065U0959
065U0959
Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965 n. 959)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ; Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta:
Art. 1
Salvo quanto disposto dalle successive norme del presente decreto, le funzioni amministrative attribuite ad organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 , dalle sue successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esercitate dagli organi della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 2
Nulla e' innovato con le presenti norme alla disciplina vigente per quanto concerne:
a) gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito, di cui al penultimo e all'ultimo comma dell' art. 1, nonche' al secondo comma dell' art. 4 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 , e successive modificazioni;
b) i comitati e le istituzioni di cui all' art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 , e successive modificazioni.
Art. 3
L'alta sorveglianza di cui all' art. 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 , ed all'art. 80, primo e secondo comma, del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, e' esercitata dalla Regione.
Il Ministero dell'interno puo', in ogni tempo, invitare la Regione a provvedere alle attivita' previste dall'art. 80, secondo comma, del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99.
Resta ferma la competenza, del Ministero della sanita' ad esercitare, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 296 , l'alta sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che gestiscono istituti di cura limitatamente all'organizzazione e alle attivita' sanitarie.
Art. 4
Nulla e' innovato circa le competenze statali per quanto concerne le istituzioni che prestino assistenza o che eroghino la beneficenza a favore dei poveri di tutta la Repubblica, di cui all' art. 22 del regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2841 , o a favore dei poveri di piu' Province, una delle quali sia compresa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.
I provvedimenti per il riconoscimento della personalita' giuridica, le riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le trasformazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al primo comma aventi sede nel territorio della Regione possono essere promossi anche dalla Regione stessa.
Art. 5
Nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia i prefetti provvedono all'approvazione del programma annuale dell'opera assistenziale degli Enti comunali di assistenza, ai sensi dell' art. 9 della legge 3 giugno 1937, n. 847 , nonche' alla distribuzione tra i detti Enti dei fondi assegnati dal Ministero dell'interno ai sensi dell' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968 .
Gli interventi finanziari in caso di urgenza previsti dall' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173 , sono attuati, nel territorio della Regione, dai prefetti.
Art. 6
Nulla e' innovato alle competenze attribuite agli organi dello Stato dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento amministrativo approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 .
Art. 7
I provvedimenti di sospensione e di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per motivi di ordine pubblico e per persistente violazione di legge sono adottati, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, con decreto del prefetto della Provincia in cui l'istituzione ha sede.
Gli organi della Regione possono proporre i detti provvedimenti e sono tenuti, in ogni caso, a fornire ai prefetti gli elementi necessari per l'esercizio della facolta' di cui al comma precedente. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 15 gennaio 1987, n.469 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Sono soppresse le limitazioni stabilite negli articoli 7 , 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959 , riguardo al passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla regione Fr.-V.G. in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
Art. 8
Nulla e' innovato circa le competenze degli organi statali previsti dalla legge 21 giugno 1896, n. 218 , e dal regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361 , per l'accettazione di lasciti o donazioni. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 15 gennaio 1987, n.469 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Sono soppresse le limitazioni stabilite negli articoli 7 , 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959 , riguardo al passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla regione Fr.-V.G. in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
Art. 9
null ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 15 gennaio 1987, n.469 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Sono soppresse le limitazioni stabilite negli articoli 7 , 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959 , riguardo al passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla regione Fr.-V.G. in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
Art. 10
In tutti i casi nei quali le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173 , e ad ogni altra legge o regolamento in materia prescrivono, per le materie attribuite alla competenza statale, il parere del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, tale parere e' reso dall'organo regionale che esercita il controllo sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Fino a quando la Regione non abbia provveduto a dare attuazione all'articolo 60 dello Statuto speciale nei riguardi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e il Comitato circondariale di assistenza e beneficenza di Pordenone continuano a funzionare secondo le leggi dello Stato che ne regolano la composizione e le attivita'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 giugno 1965 SARAGAT MORO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 agosto 1965 Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 37. - VILLA