Monitoring Gesetzessammlung

057U0179

IT - DPR

057U0179

Conferimento della rappresentanza in giudizio delle Casse o fondi di conguaglio all'Avvocatura dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1957 n. 179)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura a dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , modificato dall' art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889 ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa, nei giudizi attivi e passivi davanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali, delle Casse o fondi di conguaglio, di rischi o di compensazione, e in genere delle casse o dei fondi comunque denominati, istituiti o da istituire per la gestione dei sovraprezzi, di quote di prezzi o di contribuzioni imposte dalle competenti autorita' per la disciplina dei prezzi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1957 GRONCHI SEGNI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 aprile 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 10 - CARLOMAGNO
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht