Monitoring Gesetzessammlung

060U1011

IT - DPR

060U1011

Accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960 n. 1011)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto l'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito in data 21 giugno 1956 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 29 del 28 gennaio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI Visto,il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 33. - VILLA -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 maggio 1966, n. 50,(in G.U. 28/25/1966, n. 131) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 , contenente "norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", per la sola parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria."

Art. 1

ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 18 OTTOBRE 1950
SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
18 ottobre 1950.
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal suo Presidente dott. Angelo Costa e dal Vice-Presidente on.
Eugenio Rosasco, assistiti dal Segretario Generale avv. Mario Morelli, dal Vice Segretario avv. Rosario Toscani e dall'avv.
Riccardo Cocco;
e
la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal Segretario on. Giuseppe Di Vittorio, dai Segretari on. Fernando Santi e Renato Bitossi e dai Vice-Segretari Luciano Lama e Domenico Bianco;
la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI rappresentata dal Segretario Generale on. Giulio Pastore, Segretari dott. Bruno Storti, dott. Dionigi Coppo, dott. Amleto Mantegazza e dall'on. Armando Sabatini;
la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal dottor Renato Bulleri, dal sig. Arturo Chiari, dal ragioniere Franco Novaretti, dal dott. Italo Viglianesi, e dal dott. Raffaele Vanni.
Art. 1.
Nel concorde intento di prevenire i licenziamenti individuali ingiustificati e possibilita' di turbamenti in occasione di licenziamenti individuali, le parti:
a) preoccupate insieme del buon andamento delle aziende e della sorte dei lavoratori, nonche' di assicurare alle Organizzazioni sindacali il libero esercizio della loro attivita';
b) ritenendo con la regolamentazione di cui appresso di garantire lavoratori e aziende da eccessi, abusi ed ingiuste prevalenze e consapevoli che una retta applicazione di una norma regolatrice di rapporti sociali si affida soprattutto alla sua leale interpretazione;
c) affermato contrario allo spirito del presente accordo ogni licenziamento ed ogni atto effettuati in contrasto con quanto espresso al comma a);
sotto gli auspici e con l'assistenza del Ministro del Lavoro;
fatte salve le rispettive posizioni di principio ed in via sperimentale;
hanno deliberato di dar vita ad un apposito "Collegio di conciliazione ed arbitrato" al quale deferire l'esame dei licenziamenti individuali quando i lavoratori interessati ne facciano istanza, essendo stabilito che nel caso in cui il Collegio non ritenesse valide le ragioni addotte dal datore di lavoro questi, su invito del Collegio, provvedera' a ripristinare il rapporto di lavoro, oppure, qualora per considerazioni di opportunita', lo stesso datore di lavoro considerasse incompatibile la permanenza del lavoratore nell'azienda, a versare una penale in aggiunta al trattamento di licenziamento.
Il lavoratore a sua volta ha facolta' di non accettare la penale, nel qual caso le parti riprendono la loro liberta'.
Le norme di applicazione di quanto sopra determinato sono stabilite come segue: ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 maggio 1966, n. 50, (in G.U. 28/25/1966, n. 131) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 , contenente "norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", per la sola parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria."

Art. 2

Art. 2.
Il lavoratore che ritenga ingiustificato il suo licenziamento puo' richiedere l'intervento conciliativo della Organizzazione sindacale Territoriale cui e' iscritto o conferisce mandato, nei confronti
della corrispondente Organizzazione Sindacale dei datori di lavoro.
In tal caso, su richiesta della Organizzazione dei Lavoratori, le Organizzazioni delle due parti esperiranno il tentativo di
conciliazione.
Ove tale tentativo non riesca o, comunque, trascorsi i termini per la richiesta e per l'espletamento di esso, il lavoratore, sempre per tramite della Organizzazione Sindacale alla quale e' iscritto o conferisce mandato, puo' richiedere con lettera raccomandata inviata alla Azienda, tramite l'Associazione Territoriale degli Industriali, l'intervento del Collegio di conciliazione ed arbitrato. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 maggio 1966, n. 50, (in G.U. 28/25/1966, n. 131) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 , contenente "norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", per la sola parte in cui disciplina l'intervento di
conciliazione delle organizzazioni di categoria."

Art. 3

Art. 3.
La richiesta per l'intervento conciliativo delle Organizzazioni deve essere avanzata entro tre giorni dalla data di comunicazione del licenziamento ed il tentativi di conciliazione deve esaurirsi entro i
successivi quattro giorni.
La richiesta d'intervento del Collegio di conciliazione ed arbitrato deve essere avanzata non oltre, il decimo giorno dalla
comunicazione del licenziamento. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 maggio 1966, n. 50, (in G.U. 28/25/1966, n. 131) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 , contenente "norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", per la sola parte in cui disciplina l'intervento di
conciliazione delle organizzazioni di categoria."

Art. 4

Art. 4.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato e' composto di un rappresentante del datore di lavoro e di uno del lavoratore designati
dalle rispettive Organizzazioni, e di un Presidente.
Il nominativo del Presidente verra' individuato mediante sorteggio tra quelli compresi in una lista, composta di un numero di nomi non superiore a dodici, formata di comune accordo tra le Organizzazioni sindacali provinciali interessate dei datori di lavoro e lavoratori. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 maggio 1966, n. 50, (in G.U. 28/25/1966, n. 131) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 , contenente "norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", per la sola parte in cui disciplina l'intervento di
conciliazione delle organizzazioni di categoria."

Art. 5

Art. 5.
Il Collegio espletera' un tentativo di componimento e, ove questo non riesca, emanera' il suo giudizio secondo equita' e senza obbligo di formalita' procedurali, entro dieci giorni dalla sua nomina, se costituito di volta in volta, o dalla richiesta del suo intervento, se abbia funzioni continuative. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 maggio 1966, n. 50, (in G.U. 28/25/1966, n. 131) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 , contenente "norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", per la sola parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria."

Art. 6

Art. 6.
L'importo della penale di cui al punto 1 e' stabilito dallo stesso Collegio di conciliazione ed arbitrato con criterio di equita' da un minimo di cinque ad un massimo di otto mensilita' di retribuzione, intendendosi per tale quella stabilita per la liquidazione della indennita' di licenziamento, compresa la indennita' di contingenza. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 maggio 1966, n. 50, (in G.U. 28/25/1966, n. 131) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 , contenente "norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", per la sola parte in cui disciplina l'intervento di
conciliazione delle organizzazioni di categoria."

Art. 7

Art. 7.
Il giudizio emesso dal Collegio viene comunicato alle parti e alle rispettive Organizzazioni entro tre giorni dalla pronuncia. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 maggio 1966, n. 50, (in G.U. 28/25/1966, n. 131) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 , contenente "norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", per la sola parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria."

Art. 8

Art. 8.
Per le aziende che occupano non piu' di 35 lavoratori la procedura di cui sopra non si applica. Il lavoratore licenziato puo' promuovere un esame conciliativo tra l'azienda ed il delegato d'impresa.
Per le aziende che occupano da 36 a 80 lavoratori il minimo ed il massimo della penale di cui al punto 6 s'intendono ridotti rispettivamente a due mensilita' e mezza e quattro mensilita'. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 maggio 1966, n. 50, (in G.U. 28/25/1966, n. 131) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 , contenente "norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", per la sola parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria."

Art. 9

Art. 9.
Ai licenziamenti per riduzione di personale si applica l'accordo interconfederale del 21 aprile 1950.
Per il licenziamento dei membri delle Commissioni interne e dei delegati d'impresa si applicano le disposizioni particolari contenute nell'accordo interconfederale per le Commissioni interne. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 maggio 1966, n. 50, (in G.U. 28/25/1966, n. 131) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 , contenente "norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", per la sola parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria."

Art. 10

Art. 10.
In caso di licenziamento per motivi previsti dalla legge e dai contratti di lavoro, senza corresponsione di preavviso o di indennita' di licenziamento (in tronco), si svolge la procedura
prevista dal presente accordo.
Fallito il tentativo di conciliazione davanti al Collegio di conciliazione ed arbitrato, il Collegio stesso, su istanza del datore di lavoro e con il conforme parere della: sua Organizzazione,
sospende il giudizio.
In tal caso, a richiesta della Organizzazione dei Lavoratori, verra' esperito un tentativo di conciliazione in sede
interconfederale.
In caso di mancato accordo, il lavoratore puo' promuovere il
giudizio dell'Autorita' Giudiziaria ordinaria.
Se quest'ultima abbia giudicato che siano dovute le indennita' di preavviso o di licenziamento, il lavoratore avra' diritto di chiedere l'applicazione del seguito della procedura di cui al presente
accordo.
Nel caso in cui il Collegio di conciliazione ed arbitrato inviti il datore di lavoro a ripristinare il rapporto oppure a versare la penale di cui al punto 1, potra' maggiorare detta penale fino al
doppio della misura di cui ai punti 6 e 8. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 maggio 1966, n. 50, (in G.U. 28/25/1966, n. 131) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 , contenente "norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", per la sola parte in cui disciplina l'intervento di
conciliazione delle organizzazioni di categoria."

Art. 11

Art. 11.
In caso di scarso rendimento, l'azienda procedera' ad una ammonizione scritta al lavoratore segnalandolo alla Commissione interna che invitera' il lavoratore a normalizzare il proprio rendimento. Qualora l'azienda, considerando che queste ammonizioni non abbiano sortito il loro effetto, proceda al licenziamento si applichera' la procedura di cui al presente accordo. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 maggio 1966, n. 50, (in G.U. 28/25/1966, n. 131) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 , contenente "norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", per la sola parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria."

Art. 12

Art. 12.
Il presente accordo decorre dalla data della sua stipulazione ed avra' durata sino al 31 dicembre 1951, intendendosi rinnovato successivamente di anno in anno se non disdetto tre mesi prima da una delle parti contraenti. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 maggio 1966, n. 50, (in G.U. 28/25/1966, n. 131) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 , contenente "norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", per la sola parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria."

Accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali-Norme integrative

NORME INTEGRATIVE
Sugli articoli 6 e 8:
Per i lavoratori assunti per lavori stagionali o saltuari, o comunque a termine, per i quali si faccia luogo alla applicazione del presente accordo per i licenziamenti avvenuti prima della scadenza del periodo lavorativo o del termine, la penale di cui ai punti 6 o 8 non potra' superare la entita' corrispondente alla retribuzione relativa al periodo di prevedibile occupazione residua al momento del licenziamento, ne' essere inferiore al minimo della penale quando il periodo residuo di prevedibile occupazione superi il tempo al quale e' commisurato tale minimo. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 maggio 1966, n. 50, (in G.U. 28/25/1966, n. 131) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 , contenente "norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", per la sola parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria."

Accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali-Dichiarazioni a verbale

CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE
Sull'art. 1:
Nel caso in cui il datore di lavoro accetti di ripristinare il rapporto di lavoro riconoscera' al lavoratore l'anzianita' maturata anteriormente al licenziamento agli effetti dei vari istituti contrattuali che prevedono benefici variabili in relazione alla anzianita' di servizio, previa restituzione della indennita' di
licenziamento eventualmente percepita.
Sull'art. 2:
Nel tentativo di conciliazione le Organizzazioni dei Lavoratori possono farsi assistere da una rappresentanza della Commissione interna e le Organizzazioni industriali dai rappresentanti
dell'azienda interessata.
Sugli articoli 2 e 4:
A chiarimento delle norme riguardanti l'esperimento del tentativo di conciliazione tra le Organizzazioni sindacali territoriali e la designazione dei rappresentanti delle Organizzazioni stesse in seno al Collegio di Conciliazione ed Arbitrato si da' atto che nel settore elettrico per Organizzazioni territoriali si intendono, da parte industriale, le Associazioni regionali o interregionali delle imprese elettriche e, da parte dei prestatori d'opera, le corrispondenti Segreterie regionali ed interregionali dei lavoratori della
categoria.
Salvo casi analoghi da accertarsi, si chiarisce inoltre che per Organizzazioni territoriali si intendono le Associazioni industriali provinciali e le corrispondenti Organizzazioni provinciali orizzontali dei lavoratori (Camere del Lavoro, Unioni, Camere Sindacali) salvo che l'Associazione Industriale abbia una competenza ad ambito territoriale piu' ristretto, nel qual caso alle disposizioni previste dai punti 2 e 4 sara' data applicazione da tale Associazione industriale competente per territorio e dalle
corrispondenti Organizzazioni dei lavoratori ove esistano.
Sull'ultima parte dell'art. 4:
Verificandosi casi di mancato accordo sulla formazione delle liste si fara' luogo all'intervento delle Confederazioni stipulanti per
risolvere la controversia.
Sull'art. 8:
Le esclusioni e limitazioni di cui al n. 8 non si applicano quando l'unita' aziendale da cui il lavoratore licenziato dipende faccia parte di un'azienda avente un numero complessivo di dipendenti
superiore a quello indicato al detto n. 8.
Sull'art. 9:
In relazione alla disposizione contenuta nell'ultimo comma del punto 9 le parti si danno atto che la regolamentazione particolare per i membri delle Commissioni interne in carica o scaduti (per, questi ultimi secondo i criteri che saranno concordati) non comprendera' la facolta' di scelta della soluzione economica prevista
dal punto 1.
Sull'art. 11:
Le parti si danno atto che la norma di cui al punto 11 non e suscettibile di estensione ad altri casi di motivazione dei
licenziamenti. ((1))
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI
------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 maggio 1966, n. 50, (in G.U. 28/25/1966, n. 131) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 , contenente "norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", per la sola parte in cui disciplina l'intervento di
conciliazione delle organizzazioni di categoria."
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht