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060U1028

IT - DPR

060U1028

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960 n. 1028)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, e relative tabelle, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi (A.N.D.I.L.), con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana (C.G.I.L.) e la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (F.I.L.C.A.), con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.); la Federazione Nazionale Edili e Affini e del Legno (Fe.N.E.A.L.), con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.); il sindacato italiano Lavoratori dell'Industria dei Laterizi aderente alla S.I.L.L.E.A., con la partecipazione della Federazione italiana Lavoratori del Legno, della Edilizia e delle Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.) e con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L); e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi (A.N.D.I.L.) e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini C.I.S.N.A.L., con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.); Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, e relative tabelle, per gli impiegati dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, stipulato tra le predette organizzazioni sindacali; Visto l'accordo, in pari data, per la istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali, per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria dei laterizi e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia, allegato al contratto suddetto; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 del 15 gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi agli operai ed agli impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi, del 18 dicembre 1957, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dal precitato contratto collettivo per gli impiegati ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi. ((1))
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 luglio 1960
GRONCHI
TAMBRONI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 49. - VILLA
------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 11-17 febbraio 1971, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 17/02/1971, n. 49)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028 , nella parte in cui attribuisce efficacia erga omnes all'art. 53, terzo comma, del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi".

Art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
18 DICEMBRE 1957 PER GLI OPERAI DIPENDENTI
DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEI LATERIZI - (A.N.D.I.L.) - rappresentata dal Vice Presidente comm. rag. Luigi Inverni, assistito dagli Industriali: sig. Gualtiero Briganti, dott.
Gualtiero Doniselli, ingegnere Vittorio Galotti, dott. Umberto Peretti, commendatore arch. Lino Vannuccini, nonche' dal dott. Mario Cantelli, Segretario Generale dell'A.N.D.I.L., con l'assistenza, della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona del dott. Tommaso Bardoscia
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI e AFFINI (F.I.L.C.A.) - rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza, dal Segretario Generale Aggiunto sig. Paolo Bellandi e dai Segretari Nazionali sigg. Alfredo Messere e Alberto Abbiati,
- con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del dott. Dionigi Coppo, Segretario Confederale ed i sigg.: Ettore Francesco Azais e Mario Pinna;
la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI E AFFINI E DEL LEGNO - (FE.N.E.A.L.), rappresentata dal Segretario Generale dott. Giordano Gattamorta e dai sigg. Natale Petitti e Paolo Mutti,
- con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.) nella persona del sig. dott. Raffaele Vanni, Segretario Confederale;
il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DEI LATERIZI aderente alla F.I.L.L.E.A., rappresentata dai sigg.: Gino Bernini, Mario Calzolari, Osasco Davini, Egidio Giorgi, Amedeo Manzo, componenti la Segreteria Nazionale e dai sigg.: Comunardo Bagni, Giovanni Barbieri, Ermanno Biagi, Mario Zanini;
- con la partecipazione della Federazione italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e delle Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), rappresentata dal Segretario Generale dott. Elio Capodaglio e dai Segretari signori: Carlo Ceri, Arvedo Forni e Giorgio Guerri,
e con l'assistenza della Confederazione Generale del Lavoro (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari on. Vittorio Foa e sig.
Luciano Romagnoli, e del dott. Eugenio Giambarba;
e' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle Aziende produttrici di materiali laterizi nel territorio nazionale ed aderenti all'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi.
Addi' 18 dicembre 1957 in Roma
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEI LATERIZI - A.N.D.I.L.) - rappresentata dal Vice Presidente comm. rag. Luigi Inverni, assistito dagli Industriali: sig. Gualtiero Briganti, dott. Gualtiero Doniselli, ingegnere Vittorio Galotti, dott. Umberto Peretti, commendatore arch. Lino Vannuccini, nonche' dal dottor Mario Cantelli, Segretario Generale dell'A.N.D.I.L., con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria, italiana nella persona del dott. Torquato Bardoscia.
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI - C.I.S.N.A.L. - rappresentata dal suo reggente Tommaso Senesi, assistito dai sigg.:
Sperello Barardinelli, Romano Gatta e Carlo Angelini,
con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacali Nazionali Lavoratori - C.I.S.N.A.L. - nella persona del sig. Verledo Guidi;
e' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle Aziende produttrici di materiali laterizi, nel territorio nazionale ed aderenti all'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi.
Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione dei lavoratori dovra' essere fatta tramite gli Organi del Collocamento secondo le norme di legge in vigore (ved. artt. 14 e 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 ).
All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare al lavoratore, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la qualifica, la categoria alla quale viene assegnato, nonche' la relativa retribuzione.

Art. 2

Art. 2.
DOCUMENTI
All'atto dell'assunzione, l'operaio dovra' presentare i seguenti documenti:
1) carta d'identita' o documento equivalente;
2) libretto di lavoro;
3) tessera per le assicurazioni obbligatorie;
4) stato di famiglia per l'operaio capo di famiglia agli effetti degli assegni familiari;
5) libretto della Cassa Mutua Malattia;
6) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali e di legge.
Il datore di lavoro potra' eventualmente richiedere il certificato penale con la data non anteriore a tre mesi.
Nel caso che il lavoratore si presenti sprovvisto dei documenti riguardanti il trattamento previdenziale, il datore di lavoro e' tenuto a richiederli agli uffici competenti.
L'operaio dovra' dichiarare il suo domicilio e la, sua residenza alla Direzione dell'azienda e tenerla informata degli eventuali cambiamenti.
All'atto della sua assunzione, l'operaio che non ne sia provvisto ricevera' a cura dell'azienda copia del presente contratto.
L'azienda dovra' rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Entro il giorno - non festivo - successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda mettera', a disposizione dell'operaio, per il ritiro, i documenti dovutagli, regolarmente aggiornati e l'operaio dovra' ritirarli rilasciandone regolare ricevuta.
La parte che contravvenisse a tale disposizione se ne assumera' la piena responsabilita' a tutti gli effetti.

Art. 3

Art. 3.
AMMISSIONE LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni della legge n. 653 del 26 aprile 1934 e altre leggi in materia.

Art. 4

Art. 4.
VISITA MEDICA
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite trimestrali obbligatorie per gli operai per i quali e' prescritta, l'operaio prima dell'assunzione potra' essere sottoposto a visita da parte del medico fiduciario dell'azienda.

Art. 5

Art. 5.
PERIODO DI PROVA
Il lavoratore di nuova assunzione puo' essere sottoposto ad un periodo di prova della durata di 6 giorni prorogabili di altri 6 giorni consensualmente.
Il prolungamento del periodo di prova deve risultare da accordo scritto.
Durante il periodo di prova e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso ne' indennita'.
All'operaio confermato in base all'esito della prova, il datore di lavoro fissera' la relativa paga che non potra' essere inferiore alla paga determinata nei contratti vigenti per la categoria alla quale l'operaio verra' assegnato. In tal caso l'anzianita', dell'operaio decorre dal primo giorno di assunzione.
L'operaio che non verra' confermato o che non accetta le condizioni fissategli, lascera' senz'altro l'azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute.
Nei caso che la paga non sia stata prestabilita, verra' retribuito in base alla paga minima fissata per la categoria nella quale ha prestato l'opera sua o in base al guadagno realizzato nel caso di lavoro a cottimo.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per cause di infortunio sul lavoro l'operaio sara' ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 25 giorni dall'inizio dell'assenza.
Per l'operaio che sia gia' stato precedentemente alle dipendenze della stessa azienda e con la stessa qualifica l'assunzione si intende fatta in via definitiva.

Art. 6

Art. 6.
QUALIFICHE
La classifica degli operai viene cosi' definita:
UOMINI.
a) specializzati: Capi squadra, fuochisti, modellisti, stampatori a mano ed al tornio (paltini), collocatori, elettricista meccanico, autista meccanico, specialista in filiere e macchine da laterizi, muratore specializzato, addetto alla regolazione e controllo dell'essiccatoio;
b) qualificati: inforcatori, tagliatori a mano, meccanici comuni, elettricisti comuni, fabbri falegnami, muratore di fornace, autisti, draghisti, conduttori di locomotori, conduttori di carrelli semoventi a forca, conduttori di pale meccaniche, conduttori di trattorini, conduttori di carrelli elettrici trasbordatori;
c) operai comuni o manovali specializzati: infornatori e sfornatori, prenditori, alimentatori e abbassatori di presse, arganisti, gambettisti, uscialaio, piegaferro, magazzinieri, carrettieri, guardiani, portieri, barcaioli, cuochi (cucinieri);
d) manovali comuni: operai di cantiere, sterratori, carriolanti comuni, porta combustibili, badilanti, stallieri e tutti gli operai manovali non compresi nelle suddette elencazioni;
e) operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia: autisti, magazzinieri, carrettieri, guardiani, portieri, stallieri infermieri, barcaioli, cuochi ecc.
DONNE.
La qualifica delle donne si ricava per analogia da quella degli uomini a seconda dei lavori ai quali le stesse vengono adibite.
Allo scopo di evitare l'impiego della mano d'opera femminile nei lavori pesanti, le donne non potranno essere:
1) addette sia all'escavo sia al movimento della terra e dell'agilla;
2) addette alla scoperta;
3) addette al trasporto dell'argilla dalla cava;
4) addette ai forni;
5) addette al carico su mezzi di trasporto dei materiali cotti; esclusi: foratini, tegole, materiali speciali leggeri, quelli da pavimento ed i coppi;
6) addette all'impignonamento del materiale cotto, pieno e forato pesante;
7) addette al carico dei materiali fuori delle pertinenze dello stabilimento;
8) addette alla presa del materiale pieno dalle filiere;
9) addette all'alimentazione della molazza;
10) addette alla manovra dello stampo delle presse a mano;
11) addette all'ingambettamento del materiale pieno;
12) e a qualunque altro lavoro previsto dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 e successive in argomento.
RAGAZZI.
I ragazzi minori di anni 16 sono esclusi dai lavori gia' indicati come vietati alle donne.
I giovani dai 16 ai 18 anni non potranno, a norma di legge, essere adibiti a lavori pesanti che richiedono uno sforzo fisico sproporzionato alla loro costituzione e pertanto non potranno essere adibiti:
1) all'escavo della, terra e dell'argilla;
2) ai forni;
3) all'alimentazione della molazza;
Potranno essere addetti come aiuti all'ingambettamento.
Agli effetti della classificazione di cui sopra, le singole voci restano cosi' definite:
Fuochista: e' l'operaio che attende alla cottura a regola d'arte, dei materiali laterizi somministrando il combustibile necessario con l'ausilio o meno di apparecchi alimentatori e sorvegliando e regolando l'andamento del fuoco.
Modellista: e' l'operaio addetto alla confezione a regola d'arte di modelli e stampi.
Stampatore a mano ed al tornio (paltino): e' l'operaio che, a regola d'arte, attende alla preparazione della argilla e successivamente alla confezione a mano ed al tornio di mattoni, mattoni a cuneo, pianelle, tegole a canale, vasi, ecc. Collocatore: e' l'operaio addetto esclusivamente al collocamento a regola d'arte del materiale crudo nel forno e capace di compiere in autonomia detto lavoro.
Elettricista meccanico: e' l'operaio addetto alla manutenzione e riparazione delle attrezzature e motori elettrici della fornace e capace di compiere tali lavori senza ricorrere ad officine specializzate.
Meccanico autista: e' l'operaio addetto alla manutenzione e riparazione di motori a scoppio e combustione interna e macchine relative, e capace di compiere tali lavori senza ricorrere ad officine specializzate.
Meccanico specialista in filiere e macchine da laterizi: e l'operaio addetto alla manutenzione, riparazione e revisione dell'impianto meccanico della fornace, compresa la preparazione, montaggio e riparazione delle filiere, capace di compiere tali lavori senza ricorrere ad officine specializzate. Per il riconoscimento di tale qualifica non e' requisito essenziale saper riparare le taglierine elettriche.
Draghista: e' l'operaio addetto al funzionamento ed alla manutenzione giornaliera di draghe o escavatori meccanici, escluse le riparazioni di pertinenza del meccanico.
Inforcatore: e' l'operaio addetto esclusivamente alla inforcatura dei forati alla uscita della filiera e capace di inforcare a regola d'arte qualunque forato.
Meccanici, fabbri, falegnami, elettricisti: sono gli operai che compiono lavori attinenti alla rispettiva qualifica, che non richiedono specializzazione.
Conduttore di locomobile: e' l'operaio addetto al funzionamento ed alla manutenzione giornaliera di locomotori, escluse le riparazioni di pertinenza del meccanico.
Muratore di fornace: e' l'operaio muratore addetto ai lavori di ordinaria manutenzione.
Infornatori e sfornatori: sono gli operai che immettono nel forno il materiale crudo e che estraggono dal forno il materiale cotto.
Prenditori, tagliatori, alimentatori e abbassatori di presse: sono gli operai addetti alle macchine e che svolgono il lavoro definito dai nomi ora detti.
Arganista: e' l'operaio addetto al funzionamento dell'argano.
Operai di cantiere: si intendono tutti coloro che compiono lavoro di vario genere, non elencati nelle definizioni sopra indicate, nella fornace.
Sterratori: sono gli addetti ai movimenti di terra e di argilla.
Porta combustibili: sono gli addetti al trasporto sul forno del combustibile.
Uscialai: sono gli addetti alla chiusura e all'apertura degli usciali del forno.
Muratore specializzato: e' l'operaio capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, volte dei forni, posa in opera di davanzali e stipiti.
Addetto alla regolazione e controllo dell'essiccatoio: e' l'operaio che controlla e regola le apparecchiature per il perfetto funzionamento dell'essiccatoio dal punto di vista della conduzione.
Conduttore di locomotori, di carrelli semoventi a forca, di pale meccaniche, di trattorini, di carrelli elettrici trasbordatori: e' l'operaio addetto al funzionamento del mezzo affidatogli ed alla manutenzione giornaliera di esso, escluse le riparazioni di pertinenza del meccanico.
Gambettista: e' l'operaio addetto al collocamento a regola, d'arte dei mattoni pieni sui pedali degli stenditoi.
N.B. - Sara' attribuita la qualifica di gambettista anche all'operaio che trasporta i mattoni pieni dalla macchina agli stenditoi e ne esegue il collocamento a regola d'arte sui pedali degli stenditoi stessi.
Nei contratti integrativi si provvedera', ad includere le altre categorie che eventualmente si rendessero opportune per consuetudini locali. Cosi' pure si provvedera' ad inserire fra gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli che si rendessero opportuni per consuetudini locali anche se compresi nelle classifiche dell'art. 6.
Il fatto che operai addetti ai lavori discontinui siano inseriti nelle diverse qualifiche a), b), c) e d) ha valore puramente retributivo.

Art. 7

Art. 7.
ORARIO DI LAVORO
L'orario normale massimo di lavoro e' di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali con le eccezioni di legge e le deroghe relative.
Per un periodo massimo di 4 mesi all'anno, da stabilirsi localmente nei singoli accordi integrativi, l'orario normale di lavoro e' di 9 ore giornaliere. Se l'orario di lavoro nei detti 4 mesi e' prorogato a 10 ore ai sensi di legge, resta convenuto che la decima ora sara' retribuita con una maggiorazione del 10 per cento sulla retribuzione globale.
Si precisa che qualora il datore di lavoro chieda la prestazione per la decima ora, il prestatore d'opera non potra' rifiutarsi di effettuare tale prestazione alle condizioni sopra stabilite.
Per le aziende che non abbiano esigenze di carattere tecnico stagionale, l'orario normale massimo di lavoro e' per tutto l'anno di 8 ore giornaliere e 48 settimanali.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario non puo' superare le 10 ore giornaliere.
E' ammesso, osservando le norme di legge, il superamento dell'orario normale di lavoro, e regime salariale normale, oltre i limiti sopra indicati e fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.

Art. 8

Art. 8.
LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
Con riferimento all'art. 6 per gli addetti ai lavori discontinui le prime 8 ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata a quella degli operai di produzione aventi eguale base salariale, la nona e decima ora saranno retribuite con la paga oraria suddetta ridotta ai 35%.

Art. 9

Art. 9.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale di lavoro di cui all'art. 7 e, per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, quello effettuato oltre le dieci ore giornaliere.
E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
Per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti ala, lavorazione dei mattoni a mano, le Associazioni provinciali hanno la facolta' di determinare, agli effetti della maggiorazione, l'inizio ed il termine dell'orario notturno, anticipandolo al massimo alle ore 20 e fino alle ore 4.
E' lavoro festivo quello effettuato nei giorni elencati nell'art. 16 ai quale si fa riferimento anche per le maggiorazioni.
Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (minimi unificati e contingenza) sono le seguenti:
Lavoro straordinario normale................. 20%
" notturno in turni avvicendati.......... 9%
" notturno non in turni.................. 25%
" notturno straordinario................. 35%
" festivo ordinario...................... 35%
" festivo straordinario.................. 40%
" festivo notturno non in turni.......... 45%
" festivo notturno straordinario......... 55%
Entro i limiti consentiti dalla legge l'operaio non puo' rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Le percentuali di maggiorazione sopra dette non sono cumulabili.
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge Per gli operai cottimisti le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla retribuzione (minimi unificati e contingenza) piu' il minimo di cottimo contrattuale.

Art. 10

Art. 10.
LAVORO A COTTIMO
Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti ad economia o a cottimo normale o a cottimo pieno.
Il lavoro a cottimo sara' regolato secondo le possibilita' tecniche dell'azienda con accordi da stipularsi tra le parti direttamente interessate. Il guadagno minimo del complesso dei lavoranti a cottimo normale in un medesimo reparto nei periodi normalmente considerati non dovra' risultare inferiore ai 12 per cento oltre i minimi di retribuzione.
Nel caso in cui un operaio lavorando a cottimo normale non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra', integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Per i cottimi di lunga durata, il conteggio del guadagno verra' effettuato a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui sopra ed al lavoratore saranno concessi acconti sul presumibile guadagno non inferiori alla retribuzione maggiorata della percentuale minima di cottimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non avra' diritto al mantenimento dello utile di cottimo salvo il caso che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.

Art. 11

Art. 11.
LAVORI SPECIALI
In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio quali lo spurgo di canali, pozzi, l'ammantellamento od altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua, sara' corrisposta la, percentuale di aumento del 20 per cento sulla; retribuzione globale di fatto a sulle tariffe di cottimo.
Per i lavori di cui sopra il datore di lavoro dovra' munire gli operai di idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.).

Art. 12

Art. 12.
CONDIZIONI DI LAVORO
PER LA FABBRICAZIONE DEI MATTONI A MANO
In ogni provincia, le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, assistiti da una rappresentanza delle categorie, si accorderanno per precisare le tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono, e le norme relative affinche' il lavoro si svolga in quelle migliori condizioni consentite dalle necessita' e consuetudini locali, dalle necessita' tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto del presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di ogni altra legge sociale.

Art. 13

Art. 13.
PASSAGGIO DI MANSIONI
All'operaio che venga temporaneamente adibito a mansioni per le quali e' stabilito un salario superiore a quello che normalmente percepisce, sara' corrisposto il salario proprio delle nuove mansioni durante il tempo per il quale vi resta adibito.
Qualora il suddetto passaggio di mansioni si prolunghi oltre i due mesi consecutivi, s'intende che l'operaio avra', acquistato la nuova mansione, salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle armi, gravidanza e puerperio, nei quali casi il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio della categoria.
All'operaio che venga temporaneamente adibito a mansioni per le quali e' stabilito un salario inferiore a quello dallo stesso normalmente percepito, l'azienda continuera' a corrispondere il salario della categoria di provenienza, salvo quanto e' detto nell'articolo seguente.

Art. 14

Art. 14.
PASSAGGIO DI CATEGORIA
Considerate le particolari caratteristiche dell'Industria dei Laterizi; la quale e' soggetta, a delle soste stagionali che non involgono la totalita' dell'azienda, si conviene che durante il cosi' detto periodo di morta stagione, periodo in cui non e' possibile mantenere ogni lavoratore nelle sue normali mansioni, l'azienda e il lavoratore possono direttamente prendere accordi perche', finche' durino le condizioni suindicate, il lavoratore sia adibito a mansioni inferiori, con la relativa retribuzione.
In questo caso si conviene che, per la liquidazione dei vari istituti contrattuali, l'azienda corrispondera' al lavoratore le sue spettanze in base ai ratei della qualifica di origine fino, al momento del passaggio; i restanti ratei in base alla paga percepita all'atto della liquidazione.
E' inteso che, qualora il lavoratore non intenda valersi della suindicata facolta', egli potra' chiedere il licenziamento con il riconoscimento di tutti i diritti previsti in caso di licenziamento non per motivi disciplinari.

Art. 15

Art. 15.
RIPOSO SETTIMANALE
Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadra' normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Il personale per il quale e' ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale godra' del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana che si chiamera' giorno di riposo compensativo.

Art. 16

Art. 16.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti per il riposo compensativo settimanale ai sensi dell'art. 15 del presente contratto;
b) le seguenti festivita' previste dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260 :
le quattro festivita' nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre);
le seguenti 13 festivita':
1. Capodanno (1 gennaio);
2. Epifania (6 gennaio);
3. S. Giuseppe (19 marzo);
4. Lunedi successivo alla, Pasqua;
5. Ascensione;
6. Corpus Domini;
7. SS. Pietro e Paolo (29 giugno)> 8. Assunzione della
B.V.M. (15 agosto);
9. Ognissanti (1 novembre);
10. Immacolata Concezione (8 dicembre);
11. S. Natale (25 dicembre);
12. S. Stefano (26 dicembre);
13. Il giorno del S. Patrono del luogo dove ha sede la fornace.
Per le festivita' di cui al punto b) il trattamento economico e' quello previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 .

Art. 17

Art. 17.
SOSPENSIONE DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro, opera, la Cassa Integrazione. Il datore di lavoro anticipera' le integrazioni previste dalla Cassa stessa dopo l'autorizzazione al pagamento.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i quindici giorni, l'operaio potra' richiedere il suo licenziamento con diritto alla corresponsione del preavviso, della indennita' di licenziamento e degli altri eventuali diritti maturati.

Art. 18

Art. 18.
MANCATO INIZIO ED INTERRUZIONE DI LAVORO
A) Mancato inizio di lavoro
Il lavoratore che si presenti allo stabilimento e che per cause di forza maggiore o indipendenti dalla sua volonta' non possa iniziare il lavoro, qualora non venga utilizzato in altre mansioni, avra' diritto alla retribuzione per le ore non lavorate lino ad un massimo di 4 ore, con l'obbligo di rimanere a disposizione della azienda, per le stesse 4 ore, a meno che non sia autorizzato dalla medesima ad allontanarsi.
Il trattamento di cui sopra competera' al lavoratore soltanto due volte in ogni ciclo di sei giorni lavorativi consecutivi.
Nel caso invece sia possibile iniziare il lavoro nel corso della giornata, al lavoratore spettera' la retribuzione per le ore effettivamente lavorate; qualora pero' le ore lavorate siano inferiori a 4 al lavoratore spettera' ugualmente l'importo fino a 4 Ore di retribuzione.
B) Interruzione di lavoro.
Qualora il lavoratore, nel corso della lavorazione, dovesse comunque sospendere la lavorazione stessa per cause di forza maggiore o indipendenti dalla sua volonta', sempreche' non possa essere utilizzato in altre mansioni e resti a disposizione, avra' diritto, oltre al compenso per le ore effettivamente lavorate, ad una, integrazione fino alla concorrenza dell'importo di 4 ore di retribuzione, ivi compreso percio' quelle lavorate, se queste sono inferiori a 4.
Per gli operai adibiti a lavoro a cottimo, e' intesa come retribuzione il minimo unificato e la contingenza.
E' pacifico che, se il datore di lavoro ritenesse opportuno trattenere ugualmente in fabbrica l'operaio oltre le 4 ore senza poterlo utilizzare, dovra' corrispondergli la retribuzione per tutte le ore in cui lo ha trattenuto dopo le 4 ore.
Chiarimento a verbale all'art. 18.
L'azienda corrispondera' comunque quanto stabilito dal presente articolo, fermo restando l'intervento della Cassa integrazione dalle 24 alle 40 ore settimanali il cui trattamento, ove concesso, non si cumula con quanto erogato dall'azienda.
Le ore non lavorate, ma retribuite nei modi di cui alle lettere A) e B), possono essere recuperate con le modalita' di cui all'art. 20.

Art. 19

Art. 19.
RIDUZIONE DI LAVORO
In caso di riduzione di lavoro, l'azienda provvedera' compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario di lavoro o alla formazione di turni prima di ridurre il personale.
Nel caso che la riduzione del lavoro renda assolutamente necessario il licenziamento di lavoratori, le aziende dovranno tener presente in modo particolare le condizioni di famiglia dei dipendenti, conservando in servizio, compatibilmente con le esigenze tecniche, e a parita' di rendimento, i lavoratori aventi condizioni economiche e familiari particolarmente disagiate.

Art. 20

Art. 20.
RECUPERO
E' ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per cause di forza maggiore e per le interruzioni, all'orario normale di lavoro concordate fra le organizzazioni interessate, purche' contenute nel limite massimo di un'ora al giorno e sempreche' il recupero si effettui entro le due settimane immediatamente successive alla avvenuta interruzione.

Art. 21

Art. 21.
TRASFERTE
Qualora il lavoratore sia comandato a lavorare eccezionalmente e temporaneamente in localita' diversa dalla normale e da questa distante oltre 5 chilometri, avra' diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ad una diaria la cui misura verra' stabilita provincialmente.

Art. 22

Art. 22.
TRASFERIMENTI
All'operaio che sia trasferito per ordine del datori di lavoro in localita' diversa dalla normale e per un periodo di tempo che comporta la necessita' da parte del lavoratore di trasferire anche il proprio domicilio, sara' dovuto il rimborso delle spese da lui sostenute per se e per la famiglia nonche' per il trasporto delle masserizie.
Inoltre e' dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata risoluzione del contratto di affitto, oltre ad una speciale indennita' da concordarsi fra le parti, caso per caso.
Gli verra' anche corrisposta la normale retribuzione per tutto il tempo occorrente per il trasferimento. Si l'operaio non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla indennita' di licenziamento ed a tutte le altre indennita' previste per la sua liquidazione.
Nel caso in cui il luogo di destinazione si trovi la zona malarica, qualora l'operaio, per accertati motivi di salute, non possa lavorare in detta zona, il rifiuto di trasferirsi non puo' costituire motivo di licenziamento.
All'operaio che viene trasferito per esigenze della azienda e che entro i diciotto mesi successivi venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella localita' in cui risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese strettamente necessarie per il viaggio di ritorno per lui e famiglia e per il trasporto delle masserizie, sempreche' il rientro avvenga entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 23

Art. 23.
TRAPASSO DI AZIENDA
Il trapasso, la trasformazione o la fusione dell'azienda non risolvono, di per se' il rapporto di lavoro, per cui il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
In caso di fallimento, seguito da licenziamento o da cessazione di azienda, il lavoratore avra' diritto alla indennita' di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto.

Art. 24

Art. 24.
PERMESSI
Potranno essere accordati brevi permessi orari agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, con facolta' per l'azienda di corrispondere o meno la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.

Art. 25

Art. 25.
CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto luogotenenziale 13 settembre 1946, n. 303 .
All'operaio ripresentatosi nel termine di cui all'art. 3 del citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sara' riconosciuta l'anzianita' per il periodo di tempo trascorso sotto le armi ai soli effetti della corresponsione della indennita' di licenziamento e del premio di fedelta' di cui all'art. 37.

Art. 26

Art. 26.
CONGEDO MATRIMONIALE
Agli operai di ambo i sessi sara' concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo di congedo della durata di 10 giorni consecutivi.
Pertanto spetta agli operai un assegno di importo pari a 10 giornate di retribuzione globale di fatto, fermo restando il diritto dell'azienda di trattenersi i rimborsi effettuati dall'Istituto di Previdenza sociale a tale titolo.

Art. 27

Art. 27.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Agli operai che sono membri di Organi Direttivi delle Organizzazioni sindacali, provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti d'ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, all'azienda cui l'operaio appartiene.

Art. 28

Art. 28.
ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE
Per gli operai chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segretario o dirigente nazionale, nonche' di segretario o vice segretario regionale, provinciale o comunale nelle Organizzazioni dei lavoratori, oppure chiamati a ricoprire la carica di sindaco nelle amministrazioni comunali e che ne facciano espressa richiesta alla Direzione dell'azienda, il rapporto di lavoro verra' sospeso fino alla fine della, stagione lavorativa, o dell'anno in corso, a meno che non si tratti di operaio addetto a lavorazione continua, nel qual caso il rapporto di lavoro rimarra' sospeso sino a un massimo di due anni con la sola conservazione del posto.
Le parti raccomandano alle aziende di conservare all'operaio anche la decorrenza della anzianita'.

Art. 29

Art. 29.
ASSENZE
Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il primo giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
L'assenza non giustificata e' punita con multa pari al 10 per cento della paga che il lavoratore avrebbe percepito lavorando durante il periodo di assenza.
L'importo della multa verra' devoluto alla Cassa Mutua Malattia.
In caso di malattia, il lavoratore - salvo giustificato motivo di impedimento - dovra' avvertire l'azienda entro 48 ore dall'inizio della malattia; l'azienda ha facolta' di fare effettuare visite mediche di controllo.
Il lavoratore colpito da infortunio dovra' dare immediato avviso all'azienda.
L'operaio puo' essere licenziato senza preavviso, ne' eventuale indennita' di anzianita':
a) nel caso di assenza ingiustificata per tre giorni di seguito;
b) al verificarsi della terza assenza ingiustificata, nel periodo di un anno, in giorno successivo al festivo.

Art. 30

Art. 30.
PRONTO SOCCORSO
Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, riportate in allegato al presente contratto, che dovranno essere rigorosamente osservate.
In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attivita' lavorativa, l'operaio dovra' immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale provvedera' a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l'infortunio sul lavoro accade all'operaio comandato fuori dello stabilimento, la denuncia verra' stesa al piu' vicino posto di soccorso producendo le dovute testimonianze.
Il materiale sanitario in dotazione alla fornace sara' dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini che all'occorrenza sara' incaricato di prestare il pronto soccorso.
Al medesimo sara' fornito il testo delle istruzioni per l'uso del materiale sanitario.

Art. 31

Art. 31.
MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di malattia o infortunio, l'operaio avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza interruzione di anzianita'.
Per gli operai ricoverati in sanatori, la conservazione del posto sara' di mesi 9.
Trascorso tale periodo, ove l'azienda licenzi l'operaia e la malattia o l'infermita' conseguente all'infortunio debitamente accertata non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio avra' diritto allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.
Per il trattamento economico si fa riferimento alle norme generali circa l'assistenza in caso di malattia a di infortunio ai lavoratori dell'industria.
Nel caso in cui avvenga una menomazione fisica in conseguenza di infortunio o di malattia, l'azienda potra' assicurare all'operaio un posto adeguato alle sue nuove capacita', corrispondendogli il salario proprio alla sua nuova mansione.

Art. 32

Art. 32.
TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA'
Per il trattamento in caso di maternita' si la riferimento alle norme di legge in vigore.

Art. 33

Art. 33.
PREVIDENZE SOCIALI
L'azienda provvedera' alle previdenze di legge attualmente in vigore a favore degli operai nonche' a quelle che venissero eventualmente istituite in seguito.

Art. 34

Art. 34.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte dell'operaio, l'indennita' di licenziamento e l'indennita' sostitutiva del preavviso saranno corrisposte al coniuge, a figli e, se viventi a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone sopra indicate, le indennita' di cui sopra sono attribuite secondo la norma della successione legittima.

Art. 35

Art. 35.
FERIE
Gli operai che abbiano presso l'azienda un anno di anzianita' consecutiva hanno diritto annualmente ad un periodo di ferie retribuito con retribuzione globale di fatto come indicato nell'art. 12 del concordato interconfederale del 27 ottobre 1946 e nelle misure di:
a) giorni 12 (ore 96) dal 1° al 5° anno compiuto;
b) giorni 14 (ore 112) dal 6° al 14° anno compiuto;
c) giorni 16 (ore 128) oltre il 14° anno compiuto.
Per i lavoranti a cottimo normale, la retribuzione durante il periodo feriale o la indennita', sostitutiva, sara' ragguagliata alla retribuzione ad economia maggiorata della percentuale minima di cottimo di cui all'art. 10.
Per i lavoranti a cottimo pieno, la retribuzione sara' ragguagliata al guadagno medio giornaliero percepito nelle 4 settimane o due quindicine precedenti la data nella quale si e' compiuto il periodo annuale cui le ferie sono riferite o la data della risoluzione del rapporto.
In caso di licenziamento o di dimissioni, ove sia maturato il diritto alle ferie, spettera' il godimento delle stesse.
In caso di ferie collettive o di licenziamenti, o di dimissioni, all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie, spettera' il godimento di tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi di anzianita'. All'operaio che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo feriale per non avere un'anzianita' di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spettera' una giornata (8 ore) di ferie per ogni mese di anzianita'.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' considerata, agli effetti delle ferie come mese intero.
L'epoca delle ferie sara' stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo contemporaneamente per fornace, per squadre o individualmente.
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.
I giorni festivi di cui all'art. 16 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si fara' luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.
Allo scopo di non incidere sulla produttivita' delle aziende nel presente delicato momento dell'economia nazionale, resta convenuto perdurando tali condizioni, la possibilita' di suddividere in due periodi dell'anno il godimento dei giorni di ferie, ovvero di sostituire il godimento fino a sei giorni, corrispondendo un dodicesimo di retribuzione calcolato nella misura sopra indicata, per ogni giorno di ferie non godute.

Art. 36

Art. 36.
GRATIFICA NATALIZIA
Agli operai in servizio alla data di applicazione del presente contratto la liquidazione della gratifica natalizia sara' effettuata per ciascun anno nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto.
Per gli operai lavoranti a cottimo normale, il trattamento sara' pari alla retribuzione (minimi unificati e contingenza) maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art. 10.
Per i lavoratori a cottimo pieno, si fara' riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.
Nel casa di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' considerata agli effetti della gratifica natalizia come mese intero.
Qualora un operaio abbia prestato servizio durante il corso dell'anno in lavori retribuiti a cottimo e ad economia, il computo sara' fatto secondo il sistema stabilito per i cottimisti per quei mesi per i quali l'operaio ha lavorato a cottimo e secondo il sistema stabilito per i lavoranti ad economia per quei mesi per i quali ha invece lavorato ad economia.
Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia con orario superiore alle 8 ore giornaliere, la gratifica natalizia sara' ragguagliata a 25 giornate della retribuzione giornaliera di fatto percepita secondo il proprio orario giornaliero.

Art. 37

Art. 37.
PREMIO DI FEDELTA'
Ai lavoratori che abbiano compiuto il 20° anno di anzianita' presso la stessa azienda, verra' corrisposto un premio pari all'importo di 140 ore lavorative.
Ai soli effetti di questo istituto si conviene, oltre a quanto stabilito dall'art. 25, che qualora durante il rapporto di lavoro si sia verificata o si verifichi una unica interruzione non superiore ai 4 mesi, questa non interrompe il maturarsi dell'anzianita'.

Art. 38

Art. 38.
MODALITA' DI PAGAMENTO
La paga verra' effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente o mensilmente secondo le consuetudini.
A richiesta degli operai, quando la paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, dovranno essere corrisposti acconti settimanali di circa il 90 per cento della paga maturata.
La paga si effettua con busta o documento equivalente preparata individualmente e recante la descrizione dei singoli elementi che la compongono, il nominativo dell'azienda ed il periodo cui si riferisce.
La paga sara' corrisposta immediatamente dopo la cessazione del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera e comunque in modo da evitare che i lavoratori debbano subire perdite di tempo superiori alla mezz'ora circa oltre la fine dell'orario lavorativo.
Nel caso che la paga si faccia in localita' diversa dalla fornace, si concedera' all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo ove si effettua la distribuzione delle paghe al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.
Non saranno ammessi reclami sulla, rispondenza fra la somma percepita e quella indicata sulla busta paga o documento equivalente nonche' sulla qualita' della moneta, se non all'atto del pagamento.

Art. 39

Art. 39.
MENSE AZIENDALI
Per le mense si fa riferimento alle situazioni in atto.
L'indennita' sostitutiva, ove attualmente e' corrisposta, rimane fissata in L. 20 (venti) giornaliere, ferma restando la eventuale maggiore misura gia' in vigore localmente.

Art. 40

Art. 40.
ALLOGGI
Il lavoratore che per motivi di lavoro o di distanza dal luogo di residenza, sia costretto a pernottare presso lo stabilimento, avra' a disposizione da parte della azienda, oltre ad una camera o camerata con una o piu' finestre, munita di illuminazione, i seguenti oggetti:
a) un letto o branda;
b) un materasso di lana o di crine o di foglie di granturco mantenuto in condizioni d'uso;
c) un guanciale.
La fornitura delle coperte sara' esaminata e risolta dalle Associazioni locali.
Durante il periodo invernale, il locale adibito a dormitorio, dovra' essere, a spese dell'azienda, convenientemente riscaldato.
Il lavoratore e' tenuto a conservare in buono stato i soprascritti locali e suppellettili dei quali sara' responsabile in caso di rottura, deterioramento o smarrimento cansati da sua negligenza.

Art. 41

Art. 41.
SPOGLIATOI, DOCCE, REFETTORI, ECC.
Le aziende porranno a disposizione dei lavoratori:
n. 1 spogliatoio per uomini e 1 per donne;
n. 1 doccia o lavatoio;
n. 1 deposito per biciclette e altri mezzi di trasporto;
n. 1 locale per uso refettorio.

Art. 42

Art. 42.
COMMISSIONI INTERNE
Per le Commissioni Interne si fa riferimento alle disposizioni dell'accordo interconfederale ed a quelle che potessero essere definite in materia tra le Confederazioni.

Art. 43

Art. 43.
DISCIPLINA SUL LAVORO
I lavoratori di qualsiasi grado o categoria sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente contratto, nei contratti integrativi e nei regolamenti interni aziendali secondo le norme di legge e gli accordi interconfederali.
In modo speciale l'operaio deve:
1) osservare l'orario stabilito per la sua categoria o turni di servizio;
2) eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilita' ed attenendosi scrupolosamente alle norme ed istruzioni avute;
3) conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente ai mezzi di lavoro dara', diritto all'azienda di rivalersi sulle sue competenze previa contestazione dell'addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
In caso di licenziamento o di dimissioni, l'operaio deve riconsegnare al magazzino od al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna. L'operaio rispondera', e l'azienda potra' rivalersene sulle sue competenze, delle perdute di materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempreche' l'operaio sia stato messo in condizioni di custodirlo.
E' vietato agli operai:
a) introdurre estranei sotto qualsiasi pretesto senza permesso della Direzione;
b) introdurre bevande alcooliche senza permesso;
c) lordare pareti, scale, refettori, gabinetti, ecc.;
d) apportare modifiche ai materiali ed alla lavorazione in genere senza ordine ed autorizzazione della Direzione;
e) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad essi non siano stati espressamente affidati.

Art. 44

Art. 44.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
L'inosservanza da parte dell'operaio delle disposizioni contenute nel presente contratto puo' dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino all'importo di 3 ore lavorative;
c) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
d) licenziamento senza preavviso ne' indennita'.
L'azienda, nel comunicare al lavoratore i provvedimenti disciplinari adottati a suo carico, deve fornire le relative motivazioni.
I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danno, dovranno essere versati alla Cassa Malattia.

Art. 45

Art. 45.
MULTE E SOSPENSIONI
L'azienda ha facolta' di applicare la multa nei seguenti casi:
1) abbandono di posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) ritardo inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
4) introduzione di bevande alcooliche senza averne preventiva autorizzazione;
5) stato di ubriachezza sul lavoro;
6) offese ai compagni di lavoro;
7) in qualunque altro caso di trasgressione o inosservanza del presente contratto collettivo o di infrazioni che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento.
In caso di mancanza di maggiore gravita' o di recidiva la Direzione potra' infliggere la sospensione.

Art. 46

Art. 46.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
L'azienda potra' procedere al licenziamento dell'operaio senza preavviso ne' indennita' di licenziamento nei seguenti casi:
a) concorrenza sleale;
b) insubordinazione verso i superiori;
c) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
d) rissa nell'interno dello stabilimento, furti, frodi, e danneggiamento volontario;
e) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;
f) fatti colposi che possano compromettere la stabilita' e la sicurezza dello stabilimento e la incolumita' del personale e del pubblico;
g) trafugamento di disegni, di modelli, utensili e materiale di proprieta' dell'azienda;
h) abbandono ingiustificato del posto da parte degli addetti alla portineria, alla vigilanza ed ai magazzini.

Art. 47

Art. 47.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 46 o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno mediante preavviso di:
6 giornate lavorative (ore 48) in caso di anzianita' presso l'azienda fino a 5 anni;
8 giornate lavorative (ore 64) in caso di anzianita' oltre i 5 anni e fino a 10;
10 giornate lavorative (ore 80) in caso di anzianita' oltre i 10 anni.
Il periodo di preavviso sara' computato agli effetti dell'anzianita'.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso sopra indicato, deve corrispondere all'altra un'indennita' pari all'importo della retribuzione globale di ratto per il periodo di mancato preavviso.
In tal caso per i lavoratori a cottimo l'indennita' sostitutiva del preavviso sara' calcolata sulla retribuzione (minimi unificati e contingenza) maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art. 10.
Per i lavoranti a cottimo pieno l'indennita' stessa sara' calcolata sulla retribuzione oraria media giornaliera percepita nell'ultimo periodo di paga.
In caso di dimissioni i periodi di cui sopra sono ridotti della meta'.

Art. 48

Art. 48.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
All'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 46, sara' corrisposta, per ciascuno degli anni di anzianita' non interrotta presso l'Azienda, compresi nei sottoindicati scaglioni, una indennita' nelle seguenti misure:
da anni 1 a 3....................... giornate 6
oltre i 3 fino a 6.................. " 7
oltre i 6 fino a 10................. " 9
oltre i 10 fino a 15................ " 10
oltre i 15 fino a 18................ " 13
oltre i 18 anni..................... " 15
La gratifica natalizia sara' conteggiata nella retribuzione ai fini del calcolo della indennita' di licenziamento.
Agli effetti della liquidazione di tale indennita', le frazioni si computano in dodicesimi. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ove l'operaio non abbia compiuto un anno di anzianita' gli verra' liquidata la frazione di indennita' in proporzione ai mesi di anzianita' raggiunta.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' considerata agli effetti dell'anzianita' come mese intero.
Le maggiori indennita' previste dal presente contratto non verranno corrisposte per l'anzianita', gia' maturata all'entrata in vigore del contratto stesso: pero' tale anzianita' sara' computata agli effetti del diritto delle maggiori indennita', stesse, per il periodo di servizio successivo alla data di entrata in vigore del presente contratto.
La misura dell'indennita' di cui al presente articolo si determina suddividendo l'anzianita' complessiva del l'operaio per ognuno degli scaglioni rispettivamente indicati ed attribuendo separatamente a ciascun gruppo di anni il numero di giornate fissato per lo scaglione relativo.
Con l'adozione delle misure progressive attribuite ai successivi scaglioni si e' inteso attenersi al principio di proporzionalita' sancito dall' art. 2120 del C. C. mediamente favorendo le anzianita' piu' elevate.

Art. 49

Art. 49.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni, verranno corrisposte agli operai le sottoindicate aliquote della indennita' di cui al precedente articolo:
per anzianita' da 2 a 4 anni: 50 per cento;
da oltre 4 anni e fino a 10 anni: 75 per cento;
oltre 10 anni: 100 per cento.
Per gli operai che abbiano compiuto 55 anni per gli uomini e 50 anni per le donne, la indennita' di cui sopra verra' corrisposta nella misura del 100 per cento.
Tale trattamento e' esteso agli operai dimissionari per malattia o infortunio ed alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza, puerperio.

Art. 50

Art. 50.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Restano immutate le condizioni piu' favorevoli eventualmente praticate agli operai in servizio presso le singole aziende alla data di decorrenza del presente contratto.

Art. 51

Art. 51.
ACCORDI INTEGRATIVI PROVINCIALI
Le Associazioni Territoriali si incontreranno entro due mesi dalla entrata in vigore del presente contratto per accordarsi sulle questioni espressamente ad esse demandate dai vari articoli del contratto e cioe' articoli 6, 7, 9, 12 e 21.
In quelle province per le quali i contratti integrativi del precedente contratto nazionale prevedevano particolari norme di carattere locale, le Associazioni Provinciali si incontreranno per esaminare anche quelle particolari norme contenute nei contratti integrativi del precedente contratto nazionale.

Art. 52

Art. 52.
ACCORDI INTERCONFEDERALI
Gli accordi interconfederali anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 53

Art. 53.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Tutti i reclami di carattere plurimo e individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari dell'azienda e saranno risolti con trattative fra gli operai interessati ed i loro rappresentanti e l'Azienda.
Qualora nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia individuale o collettiva, questa dovra', prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle Organizzazioni stipulanti per esperire
l'amichevole componimento.
In considerazione delle particolari caratteristiche dell'Industria dei Laterizi e della possibilita' che al termine della stagione di produzione l'organizzazione della fornace venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario, qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore entro 6 (sei) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
del lavoratore stesso. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 11-17 febbraio 1971, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 17/02/1971, n. 49)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028 , nella parte in cui attribuisce efficacia erga omnes all'art. 53, terzo comma, del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi".

Art. 54

Art. 54.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Agli effetti del presente comma si considerano costituenti un unico istituto il complesso degli istituti di carattere normativo-regolamentare (norme generali disciplinari, ferie, preavviso ed indennita' di anzianita' per licenziamento ed in caso di dimissioni, malattia ed infortunio, puerperio).
Ferma restando la inscindibilita' di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, piu' favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.

Art. 55

Art. 55.
DISPOSIZIONI FINALI
Qualora dalle Federazioni Nazionali dei Lavoratori stipulanti il presente contratto siano concordate con altre Associazioni dei datori di lavoro condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria italiana.

Art. 56

Art. 56.
MINIMI DI PAGA ORARIA
Dalla data di entrata in vigore del presente contratto agli operai del Settore saranno applicati i minimi salariali della tabella allegata che sostituiscono quelli contenuti nella tabella allegata al contratto 11 novembre 1954.

Art. 57

Art. 57.
INDENNITA' SPECIALI
A tutti gli operai dell'industria dei laterizi in relazione alle particolari caratteristiche dell'industria stessa, sara' corrisposta una indennita' ragguagliata ad anno nella misura di L. 4.500 per gli uomini di eta' superiore ai 20 anni e di L. 3.700 per gli uomini di eta' inferiore ai 20 anni e per le donne.
Sara' anche corrisposta a titolo di rimborso spese per il logorio degli indumenti una indennita' vestiario ragguagliata ad anno nella misura di L. 4000 per gli uomini di eta' superiore ai 20 anni e di L.
3000 per gli uomini di eta' inferiore ai 20 anni e per le donne.
Le anzidette indennita' sono frazionabili in dodicesimi. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' considerata come mese intero.
Le indennita' di cui sopra assorbono fino alla concorrenza, quanto eventualmente corrisposto dalle aziende per gli stessi titoli e verranno corrisposte trimestralmente o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
Chiarimento a verbale.
Le indennita' di cui all'art. 57 saranno corrisposte sia dalle Aziende a carattere stagionale che da quelle a carattere continuo.

Art. 58

Art. 58.
VALIDITA' E DURATA
Il presente contratto decorre dal 1 dicembre 1957 e scadra' il 30 novembre 1960.
Il preavviso per la disdetta e' di tre mesi e deve essere dato con lettera raccomandata. Quando nessuna delle parti contraenti lo abbia denunciato nei termini suddetti il contratto si intendera' tacitamente rinnovato per altri tre anni.
La parte che avra' data la disdetta dovra' comunicare all'altra le sue proposte almeno due mesi prima della scadenza e, l'altra dovra', rispondere a tali proposte non oltre un mese prima della scadenza del contratto.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-Tabelle

OPERAI - (Uomini) - Paga minima oraria in vigore dal 1 dicembre 1957
Parte di provvedimento in formato grafico
OPERAI - (Donne) - Paga minimo oraria in vigore dal 1 dicembre 1957
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1957 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI
Addi' 18 dicembre 1957 in Roma
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEI LATERIZI (A.N.D.I.L.), rappresentata dal Vice Presidente comm. rag. Luigi Inverni, assistito dagli industriali: sig. Gualtiero Briganti, dott. Gualtiero Doniselli, ing. Vittorio Galotti, dott. Umberto Peretti, commendatore arch. Lino Vannuccini, nonche' dal dott. Mario Cantelli, Segretario Generale dell'A.N.D.I.L.;
- con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria
italiana nella persona dell'avv. Enzo Baiocco
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.C.A.), rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza, dal Segretario Generale Aggiunto sig. Paolo Bellandi e dai Segretari Nazionali sigg. Alfredo Messere e Alberto Abbiati, con la partecipazione del sig. Aldo Orazio;
- con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del dottore Dionigi Coppo, Segretario Confederale ed i signori: Ettore Francesco Azais e Mario Pinna;
la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI E AFFINI E DEL LEGNO (FE.N.E.A.L.), rappresentata dal Segretario Generale dott. Giordano Gattamorta e dai sigg.: Natale Petitti e Paolo Mutti;
- con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.) nella persona del sig. dott. Raffaele Vanni, Segretario Confederale;
il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DEI LATERIZI aderente alla F.I.L.L.E.A., rappresentata dai sigg.: Gino Bernini, Mario Calzolari, Osasco Davini, Egidio Giorgi, Amedeo Manzo, componenti la Segreteria Nazionale e dai sigg.: Comunardo Bagni, Giovanni Barbieri, Ermanno Biagi, Mario Zanini;
- con la partecipazione della FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA E DELLE INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.), rappresentata dal Segretario Generale dott. Elio Capodaglio e dai Segretari signori: Carlo Cerri, Arredo Forni e Giorgio Guerri;
e con l'assistenza della Confederazione Generale del Lavoro (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari on. Vittorio Foa e sig.
Luciano Romagnoli, e del dott. Eugenio Giambarba;
e' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle Aziende produttrici di materiali laterizi nel territorio nazionale ed
aderenti all'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi
Addi' 18 dicembre 1957 in Roma
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEI LATERIZI (A.N.D.I.L.), rappresentata dal Vice Presidente comm. rag. Luigi Inverni, assistito dagli industriali: sig. Gualtiero Briganti, dott. Gualtiero Doniselli, ing. Vittorio Galotti, dott. Umberto Peretti, commendatore arch. Lino Vannuccini, nonche' dal dott. Mario Cantelli, Segretario Generale dell'A.N.D.I.L.
- con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria
italiana nella persona dell'avv. Enzo Baiocco
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal suo reggente Tommaso Senesi, assistito dai sigg.:
Sperello Barardinelli, Romano Gatta e Carlo Angelmi;
- con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.), nella persona del sig. Verledo Guidi;
e' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle Aziende produttrici di materiali laterizi nel territorio nazionale ed aderenti all'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi.
Art. 1.
ASSUNZIONE
Il rapporto di impiego, osservate le disposizioni legislative in materia, si costituisce con la lettera di assunzione nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) la durata dell'eventuale periodo di prova;
4) l'eventuale prefissione di termine;
5) il trattamento economico iniziale.

Art. 2

Art. 2.
DOCUMENTI
All'atto della assunzione l'impiegato dovra' presentare i seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) tessera o libretto di assicurazione;
3) libretto di iscrizione alla Cassa Mutua Malattia;
4) stato di famiglia;
5) carta d'identita' o documento equivalente;
6) eventuale titolo di studio;
7) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali o di legge;
8) certificato penale con data non anteriore a tre mesi, a richiesta dei datore di lavoro.
L'impiegato dovra' dichiarare alla Direzione della azienda il suo domicilio a tenerla informata degli eventuali cambiamenti.
L'azienda dovra' rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
All'atto della sua assunzione l'impiegato ricevera', a cura dell'azienda, copia dei presente contratto.

Art. 3

Art. 3.
VISITA MEDICA
L'impiegato di nuova assunzione sara' sottoposto a visita medica da parte del sanitario dell'azienda, qualora questa lo ritenga necessario.
Durante il rapporto di lavoro, l'impiegato potra' in qualsiasi momento essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa. In caso di contestazione la visita sara' effettuata dal medico provinciale.

Art. 4

Art. 4.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a:
4 mesi per gli impiegati di 1ª categoria;
3 mesi per gli impiegati di 2ª categoria;
2 mesi per gli impiegati di 3ª categoria.
Nel caso di assunzione di impiegati che siano gia' stati alle dipendenze della stessa azienda, non sara' richiesto il periodo di prova a quelli che siano adibiti alle medesime mansioni gia' in precedenza esplicate.
Durante il periodo di prova e' reciproco fra le parti il diritto di risoluzione del rapporto di lavoro, senza l'obbligo della corresponsione delle indennita' previste dagli articoli del presente contratto, con il solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro e' stato effettivamente prestato ed in base alla retribuzione della categoria nella quale l'impiegato ha prestato la sua opera, sempreche' la retribuzione non sia gia' stata prestabilita in misura superiore.
Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta da parte dell'azienda, l'impiegato si intende confermato in servizio ai termini ed agli effetti del presente contratto.
Nel caso di conferma in servizio, il periodo di prova e' considerato utile a tutti gli effetti contrattuali.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per il licenziamento durante i primi due mesi di prova per l'impiegato di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato; qualora invece il licenziamento avvenga oltre il termine predetto, verra' corrisposta all'impiegato la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Durante la malattia e l'infortunio nessun trattamento economico e' dovuto.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio sul lavoro, l'impiegato sara' ammesso a completare il periodo di prova, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni nel primo caso e cinque mesi nel secondo caso, sempre entro i limiti del periodo di prova stabilito.
La ricaduta nella stessa malattia non da diritto al completamento del periodo di prova.
Il periodo di assenza Per infortunio o malattia durante la prova non e' computabile in nessun caso come servizio prestato ai fini contrattuali.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Le norme relative alla previdenza degli impiegati non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno applicate pero' con decorrenza dalla data di assunzione.

Art. 5

Art. 5.
CATEGORIE
Gli impiegati sono classificati in categorie distinte a seconda della natura delle mansioni esplicate.
Impiegati di 1ª categoria (tecnici ed amministrativi).
Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di ambo i sessi sia amministrativi che tecnici con funzioni direttive o che richiedono una speciale preparazione e capacita' professionale, con discrezionalita' di poteri e con facolta' di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'azienda.
Impiegati di 2ª categoria (tecnici ed amministrativi).
Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati di ambo i sessi sia tecnici che amministrativi che assolvono mansioni di concetto.
Impiegati di 3ª categoria (tecnici ed amministrativi).
Gruppo A). - Appartengono alla 3ª categoria, gruppo A), gli impiegati d'ordine di ambo i sessi sia tecnici che amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.
Gruppo B). - Appartengono alla 3ª categoria, gruppo B), gli impiegati d'ordine di ambo i sessi sia tecnici che amministrativi aventi mansioni che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio (accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946).

Art. 6

Art. 6.
COLLEGI TECNICI PROVINCIALI E NAZIONALI PER LE ASSEGNAZIONI DI CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA DEI LATERIZI E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA
Le eventuali divergenze relative alla appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie sopra specificate sono demandate all'esame di Collegi tecnici paritetici provinciali e nazionali secondo le norme di cui all'accluso regolamento che fa parte integrante del presente contratto.

Art. 7

Art. 7.
TRATTAMENTO LAUREATI E DIPLOMATI
I laureati non potranno essere assegnati a categoria inferiore alla seconda, sempre che siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo professionale.
Terminato il periodo di prova, ai laureati confermati in seconda categoria e' dovuto lo stipendio minimo mensile della categoria, aumentato del 5% nonche' gli altri elementi della retribuzione.
I diplomati di scuole medie superiori non potranno essere assegnati a categorie inferiori alla seconda, sempreche' siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo professionale e non siano al primo impiego.
Il titolo di studio deve essere esibito all'atto della assunzione.

Art. 8

Art. 8.
MUTAMENTO DI MANSIONI
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcuni peggioramento economico ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione.
All'impiegato che sia chiamato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla, sua, dovra' essere corrisposto un compenso, in aggiunta alla sua retribuzione di fatto, di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della categoria superiore.
Trascorso un periodo di quattro mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria e di tre mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverra' il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella, categoria superiore.
La norma del comma precedente non si applica, nei casi di sostituzione di altro impiegato assente per permessi, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, per altre cause che comunque comportino per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto.
In tal caso il compenso di cui sopra, sara' corrisposto dopo che siano trascorsi 18 giorni nel disimpegno delle nuove mansioni.
Superato tale periodo il compenso sara' corrisposto dall'inizio dello svolgimento delle mansioni di categoria superiore.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal terzo comma, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di 12 mesi per il passaggio alla 1ª categoria e di sei mesi per il passaggio alle altre categorie.
Ogni passaggio di categoria sara' comunicato per iscritto all'impiegato.
Qualora si rendessero vacanti dei posti che non debbano essere soppressi, le aziende esamineranno la possibilita' di riservare la precedenza nell'occuparli a quei dipendenti che ritengano idonei e che abbiano precedentemente sostituito l'impiegato titolare del posto resosi vacante.

Art. 9

Art. 9.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO
A QUELLA DI IMPIEGATO
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento di una anzianita' convenzionale, quale impiegato, pari a sei mesi per ogni due anni compiuti di anzianita' con la qualifica di operaio.
Qualora la nuova retribuzione risultasse nel complesso inferiore a quella che il dipendente percepiva come operaio, gli sara' integrata la differenza che verra' assorbita quando la retribuzione globale spettantegli come impiegato avra' eguagliato l'importo goduto nella precedente mansione.
Ai fini della maturazione del premio di fedelta' di cui all'art. 19, il servizio prestato come operaio sara' considerato per intero anziche' entro i limiti dell'anzianita' convenzionale.

Art. 10

Art. 10.
ORARIO DI LAVORO
Per la durata dell'orario normale di lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.

Art. 11

Art. 11.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 12.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle 21 alle 6.
Nessun impiegato tecnico e amministrativo puo' rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario, notturno, festivo entro i limiti previsti dalla legge, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo e notturno sono le seguenti:
lavoro straordinario diurno............ 28%
lavoro notturno in turni avvicendati... 12%
lavoro notturno non in turni........... 35%
lavoro notturno straordinario.......... 50%
lavoro festivo......................... 50%
lavoro festivo straordinario........... 55%
lavoro festivo notturno non in turni... 67%
lavoro festivo notturno straordinario.. 75%
Le percentuali di maggiorazione sopraddette non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione dell'azienda.
Le percentuali di cui sopra, saranno applicate sulla quota, oraria di retribuzione ottenuta dividendo per 180 lo stipendio mensile (minimo tabellare di stipendio, eventuale superminimo di merito ed eventuale terzo elemento) e la contingenza giornaliera per otto.

Art. 12

Art. 12.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati festivi i seguenti giorni:
a) tutte le domeniche ed i giorni di riposo compensativo;
b) le 4 festivita' nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre) e le altre che in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite per legge e per accordi interconfederali;
c) le seguenti festivita' infrasettimanali:
1) Capo d'anno - 1 gennaio;
2) Epifania - 6 gennaio;
3) San Giuseppe - 19 marzo;
4) Ascensione (mobile);
5) Corpus Domini (mobile);
6) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno;
7) Assunzione di M. V. - 15 agosto;
8) Ognissanti - 1 novembre;
9) Immacolata Concezione - 8 dicembre;
10) Lunedi di Pasqua (mobile);
11) S. Natale - 25 dicembre;
12) S. Stefano - 26 dicembre;
13) S. Patrono della localita' dove normalmente lavora l'impiegato.
Qualora la festivita' del S. Patrono coincida con altra festivita', le Organizzazioni Provinciali di Categoria di accordo con le Organizzazioni degli Industriali determineranno la festivita' sostitutiva.
Per le festivita' di cui ai punti a), b) e c), l'impiegato che venga chiamato a prestare servizio avra' diritto - in aggiunta alla normale retribuzione mensile - al pagamento delle ore effettivamente lavorate maggiorate della percentuale prevista per il lavoro festivo.
Qualora una delle festivita' nazionali, oppure una delle festivita' infrasettimanali elencate al punto O, cadono di domenica, agli impiegati e' dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto ai sensi dell'accordo interconfederale 3-12-1954.

Art. 13

Art. 13.
FERIE
L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione.
I periodi di riposo sono:
15 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da 1 a 3 anni compiuti;
20 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da 4 a 10 anni compiuti;
25 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da 11 a 18 anni compiuti;
30 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio oltre i 18 anni compiuti.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorno festivo.
Nel fissare l'epoca del riposo annuale, sara' tenuto conto, da parte della azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non' pregiudica il diritto alle ferie maturate.
Trascorso il periodo di prova, l'impiegato ha diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi di servizio prestati, considerando la frazione superiore ai 15 giorni come mese intero.
L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.
Non e' ammessa da parte dell'impiegato la rinuncia al godimento delle ferie.
Qualora, per esigenze aziendali, l'impiegato non posso usufruire in tutto o in parte delle ferie, avra' diritto alla indennita' sostitutiva.
Quando l'impiegato venga chiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva le ferie, stesse.
Qualora, per esigenze di servizio, l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo gia concordato con l'azienda, egli ha diritto ai rimborso dell'eventuale anticipo non recuperabile corrisposto per l'alloggio prenotato in altra localita' per il periodo di ferie.
L'impiegato dovra' pero' fornire precisa documentazione.
Il compenso per le ferie eventualmente non godute dovra' essere corrisposto prima del maturarsi del diritto al successivo periodo feriale.

Art. 14

Art. 14.
ASSENZE E PERMESSI
Le assenze, salvo motivi di forza maggiore, debbono essere immediatamente comunicate all'azienda e giustificate entro il giorno successivo.
All'impiegato che ne faccia domanda, l'azienda puo' accordare permessi di breve durata, sempreche' vi siano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio, con la relativa retribuzione.
Tali brevi permessi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.

Art. 15

Art. 15.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per contrarre matrimonio, sara' concesso agli impiegati di ambo i sessi, non in prova, un permesso di 15 giorni successivi di calendario con decorrenza della retribuzione.
Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.

Art. 16

Art. 16.
ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE
Ai fini del presente contratto per retribuzione mensile si intende:
a) il minimo contrattuale di stipendio;
b) gli aumenti periodici di anzianita';
c) gli eventuali aumenti di merito;
d) le eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale di ammontare determinato e corrisposte continuativamente;
e) l'indennita' di contingenza.
Sono esclusi dal computo della retribuzione tutti gli assegni derivanti da previdenza di legge e le indennita' che non abbiano specifico carattere di retribuzione e tutto quanto abbia carattere di rimborso spese anche se forfetizzato.
Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria della retribuzione mensile si divide rispettivamente per 26 e per 180.
Dalla data di entrata in vigore del presente contratto, agli impiegati saranno applicati i minimi di stipendio della tabella allegata.

Art. 17

Art. 17.
TREDICESIMA MENSILITA'
L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, l'impiegato non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13° mensilita' per quanti sono i mesi interi di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai quindici giorni sara' computata come mese intero. Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

Art. 18

Art. 18.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il compimento del 21° anno di eta' presso una stessa azienda o gruppo industriale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa), hanno diritto, per ogni biennio di anzianita', indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5 per cento per un massimo di 12 bienni della loro carriera.
Tale aliquota e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato aumentato della relativa indennita' di contingenza.
Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Agli impiegati attualmente in servizio, verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato successivamente al 1 gennaio 1937.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo.
Gli aumenti di anzianita' gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nel penultimo e nell'ultimo comma del presente articolo per il caso di passaggio di categoria.
Viceversa il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita', per quanto riguarda le variazioni dell'indennita' di contingenza, verra' effettuato al termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
In caso di passaggio a categoria superiore, sara' mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza.
Nel caso di variazioni dei minimi contrattuali delle categorie di provenienza, l'importo predetto sara' rivalutato ricalcolandolo percentualmente sui detti minimi tabellari mentre al termine di ogni anno solare l'importo stesso sara' rivalutato in relazione alle variazioni della indennita' di contingenza intervenute nel corso dell'anno stesso.
Sempre nel caso di passaggio di categoria, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio sara' considerata utile agli effetti della maturazione del biennio di anzianita' nella nuova categoria.
Norma transitoria
Gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 1 giugno 1952 restano invariati nel loro ammontare, mentre le quote di rivalutazione, gia' corrisposte ai sensi dell'accordo interconfederale 14 giugno 1952, sono aumentate, a partire dall'1-6-1954, del 4%, risultando esse pertanto nella seguente globale misura:
1ª Categ. 2ª Categ. 3ª Categ. A 3ª Categ. B
uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne
Sup. 20 anni 468 468 390 344 338 297 312 276 dai 18 ai 20 - - 375 276 323 240 297 219 dai 16 ai 18 - - - - 255 214 234 198 infer. 16 anni - - - - 172 172 156 156
Nel caso di avvenuti passaggi di categoria, la misura delle predette quote va riferita al grado cui apparteneva, il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'.

Art. 19

Art. 19.
PREMIO DI FEDELTA'
Agli impiegati attualmente in servizio, al compimento dei 20 anni di effettivo ed ininterrotto servizio, sara' corrisposto un premio di fedelta' "una tantum" pari ad una mensilita' della retribuzione globale di fatto, sempre che essi non godano gia' di altre provvidenze extra contrattuali assimilabili al suddetto premio.

Art. 20

Art. 20.
TRASFERTA
All'impiegato in missione per esigenze di servizio, la azienda, corrispondera' oltre alla normale retribuzione:
a) il rimborso delle effettive spese di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) il rimborso delle spese che si rendano necessarie per vitto e alloggio nei limiti della normalita' e in base a nota documentata, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese, salvo preventivo accordo forfettario tra l'azienda e l'impiegato;
c) una indennita' pari al 35 per cento della, retribuzione oraria normale calcolata ai sensi dell'art. 16, per le ore di viaggio effettivamente compiute oltre l'orario di lavoro contrattuale;
d) una indennita' pari al 15 per cento della normale retribuzione giornaliera calcolata: ai sensi dell'art. 16 nel caso che la missione si protragga oltre le 12 ore.
Le indennita' di cui ai commi c) e d) assorbono eventuali compensi per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione; esse non fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale.
Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettive oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere rimunerate come straordinarie.
I trattamenti previsti dai commi c) e d) non competono all'impiegato comandato a prestare la propria opera entro i confini territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento o l'azienda.
Nei casi in cui la durata della missione superi i venti giorni, l'indennita' di cui al comma d) sara' ridotta al 12 per cento.
Nei casi di missione di lunga durata potranno essere concordate direttamente tra l'azienda e l'impiegato, le indennita' di cui ai punti b), c) e d).

Art. 21

Art. 21.
TRASFERIMENTO
All'impiegato che sia trasferito per ordine della azienda da uno stabilimento all'altro della stessa Ditta e sito in localita' diversa, sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per se' e per le persone di familia conviventi a carico e per il trasporto degli effetti (mobili, bagagli, ecc.).
Inoltre, quale indennita' di trasferimento, gli verra' corrisposta, se capo famiglia, una indennita' pari ad una mensilita' di retribuzione globale di fatto e se celibe senza congiunti conviventi a carico, mezza mensilita'.
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione dell'impiegato nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', detta indennita' sara' ridotta alla meta'.
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione.
Qualora in relazione al trasferimento l'impiegato, per effetto della anticipata risoluzione del contratto d'affitto, sempreche' questo sia denunciato e documentato all'atto della comunicazione del trasferimento stesso e di(- singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda.
L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla indennita' di licenziamento ed al preavviso, salto che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria per i quali sia stato espressamente stabilito, all'atto dell'assunzione, il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento. In questo caso l'impiegato che non accetta il trasferimento sara' considerato dimissionario.
Qualora peraltro l'impiegato comprovi di non potersi trasferire nella nuova localita' per seri motivi di salute o familiari, l'impresa esaminera' la possibilita' di continuare ad occuparlo nella localita' dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento.
All'impiegato che viene trasferito per esigenze della azienda e che entro 2 anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella localita' in cui risiedeva prima del trasferimento saranno rimborsate le spese per il rientro previamente concordate con l'azienda, come previsto dal 1° comma, purche' questo avvenga entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto.
All'impiegato che chiede il trasferimento non competono le indennita' ed il trattamento di cui sopra.

Art. 22

Art. 22.
ALLOGGIO
Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita', stessa con centri abitati ed il perimetro del piu' vicino centro disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' un indennizzo pari alla spesa sostenuta dall'impiegato e preventivamente autorizza dalla azienda, per raggiungere la localita' dove deve prestare servizio.

Art. 23

Art. 23.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Agli impiegati che sono membri di Organi Direttivi Confederali, delle Federazioni Nazionali di categoria e dei Sindacati Provinciali e Comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle gia' citate Organizzazioni, tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, all'azienda cui l'impiegato appartiene.

Art. 24

Art. 24.
ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE
All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali e pubbliche e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete alcuna retribuzione ed il rapporto di lavoro viene sospeso con la sola conservazione del posto.
Tali periodi di sospensione sono computabili ai soli fini della indennita' di anzianita'.

Art. 25

Art. 25.
INDENNITA' MANEGGIO DENARO
L'impiegato la cui mansione normale ed effettiva consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti ha diritto ad una particolare indennita' pari all'8% del minimo contrattuale dello stipendio mensile della Categoria di appartenenza e della contingenza, sempre che gli sia attribuita per iscritto dall'azienda la responsabilita' anche per errori finanziari.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante o del garantito presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Chiarimento a verbale.
Agli impiegati che gia' godono della indennita' di maneggio di denaro, l'indennita' stessa verra' mantenuta, salvo che non vengano a cessare le condizioni per le quali era stata concessa.

Art. 26

Art. 26.
INDENNITA' PER USO DI MEZZI DI TRASPORTO
All'impiegato che, a richiesta dell'azienda, usi in via continuativa la bicicletta od altro mezzo di sua proprieta' per l'espletamento delle mansioni affidategli, verra' corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di indennizzo per l'usura del mezzo, un congruo compenso mensile da concordarsi direttamente fra le parti interessate.

Art. 27

Art. 27.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
All'impiegato assunto in zona non malarica e che per ragioni di lavoro viene destinato in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
L'indennita' comunque decorre dalla data del trasferimento dell'impiegato dalla zona non malarica alla zona malarica relativamente ai periodi indennizzabili.
L'indennita' suddetta non compete ove si tratti di elemento residente in zona riconosciuta malarica o proveniente da altra zona malarica, salvo che in quest'ultimo caso non si tratti di precedente trasferimento e l'impiegato goda gia' dell'indennita' o abbia prestato servizio in altra fornace sita nella stessa zona.
Le localita' da considerarsi malariche ed i periodi di infezione malarica indennizzabili sono quelli riconosciuti dalle competenti autorita' sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 28

Art. 28.
MENSE AZIENDALI
Per le mense aziendali e per la indennita' sostitutiva si fa riferimento alle norme del contratto operai che regolano l'istituto.

Art. 29

Art. 29.
TUTELA DELLA MATERNITA'
Per la tutela della maternita' delle impiegate si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

Art. 30

Art. 30.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO
In caso di malattia l'impiegato deve avvertire la azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza e dovra' inviare all'azienda stessa entro 3 giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia.
In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia o infortunio, l'impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) 5 mesi per anzianita' di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 7 mesi per anzianita' di servizio da oltre 3 a 6 anni;
c) 9 mesi per anzianita' di servizio da oltre 6 a 10 anni;
d) 12 mesi per anzianita' di servizio oltre i 10 anni.
L'impiegato ha inoltre diritto al seguente trattamento:
per anzianita' di cui al punto a) l'intera retribuzione per i primi 2 mesi e mezzo e il 50 per cento di essa per i successivi due mesi e mezzo;
per l'anzianita' di cui al punto b), l'intera retribuzione per i primi 3 mesi e mezzo e il 50 per cento per i successivi 3 mesi e mezzo;
per l'anzianita' di cui al punto c), l'intera retribuzione per i primi 4 mesi e mezzo e il 50 per cento per i successivi 4 mesi e mezzo;
per l'anzianita' di cui al punto d), l'intera retribuzione per i primi 6 mesi ed il 50 per cento di essa per i successivi 6 mesi.
Per gli impiegati ricoverati in sanatorio, i periodi di cui al 3° comma sono aumentati di un terzo senza corresponsione, per questo ulteriore periodo, di alcuna retribuzione.
Cessera', per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto qualora l'impiegato raggiunga, anche in separati periodi durante un anno dall'inizio della prima malattia, i limiti massimi previsti dalle lettere a) e b) durante un anno e mezzo per il caso previsto dalla, lettera, c) e durante in biennio per il caso previsto dalla lettera d) anche nel caso di diverse malattie.
Eguale diritto spettera' all'impiegato nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso.
Dalla retribuzione come sopra indicata, sara' dedotto, fino a concorrenza, quanto l'impiegato abbia a percepire eventualmente sia a titolo di assegno che di indennita' per atti previdenziali, assistenziali, assicurativi, conseguenti da disposizioni di legge, di contratto o di iniziative aziendali.
Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, Ove proceda al licenziamento dell'impiegato gli corrispondera' il trattamento di licenziamento, ivi compressa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto di impegno con diritto alla sola indennita' di licenziamento.
Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.

Art. 31

Art. 31.
CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva secondo il disposto del D. L. 13 settembre 1946, n. 303 , sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva e l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto.
Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'impiegato, entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In caso contrario l'impiegato si intendera' dimissionario dalla data della chiamata per il servizio di leva.
Il tempo trascorso in servizio militare di leva sara' riconosciuto ai fini del computo della indennita' di licenziamento e del premio di fedelta' purche' l'impiegato abbia gia' compiuto un anno di servizio presso l'azienda alla data della chiamata alle armi e si sia ripresentato nei termini previsti dal comma precedente.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3 maggio 1955, n. 370 .

Art. 32

Art. 32.
COMMISSIONI INTERNE
Per le Commissioni interne si fa riferimento agli accordi interconfederali che regolano la materia.

Art. 33

Art. 33.
PREVIDENZE SOCIALI
L'azienda provvedera' alle previdenze di legge attualmente in vigore a favore degli impiegati nonche' a quelle che venissero eventualmente istituite in seguito.

Art. 34

Art. 34.
PREVIDENZA
Agli effetti della previdenza, l'azienda si atterra' alle norme dell'art. 25 del Contratto Nazionale di Lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati della industria e del Contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali modificazioni che potranno essere apportate.

Art. 35

Art. 35.
ASPETTATIVA
All'impiegato che ne faccia richiesta ed abbia superato il periodo di prova, potra' essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, un'aspettativa fino a un massino di 1 anno, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita'.
L'impiegato che entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio e' considerato dimissionario.
Qualora l'azienda accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che hanno giustificata la concessione, puo' invitare l'impiegato a riprendere il servizio nel termine di 15 giorni. Se l'impiegato non riprende il servizio entro il suddetto termine viene considerato dimissionario.

Art. 36

Art. 36.
DOVERI DELL'IMPIEGATO
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1° rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2° dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle, mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonche' le disposizioni impartite dai superiori;
3° conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale: non abusare in forma di concorrenza sleale dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio.
L'imprenditore, a sua volta, non potra' con speciali convenzioni, restringere l'ulteriore attivita' professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di la' dei limiti segnati nel precedente comma;
4° avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 37

Art. 37.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita' con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro o dello stipendio e dal lavoro, per in periodo non superiore a tre giorni;
e) licenziamento senza preavviso, ma con indennita' di licenziamento;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di licenziamento.
La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare un'adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative ai doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nella quali sia incorso l'impiegato.

Art. 38

Art. 38.
CESSAZIONE O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA
Il trapasso, la trasformazione o la fusione della azienda non risolvono, di per se', il rapporto di lavoro, per cui il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
In caso di fallimento, seguito da licenziamento o da cessazione di azienda, l'impiegato avra' diritto alla indennita' di licenziamento, al preavviso ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto.

Art. 39

Art. 39.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) Per gli impiegati che avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di servizio:
1) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 1 e mezzo, di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi 1 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria;
b) Per gli impiegati che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non i 10;
1) mesi 3 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 2 di preavviso per gli impiega di 2ª categoria;
3) mesi 1 e mezzo di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria;
c) Per gli impiegati che hanno raggiunto i 10 anni di servizio:
1) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 2 e mezzo di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria.
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei suddetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di trattenere, su quanto sia da lui dovuto all'impiegato, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto sia, all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie. Nel caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta'.

Art. 40

Art. 40.
INDENNITA' DI ANZIANITA'
IN CASO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 37, comma primo, lettera f), si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di licenziamento verra', al momento del licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 , oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianita' di servizio compresa fra il 1 luglio 1937 ed il 31 dicembre 1947, l'indennita' verra' liquidata sulla misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento) portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali "intuito personae" per i quali varra' la norma dell'art. 44;
c) per l'anzianita' di servizio dal 1 gennaio 1948 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al, momento della risoluzione del rapporto compresa l'indennita' di contingenza. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, considerando le frazioni di mese superiori ai 15 giorni come mese intero.
Agli effetti del presente articolo, sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato e' rimunerato in tutto od in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
E' in facolta' dell'Azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre, dalla indennita' di licenziamento, quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dalla Azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 34 del presente Contratto.
All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennita' di anzianita' di cui al presente articolo.
50 per cento per anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti; 75 per cento per anzianita' di servizio da 6 a 8 anni compiuti; 100 per cento per anzianita' di servizio superiore agli 8 anni compiuti.
L'intera indennita' di anzianita' e' dovuta anche nel caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di eta' per gli uomini e del 55° anno di eta' per le donne, o per malattia od infortunio ai sensi dell'art. 30, nonche', alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.

Art. 41

Art. 41.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte dell'impiegato, l'indennita' di licenziamento e l'indennita' sostitutiva del preavviso, di cui agli articoli 39 e 40 saranno corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto eventualmente essi percepiscono per eventuali atti di previdenza (casse, pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiute dall'azienda.
In mancanza delle persone indicate o di accordo tra gli aventi diritto, le indennita' suddette saranno corrisposte secondo la disposizioni dell' art. 2122 del Codice civile .

Art. 42

Art. 42.
CERTIFICATO DI LAVORO
Il datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro dell'impiegato gli estremi del rapporto intercorso, mettera' a disposizione dell'impiegato un certificato contenente la indicazione del periodo di servizio prestato e delle mansioni svolte.

Art. 43

Art. 43.
NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI
Le Organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici che per quanto attiene alle disposizioni generali e regolamentari del presente contratto, deve esser concluso esclusivamente tra le stesse Organizzazioni stipulanti. Qualora pero' organizzazioni provinciali dei lavoratori concordino con altre Associazioni di datori di lavoro norme meno onerose di quelle previste dal presente contratto, queste non verranno riconosciute valide ed operanti dalle Organizzazioni Nazionali dei lavoratori.

Art. 44

Art. 44.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza, il preavviso e l'indennita' di anzianita' in caso di licenziamento anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Ferma restando l'inscindibilita' di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, piu' favorevoli all'impiegato attualmente in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 45

Art. 45.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dagli impiegati.

Art. 46

Art. 46.
RECLAMI O CONTROVERSIE
Qualora nella interpretazione e nell'applicazione del presente contratto sorga controversia, questa dovra' essere sottoposta per la conciliazione alle competenti locali Associazioni Sindacali degli Industriali e dei Lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorita' Giudiziaria, alle competenti Associazioni Sindacali Nazionali.

Art. 47

Art. 47.
VALIDITA' E DURATA
Il presente contratto decorre dal 1 dicembre 1957 e scadra' il 30 novembre 1960. Esso si intendera' tacitamente rinnovato di triennio in triennio se non verra' disdetto da una delle parti due mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di disdetta il presente contratto restera' in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo Contratto Nazionale.

CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi- Tabelle

IMPIEGATI - (Uomini) - Stipendio minimo mensile in vigore dal 1 dicembre 1957
Parte di provvedimento in formato grafico
IMPIEGATI - (Donne) - Stipendio minimo mensile in vigore dal 1 dicembre 1957
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati- art. 1

ALLEGATO
ACCORDO 18 DICEMBRE 1957 PER LA ISTITUZIONE DEI COLLEGI TECNICI PROVINCIALI E NAZIONALI PER LE ASSEGNAZIONI DI CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA DEI LATERIZI E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA
(Vedasi art. 6 C.C.N.L. 18-12-1957 per gli impiegati dipendenti dalle azende produttrici di materiali laterizie)
Art. 1.
Le divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie previste dall'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati, nonche' quelle concernenti la attribuzione della qualifica impiegatizia, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico, disciplinato dalle norme che seguono.

Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati- art. 2

Art. 2.
In ogni provincia, nella quale si renda necessaria l'istituzione del predetto Collegio tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli Industriali e le Organizzazioni territoriali dei lavoratori designeranno ciascuna fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali di volta in volta l'Associazione interessata indichera' la persona prescelta a far parte del Collegio.
Il Collegio e' presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Capo Circolo competente.

Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati- art. 3

Art. 3.
L'intervento del Collegio tecnico sara' richiesto dalle Organizzazioni territoriali di cui al precedente articolo.
L'Associazione che richiede l'intervento ne da' notizia all'Associazione corrispondente a mezzo raccomandata, comunicando gli estremi della vertenza ed il nominativo della persona da essa prescelta a far parte del Collegio tecnico.
L'Associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione, alla convocazione del Collegio, segnalando a sua volta il nominativo da essa prescelto fra quelli designati ai sensi dell'art. 2.

Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati- art. 4

Art. 4.
Comparse le parti avanti al Collegio tecnico, questo deve cercare anzitutto di indurle ad equo componimento.
Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai Membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile.
Se il componimento non riesce, il Collegio tecnico dovra', sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con la azienda - quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o all'unanimita'.
Del verbale dovra' essere comunicata dal Collegio copia, autentica alle parti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e con lettera alle Associazioni Nazionali di categoria competenti.

Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati- art. 5

Art. 5.
Ferme le risultanze di fatto emergenti dagli atti relativi all'esame eseguito dal Collegio tecnico provinciale di cui al precedente articolo, le parti potranno, entro il perentorio termine di giorni 30 dalla data della raccomandata di cui all'art. 4 ultimo comma, ricorrere, per erronea ed incompleta valutazione da parte del Collegio provinciale delle circostanze emerse o per vizio di motivazione del parere emanato, al Collegio Tecnico Nazionale costituito a norma del seguente Articolo.

Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati- art. 6

Art. 6.
L'Associazione degli Industriali dei Laterizi e le contrapposte Associazioni di categoria rappresentanti i lavoratori, designeranno ciascuna fino a dieci nominativi di esperti fra i quali di volta in volta ciascuna Associazione indichera' le due persone prescelte a far parte del Collegio Nazionale.
Il Collegio e' presieduto da un funzionario del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati- art. 7

Art. 7.
L'intervento del Collegio Tecnico Nazionale sara' chiesto dalle Associazioni di cui all'articolo precedente.
L'Associazione che richiede l'intervento ne dara' notizia, nel termine di cui al precedente articolo, all'Associazione corrispondente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno comunicando i motivi del gravame ed i nomi delle due persone da essa prescelte a far parte del Collegio Nazionale.
L'Associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, a segnalare a sua volta i due nominativi da essa prescelti fra quelli designati ai sensi dell'art. 5 ed a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame addotti: copia di esse verra' comunicata all'Associazione che ha richiesto il nuovo esame.

Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati- art. 8

Art. 8.
Sulle risultanze degli atti il Collegio Tecnico Nazionale esprimera', in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se la decisione sia stata adottata a maggioranza, o all'unanimita'.
Del verbale potra' essere rilasciata copia autentica a richiesta delle parti.

Accordo 18 dicembre 1957 istituzione collegi tecnici categoria impiegati- art. 9

Art. 9.
Il presente accordo, che e' considerato parte Integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati dipendenti dall'Industria dei Laterizi, entra in vigore alla data del contratto predetto e ne segue le sorti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI
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