuati dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.
Nessun limite e stabilito per le operazioni di postagiro,
nonche per quelle eseguite presso le casse provinciali delle poste.
Limite massimo per ogni assegno trasferibile ...... L. 1.000.000
b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'ammi-
nistrazione):
per i versamenti, gli assegni non trasferibili
ed i postagiro ...................................... L. 100
per gli assegni trasferibili ..................... " 1.000
Le operazioni eseguite nell'interesse dell'amministrazione P.T.
non sono soggette ad alcun limite.
6. - Risparmi:
a) Limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate
dall'amministrazione):
per gli uffici principali ........................ L. 5.000.000 per gli uffici locali ............................ " 3.000.000 per le agenzie ................................... " 1.000.000
Non sono soggette ad alcun limite di somma le operazioni
concernenti il servizio dei depositi di beneficenza e dei depositi giudiziari.
b) Limiti minimi (salvo le eccezioni stabilite
dall'amministrazione ................................ L. 100
Questa limitazione non si applica:
1) ai depositi eseguiti con versamento di cedole dei titoli del debito pubblico al portatore o di rate di interessi su titoli
del debito pubblico nominativi;
2) ai depositi eseguiti sui libretti intestati ad enti
ecclesiastici per sopravanzo di reinvestimento di rendita;
3) ai depositi eseguiti su libretti intestati al personale
avventizio degli uffici catastali per ritenute di garanzia;
4) ai depositi ordinati per speciali circostanze
dall'amministrazione;
5) ai rimborsi concernenti il prelevamento del credito residuale
del libretto e le riscossioni degli interessi inscrittivi;
6) ai rimborsi ordinati dall'amministrazione.
7. - Buoni postali fruttiferi:
L'importo complessivo dei buoni che ciascun ufficio puo'
emettere o rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o del medesimo ente non puo' eccedere, salvo speciale autorizzazione dell'amministrazione:
per gli uffici principali ........................ L. 5.000.000 per gli uffici locali ............................ " 3.000.000
per le agenzie ................................... " 1.000.000
8. - Operazioni effettuate nei recapiti:
I recapiti autorizzati a disimpegnare determinati servizi a danaro
possono effettuare operazioni entro i limiti d'importo stabiliti per gli uffici locali o agenzie, secondo l'equiparazione che a tali lini e' dichiarata dall'amministrazione.
9. - Operazioni effettuate per il tramite dei portalettere:
Il limite massimo delle operazioni per le quali i portalettere
possono servire da intermediari fra il pubblico e ali uffici e' stabilito in L. 30.000.
10. - Operazioni eseguite in titoli anziche' in contanti:
le operazioni che non implicano un effettivo movimento di danaro, e siano cioe' effettuate mediante quietanza di titoli nominativi pagabili presso l'ufficio postale, anziche' in contanti, possono essere eseguite per qualsiasi importo, prescindendo dai limiti massimi stabiliti per le singole categorie di uffici, fermo restando, quando trattasi di emissione di vaglia, il limite massimo di cui al precedente n. 3 a) per ciascun taglia.
Eguale trattamento si applica alle operazioni di versamento o di
deposito eseguite mediante vaglia o assegni liberi della Banca d'Italia, dei Banchi di Napoli o di Sicilia o degli altri Istituti di credito di diritto pubblico indicati dall'amministrazione a condizione che siffatti titoli siano intestati al "cassiere provinciale delle poste col concorso del controllore".
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO)) ((8))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 15 dicembre 1965, n. 1414 ha disposto (con l'art. 6) che "Alla tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , sono apportate le seguenti aggiunte e modifiche:
nella rubrica "limiti massimi di peso", dopo la voce n. 1, e' inserita la, voce:
n. 1 bis. - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo, kg. 1; nella rubrica "dimensioni massime", dopo la voce n. 1 e' inserita la voce:
n. 1 bis. - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo, cm. 45 x 45 x 20;
nella rubrica, "limiti di valore o di assegno" la lettera b) della voce n. 5 e' sostituita, dalla seguente:
b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):
per i versamenti, gli assegni localizzati
e di postagiro .................................. L. 100
per gli assegni all'ordine ........................ L.1000
Le operazioni eseguite nell'interesse dell'Amministrazione postale-telegrafica non sono soggette a limiti di sorta".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9) che "Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1966".
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 dicembre 1966, n. 1351 ha disposto (con l'art. 2) che "Nella rubrica "Limiti massimi di peso" della Tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , le voci n. 7 e n. 8 e la lettera b) della voce n. 10 sono sostituite dalle seguenti:
n. 7 - Cartoline illustrate, biglietti da visita,
stampe augurali contenenti non piu di cinque parole di
convenevoli manoscritti, fatture commerciali, estratti
di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di
commissioni librarie e cartoncini a stampa di cui alla
voce 10 della tabella n. 1............................ gr. 15
n. 8 - Stampe augurali contenenti convenevoli redat
ti interamente a stampa e partecipazioni di nascita,
morte, matrimonio, ecc................................ " 20
n. 10 - Pacchi:
b) Pacchi urgenti..................................... kg. 5"
Ha inoltre disposto (con l'art.3) che "Alla rubrica "Dimensioni massime" della Tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , le voci n. 4 e n. 5 sono sostituite dalle seguenti:
n. 4 - Cartoline illustrate, biglietti da visita o stampe augurali con non piu' di cinque parole di convenevoli manoscritti, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie e cartoncini a stampa di cui alla voce 10 della Tabella n. 1, cm. 15 x 10,5.
Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori purche' siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.
n. 5 - Stampe augurali contenenti convenevoli redatti interamente a stampa e partecipazioni cm. 23,5 X 12 - Tolleranza in piu' mm. 2".
Ha altresi' disposto (con l'art. 4) che "Il presente decreto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
----------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 2 agosto 1967, n. 663 ha disposto (con l'art. 3) che "Alla rubrica "Limiti di peso" della tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414 e 5 dicembre 1966, n. 1351 , le voci n. 7 e n. 8 sono sostituite dalle seguenti:
7. - Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali, estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie, gr. 15;
8. - Stampe augurali contenenti convenevoli redatti interamente a stampa o contenenti non piu' di cinque parole di convenevoli manoscritti e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc., gr.
20."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che "Alla rubrica "Dimensioni massime" della Tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414 e 5 dicembre 1966, n. 1351 , le voci n. 4, 5 e 6 sono sostituite dalle seguenti:
4. - Cartoline illustrate, biglietti da visita, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie, cm. 15 x 10,5.
Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori purche' siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilite.
5. - Stampe augurali contenenti convenevoli redatti interamente a stampa o manoscritti espressi con un massimo di cinque parole e partecipazioni, cm. 23,5 x 12. Tolleranza in piu' mm. 2.
6. - Campioni, pacchetti postali: cm. 45 x 20 x 10 o, se a forma di rotolo, cm. 45 di lunghezza, con cm. 15 di diametro.
In entrambi i casi tali dimensioni possono variare purche' la relativa somma non risulti rispettivamente superiore ai cm. 75 e cm.
60".
Ha altresi' disposto (con l'art. 5) che "Alla rubrica "Dimensioni minime" della Tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414 e 5 dicembre 1966, n. 1351 , il paragrafo a) e' sostituito dal seguente:
a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore ai cm. 10 x 7". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 24 febbraio 1975, n.37 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "A decorrere dalla medesima data la lettera a) della rubrica "Dimensioni minime" della tabella B di cui all'art. 1 e' sostituita dalla seguente: "a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 14 x cm 9""; (con l'art. 1, comma 2) che e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 .

Tabella n. 3

TABELLA N. 3
((INDENNITA' DI SMARRIMENTO
PER LE CORRISPONDENZE RACCOMANDATE E I PACCHI
1. - L'indennita' dovuta agli utenti per la perdita totale di
corrispondenze raccomandate e' stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione.
2. - L'indennita' dovuta agli utenti per la perdita dei pacchi
(esclusi quelli con valore dichiarato) e' stabilita nella misura di dieci volte l'importo della tassa di spedizione dei pacchi ordinari; oltre tale indennita' devono essere rimborsate anche le tasse
pagate.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO)) ((8))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 15 dicembre 1965, n. 1414 ha disposto (con l'art. 7) che "Nella tabella n. 3, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , la voce n. 1 e' sostituita dalla seguente:
1. - Corrispondenze: indennita' per raccomandate smarrite: l'indennita' dovuta agli utenti per lo smarrimento di raccomandata e' stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9) che "Il presente decreto ha
effetto dal 1 gennaio 1966". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 24 febbraio 1975, n. 37 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 .

Tabella n. 4

TABELLA N. 4
((TARIFFE TELEGRAFICHE PER L'INTERNO
Servizi ordinari
1. - Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento:
fino a sedici parole ............................. L. 1.000
per ogni parola in piu ........................... " 25
2. - Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento:
fino a sedici parole ............................. L. 2.000
per ogni parola in piu ........................... " 50
3. - Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari:
tassa fissa ...................................... " 1.000
per ogni parola aggiunta dal mittente ............ " 25
4. - Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti:
tassa fissa ...................................... " 2.000
per ogni parola aggiunta dal mittente ............ " 50
5. - Fonotelegrammi privati e di Stato a pagamento,
con un massimo di sedici parole, accettati dai posti
telefonici pubblici espressamente autorizzati ....... " 1.000
6. - Telegrammi "Oceano":
fino a sedici parole ............................. " 810
per ogni parola in piu ........................... " 50
7. - Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie
destinate alla pubblicita', da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie d'informazioni:
fino a trenta parole ............................. L. 230
per ogni parola in piu ........................... " 5
8. - Telegrammi semaforici (SEM): oltre la tassa per il per
corso telegrafico, soprattassa per la trasmissione semaforica:
fino a sedici parole ............................. L. 240
per ogni parola in piu ........................... " 15
9. - Telegrammi meteorologici (OBS), a pagamento:
fino a sedici parole ............................. " 280
per ogni parola in piu ........................... " 10
10. - Fototelegrammi trasmessi fra posti telefonici pubblici
statali e fra questi ed i posti telefonici privati:
a) fototelegrammi del formato cm 18 x 9,9: quattro unita' della
tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di L. 1.200;
b) fototelegrammi del formato cm 18 x 13,2: quattro unita' della
tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di L. 1.500;
c) fototelegrammi del formato cm 18 x 16,5: cinque unita' della
tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di L. 1.500;
d) fototelegrammi del formato cm 18 x 19,8: sei unita' della
tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di L. 1.500.
Per le trasmissioni fototelegrafiche effettuate nelle ore dalle 0 alle 8 e dalle 20,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle 0 alle 8 e dalle 13 alle 24 del sabato, dalle 0 alle 24 dei giorni dichiarati festivi la sola tariffa telefonica interurbana base e' ridotta del 50 per cento.
Fototelegrammi urgenti: tariffa telefonica interurbana base raddoppiata piu' la soprattassa telegrafica.
11. - Trasmissione di fototelegrammi in partenza da posti telefonici privati e diretta a posti telefonici pubblici statali:
ordinari: pagamento di una tassa telefonica pari alla durata della effettiva occupazione del circuito piu' una unita' telefonica, maggiorata di una soprattassa telegrafica di L. 1.200 per i fototelegrammi del primo formato e di L. 1.500 per gli altri formati previsti nella precedente voce n. 10;
urgenti: tariffa telefonica base dei fototelegrammi raddoppiata,
maggiorata della relativa soprattassa telegrafica.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO)) ((8))
----------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 2 agosto 1967, n. 663 ha disposto (con l'art. 6) che " Nella tabella n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , le voci nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 12 sono sostituite dalle seguenti:
1. - Telegrammi ordinari privati e di Stato a
pagamento, con un minimo
di 16 parole..................................... L. 600
per ogni parola in piu'........................... L. 25
2. - Telegrammi urgenti, privati e di Stato ap agamento
con un minimo di 16 parole....................... L. 1.200
per ogni parola in piu'........................... L. 50
3. - Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari, tassa
fissa................................................. L. 600
per ogni parola aggiunta dal mittente............ L. 25
4. - Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti, tassa
fissa................................................. L. 1.200
per ogni parola aggiunta dal mittente............ L. 50
5. - Fonotelegrammi privati e di Stato a pagamento, con
un massimo di 16 parole, accettati dai posti telefonici
pubblici espressamente autorizzati.................... L. 600
7. - Telegrammi-lettere-notturni, con un minimo di 30
parole................................................ L. 700
per ogni parola in piu'........................... L. 10
12.- Fonodettatura telegrammi:
1) per ciascun telegramma dettato dal domicilio
dell'abbonato:
a) nell'ambito della rete urbana e settoriale..... L. 200
b) nell'ambito della rete distrettuale............ L. 250
2) per ciascun telegramma dettato al domicilio
dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito
della rete urbana..................................... L. 100.
La soprattassa di cui al n. 1, lettera a) e' cosi' ripartita:
nelle localita' in cui esiste apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla Societa' telefonica concessionaria:
L. 180 in favore della Societa' telefonica concessionaria;
L. 20 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
nelle localita' in cui, non esistendo apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito dalla Societa' telefonica concessionaria, il servizio e' svolto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
L. 40 in favore della Societa' telefonica concessionaria;
L. 160 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
La soprattassa di cui al n. 1), lettera b) e' cosi' ripartita:
nelle localita' in cui esiste apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito dalla Societa' telefonica concessionaria:
L. 230 in favore della Societa' telefonica concessionaria;
L. 20 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
nelle localita' in cui, non esistendo apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito dalla Societa' telefonica concessionaria, il servizio e' svolto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
L. 100 in favore della Societa' telefonica concessionaria;
L. 150 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
La soprattassa di cui al n. 2) e' cosi' ripartita:
nelle localita' in cui esiste apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito dalla Societa' telefonica concessionaria:
L. 90 in favore della Societa' telefonica concessionaria;
L. 10 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
nelle localita' in cui, non esistendo apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito dalla Societa' telefonica concessionaria, il servizio e' svolto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
L. 30 in favore della Societa' telefonica concessionaria;
L. 70 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle Telecomunicazioni".
------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 25 febbraio 1974, n. 79 ha disposto (con l'art. 3) che "Nella tabella n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 663 , le voci numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:
1. - Telegrammi ordinari, privati e di
Stato a pagamento, con un minimo di
16 parole........................... L. 1.000
per ogni parola in piu'.............. L. 25
2. - Telegrammi urgenti, privati e di
Stato a pagamento, con un minimo di
16 parole............................ L. 2.000
per parola in piu'.................... L. 50
3. - Telegrammi per vaglia telegrafici
ordinari:
tassa fissa........................... L. 1.000
per ogni parola aggiunta dal mittente L. 25
4. - Telegrammi per vaglia telegrafici
urgenti:
tassa fissa........................... L. 2.000
per ogni parola aggiunta dal mittente L. 50
5. - Fonotelegrammi privati e di di Stato a
pagamento, con un massimo di 16 parole,
accettati dai P.T.P. espressamente
autorizzati L.1.000".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che "Nella tabella n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 663 , le voci 6 (telegrammi lampo) e 7 (telegrammi lettera notturni) sono soppresse". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 24 febbraio 1975, n. 37 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 .

Tabella n. 5

TABELLA N. 5
((TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE
E RADIOTELEFONICHE MARITTIME
Tariffe radiotelegrafiche
1. - Radiotelegrammi scambiati, via stazioni radio p.t. italiane,
fra l'Italia e le navi mercantili italiane:
tassa radiotelegrafica costiera per ogni parola .. L. 100
tassa radiotelegrafica di bordo per ogni parola .. " 80
oltre le normali tasse telegrafiche.
Quando si tratti:
a) di navi viaggianti in Mediterraneo tra porti italiani;
b) di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana, scambiati con lo Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili, ferme restando le normali tasse telegrafiche, le tasse radiotelegrafiche suddette sono ridotte come segue:
tassa costiera .................................... L. 65
tassa di bordo .................................... " 45
La tassa radiotelegrafica costiera di L. 100 per parola si ap
plica, inoltre, ai radiotelegrammi normali scambiati con le navi
da guerra italiane.
2. - Radiotelegrammi "SLT" (lettere radiomarittime):
fino a 20 parole:
tassa costiera con un minimo di 20 parole ........ L. 800
tassa di bordo con un minimo di 20 parole ........ " 600
per ogni parola in piu':
tassa costiera ..................................." 35
tassa di bordo ..................................." 25
3. - Radiofototelegrammi scambiati, via stazione radio principale p.t. di Roma, fra l'Italia e le navi mercantili italiane:
a) del formato di cm 18 x 9,9:
Mediterraneo Oceano
- -
tassa costiera ..................... L. 3.000 L. 6.000
tassa di bordo ..................... " 3.000 " 6.000
|tassa telegrafica. " 2.200 " 2.200
tassa terrestre <
|tassa di prosecuz. " 2.650 " 2.650 ------- ---------
Totale . . . L. 10.850 L. 16.850
------- ---------
b) del formato di cm 18 x. 13,2:
tassa costiera .................... L. 3.750 L. 7.500
tassa di bordo .................... " 3.750 " 7.500
tassa telegrafica ................. " 2.200 " 2.200
tassa di prosecuz ................. " 2.650 " 2.650
------ ------
Totale . . . L. 12.350 L. 19.850
------ ------
c) del formato di cm 18 x 16,5:
tassa costiera .................... L. 4.500 L. 9.000
tassa di bordo .................... " 4.500 " 9.000
tassa telegrafica |................ " 2.200 " 2.200
tassa terrestre <
tassa di prosecuz |................ " 2.650 " 2.650
------ ------
Totale . . . L. 13.850 L. 22.850
------ ------
d) del formato di cm 18 x 19,8:
Mediterraneo Oceano
- -
tassa costiera ...................... L. 5.250 L. 10.500 tassa di bordo ...................... " 5.250 " 10.500 tassa telegrafica _.................. " 2.200 " 2.200 tassa terrestre <
tassa di prosecuz._.................. " 2.650 " 2.650
------ ------
Totale . . .L .15.350 L. 25.850
------ ------
4.- Tariffe radiotelefoniche della 1ª zona (1):
a) conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni
radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale
e navi italiane, esclusi i casi previsti ai punti b), c) e d):
per la prima unita di tre minuti:
tassa costiera .................................. L. 600
tassa di bordo .................................. " 600
tassa terrestre ................................. " 300
------
Totale . . .L. 1.500
------
Dopo la prima unita' di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:
per la prima unita di tre minuti:
tassa costiera .................................. L. 405
tassa di bordo .................................. " 405
tassa terrestre ................................. " 300
-----
Totale . . .L. 1.110
-----
Dopo la prima unita' di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unita' di conversazione (tassa di preparazione);
b) conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi operanti tra o in porti nazionali o navi che, avendo l'obbligo dell'impianto radio, utilizzano apparati funzionanti sulle onde metriche (VHF):
per la prima unita di tre minuti:
tassa costiera .................................. L. 300
tassa di bordo .................................. " 300
tassa terrestre ................................. " 300
----
Totale . . . L. 900
----
Dopo la prima unita' di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla
persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unita' di conversazione (tassa di preparazione);
c) conversazioni radiotelefoniche scambiate su qualsiasi gamma di frequenza tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e pescherecci italiani:
per ogni unita di tre minuti:
tassa costiera .................................. L. 100
tassa di bordo .................................. " 100
tassa terrestre ................................. " 200
----
Totale . . . L. 400
----
Dopo la prima unita' di conversazione si percepisce, per ogni
ulteriore unita' o frazione l'intera tariffa unitaria.
(1) Si applicano per le conversazioni con le navi in navigazione nel mare Mediterraneo, dallo stretto di Gibilterra al canale di Suez e nel mar Nero.
Per le conversazioni non effettuate per causa dipendente dalla
persona richiesta o richiedente si percepisce un terzo delle singole tasse stabilite per unita' di conversazione (tassa di preparazione);
d) conversazioni radiotelefoniche scambiate sulla gamma delle onde metriche (VHF) tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi che non abbiano obbligo di impianti radio:
per ogni unita di tre minuti:
tassa costiera .................................. L. 150
tassa di bordo .................................. " 60
tassa terrestre ................................. " 300
---
Totale . . . L. 510
---
Dopo la prima unita' di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla
persona richiesta o richiedente si percepisce un terzo delle singole tasse stabilite per unita' di conversazione (tassa di preparazione).
5. - Tariffe radiotelefoniche della II zona (1):
a) conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e
navi italiane:
per la prima unita di tre minuti:
tassa costiera ................................. L. 1.110
tassa di bordo .................................. " 1.110
tassa terrestre ................................. " 300
-----
Totale . . .L. 2.520
-----
Dopo la prima unita' di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere
familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore o gli
equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:
per la prima unita di tre minuti:
tassa costiera .................................. L. 735
tassa di bordo .................................. " 735
tassa terrestre ................................. " 300
-----
Totale . . .L. 1.770
-----
Dopo la prima unita' di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla
persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unita' di conversazione (tassa di preparazione);
b) conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e
pescherecci italiani:
per la prima unita di tre minuti:
tassa costiera .................................. L. 750
tassa di bordo .................................. " 255
tassa terrestre ................................. " 300
-----
Totale . . .L. 1.305
-----
Dopo la prima unita' di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla
persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unita' di conversazione (tassa di preparazione). (1) Si applicano per le conversazioni con le navi in navigazione nell'oceano Atlantico, fuori dello stretto di Gibilterra, nella zona compresa fra i meridiani 300 est e 150 ovest e i paralleli 30 gradi e 70 gradi nord.
6. - Tariffe radiotelefoniche della III zona (1):
a) conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni
radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi italiane:
per la prima unita di tre minuti:
tassa costiera .................................. L. 1.650
tassa di bordo .................................. " 1.650
tassa terrestre ................................. " 300
-----
Totale . . . L. 3.600
-----
Dopo la prima unita' di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Quando si tratta di conversazioni radiotelefoniche a carattere
familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:
per la prima unita di tre minuti:
tassa costiera .................................. L. 1.110
tassa di bordo .................................. " 1.110
tassa terrestre ................................. " 300
-----
Totale . . . L. 2.520
-----
Dopo la prima unita' di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Per le conversazioni radiotelefoniche non effettuate per causa
dipendente dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unita' di conversazione (tassa di preparazione);
b) conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e
pescherecci italiani:
valgono le stesse tariffe di cui al punto b) della II zona.
7. - Per le conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite
stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale, gia' presenti ad un posto telefonico pubblico, per appuntamento convenuto fra gli interessati, e navi in navigazione in una delle tre zone di mare:
si applicano le tariffe normali.
Se la persona chiamata non e' presente al posto telefonico pubblico si percepisce la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.
8. - Conversazioni "personali":
a) per le conversazioni radiotelefoniche "personali" valevoli nel senso bordo-terra (dirette a numero telefonico di abbonato o ad un numero interno di impianto telefonico), si percepisce una soprattassa pari ad un terzo delle singole tasse stabilite per unita' di conversazione. Detta soprattassa per le conversazioni "personali" interessanti i pescherecci, di cui al punto 4, lettera c), e' fissata in L. 140, cosi' ripartite: L. 35 per soprattassa costiera; L. 35 per soprattassa di bordo e L. 70 per soprattassa terrestre;
b) per le conversazioni radiotelefoniche "personali" al posto
telefonico pubblico, oltre alla soprattassa di cui al punto a), si percepisce una tassa di recapito di importo uguale a quello del diritto di espresso.
c) per le conversazioni radiotelefoniche "personali" di cui ai
punti a) e b), non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce, oltre la citata soprattassa, anche la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO)) ((8))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 15 dicembre 1965, n. 1414 ha disposto (con l'art. 9) che "Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1966". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 24 febbraio 1975, n. 37 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 .
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