Monitoring Gesetzessammlung

060U1032

IT - DPR

060U1032

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960 n. 1032)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento, economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, e relative tabelle, per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, stipulato tra la Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.), con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana (C.G.I.L.) e la Federazione Nazionale Edili Affini del Legno (Fe.N.E.A.L.), con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.); la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (F.I.L.C.A.), con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L); la Federazione italiana Lavoratori del legno, dell'Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del lavoro (C.G.I.L.); il Sindacato Ferrovieri italiani (S.F.I.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana dei Lavoratori (C.G.I.L.); contratto al quale ha aderito la Federazione Nazionale dei Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L., con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L) data 18 gennaio 1960; Visto l'art. 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, stipulato in data 18 dicembre 1954, allegato al predetto contratto; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959, e relative tabelle, per gli impiegati addetti alle industrie edilizia ed affini, stipulato tra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.), con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana (C.G.I.L.) e l'Associazione Impiegati dell'Edilizia (A.I.D.E.); la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno (Fe.N.E.A.L.), con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.); la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (F.I.L.C.A.), con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.); la Federazione italiana dei Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.); il Sindacato Ferrovieri italiani (S.F.I.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.); contratto al quale ha aderito la Federazione S.N.A.L., con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.), in data 18 gennaio 1960; Visti: - l'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 gennaio 1952 per gli impiegati addetti alle industrie edilizia ed affini; - l'accordo 14 novembre 1947 per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende esercenti, l'industria edile; allegati al predetto contratto; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 del 5 gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono
stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi agli operai ed agli impiegati addetti alle industrie edilizia ed affini del 24 luglio 1959 e del 1 agosto 1959 sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate, dei contratti e dell'accordo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti
sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti
dalle imprese dell'edilizia ed affini. (1) (2) (3) (4) (5) ((6)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 37. - VILLA --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 13 luglio 1963, n. 129 (in G.U. 1a s.s. 20/07/1963 n. 194) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatori erga omnes l'art. 34, pel riferimento alle Casse edili di cui alla fine del terz'ultimo comma, e l'art. 62 del contratto collettivo 24 luglio 1959 che disciplina l'istituzione di tali Casse per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio-9 giugno 1965, n. 43 (in G.U. 1a s.s. 19/06/1965 n. 151) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-6 luglio 1965, n. 56 (in G.U. 1a s.s. 10/07/1965 n. 171) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 55 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia e affini, che dispone l'esperimento obbligatorio di conciliazione, per violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 76 della Costituzione." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 45 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1966 n. 131) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 56 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria edile 24 luglio 1959, che sancisce la decadenza dal diritto di azione quando non sia stato esercitato dal lavoratore entro i quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento all'art. 76 della Costituzione." --------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 4 febbraio 1967, n. 9 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1967 n. 38) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edilizia ed affini, che dispone l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, per violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 76 della Costituzione." --------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 gennaio-10 febbraio 1969, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 12/02/1969 n. 38) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nonche' del D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1069, nelle parti in cui rendono obbligatori erga omnes l'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edile ed affini (nonche' l'accordo 14 novembre 1947) e gli artt. 1 e 9 e l'allegato alla parte terza del contratto nazionale per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria del 27 novembre 1957."

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959
PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI
In Roma, il 24 luglio 1959
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI - A.N.C.E. - rappresentata dal Presidente cav. lav. ing. Francesco M. Salvi e dalla Delegazione Industriale presieduta dal Consigliere dell'A.N.C.E., geom. Bramante Boggio e composta dei sigg.: avv. Enrico Bencini, ragioniere Olao Maini, dott. Carlo Pelizza, rag. Lino Tomei, geom. Antonio Vela, prof. Claudio Agostinelli, dott. Enzo Bettini, dott. Luigi Capo, avv.
Federico Delpino, dott. Cesare Di Cesare, rag. Giovanni Manganaro, rag. Silvio Martucelli, avv. Bruno Mazzarelli, dott. Bruno Munari, dott. Augusto Mussato e con la partecipazione degli Industriali dell'Armamento Ferroviario nelle persone dei titolari delle Imprese omonime: ing. Pietro Chiocci, sig. Giovanni Curino, sig. Ferruccio Dedonno, sig. Luigi Galeazzi, sig. Gaetano Romano e sig. Rinaldo Quaglia;
con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA - C.G.I.L. - rappresentata dal dott. Torquato Bardoscia;
e, in ordine alfabetico
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI E DEL LEGNO Fe.N.E.A.L.) rappresentata dal Segretario Nazionale Giordano Gattamorta, dai membri della Segreteria Gnani Armando e Petitti Natale e dai signori:
Paolo Mutti, Antonio Di Nuzzo, Giuseppe Bencivenga, Angelo Di Filippo;
con l'assistenza della UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L. - nelle persone di Raffaele Vanni, Segretario Confederale, Tullio Repetto e Sergio Cesare dell'Ufficio sindacale;
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.C.A.) rappresentata dal Segretario Generale signor Stelvio Ravizza e dai Segretari Nazionali signori: Alfredo Messere e Luigi Sbarra, con la partecipazione dei signori: Giuseppe Buelli, Vincenzo Lettera, Giovanni Oggero e Angelo Pintossi;
con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L. - nelle persone del dottor Paolo Cavezzali, Segretario Confederale e sig. Mario Pinna;
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.) rappresentata dal Segretario Generale dott.
Elio Capodaglio, dai Segretari signori: Arredo Forni, Carlo Cerri e Giorgio Guerri, con la partecipazione dell'on.le Claudio Cianca, dei signori: Armando Becuti, Sante Fanelli, Edoardo Franzi, Alberto Fredda, Gastone Materassi, Cesare Mazzacurati, Giovanni Massarelli, Emanuele Moricca, Avvenire Paterlini, Edoardo Picollo, Gavino Pinna, Stelio Sternini e Franco Troiani;
con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - C.G.I.L. - nelle persone dei Segretari on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli.
SINDACATO FERRIOVIERI ITALIANI (S.F.I.) rappresentato, dal Segretario Generale sen. Cesare Massimi e dai Segretari Nazionali sig. Giuseppe De Blasio e dott. Sandro Stimilli e dal sig. Domenico Ciardullo rappresentante Nazionale del Raggruppamento Appalti Ferroviari;
con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - C.G.I.L. - nelle persone dei Segretari on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli;
viene stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere in tutto il territorio nazionale;
per le Imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), e delle industrie affini all'edilizia; per le Imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonche' di opere per acquedotti, gas e fognature;
e per gli Operai da esse dipendenti.
Dichiarazioni a verbale.
Le Federazioni dei lavoratori edili stipulanti dichiarano che il presente contratto non e' applicabile al personale marittimo perche' non e' da esse rappresentato.
L'A.N.C.E. dichiara che le Imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari restano unilateralmente impegnate ad applicare inscindibilmente le clausole contenute nei presente contratto anche ai lavoratori suddetti.
Art. 1.
ASSUNZIONE
Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di legge.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 2

Art. 2.
DOCUMENTI
All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare:
1) la carta d'identita' o altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni familiari;
4) La tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie ed il libretto personale;
5) i documenti comprovanti il diritto all'assistenza malattia;
6) i documenti eventuali relativi ai versamenti effettuati a favore dell'operaio per ferie, gratifica natalizia, festivita', ecc.
Nel caso in cui l'operaio ne fosse sprovvisto, l'impresa provvedera' a far munire l'operaio dei documenti di cui trattasi.
Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari.
E' in facolta' dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio deve dichiarare all'Impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvedera' agli adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di lavoro, l'Impresa deve restituire all'operaio che ne rilascera' ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 3

Art. 3.
LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
L'ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
Si conferma il divieto, di norma, di impiego di mano d'opera femminile nei lavori di costruzione. Eventuali deroghe potranno essere stabilite tra le Organizzazioni provinciali, tenuto conto di inderogabili necessita' locali.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 4

Art. 4.
VISITA MEDICA
Oltre i casi nei quali la legge rende obbligatoria la visita medica, l'Impresa puo' sottoporre l'operaio a visita da parte di un medico da essa designato.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 5

Art. 5.
CATEGORIE E QUALIFICHE
L'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle qualifiche vengono letti in base ai seguenti criteri.
CATEGORIE
Operai specializzati.
Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.
Operai qualificati.
Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacita' per la loro esecuzione.
Manovali specializzati (operai comuni).
Per manovali specializzati (operai comuni) si intendono coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo e' associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti a lavori o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni.
In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli della categoria operai specializzati purche' non siano operai qualificati.
Manovali comuni.
Per manovali comuni si intendono tutti coloro che, non appartenendo alla categoria precedente, compiono lavori prevalentemente di fatica, che non comportano speciale conoscenza e pratica di lavoro.
QUALIFICHE
Operai specializzati.
A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:
- Carpentiere in legno o in ferro: capace di eseguire, su disegno, capriate o centine composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento armato e di natanti;
- Muratore: capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, messa in opera di pietre ornamentali lavorate; costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra; volte a crociera, a vela o a forma gotica; montaggio e rivestimento di scale in pietra, marmo o finto marmo; posa in opera di davanzali e stipiti;
- Caminista e operaio muratore per la costruzione di forni industriali;
- Pontatore: capace di ordire qualsiasi tipo di ponteggio reale e castelli di servizio in legno o in ferro;
- Ferraiolo: capace di eseguire e porre in opera, su disegno, qualunque tipo di armatura di ferro per costruzioni in cemento armato;
- Imboscatore o armatore: capace di eseguire, su disegno, armature centinate di galleria, effettuandone la posa in opera;
- Minatore: operaio che stabilisce la posizione dei fori da mina e predispone e sorveglia l'armamento;
- Fochino: operaio che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che provvede alla posa della mina ed al suo brillamento;
- Falegname: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di lavori di riquadratura, anche con l'impiego delle macchine;
- Cementista formatore: capace di eseguire rilievi ornamentali di qualsiasi tipo, forme di gesso od in cemento, su modello o disegno;
- Operaio ornatista e modellista: capace di eseguire ornati e modelli richiedenti capacita' adeguate ai lavori di stuccatore;
- Stuccatore e riquadratore: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di lavori in gesso o altri agglomeranti, sia al banco che sul posto;
- Decoratore, verniciatore: capace di eseguire, su disegno, lavori di pittura, ornato e riquadratura a chiaroscuro; macchiature ad imitazione legni e marmi; dorature in fogli; scritture di insegne e filettature a mano libera;
- Tappezziere di parati speciali (linkustra, tekko, salubra, in plastica e similari);
- Vetrocementista: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi lavoro in vetro-cemento;
- Pavimentatore: capace di eseguire tipi di pavimentazione in gres, vetro, ceramica, marmo, alla, palladiana e alla veneziana, che presentino particolari difficolta' di esecuzione;
- Posatore di rivestimenti: capace di eseguire tipi di rivestimenti in gres, vetro, ceramica, marmo, che presentino particolari difficolta' di esecuzione;
- Palchettista: che sa mettere in opera qualsiasi tipo di palchetto;
- Linoleista: che sa posare linoleum su qualsiasi superficie, anche a disegno;
- Mosaicista: capace di eseguire, su disegno, rivestimenti in vetro, mosaico, klinker e ceramica;
- Asfaltatore: capace di eseguire qualsiasi tipo di impermeabilizzazione per costruzioni civili e industriali con asfalto colato;
- Scalpellino: che sa eseguire, su disegno, cornici di qualsiasi sagomatura, con ornati semplici, sia su marmo, sia su pietra;
- Caposquadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie: che guida l'attivita' esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso alla esecuzione dei lavori. Date le particolari mansioni che lo stesso deve svolgere nel caso specifico dell'armamento, si conviene di riconoscergli una maggiorazione del 10% (dieci per cento) sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21 spettanti all'operaio specializzato (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).
Quando la mansione di caposquadra si eserciti su piu' gruppi di operai la maggiorazione e' riconosciuta nella misura del 14% (quattordici per cento).
- Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che indica e controlla l'esattezza del livello dei binari e dei deviatoi;
Colui che da' il tracciamento per la posa dei deviatoi;
- Motorista o meccanico o elettricista: capace di eseguire nel cantiere - anche per i lavori dell'armamento ferroviario - in officina o su natanti, ordinarie riparazioni e installazioni;
- Autista o motoscafista meccanico: capace di provvedere alla riparazione del motore e della macchina in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio;
- Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scraper, ruspa e simili; addetto al funzionamento di battipalo meccanico con mezza battente superiore a 10 q.li: che provvede alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante e che sia capace di montarle e smontarle;
- Macchinista di locomotive a vapore per decauville e macchinista di rulli compressori stradali: capace di condurre la macchine e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa;
- Conducente di coperta e di macchine di mezzi d'opera natanti, forniti di motori, per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari; in questa voce sono compresi: il capitano e cioe' il marinaio autorizzato o padrone al comando, il capo pontone, il capo draga, il motorista di prima il macchinista ed il fuochista autorizzati;
- Nostromo di prima;
- Palombaro di prima: capace di eseguire rilievi, tracciamenti, murature e tagli di opere subacquee.
Operai qualificati.
A titolo di esempio sono considerati operai qualificati:
- Carpentiere in legno o in ferro: che sa eseguire lavori propri della categoria (non indicati per gli specializzati, gia' considerati eventualmente nei contratti collettivi in base a condizioni obiettive locali);
- Muratore: che sa eseguire lavori propri della categoria (non indicati nelle esemplificazioni riportate per il muratore specializzato, gia' considerati come sopra detto per il carpentiere);
- Pontatore: capace di eseguire tipi di ponteggi in legno che non richiedono la capacita' dell'operaio specializzato o impalcature di servizio con elementi obbligati predisposti, sia in ferro che in legno;
- Imboscatore o armatore: capace di eseguire lavori di armamento di gallerie, di pozzi, di scavi, di fognature;
- Minatore: capace di eseguire tutti i lavori inerenti all'impiego delle mine, per scavi in roccia, esclusi quelli indicati per il minatore specializzato e per il fochino;
- Cementista per getti in cemento armato: che sappia curare i piani di lavoro;
- Scalpellino e martellista per pietra artificiale;
- Scalpellino: capace di eseguire qualsiasi lavoro di riquadratura in pietra o marmo;
- Lucidatore di pietra artificiale;
- Squadratore di tufo;
- Falegname: capace di eseguire lavori di riquadratura, di riparazione e lavori normali di cantiere;
- Stuccatore comune di soffitti e pareti;
- Stuccatore da banco comune;
- Decoratore, imbiancatore e colorista: capace di eseguire lavori di tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto e su qualsiasi superficie; e comunque lavori propri della categoria (non indicati nelle esemplificazioni riportate per gli operai specializzati);
- Cementista per pietra artificiale;
- Verniciatore: capace di eseguire verniciature e filettature;
- Tappezziere: capace di eseguire lavori propri della categoria con materiali diversi da quelli indicati per gli specializzati;
- Vetrocementista: capace di eseguire lavori di tipo comune in vetrocemento;
- Pavimentatore: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficolta';
- Posatore di rivestimenti: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficolta';
- Palchettista: capace di eseguire pavimenti di legno di tipo comune;
- Linoleista: che non abbia la capacita' specifica dell'operaio specializzato;
- Mosaicista: capace di eseguire pavimenti e rivestimenti a mosaico, non a disegno;
- Asfaltista stradale: capace di eseguire getti di conglomerato per pavimentazione;
- Calderaio: addetto alla dosatura e alla cottura degli asfalti anche negli impianti fissi;
- Selciatore: capace di eseguire selciati con bolognini, pietre squadrate, ciottoli e porfido, curando le opportune pendenze;
- Lastricatore: capace di eseguire lastricati con pietre squadrate, curando le opportune pendenze;
- Scalpellino stradale;
- Addetto ai lavori di armamento ferroviario:
colui che regolarizza lo scartamento con foratura delle traverse o dei legnami sia a mano che con mezzi meccanici;
colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami dei binari con martelli meccanici (sia a percussione che a vibrazione);
colui che esegue la foratura delle rotaie con trapano a mano o meccanico;
colui che e' addetto al servizio di protezione e di vigilanza del cantiere durante lo svolgimento del lavoro o dei passaggi a livello, abilitato dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.
Non puo' essere adibito a tali mansioni chi non e' munito di abilitazione;
- Motorista o meccanico o elettricista di seconda: addetto ai funzionamento ed alla manutenzione dei motori, macchine ed impianti; anche per i lavori dell'armamento ferroviario;
- Autista o motoscafista: capace di provvedere alla ordinaria manutenzione del motore e della macchina;
- Conduttore di locomotori decauville con motore elettrico o a scoppio: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa;
- Meccanico ed elettricista comune;
- Fuochista e conduttore di generatori di vapore, motorista di seconda su natanti per cui e' richiesta la patente di 3° grado generale e particolare;
- Conduttore di locomobili a vapore: per cui e' richiesta la patente di 4° grado;
- Conduttore di coperta di mezzi d'opera natanti sforniti' di motori di propulsione, per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari, - Fabbro di cantiere;
- Lattoniere e tubista comune;
- Nostromo di seconda;
- Palombaro di seconda;
- Guida palombaro;
- Campanaro-pipista per lavori in cassoni ad aria compressa: addetto alle manovre nella camera di equilibrio;
- Cuoco: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovraintende al lavoro di almeno cinque cucinieri.
Manovali specializzati (operai comuni).
A titolo di esempio sono considerati manovali specializzati (operai comuni):
- Terrazziere: l'operaio che sa eseguire lavori di scavo per i quali occorre attenersi al tracciato ed al filo a piombo, nonche' la profilatura di scarpate, di cunette stradali, la sbadacchiatura (e non armamento) degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchettatura;
- Calcinaio o calcinaiolo;
- Piegaferro;
- Massicciatore stradale;
- Battitore o aiutante posatore stradale;
- Spezzatore o spaccapietre o pietriscante;
- Aiuto decoratore, aiuto verniciatore: che esegue, come aiutante o sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria; comunque che esegue lavori di preparazione, imbiancature, coloriture e verniciature semplici e lavori di carattere industriale:
- Aiuto tappezziere: che esegue, come aiutante o sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria;
- Gettatore o tubista in cemento;
- Addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie;
- Addetto all'uso di martelli pneumatici;
- Addetto all'uso di vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua nei lavori in cassoni ad aria compressa;
- Aiutante posatore di pavimenti o rivestimenti;
- Molatore o arrotatore o levigatore o lucidatore di pavimenti;
- Aiutante posatore di coperture impermeabili;
- Bitumatore o catramista stradale;
- Canneggiatore;
- Addetto ai lavori di armamento ferroviario:
colui che esegue la rincalzatura a mano delle traverse e dei legnami;
colui che effettua lo stringimento delle caviglie e delle chiavarde dei binari;
colui che esegue lo smontaggio dei binari;
colui che esegue il cambio delle traverse e dei legnami;
colui che e' addetto alla vigilanza dei passaggi a livello nelle linee ferroviarie secondarie;
- Addetto al funzionamento di macchinario;
- Frenatore: addetto a cave di sabbia od a cantiere con movimento di terra, adibito esclusivamente alla frenatura;
- Aiutante fuochista;
- Magazziniere: l'operaio che ha in consegna i materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzini dei cantieri dei lavori dell'armamento ferroviario;
- Carrettiere, barcaiolo, battellante;
- Marinaio;
- Cuciniere.
Manovali comuni.
A titolo di esempio sono considerati manovali comuni:
- Badilante: che esegue lavori per la cui esecuzione non sono richieste le cognizioni e la capacita' propria del terrazziere;
- Addetto ai lavori di armamento ferroviario: che compie lavori di sola copertura e scopertura, di trasporto, di carico e scarico di materiali, di terra, di ghiaia e di pietrisco, lavori di diserbamento o ad esso simili, nonche' ogni altra mansione di manovalanza;
- Addetto al servizio dei massicciatori stradali;
- Stradino;
- Manovale addetto alle cave di sabbia;
- Addetto a trasporti con carriole, decouville;
- Guardiano o custode: addetto esclusivamente alla guardiana o custodia;
- Spalatore di neve;
- Facchino;
- Aiuto cuciniere, sguattero.
Le occupazioni discontinue o di semplice attesa o custodia sono quelle fissate dalla legge.
Resta fermo che l'operaio, a qualsiasi categoria o qualifica, appartenga, verra', retribuito in relazione alle mansioni per le quali e' stato assunto, sempreche' non venga adibito a mansioni di categoria superiore a quella di assunzione.
Al lavoratore (comunque denominato: caposquadra, capo operaio, caposciolta, caporale, ecc.) che, a qualunque categoria o qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall'Impresa a sorvegliare ed a guidare la attivita' esecutiva di un gruppo di cinque o piu' operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori, e' riconosciuta per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 10% del minimo di paga base della categoria di appartenenza.
Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella del manovale specializzato oltre alla maggiorazione del 10% di cui sopra sul minimo contrattuale di paga base del manovale specializzato.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 6

Art. 6.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione al lavoro di ogni operaio si intende effettuata con un periodo di prova non superiore a sei giorni di lavoro durante il quale e' ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso ne' diritto ad indennita'.
Sono esenti da tale periodo di prova gli operai che abbiano gia' prestato servizio presso la stessa Impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreche' quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 5 anni.
Ove l'operaio, in base all'esito della prova, venga confermato, l'Impresa, all'atto della conferma, determinera' la retribuzione da corrispondersi dal primo giorno dell'assunzione; retribuzione che non potra' mai essere inferiore a quella stabilita per la qualifica con la quale l'operaio e' stato assunto.
L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni propostegli lascera' senz'altro il cantiere e gli verranno pagate le ore di lavoro compiute in base alla retribuzione fissata contrattualmente per la qualifica con la quale e' stato assunto.
Il periodo di prova sara' utilmente considerato agli effetti del computo della anzianita' dell'operaio confermato.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 7

Art. 7.
ORARIO DI LAVORO
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie localita' sono quelli fissati dai contratti integrativi dei precedenti contratti nazionali di lavoro.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonche' dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
L'operaio deve prestare l'opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Agli operai che eseguono lavori preparatori e complementari di cui all' art. 6 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 , vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 22 del presente contratto.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 8

Art. 8.
ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI
O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa.
L'orario normale degli operai addetti a tali lavori non puo' superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in caro vane, baracche o simili, per i quali l'orario normale di lavoro non puo' superare le 12 ore giornaliere o le 72 settimanali.
Le prime 8 ore di lavoro sono compensate con una paga base ragguagliata a quella degli operai di produzione aventi eguale base salariale: le ore eccedenti le 8 ore giornaliere e fino alla concorrenza, rispettivamente, delle 10 ore e delle 12 ore giornaliere di lavoro normale sono compensate col minimo di paga base oraria ridotto al 50%.
Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti comma, e' riconosciuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno, prevista dall'articolo 22.
La indennita' di contingenza si intende a tutti gli effetti frazionabile ad ora in rapporto al predetto orario di 10 ore o 12 ore giornaliere.
Le ore oltre la decima e la dodicesima saranno compensate con la maggiorazione di straordinario.
* * *
All'operaio di produzione che durante il giorno da' la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, il compenso forfettario di L. 300 giornaliere.
Resta esclusa comunque ogni responsabilita' discendente da doveri di guardiana o di custodia.
Quando nel cantiere pernotti piu' di un operaio, il particolare compenso spettera' soltanto a quell'operaio che sia stato richiesto per iscritto dall'Impresa di pernottare in cantiere.
In caso contrario si presume ad ogni effetto che il pernottamento in cantiere sia stato richiesto dallo stesso operaio senza alcun onere per l'Impresa.
Qualora si tratti di un solo operaio che pernotti in cantiere, l'Impresa e' esonerata di pagamento di cui sopra, solo nel caso in cui l'operaio abbia richiesto per iscritto di essere autorizzato a pernottare nel cantiere medesimo.
Restano confermate le diverse norme ed i compensi relativi stabiliti dai contratti integrativi dei precedenti contratti nazionali.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 9

Art. 9.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non puo' avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle Imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo, in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 21, sempreche' non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 22, punto 10).
L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro, e' dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 10

Art. 10.
SOSTE DI LAVORO
In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata. Nel caso che la sosta o le soste nel loro complesso superino i 30 minuti nella giornata, qualora la Impresa trattenga l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 11

Art. 11.
SOSPENSIONE DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi le due settimane, l'operaio ha facolta' di richiedere il suo licenziamento con diritto alla corresponsione della indennita' sostitutiva del preavviso, della indennita' di anzianita' prevista per il caso di licenziamento e degli altri eventuali diritti maturati.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 12

Art. 12.
RIDUZIONE DI LAVORO E TURNI
In caso di riduzione di lavoro l'impresa procedera', compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario di lavoro e/o alla formazione di turni, prima di ridurre il personale.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 13

Art. 13.
RECUPERI
E' ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volonta' dell'operaio e dell'Impresa e che derivino da cause di forza maggiore e dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'Impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui e' avvenuta la sosta o la interruzione.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si puo' eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 14

Art. 14.
MINIMI DI PAGA BASE ORARIA
Dal 1 gennaio 1960, agli operai il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dal presente contratto sono applicati i minimi di paga base oraria, comprensivi dell'indennita' di caropane per lavori pesanti, di cui alle tabelle (alleg. A e B) che formano parte integrante del presente articolo.
Gli eventuali superminimi collettivi localmente esistenti - derivanti dalla differenza tra le tabelle salariali fissate dalle Associazioni territoriali con i contratti integrativi dei precedenti contratti nazionali di lavoro e quelle allegate al c.c.n.l. 13 settembre 1957 - saranno localmente riportati in cifra in aggiunta ai minimi di paga base oraria di cui alle tabelle allegate al presente contratto.
Inoltre, in quelle province in cui esistono paghe differenziate per zone - alla cui determinazione provvederanno le Organizzazioni territoriali - le differenze in cifra saranno mantenute ed applicate alle nuove paghe.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 15

Art. 15.
INDENNITA' SPECIALE
L'indennita' speciale per le particolari caratteristiche dell'industria edilizia, - quali la saltuarieta' delle prestazioni, le soste metereologiche, la instabilita' del luogo di lavoro e la necessita' di favorire l'afflusso delle maestranze nell'industria edilizia e' dovuta nelle misure percentuali di cui alla tabella (alleg. C) che forma parte integrante del presente articolo.
Dette percentuali vanno computate sulla paga base di fatto e sulla indennita' di contingenza e corrisposte per tutte le ore effettivamente lavorate.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 16

Art. 16.
INDENNITA' PER LOGORIO DI INDUMENTI
E DI MEZZI PERSONALI DI TRASPORTO
Agli operai deve essere corrisposta, a titolo di indennita' vestiario e rimborso spese di mezzi personali di trasporto, una indennita' nelle seguenti misure:
operai specializzati e qualificati ed
operaie di 1ª categoria................... L. 32 giornaliere
manovali specializzati (operai comuni)
ed operaie di 2ª categoria................ " 24 "
manovali comuni, operaie di 3ª catego-
ria ed apprendisti, di eta superiore ai 18
anni...................................... " 24 "
manovali comuni, operaie di 3ª catego-
ria ed apprendisti, di eta inferiore ai 18
anni...................................... " 20 "
Detta indennita' e' frazionabile ad ora in relazione ad un orario giornaliero di 8 ore o a quel maggiore orario proprio di determinate categorie che eseguono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
L'indennita' suddetta cosi' determinata nella sua misura oraria e' dovuta per ogni ora di effettivo lavoro.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 17

Art. 17.
MENSE AZIENDALI
Per le mense si fa riferimento alle situazioni in atto.
L'indennita' sostitutiva, ove attualmente e' corrisposta, rimane fissata in L. 20 giornaliere, ferma restando la eventuale maggiore misura gia' in vigore localmente.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 18

Art. 18.
COTTIMI
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme.
Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da consentire al complesso dei lavoranti a cottimo in un medesimo lavoro, nei periodi normalmente considerati, un utile non inferiore al 23% oltre i minimi di paga base e l'indennita' di contingenza.
Le tariffe di cottimo, cosi' determinate non divengono definitive se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perche' il cottimo si normalizzi.
Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori ed in ragione degli stessi.
In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.
Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal secondo comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita' e volonta', gli verra' garantito il raggiungimento di detto minimo.
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione, del lavoro, e' vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione e' fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
Ogni qualvolta, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, l'operaio e' vincolato ad un ritmo analogo a quello del cottimista, all'operaio stesso deve essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, la percentuale minima di cottimo.
La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla retribuzione operaia ed al numero complessivo delle ore lavorate nell'esecuzione del cottimo.
Agli operai interessati al lavoro a cottimo devono essere comunicati preventivamente per iscritto: il lavoro da eseguire, le modalita' di esecuzione e le tariffe di cottimo concordate direttamente fra le parti interessate.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verra' fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al secondo comma ed all'operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha diritto al mantenimento dell'utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dagli articoli 50 e 51 del presente contratto di lavoro.
Dichiarazioni di parte a verbale.
Dichiarazione di parte operaia i rappresentanti della F.I.L.L.E.A. esprimono la necessita' di stabilire per le voci piu' elementari delle opere di fabbrica, tabelle di minimo rendimento, demandando la formazione di esse alle Associazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Dichiarazione di parte industriale
I rappresentanti dell'A.N.C.E. dichiarano la impossibilita' e contestano la necessita' di stabilire le tabelle di minimo rendimento.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 19

Art. 19.
DIVIETO DI COTTIMISMO
L'Impresa non puo' affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguire da operai assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto l'impresa risponde direttamente, nei confronti degli operai assunti dai propri dipendenti, degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 20

Art. 20.
SUBAPPALTI
Nel caso di subappalto o cessione totale o parziale di un'opera privata o pubblica, se i lavori compresi nel subappalto o nella cessione importino da parte del subappaltatore o cessionario soltanto l'impiego di mano d'opera - escluse cioe' ogni fornitura di materiali o la prestazione, sia pure parziale, dell'attrezzatura occorrente per i lavori - l'appaltatore principale resta responsabile verso gli operai dipendenti dal subappaltatore o cessionario del pagamento delle retribuzioni, indennita', maggiorazioni, assegni e di quanto altro stabilito dai contratti collettivi e dalle leggi sociali, per le prestazioni fornite per l'esecuzione dell'opera stessa.
Ai fini del presente articolo gli attrezzi personali di lavoro non si considerano "attrezzatura".
Pertanto, qualora il subappaltatore o cessionario non soddisfi ai pagamenti, gli operai da cui dipendenti potranno pretendere il pagamento nei riguardi dell'appaltatore principale, salvo a costui ogni diritto di rivalsa e di indennizzo verso il subappaltatore o cessionario.
Le disposizioni del presente articolo, essendo unicamente dirette a favore degli operai di cui ai precedenti commi, non pregiudicano ne' modificano in alcun modo la situazione giuridica dell'appaltatore o cessionario nei loro rispettivi rapporti o nei confronti dei terzi (fornitori, ecc.).
Nota a verbale di contenuto contrattuale.
Fino a quando non saranno emanate le norme giuridiche, aventi forza di legge, di cui al disegno di legge n. 515, la materia sara' disciplinata dalle seguenti disposizioni:
"Nel caso di subappalto o cessione totale o parziale di un'opera privata o pubblica, l'appaltatore principale resta responsabile, verso gli operai dipendenti dal subappaltatore o cessionario, del pagamento delle retribuzioni, indennita', maggiorazioni, assegni e di quanto altro stabilito dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi sociali, per le prestazioni fornite per l'esecuzione dell'opera stessa.
"Pertanto, qualora il subappaltatore o cessionario non soddisfi ai pagamenti, gli operai da quest'ultimo dipendenti potranno pretendere il pagamento nei riguardi dell'appaltatore principale, salvo a costui ogni diritto di rivalsa o indennizzo verso il proprio contraente.
"Detta responsabilita' non sussiste allorquando il subappaltatore o cessionario sia un'impresa tenuta ad osservare per la durata dei lavori i contratti collettivi di lavoro delle industrie edilizia ed affini vigenti nelle localita' ove l'opera viene eseguita.
"Tuttavia, nel caso che i lavori compresi nel subappalto o nella cessione importino da parte del subappaltatore o cessionario soltanto l'impiego di mano d'opera - escluse cioe' ogni fornitura di materiali o la prestazione, sia pure parziale, dell'attrezzatura tecnica occorrente per i lavori - l'appaltatore principale resta sempre responsabile come sopra previsto, anche se nel subappaltatore o cessionario ricorra il requisito di cui al terzo comma.
"Le disposizioni del presente articolo, essendo unicamente dirette a favore degli operai di cui ai precedenti commi, non pregiudicano ne' modificano in alcun modo la situazione giuridica dell'appaltatore o cessionario nei loro rispettivi rapporti o nei confronti dei terzi (fornitori, ecc.). Chiarimento a verbale.
"Nella attrezzatura, di cui al quarto comma del presente articolo, non sono compresi gli attrezzi personali di lavoro".

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 21

Art. 21.
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Agli effetti dell'applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue:
1) Minimi di paga, base oraria.
Si intendono i minimi di paga previsti dalle tabelle allegate al presente contratto.
2) Paga base oraria di fatto.
Si intende la paga attribuita all'operaio "ad personam" (minimo contrattuale piu' eventuale superminimo).
3) Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 (per il caposquadra dell'armamento ferroviario), 8, 9, 22, 23, 24 e 39 debbono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:
a) per gli operai che lavorano ad economia:
- paga base di fatto;
- indennita' di contingenza;
- indennita' speciale;
b) per gli operai che lavorano a cottimo:
- paga base di fatto;
- indennita' di contingenza;
- indennita' speciale;
- utile minimo contrattuale di cottimo (23% di cui all'art. 18);
- utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui agli articoli 22, 34, 50 e 51 del presente contratto.
4) Ai fini dell'applicazione degli articoli 34, 50 e 51 oltre agli elementi retributivi di cui al punto 3) deve essere assunta a base di calcolo anche l'indennita' sostitutiva di mensa laddove esista.
5) Agli effetti dell'applicazione degli articoli 5 (ultimo capoverso), 6, 10,18, 28, 29, 30, 33, 41, 42, 43 e 44 oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3) deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 22

Art. 22.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli articoli 7 e 8.
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Le percentuali di aumento per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1) Lavoro straordinario diurno........................ 27%
2) Lavoro festivo..................................... 45%
3) Lavoro festivo straordinario....................... 55%
4) Lavoro notturno non compreso in turni periodici.... 25%
5) Lavoro notturno compreso in turni periodici........ 8%
6) Lavoro notturno a carattere continuativo di operai
che compiono lavori di costruzione o di riparazione che
possono eseguirsi esclusivamente di notte.................. 15%
7) Lavoro notturno straordinario...................... 40%
8) Lavoro festivo notturno, escluso quello compreso in
turni periodici............................................ 50%
9) Lavoro festivo notturno straordinario.............. 70%
10) Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi
i turnisti................................................. 8%
Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo.
Le percentuali corrispondenti alle voci numeri 1, 7 e 9 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 23

Art. 23.
INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennita' percentuali stabilite nei contratti integrativi dei precedenti contratti nazionali di lavoro, di cui alle tabelle (alleg.
D. 1, D. 2 e D. 3) che formano parte integrante del presente articolo.
Tali percentuali vanno computate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione).
2) Lavori su scale aeree tipo Porta.
3) Lavori in pozzi neri preesistenti.
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti.
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio e' costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12).
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondita' superiore a m. 3.
7) Costruzione di pozzi a profondita':
a) da m. 3 1/2 a 10;
b) oltre i m. 10.
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora).
9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino e' incorporato nel fabbricato stesso.
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre.
11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario.
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondita' superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio.
13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe.
14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti.
15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento.
16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli).
17) Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da m. 0 a 10;
b) da oltre m. 10 a 16;
c) da oltre m. 16 a 22;
d) oltre m. 22.
Agli effetti dell'indennita' da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in piu' o in meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna di acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
18) Lavori in galleria, per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficolta' e di disagio;
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione;
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie.
Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sara' corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18), la ulteriore indennita' risultante dai contratti integrativi di cui al primo comma.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti direttamente interessate si accorderanno per la determinazione del compenso dovuto.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Addetti ai lavori marittimi.
- Personale imbarcato su natanti. - Al personale imbarcato su natanti che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennita' gia' stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
- Lavori sotto acqua: palombari. - Indennita' del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21 e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sara' corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sara' corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a 4 ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
***
Nelle province in cui non si sia finora ritenuto necessario fissare talune percentuali per lavori speciali disagiati, le Associazioni provinciali vi provvederanno al presentarsi delle concrete necessita'.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioe' la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 24

Art. 24.
LAVORI FUORI ZONA
All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, e' dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un luogo situato oltre due chilometri dai confini territoriali del Comune per il quale e' stato assunto, ha diritto a percepire una indennita' del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
Restano ferme le eventuali maggiori percentuali gia' stabilite localmente.
***
L'indennita', non e' dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad esser favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
L'operaio che percepisce l'indennita' di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
***
In caso di pernottamento in luogo, l'Impresa e' tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto all'indennita' di cui al secondo comma.
Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario.
Nei lavori dell'armamento di linee ferroviarie, per "cantiere" si intende il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto d'appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per "posto di lavoro" s'intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.
Cio' premesso, resta stabilito che gli attrezzi di lavoro debbono essere normalmente consegnati dall'Impresa all'operaio sul posto di lavoro. Qualora sia diversamente disposto per la consegna degli attrezzi e l'operaio debba provvedere al trasporto dei medesimi dal luogo della consegna al posto di lavoro, il tempo impiegato nel tragitto dal luogo di consegna degli attrezzi al posto di lavoro, e viceversa, noti e' computato ad alcun effetto nell'orario di lavoro.
All'operaio pero' spetta un compenso pari all'85% della retribuzione oraria, da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 21, per ogni 4 chilometri di percorso. Detto compenso e' frazionabile per ogni chilometro di percorso.
L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere.
All'operaio e' dovuta una "indennita' di cantiere ferroviario" del 4%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21, per ogni ora di effettivo lavoro. L'indennita' non e' dovuta quando gli operai sono addetti esclusivamente a lavori nei "piazzali".
La predetta indennita', compensativa anche delle eventuali spese di trasporto, non si cumula con il trattamento per il trasporto degli attrezzi, di cui al secondo comma.
Quando per lavori nell'ambito dello stesso cantiere, l'Impresa richieda il pernottamento in luogo dell'operaio, essa deve provvedere all'alloggio ed al vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.
L'indennita' per lavori fuori zona, di cui alle norme generali del presente articolo, e' dovuta quando l'operaio venga comandato a lavorare in un cantiere diverso da quello per il quale e' stato assunto.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 25

Art. 25.
TRASFERIMENTO
All'operaio in servizio che sia trasferito in un cantiere della stessa Impresa situato in diversa localita' cosi' distante e per un tempo tale da comportare come conseguenza il cambiamento di residenza o di stabile dimora, deve essere rimborsato l'importo, previamente concordato con l'Impresa, delle spese di trasporto per lei e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, nonche' per le masserizie.
Allo stesso operaio e' inoltre dovuta, limitatamente alla durata del viaggio, per lui e per i familiari conviventi a carico che lo seguono nel trasferimento, una indennita' giornaliera, da stabilirsi caso per caso, di entita' diversa a seconda che il viaggio comporti pernottamento o meno.
Oltre al trattamento di cui sopra gli deve essere corrisposta "una tantum" una somma a titolo di indennita' il cui importo sara' concordato con l'impresa, tenendo conto anche dello stato di famiglia dell'operaio (se capo famiglia o non) e del fatto che la Impresa fornisca o meno l'alloggio nella nuova localita'.
L'operaio ha diritto altresi' al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di fitto, se dovuto, per un massimo comunque di tre mesi.
Il trasferimento deve essere comunicato all'operaio con un congruo preavviso.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.
Qualora peraltro l'operaio comprovi di non potersi trasferire nella nuova localita' per seri motivi di salute familiari, l'Impresa, ove possa continuare ad occuparlo nella localita' dalla quale intendeva trasferirlo, non procedera' al suo licenziamento.
All'operaio che viene trasferito per esigenze dell'Impresa e che entro due anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella localita' in cui risiedeva prima del trasferimento, e' dovuto il rimborso delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui rientrano alla sede di provenienza e per le masserizie, purche' il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di decesso dell'operaio entro due anni dal trasferimento, l'impresa si assumera' le spese del trasporto della salma nel luogo in cui l'operaio prestava servizio prima del trasferimento, nonche' quelle per il rientro dei familiari come sopra indicati, purche' il trasporto della salma ed il rientro avvengano entro un mese dalla morte dell'operaio.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 20

Art. 26.
INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA OD IN ZONA MALARICA
Per le indennita' eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali, in applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Parimenti restano confermate le indennita' dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennita' spettano soltanto agli operai che da localita' non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industrile edile, le indennita' di cui al secondo comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra Impresa sul posto.
Tali indennita' verranno conservate in caso di successivo traferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.
Le localita' da considerarsi zone malariche ed i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorita' sanitarie a norma delle disposizioni di legge.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 27

Art. 27.
ALLOGGIAMENTI E CUCINE
Nel caso di cantieri situati in localita' lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, gli operai dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L'impresa e' tenuta altresi', a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina, con i relativi utensili e quello di refettorio, nonche' un cuciniere per ogni 50 operai che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio e' curata dal personale dell'Impresa.
L'Impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso piu' vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
Il vitto e' somministrato agli operai a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre operai da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell'orario di lavoro.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 28

Art. 28.
MUTAMENTO DI MANSIONI
All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali e' stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.
Qualora il suddetto passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, si intende che l'operaio ha acquisito il diritto alla qualifica relativa alle nuove mansioni.
Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti aver gia' nel passato acquisito la qualifica inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquistera' nuovamente la qualifica superiore quando la permanenza nelle nuove superiori mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.
All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali e' stabilita una retribuzione inferiore a quella dallo stesso normalmente percepita, l'Impresa continuera' a corrispondere quest'ultima retribuzione.
Qualora il passaggio alla categoria inferiore si prolunghi per oltre il periodo di 2 settimane, l'operaio avra' diritto di richiedere la risoluzione del rapporto e di percepire una indennita' pari a quella che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento compresa l'indennita' sostitutiva di preavviso.
Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libretto di lavoro con l'indicazione della decorrenza.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 29

Art. 29.
MANSIONI PROMISCUE
L'operaio che sia adibito, con carattere di continuita', a mansioni relative a diverse qualifiche sara' classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepira' la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attivita' da lui svolta.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 30

Art. 30.
MODALITA' DI PAGAMENTO
La paga deve essere effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente, mensilmente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
Quando il periodo di paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, devono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione e degli assegni familiari maturati.
Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo deve essere effettuata non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.
Nel caso che l'impresa ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto, l'operaio puo' recedere dal rapporto di lavoro con diritto alla indennita' di anzianita' prevista per il caso di licenziamento, alla indennita' sostitutiva del preavviso ed agli altri eventuali diritti maturati. Per comprovati particolari casi, il periodo di cui sopra puo' essere prorogato previo accordo tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Nel caso che la paga si faccia in localita' diversa dal cantiere, si concedera' all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si effettua la paga, al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.
La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera. All'atto del pagamento della retribuzione deve essere consegnato all'operaio una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonche' sulla qualita' della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 31

Art. 31.
FERIE
Gli operai che abbiano presso l'Impresa un anno di anzianita' consecutiva hanno diritto annualmente al godimento di 14 giornate di ferie pari a 112 ore.
In caso di ferie collettive, all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie, spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopraindicato, per ogni mese intero di anzianita' maturata presso l'Impresa.
L'epoca delle ferie sara' stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.
Per il pagamento delle ferie valgono le norme dell'articolo 34.
La percentuale di cui all'art. 34 deve essere computata anche durante l'assenza dal lavoro per il godimento delle ferie, in ragione di 8 ore al giorno.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 32

Art. 32.
GRATIFICA NATALIZIA
Per la gratifica natalizia vigono le norme degli accordi interconfederali.
Per il trattamento economico e le modalita' di attuazione valgono le disposizioni di cui all'art. 34.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 33

Art. 33.
FESTIVITA'
Sono considerati giorni festivi i seguenti:
1) Tutte le domeniche.
2) I giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
2 giugno - Festivita Nazionale;
1 gennaio - Capodanno;
6 gennaio - Epifania;
19 marzo - S. Giuseppe;
Lunedi successivo alla Pasqua;
Ascensione;
Corpus Domini;
25 aprile - Anniversario della Liberazione;
1 maggio - Festa del Lavoro;
3) < 29 giugno - SS. Pietro e Paolo;
15 agosto - Assunzione;
1 novembre - Ognissanti;
4 novembre - Unita Nazionale;
8 dicembre - Immacolata Concezione;
25 dicembre - Santo Natale;
26 dicembre - S. Stefano;
Ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere.
Il trattamento economico dovuto a norma di legge e di contratto per i giorni festivi di cui al punto 3), quando non vi sia prestazione di lavoro, e' assolto con la percentuale di cui all'articolo 34 del presente contratto.
In caso di prestazione di lavoro nelle ricorrenze festive di cui al detto punto 3), all'operaio spetta, oltre al trattamento di cui sopra, la retribuzione per le ore effettivamente lavorate, con la maggiorazione del lavoro festivo prevista dall'art. 22 del presente contratto.
In caso di prestazione di lavoro nelle giornate di domenica o nei giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale non coincidenti con le festivita' di cui al punto 3), salvo quanto e' previsto dall'art. 9 sul riposo settimanale, va corrisposta all'operaio la retribuzione per le ore lavorate con la maggiorazione del festivo prevista dall'art. 22.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 34

Art. 34.
TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE
GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITA' E MODALITA' DI ATTUAZIONE
Il trattamento economico spettante agli operai per ferie (art. 31), gratifica natalizia (art. 32) e festivita' nazionali e infrasettimanali anche se cadenti in giorno di domenica (art. 33) e' assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 21, per le ore di lavoro normale effettivamente prestate.
Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
Le misure percentuali da valere localmente, tra un minimo del 20,25% ed un massimo del 22,30%, sono quelle indicate nella tabella (alleg. E) che forma parte integrante del presente articolo.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- la indennita' per logorio indumenti e mezzi personali di trasporto;
- l'eventuale indennita' per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennita' di caropane non conglobate nella paga base (cioe' per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale notturno e festivo;
- l'indennita' per lavori fuori zona;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
- le indennita' per lavori speciali disagiati;
- le indennita' per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennita' e' stato tenuto conto - come gia' nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per gratifica natalizia, ferie e festivita'.
La percentuale spetta all'operaio, anche durante la assenza dal lavoro per malattia o infortunio, nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianita', per ferie effettivamente godute e per sospensioni di lavoro non conseguenti da cause metereologiche in genere.
In caso di assenza per malattia o infortunio, l'Impresa deve corrispondere all'operaio la differenza tra l'importo della percentuale e il trattamento economico allo stesso corrisposto per ferie, gratifica natalizia e festivita' dagli Istituti assicuratori.
In tutti i casi di assenza dal lavoro per cui e' prevista la corresponsione della percentuale, quest'ultima va computata sulla base dell'orario effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio.
Nel solo caso di sospensione totale dei lavori, la percentuale deve essere computata in base all'orario normale di lavoro localmente in vigore.
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso un Istituto bancario o presso la Cassa Edile, ove esista, secondo le modalita' di versamento stabilite localmente.
Le modalita' di pagamento agli operai sono quelle seguite localmente.
La scomposizione della percentuale minima del 20,25% e di quella massima del 22,30% e' la seguente:
TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
Le percentuali sono state arrotondate per semplicita'.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 35

Art. 35.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
In caso di malattia l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza interruzione di anzianita'.
Trascorso tale periodo, ove l'Impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo; indennita' sostitutiva del preavviso ed alla indennita' di anzianita' prevista per il caso di licenziamento.
L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto oltre alla indennita' di anzianita', in quanto dovuta, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di malattia agli operai dell'industria.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della, conservazione del posto di cui al primo e terzo comma, e' tenuta a corrispondere all'operaio la percentuale per ferie, gratifica natalizia e festivita' nella misura e con le modalita' indicate nell'articolo 34 del presente contratto.
Per i casi di t.b.c., fermo restando quanto previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 36

Art. 36.
TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO
In caso di infortunio sul lavoro l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza interruzione di anzianita'.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la infermita' conseguente all'infortunio, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennita' sostitutiva del preavviso ed alla indennita' di anzianita' prevista per il caso di licenziamento.
L'operaio che si infortuni in periodo di preavviso ha egualmente diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianita'.
A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intendera' senz'altro risolto fermo restando il diritto dell'operaio di percepire l'indennita' di anzianita' eventualmente spettante.
Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio dagli Istituti assicuratori si fai riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza per infortunio agli operai dell'industria.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio, l'Impresa e' tenuta a corrispondere all'operaio la percentuale per ferie, gratifica natalizia e festivita' nella misura e con le modalita' indicate nell'art. 34 del presente contratto.
Ove l'infortunio sul lavoro si verifichi invece durante il periodo di prova, l'operaio sara' ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova e' dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempreche', superato il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 37

Art. 37.
PREVIDENZE SOCIALI
Per le previdenze sociali valgono le norme di legge e dei contratti collettivi.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 38

Art. 38.
CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
L'operaio chiamato alle armi per obblighi di leva ha diritto alla conservazione del posto. Qualora, all'atto della chiamata alle armi, egli abbia, maturato un'anzianita' presso la stessa Impresa di almeno un anno, il tempo trascorso alle armi viene computato agli effetti dell'indennita' di licenziamento, sempreche' l'operaio si sia posto a disposizione dell'Impresa nel termine di 30 giorni di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, a. 303.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3 maggio 1955, n. 370 .

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 39

Art. 39.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato il 31 maggio 1941.
Peraltro, all'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di 10 giorni consecutivi (72 ore) con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 21.
All'operaio che abbia maturato presso la stessa Impresa un'anzianita' ininterrotta di servizio di almeno 12 mesi compiuti viene concesso invece un periodo di congedo della durata di giorni 12 consecutivi (88 ore; con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 21.
L'impresa deve anticipare la somma corrispondente alle giornate di congedo, subordinatamente agli adempimenti da parte dell'operaio richiesti dall'istituto Nazionale Previdenza Sociale, ed ha diritto di trattenere quanto l'Istituto medesimo e' tenuto a corrispondere all'operaio per lo stesso titolo.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 40

Art. 40.
GRAVIDANZA 5 PUERPERIO
Per quanto riguarda il trattamento alle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle leggi in vigore.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 41

Art. 41.
ASSENZE
Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
In caso di assenza, per malattia, l'operaio deve, entro 48 ore dall'inizio dell'infermita', salvo giustificati motivi di impedimento, avvertire l'Impresa, la quale ha facolta' di controllo mediante visita da parte di un medico di sua fiducia.
Analoga disciplina vale per i casi di prosecuzione di malattia.
In caso di infortunio, l'operaio deve darne immediato avviso all'impresa.
Ogni assenza ingiustificata e' punita con una multa non superiore al 10% della retribuzione che l'operaio avrebbe percepito lavorando durante l'assenza.
In caso di recidiva l'Impresa puo' procedere alla applicazione della sospensione come previsto dall'articolo 49.
L'operaio puo' essere licenziato senza preavviso, ne' eventuale indennita' di anzianita':
a) nel caso di assenza ingiustificata per 3 giorni di seguito;
b) al verificarsi della terza assenza ingiustificata nel periodo di un anno, in giorno successivo ad festivo.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 42

Art. 42.
PERMESSI
Agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi, con facolta' per l'Impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 43

Art. 43.
PERMESSI PER DIRIGENTI SINDACALI
Agli operai che sono membri di organi direttivi di Organizzazione sindacale (nazionale, regionale, provinciale, comunale) del settore e che abbiano necessita' di esplicare i loro compiti durante l'orario di lavoro, saranno concessi brevi permessi, senza retribuzione, per il disimpegno delle loro finzioni, sempreche' i permessi vengano espressamente richiesti per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di carattere tecnico-aziendale.
Le cariche suddette e le variazioni relative dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, alle Imprese cui gli operai appartengono.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 44

Art. 44.
CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE
Agli operai che nel corso del rapporto di lavoro vengano chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali (nazionale, regionale, provinciale, comunale) nelle Organizzazioni operaie del settore, oppure la carica di ragione non possano continuare nell'espletamento delle loro mansioni lavorative presso l'Impresa, verra' conservato il posto per un periodo di 2 anni e comunque non oltre i limiti della durata del lavoro cui gli operai stessi erano adibiti all'atto in cui si e' iniziata l'assenza, senza diritto alla retribuzione e con decorrenza dell'anzianita' ai soli effetti dell'indennita' di licenziamento.
E' fatto obbligo agli operai di cui sopra,di ripresentarsi all'Impresa entro 6 giorni dalla data di cessazione dalla carica che ha determinato l'assenza. In caso contrario gli operai decadono dai benefici previsti nel presente articolo.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 45

Art. 45.
CONSERVAZIONI DEGLI UTENSILI
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione dara' diritto all'Impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
L'operaio rispondera' - e l'Impresa potra' rivalersene sulle sue competenze - delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempreche' l'operaio sia stato messo in grado di custodire il materiale affidatogli.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 46

Art. 46.
CUSTODIA DEGLI INDUMENTI, DEI CICLI E MOTOCICLI
L'impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso, al riparo dalle intemperie, in modo da consentire il deposito e la buona conservazione degli indumenti, dei cicli e motocicli. In esso l'operaio deve avere la possibilita' di provvedere al cambio degli abiti normali con quelli da lavoro, prima e dopo l'orario lavorativo.
L'Impresa deve provvedere a far chiudere il locale predetto o ad adibire un incaricato al locale stesso, ai fini della migliore sicurezza degli indumenti personali, dei cicli e motocicli lasciati dagli operai.
Resta fermo che i locali debbono essere sempre tenuti secondo le norme igieniche.
Quando il numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il cantiere non abbia durata di almeno 20 giorni, la Impresa deve provvedere, nel modo piu' idoneo, alla conservazione degli indumenti e dei mezzi suddetti.
L'Impresa puo' derogare a quanto previsto nei precedenti comma quando sussistano condizioni obiettivo di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 47

Art. 47.
VISITE D'INVENTARIO
L'operaio non puo' opporsi a visite d'inventario eventualmente disposte per ordine superiore, agli oggetti affidatigli, ne' a visita personale, anche all'uscita dal cantiere.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 48

Art. 48.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto puo' dare luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) multa fino all'importo di tre ore di paga base di fatto;
b) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
c) licenziamento senza preavviso ma con indennita' di anzianita';
d) licenziamento senza preavviso ne' indennita' di anzianita'.
L'Impresa, nel comunicare all'operaio i provvedimenti disciplinari adottati a suo carico, deve fornire le relative motivazioni.
I proventi delle multe devono essere versati alla Cassa Edile o alla Scuola Edile o, in mancanza, all'INAM.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 49

Art. 49.
MULTE E SOSPENSIONI
L'Impresa ha facolta' di applicare la multa quando l'operaio:
a) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) introduca bevande alcooliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
e) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
f) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudicano la disciplina del cantiere.
Per le assenze dal lavoro senza giustificati motivi si applica in multa di cui all'art. 41.
In caso di maggiore gravita' o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l'Impresa puo' procedere all'applicazione della sospensione.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 50

Art. 50.
PREAVVISO
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 51 o le di lui dimissioni possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, e' stabilito nel termine di una settimana, per gli operai con anzianita' ininterrotta fino ai tre anni, e di giorni dieci, per gli operai con anzianita' ininterrotta di oltre tre anni.
Ai sensi dell' art. 2118 del Codice Civile , in mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto a versare all'altra parte una indennita' equivalente all'importo della retribuzione (v. punto 4 dell'art. 21) che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 51

Art. 51.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento non ai sensi dell'art. 54 (licenziamento per mancanze) spettera' all'operaio una indennita' di nove giornate (72 ore) della retribuzione costituita dagli elementi di cui al punto 4) dell'art. 21 (comprensiva per i cottimisti dell'utile medio di cottimo) per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta presso la stessa Impresa.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 52

Art. 52.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
All'operaio dimissionario l'Impresa deve corrispondere le aliquote sotto indicate dell'indennita' di anzianita' prevista dall'art. 51 per il caso di licenziamento:
a) 50% per anzianita' di servizio ininterrotta presso la stessa Impresa da 8 mesi a 2 anni compiuti;
b) 75% per anzianita' di oltre 2 anni e sino a 6 anni compiuti;
c) 100% per anzianita' superiore a 6 anni.
L'intera indennita' di anzianita' e' dovuta anche agli operai che si rendano dimissionari dopo il compimento del 60° anno di eta', se uomini e 55° anno di eta', se donne, purche' abbiano raggiunto una anzianita' ininterrotta di servizio non inferiore a 8 mesi presso la stessa Impresa, nonche' alle operaie che si dimettano per matrimonio, gravidanza e puerperio.
Per la malattia e l'infortunio si fa riferimento a quanto disposto dagli articoli 35 e 36.
Le dimissioni date durante il periodo di apprendistato o nei primo otto mesi di servizio successivo al compimento dello apprendistato stesso non comportano il diritto alla indennita', di dimissioni.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 53

Art. 53.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte dell'operaio, l'indennita' di licenziamento e l'indennita' sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte, a norma dell' art. 2122 del Codice Civile , al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza, delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
E' nullo ogni patto anteriore alla morte, dell'operaio circa l'attribuzione e la ripartizione della indennita'.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 54

Art. 54.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
Licenziamento senza preavviso ma con indennita' di anzianita'.
L'Impresa puo' procedere al licenziamento senza preavviso ma con indennita' di anzianita' nei seguenti casi:
a) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
b) rissa nell'interno del cantiere o gravi offese verso i compagni di lavoro;
c) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente.
Licenziamento senza preavviso ne' indennita' di anzianita'.
L'impresa puo' procedere al licenziamento senza preavviso ne' indennita' di anzianita' nei casi di maggiore gravita', quali ad esempio:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furto, frode o danneggiamento volontario;
c) qualsiasi atto colposo che possa, compromettere la stabilita' delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumita' del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
d) trafugamento di schizzi, di utensili o di altri oggetti di proprieta' del committente;
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
f) concorrenza sleale per esecuzione di lavori per conto di ditta concorrente o del committente, in permanenza di rapporto di dipendenza con l'Impresa;
g) assenza ingiustificata di cui all'ultimo comma dello art. 41.
Indipendentemente dal provvedimento disciplinare, l'operaio e' tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 55

Art. 55.
CONTROVERSIE
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente, contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro e' improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni professionali degli industriali e degli operai per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Il tentativo di conciliazione da, parte delle Associazioni sindacali dovra' essere esperimentato entro 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Associazione sindacale della richiesta avanzata dall'Associazione sindacale dirimpettaia.
Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione, demandato, come sopra precisato, alle Associazioni sindacali, resta salva la facolta' di esperimentare per le controversie individuali il tentativo di conciliazione tra la Direzione aziendale e la Commissione interna.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 56

Art. 56.
RECLAMI
In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia e della possibilita' che al termine delle opere la organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso.
Resta fermo comunque il disposto dell' art. 2113 del Codice Civile .

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 57

Art. 57.
COMMISSIONI INTERNE
I compiti delle Commissioni interne sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 58

Art. 58.
PRONTO SOCCORSO
Per il pronto soccorso si fa riferimento alle norme di legge in vigore.
I natanti che si allontanano dal cantiere debbono essere muniti della prescritta cassetta di medicazione.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 59

Art. 59.
CESSIONE, TRAPASSO E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono di per se' il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
In caso di fallimento o di cessazione dell'azienda, seguiti dal licenziamento dell'operaio, questi avra' diritto all'indennita' di licenziamento ed a quant'altro gli compete in base al presente contratto.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 60

Art. 60.
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
Le parti si riservano di concordare la regolamentazione dell'apprendistato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
Norma transitoria: in attesa della regolamentazione di cui sopra, per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 ed al relativo regolamento.
Per quanto concerne la durata dell'apprendistato ed i criteri per la determinazione dei minimi di paga base oraria, da corrispondere agli apprendisti, le parti convengono di tener fermo quanto previsto dal c.c.n.l. 18 dicembre 1954.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 61

Art. 61.
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessita' di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacita' tecniche delle stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva, competenza cureranno l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo alla istituzione di apposito Ente-Scuola od al potenziamento di quello esistente.
Detti Enti-Scuola realizzeranno il loro scopo mediante la istituzione di scuole professionali edili o laddove queste per obiettive accertate difficolta' non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli Enti Scuola stessi - ad Istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
Al relativo finanziamento verra' provveduto con il contributo a carico degli industriali edili, da fissarsi localmente in misura, non superiore allo 0,70 per cento della paga base di fatto corrisposta agli operai e da versarsi presso un Istituto bancario o similare Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio di Amministrazione paritetico dai nominarsi dalle Associazioni territoriali interessate.
Il Consiglio di Amministrazione nominera' il Presidente nella persona di un rappresentante degli industriali, il Vice Presidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori ed il Direttore, all'infuori del Consiglio stesso, su designazione delle Associazioni territoriali dei lavoratori.
Le Organizzazioni territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori stabiliranno in armonia con i principi suesposti le norme statutarie che dovranno regolare l'esercizio degli Enti-Scuola.
Le clausole difformi degli statuti esistenti alla data di entrata, in vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti.
I programmi di insegnamento saranno studiati e fissati in modo da contenerli nelle possibilita' di bilancio consentito dal finanziamento concordato, Gli Enti-Scuola in questione, in linea di massima ed in relazione alle necessita' e possibilita', potranno essere provinciali o interprovinciali.
I corsi dovranno essere riservati, in via di massima, agli operai edili.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 62

Art. 62.
CASSE EDILI
Le parti stipulanti, riconoscendo l'importanza delle finalita' perseguite dalle Casse Edili, promuoveranno l'istituzione, laddove possibile, di questi organismi.
L'amministrazione delle Casse Edili esistenti e di quelle che potranno essere costituite va effettuata in forma paritetica con la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali interessate.
Per il conseguimento degli scopi delle Casse le stesse Associazioni territoriali determineranno la misura del contributo paritetico fra, un minimo dello 0,10 per cento ed un massimo dello 0,50 per cento sulla paga base di fatto corrisposta agli operai, senza pregiudizio per le maggiori misure eventualmente esistenti.
Tale contributo avra' decorrenza, per le Casse esistenti, dalla data di entrata in vigore del presente contratto: e per quelle che si costituiranno, dalla data della loro costituzione.
Una Commissione di studio sara' costituita con la partecipazione paritetica di rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 63

Art. 63.
MIGRAZIONI INTERNE
Le parti si riservano di iniziare l'esame della regolamentazione delle migrazioni interne di gruppi di lavoratori, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 64

Art. 64.
NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI
Le Organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale concordemente convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori, salvo quanto e stato specificatamente demandato alle organizzazioni provinciali.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 65

Art. 65.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
E CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro.
Ferma restando la inscindibilita' di cui sopra, le parti si danno, reciprocamente atto che stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare, per gli operai in forza presso le singole Imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni piu' favorevoli che dovranno essere mantenute.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 66

Art. 66.
ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI
CON ALTRE ASSOCIAZIONI
Qualora le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate ad Organizzazioni aderenti alla Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.).
Tale estensione si verifica dopo che le condizioni suddette siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto, fra le Organizzazioni interessate, o comunque dopo, che siano trascorsi inutilmente 15 giorni dall'invito rivolto dall'A.N.C.E. alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 67

Art. 67.
ACCORDI INTERCONFEDERALI
Gli accordi vigenti tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e le Confederazioni dei Lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 68

Art. 68.
ACCORDI LOCALI
Le Associazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera dovranno provvedere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto:
a) alla determinazione delle indennita' relative ai lavori in alta montagna ed in zone malariche;
b) alla regolamentazione del trattamento dovuto agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro ove sussistano consuetudini locali di corrispondere un particolare compenso per tale titolo.
Nel caso di mancata stipulazione degli accordi predetti entro il periodo di tre mesi, l'esame delle singole situazioni sara' avvocato alle Associazioni Nazionali firmatarie del presente contratto.
Tuttavia, per la durata del presente contratto, si intendono mantenute in vigore le indennita' stabilite per i titoli di cui sopra da contratti integrativi dei precedenti contratti nazionali di lavoro.
Resta salvo in ogni caso quanto contemplato dagli articoli 14 - 23 penultimo capoverso - 61 e 62 del presente contratto.
Nelle province in cui non sia stato stipulato alcun contratto integrativo dei precedenti contratti nazionali, le rispettive Associazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori dovranno provvedere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto:
a) all'incasellamento delle categorie secondo le declaratorie di cui all'art. 5 del presente contratto;
b) alla distribuzione dell'orario normale di lavoro nell'anno.
Nello stabilire l'orario di lavoro, vanno tenute presenti le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 7 del presente contratto, quelle contrattuali che prevedono orari inferiori a quelli di legge e le diverse consuetudini osservate da tutte le categorie nell'ambito provinciale.
Si chiarisce che con il riferimento fatto nel comma precedente alle diverse consuetudini si e' voluto intendere l'osservanza, da parte di tutte le Imprese della categoria nell'ambito provinciale, di un orario di lavoro totalmente o parzialmente inferiore a quello di legge, quando pero' tale osservanza non sia dipesa da ragioni di ordine contingente di qualsiasi genere e sempre che tale osservanza sia riferibile ad un lungo ed ininterrotto periodo di tempo ed attualmente sia in atto non per le ragioni sopraccennate;
c) alla determinazione delle maggiorazioni ed indennita' relative ai lavori speciali disagiati, ai lavori in alta montagna ed in zone malariche, al trattamento economico per le ferie, gratifica natalizia e festivita' ed all'indennita' speciale;
d) alla regolamentazione del trattamento dovuto agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro, ove sussistano consuetudini locali di corrispondere un particolare compenso per tale titolo.
Nel caso di mancata stipulazione degli accordi predetti entro il periodo di tre mesi, l'esame delle singole situazioni sara' avvocato alle Associazioni Nazionali firmatarie del presente contratto.
Resta salvo in ogni caso quanto contemplato dagli articoli 14, 61 e 62 del presente contratto.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 69

Art. 69.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto entra in vigore, per tutto il territorio nazionale, il 1 gennaio 1960 ed avra' efficacia fino al 31 dicembre 1961.
Qualora non sia disdetto da una delle parti con lettera raccomandata A. R. almeno tre mesi prima della scadenza, s'intendera' rinnovato per due anni, e cosi' di seguito.
La parte che avra' data la disdetta dovra' comunicare all'altra le sue proposte almeno due mesi prima della scadenza e l'altra dovra' rispondere a tali proposte non oltre un mese prima della scadenza del contratto.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini-Allegato A

ALLEGATO A
TABELLA DEI MINIMI DI PAGA ORARIA
A) Uomini
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini-Allegato B

ALLEGATO B
TABELLA DEI MINIMI DI PAGA ORARIA
B) Donne
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini-Allegato C

ALLEGATO C
INDENNITA' SPECIALE
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini-Allegato D 1

ALLEGATO D 1
TABELLA DELLE PERCENTUALI CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITA'
PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini-Allegato D 2

ALLEGATO D 2
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini-Allegato D 3

ALLEGATO D 3
LAVORI IN GALLERIA
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini-Allegato E

ALLEGATO E
TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITA'
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 18 dicembre 1954 operai addetti industria edilizia ed affini-Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER OPERAI
ADDETTI ALL'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI STIPULATO
IN DATA 18-12-1954
(Vedasi art. 60 c. c. n. l. 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini)
Omissis
Art. 53.
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
a) Definizione dell'apprendista.
Agli effetti del presente contratto e' apprendista colui che e' occupato presso una delle Imprese di cui alla premessa del presente contratto allo scopo di acquistare la capacita' necessaria per diventare operaio qualificato (muratore, carpentiere, ferraiolo, minatore di galleria, armatore di galleria, pittore, decoratore, ecc).
b) Eta' di assunzione.
Puo' essere assunto come apprendista - con comunicazione scritta che precisi che l'assunzione e' stata effettuata nella qualita' di apprendista - chi abbia compiuto i 14 anni, ma non oltrepassato i 18 anni di eta'.
c) Durata del tirocinio.
La durata del periodo di tirocinio e' stabilita in tre anni ad esclusione degli addetti ai lavori di decorazioni in pittura, a vernice, in rilievo (stucchi) ed a mosaico, per i quali viene stabilito in quattro anni se il tirocinio s'inizia prima del 16° anno di eta'.
Per coloro che siano in possesso di licenza delle Scuole Edili di qualificazione istituite dalla categoria o da altre riconosciute equipollenti dalle Associazioni sindacali di categoria, il periodo di apprendistato sara' regolato dagli accordi integrativi provinciali.
L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni, che abbia compiuto, la meta' del periodo dell'apprendistato, puo' essere ammesso alla prova del capolavoro ed, in caso di risultato positivo, al passaggio alla rispettiva categoria di operaio qualificato.
L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni, che abbia terminato il periodo di apprendistato e non sia in grado di compiere il capolavoro, conservera' l'ultima paga raggiunta durante il periodo contrattuale di apprendistato, finche' non riuscira' a compiere il capolavoro.
Il capolavoro sara' compiuto presso una delle predette, scuole di qualificazione della provincia, scelta di comune accordo fra le Associazioni territoriali competenti.
d) Documentazione dei titoli.
Per avere diritto ad essere ammessi al beneficio della diminuzione del periodo dell'apprendistato di cui al precedente comma, l'apprendista dovra' presentare all'atto dell'assunzione (o quando ha conseguito il titolo scolastico stabilito, se questo e' ottenuto durante il rapporto di lavoro) il titolo scolastico originale o certificato autentico equipollente.
e) Interruzione del tirocinio.
Per gli apprendisti che abbiano gia' effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a sei mesi consecutivi presso la stessa Impresa o altra Impresa del ramo, esplicando mansioni nella categoria alla quale devono essere adibiti nella stessa e nella nuova Impresa, il periodo dell'apprendistato cosi' compiuto verra' computato ai fini della durata dell'apprendistato, sempreche' non sia intercorsa una interruzione superiore ai dodici mesi.
f) Obblighi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo: di curare o di far curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista; di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che e' oggetto del tirocinio; di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perche' frequenti i corsi diurni eventualmente istituiti od approvati dalle Associazioni sindacali di categoria.
g) Trattamento economico.
La paga base oraria iniziale dell'apprendista sara' quella del manovale comune dell'eta' corrispondente, con la riduzione del 10%.
Durante il periodo di tirocinio, trascorso il primo semestre, saranno corrisposti agli apprendisti aumenti semestrali.
Ciascuno di tali aumenti sara', per gli apprendisti operai qualificati pittori, decoratori, verniciatori, stuccatori e mosaicisti, pari ad un ottavo della differenza fra la paga del qualificato e quella iniziale, e per gli apprendisti operai qualificati degli altri mestieri pari ad un sesto della stessa differenza.
Gli apprendisti di cui al secondo comma della lettera c, per i quali le Associazioni territoriali debbono determinare il periodo di apprendistato, godranno all'inizio dell'apprendistato, del trattamento economico che essi avrebbero acquisito se, in relazione a quanto previsto nei commi precedenti, avessero effettivamente prestato servizio come apprendisti per un periodo di tempo pari a quello del quale e' stato per essi diminuito (con accordo fra le Associazioni territoriali) il periodo massimo contrattuale di apprendistato. Gli stessi godranno poi successivamente degli aumenti semestrali previsti nei commi precedenti, come tutti gli altri apprendisti.
All'apprendista sara' corrisposta l'indennita' di contingenza in relazione alla sua eta'.
Di massima l'apprendista non sara' adibito a lavoro a cottimo.
(Omissis)
Visto, id Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1 agosto 1959
PER GLI IMPIEGATI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI
In Roma, il 1 agosto 1959
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (A.N.C.E.) rappresentata dal Presidente cav. lav. ing. Francesco 31. Salvi e dalla Delegazione Industriale presieduta dal Consigliere dell'A.N.C.E., geom. Bramante Boggio e composta dei sigg.: avv. Enrico Bencini, rag. Olao Maini, dott. Carlo Pelizza, rag. Lino Tornei, geom. Antonio Vela, prof.
Claudio Agostinelli, dott. Enzo Bettini, dott. Luigi Capo, avv.
Federico Delpino, dottor Cesare di Cesare, rag. Giovanni Manganaro, rag. Silvio Martucelli, avv. Bruno Mazzarelli, dott. Bruno Munari, dott. Augusto Mussato e con la partecipazione degli Industriali dell'Armamento Ferroviario nelle persone dei titolari delle Imprese omonime: ing. Pietro Chiocci, sig. Giovanni Curino, sig. Ferruccio De Donno, sig. Luigi Galeazzi, sig. Gaetano Romano e sig. Rinaldo Quaglia,
con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana - C.G.I.L., rappresentata dall'avvocato Enzo Bajocco;
e, in ordine alfabetico
ASSOCIAZIONE IMPIEGATI DELL'EDILIZIA (A.I.D.E.), rappresentata dal Segretario sig. Efisio Costa con la partecipazione dei sigg. Delegati Lino Chiaretti e Alfredo Boccanera.
FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI E DEL LEGNO (Fe.N.E.A.L.) rappresentata dal Segretario Nazionale Giordano Gattamorta, dai membri della Segreteria Gnani Armando e Petitti Natale e dai sigg.:
Paolo Mutti, Antonio Di Nuzzo, Giuseppe Bencivenga, Angelo Di Filippo,
con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.) nelle persone di Raffaele Vanni, Segretario Confederale, Tullio Repetto e Sergio Cesare dell'Ufficio Sindacale.
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.C.A.) rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza e dai Segretari Nazionali sigg. Alfredo Messere e Luigi Sbarra, con la partecipazione lei sigg.: Giuseppe Buelli, Vincenzo Lettera, Giovanni Oggero e Angelo Pintossi,
con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del dott. Paolo Cavezzali, Segretario Confederale e sig. Mario Pinna,
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.) rappresentata dal Segretario Generale dott.
Elio Capodaglio, dai Segretari sigg.: Arvedo Forni, Carlo Cerri e Giorgio Guerri, con la partecipazione dell'on. Claudio Cianca, dei sigg.: Armando Becuti, Sante Fanelli, Edoardo Franzi, Alberto Fredda, Gastone Materassi, Cesare Mazzacurati, Giovanni Massarelli, Emanuele Moricca, Avvenire Paterlini, Edoardo Picollo, Gavino Pinna, Stelio Sternini e Franco Troiani,
con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari onorevoli Vittorio Foa e luciano Romagnoli,
SINDACATO FERROVIERI ITALIANI (S.F.I.) rappresentato dal Segretario Generale sen. Cesare Massimi e dati Segretari Nazionali sig. Giuseppe De Blasio e dott. Sandro Stimilli e dal sig. Domenico Ciardullo rappresentante Nazionale del Raggruppamento Appalti Ferroviari,
con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari onorevoli Vittorio Foa e Luciano Romagnoli;
viene stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere in tutto il territorio nazionale;
per le Imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), marittime, fluviali, lacuali, lagunari ed industrie affini; per le Imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonche' di opere per acquedotti, gas a fognature;
e gli Impiegati da esse dipendenti.
Art. 1.
ASSUNZIONE
Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge.
Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'Impresa deve specificare:
1) la data di assunzione;
2) la categoria cui l'impiegato viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) la durata dell'eventuale periodo di prova;
4) la prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
5) il trattamento economico iniziale.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 2

Art. 2.
DOCUMENTI
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identita' o altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto agli assegni familiari;
4) la tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie ed il libretto personale;
5) i documenti comprovanti il diritto all'assistenza malattia;
6) i certificati comprovanti eventuali titoli di studio e precedenti occupazioni.
Nel corso del rapporto di lavoro l'impiegato deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari.
E' in facolta' dell'Impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.
L'Impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'impiegato deve dichiarare all'impresa la sua residenza ed il domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvedera' agli adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di lavoro, l'Impresa deve restituire all'impiegato, che ne rilascera' ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 3

Art. 3.
VISITA MEDICA
L'impiegato di nuova assunzione puo' essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia, dell'Impresa, qualora questa lo ritenga necessario.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 4

Art. 4.
CATEGORIE E QUALIFICHE
L'assegnazione delle categorie e delle relative qualifiche e' fatta in base ai seguenti criteri:
CATEGORIE
Impiegati di la categoria (tecnici e amministrativi).
Appartengono alla prima categoria gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive o che richiedono una specifica preparazione e capacita' professionale, con discrezionalita' di poteri e con facolta' di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'Impresa.
Impiegati di 2ª categoria (tecnici e amministrativi).
Appartengono alla seconda categoria gli impiegati di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che assolvono mansioni di concetto.
Impiegati di 3ª categoria (tecnici e amministrativi).
Gruppo A - Appartengono alla terza categoria, gruppo A, gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.
Gruppo B - Appartengono alla terza categoria, gruppo B, gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio (accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946).
QUALIFICHE
Le particolari caratteristiche dell'industria edilizia non permettono una esemplificazione delle qualifiche impiegatizie perche' la struttura e l'organizzazione tecnico-aziendale dell'industria stessa sono mutevolissime in relazione alla entita' delle Imprese, alle particolarita' di assunzione dei lavori ed alle relative modalita' di svolgimento.
Di conseguenza, viene indicato soltanto in linea di massima qualche caso tipico piu' ricorrente.
IMPIEGATI TECNICI
Impiegati tecnici di 2ª categoria.
Assistente tecnico e' colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura l'esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a cottimo o subappalto. Ha eventualmente potesta' di trattare con i fornitori, provvedendo all'approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facolta' disciplinare sulle maestranze ed assume e licenzia gli operai, nell'ambito delle direttive impartite dalla Impresa.
Tecnico che provvede allo sviluppo in fase di massima e di dettaglio dei progetti ed allo sviluppo dei calcoli statici e metrici relativi.
Disegnatore di concetto con responsabilita' della interpretazione dello sviluppo e del controllo dei disegni.
Impiegati tecnici di 3ª categoria - Gruppo A.
Assistente tecnico di 3ª Categoria, gruppo A, e' colui che, pur svolgendo, in linea di massima, compiti analoghi a quelli dello assistente di 2ª Categoria, compie tuttavia la propria opera in cantieri i cui lavori, per la loro caratteristica, richiedono soltanto generica preparazione professionale, o si limita a dare esecuzione alle direttive generali o particolari dei superiori, oppure presta la sua opera alle dipendenze di un assistente di categoria superiore.
Addetto a calcoli e computi relativi alla contabilita' tecnico-amministrativa, dei lavori, in via continuativa e con funzioni esecutive.
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
Impiegati amministrativi di 2ª categoria.
Impiegato addetto agli approvvigionamenti ed acquisti ed alle liquidazioni dei conti dei fornitori secondo le indicazioni di massima dei diretti superiori, e che svolge tale lavoro con continuita' e con diretta responsabilita' nei limiti dei compiti affidatigli.
Impiegato che cura l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni legislative e contrattuali inerenti a stipendi e paghe, e provvede alle pratiche relative presso Istituti ed Enti di assicurazione, di previdenza ed assistenza dei lavoratori, e cio' con diretta responsabilita', nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori.
Contabile che imposta il libro giornale e ne cura gli sviluppi.
Impiegati amministrativi di 3ª categoria - Gruppo A.
Impiegato con mansioni puramente esecutive che cura la compilazione delle paghe e ne effettua i versamenti ai lavoratori, provvedendo ai conteggi ed ai versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali in esecuzione delle norme specifiche che gli vengono date dai superiori.
***
Resta fermo che l'assegnazione degli impiegati alle diverse categorie e gruppi deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 5

Art. 5.
TRATTAMENTO LAUREATI E DIPLOMATI
I laureati in specialita' tecniche inerenti all'industria edilizia (ingegneri architetti e simili), in specialita' amministrative (dottori in economia, e commercio, in giurisprudenza e simili) e i diplomati di scuole medie superiori in specialita' tecniche inerenti all'industria edilizia (geometri, periti edili e simili) o in specialita' amministrative (ragionieri, periti commerciali) non possono essere assegnati a categoria inferiore alla seconda per i laureati ed alla terza gruppo A per i diplomati, sempreche' siano adibiti a mansioni inerenti ai loro titoli di studio.
Terminato il periodo di prova:
- agli impiegati laureati, se mantenuti in seconda categoria, e' dovuta una maggiorazione del cinque per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all'art. 9;
- agli impiegati diplomati, se mantenuti in terza categoria gruppo A, e' dovuta una maggiorazione dell'otto per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all'art. 9.
Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto all'Impresa all'atto dell'assunzione o del conseguimento di esso.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 6

Art. 6.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a cinque mesi per gli impiegati di prima categoria, a quattro mesi per gli impiegati di seconda categoria, ed a due mesi per quelli di terza categoria.
Tale periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Non sono ammesse ne' la protrazione, ne' la rinnovazione del periodo di prova.
La malattia sospende il periodo di prova purche' non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso;
nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica. Durante l'assenza per malattia o infortunio non e' dovuto alcun trattamento economico.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso.
La risoluzione del rapporto puo' essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita'.
In caso di risoluzione del rapporto per volonta' della Impresa deve essere corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
L'impiegato che in epoca precedente di non oltre una anno abbia prestato servizio nella stessa Impresa con le stesse mansioni per le quali, viene assunto, e' esonerato dai periodo di prova gia' prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'Impresa non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio con anzianita' dalla data di inizio del periodo di prova stesso.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 7

Art. 7.
CONTRATTO A TERMINE
Nell'assunzione fatta con prefissione di termine, quest'ultimo puo' essere riferito o ad un determinato periodo di tempo o alla durata di un determinato lavoro;
tuttavia, quando l'apposizione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, saranno applicabili tutte le disposizioni regolanti il rapprto a tempo indeterminato.
Comunque, agli effetti dell'indennita' di cui all'art. 42 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine stipulato per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera od il lavoro per cui l'impiegato fu assunto oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' dell'Impresa.
L'assunzione fatta con prefissione di termine deve risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, ad eccezione di quelle relative ai preavviso ed all'indennita' di anzianita'.
Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza impiegati, di cui all'art. 33, limitatamente al contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 8

Art. 8.
ORARIO DI LAVORO
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 9

Art. 9.
STIPENDIO MINIMO MENSILE
Dal 1 gennaio 1960 agli impiegati il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dal presente contratto deve essere corrisposto lo stipendio minimo mensile di cui alle allegate tabelle.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 10

Art. 10.
INDENNITA' SPECIALE A FAVORE DEL PERSONALE
NON SOGGETTO A LIMITAZIONI DI ORARIO
Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall' art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 , il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che e' da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla, direzione tecnica od amministrativa dell'Impresa, o di un reparto di essa, con la diretta responsabilita' dell'andamento dei servizi ( art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 ).
Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennita' speciale nella misura del venti per cento dello stipendio minimo mensile e dell'indennita' di contingenza.
E' in facolta' dell'impresa, di dedurre l'importo della indennita' suddetta dall'eventuale superminimo, sempreche' questo sia stato fissato in considerazione della particolare natura delle mansioni.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 11

Art. 11.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
L'impiegato, per l'anzianita' di servizio presso una stessa Impresa o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa), ha diritto, per ogni biennio di anzianita', indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del 5% dello stipendio minimo mensile della categoria cui appartiene e dell'indennita' di contingenza, per quattordici bienni della carriera, secondo le modalita' di calcolo appresso indicate.
Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sara' considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nella nuova categoria.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo.
Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti vanno calcolati come segue:
a) anzianita' maturata sino alla data del 31 maggio 1952
Per ogni scatto biennale:
Dal 1 gennaio 1960 l'importo di ogni scatto biennale va corrisposto nelle seguenti misure globali comprensive anche delle quote forfettarie di rivalutazione previste dall'Accordo interconfederale 14 giugno 1952, aumentate con Accordo interconfederale 12 giugno 1954:
Parte di provvedimento in formato grafico
Gli importi globali di cui sopra vanno riferiti alle zone di retribuzione esistenti prima dell'entrata in vigore dell'Accordo interconfederale 12 giugno 1954.
Agli effetti degli aumenti periodici, resta fermo il riconoscimento dell'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937 a favore degli impiegati in servizio al 1 dicembre 1947;
b) anzianita' maturata successivamente al 31 maggio 1952
Per ogni scatto biennale:
Cinque per cento dello stipendio minimo mensile di cui all'art. 9 e della indennita' di contingenza in vigore all'atto della maturazione dello scatto.
Con effetto dal 31 dicembre 1952, al termine di ogni anno solare e con applicazione dal 10 gennaio successivo, gli aumenti biennali di anzianita' maturati dopo il 31 maggio 1952, saranno calcolati in base all'importo dell'indennita' di contingenza in vigore al 31 dicembre di ogni anno.
***
Gli aumenti di anzianita' gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sullo stipendio minimo mensile in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto alla lettera, a) e nel comma di cui in appresso.
In caso di passaggio a categoria superiore sara' mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi di stipendio mensile delle categorie di provenienza, sara' rivalutata - ad eccezione di quanto previsto alla lettera a) del presente articolo - ricalcolando percentualmente su detti minimi gli aumenti biennali che lo compongono.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 12

Art. 12.
MENSE AZIENDALI
Per le mense aziendali e per la indennita' sostitutiva si fa riferimento alle situazioni in atto in ogni singola provincia.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 13

Art. 13.
ELEMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO GLOBALE
Gli eventuali elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli impiegati sono i seguenti:
1) Stipendio minimo mensile: si intende lo stipendio riportato nelle tabelle allegate al contratto (V. art. 9);
differenza tra il maggior-
2) Superminimo col- stipendio di fatto corri- lettivo:
< sposto e lo stipendio mi-
3) Superminimo " ad nimo mensile di cui al
ad personam" di merito: n. 1;
4) Indennita' di contingenza;
5) Indennita' speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (V. art. 10);
6) Aumenti periodici di anzianita' (V. art. 11);
7) Compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;
8) Provvigioni, interessenze partecipazioni agli utili e premi di produzione;
9) Indicativa sostitutiva di mensa (V. art. 12);
10) Rateo della 13ª mensilita' (V. art. 28);
11) Rateo del premio di fedelta' (V. art. 29);
12) Indennita' di cassa e di maneggio di denaro (V. art. 14);
13) Indennita' per lavori in alta montagna, in cassoni, ad aria compressa ed in galleria (V. art. 17);
14) Indennita' di zona malarica (V. art. 18);
15) Ogni altra indennita' avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese anche se in misura forfettaria.
***
Per stipendio di fatto si intende la somma mensilmente corrisposta per i titoli di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6.
***
Per determinare le quote giornaliera ed oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi rispettivamente per ventisei e per centottanta.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 14

Art. 14.
INDENNITA' DI CASSA E DI MANEGGIO DI DENARO
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori deve essere corrisposta una maggiorazione dell'otto per cento dello stipendio minimo mensile e dell'indennita' di contingenza della sua categoria e gruppo.
Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio dell'impiegato.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 15

Art. 15.
INDENNITA' PER USO DI MEZZI DI TRASPORTO
DI PROPRIETA' DELL'IMPIEGATO
All'impiegato che, a richiesta dell'Impresa, usi in via continuativa, mezzi di trasporto di sua proprieta' per l'espletamento delle mansioni affidategli (personale addetto al recapito, alla sorveglianza di piu' cantieri, ecc.) deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le parti.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 16

Art. 16.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro di cui alle vigenti norme di legge.
Nessun impiegato tecnico od amministrativo puo' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro straordinario, notturno o festivo deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
L'impresa, alla fine di ogni mese, dove richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito.
Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all'impiegato e il pagamento va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello in cui la prestazione e' stata eseguita.
Resta salvo quanto stabilito negli articoli 2934 e seguenti del Codice Civile in materia di prescrizione.
Le percentuali di aumento per lavoro straordinario notturno e festivo sono le seguenti:
Lavoro straordinario diurno.................... 27%
lavoro festivo................................. 45%
lavoro festivo straordinario................... 55%
lavoro notturno non compreso in turni periodici 43%
lavoro notturno compreso in turni periodici.... 10%
lavoro straordinario notturno.................. 47%
lavoro festivo notturno (escluso quello compre-
so in turni periodici)........................ 50%
lavoro notturno festivo straordinario.......... 70%
Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 13.
Qualora l'impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze ecc.), si prendera' per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 4, 6 dell'art. 13.
Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, e' dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne, e a tre ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 17

Art. 17.
INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA
IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA ED IN GALLERIA
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico; in percentuale o in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto ed alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 13;
b) per lavori in galleria: una indennita' di lire 5000 mensili.
Le predette indennita' vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati i titolo di merito o per altri motivi specifici.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 18

Art. 18.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Agli impiegati che svolgono la loro attivita' in via continuativa in zona malarica e' dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, e 6 dell'art. 13.
L'indennita' in questione spetta soltanto agli impiegati che da localita' non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile detta indennita' spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente, che a seguito di licenziamento vengano assunti direttamente ed immediatamente da altra Impresa sul posto.
L'indennita' stessa verra' conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.
Le localita' da considerarsi zone malariche ed i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorita' sanitarie a norma delle disposizioni di legge.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 19

Art. 19.
LAVORI FUORI ZONA
Si considera lavoro fuori zona quello effettuato in luogo compreso entro 4 chilometri dal la, cinta daziaria del Comune per il quale l'impiegato e' stato assunto.
All'impiegato in servizio, inviato ad espletare la sua attivita' nei limiti della zona anzidetta, e' dovuto il rimborso delle eventuali spese di viaggio ed un adeguato indennizzo da convenirsi aziendalmente in relazione al disagio ed al tempo impiegato per l'andata ed il ritorno dalla cinta daziaria al posto di lavoro, sempreche' l'Impresa non provveda con mezzi propri al trasporto del personale.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 20

Art. 20.
TRASFERTA
All'impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate, entro i limiti della normalita', a pie' di lista, le spese che lo stesso ha incontrate per trasporto, vitto ed alloggio.
Inoltre, all'impiegato deve essere corrisposto:
- nel caso di pernottamento fuori sede, una indennita' giornaliera del quindici per cento sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto ed alloggio);
- nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per l'intera giornata, una indennita' del quindici per cento sull'ammontare delle spese di vitto.
Nel caso in cui l'Impresa provveda all'alloggio e/o al vitto, corrispondera' all'impiegato in missione, in luogo dell'indennita' del quindici per cento di cui sopra, un compenso forfettario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso.
Qualora la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, l'Impresa, in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio, potra' convenire con l'impiegato una diaria giornaliera a titolo forfettario.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 21

Art. 21.
TRASFERIMENTO
Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto con un preavviso di venti giorni. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, conserva, se piu' favorevole, il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni nella sede di origine, e che non ricorrano nella nuova destinazione.
L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto al preavviso ed alla indennita' di anzianita' prevista dall'art. 42, salvo per gli impiegati di prima e seconda categoria per i quali all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'Impresa di disporne il trasferimento; in tali casi l'impiegato che non lo accetta viene considerato dimissionario con diritto alla indennita' di anzianita' prevista dall'art. 43 del presente contratto.
Qualora peraltro l'impiegato comprovi di non potersi trasferire nella nuova localita' per seri motivi di salute o familiari, l'Impresa esaminera' la possibilita' di continuare ad occuparlo nella localita' dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Nel caso si debba procedere al licenziamento l'impiegato ha diritto al preavviso ed all'indennita' di anzianita' di cui all'art. 42.
All'impiegato trasferito, sempre che tale trasferimento comporti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo previamente concordato con l'Impresa, delle spese per il trasporto delle masserizie e, limitatamente alla durata del viaggio per se' e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, il rimborso, previamente concordato nei limiti normali, delle spese di viaggio 1ª classe per gli impiegati di prima e di seconda categoria, 2ª classe per gli impiegati di terza categoria), di vitto e di eventuale alloggio.
In aggiunta gli sara' corrisposto:
- se celibe: una indennita' di trasferimento commisurata a quattordici giornale degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 13;
- se capo famiglia: una indennita' di trasferimento commisurata a ventisei giornate degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art.
13.
Verra' inoltre corrisposta dall'Impresa una indennita' supplementare pari all'importo di cinque giornate degli elementi di cui sopra per ogni componente il nucleo familiare che con lui si trasferisce.
Qualora, per effetto del trasferimento, l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione di trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza, di un massimo di tre mesi di pigione.
All'impiegato che chieda il trasferimento non compete alcuna indennita' ne' rimborso spese.
All'impiegato che viene trasferito per esigenze dell'Impresa, e che entro dieci anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella localita' in cui risiedeva prima del trasferimento, e' dovuto il trattamento economico come sopra precisato, purche' il rientro avvenga entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.
Il pagamento del sopra citato indennizzo sara' effettuato, da parte della Impresa, a comprovata dimostrazione dell'avvenuto rientro dell'ex impiegato nella sede di origine entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.
Chiarimento a verbale Tenuto conto della situazione contingente, qualora l'impiegato dovesse sostenere nella nuova destinazione maggiori oneri per canoni di locazione, dovranno intervenire fra Impresa ed impiegato particolari accordi per l'indennizzo da corrispondere.
Chiarimento a verbale.
Resta altresi' convenuto che l'impiegato e' tenuto a comunicare all'Impresa i contratti di locazione e le eventuali variazioni dei medesimi.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 22

Art. 22.
ALLOGGIO
Qualora nella localita' ove l'impiegato e' comandato a prestare la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati ed il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre cinque chilometri, l'Impresa che non provveda in modo idoneo deve corrispondere una adeguato indennizzo.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 23

Art. 23.
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non importi alcun peggioramento economico ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione.
All'impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di cinque mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria, e di tre mesi nel disimpegno di mansioni nelle altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza e puerperio, ferie, servizio militare o per altre cause che comportino per l'Impresa l'obbligo della conservazione del posto.
Qualora, a seguito del definitivo passaggio di categoria, l'impiegato non venga a beneficiare di un nuovo stipendio superiore al precedente di almeno il venti per cento della differenza intercorrente fra lo stipendio minimo mensile della categoria di provenienza e di quella di assegnazione, gli va riconosciuto l'importo corrispondente alla differenza necessaria per fargli raggiungere la suddetta maggiorazione.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e presso la medesima Impresa puo' essere effettuato anche non continuativamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio a categoria superiore, deve raggiungere, rispettivamente, sette mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria e quattro mesi nel disimpegno di mansioni di altra categoria.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 24

Art. 24.
PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa Impresa, l'operaio ha diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita', di una anzianita', convenzionale quale impiegato, pari a sei mesi per ogni due anni di anzianita' con la qualifica di operaio.
In ogni caso l'impiegato ha diritto a conservare il trattamento economico goduto da operaio, qualora tale trattamento risulti superiore a quello derivante dalla applicazione del presente contratto.
Chiarimento a verbale.
Per i dipendenti passati alla categoria impiegatizia antecedentemente al 1 gennaio 1955, l'anzianita' convenzionale resta calcolata con la esclusione del primo biennio a norma dell'art. 8 del contratto 31 gennaio 1952.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 25

Art. 25.
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese: all'impiegato deve essere consegnato all'atto del pagamento una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.
Nel caso che l'Impresa ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, matureranno di pieno diritto a favore dell'impiegato, dalla scadenza di detto termine, gli interessi di mora nella misura del due per cento in piu' del tasso ufficiale di sconto.
L'impiegato, in dipendenza del ritardo di cui sopra, ha facolta' di risolvere il contratto col diritto alla corresponsione delle indennita' di mancato preavviso e di anzianita' come in caso di licenziamento.
In caso di contestazioni sugli elementi costitutivi della retribuzione, l'Impresa deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.
Eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonche' sulla qualita' della moneta, devono essere fatti, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.
Qualsiasi ritenuta, per risarcimento di danni non puo' mai superare il dieci per cento dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 26

Art. 26.
GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE
Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:
a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) la festivita' nazionale del 2 giugno e le festivita' del 25 aprile, 1 maggio, 4 novembre;
c) le seguenti festivita' infrasettimanali:
1) Capodanno.................. 1° gennaio
2) Epifania................... 6 gennaio
3) San Giuseppe............... 19 marzo
4) Giorno successivo alla San-
ta Pasqua.................. -
5) Ascensione................. -
6) Corpus Domini.............. -
7) Santi Pietro e Paolo....... 29 giugno
8) Assunzione Maria Vergine... 15 agosto
9) Ognissanti................. 1° novembre
10) Immacolata Concezione...... 8 dicembre
11) Santo Natale............... 25 dicembre
12) Santo Stefano.............. 26 dicembre
13) Santo Patrono della locali-
ta ove ha sede il cantiere
o dove lavora l'impiegato.. -
Saranno altresi' considerate festive le giornate che eventualmente, in sostituzione o in aggiunta, venissero in seguito stabilite.
Qualora la festivita' del Santo Patrono coincida con una delle festivita' infrasettimanali di cui al precedente elenco, sara' concordato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.
In caso di coincidenza con la domenica di una delle festivita' di cui alla lettera c) si applicano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954.
Per gli impiegati il cui lavoro e' connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festivita' sopra stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 27

Art. 27.
FERIE
L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodi) di riposo feriale di:
- 15 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio fino a due anni;
- 20 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre due anni lino a otto anni;
- 24 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre otto anni fino a quattordici anni;
- 28 giorni lavoratori in caso di anzianita' di servizio oltre quattordici anni.
Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai numeri dall'1 al 9 e dal 12 al 15 dell'art. 13.
In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato.
Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo.
Nel fissare l'epoca del riposo feriale sara' tenuto conto da parte dell'Impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato, anche per un eventuale frazionamento delle ferie medesime.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate, L'assegnazione delle ferie non puo' aver luogo durante il periodo di preavviso.
Dato lo scopo igienico sociale dell'istituto delle ferie non e' ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell'Impresa, ed in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all'impiegato tutto o parte del periodo di ferie, l'Impresa e' tenuta a versargli una indennita' equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (v. comma 2°). Tale indennita' va corrisposta entro i sei mesi successivi alla data in cui l'impiegato ha maturato il diritto alle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti all'impiegato gli interessi di mora nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo 25, con decorrenza dal primo giorno successivo allo scadere dei sei mesi.
Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'Impresa e' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella localita' dove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie.
Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo gia' stabilito dall'Impresa, esso ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, sempreche' dia la precisa, documentazione del versamento dell'anticipo stesso.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 28

Art. 28.
TREDICESIMA MENSILITA'
L'Impresa deve corrispondere una tredicesima mensilita' da computarsi sugli elementi di cui, ai nn. dall'1 al 9 e dal 12 al 15 dell'art. 13.
Il pagamento di tale mensilita' va, normalmente, effettuato non oltre il 20 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita', per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Impresa.
La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 29

Art. 29.
All'impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla, stessa societa) una anzianita' ininterrotta ed effettiva, di servizio di venti anni, va corrisposto, annualmente, un premio di fedelta', pari ad una mensilita' degli elementi di cui ai nn. dall'1 al 9 e dal 12 al 15 dell'art. 13.
Non si computano nei venti anni di servizio ininterrotto ed effettivo le anzianita' convenzionali di carattere militare, combattentistiche e simili.
Il pagamento del premio deve essere effettuato nella ricorrenza della data di assunzione in servizio dell'impiegato.
L'impiegato che, avendo gia' maturato il diritto al premio, venga licenziato non per motivi disciplinari, ha diritto a tanti dodicesimi del premio stesso quanti sono i mesi interi di servizio prestato dall'epoca della maturazione del precedente premio.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 30

Art. 30.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle ventiquattro ore, salvo i casi di giustificato impedimento, e l'Impresa deve ricevere entro tre giorni il relativo certificato medico.
L'Impresa ha facolta' di far controllare la malattia, dell'impiegato da un medico di sua fiducia.
Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia, all'impiegato non in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati, il seguente trattamento economico, da calcolarsi sugli elementi di cui ai n. dall'1 all'8 dell'art. 13:
1) per anzianita' di servizio fino a due anni compiuti: conservazione del posto per mesi cinque e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi due mesi, del 75% per un mese e del 50% per gli altri due mesi;
2) per anzianita' di servizio da oltre due e fino a cinque anni compiuti: conservazione del posto per mesi otto e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi quattro mesi, del 75% per un mese e mezzo e del 50% per gli altri due mesi e mezzo;
3) per anzianita' di servizio da oltre cinque anni e fino a dieci anni compiuti: conservazione del posto per mesi dieci e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi cinque mesi, del 75% per due mesi e del 50% per gli altri tre mesi;
4) per anzianita' di servizio superiore ai dieci anni:
conservazione del posto per mesi dodici e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi sei mesi, del 75% per due mesi e mezzo e del 50% per gli altri tre mesi e mezzo.
Uguali diritti spettano all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del preavviso stesso.
Alla scadenza dei termini sopraindicati, l'Impresa se procede al licenziamento dell'impiegato, gli deve corrispondere l'indennita' sostitutiva del preavviso e quella di anzianita' prevista dall'art.
42.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consente all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennita' di anzianita' di cui all'art. 42 del presente contratto.
Ove cio' non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita'.
All'impiegato in prova colpito da malattia non compete il trattamento di cui sopra. La malattia durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la' sua durata ma comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 31

Art. 31.
TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO
O DI MALATTIA PROFESSIONALE
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia di cui all'art. 30 del presente contratto, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovra' essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti dall'anzianita' fino alla data di rilascio da parte dei competenti istituti del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa dei lavoro.
In considerazione della particolare natura dell'industria edilizia, nei casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi sul lavoro che comportino la assenza del lavoro dell'impiegato oltre i limiti previsti dall'art. 30, l'Impresa e' tenuta a corrispondere all'impiegato il 50% del trattamento economico stabilito nell'articolo stesso per l'ulteriore maggiore tempo di degenza.
Nel caso in cui l'impiegato non sia piu' in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminera' l'opportunita', tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacita' lavorative in tal caso l'impiegato conservera' l'anzianita' maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
Per l'assistenza a favore dell'impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 32

Art. 32.
PREVIDENZE SOCIALI
Per le previdenze sociali valgono le norme di legge e di contratto collettivo.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 33

Art. 33.
FONDO PREVIDENZA IMPIEGATI
Il trattamento previdenziale regolato dal contratto collettivo nazionale per gli impiegati dell'industria 5 agosto 1937 e successive modifiche ed integrazioni e' mantenuto in atto.
Il massimale fissato dall'art. 3 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria di cui all'art. 25 del menzionato contratto 5 agosto 1937, gia' aumentato dal 1 febbraio 1952 da L. 60 mila fino alla concorrenza di L. 360 mila annue, viene ulteriormente elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1958, fino alla concorrenza di L. 600.000 annue.
Il contributo resta fermo nella misura del 2%, di cui meta' a carico dell'Impresa e meta' a carico dell'impiegato: al contributo stesso devono essere assoggettati, entro i limiti del massimale sopra indicato, gli elementi della retribuzione di cui al D. L. 1 agosto 1945 n. 692 .
Il trattamento di cui sopra sara' assorbito qualora, o per accordo stipulato fra le Confederazioni Nazionali degli Industriali e dei Lavoratori o per provvedimenti di legge, il massimale e/o la misura dei contributi siano aumentati.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 34

Art. 34.
SERVIZIO MILITARE
Per i chiamati e i richiamati alle armi valgono le forme di legge.
L'impiegato chiamato alle armi per obbligo di leva ha diritto, qualora abbia maturate presso la stessa Impresa un'anzianita' di almeno un anno, al computo del periodo trascorso in servizio di leva ai fini dell'indennita' di anzianita'.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 35

Art. 35.
CONGEDO MATRIMONIALE
Agli impiegati che contraggono matrimonio e' concessa un permesso di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto agli emolumenti di cui ai nn. dall'1 all'8 dell'art. 13, percepiti nel normale periodo di lavoro.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 36

Art. 36.
TUTELA DELLA MATERNITA'
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 37

Art. 37.
ASSENZE E PERMESSI
Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'impresa salvo motivi di forza maggiore.
All'impiegato che ne faccia domanda l'impresa puo' accordare permessi di breve durata per l'espletamento di compiti inerenti a cariche sindacali o pubbliche o per altri giustificati motivi ed ha altresi' facolta' di non corrispondergli durante tali permessi il trattamento economico spettante nel normale periodo di lavoro.
Tali brevi permessi non vanno computati nel periodo feriale.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 38

Art. 38.
ASPETTATIVA
All'impiegato che ne faccia richiesta, puo' essere concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dall'anzianita' ad alcun effetto.
L'impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio e' considerato dimissionario.
L'Impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificata la concessione, puo' invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di 15 giorni.
L'impiegato che non ottemperi all'invito si considera dimissionario.
In ogni caso l'aspettativa non va concessa agli impiegati assunti con contratto a termine.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 39

Art. 39.
DOVERI DELL'IMPIEGATO E DISCIPLINA AZIENDALE
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per la esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendono.
L'Impresa avra' cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quelle dei reparti dipendenti, in modo da, evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato e' tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione ed armonia necessarie per il buon andamento aziendale.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalita' prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
Essi devono conservare assoluta segretezza, sugli interessi dell'Impresa, non trarre profitto, con danno della stessa, di quanto forma oggetto delle loro funzioni e non svolgere attivita' contraria agli interessi della Impresa.
Risolto il contratto di impiego essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 40

Art. 40.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze dell'impiegato possono essere punite a seconda della loro gravita' con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio di fatto;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione dello stipendio di fatto per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di anzianita'.
La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare per quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosa gravi da legittimare il provvedimento di cui alla lettera c), ma abbiano tuttavia rilievo tale da non trovare adeguata soluzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Il licenziamento senza preavviso e senza indennita' di anzianita' puo' essere adottato nei confronti degli impiegati colpevoli di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il provvedimento di licenziamento e' indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.
L'importo delle multe va devoluto a favore di Istituti assistenziali che svolgano opera a favore di lavoratori dell'industria edilizia.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 41

Art. 41.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' esser risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
- mesi due per gli impiegati di prima categoria;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria;
- mesi uno per gli impiegati di terza categoria;
b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
- mesi tre per gli impiegati di prima categoria;
- mesi due per gli impiegati di seconda categoria;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza categoria;
c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
- mesi quattro per gli impiegati di prima categoria;
- mesi tre per gli impiegati di seconda categoria;
- mesi due per gli impiegati di terza categoria.
I termini di cui sopra decorrono dalla meta' dalla fine di ciascun mese, considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la fine del mese.
In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta'.
In mancanza di preavviso il recedente e' tenuto verso l'altra parte a una indennita' equivalente all'importo del trattamento economico che sarebbe spettato per il periodo di preavviso da computarsi sugli stessi elementi considerati per la liquidazione dell'indennita' di anzianita'.
L'Impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato l'importo dell'indennita' sostitutiva del preavviso, da questo eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita' va, computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di anzianita'.
La parte che riceve il preavviso puo' troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcuno obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso l'Impresa concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
L'impiegato gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene ad personam l'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 42

Art. 42.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento da parte dell'Impresa, non ai sensi dell'art. 40 del presente contratto, si applicano le seguenti norme:
- per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di anzianita' va liquidata, al momento del licenziamento stesso, a norma del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 , nella misura di quindici trentesimi, per ogni anno di servizio, dell'ultimo trattamento economico mensile, da computarsi sugli elementi piu' sotto precisati, oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni eventualmente vigenti alla data del 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
- per l'anzianita' maturata dal 1 luglio 1937 in poi l'indennita' va liquidata nella misura di trenta trentesimi del trattamento economico mensile anzidetto.
Il trattamento di cui sopra sostituisce quello vigente (anche se in forma previdenziale quando questa comprenda l'indennita' di anzianita) derivante da leggi o regolamenti, concordati, accordi, usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, salvo il caso di contratti individuali " intuitu personae " per i quali varra' la norma dell'art. 53.
In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria, edilizia, trascorso il periodo di prova, le frazioni di anno vanno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.
L'indennita' di cui al presente articolo deve calcolarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 all'11 dell'art. 13, computando cioe' anche le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, escludendo quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e le indennita' aventi carattere specifico.
Se l'impiegato e retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennita' suddetta e' determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
E' in facolta' dell'Impresa, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennita' di anzianita' quanto l'impiegato percepisce in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'Impresa; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento previsto dall'art. 33 del presente contratto.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 43

Art. 43.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego in seguito a dimissioni, vanno corrisposte all'impiegato le sotto indicate aliquote dell'indennita' di cui all'art. 42 del presente contratto:
a) cento per cento:
- ai dimissionari che abbiano compiuto 55 anni di eta', se uomini, e 50 anni di eta' se donne;
- alle donne che si dimettono per contrarre matrimonio;
- ai dimissionari per malattia, infortunio o maternita';
- ai dimissionari che abbiano superato i cinque anni di anzianita' ininterrotta presso l'Impresa;
b) settantacinque per cento:
- ai dimissionari che abbiano compiuto tre anni di anzianita' ininterrotta presso l'Impresa;
c) cinquanta per cento - ai dimissionari che non abbiano compiuto tre anni di anzianita' ininterrotta presso l'Impresa.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 44

Art. 44.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE O DI INVALIDITA' PERMANENTE
In caso di morte dell'impiegato le indennita' indicate agli articoli 41 e 42 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondi grado, fatto deduzione di quanto essi percepissero per eventuali atti di previdenza compiuti dall'impresa.
Non sono pero' deducibili le somme spettanti per "Fondo Previdenza, Impiegati" di cui all'art. 33 del presente contratto.
La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordi: tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno, come previsto dall' art. 2122 del Codice civile .
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
E' nullo ogni patto anteriore alla morte dell'impiegato circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'.
In caso di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidita' permanente oppure in caso di morte prima che l'impiegato abbia raggiunto il decimo anno di servizio, si applicano le disposizioni stabilite nel R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5 e nel D.L.L. 1 agosto 1945, n. 708 , relativi al "Fondo per l'indennita' agli impiegati".

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 45

Art. 45.
CERTIFICATO DI LAVORO
In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa dell'impiegato, l'Impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione dello stesso all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato e' stato occupato alle sue dipendenze della categoria di assegnazione e delle mansioni disimpegnate.
Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112 , relative alle annotazioni da effettuarsi sul libretto di lavoro.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 46

Art. 46.
CONTROVERSIE
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro e' improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni degli industriali e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Il tentativo di conciliazione dovra' essere esperimentato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta avanzata dall'Associazione sindacale proponente.
Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione di cui sopra, resta salva la facolta' di esperimentare, per le controversie individuali, il tentativo di conciliazione tra la Direzione dell'impresa e la Commissione interna.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 47

Art. 47.
COLLEGI TECNICI
Le eventuali contestazioni sull'assegnazione alle singole categorie verranno demandate all'esame del collegio tecnico provinciale e, in seconda istanza, del collegio tecnico nazionale, istituiti con accordo 14 novembre 1947.
Dichiarazione a verbale.
In riferimento all'art. 6 dell'accordo 14 novembre 1947 per l'istituzione dei Collegi Tecnici Provinciali e Nazionali per le assunzioni di categoria degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti d'aziende esercenti l'industria edile, le parti stipulanti hanno convenute di estendere la rappresentazione dei lavoratori alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 48

Art. 48.
COMMISSIONI INTERNE
I compiti delle Commissioni interne sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali vigenti.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 49

Art. 49.
CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA
La cessione o la trasformazione dell'azienda, in qualsiasi modo avvenga, non risolve di per se' il contratto d'impiego ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
Restano salve le norme di cui all' art. 2112 del Codice Civile .

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 50

Art. 50.
CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE
Nel caso di contratto di impiego a tempo indeterminato, la cessazione dell'attivita' aziendale comporta la risoluzione del rapporto ed all'impiegato, non in prova, e' dovuto il trattamento di licenziamento stabilito dagli articoli 41 e 42.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 51

Art. 51.
NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI
Le Organizzazioni stipulanti concordemente convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le stesse Organizzazioni stipulanti.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 52

Art. 52.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e la indennita' di anzianita' in caso di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 53

Art. 53.
Il presente contratto sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini collettivi di considerarsi incompatibili con l'applicazione delle norme poste dal presente contratto.
Restano immutate le condizioni piu' favorevoli eventualmente praticate agli impiegati in servizio presso le singole Imprese alla data di decorrenza del presente contratto.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 54

Art. 54.
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato e gli accordi interconfederali relativi.
Gli impiegati devono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'Impresa, sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle del presente contratto.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- art. 55

Art. 55.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto entra, in vigore il 1 gennaio 1960 ed avra' durata fino al 31 dicembre 1961, intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata A.R.

CCNL 1 agosto 1959 impiegati addetti industrie edilizia ed affini- Tabella

TABELLA IMPIEGATI
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 31 gennaio 1952 impiegati industria edilizia ed affini- Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
31 GENNAIO 1952 PER GLI IMPIEGATI ADDETTI
ALL'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI
Vedasi art. 24 c. c. n. l. 1-8-1959 per gli impiegati addetti all'industria edilizia ed affini)
(Omissis)
Art. 8. - Passaggio da operaio ad impiegato.
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa impresa, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con un riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita', di una anzianita' convenzionale quale impiegato pari a sei mesi per ogni due anni di anzianita' con la qualifica di operaio, con esclusione del primo biennio.
In ogni caso l'impiegato avra' diritto a conservare la retribuzione goduta da operaio, qualora tale retribuzione risulti superiore a quella derivante dall'applicazione del presente contratto.
(Omissis)
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici- art. 1

ALLEGATO N. 2
ACCORDO 14 NOVEMBRE 1947 PER L'ISTITUZIONE DEI COLLEGI
TECNICI PROVINCIALI E NAZIONALI PER LE ASSEGNAZIONI
DI CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI
DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA EDILE
(Vedasi art. 47 c. c. n. l. 1-8-1959 per gli impiegati addetti all'industria edilizia ed affini)
Art. 1.
Le divergenze relative all'appartenenza del personale impiegatizio, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie previste dall'articolo 3 del Contratto nazionale di lavoro, stipulato in Roma il 14 novembre 1947, tra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili e la Federazione italiana Lavoratori Edili ed Affini, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico, disciplinato dalle norme che seguono:

Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici- art. 2

Art. 2.
In ogni provincia e' istituito un Collegio Tecnico, composto da rappresentanti delle Associazioni territoriali di categoria, presieduto da un Ispettore regionale del lavoro, designato dal Capo Circolo competente.

Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici- art. 3

Art. 3.
L'intervento del Collegio Tecnico sara' chiesto dai singoli interessati o dalle Associazioni territoriali di categoria ogni qualvolta sorga controversia in materia di qualifica impiegatizia.
L'Associazione o l'interessato che richiede l'intervento ne dara' notizia alla Associazione corrispondente a mezzo raccomandata, comunicando gli estremi della vertenza ed il nominativo della persona da essa prescelta a far parte del Collegio Tecnico.
L'Associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione, alla convocazione del Collegio, segnalando a sua volta il nominativo da essa prescelto fra quelli designati ai sensi dell'articolo 2.

Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici- art. 4

Art. 4.
Comparse le parti avanti al Collegio Tecnico questi deve cercare anzitutto di indurle ad equo componimento.
Se il componimento riesce, se ne forma verbale sottoscritto dai membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile.
Se il componimento non riesce, il Collegio Tecnico, dovra' sentire le parti ed eseguiti - d'accordo con la azienda - quei sopraluoghi, quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o all'unanimita'.
Del verbale dovra' essere comunicata dal Collegio copia autentica alle parti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e con lettera alle Associazioni nazionali di categoria competenti.

Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici- art. 5

Art. 5.
Ferme le risultanze di fatto emergenti dagli atti relativi all'esame eseguito dal Collegio tecnico provinciale di cui al precedente articolo, le parti potranno, entro il perentorio termine di giorni 30 dalla data della raccomandata di cui all'art. 4 ultimo comma, ricorrere per erronea ed incompleta valutazione da parte del Collegio provinciale delle circostanze emerse o per vizio di motivazione del parere emanato, al Collegio Tecnico Nazionale costituito a norma del seguente articolo.

Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici- art. 6

Art. 6.
L'Associazione Nazionale Costruttori Edili e la Federazione italiana Lavoratori Edili ed Affini designeranno, di volta mi volta, due persone chiamate a far parte del Collegio Nazionale.
Tale Collegio sara' presieduto da un funzionario designato dal Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale.

Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici- art. 7

Art. 7.
L'intervento del Collegio Tecnico Nazionale sara' richiesto dalle Associazioni di cui all'articolo precedente.
L'Associazione che richiede l'intervento ne dara' notizia, nel termine di cui al precedente articolo, all'Associazione corrispondente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno comunicando il motivo del gravame, oltre i nomi delle due persone da essa prescelte a far parte del Collegio Nazionale.
L'Associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, a segnalare a sia volta i due nominativi da essa prescelti fra quelli designati a sensi dell'art. 5 e a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame adottati; copia di essa verra' comunicata alla Associazione nazionale di categoria che ha richiesto il nuovo esame.

Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici- art. 8

Art. 8.
Sulle risultanze degli atti il Collegio Tecnico Nazionale esprimera', in forma di verbale, motivato parere scritto indicando se la decisione sia stata adottata a maggioranza o all'unanimita'.
Del verbale potra' essere rilasciata copia autentica a richiesta delle parti.

Allegato n. 2 Accordo 14 novembre 1947 istituzione collegi tecnici- art. 9

Art. 9.
Il presente accordo e' considerato parte integrante del contratto nazionale di lavoro per le aziende esercenti l'industria edile ed affine.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht