060U1402
060U1402
CCNL 10 giugno 1952 viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 ottobre 1960 n. 1402)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 giugno 1952 per i viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali, stipulato tra la. Confederazione Generale del l'Industria italiana e la Federazione italiana Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Agenti, Rappresentanti. Viaggiatori e Piazzisti, con la partecipazione della Federazione italiana Sindacati Addetti al Commercio e cui l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori e in pari data tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e il Sindacato Nazionale Agenti, Viaggiatori, Rappresentanti e Piazzisti, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionale-Lavoratori: contratto al quale La aderito, in data 6 novembre 1952, l'Unione italiana Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti: Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 88 del 6 maggio 1960, dell'alto sopraindicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 giugno 1952, relativo ai viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosa stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle imprese industriali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla corte dei conti, addi' 12 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 47 - VILLA
Art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 10 GIUGNO 1952 PER I VIAGGIATORI E PIAZZISTI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI
In Milano, addi' 10 giugno 1952,
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice Presidente, comm. Eugenio Rosasco, assistito dal Capo della Delegazione A. I., avv. Renzo Boccardi, dal prof. Marcello Andreoli, dall'avv. Giulio Balladore, e da una delegazione di rappresentanti industriali costituita dai signori: ing. Antonio Marzi, dott.
Serafino Agostini, dott. Aldo Baro, dott. Michele Benedetti, avv.
Belmiro Boni, rag. Giuseppe Carugati, dott. Pasquale Cirillo dott.
Alberto Colli, comm. Enrico Codari, avv. Giovanni Mascini, avv.
Domenico Melocchi, dott. Aldo Mesina, rag. Renzo Rossi, dott. Elia Saraceni, dott. Dino Stefani,
e
la FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI, RAPPRESENTANTI, VIAGGIATORI E PIAZZISTI, aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal Segretario Generale, sig. Ferruccio Rigamonti e dai Segretari Nazionali signori:
Mario Casalgrandi, Genesio Scali: con la partecipazione dei Componenti il Comitato Direttivo del Sindacato di.Milano nelle persone dei signori: Pastori, Majocchi, Ganelli, Stella, Penzo, Gnocchi, Ferrari e signorina Bice Vitta;
con l'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nella persona del suo Segretario Generale on. Fernando Santi e dai signori: dott. Guglielmo Rizzo, dott. Cimi o e dott. Bonaccini;
nonche' il SINDACATO NAZIONALE AGENTI, RAPPRESENTANTI, VIAGGIATORI e PIAZZISTI, aderente alla C.I.S.L., rappresentato agli effetti del presente contratto dal Segretario sig. Enrico Meneghelli e dal sig.
Egidio Gallinella;
con la partecipazione della FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO, rappresentata dai Segretari Nazionali sig. Ugo Zino e sig. Giulio Pettinelli e dal componente il Consiglio Nazionale, sig.
Emilio Ronchi,
con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dall'on. Luigi Morelli, Segretario Generale aggiunto, assistito dall'ing. Salvatore Bruno.
in Milano, addi' 10 giugno 1952,
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice Presidente, comm. Eugenio Rosasco, assistito dal Capo della Delegazione A. 1., avv. Renzo Boccardi, dal prof. Marcello Andreoli, dall'avv. Giulio Balladore, e da una delegazione di rappresentanti industriali costituita dai signori: ing. Antonio Marzi, dott.
Serafino Agostini, dott. Aldo Baro, dottor Michele Benedetti, avv.
Belmiro Boni, rag. Giuseppe Carugati, dott. Pasquale Girillo, dott.
Alberto Colli, comm. Enrico Codari, avv. Giovanni Masoini, avv.
Domenico Melocchi, dott. Aldo Mesina, rag. Renzo Rossi, dott. Elia Saraceni, dott. Dino Stefani;
e
IL SINDACATO NAZIONALE AGENTI, VIAGGIATORI, RAPPRESENTANTI E PIAZZISTI - (C.I.S.N.A.L), rappresentato dal suo Segretario sig.
Sergio Filippucci;
con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI - (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal sig. Enrico Bruni,
si e' stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro da valere per i viaggiatori e piazzisti, dipendenti dalle aziende industriali del territorio nazionale.
Art. 1.
ASSUNZIONE
All'atto dell'assunzione l'azienda rilascera' al viaggiatore o piazzista una lettera dalla quale risulti:
a) la durata dell'eventuale periodo di prova;.
b) la qualifica, l'ampiezza del mandato conferito e della zona;
c) il periodo di tempo minimo annuale per cui la azienda si impegna a tener in viaggio il viaggiatore;
d) eventuali compiti del viaggiatore durante il periodo in cui non viaggia, tenuto presente che non debbono essere affidati allo stesso mansioni incompatibili con la sua qualifica;
e) trattamento economico (stipendio, provvigione, diaria, rimborso spese, ecc.). All'atto dell'assunzione il viaggiatore o piazzista deve presentare:
1) la carta, d'identita';
2) il libretto di lavoro;
3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge;
4) i certificati di lavoro per le occupazioni precedenti, che il lavoratore sia in grado di produrre.
L'azienda potra' richiedere la presentazione del certificato penale di data non anteriore a tre mesi e far sottoporre il lavoratore di nuova assunzione a visita medica da parte di un sanitario di fiducia dell'azienda stessa.
Art. 2
Art. 2.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine ed in tal caso il contratto e' regolato dall' art. 2097 del Codice civile .
Art. 3
Art. 3
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1.
Non sono ammesse ne' la protrazione la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo Quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso, ne' indennita'.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante il primo mese, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al viaggiatore o piazzista sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il viaggiatore o piazzista si intendera' confermato in servizio.
Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
Art. 4
Art. 4.
FERIE
Il viaggiatore o piazzista non in prova ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione non inferiore a:
15 giorni di calendario, in caso di anzianita' di servizio fino a 2 anni;
20 giorni di calendario, in caso di anzianita' di servizio da oltre 2 anni sino a 10 anni;
25 giorni di calendario, in caso di anzianita' di servizio da oltre 10 anni sino a 20 anni;
30 giorni di calendario, in caso di anzianita' di servizio da oltre 20 anni.
Compatibilmente con le esigenze del servizio e tenendo conto dei desideri manifestati dal lavoratore, il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorno festivo.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, il viaggiatore o piazzista non in prova ha diritto al pagamento delle ferie stesse in proporzione dei mesi di effettivo servizio prestato.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sara' considerata, a questi effetti, come mese intero.
L'inizio delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di malattia o di preavviso.
Art. 5
Art. 5.
PERMESSI
Le assenze debbono essere immediatamente giustificate all'azienda.
Al viaggiatore o piazzista che ne faccia domanda l'azienda puo' accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo per giustificati motivi, con facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.
Ai viaggiatori o piazzisti sara' concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.
Art. 6
Art. 6.
MODALITA DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Lo stipendio sara' corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli elementi costitutivi.
In caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2 per cento in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il viaggiatore o piazzista avra' facolta' di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al viaggiatore o piazzista dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potra' mai superare il 10 per cento della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
Art. 7
Art. 7.
TREDICESIMA MENSILITA
Per ogni anno di servizio prestato, l'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' al viaggiatore o piazzista non in prova, pari alla retribuzione mensile percepita dal viaggiatore o piazzista la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di assenza dovuta a malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, oltre ai dodicesimi relativi ai mesi di servizio effettivamente prestati, competeranno anche i dodicesimi relativi alle assenze anzidette, limitatamente al periodo di obbligatoria conservazione del posto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il viaggiatore o piazzista non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi interi di servizio prestati.
Art. 8
Art. 8.
TRASFERIMENTI
Il viaggiatore o piazzista trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Il viaggiatore o piazzista che non accetti il trasferimento avra' diritto all'indennita' di licenziamento e al preavviso salvo che all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento del viaggiatore o piazzista, ovvero tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i viaggiatori e piazzisti attualmente in servizio, nei quali casi il piazzista o viaggiatore che non accetta, il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.
Al viaggiatore o piazzista che venga trasferito; sara', corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia, e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
E' dovuta inoltre la diaria per giorni dieci al viaggiatore o piazzista celibe o senza congiunti conviventi a carico e per giorni 20 - oltre un giorno per ogni figlio a carico - il viaggiatore o piazzista con famiglia.
Qualora per effetto del trasferimento il viaggiatore piazzista debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di sei, mesi di pigione. Detto rimborso sara' dovuto a condizione che il contratto di affitto sia stato, precedentemente alla comunicazione del trasferimento, regolarmente registrato o denunciato e documentato al datore di lavoro.
Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato per iscritto tempestivamente al viaggiatore o piazzista.
Al viaggiatore o piazzista che chieda il suo trasferimento, non competono le indennita' di cui sopra.
Art. 9
Art. 9.
TUTELA DELLA MATERNITA
Per quanto riguarda la tutela delle lavoratrici madri, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.
Art. 10
Art. 10.
TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
Nei caso di malattia od infortunio, il lavoratore dovra' comunicare l'assenza entro le prime 24 ore e far pervenire all'azienda il relativo certificato medico non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza. In mancanza di tali comunicazioni, salvo i casi di provato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia del lavoratore da un medico di fiducia dell'azienda stessa.
Al lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o di malattia, sara' riservato il seguente trattamento:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il lavoratore, che posto in preavviso di licenziamento, cada ammalato o si infortuni, usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Cesseranno per l'azienda gli obblighi di cui alla precedente tabella, qualora il lavoratore raggiunga, in complesso, durante 12 mesi consecutivi, i limiti massimi previsti alle lettere a) e b), durante 18 mesi consecutivi i limiti previsti alla lettera c) e durante 24 mesi consecutivi i limiti previsti alla lettera d), anche in caso di diverse malattie.
Alla scadenza dei termini sopra indicati, l'azienda, ove proceda al licenziamento del viaggiatore o piazzista, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al viaggiatore o piazzista di riprendere servizio, il viaggiatore o piazzista stesso potra' risolvere il contratto di impiego con il diritto alla sola indennita' di licenziamento. Ove cio' non avvenga e la azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento.
Art. 11
Art. 11.
SERVIZIO MILITARE
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
Per la chiamata alle armi per obblighi di leva e per il richiamo alle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge.
Il lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva, che all'atto della chiamata risulti in forza presso la, azienda da almeno un anno, ha diritto alla decorrenza dell'anzianita' ai fini del computo della indennita' di licenziamento, sempreche' presti servizio per almeno sei mesi dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi.
Terminato il servizio militare, il viaggiatore o piazzista dovra' presentarsi all'azienda nel termine di trenta giorni, salvo il caso di comprovato e riconosciuto impedimento. Non presentandosi nei termine suddetto, sara' considerato dimissionario.
Art. 12
Art. 12.
DOVERI DEL VIAGGIATORE O PIAZZISTA
Il viaggiatore o pizzista deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonche' le istruzioni impartite dai superiori;
2) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda: non trarre profitto, con danno dell'imprenditore da quanto forma, oggetto delle sue funzioni nell'azienda ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma, di concorrenza sleale, neppure dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio;
3) aver cura dei locali, degli oggetti o strumenti a lui affidati.
Art. 13
Art. 13.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze del viaggiatore o piazzista potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento con indennita' di anzianita' per dimissioni, ma senza preavviso;
f) licenziamento senza indennita' e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lett. d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il viaggiatore o piazzista che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, le quali, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c), d), non siano cosi' gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera h).
Nei provvedimento di cui alla lettera f) incorre il viaggiatori o piazzista che provochi all'azienda grave documento morale o materiale, o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, razioni che costituiscono delitto a termine di legge.
Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso il viaggiatore o piazzista. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 27 marzo 1974 n. 85 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1974 n. 89) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del contratto nazionale di lavoro per i viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali 10 giugno 1952, recepito dall'articolo unico del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402 , nella parte in cui prevede il licenziamento senza indennita' del dipendente colpevole di gravi mancanze"
Art. 14
Art. 14.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il contratto di impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per i viaggiatori o piazzisti di 1ª categoria, che, avendo superato il periodo di prove, non hanno raggiunto i cinque anni di servizio: mesi 1; per i piazzisti di 2ª categoria: giorni 15;
b) per viaggiatori o piazzisti di 1ª categoria che hanno raggiunto i cinque anni di servizio e non i dieci giorni 45; per i piazzisti di 2ª categoria: giorni 30:
c) per i viaggiatori o piazzisti di la categoria che hanno raggiunto i dieci anni di servizio: mesi 2 e mezzo, per i piazzisti di 2ª categoria: giorni 60.
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto ai viaggiatore o piazzista, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nella anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso, il datore di lavoro concedera' al viaggiatore o piazzista dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro, in rapporto alle esigenze della azienda.
Tanto il licenziamento, quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Il viaggiatore o piazzista gia' in servizio al 1 gennaio 1938, manterra' ad personam, l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione all'anzianita' successiva al 1 gennaio 1038, venga a percepire per indennita' di licenziamento di cui all'art. 15 in piu' della misura spettantegli in base al precedente trattamento.
Art. 15
Art. 15.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell'art. 13, comma 1°, lett. e) ed f), si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 gennaio 1938 la indennita' di licenziamento verra', al momento del licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 , oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 gennaio 1938, e portate da fasi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, amiche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, numero 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianita' dal 1 gennaio 1938 al 31 dicembre 1945, la indennita' verra' liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 gennaio 1938 (anche se in forma previdenziale, quando questa comprende l'indennita' di licenziamento) portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personae, per i quali varra' la norma dell'articolo 21;
c) per l'anzianita' che matura dal 1 gennaio 1949, indennita' sara' liquidata nella misura dei 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto.
Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno computate come mese intero.
Agli effetti del presente articolo, sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
In relazione al disposto dell'art. 25, l'indennita' di contingenza verra' computata agli effetti della indennita' di licenziamento a decorrere dal 1 gennaio 1945.
Se il viaggiatore o piazzista e' remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, e, se il viaggiatore o piazzista non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennita' di licenziamento quanto il viaggiatore o piazzista percepisca in conseguenza, del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda: nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'articolo 17 del presente Contratto.
Art. 16
Art. 16.
INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, saranno corrisposte al viaggiatore o piazzista le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'art. 15 del presente Contratto:
il 50 per cento quando il viaggiatore o pizzista non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio;
il 75 per cento quando il viaggiatore o piazzista abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio, ma non i 10;
l'intero trattamento quando il viaggiatore o piazzista, all'atto delle dimissioni, abbia superato i 10 anni di servizio.
L'intero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per malattia o infortunio, e alle donne per matrimonio, gravidanza e puerperio.
Lo stesso trattamento verra' usato ai viaggiatori o piazzisti che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini, gli anni 60 e, se donne, gli anni 55 di eta'.
Art. 17
Art. 17.
PREVIDENZA
A favore dei viaggiatori o piazzisti regolati dai presente contratto e' mantenuto il trattamento di previdenza, mediante contributi mensili a carico delle aziende e dei viaggiatori o piazzisti, stabilito dal regolamento della previdenza 13 gennaio 1941 (pubblicato nel B.U.M.C. del 30 giugno 1941, fasc. n. 261 allegato 2422).
Il contributo dovuto dal viaggiatore o piazzista verra' trattenuto dall'azienda all'atto della corresponsione della retribuzione e versato insieme a quello a suo carico secondo le norme fissate dal predetto regolamento di previdenza.
Le presenti norme non si applicano ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
Le norme predette non si applicano durante il periodo di prova: superato tale periodo le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
Art. 18
Art. 18.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte del viaggiatore o piazzista si applicano le disposizioni dell' art. 2122 del Codice civile .
Art. 19
Art. 19.
TRASFERIMENTO E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA
Il trasferimento dell'azienda e' disciplinato dall' articolo 2112 Codice civile .
La trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto ed in tal caso il viaggiatore o piazzista conserva, nei confronti della nuova azienda, i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.
Art. 20
Art. 20.
CERTIFICATO DI LAVORO
Fermo restando le annotazioni prescritte dalle disposizioni legislative vigenti sul libretto di lavoro, in caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, l'imprenditore ha l'obbligo di mettere a disposizione del viaggiatore o piazzista, all'atto della cessazione del di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente la indicazione del tempo durante il quale il viaggiatore o piazzista ha svolto la sua attivita' nell'azienda, e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
Art. 21
Art. 21.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituito, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennita' di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Art. 22
Art. 22.
DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente contratto Sostituisce in ogni sua parte e ad ogni effetto il contratto nazionale di lavoro 1 dicembre 1937 per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali.
Salvo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 per l'indennita' di licenziamento e di dimissioni, relativamente alla anzianita' di servizio sino al 1 gennaio 1938, e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso dall'art. 14, il presente contratto sostituisce inoltre ed assorbe tutti gli usi o consuetudini, anche se piu' favorevoli il viaggiatori o piazzisti, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.
Art. 23
Art. 23.
CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI
Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 21, le parti con il presente contratto non hanno pero' inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli al viaggiatore o piazzista, salvo quanto disposto dal presente contratto in materia di indennita' di licenziamento, di indennita' di dimissioni e di preavviso.
Art. 24
Art. 24.
QUALIFICHE
Agli effetti del presente contratto si ritiene:
a) viaggiatore, l'impiegato, comunque denominato, assunto stabilmente da un'azienda con l'incarico di viaggiare per il collocamento di articoli trattati dalla medesima, sia che viaggi a proprie spese, come a spese della ditta, sia che abbia retribuzione fissa, oppure totalmente o parzialmente a provvigione, abbia o meno le spese a proprio carico;
b) piazzista, l'impiegato, comunque denominato, assunto stabilmente da una ditta con l'incarico di collocare in una determinata citta' ed immediati dintorni gli articolo trattati dalla ditta stessa, comunque sia retribuito.
I piazzisti si distinguono in piazzisti di 1ª e 2ª categoria.
Si considera di 1ª categoria il piazzista che normalmente svolge in modo autonomo, come il viaggiatore, il lavoro affidatogli.
Agli effetti dell'applicazione del presente contratto, non esclude la qualifica di viaggiatore o di piazzista il fatto che questi, con consenso scritto della ditta dalla quale dipende, tratti anche articoli di altre ditte, previ opportuni accordi tra esse.
Art. 25
Art. 25.
RETRIBUZIONE
La retribuzione minima del viaggiatore o del piazzista di la categoria non potra' essere inferiore a quella stabilita per gli impiegati di concetto nei contratti collettivi della categoria di industria a cui appartiene la azienda dalla quale il viaggiatore o piazzista dipende non potra' essere inferiore a quella degli impiegati di ordine (III A) per i piazzisti di 2ª categoria.
Per il viaggiatore ed il piazzista retribuiti in tutto od in parte a provvigione, per retribuzione si intendera' la media mensile del guadagni globali percepiti nello anno solare (1 gennaio-31 dicembre).
Nel caso in cui il rapporto si inizi nel corso dell'anno la media sara' computata alla fine del secondo anno solare per tutto il periodo di servizio.
Nel caso di cessazione del rapporto prima della fine del secondo anno solare di servizio, si prendera' a base il periodo di servizio prestato. Nel caso di anzianita' maggiore la frazione dell'ultimo anno verra' aggiunta all'anno solare precedente.
Dichiarazione a verbale Le parti convengono che nelle provincie nelle quali siano in vigore alla data di stipulazione del presente contratto accordi collettivi che prevedano per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali minimi superiori a quelli risultanti dal 1° comma dello art. 25, continueranno ad essere applicate le misure in atto degli anzidetti minimi provinciali.
Nel caso che, per effetto di accordi tra le Confederazioni, vengano aumentati i vigenti minimi di stipendio interconfederali per le categorie impiegatizie corrispondenti a quelle cui i viaggiatori e piazzisti sono equiparati, il 40 per cento dell'importo di tali aumenti verra' portato in aggiunta alle misure dei minimi provinciali in atto di cui al primo comma della presente dichiarazione.
Nessuna variazione subiranno, invece, le misure in atto dei minimi provinciali, in conseguenza di eventuali variazioni in aumento dei minimi nazionali disposte da accordi di categoria.
Le misure in atto dei minimi provinciali o quelle eventualmente maggiorate in conseguenza del disposto del secondo comma della presente dichiarazione, rimarranno in vigore fino a quando i minimi di cui al primo comma dell'art. 25 non le abbiano raggiunte.
Art. 26
Art. 26
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Ai viaggiatori e piazzisti sono riconosciuti aumenti periodici di anzianita' nel numero e nelle misure previsti dai contratti collettivi di categoria di industria cui appartiene l'azienda, alla stregua dei seguenti criteri:
a) per i viaggiatori e piazzisti la cui retribuzione sia costituita esclusivamente dalla provvigione o da altri elementi variabili, gli scatti di anzianita' andranno a maggiorare i minimi garantiti di cui all'art. 25, primo comma;
b) per i viaggiatori e piazzisti retribuiti esclusivamente a stipendio fisso, gli scatti di anzianita' verranno corrisposti in aggiunta alla retribuzione.
Agli effetti della determinazione del numero degli scatti spettanti per l'anzianita' pregressa ai viaggiatori e piazzisti attualmente in servizio presso l'azienda si fa riferimento a quanto stabilito al riguardo dai singoli contratti di categoria di industria: il trattamento relativo avra' decorrenza dalla data di stipulazione del presente contratto.
Dichiarazione a verbale Per i viaggiatori e piazzisti la cui retribuzione sia costituita in parte da stipendio fisso e in parte da provvigione o altri elementi variabili, per quanto riguarda il criterio di applicazione degli scatti stessi, si fa riferimento alla situazione individuale in atto o ad accordi diretti tra la ditta e il dipendente Interessato, entro i limiti di cui ai punti a) e b) del primo comma di cui al secondo comma del presente articolo.
Art. 27
Art. 27.
PROVVIGIONI
Qualora il viaggiatore o piazzista sia pagato in tutto o in parte con una provvigione sugli affari, questa gli sara' corrisposta solo sugli affari andati a buon fine.
Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sara' dovuta al viaggiatore o al piazzista alcuna provvigione sulla percentuale di reparto o di concordato, se questa sia inferiore al 65 per cento.
Al viaggiatore o piazzista spettera' pero' integralmente la provvigione nel caso di contratti che, essendo stati gia' approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa.
Le provvigioni saranno liquidate alla fine di ogni semestre con la spedizione al viaggiatore o al piazzista del conto relativo ed esibendo, ove occorra, copia delle fatture.
La liquidazione dovra' farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti ed imballi.
Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta; non sono altresi' deducibili gli sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, allo atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima.
Qualora il viaggiatore o il piazzista sia pagato in tutto o in parte a provvigione, avra' diritto di chiedere mensilmente degli acconti in misura non superiore a 3/5 delle provvigioni relative alle fatture spedite nel mese precedente, o in misura tale da realizzare l'importo di cui all'art. 25, primo comma.
Al viaggiatore o al piazzista retribuito totalmente o parzialmente a provvigione, spettera' la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli, oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata. La provvigione e' dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso.
Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente viaggiatore o piazzista.
Art. 28
Art. 28.
RIPOSO SETTIMANALE
Il viaggiatore o il piazzista ha diritto al riposo festivo settimanale.
Qualora per ragioni di dislocazione non gli fosse possibile recarsi in famiglia per oltre un mese, avra' diritto di ottenere una licenza corrispondente ai giorni di riposo settimanale non fruiti, con facolta' di trasferirsi in famiglia, rimanendo le spese relative al trasferimento a carico della ditta.
Il viaggiatore per l'estero usufruira' del trattamento di cui sopra compatibilmente con la sua dislocazione e in seguito a particolari accordi con la ditta.
Art. 29
Art. 29.
DIARIE
La diaria fissa, escluse le spese di trasporto, costituisce ad ogni effetto almeno per il 40 per cento parte integrante della retribuzione.
Nessuna diaria e' dovuta al viaggiatore, quando e' in sede a disposizione dell'azienda, nella citta' ove egli risiede abitualmente.
Qualora, pero', durante l'anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, gli sara' corrisposta una indennita' per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:
a) se ha residenza nella stessa sede dell'azienda, avra' una indennita' nella misura di 2/5 della diaria;
b) se invece il viaggiatore, con consenso dell'azienda ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l'azienda stessa, avra' diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per la eventuale permanenza nella citta' ove ha sede l'azienda, per l'esplicazione dei compiti di cui alla lettera d) dell'art. 1.
Art. 30
Art. 30.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER MANCATI VIAGGI
Qualora il viaggiatore retribuito in tutto o in parte a provvigione fosse trattenuto in sede per oltre un terzo del tempo in cui dovrebbe rimanere in viaggio in base al suo contratto individuale di cui all'art. 1, il rapporto d'impiego si intendera' risolto, su richiesta del viaggiatore stesso, con diritto, da parte di questi, a considerarsi licenziato a tutti gli effetti e a percepire le relative indennita', compresa quella di mancato preavviso.
Art. 31
Art. 31.
NORME SPECIALI
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il viaggiatore o piazzista deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purche' non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivati al viaggiatore o piazzista dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del viaggiatore o piazzista.
Art. 32
Art. 32.
DECORRENZA E DURATA
Il presente Contratto entrera' in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avra' la durata di anni tre: si intendera' tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non sia stato disdettato - con lettera raccomandata - almeno tre mesi prima della decadenza.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: