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060U1326

IT - DPR

060U1326

CCNL Aziende grafiche Parte I (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960 n. 1326)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959, e relative tabelle, per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini, stipulato tra l'Associazione Nazionale italiana, Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione italiana Lavoratori del Libro, la Federazione italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici e la Federazione italiana Lavoratori Carta e Stampa, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 76 del 2 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini.(1) ((2)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 settembre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 152. - VILLA -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 12 luglio 1967, n. 107 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1967, n. 177) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del presente provvedimento nella parte in cui rende obbligatorio "erga omnes" il versamento del contributo di cui all'art. 10, secondo comma, del contratto collettivo 1 ottobre 1959 per i dipendenti dell'industria grafica ed affini. ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno-6 luglio 1971, n. 156(in G.U. 1a s.s. 14/07/1971, n. 177) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'articolo unico del d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326 , nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nel contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959, per i dipendenti delle industrie grafiche e affini, conferisca al giudice ordinarie l'esercizio del potere derivante dall' art. 36 della Costituzione ".

Art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL 1 ottobre 1959
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI
L'anno 1959, addi' 1 ottobre in Roma,
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE CARTOTECNICHE E TRASFORMATRICI, rappresentata dal Presidente dott. ing. Fausto Staderini e dal vice-presidente cav. Carlo Emanuele Bona, con l'intervento dei sigg.: Antonio Abete, Fausto Capriotti, Giulio Stucchi, Piero Vanzetti, Marcello Tosca, Giuseppe Cilenti, Renato Testori, Renzo Cesare Palumbo, Gian Alessandro De Angelis e Pierfranco Giuncaioli;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI, rappresentata dal Segretario responsabile signor Giovanni Valdarchi e dai Segretari Nazionali signori Francesco Arcese e Giorgio Pavanetto, con l'intervento dei sigg. Margherita Barale, Angelo Caparrini, Domenico Caramello, Edoardo Coletta, Roberto Cinti. Marino Geranzani, Angelo Marcheselli, Virgilio Mazzoli e Pier Luigi Perotta;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO, rappresentata dal Segretario Responsabile sig. Ruggero Malegori e dal sig. Carmelo Formica della Segreteria Nazionale e con la partecipazione dei Delegati Attilio Bertocchi, Giovanni Colombo, Gerardo Lops, Giovanni Marotta e Carlo Petrungaro;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ARTE GRAFICA E CARTARIA, rappresentata dal Segretario Responsabile sig. Ruggero Ravenna e dai vice-segretari Nazionali, sigg.: Emanuele Federici e Alfredo Giampietro, con l'intervento dei sigg.: Rolando Lustri, Carlo Dal Vero, Enzo Trani, Giovanni Manetti e Bruno Lumachi;
L'anno 1959, addi' 1 ottobre in Roma,
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE CARTOTECNICHE E TRASFORMATRICI, rappresentata dal Presidente dott. ing. Fausto Staderini e dal vice-presidente cav. Carlo Emanuele Bona, con l'intervento dei sigg.: Antonio Abete; Fausto Capriotti, Giulio Stucchi, Piero Vanzetti, Marcello Tosca, Giuseppe Cilenti, Renato Testori, Renzo Cesare Palumbo, Gian Alessandro De Angelis e Pierfranco Giuncaioli;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CARTA E STAMPA rappresentata dal Segretario Nazionale sig. Marino Tilli, con l'intervento dei signori Mario Ciaburro, Umberto Mattei, Adolfo Vincenzi, assistiti dall'Onorevole Francesco Bloise, Segretario Generale Aggiunto della C.I.S.N.A.L. e dal sig. Verledo Guidi, Segretario Confederale;
e' stato stipulato il presente Contratto collettivo per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini.
Art. 1.
VALIDITA' E LIMITI DI APPLICABILITA'
Il presente contratto di lavoro regola i rapporti tra le aziende grafiche e i lavoratori dipendenti e si intende stipulato con l'impegno da parte delle Associazioni dei lavoratori contraenti a non concordare con altre associazioni di datori di lavoro condizioni, per la categoria, meno onerose di quelle previste dal presente contratto.
La inosservanza dell'impegno di cui sopra, e' giusta causa di decadenza del presente contratto.

Art. 2

Art. 2.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto collettivo ha validita' dal 1 gennaio 1960 al 31 dicembre 1961. Sara' rinnovabile tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti stipulanti da comunicarsi alle altre tre mesi prima della scadenza con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 3

Art. 3.
NOMENCLATURA
Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto la dizione "Lavoratore" si intende indicativa delle categorie impiegati intermedi e operai.
Per le clausole interessanti una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di impiegato, di intermedio e di operaio.
Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue:
stipendi e salario e' il corrispettivo spettante all'impiegato, all'intermedio e all'operaio a norma delle tariffe contrattuali e per la indennita' di contingenza di cui alla parte VII punti A e B del presente contratto;
retribuzione, e' quanto complessivamente percepito dall'operaio, dall'intermedio e dall'impiegato per la sua prestazione lavorativa.

Art. 4

Art. 4.
COMMISSIONI INTERNE
Le funzioni delle commissioni interne sono determinate dagli appositi accordi interconfederali.

Art. 5

Art. 5.
REGOLAMENTO INTERNO DI AZIENDA
Il regolamento interno di azienda non dovra' contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 6

Art. 6.
CONTROVERSIE
Per l'assunzione il lavoratore dovra' presentare i seguenti documenti personali:
1) libretto di lavoro;
2) tessera o libretto di assicurazione, in quanto ne sia in possesso;
3) stato di famiglia (per i capi famiglia);
4) carta di identita' o documento equipollente;
5) eventuale titolo di studio.
Il datore di lavoro potra' richiedere i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro sempreche' il lavoratore ne sia in possesso.
Il lavoratore dovra' comunicare alla Direzione dell'azienda eventuali cambiamenti di domicilio.

Art. 7

Art. 7.
PROTI, CAPI REPARTO E CAPI OPERAIO
La regolamentazione relativa ai lavoratori qualificati "proto" viene stabilita dall'art. 4 della Parte Quarta "Impiegati"; quella del capo reparto, dall'art. 4 della Parte Terza "Categorie Intermedie" e dall'art. 4 della Parte Quarta "Impiegati"; quella dei capi operai, dall'art. 11 della Parte Quinta "Norme Tecniche comuni a tutte le specializzazioni".

Art. 8

Art. 8.
PASSAGGIO DI QUALIFICA DA OPERAIO A INTERMEDIO
O A IMPIEGATO E DA INTERMEDIO A IMPIEGATO
A) Passaggio da operaio a intermedio.
Il passaggio da operaio a intermedio non risolve il rapporto di lavoro. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali previsti dalla Parte Terza "Intermedi" che graduano i benefici in rapporto all'anzianita' del lavoratore nell'azienda, la anzianita' per il servizio prestato come operaio sara' considerata solo nella misura del 50%. Il rapporto si considera inoltre come iniziato "ex-novo" con la nuova qualifica di intermedio ai particolari effetti degli scatti di anzianita'.
L'indennita' di anzianita' in caso di licenziamento sara' liquidata
in base alle disposizioni tutte previste dalla
Parte Seconda (operai), per il periodo in cui il lavoratore ha appartenuto a tale categoria, ed in base alle norme in vigore per gli intermedi per il periodo in cui il lavoratore ha assunto tale ultima qualifica.
La liquidazione dei due periodi pero' sara' riferita alla retribuzione percepita dal lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
B) Passaggio da operaio a impiegato.
In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera', assunto "ex-novo" con la nuova qualifica col riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di anzianita', di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari ad un quarto dell'anzianita' come operaio.
C) Passaggio da intermedio a impiegato.
In caso di passaggio ad impiegato nella stessa come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto, "ex novo", con la nuova qualifica, con il riconoscimento:
agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad un quarto della precedente anzianita' maturata presso l'azienda sia come operaio sia come intermedio;
agli effetti delle ferie e della malattia, dell'anzianita' maturata come intermedio, ai sensi del comma A) del presente articolo.
Per quanto concerne in particolare gli scatti biennali di anzianita', di cui all'art. 14 della Parte Quarta - Impiegati - del presente Contratto, il rapporto si considera come non interrotto e gli scatti gia' maturati come intermedio, ai sensi della regolamentazione per tale categoria, vengono considerati utili ai fini del computo degli scatti complessivi cui il lavoratore ha diritto come impiegato.

Art. 9

Art. 9.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Le Aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino l'incolumita', e la salubrita' del lavoratore, l'igiene dell'ambiente, curandone la areazione, la pulizia, l'illuminazione, il riscaldamento, e cio' ai sensi di legge.
Per i lavoratori a contatto con sostanze grasse o coloranti la Direzione dovra' procurare per la pulizia delle mani detersivi idonei.
Le parti convengono sulla necessita' di adottare provvedimenti atti ad eliminare le conseguenze delle lavorazioni nocive. All'uopo decidono di nominare una Commissione Paritetica Nazionale che, sentite le autorita' competenti, studi il problema e proponga adeguate soluzioni.

Art. 10

Art. 10.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Le parti confermano la necessita' di promuovere, incrementare e potenziare l'istruzione professionale a favore dei giovani lavoratori della categoria che intendono qualificarsi e specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del settore grafico.
A tal uopo i datori di lavoro si impegnano a costituire i fondi necessari per la creazione, l'incremento e il potenziamento delle attivita' relative mediante il versamento di un contributo nella misura dell'1% delle retribuzioni.
Il contributo di cui sopra potra' essere modificato provincia per provincia, da parte delle Organizzazioni Territoriali competenti dei datori di lavoro e dei lavoratori, in armonia con le esigenze delle rispettive provincie.
Per il raggiungimento dei fini di cui sopra sono costituiti:
l'E.N.I.P.G. - Ente Nazionale Istruzione Professionale Grafica - e Comitati Provinciali, le cui funzioni e rapporti verranno regolati da apposito statuto e regolamento.
Per l'attivita' dell'E.N.I.P.G. ciascuna provincia devolvera' il 2% dell'ammontare del contributo riscosso sulla base di quanto previsto dal 2° comma del presente articolo.
L'Amministrazione dei fondi sara' di esclusiva competenza dei Comitati Provinciali ed i fondi stessi andranno a totale beneficio delle provincie dove hanno sede le aziende versanti.
Fanno parte di detti Organismi le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati al versamento del contributo di cui trattasi; le Organizzazioni stesse saranno rappresentate pariteticamente.
Eventuali altre Associazioni od enti interessati, comunque al problema dell'istruzione professionale grafica, potranno far parte dell'E.N.I.P.G. come membri aggiunti con voto consultivo.
Sia l'E.N.I.P.G. che i Comitati Provinciali saranno presieduti da un membro di parte industriale il quale nelle votazioni avra' doppio voto.
I predetti Organismi saranno composti con un numero di membri non inferiore a 6 e non superiore a 14 secondo le decisioni che all'uopo saranno adottate dalle competenti Organizzazioni e cioe': dalle Associazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per quanto concerne la composizione dell'E.N.I.P.G. e dalle Organizzazioni Territoriali per quanto concerne i Comitati Provinciali. I Comitati stessi stabiliranno altresi', ciascuno per la propria competenza e nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari dello E.N.I.P.G., le modalita' di funzionamento e di riscossione del contributo di cui al 2° comma.
La rappresentanza delle Organizzazioni dei lavoratori dovra' essere designata in misura proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

Art. 11

Art. 11.
LICENZIAMENTI
Per i criteri in materia di licenziamenti collettivi e individuali valgono gli accordi interconfederali.

Art. 12

Art. 12.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte del lavoratore l'indennita' di anzianita' e quella sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennita' predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima, ai sensi dell' art. 2122 del Codice civile .

Art. 13

Art. 13.
CONTROVERSIE
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda, tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facolta' di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
Saranno invece demandate all'esclusivo esame delle Associazioni Nazionali le eventuali controversie collettive che dovessero sorgere per l'attuazione di nuovi procedimenti meccanici o di produzione che modifichino sostanzialmente lo svolgimento tecnico-produttivo di una lavorazione, onde stabilirne le piu' opportune norme tecniche per il personale addetto alla lavorazione stessa.

Art. 14

Art. 14.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro.
Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute.

Art. 15

Art. 15.
NORME COMPLEMENTARI
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 1

Art. 1.
VISITA MEDICA
L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario fiduciario dell'Azienda prima della assunzione in servizio e durante il rapporto di lavoro quando se ne presenti l'opportunita' in relazione ad eventuali pericoli di contagio.
Egualmente potra' essere sottoposto a visita medica allorquando l'operaio contesti la propria idoneita' fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni, o ad espletarne altre che ritenga incompatibili, per la maggior gravosita', con la propria idoneita' fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sara' resa nota al lavoratore.

Art. 2

Art. 2
ASSUNZIONE APPRENDISTI
Non possono essere assunti in qualita' di apprendisti i giovani di ambo i sessi che non abbiano compiuto il 14° anno di eta' e che non siano in possesso dei prescritti documenti di lavoro nonche' dei requisiti sanciti nella parte quinta del presente contratto, per ciascuna specializzazione.
Il libretto di lavoro fa fede per il tirocinio compiuto dall'apprendista presso altre ditte e per la specializzazione.

Art. 3

Art. 3.
AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 4

Art. 4.
PERIODO DI PROVA
L'operaio di nuova assunzione e' soggetto ad un periodo di prova, durante il quale e' reciproco il diritto di risoluzione di rapporto di lavoro con il solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro e' stato prestato, ed in base alla retribuzione stabilita per la categoria, nella quale ha prestato la sua opera, sempreche' non sia stata precedentemente concordata in misura superiore.
Il servizio prestato durante il periodo di prova, in caso di conferma, va computato a tutti gli effetti della anzianita'.
Il periodo di prova non potra' essere superiore a due settimane, salvo che per la 1ª categoria, uomini per la quale la prova potra' protrarsi sino a tre settimane.
Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova, ai sensi delle leggi relative.

Art. 5

Art. 5.
ORARIO DI LAVORO
L'orario normale di lavoro e' di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali.
Per le categorie degli addetti alla linotype, lynograf, intertype e tipograf l'orario normale e' di 7 ore giornaliere e 42 settimanali.
Ai sensi dell' art. 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , l'orario di lavoro dell'apprendista non puo' superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, l'orario normale non potra' in ogni caso, superare le 10 ore giornaliere. A tali lavoratori ove prestino un orario normale giornaliero di 9 e 10 ore sara' corrisposto, in aggiunta alla retribuzione normale, 1/8 della indennita' di contingenza per ciascuna delle ore prestate in piu' delle 8 giornaliere.
Ai sensi del R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657 , modificato con D.P.R. 30 luglio 1951, n. 760 , i fattorini che svolgono mansioni che richiedono un'applicazione assidua e continuativa non sono considerati lavoratori addetti a mansioni discontinue.
L'interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le ore 12 e le 14, deve avere carattere di continuita' e non puo' essere inferiore a mezz'ora.
In conformita' al disposto dell' art. 18, comma 2°, della legge 26 aprile 1934, n. 653 (per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), il riposo del personale femminile e minorile potra' essere ridotto a un'ora quando l'orario di lavoro superi le 8 ore ed a mezz'ora nel caso di lavoro a turni.
Qualora il lavoro si svolga senza l'interruzione per la refezione meridiana, la prestazione non potra' superare le 7 ore giornaliere.
In caso di effettuazione di piu' turni di lavoro, essi verranno cosi' regolati ed il loro svolgimento dovra' essere predeterminato settimana, per settimana:
1° turno, 8 ore giornaliere, con l'interruzione meridiana; 7 ore se continuative;
2° turno, 7 ore giornaliere;
3° turno, 6 ore giornaliere.
In ogni caso, ai turni di cui sopra, sara' corrisposta la retribuzione relativa, ad 8 ore.
In caso di effettuazione di turni di lavoro degli addetti alla linotype, linograf, intertype e tipograf, essi verranno cosi' regolati:
1° e 2° turno, 7 ore giornaliere (pagate per 7);
3° turno, 6 ore giornaliere (pagate per 7).
Qualora, nei casi, in precedenza indicati, di effettuazioni di piu' turni di lavoro, il 2° turno termini dopo le ore 23 e non oltre le ore 24, verra' corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione, limitatamente all'ora compresa tra le 23 e le 24.
Il lavoro normale su due turni giornalieri non puo' avere inizio prima delle ore 7 e terminare dopo le ore 24.

Art. 6

Art. 6.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale giornaliero, di cui all'art. 5, salvo il prolungamento, concordato in sede aziendale, per il recupero delle ore lavorate in meno nella giornata di sabato.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, e' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre la decima ora.
Per il lavoro svolgentesi a turno, di cui all'art. 5, lo straordinario si computa dopo l'orario stabilito per ciascun turno.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il piu' uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla legge.
E' considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 21 e le ore 7, salvo il caso del lavoro compreso nel 2° e 3° turno, di cui all'articolo precedente.
E' considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo per quello che termina il 3° turno, nonche' per quelle particolari mansioni, (guardiani, custodi e portieri), per le quali, ai sensi di legge e' consentita la prestazione domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Per questi ultimi (guardiani, custodi e portieri), e considerato lavoro festivo quello compiuto in giorno di riposo compensativo e per la prestazione domenicale la retribuzione oraria sara' maggiorata del 15%.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo, sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione:
lavoro straordinario feriale: 30%;
lavoro notturno: 60%;
lavoro festivo: 60%.
Lavoro straordinario non collegato con l'orario normale:
se diurno, 30%, con un minimo di 2 ore di retribuzione;
se notturno, 60%, con un minimo di 3 ore di retribuzione.
Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Ai soli effetti della determinazione del compenso per il lavoro straordinario, notturno e festivo, la retribuzione oraria si calcola, dividendo la retribuzione giornaliera per le ore di lavoro contrattualmente stabilite per ciascuna categoria e per ciascun turno.

Art. 7

Art. 7.
LAVORO A DOMICILIO
Fermo restando le norme di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 264 , sulla tutela del lavoro a domicilio, le parti hanno concordato:
a) il lavoro a domicilio dovra' essere eseguito con la osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
b) il compenso per ferie, festivita' e gratifica natalizia sara' corrisposto nella misura del 18% della retribuzione;
c) il compenso in sostituzione del preavviso e della indennita' di anzianita' verra' corrisposto nella misura del 6% della retribuzione;
d) il lavoro retribuito forfettariamente o a pezzo deve comunque consentire all'operaio laborioso e di normale capacita' lavorativa svolgentesi su otto ore giornaliere, un guadagno minimo del 7%, oltre la normale retribuzione prevista dal presente contratto per gli operai di categoria.

Art. 8

Art. 8.
INTERRUZIONE DI LAVORO - RECUPERI
In caso di interruzione temporanea di lavoro per causa di forza maggiore verificatasi dopo l'inizio del lavoro, all'operaio sara' corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla giornata in corso.
Nel caso che la interruzione si verifichi prima, dell'inizio del lavoro, all'operaio competera' egualmente la retribuzione normale qualora non sia stato tempestivamente preavvisato dell'interruzione stessa e cio' con i medesimi limiti di cui al precedente comma.
In tutti i casi restano fermi per l'azienda sia il diritto di rimborso a termine di legge nei riguardi della Cassa Integrazione Guadagni e sia la facolta' di adibire gli operai ad altri lavori durante il periodo di interruzione.
E' in facolta' dell'Azienda di fare recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all'operaio la sola retribuzione senza maggiorazione.
Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dal presente articolo.

Art. 9

Art. 9.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati festivi i giorni seguenti:
a) tutte le domeniche e, per i guardiani, custodi e portieri, i giorni prestabiliti per riposo compensativo settimanale, ai sensi dell'art. 9 del presente contratto;
b) le quattro festivita' nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre);
c) le seguenti tredici festivita':
Capodanno;
6 gennaio (Epifania);
19 marzo (S. Giuseppe);
Lunedi successivo alla Pasqua;
Ascensione;
Corpus Domini;
29 giugno (SS. Pietro e Paolo);
15 agosto (Assunzione della B. M. V.);
1 novembre (Ognissanti);
8 dicembre (Immacolata Concezione);
25 dicembre (S. Natale);
26 dicembre (S. Stefano);
la ricorrenza del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Tale festivita' sara' localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le Organizzazioni Territoriali qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con altra festivita' retribuita.
Localmente o aziendalmente potra' sostituirsi la giornata di S.
Stefano con altra giornata.
Per le festivita' di cui ai punti b) e c) il trattamento sara' il seguente:
1° Se l'operaio non presta la sua opera, anche se la festivita' ricorra di domenica o nel giorno di riposo compensativo, avra' diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale.
2° In caso di prestazione di lavoro sara' corrisposta, oltre al trattamento di cui sopra, la retribuzione delle ore di lavoro effettivamente prestate, maggiorata del 60%.
Dovra' essere egualmente corrisposto per intero il trattamento economico di cui al punto 1° al lavoratore, anche se risulti assente da lavoro, per i seguenti motivi:
a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendente dalla volonta' del lavoratore, salvo, per quanto concerne le festivita' di cui al punto c) dei periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane.
Nel caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio l'azienda integrera' il trattamento degli Istituti Mutualistici ed Infortunistici, ove corrisposto, fino a raggiungere la retribuzione che per detta festivita' l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato ammalato o infortunato.

Art. 10

Art. 10.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legge (guardiani, custodi, portieri).

Art. 11

Art. 11.
FERIE
L'operaio che ha un'anzianita' di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate pari a:
12 giorni lavorativi per anzianita' di servizio da 1 a 3 anni compiuti;
14 giorni lavorativi per anzianita' di servizio dall'inizio del 4° anno al 10° compiuto;
16 giorni lavorativi per anzianita' di servizio dall'inizio dell'11° anno al 19° compiuto;
18 giorni lavorativi per anzianita' di servizio dall'inizio del 20° anno in poi.
Ai sensi dell' art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , la durata delle ferie per gli apprendisti non dovra' essere inferiore a 30 giorni per gli apprendisti di eta' non superiore ai 16 anni ed a giorni 20 per quelli che hanno superato i 16 anni di eta'.
E' in facolta' della Direzione dell'azienda di commutare per ragioni tecniche ed organizzative in pura retribuzione i giorni di ferie eccedenti i 12, ad eccezione delle ferie per gli apprendisti, la cui durata, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per l'esecuzione della disciplina dell'apprendistato ( D.P.R. 31 dicembre 1956, n. 1668 ) puo' essere per esigenze produttive dell'azienda o su richiesta dell'apprendista, frazionata in due periodi.
In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni all'operaio che ha maturato il diritto alle ferie intere spettera' il compenso delle ferie stesse.
Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere gli spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianita'.
In caso di ferie collettive all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competera' il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di anzianita'.
Si computano, nell'anzianita', agli effetti della maturazione al diritto delle ferie, i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giustificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno.
L'epoca delle ferie sara' normalmente stabilita dal maggio all'ottobre, salvo obiettive esigenze tecniche, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente.
Le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate.
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.
Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale.

Art. 12

Art. 12.
ASSENZE
Tutte le assenze debbono essere giustificate.
Le giustificazioni debbono essere presentate entro il piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
La comunicazione dell'assenza, per malattia deve essere fatta all'azienda entro il giorno successivo alla assenza, salvo casi individuali di impossibilita'. La malattia dovra' essere giustificata al datore di lavoro con certificato rilasciato dal medico della Cassa Mutua in caso di mancato invio del certificato il datore di lavoro ha facolta' di far controllare la malattia da un medico di fiducia.

Art. 13

Art. 13.
PERMESSI
All'operaio saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessita' familiari.
Potranno altresi' essere concessi brevi permessi agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente alle esigenze tecniche dell'azienda.
Per i permessi di cui ai commi precedenti nessuna retribuzione e' dovuta all'operaio e le ore perdute potranno essere recuperate.
Ai giovani apprendisti di ambo i sessi che documenteranno di frequentare con profitto scuole professionali, serali, saranno concessi permessi per frequentarle, senza operare nessuna trattenuta sulla retribuzione.
Ai lavoratori che sono Membri delle Commissioni Esecutive della Camera del Lavoro Provinciale o Comunale, dell'Unione Provinciale o Comunale Sindacati Lavoratori o del Comitato Direttivo delle Sezioni Territoriali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente Contratto, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene, dalle Organizzazioni predette, Per i Segretari Provinciali, Regionali o Nazionali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente Contratto che ne facciano richiesta, il rapporto potra' essere sospeso sino ad un massimo di tre anni senza che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale, sempreche' in rapporto alle mansioni esplicate, sia possibile la sostituzione temporanea per il tempo suddetto.

Art. 14

Art. 14.
TRASFERTE
All'operaio in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto, nonche' il rimborso delle normali spese di vitto e alloggio, a pie' di lista, quando la durata della trasferta obblighi l'operaio ad incontrare tali spese.

Art. 15

Art. 15.
CONGEDO MATRIMONIALE
In caso di matrimonio l'operaio ha diritto ad un periodo di congedo della durata di 10 giorni consecutivi con il compenso di 9 giornate di retribuzione, di cui 7 giorni quale anticipo per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le norme di cui all'accordo interconfederale vigente in materia.

Art. 16

Art. 16.
GRATIFICA NATALIZIA
La gratifica natalizia di cui all'accordo interconfederale vigente viene stabilita per ciascun anno, nella misura di duecento ore di retribuzione.
Il pagamento avverra' di norma alla vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
Le frazioni di mese non superiori ai quindici giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai quindici giorni.
I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto, nonche' i periodi di assenza per regolari permessi quando siano complessivamente di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
Per le sospensioni di lavoro valgono le deliberazioni adottate dal Comitato Speciale della Cassa Integrazione Guadagni operai dell'Industria.

Art. 17

Art. 17.
MALATTIA E INFORTUNIO
L'operai assente dal lavoro per malattia o per infortunio ha diritto alla conservazione del posto senza interruzione della anzianita', per tutta la durata, della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di:
8 mesi per gli operai con anzianita' nella stessa azienda fino a 15 anni;
10 mesi per gli operai con anzianita' nella stessa azienda superiore ai 15 anni.
Lo stesso trattamento, agli effetti della conservazione del posto, viene riservato all'operaio vittima di infortunio extra lavoro purche' esso non sia determinato da eventi gravemente colposi, imputabili all'operaio stesso.
Qualora la malattia o l'infortunio perduri oltre il termine suddetto e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio quanto gli compete in base al presente contratto, compreso il preavviso.
Analogamente nel caso in cui, il perdurare della malattia o dell'infortunio oltre il termine di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto a richiesta dell'operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente, escluso il preavviso.
Per le malattie professionali e per gli infortuni sul lavoro si osservano inoltre le disposizioni di legge.
Se l'operaio cade ammalato mentre presta la propria opera durante il periodo di preavviso, il datore di lavoro, ferma, restando la facolta' di accertare la malattia stessa, corrispondera' la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso, con la detrazione di quanto e' dovuto, per i giorni stessi, dalla Cassa Malattia.
L'operaio che in seguito a malattia non sia piu' idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate puo' essere assegnato a categoria inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale categoria inferiore.
In tal caso l'operaio conservera' l'anzianita' maturata con diritto pero' alla liquidazione, agli effetti dei vari istituti contrattuali, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione.
Se pero' la non idoneita' deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conservera' la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore.

Art. 18

Art. 18.
TUTELA DELLA MATERNITA'
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico lino al termine di interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 3 mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante le 8 settimane dopo il parto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le lavoratrici hanno diritto, a norma di legge, ad una indennita' giornaliera pari all'80% della retribuzione calcolata sulla media globale giornaliera percepita nei due periodi di paga immediatamente precedenti a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza.
Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sara' computato ai fini dell'anzianita' di servizio, della gratifica natalizia e delle ferie.
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al 20 comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sara' loro conservato il posto.

Art. 19

Art. 19.
PASSAGGIO DI MANSIONI
L'operaio, in relazione ad esigenze tecniche aziendali, puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito, compatibilmente con la sua qualifica e idoneita' fisica.
All'operaio che viene adibito a mansioni per le quali e stabilita una retribuzione superiore a quella dallo stesso normalmente percepita sara' corrisposta, limitatamente al solo periodo di prestazione, la differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della mansione superiore predetta.
Trascorso il periodo di un mese nel disimpegno delle mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio nella nuova categoria, a meno che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia.
servizio alle armi, od altri motivi contemplati dal presente contratto.
All'operaio che viene adibito a mansioni con retribuzione inferiore sara' conservata la normale retribuzione della mansione di provenienza.

Art. 20

Art. 20.
DONNE ADIBITE A MANSIONI TRADIZIONALMENTE MASCHILI
Alle donne che esplicano mansioni tradizionalmente svolte da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento, deve essere corrisposta la retribuzione spettante agli uomini della categoria.

Art. 21

Art. 21.
CORRESPONSIONE DELLE PAGHE E DELLE INDENNITA'
La paga sara' effettuata settimanalmente o per altro periodo.
Qualora sia effettuata per periodo ultrasettimanale le eventuali maggiori trattenute che ne derivassero in confronto alla liquidazione settimanale, saranno rimborsate.
La corresponsione della paga e delle indennita' spettanti all'operaio per cessazione del rapporto di lavoro sara' effettuata mediante busta o prospetto equivalente sul quale saranno specificati i singoli elementi delle spettanze e delle trattenute.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta o prospetto, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento.

Art. 22

Art. 22.
SERVIZIO MILITARE
In conformita' al D. L. 13 settembre 1946, n. 303 , la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, sospende il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto.
Il tempo trascorso in servizio di leva e' computato agli effetti della anzianita'.
Le norme di cui sopra si applicano agli operai che anteriormente alla chiamata alle armi siano alla dipendenza dello stesso datore di lavoro da oltre 3 mesi e subordinatamente all'osservanza dell'obbligo, da parte dell'operaio, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.

Art. 23

Art. 23.
PREAVVISO
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 27 o le sue dimissioni, dovranno aver luogo con un preavviso di due settimane per gli operai con anzianita' fino a 10 anni e di tre settimane per gli operai con anzianita' superiore ai 10 anni.
Il preavviso deve essere dato di regola per iscritto il giorno di paga o di corresponsione dell'acconto settimanale, in caso di pagamento a periodo ultrasettimanale.
In caso di dimissioni senza preavviso l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato.
L'azienda puo' anche esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la retribuzione delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.
L'operaio che ha ricevuto il preavviso puo' interrompere il rapporto di lavoro prima della scadenza.
del preavviso stesso, con la sola retribuzione relativa al periodo lavorato.

Art. 24

Art. 24.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
All'operaio licenziato, salvo quanto previsto dall'art. 27, sara' corrisposta per ogni anno compiuto di anzianita' non interrotta presso l'azienda una indennita' nella seguente misura:
a) per l'anzianita' di servizio maturata dalla data di assunzione al 1 marzo 1931: giorni 2 di retribuzione per ogni anno di servizio compiuto;
b) per l'anzianita' di servizio maturata dal 1 marzo 1931 al 30 aprile 1947:
1) giorni 2 di retribuzione per il primo anno compiuto;
2) giorni 3 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 1° e fino al 7° compiuto;
3) giorni 4 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 7° compiuto;
c) per l'anzianita' di servizio maturata dal 1 maggio 1947 in poi:
1) giorni 6 di retribuzione per ciascuno dei primi 5 anni compiuti di anzianita';
2) giorni 9 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 10° compiuto;
3) giorni 11 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° e fino al 15° compiuto;
4) giorni 14 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° compiuto.
Agli effetti dell'applicazione delle misure di indennita' previste dal comma c) per l'anzianita' maturata dal 1 maggio 1947 in poi, si terra' conto dell'anzianita' di servizio in precedenza maturata.
Dopo il primo anno di anzianita' ininterrotta le frazioni di anno verranno computate a bimestre intero.
L'indennita' di anzianita' sara' computata sulla base dell'orario contrattuale (8 ore giornaliere per tutte le categorie e 7 ore giornaliere per i linotipisti) e sara' liquidata per l'intera anzianita', comprendendo nella retribuzione anche la indennita' di contingenza.
L'importo dell'indennita' di anzianita' dovra' essere maggiorato dell'8% per rateo di gratifica natalizia.

Art. 25

Art. 25.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di dimissioni verranno corrisposte all'operaio le sottoindicate aliquote dell'indennita' di anzianita' di cui all'articolo precedente:
oltre i 2 e fino a 6 anni di anzianita': 50%;
oltre i 6 e fino ai 15 anni di anzianita': 75%;
oltre i 15 anni di anzianita': 100%.
Sono esclusi dal diritto di cui sopra in caso di dimissioni gli operai che non hanno superato i due anni di anzianita' ininterrotta e, per gli apprendisti, due anni di anzianita' ininterrotto dalla ultimazione del periodo, di apprendistato.
Verra' corrisposta la intera indennita' di anzianita' di cui al precedente articolo nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternita' o compimento dei 55 anni di eta' per gli uomini e i 50 per le donne, nonche' a seguito di nomina alle cariche sindacali previste dall'ultimo comma dell'art. 13.

Art. 26

Art. 26.
CESSAZIONE, TRAPASSO O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA
Nel caso di licenziamento per cessazione, trapasso, trasformazione o liquidazione di azienda (escluso il fallimento e la liquidazione forzata) il periodo di preavviso previsto dall'art. 23 sara' portato a quattro settimane.
Nel trapasso o nella trasformazione di azienda, l'operaio che resta alle dipendenze della ditta subentrante, conserva nei confronti di essa tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente ove non venga liquidato di tutto quanto gli spetta.
Per dar luogo al licenziamento collettivo, o trasformazione d'azienda deve risultare da atto pubblico.

Art. 27

Art. 27.
DISCIPLINA DEL LAVORO
Per infrazioni disciplinari la Direzione potra' applicare i seguenti provvedimenti:
rimprovero verbale o rimprovero scritto;
multa sino a tre ore di lavoro normale sospensione dal lavoro fino a tre giorni:
licenziamento senza preavviso ma con indennita' di licenziamento senza preavviso e senza indennita' di anzianita'.
L'importo delle multe, sara' devoluto ad una qualsiasi delle istituzioni sociali a favore dei lavoratori d'accordo fra la Direzione e la Commissione Interna.
Nelle sottoelencate mancanze all'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze gia' punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravita', anche in relazione alle mansioni esplicate, potra' essere direttamente inflitta, la multa o la sospensione:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro, senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarita' nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove e' fatto espresso divieto, o introduca, senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso inoltre l'operaio verra' allontanato;
h) alterni anche con vie di fatto purche' non assumano carattere di rissa;
i) proceda, alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorche' si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o alla igiene.
Potranno essere licenziati senza preavviso, ma con indennita' di anzianita' operai colpevoli di:
m) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente comma i), salvo pero' il diritto della azienda di operare sull'indennita' e fino alla concorrenza dell'indennita' stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
n) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravita' nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
o) recidiva nella medesima, mancanza che abbia dato luogo gia' a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia gia' dato luogo a due sospensioni;
p) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Potranno essere licenziati senza preavviso ne' indennita' di anzianita' gli operai colpevoli di:
q) insubordinazione grave verso i superiori;
r) furto;
s) danneggiamento volontario e con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
t) risse nello stabilimento;
u) reati di cui alla lettera p) commessi nell'ambito aziendale;
v) trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazione o di fabbricazione o riproduzione degli stessi.

Art. 1

Art. 1.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI
DELLA REGOLAMENTAZIONE OPERAIA
Per i seguenti istituti s'intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi dalla Parte II (operai):
1) Visita medica (art. 1 limitatamente al 1° e 3° comma).
2) Ammissione al lavoro delle donne e dei minori.
3) Orario di lavoro.
4) Lavoro straordinario, notturno e festivo.
5) Riposo settimanale.
6) Assenze.
7) Permessi.
8) Trasferte.
9) Servizio militare.
10) Disciplina del lavoro.

Art. 2

Art. 2.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione in servizio dell'intermedio e' sempre fatta per un periodo di prova non superiore ad un mese.
Tale periodo non e' ne' protraibile ne' rinnovabile.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione.
In tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro puo' essere chiesta da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita' e l'intermedio avra' diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non provveda alla disdetta del rapporto, l'intermedio si intendera' confermato in servizio ed il periodo stesso verra' computato agli effetti dell'anzianita'.
Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano, trascorsi i termini previsti dalle relative disposizioni; anche per il periodo di prova.

Art. 3

Art. 3.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine, tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennita' di cui all'art. 20, si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salvo pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di due mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'intermedio fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennita' di licenziamento.

Art. 4

Art. 4.
CATEGORIE
Gli intermedi (gia' equiparati) si suddividono in 1ª e 2ª categoria.
Appartengono alla 1ª categoria:
1) I lavoratori che, indipendentemente dalla loro diretta partecipazione alla lavorazione, siano stati investiti di particolari mansioni di fiducia e responsabilita' normalmente non affidate agli operai, abbiano capacita' tecniche superiori a quelle normali della massima categoria degli operai dello stesso reparto e guidino e controllino il lavoro di un congruo gruppo di operai.
Tali lavoratori, agli effetti del presente contratto, sono considerati capireparto.
A titolo di chiarimento si considera che la qualifica di cui sopra spetti a coloro i quali nel proprio reparto abbiano un minimo di dipendenti come appresso:
reparto compositori a mano . . . . . . . . . . . . . . . 8 dipendenti reparto compositori a macchina . . . . . . . . . . . . . 4 dipendenti reparto impressori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 dipendenti reparto stereogalvanisti . . . . . . . . . . . . . . . . 4 dipendenti reparto trasportatori litografi. . . . . . . . . . . . . 5 dipendenti reparto macchinisti litografi. . . . . . . . . . . . . . 8 dipendenti reparto preparazione ed incisione in rotocalco . . . . . 5 dipendenti reparto a macchinisti in rotocalco . . . . . . . . . . . 8 dipendenti reparto fotoincisori di aziende grafiche . . . . . . . . 5 dipendenti reparto legatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 dipendenti reparto fototipisti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 dipendenti reparto incisori di musica . . . . . . . . . . . . . . . 5 dipendenti
L'entita' dei reparti sopra indicati s'intende riferita ad uno solo degli eventuali turni in atto presso gli stabilimenti. Nelle cifre indicate non e' compreso il capo-reparto.
Agli effetti economici, dovra' essere assicurato ai capi-reparto anzidetti uno stipendio mensile non inferiore al 15% in piu' rispetto al minimo di paga tabellare, ragguagliato a mese, percepito dall'operaio di 1ª categoria del reparto stesso.
2) I revisori, per i quali non si verifichino le condizioni di cui all'art. 4 della Parte Quarta (impiegati) del presente contratto.
3) I cartellonisti e cromisti che eseguano riproduzioni di bozzetti a colori con matita grassa o penna.
4) I fotolitografi, ai quali siano normalmente affidate lavorazioni che implichino mansioni di collaborazione artistica o di particolare difficolta' e responsabilita' (ad es.: riproduzioni di quadri artistici ad oltre quattro colori, riproduzioni dal vero, ed altri lavori di particolare rilievo).
Agli intermedi, di cui agli anzidetti punti 3), 4), dovra' essere assicurato, agli effetti economici, uno stipendio mensile non interiore al 5% in piu' rispetto al minimo di paga tabellare, ragguagliato a mese, della operaio "finito" (incisori, disegnatori, cromisti litografi).
In caso di mancato riconoscimento della qualifica di intermedio il lavoratore puo' ricorrere al giudizio della Commissione di cui all'art. 4, Parte Quinta delle Norme Comuni a tutte le specializzazioni.
Appartengono alla 2ª categoria:
I correttori che sono adibiti con continuita' alla correzione, a fronte di un originale, di tutti gli errori di composizone e alla verifica dell'esatta esecuzione della composizione stessa (spaziatura, capoverso, corsivo, virgolato, ecc.). Agli effetti economici, sara' corrisposto al correttore con qualifica di intermedio di 2ª categoria uno stipendio mensile non inferiore al 5% in piu' rispetto al minimo di paga tabellare, ragguagliato a mese, del compositore a mano di 1ª categoria.
Chiarimento a verbale.
Tutte le percentuali di maggiorazione previste dal presente articolo sono assorbite sino a conguaglio, dagli eventuali superminimi in atto.

Art. 5

Art. 5.
MUTAMENTO DI MANSIONI
L'intermedio in relazione ad esigenze aziendali, puo' essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico e non sia incompatibile con la sua qualifica.
All'intermedio che sia destinato, per incarico della Direzione o di chi per essa, a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di due mesi nel disimpegno di dette mansioni l'intermedio sara' senz'altro passato nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc.

Art. 6

Art. 6.
COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE ORARIA
Per la determinazione della retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile per 180.

Art. 7

Art. 7.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE
O DI RIDUZIONE DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata del lavoro di cui all'art. 5 della Parte II (operai) disposta dall'azienda o dalle competenti autorita', la retribuzione mensile non subira' riduzioni.
Fino a quando permarra' il contributo a favore della Cassa Integrazione Guadagni ed il relativo trattamento di integrazione, le aziende ottempereranno agli obblighi di cui sopra, integrando il trattamento praticato dalla Cassa anzidetta, fino a ricostruire l'intera retribuzione mensile.

Art. 8

Art. 8.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti:
a) le quattro festivita' nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre);
b) le seguenti tredici festivita':
Capodanno;
6 gennaio (Epifania);
19 marzo (S. Giuseppe);
Lunedi successivo alla Pasqua;
Ascensione;
Corpus Domini;
29 giugno (SS. Pietro e Paolo);
15 agosto (Assunzione della B. M. Vergine);
1 novembre (Ognissanti);
8 dicembre (Immacolata Concezione);
25 dicembre (Santo Natale);
26 dicembre (S. Stefano);
La ricorrenza del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Tale festivita' sara' localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le Organizzazioni Territoriali qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con altra festivita' retribuita.
In dette festivita', quando non vi sia prestazione di lavoro s'intende che il pagamento della festivita' stessa e' compreso nella paga mensile percepita dal lavoratore avente diritto alla qualifica di intermedio e non si fara', quindi, luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spettera' all'intermedio il pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo.
Nel caso in cui le festivita' sopra elencate cadano di domenica, sara' dovuta, oltre alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della retribuzione mensile stessa.

Art. 9

Art. 9.
FERIE
L'intermedio che abbia un'anzianita' di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione non inferiore a:
15 giorni di calendario per anzianita' di servizio da 1 a 3 anni compiuti;
20 giorni di calendario per anzianita' di servizio dall'inizio del 4° anno al 15° compiuto;
25 giorni di calendario per anzianita' di servizio dall'inizio del 16° anno al 20° compiuto;
30 giorni di calendario per anzianita' di servizio dall'inizio del 21° anno in poi.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorni festivi: nel fissare l'epoca sara' tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, degli eventuali desideri del lavoratore.
Il periodo di ferie eccedente quello goduto dalle maestranze potra', a seconda delle esigenze del lavoro, essere concesso anche in modo non continuativo.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata, l'intermedio non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.
La qualifica di intermedio (ex-equiparato) - agli effetti del presente articolo - decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 1 gennaio 1945.
L'anzianita' di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta, e' considerata utile agli effetti del presente articolo, nella misura del 50%.

Art. 10

Art. 10.
CONGEDO MATRIMONIALE
In caso di matrimonio sara' concesso all'intermedio un permesso di 12 giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione che sara' corrisposta da parte della azienda integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'istituto di Previdenza Sociale.

Art. 11

Art. 11.
GRATIFICA NATALIZIA
L'azienda corrispondera' una gratifica pari alla retribuzione mensile percepita dall'intermedio. La corresponsione di tale gratifica avverra' normalmente alla vigilia di Natale e, comunque, in casi eccezionali, il saldo dovra' avvenire non oltre il 31 gennaio successivo.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'intermedio, non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestiti presso l'azienda.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai quindici giorni.
I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti previsti dalla presente regolamentazione, nonche' i periodi di assenza per regolari permessi, quando siano di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.

Art. 12

Art. 12.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
All'intermedio per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 21° anno di eta' presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza, sara' corrisposta, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito gia' concesso o da concedere, una maggiorazione del 5% per ogni biennio fino ad un massimo di 12 bienni.
Tale aliquota e' calcolata sul minimo tabellare di paga mensile della categoria cui appartiene l'intermedio, in vigore al 31 maggio 1952, per gli scatti maturati fino a tale data, mentre per quelli maturati dopo tale data l'aliquota del 5% sara' applicata sui minimi tabellari di paga mensile aumentati della indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati, salvo per quanto previsto dalle "Norme transitorie" di cui al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare di paga in atto alle singole scadenze mensili, mentre, per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' sara' effettuato al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
Per i lavoratori che prima del 1 gennaio 1945 svolgevano presso la stessa azienda le medesime mansioni che hanno dato loro titolo per l'assegnazione alla qualifica intermedia, si terra' conto, ai soli fini degli scatti di anzianita', del periodo di servizio prestato con le anzidette mansioni, successivamente al 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del ventunesimo anno di eta'.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi allo stesso titolo. Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianita' dell'intermedio ai fini degli aumenti periodici, decorrera' dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
In ogni caso pero', la migliore condizione determinata o da determinarsi per l'intermedio con gli scatti di anzianita' nella categoria da cui proviene, rispetto alla nuova categoria di assegnazione, sara' conservata fino a che non venga, assorbita dal maturare degli scatti nella nuova categoria di assegnazione.
Norme transitorie.
a) Per l'anzianita' maturata fino alla data del 31 maggio 1952 l'importo, degli aumenti derivanti dagli scatti gia' maturati rimane consolidato, in applicazione degli accordi interconfederali vigenti, nella cifra acquisita alla predetta data del 31 maggio 1952.
Alla cifra anzidetta si aggiungono, a decorrere dal 1 giugno 1952, le seguenti quote forfettarie di rivalutazione per ogni scatto biennale in precedenza maturato:
uomini donne intermedio di 1ª categoria 370 325 intermedio di 2ª categoria 320 280
b) Con decorrenza 1 giugno 1954, le quote forfettarie di cui al punto a) debbono essere aumentate del seguente importo:
uomini donne intermedio di 1ª categoria 15 13 intermedio di 2ª categoria 13 11
c) Con decorrenza 1 giugno 1954, gli aumenti periodici di anzianita' maturati successivamente alla data del 1 giugno 1952 devono essere ricalcolati sul minimo contrattuale di paga mensile conglobato.
d) Gli aumenti periodici di anzianita' successivi al 1 giugno 1952, che vengono a maturare (scatto biennale) dal 1 agosto 1954 (data di inizio della nuova contingenza) in poi, dovranno essere calcolati anche sull'importo della nuova contingenza, in base a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 13

Art. 13.
CORRESPONSIONE DELLA PAGA MENSILE
Per quanto riguarda la corresponsione della paga mensile (ivi compresa l'indennita' di contingenza da computarsi mensilmente in ragione di 26 aliquote giornaliere) si fa riferimento all'art. 15) della Parte IV (impiegati).

Art. 14

Art. 14.
TRASFERIMENTI
L'intermedio trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
L'intermedio che non accetti il trasferimento avra' diritto all'indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli intermedi attualmente in servizio, nei quali casi l'intermedio che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.
All'intermedio che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per il trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli oggetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previo opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
E' dovuta inoltre un'indennita' "una tantum" nella misura di un terzo della retribuzione globale mensile all'intermedio celibe senza conviventi a carico, e nella misura di meta' della retribuzione globale mensile, oltre a 1/30° della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, all'intermedio con famiglia.
Qualora per effetto del trasferimento intermedio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento dovra' essere normalmente comunicato all'intermedio per iscritto con il preavviso di un mese.
All'intermedio che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra.

Art. 15

Art. 15.
ALLOGGIO
Qualora nella localita' ove l'intermedio svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 Km., l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrispondera' un adeguato indennizzo.

Art. 16

Art. 16.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Potra' essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, un'indennita' per gli intermedi che da localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona oppure malarica e spettera' anche all'intermedio che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.

Art. 17

Art. 17.
MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia l'intermedio non in prova, avra' diritto alla conservazione del posto, con decorrenza della anzianita', per un periodo massimo di sei mesi per anzianita' ininterrotta di sei vizio con la qualifica di intermedio fino a 4 anni, di otto mesi oltre i 4 anni, di dieci mesi oltre i 10 anni, percependo nel primo caso l'intera retribuzione per i primi due mesi e meta' di essa per gli altri quattro: la intera retribuzione per i primi tre mesi e meta' per i successivi cinque mesi nel secondo caso; la intera retribuzione per i primi 4 mesi e meta' per i successivi 6 mesi nel terzo caso.
L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dall'intermedio da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali, oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dal medico di sua fiducia,.
Qualora la malattia perduri oltre il termine sopraindicato e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo all'intermedio quanto giu' compete in base alla presente regolamentazione buie, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Analogamente, nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre i termini di cui sopra, l'intermedio non sia in condizione di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto, su richiesta dell'intermedio con la corresponsione della indennita' di licenziamento di cui all'art. 20. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianita', agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento.
Il trattamento avanti stabilito cessera', qualora l'intermedio con piu' periodi di malattia raggiunga in complesso durante 18 mesi consecutivi, il limite massimo rispettivamente previsto nei diversi casi contemplati.
La qualifica di intermedio (ex-equiparato) agli effetti del presente articolo, decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 1 gennaio 1945.
L'anzianita' di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 50%.

Art. 18

Art. 18.
TUTELA DELLA MATERNITA'
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavorazioni madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonche' lino al compimento di un anno di eta' del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante due mesi dopo il parto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le intermedie hanno diritto alla retribuzione intera, fatta dedizione di quanto percepiscono allo stesso titolo per atti di previdenza ai quali l'azienda e' tenuta per disposizione di legge.
Agli effetti della determinazione della retribuzione si terra' conto dell'importo totale della stessa percepita dall'intermedia nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio l'assenza. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro esclusiva facolta' di considerate assorbenti di quelle di cui ai commi precedenti.
Qualora, durante il periodo di cui al 2° comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni contemplate per detto trattamento all'art. 17 del presente Contratto, quando risultino piu' favorevoli alle lavoratrici, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
Il periodo di assenza obbligatorio dal lavoro, di cui al 2° comma del presente articolo, deve essere computato nell'anzianita' di servizio nonche' ai fini della gratifica natalizia e della, ferie. Le avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al 2° comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sara' loro conservato il posto.

Art. 19

Art. 19.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per gli intermedi che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio:
mesi 1 e mezzo per i lavoratori di 1ª categoria intermedi mesi 1 per i lavoratori di 2ª categoria intermedi:
b) per gli intermedi che hanno superato i 5 anni di servizio e fino ai 10 anni compiuti:
mesi 2 per gli intermedi di 1ª categoria intermedi; mesi 1 e mezzo per i lavoratori di 2ª categoria intermedi.
c) per gli intermedi che hanno superato i 10 anni di servizio: mesi 2 e mezzo per i lavoratori di 1ª categoria intermedi mesi 2 per i lavoratori di 2°- categoria intermedi.
La qualifica di intermedio (ex-equiparato) agli effetti del presente articolo, decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 1 gennaio 1945.
L'anzianita' di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta, e considerata utile agli effetti del presente articolo nella misura del 50%.
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti, termini di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
L'azienda ha il diritto di ritenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.
Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennita' sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennita' per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso, la azienda concedera' al lavoratore dei permessi per la ricerca della nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dall'azienda in rapporto alle esigenze della stessa. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

Art. 20

Art. 20.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 27 della l'arte Il (operai), al lavoratore compete, per l'anzianita' maturata successivamente all'assegnazione della qualifica di intermedio ed in ogni caso, non prima del 1 gennaio 1945, un'indennita' di 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' presso l'azienda.

Art. 20

Art. 21.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di dimissioni, verranno corrisposte all'intermedio che abbia compiuto almeno un anno di anzianita' ininterrotta le sottoindicate aliquote della indennita' di cui all'articolo precedente:
fino a 5 anni di anzianita':. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
oltre ai 5 anni e fino ai 10 anni:. . . . . . . . . . . . . . . . 75%
oltre ai 10 anni di anzianita': . . . . . . . . . . . . . . . .
100%.
Verra' corrisposta l'intera indennita' di cui al precedente articolo nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternita' o compimento dei 55 anni per gli uomini e dei 50 per le donne, nonche' a seguito di nomina alle cariche sindacali previste all'ultimo comma dell'art. 13 della Parte II (operai).
Per quel che riguarda l'anzianita' relativa al periodo antecedente alla data di assegnazione della qualifica di intermedio o di ex-equiparato, si applicano le norme dell'articolo 25 della Parte II (operai), per quanto si riferisce alle aliquote delle indennita' e le norme dell'art. 8, lettera A) della Parte I "Norme Generali", per quanto si riferisce al computo dell'indennita' stessa.

Art. 22

Art. 22.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI
S'intendono integralmente richiamate le norme previste dall'art. 6) (per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al V comma) e dall'art. 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) dell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Italia Settentrionale e rispettivamente dell'art. 31, I comma, e dell'art. 33 dell'accordo 23 maggio 1948 per le aziende dell'Italia Centro-Sud.

Art. 1

Art. 1.
ASSUNZIONE
La assunzione dell'impiegato dovra' essere effettuata con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 4;
3) il trattamento economico;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.

Art. 2

Art. 2.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione dell'impiegato puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 4 mesi - prorogabile consensualmente di altri 2 mesi - per gli impiegati di 1ª categoria, e con un periodo di prova non superiore a 2 mesi - prorogabili consensualmente di un altro mese - per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria.
Non sono ammesse altre protrazioni ne' la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto.
salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potra' avere luogo da ciascuna delle ditte parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita' per la risoluzione stessa.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di la categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Nel caso che il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la 1ª o la 2ª quindicina del mese stesso.
Alla scadenza del periodo di prova, l'impiegato si intendera' confermato in servizio ove l'azienda non abbia proceduto alla disdetta.
Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova: superato tale periodo le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.

Art. 3

Art. 3.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo in determinato quanto l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti dell'indennita' di cui all'articolo 26, i considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a 3 anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura di 3 mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera e il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale.
L'assunzione fatta con prefissione del termine dovra' risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, annuo ai contratti a tempo determinato, fatta eccezione di quelle relative al preavviso e alla indennita' di licenziamento.
Non si applicano le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a 3 mesi.

Art. 4

Art. 4.
CATEGORIE
A tutti gli effetti del presente Contratto di lavoro gli impiegati si suddividono in amministrativi e tecnici e sono classificati nelle seguenti categorie distinte a seconda della natura delle mansioni esplicate:
la Categoria - Amministrativi e tecnici.
Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto con funzioni direttive.
A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria:
A) Amministrativi:
a) il capo contabile preposto ai servizi della contabilita' generale dell'azienda e delle eventuali filiali di questa; b) il capo del personale;
c) il capo ufficio contenzioso che tratta, con carattere di responsabilita' diretta, con gli enti amministrativi, giudiziari, finanziari e commerciali le pratiche inerenti a pagamenti, concordati, tasse, imposte, canoni, ecc. e svolge tutte le procedure per il recupero dei crediti;
d) l'incaricato alla stipula dei contratti di compra-vendita con procura e con mandato ad negotia tale da impegnare la Ditta. B) Tecnici:
il proto, cioe' il lavoratore che ha la responsabilita' diretta del reparto composizione, funzioni di coordinamento, controllo e corresponsabilita' sull'intero ciclo produttivo della lavorazione per tutti i reparti della tipografia e dirige un complesso tipografico che comprenda, nel turno controllato dal lavoratore medesimo, oltre ai reparto da lui personalmente diretto, almeno altri due reparti, i cui capi siano classificati nella 1ª categoria intermedi, ai sensi dell'art. 4 della Parte Terza del presente Contratto.
2ª Categoria - Amministrativi e tecnici.
Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati che svolgono mansioni di concetto.
A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria:
A) Amministrativi:
a) il contabile che redige e svolge a mano o a macchina la prima nota o controlla, il lavoro di altri contabili;
b) il cassiere;
c) l'impiegato addetto agli uffici meccanografici che imposta la contabilita';
d) l'economo;
e) l'addetto all'ufficio mano d'opera e personale che studia e cura l'applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative inerenti alle paghe e stipendi e provvede allo svolgimento delle pratiche stesse presso gli istituti ed enti riguardanti la previdenza e ritenute dei lavoratori;
f) l'impiegato che elabora le pratiche e redige la relativa corrispondenza;
g) il magazziniere principale che coordina il movimento dei magazzini dipendenti;
h) lo steno-dattilografo in lingua estera;
i) laureati, trascorsi 6 mesi dall'assunzione.
B) Tecnici:
a) il proto, cioe' il lavoratore che ha la responsabilita' diretta del reparto composizione, funzioni di coordinamento, controllo e corresponsabilita' sull'intero cielo produttivo della lavorazione per tutti i reparti della tipografia e dirige un complesso industriale che, nel turno controllato dal lavoratore medesimo, non comprenda, con esclusione del reparto da lui personalmente diretto, almeno due reparti, i cui capi siano classificati nella la categoria intermedi, ai sensi dell'articolo 4 della Parte Terza del presente Contratto.
Agli effetti economici, sara' corrisposta al proto impiegato di 2ª categoria una maggiorazione del 4% sullo stipendio mensile dell'impiegato di 2ª categoria:
b) il revisore di originali o di bozze che cura la corretta grafia dei vocaboli tecnici o di lingue straniere, corregge date e cifre inesatte con l'ausilio di tabelle, statistiche, vocabolari o enciclopediche e apporta tutte quelle altre correzioni che presuppongono una cultura generale normale agli impiegati di concetto;
c) il progettista di impaginazione;
d) il disegnatore litografo e l'incisore che, oltre alla riproduzione di disegni, eseguono lavori di ideazione o di progettazione.
Agli effetti economici, dovra' essere assicurato al disegnatore litografo e all'incisore impiegati di 2ª categoria uno stipendio mensile non inferiore all'8% in piu' rispetto al minimo di paga tabellare, ragguagliato a mese, dell'operaio "finito" (incisori, disegnatori, cromisti litografi);
e) il capo reparto avente mansioni di concetto che siano di rilievo e che richiedano particolare competenza professionale con facolta' d'iniziativa nei limiti dei propri compiti secondo le indicazioni di massima (lei superiori. Agli effetti economici, dovra' essere assicurato al capo reparto di cui sopra uno stipendio mensile non inferiore al 15% in piu' rispetto al minimo di paga tabellare, ragguagliato a mese, percepito dall'operaio di piu' alta qualifica del proprio reparto. 3ª Categoria - Amministrativi e tecnici.
Appartengono alla 3ª categoria gli impiegati con mansioni d'ordine suddivisi nei gruppi A) e B).
Appartengono al gruppo B) gli impiegati d'ordine di ambo i sessi adibiti a mansioni le quali non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.
A titolo esemplificativo rientrano nel Gruppo A):
a) l'aiuto contabile e compotometrista;
b) il magazziniere che ha l'intera responsabilita' del magazzino magazziniere il movimento di carico e scarico;
c) il fatturista;
d) lo steno-dattilografo;
e) l'archivista;
f) il commesso di cassa ed esattore.
Gruppo B):
a) il dattilografo;
b) il protocollista.
Esemplificazione delle categorie degli impiegati tecnici che prestano servizio esclusivamente ai reparti fonderia delle aziende grafiche ed alle fonderie di caratteri.
Le qualifiche agli impiegati tecnici sono attribuite in ragione delle mansioni svolte in appresso specificate:
1ª Categoria:
Capi tecnici che abbiano alle dipendenze uno, o piu' capi reparto.
Capi tecnici di reparti autonomi con mansioni direttive e responsabilita' del ciclo completo di lavorazione.
2ª Categoria:
Impiegati tecnici con mansioni di concetto o di consulenza tecnica.
Capi reparto con mansioni tecniche e disciplinari.
3ª Categoria:
Impiegati tecnici ordinari con mansioni di operatori (sistemazione macchine, controllo lavorazioni, ecc.).

Art. 5

Art. 5.
MUTAMENTI DI MANSIONI
L'impiegato in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non importi alcun peggioramento economico ne' mutamento sostanziale alla sua posizione.
All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore, alla differenza tra la retribuzione percepita e quella, minima della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di i mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria, e di 3 mesi nel disimpegno di mansioni nelle altre categorie, avverra' senza altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc. ll passaggio di categoria sara' notificato per iscritto all'interessato.

Art. 6

Art. 6.
ORARIO DI LAVORO
Per gli impiegati amministrativi la durata dell'orario normale di lavoro e' di 44 ore settimanali. Il prolungamento fino a 48 ore settimanali da' luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prestate in piu' senza maggiorazione di straordinario.
Per gli impiegati tecnici la durata dell'orario normale di lavoro e' di 48 ore settimanali o quella minore prevista per il lavoro a turno.
Per il computo della retribuzione normale oraria si dividera' la retribuzione mensile per ISO (centottanta).
Restano le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.

Art. 7

Art. 7.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
L'impiegato non puo' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario ed il lavoro notturno e festivo, di cui all'art. 0, salvo giustificati motivi di impedimenti.
E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7, salvo per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali valgono le norme stabilite dall'art. 5 degli operai.
E' lavoro festivo quello eseguito nei giorni considerati festivi ai sensi dell'art. 9.
Per il lavoro straordinario diurno, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione:
lavoro straordinario diurno: 30%;
lavoro festivo: 60%;
lavoro notturno non in turni avvicendati: 60%.
Le suddette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Ove la, retribuzione sia corrisposta in tutto o in parte con elementi variabili, si prendera' per base la parte fissa, col minimo in ogni caso dello stipendio minimo di categoria.

Art. 8

Art. 8.
SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di cui all'art. 6, disposte dall'azienda o dalle competenti autorita', la retribuzione mensile non subira' riduzioni.

Art. 9

Art. 9.
RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI
Il riposo settimanale cadra' in domenica, salvo le eccezioni di legge.
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti:
a) le quattro festivita' nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre);
b) le seguenti tredici festivita': Capodanno;
6 gennaio (Epifania);
19 marzo (S. Giuseppe);
Lunedi successivo alla Pasqua;
Ascensione;
Corpus Domini;
29 giugno (SS. Pietro e Paolo);
15 agosto (Assunzione della B. M. V.);
1 novembre (Ognissanti);
8 dicembre (Immacolata Concezione);
25 dicembre (Santo Natale);
28 dicembre (S. Stefano);
La decorrenza del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Tale festivita' sara' localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le Organizzazioni Territoriali qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con altra festivita' retribuita.
In dette festivita', quando non vi sia prestazione di lavoro, s'intende che il pagamento della festivita' stessa e compreso nella paga mensile percepita dall'impiegato e non si fara', quindi, luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spettera', all'impiegato il pagamento delle ore lavorative effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo.
Nel caso in cui le festivita' sopra elencate cadano di domenica, sara' dovuto, oltre alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della retribuzione stessa.

Art. 10

Art. 10.
FERIE
L'impiegato ha diritto peri ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione non inferiore a:
15 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio fino a 2 anni;
20 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 2 fino a 10 anni;
25 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 10 fino a 15 anni;
30 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio oltre i 15 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuati vo e non potra' avere inizio in giorni festivi; nel fissare l'epoca sara' tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.

Art. 11

Art. 11.
ASSENZE E PERMESSI
Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda.
All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda ha facolta' di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi ed ha altresi' facolta' di non corrispondere la retribuzione.
Tali brevi congedi non sono computati in Conto dell'annuale periodo di riposo.
Agli impiegati che sono membri delle Commissioni Esecutive della Camera del Lavoro provinciale o comunale, dell'Unione Provinciale o Comunale Sindacati Lavoratori o del Comitato Direttivo delle Sezioni Territoriali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente Contratto saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda da cui l'impiegato appartiene dalle organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali degli industriali.

Art. 12

Art. 12.
CONGEDO MATRIMONIALE
Agli impiegati sara' concesso un permesso di giorni 15 con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.

Art. 13

Art. 13.
TREDICESIMA MENSILITA
L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile percepita dall'impiegato;
la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilita' per quanti sono i mesi di servizio prestato.
La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non sara' considerata mentre sara' considerata come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Art. 14

Art. 14.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Agli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 21° anno di eta' presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza, sara' corrisposta, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito gia' concesso o da concedere, una maggiorazione del 5% per ogni biennio fino ad un massimo di 12 bienni.
L'aliquota e' calcolata sul minimo tabellare di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato, in vigore al 31 maggio 1952, per gli scatti maturati fino a tale data, mentre per quelli maturati dopo tale data l'aliquota del 5% sara' applicata sui minimi tabellari di stipendio mensile, aumentati della indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio d'anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati, salvo per quanto previsto dalle "Norme transitorie" di cui al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare di stipendio in atto alle singole scadenze mensili mentre per quanto con concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' sara' effettuato al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione col 1 gennaio successivo.
Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 21° anno di eta'.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo.
Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianita' dell'impiegato, ai fini degli aumenti periodici, decorrera' dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
In ogni caso pero', la migliore condizione determinata o da determinarsi per l'impiegato con gli scatti di anzianita' nella categoria da cui proviene, rispetto alla nuova categoria di assegnazione, sara' conservata lino a che non venga assorbita dal maturare degli scatti di anzianita' nella nuova categoria di assegnazione.
Norme transitorie.
a) Per l'anzianita', maturata fino alla data del 31 maggio 1952 l'importo degli aumenti derivanti dagli scatti gia' maturati rimane consolidato, in applicazione degli accordi confederali vigenti, nella cifra acquisita alla predetta data del 31 maggio 1952.
Alla cifra anzidetta si aggiungono, a decorrere dal 1 giugno 1952, le seguenti quote forfetarie di rivalutazione per ogni scatto biennale in precedenza maturato:
uomini donne impiegato di 1ª categoria 450 450 impiegato di 2ª categoria 375 330 impiegato di 3ª categoria A) 325 285 impiegato di 3ª categoria B) 300 265
b) Con decorrenza 1 giugno 1954, e quote forfetarie di cui al punto a) debbono essere aumentate del seguente importo:
uomini donne impiegato di 1ª categoria 18 18 impiegato di 2ª categoria 15 13 impiegato di 3ª categoria A) 13 11 impiegato di 3ª categoria B) 12 11
c) Con decorrenza 1 giugno 1954, gli aumenti periodici di anzianita' maturati successivamente alla data delle giugno 1952 devono essere ricalcolati sul minimo contrattuale di stipendio conglobate.
d) Gli aumenti periodici di anzianita' successivi al 1 giugno 1952, che vengono a, maturare (scatto biennale) dal 1 agosto 1951 in poi (data di inizio della nuova contingenza, dovranno essere calcolati anche sullo importo della nuova contingenza, in base a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 15

Art.15.
RETRIBUZIONE
La retribuzione sara' corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione dei suoi elementi costitutivi liquidabili mensilmente.
in caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni pagamenti, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Art. 16

Art. 16.
INDENNITA' DI CASSA
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori verra' corrisposta una maggiorazione nella misura del 5% dello stipendio (minimo tabellare e contingenza) della sua categoria di assegnazione.
Gli interessi derivanti dalla eventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.

Art. 17

Art. 17.
INDENNITA' DI CONTINGENZA
La contingenza verra' corrisposta mensilmente in ragione di 26 aliquote giornaliere.

Art. 18

Art. 18.
TRASFERTE
Agli impiegati in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrispondera':
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezza di trasporto (per viaggi in ferrovia non inferiori alla la classe);
b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.

Art. 19

Art. 19.
TRASFERIMENTI
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
L'impiegato che non accetti il trasferimento avra' diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati 1ª 2ª categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio, nei quali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.
All'impiegato che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda,.
E' dovuta inoltre la diaria una tantum nella misura di 1/3 della retribuzione mensile all'impiegato celibe senza conviventi a carico, e nella misura di 2/3 della retribuzione mensile, oltre ad 1/15 della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, all'impiegato con famiglia.
Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto ai rimborso di tale indennizzo alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato all'impiegato per iscritto con il preavviso di un mese.
All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra.

Art. 20

Art. 20.
ALLOGGIO
Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistono possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati e il parimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 Km., l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo.

Art. 21

Art. 21.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Le associazioni territoriali locali potranno stabilire un'indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuti malarica.
Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in un'altra zona pure malarica e spettera' anche all'impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita', sanitarie locali.

Art. 22

Art. 22.
TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento.
A richiesta dell'azienda l'impiegato e' tenuto ad esibire il certificato medico.
L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di sua fiducia.
Nel caso di interruzione del servizio dovuto a malattia o ad infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verra' accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento:
1) per anzianita' di servizio fino a 3 anni: conservazione dei posto per mesi 6 e corresponsione dell'intera retribuzione per 2 mesi e della meta' di essa, per gli altri 4 mesi;
2) per anzianita' di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per mesi 9 e corresponsione della intera retribuzione per 3 mesi e della meta' di essa, per gli altri 6 mesi;
3) per anzianita' di servizio oltre i 6 anni: conservazione del, posto per mesi 12 e corresponsione della intera retribuzione per 4 mesi e della meta' di essa per gli altri 8 mesi.
Uguali diritti spetteranno all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora l'impiegato, con piu' periodi di malattia, raggiunga in complesso, durante 18 mesi consecutivi, i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati.
Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennita' di anzianita' di cui all'art. 26.
Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.

Art. 23

Art. 23.
TUTELA DELLA MATERNITA
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termina, del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i due mesi dopo il parto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le impiegate hanno diritto alla retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepiscono per atti di previdenza ai quali l'azienda e' tenuta per disposizione di legge.
Agli effetti della determinazione della retribuzione si terra' conto dell'importo totale della stessa percepita dalla lavoratrice nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in Loro esclusiva facolta' di considerarle assorbenti di quelle di cui ai commi precedenti.
Qualora durante il periodo di cui al 2° comma intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni dell'art. 22 del presente contratto, quando risultino piu' favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno di inizio della malattia stessa.
Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma del presente articolo deve essere computato nella anzianita' di servizio e ai fini della gratifica natalizia e delle ferie.
Le lavoratrici avranno inoltre il diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al 2° comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sara' loro conservato il posto.

Art. 24

Art. 24.
SERVIZIO MILITARE
Il servizio militare (chiamata e richiamo alle armi) non risolve il rapporto di lavoro e il tempo passato sotto le armi agli effetti della sola indennita' di anzianita' - salvo per gli impiegati in prova - si considera come passato in servizio presso l'azienda.
Terminato il servizio militare, l'impiegato dovra' presentarsi nel termine di 30 giorni all'azienda per riprendere servizio; non presentandosi nel termine suddetto, sara' considerato dimissionario.
Quanto sopra, salvo diverse disposizioni di legge speciali piu' favorevoli all'impiegato.

Art. 25

Art. 25.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
il rapporto di lavoro non pio essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
A) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio:
1) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi 1 per gli impiegati di 3ª categoria.
B) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10:
1) mesi 3 e 15 giorni per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 2 per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati di 3ª categoria.
C) Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:
1) mesi 4 e 15 giorni per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi 2 per gli impiegati di 3ª categoria.
I termini di disdetta decorrono dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo d in mancato preavviso.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.
Per la liquidazione della indennita', nel caso di preavviso non lavorato, si terra' conto dell'eventuale variazione dell'indennita' di contingenza che dovesse intervenire durante l'intero periodo di preavviso.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.

Art. 26

Art. 26.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento da parte dell'azienda, salvo i casi previsti dall'art. 31, si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di licenziamento verra', al momento del licenziamento stesso liquidata in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 ( 15/30 di retribuzione per ogni anno di anzianita), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926 n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1944 l'indennita' verra' liquidata, nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se ordina previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento) portata da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
c) per l'anzianita' maturatasi dal 1 gennaio 1945 in poi, l'indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta, trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, ivi compresa l'indennita' di contingenza.
Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione le partecipazioni agli utili, anche tutti quegli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non ha compiuto 3 anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima dalla risoluzione di rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione s'intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dalle indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 29 del presente contratto.

Art. 27

Art. 27.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote dell'indennita' di cui all'articolo 26:
100%: agli uomini che abbiano compiuto i 55 anni di eta'; alle donne che abbiano compiuto i 50 anni di eta'; ai dimissionari per malattia, maternita' matrimonio, infortunio, trasferimento e per incarichi sindacali, di cui al quinto comma dell'art. 11; ai dimissionari che abbiano compiuto i 10 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda.
80%: ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda;
50%: ai dimissionari che non abbiano compiuto i 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte dell'impiegato per cause attribuibili all'imprenditore e cosi' gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, e' dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.

Art. 28

Art. 28.
CERTIFICATO DI LAVORO
In caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per i diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attivita' nell'azienda, della categoria di assegnazione e delle mansioni nella stessa disimpegnate.

Art. 29

Art. 29.
PREVIDENZA
A favore degli impiegati regolati dal presente contratto e' mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l'art. 25 del precedente contratto collettivo 5 agosto 1937 con le successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30

Art. 30.
CESSIONE O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA
La cessazione o la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo, non risolve di per se' il contratto d'impiego ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facolta' di ciascun impiegato di chiedere la liquidazione delle indennita' di anzianita' e di iniziare "ex-novo" un altro rapporto di lavoro.

Art. 31

Art. 31.
DISCIPLINA DEL LAVORO
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignita' della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attivita' con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'azienda;
c) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni o campionature;
d) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennita' e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennita' e senza preavviso potra' essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 1

Premessa.
Le parti affermano il concorde proposito di voler elevare le qualita' tecniche e morali dei lavoratori ed il principio che il raggiungimento della massima categoria deve corrispondere al reale merito ed al grado di capacita' ed operosita' dei lavoratori stessi.
Al fine del miglioramento qualitativo della maestranza:
a) sara' diritto e dovere del datore di lavoro di accuratamente e severamente selezionare gli apprendisti durante il periodo del loro tirocinio, evitando di adibire l'apprendista a mansioni di fatica o diverse da quelle in cui si compie l'apprendistato;
b) sara' cura del datore di lavoro di tenere nella dovuta efficienza gli impianti, il macchinario ed il materiale, la qual cosa rappresenta anche il miglior potenziamento qualitativo e quantitativo della produzione.
Art. 1.
CATEGORIE
Salvo quanto diversamente previsto per alcune specializzazioni, le categorie dei lavoratori poligrafici sono le seguenti:
Categorie maschili:
apprendisti;
operai di 3ª categoria;
operai di 2ª categoria;
operai di 1ª categoria;
mettifoglio;
operai complementari;
operai ausiliari;
addetti ai servizi di magazzino;
operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia;
capi operaio;
capi reparto;
proti.
Categorie femminili:
apprendiste;
operaie di 3ª categoria;
operaie di 2ª categoria;
operaie di 1ª categoria;
mettifoglio;
levafoglio;
operaie addette ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.

Art. 2

Art. 2.
APPRENDISTI
La durata dell'apprendistato e' fissata nelle Norme Tecniche speciali di ciascuna categoria.
Tuttavia l'apprendista che abbia effettuato almeno due anni di addestramento in aziende del settore nello ambito della specializzazione potra' chiedere di essere sottoposto ad una prova di esame teorico-pratico per il passaggio anticipato in 3ª categoria.
La prova di esame avverra' sulla base dei programmi elaborati dall'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica e presso scuole o sedi indicate dallo Ente stesso.
Inoltre agli apprendisti licenziati dalle scuole professionali di specializzazione tecnica, sara' accordata non solo la precedenza nell'assunzione, ma i periodi di tirocinio saranno ridotti di due terzi del periodo trascorso nelle suddette scuole tecniche di specializzazione.
Durante il periodo di tirocinio l'apprendista ha diritto ad aumenti di paga a mezzo scatti semestrali nella misura di cui alle tabelle salariali.
E' fatto obbligo alle aziende di assumere almeno un apprendista ogni 10 operai addetti ad ogni singola specializzazione.

Art. 3

Art. 3.
OPERAI DI 3ª CATEGORIA
Terminato il periodo di apprendistato di cui all'articolo precedente l'apprendista diverra' operaio di 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 3ª categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria.

Art. 4

Art. 4.
OPERAI DI 2ª CATEGORIA
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni due, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore.
In caso di mancato riconoscimento di tale idoneita' l'operaio avra' il diritto di ricorrere ad una commissione tecnica la quale fissera' i criteri della prova cui sottoporre l'operaio reclamante e determinera' le caratteristiche dell'eventuale capolavoro da compiere.
Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo in ogni provincia verra' costituita una commissione tecnica. Di essa faranno parte due membri rispettivamente nomi nati dall'Associazione locale degli Industriali Grafici e dalle locali Organizzazioni dei lavoratori di categoria ed un terzo membro, che fungera' da Presidente, scelto di comune accordo dagli altri due.
Al termine della permanenza nella, seconda categoria, pure essendo accertata l'idoneita', le eventuali controversie sul passaggio alla la categoria saranno prese in esame dalle competenti Organizzazioni sindacali qualora non si raggiunga l'accordo con la Commissione interna.
A titolo indicativo la mancanza della macchina eventualmente necessaria per l'espletamento delle mansioni di 1ª categoria, puo' essere motivo di impossibilita' di passaggio.
Per tutti i riconosciuti casi d'impossibilita' di passaggio alla 1ª categoria, l'operaio che non intenda prestare ulteriormente la propria opera con la retribuzione della 2ª categoria, avra' diritto alla intera indennita' di anzianita' come nel caso di licenziamento.

Art. 5

Art. 5.
OPERAI DI 1ª CATEGORIA
E' considerato operaio di 1ª categoria colui il quale avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, viene riconosciuto idoneo alla esecuzione di tutti i lavori che gli vengono affidati. Migliori e piu' precise definizioni sono inserite nelle Norme Tecniche Speciali.

Art. 6

Art. 6.
METTIFOGLIO
L'impiego di tale personale, sia maschile che femminile, e' meglio precisato nelle Norme Tecniche Particolari delle singole specializzazioni.
Alla donna mettifoglio dovra' essere concesso un periodo di riposo di 15 minuti, mediante il cambio, dopo 2 ore di lavoro continuativo.

Art. 7

Art. 7.
OPERAI COMPLEMENTARI
Sono operai complementari i meccanici, gli elettricisti, i falegnami, i verniciatori, i conduttori patentati di caldaie a vapore, ecc., i quali, a seconda delle mansioni e del grado di responsabilita', si distinguono in specializzati e qualificati.

Art. 8

Art. 8.
OPERAI AUSILIARI
Sono classificati in specializzati e comuni.
Sono specializzati gli operai che compiono lavori di preparazione dei materiali necessari alla lavorazione.
A titolo esemplificativo rientrano nella categoria degli ausiliari specializzati: i lisciatori di pietra, i granitori di zinco per litografia, i fornisti per latta, i fonditori di lastre di piombo per incisioni gli addetti alla fondita dei rulli, gli addetti alle caldaie di stereotipia, gli addetti alla manutenzione dei motori, gli addetti alla pulitura delle macchine per la composizione meccanica e rifondata de materiale relativo, gli ausiliari addetti ai reparti di lisciatura, pulitura e galvanizzazione dei cilindri e lastre di rame per rotocalco.
Ove esista un reparto speciale di marginatori, gli addetti ai trasporti delle forme devono ritenersi ausiliari specializzati.
Sono ausiliari comuni gli operai addetti ai lavori di manovalanza comune e di pulizia.
Chiarimento a verbale.
Ai soli effetti retributivi, i lisciapietre, i granitori di zinco per litografia e i fonditori di lastre di piombo per incisioni sono equiparati ai "complementari qualificati".

Art. 9

Art. 9.
ADDETTI AI SERVIZI DI MAGAZZINO
Sono addetti ai servizi di magazzino coloro che svolgono nel magazzino stesso, mansioni per le quali e' richiesta una competenza specifica (esempio: speditori, etichettatori, ecc.).

Art. 10

Art. 10.
OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI
O DI SEMPLICE ATTESA E CUSTODIA
Sono cosi' ripartiti:
Uomini:
Gruppo A): autisti, motoscafisti, infermieri o infermieri patentati e motocarristi;
Gruppo B) addetti ad altre mansioni (custodi, guardiani, uscieri, portieri, fattorini).
Donne:
Gruppo C): infermiere.
Gruppo D): addette ad altre mansioni.
Maggiorazioni.
Al fattorino conduttore di mezzi motorizzati leggeri sara' corrisposta una maggiorazione del 12% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza).

Art. 11

Art. 11.
CAPI OPERAI
I lavoratori pur consuetudinariamente chiamati capi reparto, per i quali non si verifichino le condizioni di cui all'art. 4 della Parte Terza del presente contratto relativa alle "Categorie intermedie", e dall'art. 4 della Parte Quarta "Impiegati" saranno considerati capi operai ed avranno diritto ad nata maggiorazione del 9% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) della prima categoria della propria specializzazione.
Inoltre, i capi operai che nel proprio reparto controllano dipendenti con mansioni per le quali sono corrisposte particolari maggiorazioni, previste dalle Norme Tecniche di categoria, avranno diritto ad una ulteriore maggiorazione pari al 50% di quella massima praticata nel reparto.
Tale maggiorazione supplettiva sara' invece corrisposta per intero nel caso che il capo operaio esplichi direttamente le mansioni per le quali e' prevista la maggiorazione.

Art. 12

Art. 12.
CAPI REPARTO - PROTI
La regolamentazione relativa ai capi reparto e' stabilita dall'art. 4 della Parte Terza "Categorie Intermedie" e dall'art. 4 della Parte Quarta "Impiegati".
Quella relativa ai lavoratori qualificati "proto" e' stabilita dall'art. 4 della Parte Quarta "Impiegati".

Art. 13

Art. 13.
MAGGIORAZIONI
Le percentuali di maggiorazione previste dalle Norme Tecniche Speciali delle singole specializzazioni s'intendono applicabili sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) delle singole categorie e sono assorbite, sino a conguaglio, dagli eventuali superminimi gia' in atto.

Art. 14

Art. 14.
PERSONALE ADIBITO ALLA LAVORAZIONE DI CARTE VALORI
In quelle aziende o reparti ove si stampano carte valori dovra' essere corrisposta una maggiorazione del 5% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) agli operai addetti alla preparazione, alla stampa e all'allestimento delle carte valori, limitatamente ai soli periodi di effettiva lavorazione (salvo migliori condizioni in atto concordate direttamente in sede aziendale).
Tale maggiorazione non e' cumulabile con altre date allo stesso titolo.

Art. 15

Art. 15.
PERSONALE ADDETTO ALLA BRONZATURA
Il personale adibito alla bronzatura deve essere munito a cura della ditta di indumenti adatti (tute e cuffie). Dovra' avere quotidianamente la normale razione di latte; se e' impossibile la somministrazione di latte fresco si dovra' supplire con latte condensato o in polvere.
Verra' inoltre corrisposta la maggiorazione dei 15% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) per tutto il periodo della lavorazione stessa.
La maggiorazione non e' dovuta dove esistano macchine bronzatrici completamente chiuse.

Art. 1

Art. 1.
APPRENDISTATO
L'apprendista compositore a mano deve avere i requisiti di cui all'art. 2 Parte seconda (operai). Esse deve aver frequentato con esito soddisfacente la scuola di avviamento professionale oppure la scuola media, inferiore, s'intende laddove tali scuole esistano.
La durata dell'apprendistato e' fissata in anni quattro.
Il numero degli apprendisti non potra' essere superiore ad un apprendista ogni 5 operai o frazione di 5.

Art. 2

Art. 2.
COMPOSITORE Di 3ª CATEGORIA
EE l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato.
La permanenza in 3ª categoria e' fissata in anni 1, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria.

Art. 3

Art. 3.
COMPOSITORE DI 2ª CATEGORIA
E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella seconda categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore.

Art. 4

Art. 4.
COMPOSITORE DI 1ª CATEGORIA
E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, e' in grado di eseguire a regola d'arte qualunque lavoro che gli venga affidato assumendone la responsabilita'.

Art. 5

Art. 5.
MAGGIORAZIONI
Ai compositori di 1ª categoria che normalmente sono adibiti alla composizione in caratteri non latini sara' corrisposta una maggiorazione nella misura dell'8 per cento sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza).
Ai compositori di 1ª categoria che compongono normalmente lingue estere o formule algebriche sara' corrisposta una maggiorazione del 5 per cento sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza).
Al compositore di la categoria addetto con carattere di continuita' alla macchina Ludlow sara' corrisposta una maggiorazione del 5 per cento sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza).

Art. 1

Art. 1.
LINOTIPISTA
E' l'operaio che oltre a conoscere sufficientemente il funzionamento della macchina ed essere in grado di eliminare i normali incidenti di macchina, esegue a regola d'arte tutti i lavori che gli vengono richiesti.
Saranno ammessi alle macchine linotype in qualita' di allievi gli operai compositori di 1ª categoria nonche' quelli che abbiano superato il primo anno di appartenenza alla 2ª categoria e i provenienti da una scuola professionale riconosciuta. Nell'ammissione degli allievi sara' data, nel limite del possibile, la precedenza ai lavoratori appartenenti allo stabilimento.
Gli allievi alla linotype saranno riconosciuti operai di categoria quando, compiuto un periodo di apprendistato di 16 settimane, dimostrino di avere acquistato la conoscenza del funzionamento della macchina e la capacita' di eliminare i normali incidenti di cui al primo comma, e sappiano dare una produzione minima corretta di 5000 lettere orarie con originali correnti o manoscritti ben chiari in lingua italiana.
Dopo un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di mesi sei, l'operaio dovra' dare una produzione minima corretta, con originali come sopra specificati, di lettere 5500 orarie.
Per il computo della produzione verra' adottato il metodo della ripetizione dell'alfabeto fino al completamento della riga. Quando sulla riga vi siano meno di 40 lettere il computo si effettuera' sulla base di 40 e per errori debbono intendersi solo quelli tipografici. Nel computo della produzione dovra' tenersi conto del tempo occorrente per il cambiamento di caratteri, di giustezza e per eventuali interruzioni per cause di forza maggiore, Durante il periodo di apprendistato, all'apprendista verra' corrisposta la paga della categoria di provenienza.
L'allievo che ultimato il periodo di apprendistato, a giudizio dell'industriale, viene riconosciuto idoneo, acquista il diritto al salario previsto per la categoria linotipisti.
Qualora alla pulizia non provveda al personale, al linotipista del primo turno verra' concesso un periodo di almeno 30 minuti per la pulizia della macchina.
In caso di sospensioni strettamente connesse alla specializzazione (quali interruzioni di un lavoro, mancanza di originale, guasti di macchina, ecc.) il personale adibito alla linotype potra' essere destinato a svolgere altre mansioni consone alla sua capacita' tecnica.
Alla linotype non e' ammesso personale femminile.

Art. 2

Art. 2.
TASTIERISTA MONOTIPISTA
E' l'operaio che oltre a conoscere sufficientemente il funzionamento della macchina e ad essere in grado di eliminare i normali incidenti di tastiera, esegue a regola d'arte tutti i lavori che gli vengono richiesti.
Saranno ammessi alla tastiera in qualita' di allievi gli operai compositori di 1ª categoria o che abbiano superato il primo anno di appartenenza alla 2ª categoria nonche' i fonditori monotipisti provenienti dai compositori a mano e i provenienti da una scuola professionale riconosciuta dall'E.N.I.P.G. Nell'ammissione degli allievi sara' data, nel limite del possibile, la precedenza ai lavoratori appartenenti allo stabilimento.
Gli allievi tastieristi saranno riconosciuti operai di categoria quando, compiuto un periodo di apprendistato di sei mesi, dimostrino di avere acquistato la conoscenza del funzionamento della macchina e la capacita' di eliminare i normali incidenti di tastiera e diano una produzione minima corretta di 6000 lettere orarie con originali correnti o manoscritti ben chiari in lingua italiana.
Dopo un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di mesi sei, l'operaio dovra' dare una produzione minima corretta di 7000 lettere orarie con originali correnti in lingua italiana e materiale adeguato.
Per il computo della produzione si terra' conto del numero delle unita', contenute nella riga diviso per 8.
Quando nella riga vi siano meno di 40 lettere il computo si effettuera' sulla base di 40. Per errori si intendono solo quelli tipografici. Nel computo della produzione dovra' tenersi conto del tempo occorrente per il cambiamento dei caratteri, della giustezza, per la pulizia e per interruzioni per cause di forza maggiore.
Durante il periodo di apprendistato all'apprendista verra' corrisposta la paga della categoria di provenienza.
L'allievo che al termine del periodo di apprendistato, a giudizio dell'industriale, viene riconosciuto idoneo, acquista il diritto al salario previsto per il tastierista.
In caso di sospensioni strettamente connesse alla specializzazione (quali interruzioni di un lavoro, mancanza di originale, guasti di macchina, ecc.), il personale adibito alla tastiera potra' essere destinato a svolgere altre mansioni consone alla sua capacita' tecnica.
Il personale femminile addetto alla tastiera monotype, per quelle localita' ove e' tuttora impiegato, verra' classificato nelle seguenti categorie:
1ª - Per quelle lavoratrici tastieriste non otypiste cime oltre a conoscere sufficientemente il funzionamento dalla macchina e ad essere in grado di eliminare i normali incidenti di tastiera, eseguono a regola d'arte tutti i lavori che vengono a loro richiesti, con produzione minima corretta, di 7000 lettere orarie, verra' corrisposta la paga, oraria del tastierista uomo.
2ª - Per quelle lavoratrici che danno la stessa, produzione minima di 7000 lettere orarie, giustificano esattamente, compongono qualunque originale leggibile e lavori speciali di tabelle, aia non sono in grado di eliminare i normali incidenti di tastiera, verra' corrisposta la paga oraria del compositore a mano di 1ª categoria.
3ª - Per quelle tastieriste cime non raggiungono le 7000 lettere di produzione oraria, giustificano esattamente, compogono qualunque originale leggibile, qualunque tabella, verra' corrisposta la paga oraria del compositore a mano di seconda categoria.

Art. 3

Art. 3.
FONDITORE MONOTIPISTA
E' l'operaio che, oltre a conoscere il funzionamento di tutte le voci che compongono la macchina ed essere in grado di eliminare i normali incidenti di macchina, esegue accuratamente tutti i lavori due gli vengono richiesti.
Sono ammessi alla fonditrice in qualita' di allievi gli operai compositori che abbiano superato i 4 anni di apprendistato e i 19 anni di eta', ed i provenienti da una scuola professionale riconosciuta purche' abbiano l'eta' suddetta.
Alla fonditrice potranno essere adibiti, in qualita' di allievi, i fondatori di carattere provenienti dalle fonderie.
Nell'ammissione degli allievi sara' data, nei limiti del possibile, la precedenza ai lavoratori appartenenti allo stabilimento.
L'allievo che dopo i quattro anni di apprendistato di composizione a mano venga ammesso alla fonditrice, percepira' per il primo anno la paga della 3ª categoria dei compositori a mano, per gli ulteriori 18 mesi la paga di compositore di 2ª categoria, dopo di che sara' riconosciuto operaio di 1ª categoria quando dimostri di avere acquistato la competenza di cui al comma primo del presente articolo e sappia dare una produzione minima di 7500 lettere orarie per i corpi dal 6 al 10 compreso, e di lettere 6000 orarie per i corpi 11 e 12, sempre che il materiale corrisponda alle esigenze del lavoro.
Per il computo della produzione, si procedera' come stabilito per la tastiera. Quando nella riga vi siano meno di 40 lettere il conto si fara' sulla base di 40. Nel computo si terra' conto delle righe false. Nel computo della produzione dovra' tenersi altresi' conto del tempo occorrente per il cambiamento della forma, del carattere e per eventuali interazioni per cause di forza maggiore.
L'allievo che al termine del periodo di apprendistato, a giudizio dell'industriale, viene riconosciuto idoneo, acquista il diritto al salario previsto per il fonditore.
In caso di sospensione di lavoro strettamente connesso alla specializzazione (quale interruzione di un lavoro, guasti di macchina, ecc.), il personale adibito alla fonditrice potra' essere destinato a svolgere altre mansioni consone alla sua capacita' tecnica.
Qualora alla pulizia non provveda. altro personale, al fonditore del primo turno verra' concesso il tempo necessario per la pulizia e l'oliatura della macchina.
Ogni operatore o allievo non potra' attendere a piu' di una macchina.
E' ammesso un allievo fino a quattro operai: successivamente e' ammesso un allievo ogni cinque operai o frazioni di cinque.

Art. 4

Art. 4.
MAGGIORAZIONI
Ai linotipisti e ai tastieristi di monotype che eseguono normalmente la composizione in caratteri non latini o in lingue estere sara' corrisposta una maggiorazione del 5% sul salario contrattuale (minimo di paga, e contingenza).

Art. 1

Art. 1.
APPRENDISTATO
Per essere ammessi negli stabilimenti grafici in qualita' di impressori, i giovani debbono, oltre ai requisiti di cui all'art. 2, Parte Seconda, aver frequentato, con esito soddisfacente, la scuola di avviamento professionale preferibilmente tipografica, ove tale scuola esista.
L'apprendista dopo il periodo di due anni dovra' essere idoneo a mettere il foglio alle macchine piane e platine.
La durata complessiva dell'apprendistato e' fissata in anni quattro.
Non e' ammesso piu' di un apprendista per ogni quattro operai di categoria o frazione.

Art. 2

Art. 2.
IMPRESSORE DI 3ª CATEGORIA
E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato.
La permanenza in 3ª categoria e' fissata in anni 1, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria.

Art. 3

Art. 3.
IMPRESSORE DI 2ª CATEGORIA
E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore.

Art. 4

Art. 4.
IMPRESSORE DI 1ª CATEGORIA
E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, e' in grado di stampare a regola d'arte su qualunque tipo di macchina qualsiasi lavoro che gli venga affidato, assumendone la responsabilita'.
All'operaio di 1ª categoria che viene adibito prevalentemente a mansioni o lavori che richiedono particolari competenze tecniche, sara' corrisposta una maggiorazione del 6% sul salario contrattuale (minimo di paghe e contingenza).

Art. 5

Art. 5.
PREAVVIAMENTO
L'impressore che ha la responsabilita' del preavviamento dovra' essere di 1ª categoria.

Art. 6

Art. 6.
ORGANICI
Ad ogni macchina in funzione sara' adibito un impressore.
Nelle aziende dove esistono macchine di piccolo formato e' concesso un raggruppamento di 3 macchine alle quali verranno adibiti Un impressore di la categoria e gli altri di categoria inferiore.
Alle macchine senza mettifoglio automatico di formato superiore a cm. 64x88 saranno adibiti un impressore ed una mettifoglio od apprendista.
Alle macchine a giro continuo di formato cm. 80 x 120 ed oltre, saranno adibiti un impressore di 1ª categoria ed un apprendista che abbia superato il secondo anno di apprendistato.

Art. 7

Art. 7.
MAGGIORAZIONI
Agli impressori di 1° categoria che sono adibiti alle macchine con luce di cm. 90x130 ed oltre sara' corrisposta una maggiorazione del 6% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza).
Agli impressori addetti alla stampa di etichette in rilievo a piu' colori sara' corrisposta una maggiorazione del 6% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) della propria categoria di assegnazione.
Agli impressori addetti alle macchine bicolori sara' corrisposta una maggiorazione del 6% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) della propria categoria di assegnazione.
Agli impressori addetti alla smaltorilievografia a colori ed agli impressori addetti alla numerazione multipla con responsabilita' di lettura o che stampino, sempre con responsabilita' di lettura, forme tipografiche con almeno 48 numeratori, sara' corrisposta una maggiorazione del 6% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza).

Art. 8

Art. 8.
METTIFOGLIO DONNE
Le donne mettifoglio non potranno essere adibite al lavoro di avviamento.
Il loro apprendistato ha la durata di tre anni.

Art. 9

Art. 9.
CARATTERISTICHE DEL PERSONALE
Alle macchine rotative non sono ammessi apprendisti.
A dette macchine debbono essere adibiti soltanto operai impressori.

Art. 10

Art. 10.
ORGANICI
Il personale da adibire alle sottoelencate macchine rotative di tipo comune con piegatrice a pieno funzionamento, e' il seguente:
a) rotativa doppia a quattro o piu' colori con copertina e cucitrice, di grande formato, da 24 a 32 pagine:
1 macchinista;
1 vicemacchinista;
3 primi aiutanti;
2 secondi aiutanti;
1 terzo aiutante.
b) rotativa semplice a quattro o piu' colori con copertina e cucitrice ed impastatrice, di 24 pagine di qualunque formato:
1 macchinista;
2 primi aiutanti;
1 secondo aiutante;
1 terzo aiutante.
c) rotativa semplice a quattro colori di 16 pagine:
1 macchinista;
1 primo aiutante;
1 secondo aiutante;
1 terzo aiutante.
d) rotativa doppia bicolore:
1 macchinista;
1 aiutante di 1ª categoria;
2 aiutanti di 2ª categoria.
e) rotativa semplice a due colori:
1 macchinista;
1 primo aiutante;
1 secondo aiutante.
f) rotativa doppia in nero per 16 lastre:
1 macchinista;
1 primo aiutante;
1 secondo aiutante.
g) rotativa semplice in nero per 8 lastre:
1 macchinista;
1 primo aiutante;
1 secondo aiutante (funzionando le rotative con doppia uscita del foglio verra' aggiunto un altro aiutante).
Per tutte le macchine rotative e speciali non contemplate nel presente prospetto, il numero del personale da adibirsi verra' stabilito in ragione delle particolari esigenze tecniche per il buon funzionamento e la giusta produzione della macchina. Per rotative speciali si intende alludere alle macchine rotative per scatolame, biglietti tranviari, bollette di vendita, ecc.

Art. 11

Art. 11.
MAGGIORAZIONI
Agli impressori addetti alle rotative tipografiche del gruppo segnato nell'articolo precedente ed agli impressori addetti alle rotative per la stampa di moduli multipli sia in tipo che in lito sara' corrisposta la seguente maggiorazione sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza):
8% agli impressori di 1ª categoria;
7% agli impressori di 2ª categoria 5% agli impressori di 3ª categoria.

Art. 1

Art. 1.
APPRENDISTATO
L'apprendista stereotipista deve avere i requisiti di cui all'art. 2 (Parte seconda).
Nell'assunzione degli apprendisti verra' data la preferenza a coloro che abbiano frequentato il primo corso della scuola di avviamento al lavoro o che abbiano gia' superato un anno di tirocinio nel ramo composizione.
L'apprendistato avra' la durata di quattro anni nel corso dei quali l'apprendista dovra' frequentare i corsi della propria specialita' istituiti presso la locale scuola professionale, ove esista.

Art. 2

Art. 2.
STEREOTIPISTA DI 3ª CATEGORIA
E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato.
La permanenza in 3ª categoria e' fissata in anni 1, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria.

Art. 3

Art. 3.
STEREOTIPISTA DI 2ª CATEGORIA
E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore.

Art. 4

Art. 4.
STEREOTIPISTA DI 1ª CATEGORIA
E' stereotipista di 1ª categoria l'operaio il quale, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, esegue a perfetta regola d'arte qualsiasi lavoro con ogni sistema in uso nella specializzazione.

Art. 5

Art. 5.
APPRENDISTATO
L'apprendista storeogalvanotipista deve avere i requisiti di cui all'art. 2 Parte seconda.
Nell'assunzione degli apprendisti verra' data la preferenza, a coloro che abbiano frequentato il primo corso della scuola d'avviamento professionale o che abbiano superato un anno di tirocinio nel ramo composizione.
L'apprendistato avra' la durata di cinque anni nel corso dei quali l'apprendista dovra' frequentare i corsi della propria specialita' istituiti presso la locale scuola professionale, ove esista.

Art. 6

Art. 6.
STEREOGALVANOTIPISTA DI 3ª CATEGORIA
E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato.
La permanenza in 3ª categoria e' fissata in anni 1, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria.

Art. 7

Art. 7.
STEREOGALVANOTIPISTA DI 2ª CATEGORIA
E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, e' riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore.

Art. 8

Art. 8.
STEREOGALVANOTIPISTA DI 1ª CATEGORIA
E' stereogalvanotipista di 1ª categoria l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, esegua a perfetta regola d'arte qualsiasi lavoro con ogni sistema di stereotipia e galvanotipia.

Art. 9

Art. 9.
APPRENDISTATO
L'apprendista galvanista deve avere i requisti di cui all'articolo 2 Parte seconda.
Nell'assunzione degli apprendisti verra' data la preferenza a coloro che abbiano conseguito il diploma del terzo corso di avviamento professionale e che abbiano gia' superato un anno di tirocinio nel ramo composizione.
L'apprendistato avra' la durata di cinque anni nel corso dei quali l'apprendista dovra' frequentare i corsi della propria specialita' istituiti presso la locale scuola professionale, ove esista.

Art. 10

Art. 10.
GALVANISTA DI 3ª CATEGORIA
E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato.
La permanenza in 3ª categoria e' fissata in anni 1, trascorso il quale l'operato acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria.

Art. 11

Art. 11.
GALVANISTA DI 2ª CATEGORIA
E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' i" diritto al passaggio alla categoria superiore.

Art. 12

Art. 12.
GALVANISTA DI 1ª CATEGORIA
E' galvanista di 1ª categoria l'operaio che, avendo superati i tratti intermedi di cui ai precedenti articoli, esegua a perfetta regola d'arte qualsiasi lavoro della propria specializzazione.

Art. 1

Art. 1.
APPRENDISTATO
L'apprendista litografo deve avere i requisiti di cui all'art. 2 Parte seconda.
Nei primi due atti gli apprendisti potranno essere adibiti ai diversi rami e reparti ed a tutti i lavori di litografia non vietati dalla legge, sia perche' essi prendano cognizione di tutti i processi produttivi, sia per rendere possibile la selezione secondo le attitudini e le preferenze dell'apprendista.
Trascorsi i primi due anni l'apprendista verra' assegnato al reparto per il quale avra': dimostrato maggior attitudine con l'obbligo di iscriversi alle scuole professionali - ove esistano - e di frequentare regolarmente i corsi.
Di preferenza si richiede che gli apprendisti indirizzati alle macchine da stampa, abbiano eseguito un periodo di tirocinio nel reparto trasporti e cio' per un migliore perfezionamento professionale.
E' ammesso un apprendista per i primi quattro operai e, successivamente, uno ogni tre o frazione.
La durata dell'apprendistato e' fissata in 5 anni.
Apprendistato disegnatori litografi.
L'apprendista disegnatore litografo oltre che i requisiti di cui all'articolo 2, Parte Seconda del presente contratto dovra' essere in possesso di un titolo di studio equivalente alla licenza di scuola media inferiore e durante il periodo di apprendistato, oltre che perfezionarsi nella specializzazione dovra' frequentare, ove esista, una scuola di disegno artistico o decorativo.
Sono ammessi apprendisti in ragione di uno ogni quattro disegnatori o frazione.
L'apprendistato avra' la durata di cinque anni.

Art. 2

Art. 2.
DISEGNATORI LITOGRAFI
PREMESSA.
Nella qualifica di disegnatori litografi si intendono inclusi i cartellonisti, i cromisti, i fotolitografi (disegnatori di fotolito), gli incisori ed i ritoccatori all'aerografo ed in genere tutti coloro che eseguano o perfezionino disegni o selezioni nel settore della litografia.
Tirocinio di perfezionamento.
Ultimato il periodo di apprendistato il lavoratore inizia un periodo di tirocinio a scopo di perfezionamento della durata complessiva di anni quattro. Tale periodo, agli effetti del salario, sara' diviso in due distinti bienni.
Operai disegnatori.
Ultimato il tirocinio di perfezionamento il lavoratore acquisisce il diritto alla qualifica di operaio disegnatore litografo e deve sapere riprodurre fedelmente ed a regola d'arte qualsiasi lavoro della sua specialita' in nero ed a colori eccezion fatta per quelli indicati nell'articolo 4 della Parte Terza (intermedi) e nell'art. 4 della Parte Quarta (impiegati).

Art. 3

Art. 3.
MACCHINISTI LITOGRAFI
Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria:
a) 3ª categoria (aiutante). - E' l'operaio che superato i 5 anni d'apprendistato viene promosso alla 3ª categoria (aiutante).
La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria;
b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore;
c) 1ª categoria. - E' il macchinista litografo che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, esegue qualunque lavoro di stampa - anche artistico - in nero ed a colori, in cromo e fotolito, su macchine piane e rotative Offset di qualunque formato, con o senza mettifoglio automatico e cura la buona tenuta della macchina.

Art. 4

Art. 4.
TRASPORTATORI
a) Trasportatore di 3ª categoria. - E' l'operaio che ha compiuto il prescritto tirocinio e che ha frequentato con buon esito i corsi di una scuola professionale, ove esista.
La permanenza in 3ª categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria;
b) Trasportatore di 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore;
c) Trasportatore di 1° categoria. - E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, esegue qualunque trasporto per lavori in nero ed a colori, in cromo e fotolito, sia su pietra che su zinco, per macchine piane e rotative Offset, di qualunque formato e risolve tutte le difficolta' inerenti.

Art. 5

Art. 5.
TRASPORTATORE FOTOLITOGRAFO
E' l'operaio che esegue qualunque montaggio e trasporto fotolitografico.
Gli appartenenti a questa categoria dovranno normalmente provenire dalla categoria trasportatori litografi.

Art. 6

Art. 6.
METTIFOGLIO
La mansione di mettifoglio e levafoglio deve essere preferenza svolta da personale femminile.
a) Mettifoglio uomini: sono considerati tali gli operai di anni 19 o piu'; gli altri sono apprendisti.
b) Mettifoglio donne: oltre a mettere il foglio in macchina, dovranno eseguire la cucitura dei rulli bagnatori, lavatura del tessuto gommoso e dei rulli bagnatori. Qualora, oltre alle mansioni sopra descritte ne compiano abitudinariamente altre di pertinenza del mettifoglio uomo e siano di eta' superiore agli anni 21 avranno diritto alla retribuzione del mettifoglio uomo.

Art. 7

Art. 7.
ORGANICO PER LE MACCHINE ROTATIVE
Un macchinista non potra' far funzionare piu' di una macchina contemporaneamente.
a) Macchine monocolore:
1 macchinista di 1ª categoria;
1 mettifoglio;
1 apprendista (per le macchine del formato 70x100 incluso e superiore).
b) Macchine bicolore:
1 macchinista di 1ª categoria;
1 aiutante;
1 mettifoglio.
c) Macchine quadricolore:
1 capomacchina;
1 macchinista di 1ª categoria;
1 macchinista di 2ª categoria;
1 aiutante;
2 mettifoglio.

Art. 8

Art. 8.
ORGANICO PER LE MACCHINE PER STAMPA SU LATTA
1 macchinista;
1 mettifoglio;
2 levafoglio.

Art. 9

Art. 9.
MAGGIORAZIONI
Ai seguenti operai litografi le maggiorazioni indicate saranno corrisposte sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza):
a) Per macchinisti di rotative:
monocolore di formato superiore al 60x80 incluso: 5%;
bicolore: 7%;
quadricolore: 10%;
b) Per i macchinisti addetti alla doppia funzione nelle rotative litografiche abbinate alla tipografia: 12%;
c) Per macchinisti stampatori su latta:
al macchinista di macchina per stampa su latta che non abbia il fornista: 13%;
d) Alle donne mettifoglio e levafoglio alle macchine per stampa su latta: 15%;
e) Al trasportatore fotolitografo di 1ª categoria: 7%.

Art. 10

Art. 10.
GRANITORI DI LASTRE
Ai granitori di lastre dovranno essere forniti i necessari grembiuli impermeabili e gli zoccoli.

Art. 1

Art. 1.
APPRENDISTI
All'apprendista verra' particolarmente richiesta la idoneita' a lavorare sul piombo.
La durata dell'apprendistato per gli incisori di musica e' fissata in anni 5.
L'apprendista durante il periodo di tirocinio, oltre che perfezionarsi nell'arte dell'incisoria in tutte le sue possibili applicazioni, dovra' acquistare sufficienti cognizioni musicali in merito alla teoria della musica ed al solfeggio. A tale scopo dovra' frequentare una scuola professionale musicale fino a raggiungere il richiesto grado di capacita'.
Il numero degli apprendisti ammissibili e' di uno ogni 5 incisori o frazioni.

Art. 2

Art. 2.
INCISORI DI 3ª CATEGORIA
Appartengono a questa categoria gli operai che hanno compiuto il regolare periodo di tirocinio come precisato nell'art. 1. La permanenza in 3ª categoria e' fissata in anni uno.

Art. 3

Art. 3.
INCISORI DI 28 CATEGORIA
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni due trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore.

Art. 4

Art. 4.
INCISORI DI 1ª CATEGORIA
Sono incisori di 1ª categoria coloro che avendo superati i gradi intermedi eseguono qualsiasi lavoro di incisione di musica.

Art. 1

Art. 1.
APPRENDISTATO
L'apprendista deve avere i requisiti di cui all'art. 2 Parte Seconda del presente Contratto.
Esso deve frequentare la scuola professionale di categoria o, in difetto di questa, una scuola di disegno, ove esista.
Al termine del periodo di apprendistato l'interessato dovra' presentare al datore di lavoro il certificato comprovante la frequenza della scuola professionale di categoria o della scuola di disegno.
L'apprendistato avra' la durata di anni 5.
Nei primi 2 anni gli apprendisti potranno essere adibiti ai diversi rami dei procedimento produttivo perche' sia possibile la selezione secondo le attitudini dell'apprendista stesso e perche' egli possa prendere cognizione di tutto il processo produttivo. Trascorsi i primi 2 anni, l'apprendista verra' considerato allievo e verra' assegnato a quel ramo per il quale avra' dimostrato migliori attitudini.
Terminato il periodo di tirocinio l'apprendista diventa operaio di 3ª categoria.
In ogni stabilimento e' ammesso un apprendista per ogni 6 operai o frazioni di operai non inferiore a 3.

Art. 2

Art. 2.
FOTOGRAFI
Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria:
a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato.
La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria;
b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore;
c) 1ª categoria. - E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, esegue qualunque lavoro di ripresa dei negativi monocolori all'esterno ed in laboratorio ed e' addetto allo sviluppo ed alla stampa conseguente.

Art. 3

Art. 3.
RITOCCATORI
Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria:
a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato.
La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria;
b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore;
c) 1ª categoria. - E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, esegue qualunque lavoro di ritocco di negativi e positivi in nero nonche' il montaggio dei fogli.

Art. 4

Art. 4.
PREPARATORI
Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria:
a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato.
La permanenza in detta categoria e' fissata in anni 1, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria;
b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore:
c) 1ª categoria. - E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra esegue la preparazione delle lastre e la stampa alla luce artificiale e naturale per lavori ad un colore e duplex.

Art. 5

Art. 5.
MACCHINISTI
Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria:
a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato.
La permanenza in detta categoria e', fissata, in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria;
b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore;
c) 1ª categoria. - E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, esegue qualunque lavoro di stampa a un colore e in duplex.

Art. 6

Art. 6.
MAGGIORAZIONI
Agli operai fotografi, ritoccatori, preparatori e macchinisti di 1ª categoria i quali eseguano con perfetta capacita' tecnica lavori a colori sovrapposti, sara' corrisposta una maggiorazione del 10% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza).
Agli operai suddetti che sono adibiti contemporaneamente ai vari rami sara' stabilita una ulteriore maggiorazione del 5%.

Art. 1

Art. 1.
APPRENDISTATO
L'apprendista deve avere i requisiti di cui all'art. 2 Parte Seconda.
Esso deve frequentare la scuola, professionale di categoria o, in difetto di questa, una scuola di disegno. Al termine del periodo di apprendistato l'interessato dovra' presentare al datore di lavoro il certificato comprovante la frequenza della scuola professionale di categoria o di disegno.
Dovra' essere munito di un certificato medico dal quale risulti la sua idoneita' fisica e che non e' affetto da daltonismo.
L'apprendistato ha la durata di cinque anni.
Nel primo anno l'apprendista verra' adibito alle seguenti branche: fotografia;
ritocco;
montaggio;
preparazione, stampa e incisione.
Negli anni successivi l'apprendista verra' specializzato in una delle branche suddette.
Per il reparto impressori (macchine a foglio disteso) l'apprendista dovra' aver compiuto il 18° anno di eta' ed avere terminato il 4° anno di apprendistato in qualita' di impressore di tipografia.
Terminato il periodo di tirocinio l'apprendista diventa opera di 3ª categoria.
Per ogni sezione di rotocalcografia e' ammesso un apprendista ogni sei operai o frazione di sei non inferiore a tre.

Art. 2

Art. 2.
QUALIFICHE DEGLI OPERAI ROTOCALCOGRAFI
I rotocalcografi si dividono in:
fotografi;
ritoccatori;
montatori;
preparatori e stampatori del pigmento;
incisori galvanisti lisciatori;
impressori.

Art. 3

Art. 3.
FOTOGRAFI
Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria:
a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo d'apprendistato.
La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria;
b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore;
c) 1ª categoria. - E' l'operaio che, avendo superati i gradi intermedi di cui sopra, esegue riproduzioni e stampa di lavori al tratto ed a mezzatinta monocolore con ottima e completa capacita' tecnica.

Art. 4

Art. 4.
RITOCCATORI
Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria:
a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo d'apprendistato.
La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria:
b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore;
c) 1ª categoria. - E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, esegue ritocchi di lavori al tratto e mezzatinta monocolori con ottima e completa capacita' tecnica.

Art. 5

Art. 5.
MONTATORI
Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria:
a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato.
La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria;
b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata, in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore;
c) 1ª categoria. - E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, esegue montaggio e impaginazione di lavori monocromici e policromi di semplice esecuzione, esclusa la compilazione del quaderno fac-simile (menabo).

Art. 6

Art. 6.
PREPARATORI E STAMPATORI DEL PIGMENTO
Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria:
a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato.
La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria;
b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore;
c) 1ª categoria. - E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, esegue, indipendentemente dall'incisore, la preparazione e la stampa del pigmento con perfetta cognizione tecnica.

Art. 7

Art. 7.
INCISORI
Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria:
a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato.
La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria;
b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore c) 1ª categoria. E' l'operaio che, avendo superati i gradi intermedi di cui sopra esegue, oltre alla completa preparazione del cilindro, l'incisione monocolore e senza la responsabilita' artistica l'incisione a piu' colori.
La perecentuale di scarto per incisioni in nero dovuta ad errore tecnico o incuria tecnica non dovra' superiore il 10%.

Art. 8

Art. 8.
CALVANISTI LISCIATORI
Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria:
a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato.
La permanenza in detta categoria e' fissata in anni lino, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria;
b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore;
c) 1ª categoria. - E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra esegue la preparazione galvanica e lisciatura del cilindro con perfetta capacita' tecnica.

Art. 9

Art. 9.
IMPRESSORI
Sono di 3ª, 2ª e la categoria:
a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato.
La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria;
b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo ai disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore;
c) 1ª categoria. - E' l'operaio conduttore di macchina a foglio disteso, avendo superati i gradi intermedi di cui sopra, sappia avviare e condurre a termine lavori monocolori di qualsiasi qualita' e tipo e, senza responsabilita' artistica, lavori a piu' colori.

Art. 10

Art. 10.
ORGANICO
a) Macchine a foglio disteso.
Per macchine ad un solo elemento di formato fino al 70 X 100:
1 macchinista operaio di 1ª categoria;
1 mettifoglio ed eventualmente un levafoglio ove il lavoro lo richieda.
Per macchine ad un solo elemento di formato superiore al 70 x 100, oppure a due elementi:
1 macchinista operaio di 1ª categoria;
1 operaio in 2ª categoria o di 3ª categoria;
1 mettifoglio ed eventualmente un levafoglio ove il lavoro lo richieda.
Per le macchine ad un solo elemento con mettifoglio automatico invece del mettifoglio verra' adibito un levafoglio.
b) Macchine rotative.
Per macchine a due e a tre elementi 1 macchinista responsabile di 1ª categoria con maggiorazione;
1 macchinista di 1ª categoria;
1 macchinista di 2ª categoria;
1 ausiliario.
Negli stabilimenti ove esista una sola macchina a tre elementi: 1 operaio di 2ª categoria in piu'.
Per macchine a piu' elementi: per i successivi elementi oltre i tre, un operaio in piu' per ogni elemento ed un ausiliario ogni due elementi.
Alle rotative munite di apparecchi di perforazione o di altro dispositivo speciale verra' adibito un operaio esclusivamente alla sorveglianza di tali dispositivi.

Art. 11

Art. 11.
MANSIONI FEMMINILI
Alle diverse lavorazioni le donne sono ammesse solo quali ritoccatrici levafoglio e contafoglio.

Art. 12

Art. 12.
MAGGIORAZIONI
Le maggiorazioni, per il personale e nella misura qui appresso specificati, saranno applicate sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza:
a) Agli operai fotografi, ritoccatori, monitratori, preparatori, incisori e impressori di 1ª categoria, i quali eseguano con perfetta capacita' tecnica lavori a colori sovrapposti ovvero siano adibiti ai vari rami del procedimento, sara' corrisposta una maggiorazione del 10%.
Agli stessi lavoratori che eseguano con perfetta capacita' tecnica lavori a colori sovrapposti per carte valori, sara' corrisposta una maggiorazione del 12%.
Qualora invece i medesimi lavoratori eseguano lavorazioni di carte valori monocolori sara' corrisposta una maggiorazione dell'8%.
Nel caso in cui gli operai indicati nel presente comma a) svolgano contemporaneamente la doppia funzione di eseguira' con perfetta capacita' tecnica lavori a colori sovrapposti e di essere adibiti ai vari rami del procedimento sara', loro corrisposta una maggiorazione unica del 15%.
b) Al macchinisti addetti alla doppia funzione nelle rotative rotocalco abbinate alla tipografia, sara' corrisposta una maggiorazione del 12%.
c) Ai macchinisti instabili di rotative sara' corrisposta, una ulteriore maggiorazione del 10%.

Art. 1

Art. 1.
APPRENDISTATO
L'apprendistato dovra' avere i requisiti di cui all'art. 2 Parte Seconda.
L'apprendista dovra' essere munito di un certificato medico dal quale risulti la sua idoneta' fisica e che non e' affetto daltonismo.
L'apprendista deve frequentare una scuola professionale ove esista o, in difetto di questa, una scuola di disegno.
Per i calcografi a colori e' richiesta la frequenza ad una scuola di disegno a colori.
Al termine del periodo di apprendistato l'interessato dovra' presentare al datore di lavoro il certificato comprovante la frequenza alla scuola professionale o di disegno.
L'apprendistato ha la durata di cinque anni.
L'apprendista non potra' essere adibito alle lavorazioni prettamente calcografiche prima del 16° anno di eta' e cio' per ragioni igieniche.
Terminato il periodo di apprendistato, l'apprendista diventa operaio di 3ª categoria.
E' ammesso n apprendista ogni sei operai.

Art. 2

Art. 2.
PERMANENZA NELLE CATEGORIE
La permanenza dell'operaio nella 3ª categoria e' fissata in anni uno.
La permanenza dell'operaio nella 20 categoria e' fissata in anni due.

Art. 3

Art. 3.
MACCHINISTI CALCOGRAFI DI 1ª CATEGORIA
Sono i conduttori di macchine calcografiche che sappiano avviare ed eseguire con cognizione tecnica qualsiasi stampa calcografica.

Art. 4

Art. 4.
MACCHINISTI DI 2ª CATEGORIA
Sono coloro che hanno terminato il periodo di appartenenza alla 30 categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni due, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore.
In mancanza di macchinisti calcografi qualificati, questi potranno anche essere rilevati da categorie annui.

Art. 5

Art. 5.
Il personale femminile potra' essere adibito alle seguenti mansioni: mettifoglio, prinzatrici e scartinatrici.

Art. 6

Art. 6.
MAGGIORAZIONI
Le maggiorazioni per il personale e nella misura qui appresso specificati, saranno applicate sul salario contrattuale minimo di paga e, contingenza:
a) al personale adibito a macchine calcografiche a piu' colori anche se si stampi ad un colore unico, bara corrisposta una maggiorazione del 10%;
b) al macchinista conduttore di macchina a piu' colori contemporanei sara' corrisposta una ulteriore maggiorazione del 5%;
c) ai macchinisti addetti alla doppia funzione nelle rotative rotocalco abbinate alla calcografia sara' corrisposta una maggiorazione del 14, ogni qualvolta operino contemporaneamente i due elementi.
Qualora invece i medesimi lavoratori eseguano una lavorazione limitata ad un solo elemento la predetta percentuale e' ridotta all'8% per il procedimenti rotocalco ed al 10% per il procedimento calcografico;
d) agli impressori calcografi di 1ª categoria conduttori - di macchina con pulitura a tele e foglio - i quali eseguano con perfetta capacita' tecnica lavori a stampa sovrapposta sara' corrisposta una maggiorazione dell'8%;
e) al macchinista responsabile di rotativa sara' corrisposta una ulteriore maggiorazione del 10%.

Art. 1

Art. 1.
APPRENDISTATO
L'apprendista dovra' avere i requisiti di cui all'art. 2 Parte
Seconda
All'atto dell'assunzione esso deve presentare un certificato di visita medica comprovante l'idoneita' fisica e l'assenza di sintomi di daltonismo. Dovra' inoltre dimostrare di aver frequentato una scuola media professionale di avviamento al lavoro. Durante l'apprendistato dovra' frequentare la scuola professionale di categoria o, in mancanza, una scuola di disegno.
Al termine del periodo di apprendistato, l'interessato dovra' presentare al datore di lavoro il certificato comprovante la frequenza della scuola professionale di categoria o di disegno.
L'apprendista iniziato il tirocinio rimarra' in questa.
categoria per un periodo di cinque anni. Dopo tale periodo l'interessato passera' alla 3ª categoria.
Peri i torcolieri l'apprendistato ha la durata di cinque anni.
Per i montatori e i fresatori l'apprendistato inizia 17 anni ed ha la durata di tre anni.
Per le tre specializzazioni, ultimato il periodo di apprendistato, avviene il passaggio alla categoria unica.
Sono ammessi:
fotografia: un apprendista ogni tre operai o frazione;
stampa su metallo: un apprendista ogni tre operai o frazione;
incisione bianco e nero: un apprendista ogni quattro incisori o frazione di quattro;
mezzatinta e tricromia: un apprendista ogni cinque operai o frazione;
torcolici: per i torcolieri in mancanza di provenienti dalla litografia (tiraprove) o tipografia: uno ogni tre operai o frazione; ritoccatori a bulino, disegnatori, ritoccatori allo aerografo: un apprendista ogni cinque operatori.

Art. 2

Art. 2.
DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE
a) 3ª categoria Vi appartengono gli apprendisti che hanno terminato il prescritto tirocinio.
La permanenza in 3ª categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio in 2ª categoria.
b) 2ª categoria. - Vi appartengono gli operai che hanno terminato il periodo di appartenenza in 3ª categoria,.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore.
c) 1ª categoria. - Vi appartengono gli operai che avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, sanno riprodurre ed incidere fedelmente qualsiasi lavoro della loro specializzazione dimostrando ottima e completa cognizione tecnica.

Art. 3

Art. 3.
MAGGIORAZIONI
Agli operai di 1ª categoria, i quali sono adibiti a lavorazione di qualita' superiore (quali selezioni dirette ed indirette, incisione d'arte a colori, ecc.), sara' corrisposta una, maggiorazione del 10% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza).

Art. 4

Art. 4.
CHIAMATA ALLE ARMI
Nel caso di chiamata, alle armi l'interessato, al suo ritorno, sara' riammesso alla categoria raggiunta alla data della sua partenza e vi rimarra' fino al conseguimento di quella maturita' tecnica che ne giustifichi il passaggio alla categoria superiore.

Art. 1

Art. 1.
APPRENDISTATO
L'apprendista deve avere i requisiti di cui all'art. 2 Parte Seconda.
Il numero degli apprendisti non potra' superare i seguenti limiti: un apprendista per ogni quattro operai o frazione di quattro;
una apprendista ogni tre operaie o frazione di tre.
La durata dell'apprendistato e' fissata in anni quattro per gli uomini ed in anni ere per le donne.

Art. 2

Art. 2.
OPERAI DI 3ª CATEGORIA
Sono coloro che hanno superato il periodo di apprendistato.
La permanenza in 3ª categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2°" categoria.

Art. 3

Art. 3.
OPERAI DI 2ª CATEGORIA
Sono coloro che hanno terminato il periodo di appartenenza, alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore.

Art. 4

Art. 4.
LEGATORI DI 1ª CATEGORIA
Uomini:
a) E' considerato legatore di 1ª categoria colui il quale, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, viene riconosciuto idoneo alla esecuzione di tutti i lavori della propria specializzazione che gli vengono richiesti.
b) E' considerata legatrice di 1ª categoria la donna, la quale, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, viene riconosciuta idonea alla esecuzione di tutti i lavori della propria specializzazione che le vengono richiesti.
Le donne per nessun motivo devono essere adibite alle taglierine.
Per la copertinatura della brochure la donna puo' essere impiegata fino ad un massimo di 250 pagine.
c) E' considerata legatrice di 1ª categoria l'operaia che, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, e' adibita alla conduzione di macchine da cucire a filo rete o di macchine piegatrici con o senza mettifoglio automatico, con messa a punto della macchina e cambiamento dei formati.
d) E' inoltre considerata di 1ª categoria la conduttrice della macchina a catena con cucitura a punti metallici.
Alle macchine a catena non possono essere adibite le apprendiste che non abbiano superato almeno la meta' del periodo di apprendistato.

Art. 5

Art. 5.
LEGATORE DI CATEGORIA EXTRA
E' l'operaio che e' adibito alla scolpitura a mano e decorazione per lavori fini, alla doratura a mano, alla smussattura in oro ed alla legatura o rilegatura in pelle pergamena, tartaruga, madreperla o celluloide per lavori fini.
Sono inoltre di categoria, extra gli operai adibiti alla legatura di registri all'inglese nonche' il conduttore, con messa a punto, di macchine ad operazioni multiple con piu' fasi di lavorazione collegate (ad es. macchine per tondo falso, garzatrici, incollatrici, in unico collegamento).

Art. 6

Art. 6.
MAGGIORAZIONI
Agli operai ed operaie che nel reparto legatoria impiegheranno metalli in polvere, sara' corrisposta, per il tempo che trascorrono in questo lavoro, una maggiorazione del 15% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) in considerazione del fatto che per ragioni igeniche detti lavoratori hanno necessita' di un maggiore sostentamento. Inoltre agli operai ed operaie stessi verra' dato, sempre quando impieghino metalli in polvere, la razione normale di latte; nell'impossibilita' di somministrare latte fresco, si supplira' con latte condensato od in polvere.
Agli operai tagliatori adibiti alla taggiatura di carte valori, di etichette e di immagini sacre di formato piccolo, sara' corrisposta una maggiorazione del 6% sui salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) dell'operaio di 1ª categoria.
Ai rilegatori che conducono 2 macchine contemporaneamente sara' corrisposta analoga maggiorazione del 10% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) della propria categoria.

Art. 1

Premessa.
Le parti, contraenti sono concordi nel concetto che per questa specializzazione non sono applicabili le Norme Tecniche Comuni stabilite per tutte le specializzazioni dell'industria grafica, fatta eccezione per quanto previsto nelle Norme Comuni per la permanenza in 3ª e 2ª categoria.
Art. 1.
APPRENDISTATO
L'apprendistato, per le categorie dove esso e' possibile, avra' la durata di quattro anni sia per gli uomini che per le donne.
L'apprendista durante il periodo dell'apprendistato godra' di scatti salariali semestrali.

Art. 2

Art. 2.
OPERATORI
Sono di 3°, 2ª e 1ª categoria:
a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato.
La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria;
b) 2-1 categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore;
c) 1ª categoria. - Sono considerati operai di 1ª categoria coloro che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, sanno eseguire, senza direzione alcuna, prese interne ed esterne di lavori industriali e panorami o pose di ritratti di studio tanto a luce naturale che artificiale oppure prese di foto reportage e di attualita'.

Art. 3

Art. 3.
CALLIGRAFI
1ª categoria. - Sono coloro che debbono saper incidere o scrivere su lastre fotografiche.
2ª categoria. - Sono coloro che avendo conoscenza dell'incisione, non hanno sufficiente pratica dell'incisione sul negativo.

Art. 4

Art. 4.
STAMPATORI
Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria:
a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato.
La permanenza in detta categoria e' fissata in anni fino, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria;
b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria, e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore;
c) 1ª categoria. - Sono considerati operai di 1ª categoria coloro che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, sanno eseguire, senza direzione alcuna, tutte le operazioni inerenti alla stampa e relativo sviluppo sia per contatto che per proiezione.

Art. 5

Art. 5.
RITOCCATORI
Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria:
a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato.
La permanenza in detta categoria e' fissata, in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto.
al passaggio alla 2ª categoria:
b) 2ª categoria. - E' l'operaio che ha terminata di periodo di appartenenza alla 3ª categoria,.
La permanenza dell'operaio nella 2°- categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore;
c) 1ª categoria. - Sono considerati operai di 1ª categoria coloro che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, eseguono lavori completi di ritocco su ingrandimenti o negative di ritratti, vedute panoramiche, interni ed esterni di lavori industriali.
Ritoccatori all'aerografo. - I ritoccatori all'aerografo che peri mezzo dell'aerografo trasformano e ricostruiscono fotografie di carattere industriale formano categoria, a se' stante.

Art. 6

Art. 6.
ROTATIVISTI
Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria:
a) 3ª categoria. - E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato.
La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquistera' il diritto al passaggio alla 2ª categoria;
b) 2ª Categoria. E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria e' fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquistera' il diritto al passaggio alla categoria superiore;
c) 1ª categoria. - Sono considerati operai di 1ª categoria coloro che, avendo superato, i gradi intermedi di cui sopra, predispongono il materiale, collaudano i fogli controllano e curano ]a stampa o hanno la responsabilita' delle operazioni di sviluppo, viraggio, ecc., inerenti alla lavorazione stessa.

Art. 7

Art. 7.
CERAMISTI
1° categoria. - Sono coloro che sanno svolgere il completo ciclo di lavorazione.
2ª categoria. - Sono coloro che eseguono soltanto il processo di vetrificazione.

Art. 8

Art. 8.
AUSILIARI
Appartengono alla categoria ausiliari coloro che sono adibiti a lavori per i quali non e' richiesta alcuna competenza tecnica, quali, ad esempio, la sorveglianza della stampa rotativa, il fissaggio, lavaggi, essiccazione e smaltatura, spuntinatura, classificazione, spedizione lavori fotografici in genere, tagliatrici, cernitrici.

Art. 9

Art. 9.
MAGGIORAZIONI
Agli operatori di 1ª categoria che compiono lavori di selezione tricrome sara' corrisposta una percentuale di maggiorazione del 10% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza).

Art. 1

Le norme che seguono sono applicabili esclusivamente ai reparti fondita delle aziende grafiche ed alle fonderie di caratteri.
Art. 1.
APPRENDISTATO
L'apprendistato ha la durata di tre anni e deve compiersi prima del 18° anno di eta'. L'apprendista ha diritto a scatti semestrali.
Per gli operai addetti esclusivamente al taglio l'apprendistato sara' ridotto alla meta'. Essi non potranno comunque superare la qualifica di operaio di 2ª categoria.

Art. 2

Art. 2.
ALLIEVI SPECIALI
Gli allievi speciali devono avere 18 anni di eta' compiuti e la licenza di avviamento o scuola media inferiore. Devono compiere almeno tre mesi di tirocinio al taglio, un anno alle macchine, sotto la sorveglianza di un istruttore e un periodo di prova (della durata pur di tre mesi, dopo il quale saranno assegnati alla categoria, operai qualificati.

Art. 3

Art. 3.
OPERAI 2ª CATEGORIA B)
Sono operai di 2ª categoria B) gli allievi speciali dopo superato il periodo di prova e gli apprendisti che hanno superato il periodo di apprendistato. La permanenza in 2ª categoria B) non puo' essere in ogni caso superiore ad anni due.

Art. 4

Art. 4.
OPERAI 2ª CATEGORIA A)
Sono operai di 2ª categoria A) tutti gli operai che hanno due anni di permanenza in 2ª categoria B). La permanenza in 2ª categoria A) non puo' essere superiore ad anni due, dopo i quali avra' luogo il passaggio alla categoria, superiore (operai di 1ª categoria).

Art. 5

Art. 5.
1ª CATEGORIA B) (OPERAI QUALIFICATI PROVETTI)
Vi appartengono tutti gli operai che hanno dato prova di capacita' tecniche commisurate alla qualita' e quantita' della produzione.

Art. 6

Art. 6.
1ª CATEGORIA A) (OPERAI SPECIALIZZATI)
Vi appartengono gli operai che realmente risultino non solo ottimi produttori, ma capaci di eseguire a perfetta regola d'arte i lavori piu' delicati a loro affidati.

Art. 7

Art. 7.
APPRETTO
Alle mansioni di appretto e collaudo debbono essere adibiti esclusivamente operai di 1ª categoria.

Art. 8

Art. 8.
OPERAIE
Sono classificate in quattro categorie determinate dall'anzianita' di servizio e dalla capacita'. Il passaggio da una categoria inferiore ad una immediatamente superiore non puo' in ogni caso superare il limite di un anno.

Art. 9

Art. 9.
RIFERIMENTO
Agli effetti tariffari i fonditori di caratteri sono equiparati ai fonditori della monotype.

Art. 1

Art. 1.
COMPLEMENTARI
Nell'industria grafica sono considerati operai complementari coloro che esplicano un'attivita' di mestiere che e' di complemento all'attivita' principale dello stabilimento (es.: meccanici, elettricisti, conduttori patentati per caldaie a vapore, ecc.).
Gli operai complementari si suddividono in:
a) operai specializzati;
b) operai qualificati.
Appartengono alla categoria specializzati gli operai di mestiere che, oltre ad avere una conoscenza generica della propria professione, si siano specializzati in particolari mansioni di costruzione e manutenzione caratteristica delle aziende grafiche.
Appartengono alla categoria, qualificati, quegli operai che nel proprio mestiere abbiano raggiunto un normale grado di capacita'.

Art. 2

Art. 2.
AUSILIARI
Gli operai ausiliari sono classificati in:
a) operai specializzati;
b) operai comuni.
Sono specializzati gli operai che compiono lavori di preparazione dei materiali necessari alla lavorazione.
A titolo esemplificativo rientrano nella categoria degli ausiliari specializzati: i lisciatori di pietra, i granitori di zinco per litografia, i fornisti per latta, i fonditori di lastre di piombo per incisioni, gli addetti alla (fin dita dei rulli, gli addetti alle caldaie di stereotipia, gli addetti alla manutenzione dei motori, gli addetti alla pulitura delle macchine per la composizione meccanica e rifondata del materiale relativo, gli ausiliari addetti ai reparti di lisciatura, pulitura e galvanizzazione dei cilindri e lastre di rame per rotocalco.
Ove esista un reparto speciale di marginatori gli addetti ai trasporti delle forme devono ritenersi ausiliari specializzati.
Sono ausiliari comuni gli operai addetti ai lavori di manovalanza comune e di pulizia.
Ai soli effetti retributivi, i lisciapietre, i granitori di zinco per litografia e i fonditori di lastre di piombo per incisioni sono equiparati ai "complementari qualificati".

Art. 3

Art. 3.
ADDETTI AI SERVIZI DI MAGAZZINO
Addetti ai servizi di magazzino sono coloro che svolgono, nel magazzino stesso, mansioni per le quali e' richiesta una competenza specifica (es.: speditori, etichettatori, ecc.).

CCNL Aziende grafiche Parte VI-Allegato

Le presenti particolari norme riguardano le aziende munite di attrezzature occorrenti per la stampa di periodici illustrati con macchine rotative rotocalco a carta - in bobina.
1) A favore dei lavoratori (operai, intermedi, impiegati tecnici) addetti alla preparazione, alla stampa (compreso l'eventuale completamento del periodico con macchina a foglio steso), alla confezione e spedizione dei periodici illustrati stampati con le macchine rotative rotocalco a carta in bobina saranno corrisposte le seguenti percentuali di maggiorazione sui minimi tabellari di salari e stipula previsti dalla Parte Settima del presente contratto:
Impiegati tecnici di 1ª e 2ª cat. - Intermedi
di 1ª cat. - Operai di la cat. - Ritoccatrici . . . . . . . . . . 25%
Impiegati tecnici di 3ª cat. - Intermedi
di 2ª cat. - Operai di 2ª cat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Operai di 3ª cat. e ausiliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%
Personale femminile con qualifica di operaie. . . . . . . . . . . 18%
Le predette percentuali di maggiorazione si applicano anche sui valori dell'indennita' di contingenza tenendo conto che il ricalcolo delle maggiorazioni stesse, per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, si effettuera' al termine di ogni anno solare e trovera' applicazione dal °l' gennaio successivo;
2) A favore dei lavoratori di cui al punto 1) il lavoro straordinario feriale sara' compensato con una percentuale di maggiorazione del 40% sulla retribuzione, mentre per quello notturno e festivo la percentuale sara' dell'80%.
3) Le norme di cui ai punti 1) e 2) saranno applicate a favore dei lavoratori di ambo i sessi (operai, intermedi ed impiegati tecnici) delle seguenti specializzazioni delle aziende aventi le caratteristiche di cui sopra, con esclusione, di quelli, anche di eguale categoria appartenenti ai reparti "lavori diversi delle aziende stesse:
compositori a mano, correttori, revisori compositori a macchina e loro ausiliari (questi ultimo ove esistano - fotografi ritoccatori - incisori e loro ausiliari disegnatori galvanisti e loro ausiliari intintatori - impressori di rotativa rotocalcografica e loro ausiliari confezionatori, speditori e loro ausiliari (questi ultimi ove, esistano) conduttori di caldaie a vapore e addetti al recupero del solvente impressori addetti alla stampa di veline lisciatori di cilindro di rotocalco autisti prevalentemente adibiti al trasporto dei meccanici ed elettricisti adibiti prevalentemente alla manutenzione e riparazione delle macchine rotative rotocalco, ai soli effetti dell'applicazione della percentuale di cui al punto 1);
4) A modifica di quanto previsto dall'art 10 nelle Norme tecniche speciali per i rotocalcografi, di cui alla Parte quinta del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, l'organico delle macchine rotative rotocalco a carta in bobina per la stampa dei periodici il illustrati sara' il seguente:
A) Macchine per copertine fino a cm. 70 formato carta.
Macchinista Macchinista
responsabile 1ª categoria Aiutante
5 elementi ............... 1 1 1
8 elementi................ 1 2 2
Un ausiliario per ogni gruppo stellare funzionante un aiutante in
piu' ove sia in funzione la piegatrice.
B) Macchine fino a cm. 100 formato carta.
Macchinista Macchinista
responsabile 1ª categoria Aiutante
2 o 3 elementi ........... 1 1 1
4 elementi............ 1 1 2
5 elementi............ 1 1 2
6 elementi............ 1 1 3
7 elementi............ 1 2 3
8 elementi............ 1 2 4
9 elementi............ 1 2 5
10 elementi............ 1 2 6
Un ausiliario per ogni gruppo stare in funzionante due ausiliari
nel caso di un solo gruppo stellare funzionante.
C) Macchine oltre cm. 100 formato carta.
Macchinista Macchinista
responsabile 1ª categoria Aiutante
3 elementi................ 1 1 2
4 elementi................ 1 1 2
5 elementi................ 1 1 3
6 elementi................ 1 2 3
7 elementi................ 1 2 4
8 elementi................ 1 2 5
9 elementi................ 1 2 6
10 elementi................ 1 2 7
Due ausiliari al primo gruppo stellari funzionante un ausiliario per ogni gruppo stellare funzionante oltre il primo: un aiutante in piu' pur macchina funzionante con una piegatrice a doppia uscita.
5) Oltre alla maggiorazione, ove dovuta ai sensi del punto a), comma 1° dell'art. 12 delle "Norme tecniche speciali per i rotocalcografi" di cui alla Parte quinta del presente contratto, sara' corrisposta a favore delle seguenti categorie di lavoratori, una maggiorazione tecnica sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza):
a) nella misura del 4% agli incisori di 1ª cat.;
b) nella misura del 5% ai fotografi e ritoccatori di 1ª cat.;
c) nella misura del 5% al macchinista di 1ª cat. della rotativa oltre cm. 100 formato carta costituita da elementi; ad uno dei macchinisti di 1ª cat. della rotativa oltre cm. 100 formato carta costituita da 6 e 7 elementi; ad uno dei macchinisti di 1ª cat. delle rotative oltre cm. 100 formato carta costituita da 8, 9 e 10 elementi;
d) in luogo della maggiorazione del 10% di cui alla lettera c) del precitato art. 12 delle e Norme tecniche speciali per i rotocalcografi" sara' i corrisposta una maggiorazione tecnica sul salario contrattuale (minime, di paga e contingenza) nella misura:
del 20% ai macchinisti responsabili di rotative oltre cm. 100 formato carta costituite da 8, 9 e 10 elementi;
del 15% ai macchinisti responsabili di rotative oltre cm. 100 formato carta costituite da 5, 6 e 7 elementi;
per i macchinisti responsabili di tutte le altre macchine rotative sara' corrisposta la maggiorazione del 10% di cui al Punto e) dell'art. 12 delle "Norme tecniche speciali per i rotocalcografi";
6) Per la determinazione della retribuzione dei confezionatori e degli speditori si fa riferimento a quella della categoria legatori;
7) Le operaie addette alle macchine cucitrici a catena saranno classificate nella categoria di confezionatrici per la quale si stabilisce un salario pari a quella della legatrice di 20 cat.
Per la capo macchinatrice in confezionatrice si stabilisce il salario (minimo di paga e contingenza) pari a quelli della legatrice di 1ª cat. maggiorato del 9%.
E' ammesso un periodo di tirocinio per le confezionatrici delle durata di un anno, con una retribuzione inferiore a quella della confezionatrice del 10%, per il primo semestre e del 5% per il secondo semestre:
8) L'apprendistato e' ammesso per le specializzazioni di fotografia, di ritocco, di montaggio, di preparazione e di stampa al pigmento e d'incisione;
9) I rotativisti e gli incisori devono provenire dalle rispettive specializzazioni grafiche;
10) I compositori a mano addetti ai periodici devono essere di 1ª cat. ed ai compositori impaginatori sara' corrisposta una maggiorazione tecnica del 4% sul salario contrattuale (paga base e contingenza);
11) Gli ausiliari addetti ai gruppi stellari delle rotative rotocalco sono classificati ausiliari specializzati e sara' loro corrisposta una maggiorazione tecnica (del 5% sul salario contrattuale (paga base e contingenza);
12) Gli addetti al reparto recupero solventi sono classificati complementari qualificati;
13) Per le aziende a lavorazione mista, ad evitare spiacevoli differenziazioni di trattamento, i benefici di cui al punto 1) e, ove si ritenga opportuno, anche del punto 2), verranno estesi alla intera massa di lavoratori all'uopo procedendo alla ripartizione dell'onere complessivo derivante alle aziende dalla concessione dei benefici stessi, tale ripartizione sara' effettuata tenendo presente lo stesso rapporto di forze tra il personale addetto alle varie lavorazioni.
La valutazione della ripartizione sara' fatta d'accordo tra la Direzione aziendale e la Commissione interna, rispettivamente assistite dalle Organizzazioni sindacali locali. In caso di mancato accordo saranno investite della questione le Associazioni di secondo grado stipulanti;
14) L'orario di lavoro per gli operai intermedi ed impiegati, di cui alle categorie elencate nel punto 3) ed addetti alla lavorazione delle aziende munite di speciali attrezzatura occorrenti per la stampa di periodici illustrati con macchine rotative rotocalco a carta in bobina, sara' di 7 ore ai giorno e di 42 settimanali, fermo restando che la paga prevista per 8 ore giornaliere sara' corrisposta per 7 ore.
Per il turno si fa riferimento a quanto previsto dallo art. 5 della Parte seconda Operai del presente contratto;
15) Resta stabilito che i lavoratori di cui alle aziende in parola il manterranno ad personam le condizioni di miglior favore ed i superminimi eventualmente loro concessi;
16) Il lavoratore vittima di un'intossicazione professionale riconosciuta ricevera' dall'azienda una indennita' che, aggiunta al sussidio giornaliero di assistenza in caso di malattia professionale, garantisca all'interessato, per quel periodo di sospensione dal lavoro, una retribuzione uguale a quella da lui percepita calcolata sulla media delle ultime quattro settimane lavorate;
17) Agli impressori rotocalcografi e loro ausiliari, agli addetti alla spedizione di periodici a rotocalco e a tutti i lavoratori che, per condizioni ambientali, siano soggetti ad intossicazione benzoica, sara' concesso un periodo di 6 giorni di ferie "supplementari". In caso di contestazione, le predette condizioni ambientali dovranno essere riconosciute dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, assistite da una Autorita' medica scelta di comune accordo.
Qualora, a seguito di modificazioni e perfezionamento degli impianti, cessino le condizioni ambientali che hanno dato luogo alla concessione agli operai non appartenenti alle categorie piu' sopra precisate, cessera' per questi anche la menzionata maggiorazione di ferie. Analogamente tale maggiorazione cessera' qualora dovessero essere usati inchiostri o solventi che non possono dar luogo ad intossicazione.
Ai lavoratori appartenenti alle specializzazioni di cui ai punto 3) e che non beneficiano delle particolari condizioni di cui ai precedenti paragrafi (lei presente punto 17), sara' concesso, in funzione della particolare lavorazione, un periodo di 2 giorni di ferie "supplementari".

Art. 1

A) SALARI E STIPENDI
Art. 1.
TABELLE DEI MINIMI DI STIPENDIO E DI SALARIO
I minimi di stipendio e di salario sono quelli indicati nelle tabelle allegate.

Art. 2

Art. 2.
DETERMINAZIONE DELLA PAGA BASE DEGLI APPRENDISTI
La paga degli apprendisti e' determinata, mediante scatti semestrali, sulla base delle seguenti aliquote percentuali da calcolarsi sul minimo tabellare della 3ª categoria della relativa specializzazione:
Parte di provvedimento in formato grafico
B) INDENNITA' DI CONTINGENZA
1. L'indennita' di contingenza per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e' disciplinata dagli appositi accordi interconfederali relativi al funzionamento della "scala mobile" delle retribuzioni nei settori dell'industria, ai quali si fa esplicito riferimento a tutti gli effetti.
2. In relazione a tali accordi sono riportati nelle seguenti "Tabelle" l'importo giornaliero della indennita' di contingenza, al gennaio 1957 e il valore in lire giornaliere del "Punto" di variazione del costo della vita valevole dal 1 febbraio 1957 per le qualifiche e per i gruppi territoriali nelle tabelle stesse indicati.
3. Il Gruppo Territoriale "A" comprende: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia (compresa Trieste), Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana e provincie di Roma, Napoli e Palermo.
4. Il Gruppo Territoriale "B" comprende: Marche, Umbria, Lazio (esclusa provincia di Roma), Abruzzi e Molise, Campania (esclusa provincia di Napoli), Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia (esclusa provincia di Palermo), Sardegna.
5. L'importo giornaliero di variazione di contingenza in ogni trimestre, si ottiene aggiungendo all'importo della contingenza al gennaio 1957 l'importo dei punti aggiuntivi maturati dal 1 febbraio 1957 in poi: il totale delle due cifre, quando comporti frazioni di mezza lira, deve essere arrotondato ai 50 centesimi superiori.
Per quanto concerne la Provincia di Palermo e' da tener presente che, a seguito del trasferimento di tale Provincia dal Gruppo Territoriale "B" al Gruppo Territoriale "A", operato con l'accordo interconfederale 15 gennaio 1957, l'importo della indennita' di contingenza e rappresentato dal totale - arrotondato secondo le modalita' sopra, indicate - dell'importo della contingenza in vigore al 31 gennaio 1957 per il Gruppo Territoriale B) e dell'importo dei punti aggiuntivi maturati dal 1 febbraio 1957 in poi nelle misure previste per il Gruppo Territoriale A).
6. Per calcolare il valore mensile della contingenza da corrispondere ai dipendenti retribuiti a mese si moltiplicano per 26 i valori giornalieri di cui alle suddette tabelle.
Parte di provvedimento in formato grafico
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