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060U1443

IT - DPR

060U1443

CCNL del 28 marzo 1958 Parte I (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 ottobre 1960 n. 1443)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 marzo 1958, e relative tabelle per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra, stipulato tra la Associazione italiana tra i Fabbricanti di Carta e Cartoni, l'Associazioni dei Fabbricanti di Carta ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione sindacale Interaziendale - Intersind e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana del Libro, con l'assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria, con l'assistenza della Unione italiana del lavoro; e in pari data, tra l'Associazione italiana tra i Fabbricanti di Carta e Cartoni, l'Associazione dei Fabbricanti di Carta ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind e la Federazione italiana Lavoratori Carta e Stampa, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 30 del 25 febbraio 1960 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 marzo 1958 per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della carta e del cartone, della cellulosa, pasta legno, libra vulcanizzata e presfibra.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 63. - VILLA

Art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 28 MARZO 1958 PER LE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA CARTA E CARTONE, DELLA CELLULOSA, PASTA LEGNO, FIBRA VULCANIZZATA E PRESFIBRA
Addi' 28 marzo 1958 in Roma,
tra
l'ASSOCIAZIONE ITALIANA TRA I FABBRICANTI DI CARTA E CARTONI, con sede in Milano, rappresentata dal suo Presidente rag. Francesco
Donvito, assistito dal Segretario dott. Francesco Cimino
l'ASSOCIAZIONE DEI FABBRICANTI DI CARTA ED AFFINI, CON SEDE IN ROMA, rappresentata dal suo Presidente signor Guglielmo Turini, assistito dal Segretario dott. Giannetto Vivarelli con l'intervento di una delegazione di industriali e con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, rappresentata dal dott. Filippo Bazzanti e dal dott. Mario Milano la DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND, rappresentata dal Responsabile Cesare Brano
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI, rappresentata dal suo Segretario responsabile sig. Giovanni Valdarchi e dai Segretari nazionali signori Giorgio Pavanetto e Francesco Arcese, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai sigg. Antonio Badaracchi, Margherita Barale, Otello Biondi, Domenico Caramello, Cesarino Ferretti, Lodovico Formaggi, Giuseppe Foresto, Giuseppe Gibellini, Luigi Golin, Enzo Guerrieri, Rubens La Vedova, Giovanni Mascheroni, Umberto Nardo, Dante Pantano, Pier Luigi Perotta, Giuseppe Rainoni, Francesco Repossi, Italo Rolando, Giuseppe Santarcangelo, Goffredo Spari e con l'assistenza della Confederazione generale italiana del Lavoro, rappresentata dal Segretario senatore Renato Bitossi
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO, rappresentata dal Segretario nazionale Ruggero Malegori, assistito dal Segretario sindacale Carmelo Formica e dal dott. F. Saverio Rinaldi e dal vice Segretario sindacale Tommaso Jacovelli, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai sigg. Francesco Clerico, Lamberto Coccia, Alfredo Giampietro, Luigi Gualino, Pietro Guerrini, Giovanni Maggio, Giuseppe Manno, Ermanno Riccioni, Giuseppe Settanni, Antonio Tarquinio e con l'assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori, rappresentata dal Segretario generale aggiunto dott. Bruno Storti e dal sig. Ettore Azais
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ARTE GRAFICA E CARTARIA, rappresentata dal Segretario responsabile sig. Ruggero Ravenna e dal vice Segretario Orazio Antonioni, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai sigg. Franco Godio, Remo Guidacci, Dante Marconi, Settimio Frigio e con l'assistenza dell'Unione italiana del lavoro, rappresentata dal dott. Raffaele Vanni e dal sig. Tullio Repetto Addi' 28 marzo 1958 in Roma,
l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI FABBRICANTI DI CARTA E CARTONI, con sede in Milano, rappresentata dal suo Presidente rag. Francesco
Donvito, assistito dal Segretario dott. F. Cimino
l'ASSOCIAZIONE DEI FABBRICANTI DI CARTA ED AFFINI, CON sede in Roma, rappresentata dal suo Presidente signor Guglielmo Turini, assistito dal Segretario dott. G. Vivarelli con l'intervento di una delegazione di Industriali e con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, nella persona del dott. Mario Rossi la DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND, rappresentata
dal Responsabile dott. Cesare Bruno
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CARTA E STAMPA, rappresentata dal suo Segretario nazionale sig. Marino Tilli e con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (CISNAL) rappresentata dal Segretario confederale comm. Enrico Bruni, assistito dai Capo Ufficio sindacale confederale signor Verledo Guidi si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per i lavoratori da esse dipendenti.
Art. 1.
SFERA DI APPLICABILITA DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutte le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per tutti i lavoratori (operai, intermedi ed impiegati) da esse dipendenti.

Art. 2

Art. 2.
COMMISSIONI INTERNE
I compiti delle Commissioni interne sono e saranno quelli derivanti dagli accordi interconfederali vigenti per l'industria.

Art. 3

Art. 3.
REGOLAMENTO INTERNO D'AZIENDA
Il regolamento interno di azienda non dovra' contenere norme in
contrasto con quelle previste dal presente

Art. 4

Art. 4.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrita' e l'igiene dell'ambiente curandone l'aerazione, la pulizia, l'illuminazione e, ove possibile, il riscaldamento e cio' ai sensi di legge.

Art. 5

Art. 5.
CARICHE SINDACALI
Ai lavoratori (operai, intermedi ed impiegati) che sono membri delle Commissioni esecutive delle organizzazioni provinciali o comunali dei lavoratori e del Comitato direttivo delle sezioni territoriali delle Federazioni di categoria dei lavoratori saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene dalle organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali.
Per i segretari provinciali, regionali e nazionali delle Federazioni di categoria, che ne facciano richiesta, con un preavviso di almeno due mesi, il rapporto di lavoro potra' essere sospeso sino ad un massimo di due anni senza che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale e sempreche', in rapporto alle mansioni esplicate, sia possibile la sostituzione temporanea per il tempo suddetto.

Art. 6

Art. 6.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascuno istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro. La previdenza e l'indennita' di licenziamento per gli impiegati, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute.

Art. 7

Art. 7.
CONTROVERSIE
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione alla applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione della azienda tramite la Commissione interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando in caso di disaccordo, la facolta' di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 8

Art. 8.
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 9

Art. 9.
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha decorrenza dal 1 aprile 1958 ed avra' durata sino al 31 marzo 1960. Da tale data il contratto stesso si intendera' rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti stipulanti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con R.R.

Art. 1

Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione degli operai e' regolata dalle disposizioni di legge e degli eventuali accordi interconfederali.
Le norme previste dal presente contratto si applicano, sino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, salvo quelle norme che presuppongono il contratto a tempo indeterminato (preavviso, ecc.).

Art. 2

Art. 2.
DOCUMENTI
Per l'assunzione, l'operaio dovra' presentare i seguenti documenti personali:
1) libretto di lavoro;
2) tessera o libretto di assicurazione;
3) stato di famiglia (per i capo famiglia);
4) carta di identita' o documento equipollente;
5) eventuale titolo di studio.
Il datore di lavoro potra' richiedere i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni dei libretto di lavoro, sempre che l'operaio ne sia in possesso.
L'operaio dovra' dichiarare alla Direzione dell'azienda il suo domicilio e tenerla informata sugli eventuali cambiamenti.

Art. 3

Art. 3.
VISITA MEDICA
L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell'azienda prima dell'assunzione in servizio in ogni caso e durante il rapporto di lavoro quando se ne presenti la necessita' e l'opportunita' in relazione ad eventuali pericoli di contagio.
Egualmente potra' essere sottoposto a visita medica allorquando l'operaio contesti la propria idoneita' fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per la maggiore gravosita', con la propria idoneita' fisica.

Art. 4

Art. 4.
AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e di eventuali accordi interconfederali.

Art. 5

Art. 5.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione in servizio dell'operaio e' sempre fatta per un periodo di prova non superiore a due settimane.
Durante tale periodo di prova e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, ne' indennita'.
L'operaio che non viene confermato o che si dimette, lascera' il lavoro con il pagamento delle ore di lavoro compiute in ragione della retribuzione fissata per la categoria nella quale ha prestato servizio o nella maggior misura che fosse stata convenuta all'atto dell'assunzione.
Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova.
In caso di conferma il periodo di prova e' computato agli effetti dell'anzianita'.

Art. 6

Art. 6.
APPRENDISTATO
Il periodo di apprendistato, che e' riferito alle categorie di mestiere, ha la durata di tre anni per gli uomini e di due anni per le donne, ed in ogni caso cessa al compimento dei 20 anni di eta' per gli uomini e dei 18 per le donne.
La retribuzione per gli apprendisti e' fissata inizialmente nella misura del 60% della paga contrattualmente stabilita per gli aiuti della categoria di assegnazione con eta' oltre i 20 anni per gli uomini ed i 18 per le donne.
Agli apprendisti saranno applicati rispettivamente sei scatti di aumento per gli uomini e quattro scatti di aumento per le donne sulla paga iniziale in misura eguale e ad eguale intervallo di tempo durante il periodo di apprendistato di tre anni per gli uomini e di due anni per le donne, in modo che al termine dell'apprendistato sia raggiunta la paga contrattuale della categoria di assegnazione.
Lo stesso numero di scatti sara' applicato, con identico criterio, anche per i periodi piu' brevi di apprendistato nei casi di assunti con eta' superiore ai 17 anni se uomini e 16 anni se donne.
I periodi di servizio prestato in qualita' di apprendista presso piu' datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purche' non separati da interruzioni superiori ad un anno e purche' si riferiscano alla stessa attivita'.
Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme di legge sull'apprendistato.

Art. 7

Art. 7.
ALLIEVI TECNICI
Gli allievi tecnici di eta' minore seguono la regolamentazione degli apprendisti operai con riferimento alla paga minima tabellare degli operai di prima categoria, e per la contingenza quella degli operai di prima categoria di corrispondente eta'.
L'allievo tecnico di eta' maggiore che abbia raggiunto la maturita' tecnica sara' classificato nella seconda categoria intermedi con la paga minima tabellare di tale categoria ridotta del 6%, con la contingenza della categoria predetta e con la qualifica di "sorvegliante tecnico".
Per maturita' tecnica, si intende la raggiunta capacita' di sostituire efficacemente gli assistenti titolari durante i periodi di assenza di questi ultimi, per una settimana lavorativa almeno.
Per dette sostituzioni il sorvegliante tecnico percepira' la retribuzione giornaliera prevista per la categoria del lavoratore sostituito, limitatamente al periodo di prestazione nella categoria stessa.

Art. 8

Art. 8.
ORARIO DI LAVORO
Per l'orario di lavoro, anche per quanto riguarda gli apprendisti ed il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, valgono le norme di legge e degli eventuali accordi interconfederali.

Art. 9

Art. 9.
OPERAI TURISTI E ADDETTI AL LAVORO CONTINUATO
Agli operai che effettuano lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendati (vedi chiarimento a verbale) ma sempre di 8 ore consecutive, in considerazione del disagio inerente alla continuita' della prestazione, saranno concesse le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale;
5% per il primo ed il secondo turno (diurni)
20% per il terzo turno (notturno).
Per le prestazioni non avvicendate si considera lavoro diurno quello coincidente con il periodo compreso nel primo e secondo turno e lavoro notturno quello coincidente con il periodo del terzo turno.
Nel lavoro che si svolge normalmente per 8 ore consecutive diurne su due turni avvicendati o in prestazioni non avvicendate, qualora le esigenze tecniche consentano di concedere mezz'ora di riposo, questa, anche per le donne, potra' essere applicata a turno individuale.
In tal caso i lavoratori decadono dal diritto alla maggiorazione sostitutiva del 5%.
Il suddetto trattamento e' dovuto anche nel caso di lavoro domenicale o festivo.
Le maggiorazioni di cui al presente articolo fanno parte della retribuzione globale a tutti gli effetti contrattuali, meno che per le prestazioni occasionali di brevissima durata.
Al fine di determinare la misura della gratifica natalizia, dei premi di anzianita' e del compenso per le ferie dovute all'operaio che abbia prestato la sua opera alternativamente in diversi turni di lavoro (diurno e notturno) si prendera' per base la retribuzione, vigente per i diversi turni e se ne calcolera' la media tenendo conto del periodo trascorso dall'operaio in ciascuno dei turni durante gli ultimi 12 mesi.

Art. 10

Art. 10.
CAMBIO DELLE SQUADRE PER LAVORO A TURNI
Nessun operaio addetto alle macchine a lavoro continuo o in collegamento indispensabile con l'attivita' delle macchine continue, puo' allontanarsi dal suo posto se non e' sostituito dall'operaio che deve dargli il cambio e cio' fino a un massimo di due ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di impossibilita' di sostituzione.
In tal caso all'operaio che prolunga il suo turno di lavoro deve essere corrisposta la retribuzione relativa al maggior lavoro prestato con la maggiorazione del 25% per il prolungamento del primo e del terzo turno e del 40% limitatamente alle suddette due ore per il prolungamento del secondo turno.

Art. 11

Art. 11.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'art. 8.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere, possibilmente, preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il piu' uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie.
E' considerato lavoro notturno, per gli operai turnisti, quello coincidente con l'orario del terzo turno, e per gli operai giornalieri quello eseguito dalle ore 21 alle ore 7.
E' considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso degli operai per i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno, nel quale caso e' lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
E' considerato lavoro domenicale quello compiuto dagli operai aventi il giorno di riposo compensativo, limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale di fatto:
lavoro straordinario diurno collegato con l'orario normale: 25%; lavoro straordinario non collegato con l'orario normale:
a) se diurno, con un minimo di due ore di retribuzione: 30%
b) se notturno, con un minimo di tre ore di retribuzione: 50%; lavoro festivo: 50%;
lavoro notturno per gli operai non turnisti: 50%
lavoro straordinario notturno per gli operai turnisti (salvo
quanto stabilito dall'art. 10): 50%
lavoro domenicale con riposo compensativo:
a) per le ore normali di lavoro: 25%
b) per le ore straordinarie: 50%.
Le suddette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 12

Art. 12.
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI LAVORO
In caso di interruzioni temporanee di lavoro per causa di forza maggiore verificatesi dopo l'inizio del lavoro, all'operaio sara' corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla giornata in corso.
Nel caso che le interruzioni si verifichino prima, dello inizio del lavoro, all'operaio che si presentasse in fabbrica all'ora prestabilita' in base all'orario di lavoro, perche' non tempestivamente preavvisato dell'interruzione, sara' corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla giornata in corso.
In tutti i casi restano fermi per l'azienda sia il diritto di rimborso a termini di legge nei riguardi della Cassa integrazione guadagni e sia la facolta' di adibire gli operai ad altri lavori durante i periodi di interruzione.
In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni consecutivi, salvo eventuali accordi tra le organizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, l'operaio potra' richiedere il licenziamento con il diritto alla intera indennita' maturata, compreso il preavviso.

Art. 13

Art. 13.
RECUPERI
E' in facolta' dell'azienda di far recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all'operaio la sola retribuzione normale. Per i turnisti, il recupero potra' avvenire anche in giorni festivi, con il pagamento sempre della sola retribuzione normale.
Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dall'articolo precedente.
I recuperi avverranno entro 30 giorni e per gli operai giornalieri per non piu' di un'ora al giorno.

Art. 14

Art. 14.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legge.
Per i lavoratori che siano o vengano per l'avvenire adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica, nei casi consentiti dalla legge, con riposo compensativo in altro giorno della settimana, sara' corrisposta la percentuale di maggiorazione di cui all'art. 11 per il lavoro eseguito di domenica (v. chiarimenti a verbale).

Art. 15

Art. 15.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi a termine di legge:
a) tutte le domeniche;
b) la festivita' nazionale del 2 giugno e le tre festivita' del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre;
c) le seguenti altre festivita':
1 gennaio (Capo d'anno);
6 gennaio (Epifania);
19 marzo (S. Giuseppe);
- Lunedi di Pasqua;
Ascensione;
- Corpus Domini;
29 giugno (SS. Pietro Paolo);
15 agosto (Assunzione);
1 novembre (Ognissanti)
8 dicembre (Immacolata Concezione);
25 dicembre (Natale)
26 dicembre (S. Stefano);
Una ricorrenza religiosa della localita' ove ha sede lo stabilimento che coincida possibilmente con quella del S. Patrono, da determinarsi localmente secondo consuetudine, con data fissa, dalle organizzazioni territoriali competenti.
Per le festivita' di cui ai punti b) e c) il trattamento sara' il seguente:
1) se l'operaio non presta la sua opera, anche se la festivita' ricorra di domenica o nel giorno di riposo compensativo, avra' diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale;
2) in caso di prestazione di lavoro sara' corrisposto, oltre al trattamento di cui sopra la retribuzione delle ore, di lavoro effettivamente prestate, maggiorata del 50%.
Dovra' essere egualmente corrisposto per intero il trattamento economico di cui al punto 1) al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendente dalla volonta' del lavoratore.
Il trattamento economico di cui punto 1) del presente articolo non sara' peraltro corrisposto, per la festivita' di cui al punto c), nei periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane.

Art. 16

Art. 16.
FERIE
L'operaio dopo 12 mesi consecutivi di servizio presso la stessa azienda ha diritto, ogni anno, al seguente periodo di riposo compensato con la retribuzione globale di fatto riferita ad otto ore giornaliere:
12 giorni lavorativi per anzianita' da 1 a 6 anni compiuti;
14 giorni lavorativi per anzianita' da oltre 6 anni fino a 14 anni compiuti;
16 giorni lavorativi per anzianita' da oltre 14 anni fino a 20 anni compiuti;
18 giorni lavorativi per anzianita' oltre i 20 anni.
Per gli apprendisti si applicano le norme di legge sull'apprendistato.
In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, all'operaio, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, spettera' il compenso delle ferie stesse.
Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere all'operaio spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio.
In caso di ferie collettive all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competera' il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio (vedi chiarimenti a verbale).
Si computano come servizio, agli effetti della maturazione al diritto delle ferie: i periodi di assenza per malattia ed infortunio nei limiti previsti dall'art. 23, per puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dall'accordo interconfederale e per assenze giustificate per un periodo non superiore a mesi tre nell'anno.
L'epoca delle ferie sara' normalmente stabilita dal maggio all'ottobre, salvo obiettive esigenze tecniche, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente.
Le ferie saranno concesse in via continuativa salvo diverso accordo fra le parti interessate.
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.
Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, senza prolungamento del periodo feriale.

Art. 17

Art. 17.
ASSENZE
Tutte le assenze debbono essere giustificate. Le giustificazioni debbono essere presentate entro il piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
La comunicazione dell'assenza per malattia deve essere fatta all'azienda entro il giorno successivo alla assenza salvo casi individuali di impossibilita', e la malattia, dovra' essere giustificata al datore di lavoro con il certificato rilasciato dal medico della Cassa Mutua.

Art. 18

Art. 18.
PERMESSI
All'operaio saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessita' familiari.
Potranno altresi' essere concessi brevi permessi agli operai, che ne facciano richiesta, per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche dell'azienda.
Per i permessi di cui ai comma precedenti nessuna retribuzione e' dovuta all'operaio. Le ore perdute potranno essere recuperate. Per gli operai giornalieri il recupero non potra' avvenire in giorni festivi.
Ai giovani apprendisti di ambo i sessi che documenteranno di frequentare con profitto scuole professionali serali saranno concessi i permessi per frequentarle, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione.

Art. 19

Art. 19.
CONGEDO MATRIMONIALE
Nel caso di matrimonio compete agli operai di ambo i sessi un periodo di congedo della durata di otto giorni consecutivi, elevabile, a richiesta degli interessati, fino a dodici giorni.
Agli operai di ambo i sessi spettera' un compenso pari ad otto giorni di retribuzione globale fermo restando il diritto dell'azienda di trattenersi quanto corrisposto dall'Istituto di previdenza sociale a tale titolo in base all'accordo interconfederale vigente in materia.

Art. 20

Art. 20.
GRATIFICA NATALIZIA
La gratifica natalizia di cui all'accordo interconfederale vigente e' stabilita, per ciascun anno, nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto.
Il pagamento avverra' di norma alla vigilia di Natale e comunque in casi eccezionali il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni.
I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dal contratto nonche' i periodi di assenza per regolari permessi quando siano di durata inferiore al mese saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
Per le sospensioni di lavoro valgono le deliberazioni adottate dal Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Art. 20-bis

Art. 20-bis.
PREMI DI ANZIANITA'
Agli operai all'atto del compimento del 10° e del 20° anno di anzianita' di servizio ininterrotto presso la stessa azienda calcolato a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto verra' corrisposto una volta, tanto un premio di anzianita' nelle seguenti misure;
al compimento del 10° anno 125 ore di retribuzione.
globale;
al compimento del 20° anno 250 ore di retribuzione globale.
L'importo di detti premi e costituito secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto ai premio. Per gli operai in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto che avessero gia' compiuto 10 o 20 anni di anzianita' di servizio presso la stessa azienda, sara' concesso un premio straordinario nella misura rispettivamente di 63 o di 125 ore di retribuzione globale in atto alla data di entrata in vigore del presente Istituto e l'importo relativo sara' corrisposto in due rate la prima entro 3 mesi e la seconda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
Tale corresponsione non pregiudica i diritti derivanti dalla anzianita' successiva come sopra regolata, nel senso che con la data di entrata in vigore del presente contratto si inizia la maturazione dei due nuovi decenni. Inoltre per gli operai che alla data di entrata in vigore del presente contratto avendo superato il 10° anno di anzianita' non avessero raggiunto il 20° l'anzianita' di servizio oltre il 10° concorrera' per intero alla maturazione del diritto al premio per i 2 nuovi decenni, ma, fermo restando il principio che i premi di anzianita' non sono frazionabili nel tempo verra' calcolata ai fini della misura del premio in ragione dei 50%. Cosi' pure per le anzianita' superiori ai 20 anni. Per gli operai che alla data di entrata in vigore del presente contratto non avessero raggiunto i 10 anni di anzianita' di servizio, la relativa anzianita' fino alla data di entrata in vigore dei contratto concorrera' per intero ai fini della maturazione del premio, ed in ragione del 50% ai fini della misura del premio stesso.
Resta comunque fermo che il cumulo dei premi previsti dal presente articolo non potra' superare per ogni operaio ed in ogni caso le 375 ore.

Art. 21

Art. 21.
TRASFERTE
All'operaio in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Spettera' inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese.

Art. 22

Art. 22.
TRASFERIMENTI
All'operaio celibe che sia trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda ubicato in diversa localita', nel caso che dal trasferimento consegua un effettivo cambiamento di residenza dell'operaio, sara' corrisposto l'importo, previamente concordato con la azienda, delle spese di trasporto per se', per la famiglia e per le masserizie ed inoltre una speciale indennita';
In trasferta nella misura corrispondente al rimborso delle spese del vitto ed alloggio, limitatamente all'operaio, per la, durata di dieci giorni.
Se l'operaio e' coniugato l'indennita' sara', invece, corrisposta una tantum nella misura di quindici giornate della retribuzione globale piu' due giornate sempre della retribuzione globale per ogni familiare a carico e convivente che con lui si trasferisce.

Art. 23

Art. 23.
MALATTIA E INFORTUNIO
L'operaio assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianita', per tutta la durata della malattia sino ad un massimo cosi' stabilito:
6 mesi per gli operai con anzianita' nella stessa azienda fino a 5 anni compiuti;
8 mesi per gli operai con anzianita' nella stessa azienda da 5 anni a 15 anni compiuti;
10 mesi per gli operai con anzianita' nella stessa azienda dai 16 anni in poi.
Qualora la malattia perduri oltre il termine suddetto e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio quanto gli compete in base al presente contratto ed una indennita' pari al periodo di preavviso.
Analogamente nel caso in cui, per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto, su richiesta dell'operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente.
Se l'operaio cade ammalato mentre presta la propria opera durante il periodo di preavviso, il datore di lavoro, ferma restando la facolta' di accertare la malattia stessa, corrispondera' la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso con detrazione di quanto e' dovuto, per i giorni stessi, dalla Cassa Malattia.
L'operaio che in seguito a malattia non sia piu' idoneo al compimento delle mansioni precedentemente esplicate puo' essere assegnato a categoria inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale categoria inferiore.
In tal caso l'operaio conservera' l'anzianita' maturata con diritto alla liquidazione limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
Se pero' la non idoneita' deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conservera' la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore.

Art. 24

Art. 24.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Potra' essere stabilito, in accordi integrativi, da stipularsi provincialmente, una indennita' per gli operai che da localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spettera' anche all'operaio che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni sentite le autorita' sanitarie locali.

Art. 25

Art. 25.
TUTELA DELLA MATERNITA
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino, salve le eccezioni previste dall' art. 3 della legge 26 agosto 1950, numero 860 ;
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto indicato nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante le otto settimane dopo il parto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le lavoratrici hanno diritto a norma di legge, ad una indennita' giornaliera pari all'80% della retribuzione. - Per la corresponsione di tale indennita' si applicano le norme di legge.
Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sara', computato ai fini della anzianita' di servizio, della gratifica natalizia e delle ferie.
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al secondo comma, presente articolo, per un periodo di mesi sei, durante il quale sara', loro conservato il posto.

Art. 26

Art. 26.
CHIAMATA O RICHIAMO ALLE ARMI
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.
In armonia alle norme di cui al decreto legislativo 18 settembre 1946, n. 303 , la chiamata alle asl per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto.
Il tempo trascorso in servizio di leva e' computato agli effetti dell'anzianita'.
Le norme di cui sopra si applicano agli operai che anteriormente alla chiamata alle armi siano alla dipendenza dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi e subordinatamente all'osservanza dell'obbligo, da parte dell'operaio, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza illimitata.
Per tutte le altre disposizioni, valgono le norme del decreto legislativo sopra citato.

Art. 27

Art. 27.
RAGGRUPPAMENTO MANSIONI OPERAIE IN CATEGORIE
I raggruppamenti delle mansioni operaie in categorie ed i minimi di paga base relativi alle categorie stesse sono quelli rispettivamente stabiliti nelle parti quinta e settima del presente contratto.

Art. 28

Art. 28.
PASSAGGIO DI MANSIONI
L'operaio in relazione ad esigenze tecniche aziendali, puo' essere assegnato a mansioni diverse da, quelle cui e' normalmente adibito, compatibilmente con le capacita' tecniche e l'idoneita' fisica dell'operaio alle nuove mansioni.
All'operai che viene adibito a mansioni per le quali e' stabilito un salario superiore a quello dallo stesso normalmente percepito sara' corrisposto, limitatamente al solo periodo di prestazione, la differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della predetta mansione superiore.
Trascorso il periodo di un mese nel disimpegno delle mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio nella nuova categoria, a meno che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, servizio alle armi, ed altri motivi contemplati dal presente contratto.
All'operaio che viene adibito a mansioni retribuite con salario inferiore, sara' conservata, la normale retribuzione della mansione di provenienza.

Art. 29

Art. 29.
DONNE ADIBITE A MANSIONI TRADIZIONALMENTE MASCHILI
Alle donne che esplicano mansioni che tradizionalmente sono svolte da maestranze maschili a parita' di condizione di lavoro e di rendimento, deve essere corrisposta la retribuzione spettante agli uomini della categoria.

Art. 30

Art. 30.
CORRESPONSIONE DELLE PAGHE
La paga sara' effettuata settimanalmente o per altro periodo.
Qualora sia effettuata per periodo ultra settimanale le eventuali maggiori trattenute che ne derivassero in confronto alla liquidazione settimanale saranno rimborsate.
La paga sara' effettuata mediante buste o prospetti equivalenti sui quali saranno specificati i singoli elementi della paga stessa e delle trattenute.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata, a quella indicata nella busta paga, nonche' sulla qualita', della moneta, dovra' essere fatta all'atto del pagamento.

Art. 31

Art. 31.
INDUMENTI DI LAVORO
Per gli operai soggetti, nella fabbricazione della cellulosa, della fibra vulcanizzata, dei pesilibra e cartiere, ad usura notevole di vestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai tempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario.

Art. 32

Art. 32.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi del successivo art. 39 o le sue dimissioni, dovranno aver luogo, di regola il sabato, con un preavviso di due settimane (12 giorni).
Il preavviso deve essere dato, di regola, per iscritto.
In caso di dimissioni senza preavviso l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato.
L'azienda puo' anche esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la paga per le ore lavorative mancanti al componimento del preavviso.

Art. 33

Art. 33.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
All'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 39 sara' corrisposta, per ogni anno compiuto di anzianita'; ininterrotta maturata presso l'azienda a partire dal 1 maggio 1947, una indennita', nella seguente misura riferita ad otto ore giornaliere:
fino ai 5 anni, 6 giorni di retribuzione globale;
oltre i 5 e fino ai 10 anni, 9 giorni di retribuzione globale;
oltre i 10 e fino ai 15 anni, 12 giorni di retribuzione globale; oltre i 15 anni, 15 giorni di retribuzione globale.
Per l'anzianita' maturata antecedentemente al 1 maggio 1947 l'indennita' sara' corrisposta soltanto nella misura di due giornate di retribuzione globale per ogni anno compiuto Agli effetti del computo delle misure di indennita' pieviste dal presente articolo per l'anzianita', maturata dal 1 maggio 1947, verra' considerata l'anzianita' ininterrotta presso l'azienda maturata nel periodo precedente alla data predetta.
Dopo il primo anno di anzianita' ininterrotta, le frazioni di anno, verranno computate a bimestri interi.
All'operaio che, rimasto ininterrottamente in servizio presso la stessa azienda, sia stata liquidata l'indennita' di licenziamento per passaggio di categoria, in conformita' del penultimo comma dell'art. 15 del contratto nazionale 9 maggio 1937, la indennita' di licenziamento verra' calcolata in base alla effettiva anzianita' indipendentemente dalla interruzione per passaggio di categoria detraendo peraltro dall'ammontare della indennita' stessa quanto precedentemente percepito a detto titolo per passaggio di categoria.
L'importo dell'indennita' di anzianita' dovra' essere maggiorato dell'8% per incidenza gratifica natalizia.

Art. 34

Art. 34.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di dimissioni verranno corrisposte all'operaio le sottoindicate aliquote della indennita' di anzianita' di cui all'articolo precedente:
oltre i 2 fino a 8 anni di anzianita', 50%;
oltre gli 8 e fino ai 15 anni di anzianita', 75% oltre i 15 anni di anzianita', 100%.
Sono esclusi da diritto a qualsiasi indennita', in caso di dimissioni, gli operai che non abbiano superato due anni di anzianita' ininterrotta o quel maggior periodo previsto dall'art. 6.
Verra' invece corrisposta la intera indennita' di anzianita' di cui al precedente articolo nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio per le donne, maternita' o compimento dei 55 anni di eta' per gli uomini e dei 50 per le donne, nonche' a seguito di nomina alle cariche sindacali previste nell'ultimo comma dell'art.
5 della prima (norme generali).

Art. 35

Art. 35.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte dell'operaio l'indennita' di anzianeita' e quella sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennita' predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell' art. 2122 dei Codice civile .

Art. 36

Art. 36.
LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE DI AZIENDA
Nel caso di licenziamento collettivo per liquidazione, trasformazione o cessazione di azienda (escluso il fallimento o la liquidazione forzata) l'operaio avra' diritto ad un preavviso di quattro settimane (24 giorni), alla normale indennita' di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto.

Art. 37

Art. 37.
TRAPASSO DI AZIENDA
In caso di trapasso dell'azienda, ore non si dia luogo al licenziamento collettivo con l'applicazione delle norme di cui all'art. 36, l'operaio che resta alle dipendenze della ditta subentrante conserva tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente.

Art. 38

Art. 38.
DISCIPLINA DEL LAVORO
Per le infrazioni disciplinari la direzione potra' applicare i seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale e rimprovero scritto;
2) multa sino a tre ore di lavoro normale:
3) sospensione del lavoro fino a tre giorni;
4) licenziamento ai sensi dell'art. 39.
L'importo delle multe sara' devoluto ad una qualsiasi delle istituzioni sociali a favore dei lavoratori d'accordo tra la Direzione e la Commissione interna.
All'operaio che incorra nelle sottoelencate mancanze potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze gia punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravita', anche in relazione alle mansioni esplicate, potra' essere inflitta, la multa o la sospensione:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione: ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidente irregolarita' nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove e' affatto espresso divieto od introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza ed in tale caso inoltre l'operaio verra' allontanatoh) alterchi anche con vie di fatto purche' non assumano il carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o conto terzi, allorche' si tratti di lavorazione o
costruzione di lieve
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale ed all'igiene.

Art. 39

Art. 39.
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Potranno essere licenziati senza preavviso ma con indennita' di anzianita' gli operai colpevoli di:
a) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dall'articolo precedente; salvo peru' il diritto dell'azienda di operare sulla indennita' e fino alla concorrenza dell'indennita' stessa, le trattenute dovute a titolo risarcimento danni;
b) introduzione nello stabilimento di persone estratte senza regolare permesso della direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravita' nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui al precedente articolo;
c) recidiva nella medesima mancanza di cui all'articolo precedente che abbia dato luogo gia' a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia gia' dato luogo a due sospensioni;
d) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Potranno essere licenziati senza preavviso ne' indennita' di anzianita' gli operai colpevoli di:
1) insubordinazione grave verso i superiori;
2) furto;
3) danneggiamento volontario o con colpa grave al materiale dello stabilimento o al materiale in lavorazione;
4) risse nello stabilimento;
5) reati di cui alla lettera d) commessi nell'ambito aziendale;
6) trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazione o di fabbricazione o riproduzione degli stessi.

Art. 40

Art. 40.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Le organizzazioni contraenti riconoscono la necessita' e s'impegnano a dare impulso alla istruzione professionale come mezzo necessario ad affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-Dichiarazioni

CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE SULLA PARTE SECONDA
OPERAI
Art. 9.
ADDETTI AL LAVORO CONTINUATO
Sono escluse dalle maggiorazioni previste da questo articolo le prestazioni non avvicendate di 8 ore consecutive di lavoro presso cartiere con produzione non superiore ai q.li 30 nelle 24 ore di carta ordinaria (carta paglia, juta, bigia, cartoni, da imballaggio a base di carta da macero e simili) che si svolgono su di un solo turno diurno giornaliero.
Art. 11.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Per le aziende nelle quali le percentuali di cui all'art. 10 siano in atto in misura superiore a quella stabilita nello stesso articolo, la situazione verra' esaminata, d'accordo tra le aziende e le commissioni interne, in relazione alla situazione di fatto ed alle norme del presente contratto.
Art. 14.
RIPOSO SETTIMANALE
2° capoverso. - Si chiarisce che per "normalmente" si e' voluto riferirsi ad una predisposizione normale di lavoro domenicale, e tale deve intendersi anche se intervengono interruzioni dovute ad esigenze stagionali, mancanza di materie prime, diminuzioni di lavoro e cause di forza maggiore in genere.
Art. 16.
FERIE
Nell'ipotesi di ferie collettive si chiarisce che quando l'operaio non usufruisce delle ferie intere per mancanza di 12 mesi di servizio, per i giorni non retribuiti dal datore di lavoro si fa riferimento al deliberato della Cassa integrazione che ha ammesso l'intervento della stessa.
Art. 33.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO Di LICENZIAMENTO
Agli effetti dell'art. 33, con il riferimento alla anzianita' gia' maturata all'entrata in vigore del contratto 23 aprile 1947, si e' inteso che non devesi tenere conto della data del 1 gennaio 1916 limitativa dell'anzianita' secondo era previsto nell'art. 29 del contratto 9 maggio 1937.

Art. 1

Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione degli intermedi e' regolata dalle disposizioni di legge e degli eventuali accordi interconfederali e verra' comunicato all'interessata con la specificazione della categoria a cui il lavoratore viene assegnato.

Art. 2

Art. 2.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine, tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti della indennita' di cui al successivo art. 26 si considerera' come contratto indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di due mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui il lavoratore fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennita' di licenziamento.

Art. 3

Art. 3.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLE NORME GENERALI
Per le seguenti clausole od istituti si richiamano le norme generali contenute nella parte prima del contratto nazionale di categoria (norme generali) - sfera di applicabilita' del contratto;
- commissioni interne;
- regolamento interno dell'azienda;
- igiene e sicurezza del lavoro;
- cariche sindacali;
- inscindibilita' delle disposizioni del contratto;
- controversie;
- disposizioni generali.

Art. 4

Art. 4.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI
Per i seguenti istituti s'intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi dalla regolamentazione per gli operai:
1) documenti (vedi art. 2 regolamentazione operai);
2) visita medica (vedi art. 3 regolamentazione operai limitatamente al 1° comma);
3) ammissione e lavoro delle donne e minori (vedi art. 4 regolamentazione operai);
4) orario di lavoro (vedi art. 8 regolamentazione operai);
5) lavoro a turno e lavoro continuato (vedi art. 9 regolamentazione operai);
6) cambio delle squadre per lavoro continuo (vedi art. 10 regolamentazione operai);
7) riposo settimanale (vedi art. 14 regolamentazione operai);
8) assenze (vedi art. 17 regolamentazione operai);
9) indumenti di lavoro (vedi art. 31 regolamentazione operai);
10) indennita' in caso di morte (vedi art. 35 regolamentazione operai);
11) disciplina del lavoro (vedi art. 38 regolamentazione operai);
12) licenziamenti disciplinari (vedi art. 39 regolamentazione operai).

Art. 5

Art. 5.
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLE CATEGORIE
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma del raggruppamento delle categorie operaie; si applichera' il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Hanno diritto al trattamento di cui al precedente comma i lavoratori che:
a) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nelle categorie massime degli operai;
b) abbiano mansioni particolari di fiducia, o responsabilita' che non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino o controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica.
I lavoratori di cui trattasi - chiamati in seguito semplicemente lavoratori - sono distinti in due categorie:
Appartengono alla prima categoria i lavoratori per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate comporti il necessario esercizio di un adeguato potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione nonche' coloro i quali esplicano mansioni di particolare rilievo e complessita' rispetto a quelle che sono comuni alla generalita' dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lettere a b c e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.
Appartengono alla seconda categoria gli altri lavoratori per i quali lo svolgimento delle mansioni sopra specificate richieda un apporto di competenza tecnicopratica mia senza iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione.

Art. 6

Art. 6.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione in servizio del lavoratore e' sempre fatta per un periodo di prova non superiore ad un mese.
Tale periodo non e protraibile ne rinnovabile.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione. In tale periodo la risoluzione (lei rapporto di lavoro puo' essere chiesta da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita', e il lavoratore avra' diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non provveda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intendera' confermato in servizio ed il periodo stesso sara' computato agli effetti dell'anzianita'.
Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano - trascorsi i termini previsti dalle relative disposizioni - anche per il periodo di prova.

Art. 7

Art. 7.
MUTAMENTO DI MANSIONI
Il lavoratore, in relazione ad esigenze aziendali, puo' essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quello allo quali e' normalmente adibito, purche' cio';" non comporti alcun peggioramento economico e non sia incompatibile con la sua qualifica.
Al lavoratore che sia destinato, per incarico della direzione o di chi per essa, a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella, minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di due mesi nel disimpegno di dette mansioni il lavoratore sara' senz'altro passato nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc.

Art. 8

Art. 8.
PASSAGGIO DA OPERAIO AD INTERMEDIO
Il passaggio da operaio ad intermedio non risolve il rapporto di lavoro. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali previsti dalla presente regolamentazione che graduano i benefici in rapporto all'anzianita' del lavoratore nella azienda, l'anzianita' per il servizio prestato come operaio sara' considerata solo nella misura del 50%. Il rapporto si considera inoltre come iniziato ex nuovo con la nuova qualifica, di intermedio ai particolari effetti degli scatti di anzianita' e dell'indennita' di anzianita' in caso di licenziamento (vedi chiarimento a verbale).
Indennita' di anzianita' in caso di licenziamento sara' liquidata in base alle disposizioni tutte previste dalla regolamentazione per gli operai per il periodo in cui il lavoratore e' appartenuto a tale categoria ed la base alle norme in vigore per gli intermedi per i] periodo in cui il lavoratore ha assunto tale ultima qualifica. La liquidazione dei due periodi sara' pere riferita alla retribuzione percepita dal lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 9

Art. 9.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Il lavoratore non puo' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'art. 8 della regolamentazione per gli operai richiamata al precedente art. 4.
E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7, salvo per i lavoratori tecnici che partecipano al lavoro notturno in turni avvicendati per i quali l'orario notturno e' quello coincidente con l'orario del terzo turno.
E' considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 12 nonche' quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno; nel qual caso e' lavoro festivo quello eventualmente compiuto nei giorno di riposo compensativo.
E' considerato lavoro domenicale quello compiuto dal lavoratore avente il giorno di riposo compensativo limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.
Per il lavoro eseguito nei giorni di festivita' infrasettimanali e nazionali si applica, quanto previsto all'articolo 12 della presente regolamentazione.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale (paga mensile di fatto compresi gli scatti di anzianita' e contingenza) di fatto:
a) lavoro straordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23% b) lavoro festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% c) lavoro domenicale con riposo compensativo:
1) per le ore normali di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 2) per le ore straordinarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% d) lavoro notturno non in turni avvicendati . . . . . . . . . . . 50% e) lavoro straordinario o notturno in turni avvicendati . . . . . 50%
salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 10
della parte operai.
f) per il lavoro notturno in turni avvicendati si fa rimando
al precedente art. 4, salvo quanto previsto all'ultimo
comma dell'art. 10 della parte operai.
Le suddette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Per la determinazione della retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) per 180 tranne che si tratti di lavoratori adibiti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, mi qual caso la retribuzione mensile sara' divisa per 225, qualora l'orario di lavoro praticato sia quello massimo consentito (60 ore settimanali) dagli accordi interconfederali.

Art. 10

Art. 10.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONI DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 (punto 4°) disposta dall'azienda o dalle competenti autorita' la retribuzione mensile (paga mensile, contingenza ed eventuale quota aggiuntiva di caropane), non subira' riduzioni).
Fino a quando permarra' il contributo a favore della Cassa integrazione guadagni ed il relativo trattamento di integrazione, le aziende ottempereranno agli obblighi di cui sopra integrando il trattamento praticato dalla Cassa anzidetta fino a ricostruire l'intera retribuzione mensile.

Art. 11

Art. 11.
GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti:
a) la festivita' nazionale del 2 giugno e le tre festivita' del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre;
b) le seguenti festivita':
1 gennaio (Capo d'anno)
6 gennaio (Epifania)
19 marzo (S. Giuseppe)
- Lunedi di Pasqua
- Ascensione
- Corpus Domini 29 giugno (SS. Pietro e Paolo)
15 agosto (Assunzione)
8 dicembre (Immacolata Concezione)
25 dicembre (Natale)
26 dicembre (S. Stefano)
- Una ricorrenza religiosa della localita' ove il lavoratore presta la propria opera, che coincida possibilmente con quella del S.
Patrono da determinarsi localmente secondo consuetudine, con data fissa, dalle organizzazioni territoriali competenti.
Il riposo settimanale cadra' di domenica, salve le eccezioni di legge.
In dette festivita', quando non vi sia prestazione di lavoro, si intende che il pagamento della festivita' stessa e' compreso nella paga mensile percepita dal lavoratore e non si fara', quindi, luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spettera' al lavoratore il pagamento delle ore lavorative effettivamente prestate (paga mensile di fatto compresi gli scatti di anzianita' e contingenza) con la maggiorazione per lavoro festivo.
Nel caso in cui una delle ricorrenze nazionali, oppure una delle festivita' di cui alla lettera b) cadano di domenica, e' dovuto in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto, importo calcolato sulla base di un ventiseiesimo della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento e' dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivita' anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivita' col giorno di riposo compensativo.
Nelle provincie o zone provinciali o aziende nelle quali si corrispondono, di fatto, quote aggiuntive derivanti dalla concessione, a suo tempo effettuata, della contingenza per 30 giornate, dall'importo di cui sopra, sara' dedotto, per ogni festivita' cadente di domenica, un quarto delle dette quote.

Art. 12

Art. 12.
FERIE
Il lavoratore dopo 12 mesi consecutivi di servizio presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a:
15 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio fino a 4 anni;
20 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 4 anni a 12 anni;
25 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 12 fino a 19 anni;
30 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio oltre i 19 anni.
La qualifica di intermedio (ex equiparato) agli effetti del presente articolo decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 1 gennaio 1945 per le aziende dell'Italia settentrionale e dal 1 aprile 1946 per le aziende del centro-sud.
L'anzianita' di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta, e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorni festivi; nel fissa me l'epoca sara' tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di lavoro degli eventuali desideri dei lavoratori.
Il periodo di ferie eccedente quello goduto dalle maestranze, potra', a seconda delle esigenze del lavoro, essere concesso anche in modo non continuativo.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo noto pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.

Art. 13

Art. 13.
PERMESSI
Al lavoratore saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessita' familiari.
Potranno altresi' essere concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta, per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche della azienda.
Per i permessi di cui ai comma precedenti nessuna.
retribuzione e' dovuta al lavoratore. Le ore perdute potranno essere recuperate.
Per il caso di matrimonio sara' concesso al lavoratore un permesso di giorni 10 lavorativi con decorrenza della retribuzione che sara' corrisposta, da parte dell'azienda, integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'Istituto di Previdenza sociale.

Art. 14

Art. 14.
CORRESPONSIONE DELLA PAGA MENSILE
Per quanto riguarda la corresponsione della paga mensile (ivi compresa l'indennita' di contingenza da computare mensilmente in ragione di 26 aliquote giornaliere) si fa riferimento all'art. 13 della parte per gli impiegati.

Art. 15

Art. 15.
SCATTI BIENNALI DI ANZIANITA'
Il lavoratore, per l'anzianita' di servizio maturata presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) ha diritto, per ogni biennio di anzianita', indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del 5% per 12 bienni della sua carriera.
Tale aliquota - che fa parte integrante della retribuzione a tutti gli effetti - e' calcolata per gli scatti maturati dal 1 giugno 1952, sui minimi tabellari di paga mensile, aumentati della indennita' di contingenza il vigore al momento dello scatto. Per l'anzianita' fino al 31 maggio 1952 valgono le norme transitorie in appresso riportare.
Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' gli
aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici
maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorrono dal 1° del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti di anzianita' gia' maturati debbono essere ricalcolati percentualmente sul minimo di paga mensile in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nell'ottavo comma del presente articolo per il caso di passaggio di categoria. Per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita', sara' effettuato al termine di
ogni anno solare, con applicazione dal 10 gennaio successivo.
Per i lavoratori che prima della data di applicazione degli accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946 svolgevano presso la stessa azienda le medesime mansioni che hanno dato loro titolo per l'assegnazione alla qualifica intermedia, si terra' conto, ai soli fini degli scatti di anzianita', del periodo di servizio prestato con
le anzidette mansioni successivamente al 1 gennaio 1937.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli
aumenti gia' concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio a categoria superiore, sara' mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi tabellari delle categorie di provenienza, sara' rivalutato
ricalcolando percentualmente sui detti minimi tabellari delle
categorie di provenienza gli aumenti biennali che lo compongono.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sara' considerata utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria.
Norme transitorie.
a) Per l'anzianita' maturata sino alla data del 31 maggio 1952 l'importo degli aumenti derivanti dagli scatti gia' maturati rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita alla predetta data del 31 maggio 1952. A decorrere dal 1 giugno 1952 devono inoltre
essere corrisposti dal lavoratore, per ogni scatto biennale, in
precedenza maturato, le seguenti quote forfettarie:
[
| Uomini | Donne
Intermedio di 1ª categoria | 370 | 325
Intermedio di 2ª categoria | 320 | 280
b) Con decorrenza dal 1 giugno 1954 le quote forfettarie di cui al
punto a) debbono essere aumentate del seguente importo:
| Uomini | Donne
Intermedio di 1ª categoria | 15 | 13
Intermedio di 2ª categoria | 13 | 11

Art. 16

Art. 16.
GRATIFICA NATALIZIA
L'azienda corrispondera' una gratifica pari alla retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) percepita dal lavoratore. La corresponsione di tale gratifica avverra' normalmente alla vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo dovra' avvenire non oltre il 31 gennaio successivo.
Nei caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore, non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la azienda.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni.
I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti della conservazione del posto previsti dalla presente regolamentazione, nonche' il periodo di assenza per regolari permessi quando siano di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.

Art. 17

Art. 17.
TRASFERTE
Al lavoratore in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Spettera' inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese.

Art. 18

Art. 18.
TRASFERIMENTI
Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento avra' diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto della azienda di disporre il trasferimento o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, nei quali casi il lavoratore che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.
Al lavoratore che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
E' dovuta inoltre una indennita' una tantum nella misura di 1/3 della retribuzione globale mensile al lavoratore celibe senza conviventi a carico, e nella misura di meta' della retribuzione globale mensile, oltre a 1/30 della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, al lavoratore con famiglia.
Qualora, per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento dovra' essere normalmente comunicato al lavoratore per iscritto con il preavviso di un mese.
Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra.

Art. 19

Art. 19.
ALLOGGIO
Qualora nella localita' ove il lavoratore svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda, in modo idoneo al trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo.

Art. 20

Art. 20.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Potra' essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi, provincialmente, una indennita' per i lavoratori che da localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spettera' anche al lavoratore che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.

Art. 21

Art. 21.
TUTELA DELLA MATERNITA
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino, salve le eccezioni previste dall' art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860 .
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto indicato nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante le otto settimane dopo il parto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le lavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera per i primi tre mesi ed al 50% per i due mesi successivi, fatta deduzione di quanto percepiscono per atti di previdenza compiuti dall'azienda. Qualora il trattamento di legge (80% della retribuzione per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro) sia piu' favorevole di quello previsto dal contratto, la lavoratrice avra' diritto all'eventuale differenza tra i due trattamenti.
Qualora durante i periodi considerati nel primo comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni contemplate per detto trattamento all'art. 22 quando risultino piu' favorevoli alla lavoratrice, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.

Art. 22

Art. 22.
MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di interruzione del servizio dovuta, a malattia il lavoratore, non in prova, avra' diritto, alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi per anzianita' ininterrotta di servizio come intermedio fino a cinque anni, di otto mesi oltre i cinque anni e di dieci mesi oltre i dodici anni, percependo nel primo caso l'intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per i primi due mesi e meta' di essa per gli altri quattro, la intera retribuzione come sopra per i primi tre mesi e meta per i successivi cinque mesi nel secondo caso, e l'intera retribuzione come sopra per i primi quattro mesi e meta' per i successivi cinque mesi nel terzo caso.
L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto, in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dal medico di sua fiducia.
Qualora la malattia perduri oltre il termine sopraindicato e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondente al lavoratore quanto gli compete in base alla presente regolamentazione, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Analogamente nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto, su richiesta del lavoratore, con la corresponsione della indennita' di licenziamento di cui all'art. 25. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda ai licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento.
Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora il lavoratore, con piu' periodi di malattia, raggiunga in complesso durante diciotto mesi consecutivi i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati.
La qualifica di intermedio (ex equiparato) agli effetti del presente articolo decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 1 gennaio 1945 per le aziende dell'Italia settentrionale e del 1 aprile 1946 per le aziende del centro-sud.
L'anzianita' di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta e considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 50%.

Art. 23

Art. 23.
SERVIZIO MILITARE
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.
In armonia alle norme di cui al D. L. 13 settembre 1946, n. 303 , la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Il tempo trascorso sia in servizio di leva che in caso di richiamo e' computato agli effetti dell'anzianita'.
Le norme di cui sopra si applicano ai lavoratori che anteriormente alla chiamata alle armi siano alla dipendenza dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi e subordinatamente all'osservanza dell'obbligo, da parte del lavoratore, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza illimitata.
Per tutte le altre disposizioni valgono le norme del decreto legislativo sopra citato.

Art. 24

Art. 24.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
1) mesi uno e mezzo per i lavoratori di prima categoria intermedi;
2) mesi uno per i lavoratori di seconda categoria intermedi;
b) per i lavoratori che hanno superato i cinque anni di servizio e fino ai dieci anni compiuti:
1) mesi due per i lavoratori di prima categoria intermedi;
2) mesi uno e mezzo per i lavoratori di seconda categoria intermedi;
c) per i lavoratori che hanno superato i dieci anni di servizio:
1) mesi due e mezzo per lavoratori di prima categoria intermedi;
2) mesi due per i lavoratori di seconda categoria intermedi.
La qualifica di intermedio (ex equiparato) agli effetti del presente articolo decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa, e comunque non prima del 1 gennaio 1945 per le aziende dell'Italia settentrionale e del 1 aprile 1946 per le aziende del centro-sud.
L'anzianita' di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 50%.
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
L'azienda ha il diritto di ritenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia allo inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concedera' al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dall'azienda in rapporto alle esigenze della stessa.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

Art. 25

Art. 25.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 39 della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete, per la anzianita' maturata successivamente alla assegnazione della qualifica di intermedio, ed in ogni caso non prima del 1 gennaio 1945 nelle provincie dell'Italia settentrionale e del 1 aprile 1946 nelle provincie dell'Italia centromeridionale una indennita' di 15/30 (quindici trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' presso l'azienda.
Per l'anzianita' successiva al 1 gennaio 1947 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata, per ogni anno di anzianita', nella misura di 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione mensile. Per l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1950, per coloro che avranno nella qualifica di intermedio una anzianita' di quattro anni, l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile.
La liquidazione dell'indennita' verra' l'atta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, ivi compresa l'indennita' di contingenza.
Trascorso il primo anno di servizio le frazioni verranno conteggiate per dodicesimi.
Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'anzianita' si fa riferimento allo art. 2121 del Codice civile .

Art. 26

Art. 26.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di dimissioni verranno corrisposte al lavoratore, che abbia compiuto almeno un anno di anzianita' ininterrotta, le sottoindicate aliquote dell'indennita' di cui all'articolo precedente:
- fino a 5 anni di anzianita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% - oltre i 5 e fino a 10 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75% - oltre i 10 anni di anzianita . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
Verra' corrisposta la intera indennita' di cui al precedente articolo nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio per le donne, maternita' o compimento dei 55 anni per gli uomini e dei 50 per le donne, nonche' a seguito di nomina alle cariche sindacali previste all'ultimo comma dell'art. 5 della parte prima (norme generali) dei presente contratto.
Per quel che riguarda l'anzianita' di servizio relativa al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica di intermedio o ex equiparato, si applicano le norme dell'art. 34 della parte seconda (regolamentazione operai), per quanto si riferisce alle aliquote della indennita', e dell'art. 25 per quanto si riferisce al computo dell'indennita' stessa.

Art. 27

Art. 27.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI
Si intendono integralmente richiamate le norme previste all'art. 6 per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma ed all'art. 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Alta Italia e rispettivamente agli artt. 31, 1° comma, e 33 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia centro-meridionale.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-Dichiarazioni

CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE SULLA PARTE TERZA
INTERMEDI
Art. 8.
PASSAGGIO DA OPERAIO AD INTERMEDIO
La norma che disciplina il passaggio da operaio ad intermedio si applica - per i rapporti gia' risolti e regolati fra le parti prima dell'entrata in vigore del concordato di categoria 5 dicembre 1947 per gli intermedi dell'industria cartaria solo per quanto concerne l'anzianita' convenzionale del 50% ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali che, come ivi indicato, graduano i benefici in rapporto all'anzianita' del lavoratore nell'azienda.

Art. 1

Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 3 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identita';
2) il libretto di lavoro;
3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.

Art. 2

Art. 2.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti della indennita' di cui all'articolo 26 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso e alla indennita' di licenziamento.
Non si applicano altresi' la norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

Art. 3

Art. 3.
CATEGORIE DEGLI IMPIEGATI
Le categorie degli impiegati sono determinate come segue:
Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni direttive con facolta' di decisione ed autonomia di iniziativa, con discrezionalita' di poteri, anche se limitate a determinati servizi di adeguata importanza.
Appartengono alla 2ª categoria A gli impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni di concetto che siano di rilievo e che richiedano particolare, competenza professionale con facolta' di iniziativa, nei limiti dei propri compiti secondo le indicazioni di massima dei superiori.
Appartengono alla 2ª categoria B gli impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni di concetto che richiedano una attivita' professionale con minor potere di iniziativa e di discrezionalita'.
Appartengono alla 3ª categoria A gli impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedano una generica preparazione professionale.
Appartengono alla 3ª categoria B gli impiegati tecnici ed amministrativi adibiti a mansioni che non richiedano una particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.
I minimi di stipendio sono quelli fissati nella parte settima del presente contratto. Per la esemplificazione degli impiegati tecnici e per le norme istitutive del Collegio tecnico per l'assegnazione delle categorie degli impiegati amministrativi si rinvia a quanto stabilito rispettivamente nelle parti quinta e sesta del presente contratto.
All'impiegato remunerato, in tutto od in parte, a provvigione o interessenza o a premi sara' garantito, come media annuale, il minimo di stipendio fissato per la categoria alla quale appartiene.
All'atto dell'eventuale passaggio di categoria il datore di lavoro deve comunicare con lettera all'impiegato la nuova categoria alla quale viene assegnato, ferma per l'assunzione la comunicazione di cui all'art. 1.

Art. 4

Art. 4.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 4 mesi - prorogabile consensualmente di altri due mesi - per gli impiegati di 1ª categoria e con un periodo di prova non superiore a 2 mesi - prorogabile consensualmente di un altro mese - per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria.
Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1.
Non sono ammesse altre protrazioni ne' rinnovazioni del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi dei presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita' per la risoluzione stessa.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' e alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima, o la seconda quindicina di mese stessa.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio.
Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.

Art. 5

Art. 5.
MUTAMENTO DI MANSIONI
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non importi alcun peggioramento economico ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione.
All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita, e nella minima della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria, e di tre mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore; salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, etc., nel qual caso il compenso di cui sopra per il primo mese sara' concordato fra l'azienda e l'impiegato entro un limite non superiore alla differenza di categoria; dopo il primo mese e per tutta la durata della sostituzione spettera' all'impiegato lo stipendio della categoria superiore, senza che ne derivi passaggio di categoria.

Art. 6

Art. 6.
PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO
In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento (escluso il preavviso) e si considerera' assunto ex novo con la nuova, qualifica, col riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari a un quinto dell'anzianita' come operaio.

Art. 7

Art. 7.
PASSAGGIO DA INTERMEDIO AD IMPIEGATO
In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'intermedio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento:
a) agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad un quarto della precedente anzianita' maturata presso l'azienda sia come operaio sia come intermedio;
b) agli effetti delle ferie e della malattia, dell'anzianita' maturata come intermedio ai sensi dell'art. 8 della parte intermedio.
Agli effetti degli scatti di anzianita', il rapporto si considera come non interrotto ma gli scatti gia' maturati come intermedio, ai sensi della regolamentazione per tale categoria vengono detratti dal numero complessivo di scatti cui il lavoratore ha diritto come impiegato.

Art. 8

Art. 8.
ORARIO DI LAVORO
La durata dell'orario normale di lavoro e' di 44 ore settimanali.
Il prolungamento fino a 48 ore settimanali da' luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prestate in piu' senza maggiorazione di straordinario.
Agli impiegati - ai quali sia consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti - il lavoro prestato in piu' fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali sara' compensato con la normale retribuzione oraria senza maggiorazione di straordinario (stipendio e contingenza diviso per 180).
Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.

Art. 9

Art. 9.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI
L'impiegato non puo' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'art. 8.
E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7, salvo per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali l'orario notturno e' quello coincidente con l'orario del terzo turno.
E' considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 10 nonche' quello eseguito la domenica, salvo il caso degli impiegati per in quali sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno; nel qual caso e' lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
E' considerato lavoro domenicale quello compiuto dall'impiegato avente il giorno di riposo compensativo limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale (stipendio di fatto, compresi gli scatti di anzianita' e contingenza):
a) lavoro straordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% b) lavoro notturno non in turni avvicendati . . . . . . . . . . . 50% c) lavoro straordinario in turni avvicendati. . . . . . . . . . . 50% d) lavoro festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% e) lavoro domenicale con riposo compensativo:
1) per le ore normali di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 2) per le ore straordinarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
Le suddette percentuali non sono tra loro cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Per la determinazione della retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile (stipendio e contingenza) per 180. Ove la retribuzione sia costituita in tutto o in parte di elementi variabili, si prendera' per base la parte fissa, col minimo in ogni caso dello stipendio minimo della categoria.
Per impiegato tecnico che effettua lavoro tanto in turni avvicendati di otto ore consecutive, quanto in prestazioni non avvicendate, ma sempre di otto ore consecutive, si applicano le disposizioni dell'art. 9 della parte operai, con l'avvertenza che le relative maggiorazioni sono applicate sulla retribuzione globale (stipendio di fatto, compresi gli scatti di anzianita' e contingenza).
Al fine di determinare la misura della tredicesima mensilita' e del compenso per ferie all'impiegato che abbia prestato la sua opera alternativamente in diversi turni di lavoro (diurni e notturni) si prendera' per base la retribuzione vigente per i diversi turni e se ne ricalcolera' la media, tenendo conto del periodo trascorso dall'impiegato in ciascuno dei turni durante gli ultimi dodici mesi.
Le percentuali previste dal citato art. 9 della parte operai fanno parte, per gli addetti non occasionali della retribuzione globale a tutti gli effetti contrattuali, ma non si aggiungono all'importo dello stipendio su cui si calcolano gli scatti di anzianita'.

Art. 10

Art. 10.
GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti:
a) le quattro festivita' nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre)
b) le seguenti 13 festivita':
1 gennaio (Capo d'anno)
6 gennaio (Epifania)
19 marzo (S. Giuseppe)
- Lunedi di Pasqua
- Ascensione
- Corpus Domini
29 giugno (SS. Pietro e Paolo)
15 agosto (Assunzione)
1 novembre (Ognissanti)
8 dicembre (Immacolata Concezione)
25 dicembre (Natale)
26 dicembre (S. Stefano)
Una ricorrenza religiosa della localita' ove l'impiegato lavora, che coincida possibilmente con quella del S. Patrono da determinarsi localmente secondo consuetudine, con data fissa, dalle organizzazioni territoriali competenti.
Il riposo settimanale cadra' di domenica, salve le eccezioni di legge.
Il caso di modificazione dei turni di riposo l'impiegato sara' preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto,- per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
In dette festivita', quando non vi sia prestazione di lavoro si intende che il pagamento della festivita' stessa e' compreso nello stipendio mensile percepito dall'impiegato e non si fara', quindi, luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spettera' all'impiegato il pagamento delle ore lavorative effettivamente prestate (stipendio mensile di fatto compresi gli scatti di anzianita' e contingenza) con la maggiorazione per lavoro festivo.
Nel caso in cui una delle ricorrenze nazionali oppure una delle festivita' di cui alla lettera b) cadano di domenica e' dovuto in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto, importo calcolato sulla base di 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento e' dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivita' anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivita' col giorno di riposo compensativo.
Nelle provincie o zone provinciali o aziende nelle quali si corrispondono, di fatto, quote aggiuntive derivanti dalla concessione, a suo tempo effettuata, della contingenza per 30 giornate, dall'importo di cui sopra, sara' dedotto, per ogni festivita' cadente di domenica, un quarto delle dette quote.

Art. 11

Art. 11.
FERIE
L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione (stipendio e contingenza), non inferiore a:
15 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio fino a 2 anni;
20 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 2 sino a 10 anni;
25 giorni di calendario in caso di anzianita' da oltre 10 sino a 15 anni;
30 giorni di calendario in caso di anzianita' di oltre 15 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio o termine in giorni festivi; nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto da parte della azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nei corso dell'annata l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.

Art. 12

Art. 12.
PERMESSI
Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda.
All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda ha facolta' di
accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi, ed ha altresi' facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.
Agli impiegati sara' concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.

Art. 13

Art. 13.
RETRIBUZIONI
Lo stipendio sara' corrisposto ad ogni fine, mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente.
In caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Art. 14

Art. 14.
INDENNITA' PER MANEGGIO DI DENARO
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errore verra' corrisposta una maggiorazione nella misura del 3,50% sul minimo della sua categoria di assegnazione.
Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.

Art. 15

Art. 15.
INDENNITA' DI CONTINGENZA
La contingenza verra' corrisposta mensilmente in ragione di 26 aliquote giornaliere.

Art. 16

Art. 16.
SCATTI BIENNALI DI ANZIANITA'
Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) hanno diritto, per ogni biennio di anzianita', indipendentemente da qualsiasi aumento di
merito, ad una maggiorazione del 5% per 14 bienni della loro
carriera.
Tale aliquota e' calcolata per gli scatti maturati dal 1 giugno 1952, sui minimi tabellari di stipendio, aumentati delle indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto. Per l'anzianita'
fino al 31 maggio 1952 valgono le norme transitorie in appresso
riportate.
Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' gli
aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici
maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorrono dal 1° del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti di anzianita' gia' maturati debbono essere ricalcolati percentualmente sul minimo di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nell'ottavo comma del presente articolo per il caso di passaggio di categoria. Per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, il ricalcolo degli
aumenti periodici di anzianita' sara' effettuata al termine di ogni anno solare, con applicazione dal 1 gennaio successivo.
Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli
effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio
prestato dal 1 gennaio 1937.
Gli aumenti periodici di cui al precedente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio a categoria o grado superiore, sara' mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie e gradi di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi tabellari delle categorie di provenienza, sara' rivalutato ricalcolando percentualmente sui detti minimi tabellari
delle categorie di provenienza gli aumenti biennali che lo
compongono.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sara' considerata utili agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria.
Norme transitorie.
a) Per l'anzianita' maturata sino alla data del 31 maggio 1952 l'importo degli aumenti derivanti dagli scatti gia' maturati rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita alla predetta data
del 31 maggio 1952.
[
A decorrere dal 1 giugno 1952 devono inoltre essere corrisposti
all'impiegato, per ogni scatto biennale, in precedenza maturato, le seguenti quote forfettarie:
| Uomini | Donne
Impiegato di 1ª categoria | 450 | 450
Impiegato di 2ª categoria | 375 | 330
Impiegato di 3ª categoria A) | 325 | 285
Impiegato di 3ª categoria B) | 300 | 275
b) Con decorrenza 1 giugno 1954 le quote forfettarie di cui al
punto a) debbono essere aumentate del seguente importo:
| Uomini | Donne |
Impiegato di 1ª categoria | 18 | 18 |
Impiegato di 2ª categoria | 15 | 13 |
Impiegato di 3ª categoria A) | 13 | 11 |
Impiegato di 3ª categoria B) | 12 | 11 |

Art. 17

Art. 17.
TREDICESIMA MENSILITA
L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile (stipendio e contingenza) percepita dall'impiegato. La corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerati come mese intero se superiori ai 15 giorni.

Art. 18

Art. 18.
TRASFERTE
Agli impiegati in missione per esigenze di servizio l'azienda corrispondera':
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia non inferiore alla seconda classe);
b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.

Art. 19

Art. 19.
TRASFERIMENTI
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e, competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
L'impiegato che non accetti il trasferimento avra' diritto all'indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio, nei quali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.
All'impiegato che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
E' dovuta inoltre una indennita' una tantum nella misura di un terzo della retribuzione globale mensile all'impiegato celibe senza conviventi a carico, e nella misura di due terzi della retribuzione globale mensile, oltre ad 1/15 della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, all'impiegato con famiglia.
Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato e denunziato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato all'impiegato per iscritto con il preavviso di un mese.
All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra.

Art. 20

Art. 20.
ALLOGGIO
Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abituati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre cinque chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo.

Art. 21

Art. 21.
INDENNITA' Di ZONA MALARICA
Potra' essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, una indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spettera anche all'impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti dei presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.

Art. 22

Art. 22.
TUTELA DELLA MATERNITA
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dar lavoro, di cui al comma seguente, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante il periodo previsto dalla legge ma possono prorogare tale periodo sino a sei mesi.
Il periodo di assenza obbligatoria inizia tre mesi prima della data presunta del parto indicata, nel certificato medico di gravidanza.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le impiegate hanno diritto alla, retribuzione intera per i primi quattro mesi ed al i 50% per i due mesi successivi, fatta deduzione di quanto percepiscono per atti di previdenza ai quali l'azienda e' tenuta per disposizione di legge. Qualora il trattamento di legge (80% della retribuzione per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro) sia piu' favorevole di quello previsto dal contratto l'impiegata avra' diritto all'eventuale differenza fra i due trattamenti.
Agli effetti della determinazione della retribuzione si terra' conto dell'importo totale della stessa percepita dalla lavoratrice nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro esculusa facolta' di considerare assorbenti da quelle di cui ai comuni precedenti.
Qualora durante il periodo di cui al secondo comma intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni dell'art. 23 del presente contratto, quando risultino piu' favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno di inizio della malattia stessa.
Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma del presente articolo deve essere computato nella anzianita' di servizio e ai fini della gratifica natalizia, e delle ferie.
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria prevista dalla legge, per un periodo di mesi sei, durante il quale sara' loro conservato il posto.

Art. 23

Art. 23.
TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
L'assenza per malattia dovra' essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento.
A richiesta dell'azienda l'impiegato e' tenuto ad esibire il certificato medico.
L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di sua fiducia.
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato verra' accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento:
1) Per anzianita' di servizio fino a 3 anni: conservazione del posto per mesi 6 e corresponsione dell'intera retribuzione (stipendio e contingenza) per 2 mesi e della meta' di essa per gli altri 4 mesi.
2) Per anzianite(di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per mesi 9 e corresponsione dell'intera retribuzione (stipendio e contingenza) per 3 mesi e della, meta', di essa per gli altri 6 mesi.
3) Per anzianita' di servizio oltre i 6 anni: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell'intera retribuzione (stipendio e contingenza) per 4 mesi e della meta' di essa per gli altri 8 mesi.
Uguali diritti spetteranno all'impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora l'impiegato, con piu' periodi di malattia, raggiunga in complesso, durante 18 mesi consecutivi, i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati.
Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennita' di licenziamento di cui all'art. 26. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianita' a tali effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.

Art. 24

Art. 24.
SERVIZIO MILITARE
Il servizio militare (chiamata o richiamo alle armi) non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passato sotto le armi agli effetti della sola indennita' di anzianita' - salvo per gli impiegati in prova - si considera come passato in servizio presso l'azienda.
Terminato il servizio militare, l'impiegato dovra' presentarsi, nel termine di 30 giorni, all'azienda per riprendere il servizio; non presentandosi nel termine suddetto sara' considerato dimissionario.
Quanto sopra salvo diverse disposizioni di leggi speciali piu' favorevoli all'impiegato.

Art. 25

Art. 25.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio:
1) mesi due e quindici giorni pero gli impiegati di 1ª categroria;
2) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi uno per gli impiegati di 3ª categoria.
b) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di Servizio e non i 10:
1) mesi tre e quindici giorni per gli impiegati di la categoria;
2) mesi due per gli impiegati di 2° categoria;
3) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di 3ª categoria.
c) Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:
1) mesi quattro e quindici giorni per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi due e quindici giorni per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi due per gli impiegati di 3ª categoria.
I termini di disdetta decorrono dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su, quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alta retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita', di licenziamento.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto sia all'inizio, sia nei corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
L'impiegato gia' in servizio al 1ª luglio 1937 manterra' ad personam l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926 n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianita' successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per indennita' di licenziamento di cui all'art 26 in piu' della misura spettantegli in base al precedente trattamento di 15/30.

Art. 26

Art. 26.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 31, si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di licenziamento verra', al momento del licenziamento stesso, liquidata in base, alle norme del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825 , ( 15/39 ) di retribuzione per ogni anno di anzianita), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926 n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa, e successive;
b) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1944 l'indennita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento) portato da usi, consuetudini o contratti idividuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926 n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuito personale per i quali varra' la norma dell'art. 6 della prima (norme generali);
c) per l'anzianita' maturatasi dal 1 gennaio 1945 in poi l'indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta, rentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi' le frazioni di mese.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla duzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi i gia' chiusi ai momento della, risoluzione del rapporto.
Le partecipazioni agli utili sono computate fino a un massimo pari all'importo degli altri elementi della retribuzione normale annua.
E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dalla indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza dei licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 29 del presente contratto.

Art. 27

Art. 27.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le sotto indicate aliquote delle indennita' di cui all'art. 26:
- 100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di eta' ed alle donne che abbiano compiuto 50 anni di eta'; ai dimissionari per malattia, maternita', matrimonio per le donne, infortunio, trasferimento;, ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; a coloro che si dimettono a seguito di nomine alle cariche sindacali previste nell'ultimo comma dell'art. 5 della parte prima (norme generali);
- 75% al dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda;
- 50% ai dimissionari che non abbiano compiuto 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impiegato per cause attribuibili all'imprenditore e cosi' gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, e' dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.

Art. 28

Art. 28.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
Nel caso di morte dell'impiegato le indennita' indicate agli artt. 25 e 26 devono corrispondersi al coniuge, ai figli, e, se viventi a carico dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda.
Non sono pero' deducibli le somme spettanti per la previdenza prevista all'art. 29.
La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
Si richiamano, inoltre, le norme di cui al R. D. L., 8 gennaio 1942 n. 5 e del D. L. L. 1 agosto 1945 n. 708 ; circa la concessione di una indennita' integrativa in caso di morte o di sopraggiunta invalidita' permanente dell'impiegato.
E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'.

Art. 29

Art. 29.
PEREVIDENZA
A favore degli impiegati regolati dal presente contratto e' mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l'art. 25 del precedente contratto collettivo impiegati 5 agosto 1937 con le successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30

Art. 30.
CESSIONE O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA
La cessione o la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo, non risolve di per se' il contratto d'impiego ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facolta' di ciascun impiegato di chiedere la liquidazione della indennita' di licenziamento e di iniziare ex novo un altro rapporto di lavoro.

Art. 31

Art. 31.
CERTIFICATO DI LAVORO
Fermo restando quanto prescritto dalla legge in caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, l'imprenditore ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attivita' nell'azienda, della categoria di assegnazione e delle mansioni nella stessa disimpegnate.

Art. 32

Art. 32.
DISCIPLINA DEL LAVORO: DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla, legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni; tenere contegno consono alla dignita' della sua funzione, vale a dire:
1) usare l'attivita' e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
3) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo di poter arrecare ad essa pregiudizio e non asportare disegni
e campionature
4) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
5) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante le affissioni nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravita', con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro con trattenuta stillo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennita' e senza, preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d si puo' applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia, tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a, b, c Il licenziamento senza indennita' e senza, preavviso potra' essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorse l'impiegato.

Art. 33

Art. 33.
NORME SPECIALI
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreche' non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.

Art. 34

Art. 34.
SOSTITUZIONE DEGLI USI
Si conferma che il precedente contratto collettivo nazionale 23 aprile 1947, successivamente rinnovato il 25 novembre 1949 ed il 24 settembre 1952, salvo quinto disposto dall'art. 26 per l'indennita' di licenziamento relativa all'anzianita' di servizio sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il praevviso all'art 25,ha sostituito ed assorbito tutti gli usi o consuetudini anche se piu' favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con 1°applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-Dichiarazioni

CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE
SULLA PARTE QUARTA
IMPIEGATI
Art. 3.
CATEGORIE DEGLI IMPIEGATI
Le parti si danno atto:
a) che nell'assegnazione delle categorie si dovra' tenere conto delle effettive mansioni svolte dall'impiegato anche in rapporto alla importanza della azienda e della sua attrezzatura tecnica ed amministrativa;
b) che nelle piccole cartiere con produzione non superiore a 50 quintali giornalieri di carte comuni ove la persona del direttore di fabbrica con qualifica di prima categoria e del capo fabbrica di seconda categoria ha la responsabilita' di tutta l'organizzazione dei servizi gli eventuali subalterni impiegati, ove esistano, potranno essere considerati, a seconda delle effettive mansioni, nelle categorie inferiori.
Art. 8.
ORARIO DI LAVORO
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna, modifica a quanto disposto dall' art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 695 , il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell' art. 3, n. 2 del R.D.L. 10 settembre 1923 n. 955 (regolamento per l'applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che e' da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - "quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilita' dell'andamento dei servizi"(personale che, sia pure in casi eccezionali, puo' non identificarsi con quello avente la qualifica di 1° categoria.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte V-Categorie

I - CATEGORIE DEGLI OPERAI
Si premette che con le impostazione delle categorie si e' inteso regolare le categorie stesse in modo generale e non particolare a seconda delle capacita' tecniche effettive e delle prestazioni relative ed affini, mentre le posizioni acquisite "ad personam" sono mantenute.
Ove e' indicata la produzione questa si intende riferita alla potenzialita' pratica della, macchina o dell'impianto e non a quella ottenuta con lavorazione ridotta.
La produzione della cellulosa di legno e di paglia, nonche' della pasta di legno meccanica e della mezza pasta di straccio, si intende riferita al secco all'aria (88: 100) e per le 24 ore.
Per conduttore si intende l'operaio che ha la conduzione della macchina e sia assistito da aiutanti, salvo casi particolari, con l'indicazione "anche se solo".
Ove si definisce "primo operaio" e' inteso che questi deve avere degli aiuti; un addetto non potra' essere considerato a primo operaio" salvo casi particolari con l'indicazione "anche se solo".
Si intendono operai "qualificati coloro che hanno una conoscenza, completa del proprio mestiere.
Produzione di cellulosa dal legno e dalla paglia
Categoria
1) Addetti alla preparazione del legno con seghe a nastro o circolari e fenditrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 2) Scortecciatori del legno a mano ed a macchina di ogni tipo. . . 3ª 3) Conduttore di sminuzzatrici in impianti con capacita' di produzione non inferiore ai 400 q.li nelle 24 ore. . . . . . . . . 2ª 4) Conduttore di sminuzzatrici in impianti con capacita' di produzione inferiore ai 400 q.li nelle 24 ore. . . . . . . . . . . 3ª 5) Addetti agli elevatori ed ai silos del legno sminuzzato . . . . 3ª 6) Addetto al carico del legno sminuzzato nei bollitori. . . . . . 2ª 7) Addetto alla spolveratura e trinciatura della paglia. . . . . . 3ª 8) Addetto ai trasportatori del legno e della paglia ai bollitori. 3ª
9) Addetto al carico della paglia nei bollitori 3ª
COTTURA MATERIA PRIMA
10) Primo operaio adibito alla cottura del legno in impianti della capacita' di produzione non inferiore ai 400 q.li nelle 24 ore oppure addetto alla cottura della paglia in impianti della capacita' di produzione non inferiore ai 200 q.li nelle 24 ore . . . . . 1ª scelta 11) Primo operaio adibito alla cottura del legno in impianti della capacita' di produzione inferiore ai 400 q.li e fino a 200 q.li nelle 24 ore oppure addetto alla cottura della paglia in impianti della capacita' di produzione inferiore ai 200 q.li e fino a 100 q.li nelle 24 ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 12) Primo operaio adibito alla cottura del legno oppure alla cottura della paglia in impianti con capacita' di produzione rispettivamente inferiore a quelle previste dalla voce 11. . . . . . . . . . . . . 2ª 13) Secondo operaio adibito alla cottura del legno oppure alla cottura della paglia in impianti con capacita' di produzione uguali a quelle previste dalle voci 10 a 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 14) Addetto ai bollitori (vedi chiarimento e verbale B). . . . . . 3ª
PREPARAZIONE PRODOTTI CHIMICI E LORO RICUPERO
15) Primo operaio adibito agli impianti elettronici per la produzione di cloro e di soda caustica (anche se solo). . . . . . . . . . . . 1ª 16) Primo operaio adibito alla preparazione di insolito monosolfito ipoclorito in impianti di cellulosa delle capacita' di produzione uguali a quelle previste alla voce 10. . . . . . . . . . . . . . . 1ª 17) Primo operaio adibito alla preparazione del bisolfato o, monosolfito, ipoclorito in impianti di cellulosa delle capacita' di produzione inferiori a quelle previste alla voce 10 (anche se solo).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 18) Primo operaio adibito ai forni a pirite ed a zolfo . . . . . . 2ª 19) Primo operaio adibito alle imbiancatrici di ogni tipo in impianti di cellulosa delle capacita' di produzione uguali a quelle previste alla voce 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 20) Primo operaio adibito alle imbancatrici di ogni tipo di impianti di cellulosa delle capacita' di produzione inferiori a quelle previste alla voce 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 21) Primo operaio adibito alla concentrazione dei sottoprodotti della cellulosa in impianti delle capacita' di produzione uguali a quelle previste alla voce 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 22) Primo operaio adibito alla concentrazione dei sottoprodotti della cellulosa in impianti delle capacita' di produzione inferiori a quelle previste alla voce 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 23) Primo operaio adibito agli impianti di concentrazione dei sottoprodotti della cellulosa al solfato (liscivio nero) . . . . . 1ª 24) Addetto al liscivio bianco rigenerato in impianti per la produzione di cellulosa al solfato . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 25) Primo operaio adibito agli impianti di recupero della soda . . 1ª 26) Addetti al liscivio nero in impianti di produzione e ricupero di cellulosa al solfato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 27) Addetto alle pompe a membrana in impianti per la produzione di cellulosa al solfato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 28) Addetto ai concentratori a multiplo effetto. . . . . . . . . . 2ª 29) Addetto ai filtri separazione liscivio . . . . . . . . . . . . 3ª 30) Addetto alla miscelazione solfato. . . . . . . . . . . . . . . 3ª 31) Addetto agli spegnitori di calce per cellulosa al solfato. . . 3ª 32) Addetto alla caustificazione per cellulosa al solfato. . . . . 3ª 33) Addetto alle pompe liscivio denso per cellulosa al solfato . . 3ª 34) Addetto ai solutori per cellulosa al solfato . . . . . . . . . 3ª 35) Addetto al lavaggio fanghi per cellulosa al solfato. . . . . . 3ª
LAVORAZIONI VARIE E DISIDRATAZIONE
36) Conduttore di macchine disidratatrici speciali (tipo Flakt e simili) con velocita' non inferiore agli 85 metri al minuto primo. 1ª
scelta
37) Conduttore di macchine disidratatrici munite di piu' gruppi di cilindri essiccatori o di camere di asciugamento a circolazione d'aria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 38) Conduttore di macchine disidratatrici non munite di cilindri essiccatori e di camere di asciugamento ad aria (esclusi i pressapasta ed i comuni addensatori) . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 39) Addetti al macchinario vario di assortimento e trasporto (sabbieri, separatori, decantatori e simili) . . . . . . . . . . . 3ª 40) Addetto ai pressapasta semplici. . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 41) Addetto agli apparecchi di ricupero delle fibre. . . . . . . . 3ª
Produzione della pasta meccanica di legno
1) Addetti alla preparazione del legno con seghe a nastro o circolari e fenditrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 2) Scortecciatori del legno a mano od a macchina di ogni tipo. . . 3ª 3) Primo operaio adibito alla, sorveglianza di piu' sfibratori del legno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 4) Addetti alla carica di sfibratori in continuo del legno con larghezza di mola non inferiore a cm. 100 o di due sfibratori contigui che totalizzino cm. 100 di mola . . . . . . . . . . . . . 2ª 5) Addetti alla carica di uno sfibratore a cassetta od a magazzino con larghezza di mola inferiore a cm. 100. . . . . . . . . . . . . 3ª 6) Addetti agli assortitori, ai raffinatori, agli spessitori, ai pressapasta ed agli apparecchi ricupero fibre. . . . . . . . . . . 3ª
Produzione delle mezze paste di straccio
UOMINI
1) Addetto agli spolveratori e tagliastracci . . . . . . . . . . . 3ª 2) Primo operaio adibito ai bollitori. . . . . . . . . . . . . . . 2ª 3) Anziddetto ai bollitori' (ved. chiarimento a verbale B) . . . . 5ª 4) Addetto alle pile lavaracci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 5) Primo operaio adibito agli sfilacciatori della mezza, pasta di straccio con produzione non inferiore a 50 q.li nelle 24 ore per la fabbricazione di carta da sigarette, copialettere, sopraffina, India, valori e simili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 6) Primo operaio adibito agli sfilacciatori della mezza pasta di straccio non rientrante nella precedente voce 5. . . . . . . . . . 2ª 7) Primo operaio adibito alle imbiancatrici di ogni tipo . . . . . 2ª 8) Addetti ai sabbieri, ai pressapasta, alle vasche di sgocciolamento ed aiutanti vari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª
DONNE
9) Maestra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª scelta 10) Classificatrice delle varie qualita' di fibra degli stracci e dei cordami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 11 Addetta agli spolveratori e tagliastracci . . . . . . . . . . . 2ª 12) Sceglitrice di stracci e cordami grezzi o lisciati (esclusa la classifica dei tipi di fibre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 13) Ripassatrice o riveditrice del lavoro eseguito dalle sceglitrici.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª
Produzione della carta, del cartoncino e del cartone
LAVORAZIONE DELLA CARTA DA MACERO
1) Classificatrice delle varie qualita' di carta da macero (donne). .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 2) Sceglitrice di cartaccia (donne). . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 3) Addetto allo Steinbok (uomini). . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª
LAVORAZIONE DELLA PAGLIA (per la produzione di carta paglia)
4) Addetto alla spolveratura e trinciatura della paglia. . . . . . 3ª 5) Primo operaio ai bollitori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 6) Addetto ai bollitori (vedi chiarimento a verbale B) . . . . . . 3ª
PREPARAZIONE, LAVORAZIONE E RIFINITURA DEGLI IMPASTI
7) Primo operaio adibito alla preparazione di colle di piu' tipi che trasformi nelle 24 ore un quantitativo di almeno q.li 20 di resina od affini allo stato secco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 8) Primo operaio adibito alla, preparazione della colla, non rientrate nella precedente voce 7. . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 9) Addetti alle molazze, trituratoi, spappolatori e simili . . . . 3ª 10) Primo operaio cilindraio avente la responsabilita' della lavorazione e finitura della pasta che alimenta una macchina produttrice dei seguenti tipi sopraffini e fini (impasto che esclude pastalegno meccanica) pelures (da sigarette, copialettere, condensatori e carta carbone); tipo India; carte valori od a filigrana complessa; cartoncini; pergamilo extra (tipo argento) e per gli usi tecnici (calchi e lucidi); pergamena per filatori . 1ª scelta 11) Primo operaio cilindraio avente la responsabilita' della lavorazione e finitura della pasta che alimenta, una macchina con produzione non inferiore ai q.li 100 nelle 24 ore oppure con velocita' non inferiore ai metri 100 al minuto primo) di qualsiasi tipo - anche se unico - di carta, cartoncino o cartone non rientrante nella voce 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 12) Primo operaio cilindraio avente la responsabilita' della lavorazione, colorazione e finitura della pasta che alimenta una macchina con produzione non inferiore ai q.li 50 e sino ai q.li 100 nelle 24 ore di qualsiasi tipo - anche se unico - di carta, cartoncino o cartone (esclusi i tipi juta, paglia, bigia, fioretto e simili e quelli indicati alla voce 10) . . . . . . . . . . . . . . 1ª 13) Primo operaio cilindraio come descritto alla voce 12 avente la responsabilita' (della lavorazione e la finitura della pasta senza pero' la colorazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 14) Primo operaio cilindraio avente la responsabilita' della lavorazione, colorazione e finitura della pasta che alimenta: a) una macchina con produzione non inferiore ai 50 q.li e sino ai q.li 100 nelle 24 ore di carta, cartoncino o cartone dei tipi bigi, juta, paglia, fioretto e simili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª b) una macchina con produzione inferiore ai q.li 50 nelle 24 ore di qualsiasi tipo - anche se unico - di carta, cartoncino o cartone (esclusi i tipi bigi, juta, paglia, fioretto e simili ed i tipi indicati alla voce 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 15) Cilindrai non rientranti nelle voci 10, 11, 12, 13 e 14. . . . 3ª 16) Primo aiuto del. cilindraio rientrante nella voce 10 . . . . . 1ª 17) Primo aiuto dei cilindrai rientranti nelle voci 11 e 12. . . . 2ª 18) Mescolatore delle sostanze di collaggio e colorazione dell'impasto con responsabilita' di tali operazioni. . . . . . . . 2ª 19) Aiuti vari e portapaste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª
FABBRICAZIONE DELLA CARTA, DEL CARTONCINO E DEL CARTONE SU MACCHINE CONTINUE IN PIANO E IN TONDO
20) Conduttore di macchina con produzione nella quantita' non inferiore a q.li 50 nelle 24 ore di qualsiasi tipo - anche se unico - di carta, cartoncino o cartone oppure con produzione anche minore dei seguenti tipi sopraffini e fini (impasto che esclude pasta legno meccanica): sottili varie (non oltre i gr. 22 al mq. esclusa carta juta ed agrumi comune); pelures da sigarette, copialettere, condensatori, per carta carbone e tipo India; carta valori od a filigrana complessa; cartoncini, pergamino extra (tipo argento) e per usi tecnici (calchi e lucidi); pergamena per filatori. Nelle carte senza pastalegno meccanica si escludono gli imballaggi. . . 1ª scelta 21) Conduttore di macchina con produzione inferiore ai q.li 50 nelle 21 ore di qualsiasi tipo - anche se unico - di carta, cartoncino o cartone con esclusione dei tipi sopraffini e fini indicati alla voce 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 22) Conduttore di macchina - anche se solo - con produzione ordinaria (di carta paglia, juta, bigia, cartoni, da imballaggio a base di carta da macero e simili) non superiori ai q.li 10 nelle 24 ore. . 2ª 23) Primo aiuto di macchina con produzione nella quantita' non inferiore ai q.li 150 nelle 24 ore (o con velocita' non inferiore al 100 metri al minuto primo) di qualsiasi tipo - anche se unico - di carta, cartoncino o cartone oppure con produzione anche minore dei tipi sopraffini e fini (impasto che esclude pasta legno meccanica) indicati alla voce 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 24) Secondo aiuto per le macchine rientranti nella precedente voce 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 25) Primo aiuto di macchina con produzione inferiore ai 150 q.li nelle 24 ore (o con velocita' inferiore ai 100 metri al minuto primo) con esclusione di quelli rientranti nella voce 23. . . . . . . . . 2ª 26) Aiuti vari di macchine produttrici non classificati nelle categorie superiori; guardiatela e guardiapresse; addetti agli essiccatori (cilindri o batterie di cilindri isolati); levarotoli; addetti agli apparecchi ricupero fibre . . . . . . . . . . . . . . 3ª 27) Addetti vari ad ogni macchinario in cantiere con produzione ordinaria (di carta paglia, juta, bigia, cartoni da imballaggio a base di carta da macero e simili) non superiore ai q.li 30 nelle 24 ore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 28) Addetto agli stenditori all'aria aperta. . . . . . . . . . . . 3ª 29) Stenditrici agli essiccatori ed all'aria aperta (Donne). . . . 2ª
PRODUZIONE DI CARTA A MANO
30) Lavorante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª scelta 31) Ponitore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª
Lavorazioni sussidiarie ed allestimenti della carta del cartoncino e del cartone
UOMINI
1) Conduttore di macchine coloritrici per carta di peso inferiore a gr. 30 al mq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 2) Conduttore di macchine coloritrici ed increspatrici . . . . . . 2ª 3) Conduttore di macchine per la coloritura dei cartoni. . . . . . 2ª 4) Conduttore di filigranatrici a secco. . . . . . . . . . . . . . 2ª 5) Conduttore di macchine per la gelatinatura. . . . . . . . . . . 2ª 6) Conduttore di macchine impregnatrici, spalmatrici e simili. . . 2ª 7) Conduttore di macchine patinatrici con produzione non inferiore ai q.li 50 nelle 24 ore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª scelta 8) Conduttore di macchine patinatrici con produzione inferiore ai q.li 50 nelle 24 ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 9) Lisciatore di carte patinate. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 10) Conduttore di macchine per accoppiare. . . . . . . . . . . . . 2ª 11) Conduttore di macchine per pergamenare . . . . . . . . . . . . 1ª 12) Conduttore di macchine per la verniciatura dei cartoni . . . . 2ª 13) Conduttore di macchine gommatrici. . . . . . . . . . . . . . . 2ª 14) Conduttore di prearrotolatori per carta da sigarette . . . . . 2ª 15) Conduttore di mettatrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 16) Primo operaio calandratore di macchine con velocita' non inferiore ai 200 metri al minuto primo oppure con velocita' anche minore per la calandratura di pelures sopraffini, pergamino extra (tipo argento) e per gli usi tecnici (calchi e lucidi), pergamena per filatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 17) Primo operaio calandratore non rientrante nella precedente voce 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 18) Primo operaio adibito a macchine arrotolatrici ad alta velocita' (oltre 600 metri al minuto primo). . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 19) Conduttore di arrotolatrici (senza limite di velocita) per carta da sigarette e da condensatori, per carta da carbonizzare e per carta da sensibilizzare per fotografia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 20) Conduttore di arrotolatrici di carte con velocita' superiore ai 100 metri al minuto primo oppure conduttore di arrotolatrici (senza limite di velocita' e produzione) per i seguenti tipi sopraffini e fini (impasto che esclude pastalegno meccanica): carta per copialettere, tipo India, carta valori, pergamino extra (tipo argento) e per usi tecnici (calchi e lucidi), pergamena per filatori.
Nelle carte senza pastalegno meccanica si escludono gli imballaggi .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 21) Conduttore di piccole unita' arrotolatrici (velocita' inferiore ai 100 metri al minuto primo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 22) Primo aiuto di calandre e di arrotolatrici ad alta velocita' per le quali esigenze tecniche richiedono piu' aiuti . . . . . . . . . 2ª 23) Conduttore di tagliatrici rotative ad alta velocita' (non inferiore ai 125 metri al minuto primo). . . . . . . . . . . . . . 1ª 24) Conduttore di tagliatrici rotative o Verny con produzione non inferiore ai 4 q.li orari oppure con produzione anche minore di pelures e carte speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 25) Addetto alle macchine tipo Verny o simili non rientranti nella precedente voce 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 26) Addetto alle satine per carte e cartoncini di tipo fine. . . . 2ª 27) Addetto alle taglierine rapide (ghigliottine) per lavori di precisione (carte valori, carta da sigarette per la confezione delle
cartine; filigrane a punto fisso; stampa fine e cliches multipli a punto fisso esclusi i quaderni e le etichette) . . . . . . . . . . 1ª 28) Addetto alle taglierine rapide (ghigliottine) non classificato in prima categoria (vedi chiarimento a verbale A) . . . . . . . . . . 2ª 29) Fustellatore (vedi chiarimenti a verbale A). . . . . . . . . . 2ª 30) Tagliatore e preparatore di lavori di tipo fine per cartolerie e scatolame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 31) Tagliatore e preparatore per lavori di cartoleria,
scatolame comune e scatolame per imballaggio . . . . . . . . . . . 2ª 32) Primo operaio di una batteria di macchine rigatrici oppure primo operaio di macchine rigatrice complessa che dal rotolo confeziona il quaderno finito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 33) Rigatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 34) Addetto alla legatoria per tipi fini . . . . . . . . . . . . . 1ª 35) Addetto alla legatoria per tipi comuni . . . . . . . . . . . . 2ª 36) Tipografo e litografo qualificati, per lavori inerenti alla confezione e rifinitura della produzione della cartiera . . 1ª scelta 37) Aiuti tipografo e litografo (esclusi i lavori di manovalenza). 2ª 38) Aiuto alle calandre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 39) Aiuto alle macchine arrotolatrici. . . . . . . . . . . . . . . 3ª 40) Aiuto alle macchine tagliatrici e taglierine . . . . . . . . . 3ª 41) Aiuto alle macchine coloritrici ed increspatrici . . . . . . . 3ª 42) Aiuto alle macchine filigranatrici a secco . . . . . . . . . . 3ª 43) Aiuto alle macchine per la gelatinatura. . . . . . . . . . . . 3ª 44) Aiuto alle macchine per satinare . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 45) Aiuto alle macchine rigatrici. . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 46) Aiuto alle macchine impregnatrici. . . . . . . . . . . . . . . 3ª 47) Aiuto alle macchine spalmatrici e simili . . . . . . . . . . . 3ª 48) Aiuto alle macchine patinatrici. . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 49) Aiuto alle macchine per accoppiare . . . . . . . . . . . . . . 3ª 50) Aiuto alle macchine per pergamenare. . . . . . . . . . . . . . 3ª si) Aiuto alle macchine per la verniciatura dei cartoni. . . . . . 3ª 52) Aiuti vari non classificati nelle categorie superiori. . . . . 3ª
DONNE
53) Maestra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª scelta 54) Bobinatrice per zone telegrafiche, carta da sigarette e simili .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 55) Bobinatrice per carte igieniche e simili . . . . . . . . . . . 2ª 56) Tagliatrice a mano della carta a punto fisso . . . . . . . . . 1ª 57) Bucatrice per fogli di carte speciali filigranate. . . . . . . 1ª 59) Puntatrice per carta filigranata . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 60) Puntatrice e lisciatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 61) Preparatrice dei mazzi di zinco e dei cartoni per satine . . . 2ª 62) Truciolatrice a macchina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª
63) Sceglitrici, contatrici (rismatrici), ripassatrici
e rivenditrici di carte e cartoncini fini e sopraffini . . . . . . 1ª
64) Sceglitrici, contatrici (rismatrici), ripassatrici
e rivenditrici non rientranti nella voce 63. . . . . . . . . . . . 2ª 65) Piegatrice (vedi chiarimenti a verbale A). . . . . . . . . . . 2ª 66) Campionariste di articoli sopraffini e speciali . . . . 1ª scelta 67) Campionariste non rientranti nella voce 66 . . . . . . . . . . 1ª 68) Luttatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 69) Confezionatrice a mano di sacchetti. . . . . . . . . . . . . . 1ª 70) Confezionatrice di buste a mano e con pedalina . . . . . . . . 1ª 71) Confezionatrice di buste con macchina complessa che produce la busta dal rotolo di carta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 72) Confezionatrice di buste con macchina semplice . . . . . . . . 2ª 73) Foderatrice di buste a mano. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 74) Foderatrice di buste a macchina. . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 75) Confezionatrice di articoli sopraffini e fini per cancelleria in scatole e pacchi di particolare precisione . . . . . . . . . . . . 1ª 76) Confezionatrice di articoli comuni per cancelleria in scatole e taschette (bustine). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 77) Scatolame per articoli comuni e per imballaggio. . . . . . . . 2ª 78) Cucitrici a filo metallico o cucitrici in genere per quaderni ed imballaggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 79) Mettifoglio a mano di macchine grafiche. . . . . . . . . . . . 1ª 80) Addette alle macchine grafiche automatiche (esclusa la messa a punto per l'avviamento). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 81) Lavafoglio e raccoglifoglio di macchine grafiche . . . . . . . 2ª 82) Legatrici e cucitrici a mano ed a macchina di registri . . . . 1ª 83) Addette alle macchine per la filigranatura, a secco della carta da sigarette, se effettuano tale lavoro da sole. . . . . . . . . . 1ª 84) Addette alla satinatura, lucidatura, verniciatura e patinatura dei cartoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 85) Addette alle trancie ed alle fustellatrici . . . . . . . . . . 1ª 86) Addette all'incollaggio ed alla gommatura a mano . . . . . . . 1ª 87) Addette all'incollaggio ed alla gommatura a macchina . . . . . 2ª 88) Addette alle macchine per la confezione di sacchi e sacchetti. 2ª 89) Addette alle timbratrici od al bilaciere a mano od a frizione. 2ª 90) Addetto all'allestimento di scatole e di carta da lettere. . . 2ª 91) Aiutanti: alle tagliatrici rotative e Verny, alle rigatrici, alle taglierine e ad altre macchine di allestimento . . . . . . . . . . 2ª 92) Numeratrice ed etichettatrice. . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 93) Impaccatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª
Produzione fibra vulcanizzata e presfibra
UOMINI
1) Primo operaio addetto alla concentrazione degli acidi per fibra vulcanizzata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª scelta 2) Primo operaio alla squadra seghe e trafile nella produzione di fibra vulcanizzata e di laminati di resina. . . . . . . . . 1ª scelta 3) Primo operaio alle vasche di lavaggio ed agli essiccatori, alle squadre presse e satine nella produzione di fibra vulcanizzata . . 1ª 4) Primo operaio alle presse laminati per fibra vulcanizzata . . . 1ª 5) Primo operaio alle varie lavorazioni manufatti per fibra vulcanizzata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 6) Attrezzista qualificato per lavorazioni manufatti fibra vulcanizzata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 7) Primo operaio agli essiccatori per fibra vulcanizzata . . . . . 2ª 8) Addetto alle vasche concentrazione per fibra vulcanizzata . . . 2ª 9) Addetto alla concentrazione acidi per fibra vulcanizzata. . . . 2ª 10) Blobinatore per fibra vulcanizzata . . . . . . . . . . . . . . 2ª 11) Addetti alle seghe e trafile per fibra vulcanizzata. . . . . . 2ª 12) Addetti alle lavorazioni in genere per la manifattura della fibra vulcanizzata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 13) Addetti alte presse ed alle satine per fibra vulcanizzata. . . 3ª 14) Addetto alle vasche di lavaggio per fibra vulcanizzata . . . . 3ª 15) Addetto agli essiccatori per fibra vulcanizzata. . . . . . . . 3ª 16) Primo operaio allo stampaggio prodotti presfibra . . . . . . . 1ª 17) Conduttore macchine stampaggio membrane per altoparlanti . . . 1ª 18) Addetto alle teste stampaggio prodotti presfibra . . . . . . . 2ª 19) Addetti alle smerigliatrici prodotti presfibra . . . . . . . . 2ª 20) Addetti alle tranciatrici e rettificatrici membrane per altoparlanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 21) Fuochista addetto all'impianto aria calda nella produzione del presfibra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 22) Aiuto conduttore macchine per stampaggio membrane per altoparlanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 23) Addetto alla impregnazione prodotti presfibra. . . . . . . . . 3ª 24) Addetto alla spazzolatura, prodotti presfibra. . . . . . . . . 3ª 25) Addetto al trasporto nelle celle di essiccazione prodotti presfibra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª
DONNE
26) Addette alle lavorazioni in genere per la manifattura di oggetti in fibra vulcanizzata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 27) Addetta alla impregnazione delle membrane per altoparlanti . . 2ª 28) Addette al controllo vista, luce e peso membrane per altoparlanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 29) Addette alla rifinitura prodotti prefibra. . . . . . . . . . . 2ª
Lavori e servizi vari
TRASPORTI
1) Conduttori di locomotive-ferroviarie o tranviarie, a vapore, a nafta od elettriche, muniti di patente, adibiti ai raccordi con linee ferroviarie e tramviarie esterne per il traino di vagoni . . . . . 1ª 2) Conduttori di locomotive ferroviarie o tramviarie a vapore, a nafta od elettriche, per servizio interno. . . . . . . . . . . . . 1ª 3) Conduttori di carrelli elettrici negli stabilimenti e di teleferiche con carrello accompagnatore. . . . . . . . . . . . . . 2ª 4) Addetto al carico e scarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 5) Addetto ai trasporti nell'interno dello stabilimento. . . . . . 3ª 6) Addetto al montacarichi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª
PRODUZIONE DI ENERGIA E CALORE
7) Quadristi, turbinisti e conduttori qualificati responsabili della conduzione di motrici ad acqua, vapore e gas in impianti con potenza installata non inferiore ai 1000 kw. . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 8) Quadristi, turbinisti e conduttori qualificati responsabili della conduzione di motrici ad acqua, vapore e gas in impianti con potenza installata inferiore ai 1000 kw. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 9) Primo operaio fuochista patentato adibito a generatori di vapore con produzione non inferiore a 8.000 Kg/ora . . . . . . . . 1ª scelta 10) Primo operaio fuochista patentato adibito a generatori di vapore con produzione inferiore a 8.000 Kg/ora. . . . . . . . . . . . . . 1ª 11) Secondo fuochista patentato per caldaie Thomlinson . . . . . . 1ª 12) Fuochista patentato aiuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 13) Addetto alla soffiatura caldaie Thomlinson . . . . . . . . . . 3ª 14) Fuochista addetto all'impianto produzione aria calda . . . . . 2ª 15) Aiuto alle caldaie senza responsabilita' della conduzione. . . 3ª quale e' richiesta la patente di quarto grado. . . . . . . . . . . 2ª
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI
17) Addetti ai lavori complementari (manutenzione, riparazione) che, con particolare capacita' e conoscenza del mestiere, svolgano, con personale iniziativa, i lavori inerenti alle proprie mansioni ad essi ordinati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª scelta 18) Elettricista qualificato - Meccanico qualificato - Lattoniere qualificato - Tubista qualificato - Fonditore qualificato - Scaldatore qualificato - Rettificatore qualificato - Falegname qualificato - Muratore qualificato - Fabbro fucinatore qualificato. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 19) Elettricista meccanico, lattoniere, tubista, fonditore, saldatore, rettificatore, falegname, falegname cassaio, muratore, fabbro fucinatore: che non esplichino mansioni dell'operaio di prima categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 20) Cinghiaio qualificato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 21) Cinghiaio non rientrante nella precedente voce 20. . . . . . . 2ª 22) Lubrificatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 23) Lavafeltri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 24) Manovali alla manutenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª
ALTRE ATTIVITA'
UOMINI
25) Capo squadra operaio, intendendosi per tale colui che, senza apporti della competenza tecnico-pratica prevista dalla parte terza (intermedi) del presente contratto, ha il compito di guidare e sorvegliare e che puo' anche partecipare allo stesso genere di lavoro dei suoi dipendenti indipendentemente dal loro numero . . . 1ª scelta 26) Filigranista, intendendosi per tale colui che esegue matrici per filigrane in chiaro dal disegno semplice e gia' predisposto e che provvede alla riparazione e manutenzione dei ballerini. . . 1ª scelta 27) Addetti ai lavori complementari (confezione e rifinitura del prodotto) che, con particolare capacita' e conoscenza del mestiere, svolgano, con personale iniziativa, i lavori inerenti alle proprie mansioni ad essi ordinati . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª scelta 28) Addetto agli impianti multipli per il filtraggio delle acque con potenzialita' non inferiore ai 6 metri cubi al minuto primo e dei quali curi la piccola manutenzione oppure addetto a piu' pompe di pozzi dislocate fuori dalle fabbriche e delle quali curi la piccola manutenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 29) Primo operaio adibito alla installazione ed al cambio dei binari nei raccordi ferroviari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 30) Addetto alla manutenzione dei binari nei raccordi ferroviari . 3ª 31) Operaio pesatore addetto al movimento esterno che compila bollette e registrazioni semplici. . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 32) Operaio pesatore addetto al movimento esterno. . . . . . . . . 2ª 33) Operaio pesatore addetto al movimento interno. . . . . . . . . 3ª 34) Addetto ai magazzini ed alla distribuzione di merci. . . . . . 2ª 35) Imballatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 36) Pressatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 37) Operai svolgenti mansioni di manovalenza e di pulizie. . . . . 3ª
DONNE
38) Confezionatrice di cuciture intere per tele metalliche e ballerini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª scelta 38) Riparatrice di cuciture per tele metalliche e ballerini. . . . 1ª
40) Rammendatrice qualificata di feltri (per il tempo
di effettiva prestazione in tale lavoro) . . . . . . . . . . . . . 1ª 41) Rammendatrici e cucitrici di sacchi. . . . . . . . . . . . . . 2ª 42) Addetto all'imballo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 43) Pesatrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 44) Operaie svolgenti mansioni di manovalanza comune e di pulizia dei locali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª
II - CATEGORIE INTERMEDIE (1)
(gia' equiparati)
A titolo di esempio, ai sensi dell'art. 5 della parte terza del presente contratto verranno considerati intermedi coloro che svolgono le seguenti mansioni:
UOMINI
Prima categoria (1ª Cat.)
Addetto alle registrazioni di entrata ed uscita con facolta' di rilasciare buoni per pagamento; e' equiparato anche il portiere qualora esplichi tali mansioni.
Capo reparto caldaie che sovraintende ad un complesso termico di produzione non inferiore a 10.000 Kg., ora di vapore oppure tecnico adibito esclusivamente alla produzione vapore (ove non esista un capo servizio con qualifica impiegatizia).
Assistente di fabbricazione carta che guida e controlla il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica e con un adeguato potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione.
Assistente di fabbricazione cellulosa che guida e controlla il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica e con adeguato potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione.
Capo della fabbricazione pasta legno in stabilimenti con capacita' produttiva, nelle 24 ore, fra i 200 ed i 300 quintali al secco atmosferico.
Capo meccanico che guida e controlla il lavoro di un gruppo di operai non inferiore ad 8, con apporto di competenza tecnico-pratica e con un adeguato potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione.
Capo elettricisti che guida e controlla il lavoro di un gruppo di operai non inferiore ad 8, con apporto di competenza tecnico-pratica e con un adeguato potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione.
Capo reparto stracceria, con lavorazioni multiple.
Tecnico filigranista.
Vice capo allestimento.
Seconda categoria (2ª Cat.)
Assistente in impianti per la fabbricazione di carta con capacita' produttiva inferiore ai 200 quintali, nelle 24 ore, di carta in genere con grammatura superiore ai 60 gr. al mq o 120 quintali di carta con grammatura inferiore ai 60 gr. al mq., con apporto di competenza tecnico-pratica ma senza facolta' di modificare gli impasti.
Assistente in impianti per la fabbricazione di cellulosa con capacita' produttiva inferiore ai 175 quintali al secco atmosferico nelle 24 ore, con apporto di competenza tecnico-pratica ma senza particolare iniziativa.
Capo meccanici che guida e controlla il lavoro di un gruppo di operai superiore ai 5 e non agli 8, con apporto di competenza tecnico-pratica senza particolare iniziativa.
Capo alle spedizioni.
Capo del servizio di vigilanza.
Capo dei fattorini.
Capo di un complesso di macchine varie per allestimento.
Assistente alla lavorazione delle mezze paste.
Capo alla produzione della pasta legno e capi turno per impianti di capacita' superiore ai q.li 200 (secco atmosferico) nelle 24 ore.
Filigranista specializzato che con autonomia esegue matrici per filigrane complesse, disegni di fogli scomparto e di compensazione nonche' la costruzione delle nuove incorniciature a filigrana.
DONNE
Ove non esiste un capo o altri che ne abbia le attribuzioni di sesso maschile, sono intermedie di prima categoria (1ª cat.) le donne che hanno le seguenti mansioni:
Capo di reparto classificatrici stracci.
III - ESEMPLIFICAZIONI DELLE CATEGORIE
IMPIEGATI TECNICI
Prima categoria (1ª Cat.)
Appartengono alla prima categoria gli impiegati tecnici aventi mansioni direttive con facolta' di decisione e autonomia di iniziativa, con discrezionalita' di potere, anche se limitate a determinati servizi di adeguata importanza.
A titolo di esempio sono da assegnare a detta categoria gli impiegati:
1) Direttore di fabbrica o capo fabbrica che, alle dipendenze del capo dell'azienda o di un dirigente, sovraintende a tutti i servizi dello stabilimento, salvo i casi di cui alla dichiarazione a verbale relativa all'articolo 3 lett. b, della parte quarta, (impiegati) del presente contratto.
2) Capo fabbricazione che, alle dipendenze di un superiore, sovraintende alla direzione del ciclo completo di produzione della carta o cellulosa e che ha alle proprie dipendenze assistenti classificati in seconda categoria impiegati.
3) Capo dei servizi tecnici generali.
4) Progettista che, su indicazioni generiche o specifiche del direttore tecnico, procede allo studio di macchine e impianti con lavori che importano un processo intellettuale di creazione.
5) Capo del laboratorio chimico, laureato o diplomato, che svolge ricerche con idee e concetti propri ed esegue esperienze e dirige tutti i controlli chimici.
6) Capo dell'impianto recuperi di fabbricazione di cellulosa alla soda, che sovraintende al ciclo completo di concentrazione, combustione e rigenerazione, in impianti con potenzialita' di oltre 200 quintali nelle 24 ore, sempreche' non sia alle dipendenze del capo fabbrica.
Seconda categoria - Grado A (2ª Cat. A)
Appartengono alla seconda categoria A gli impiegati tecnici aventi mansioni di concetto che siano di rilievo e che richiedono particolare competenza professionale con facolta' di iniziativa nei limiti dei propri compiti secondo le indicazioni di massima dei superiori.
A titolo di esempio sono da assegnare a detta categoria gli impiegati:
1) Capo fabbricazione che sovraintende alla direzione del ciclo completo di produzione di carta o cellulosa e che ha alle proprie dipendenze assistenti di fabbricazione non classificabili impiegati secondo le norme del contratto.
2) Capo assistenti di fabbricazione o vice capo fabbricazione carta o cellulosa che ha alle proprie dipendenze assistenti di fabbricazione classificabili nella seconda categoria impiegati grado B secondo le norme del contratto.
3) Assistente di fabbricazione preposto, con facolta' di iniziativa al controllo tecnico e disciplinare dei reparti, complementari tra loro, relativi all'intero ciclo di produzione della carta, della materia prima al prodotto finito, in impianti con capacita' produttiva, nelle 24 ore, superiore a q.li 350 di carta in genere ed almeno q.li 50 di carte valori e pelures sopraffini e fini inferiori a 25 gr. al ma. ovvero con produzione prevalente di tipi speciali quali: carte per sigarette, per condensatori, carta carbone, tipo India, carta da sensibilizzare e carte trasparenti per calchi e lucidi.
4) Assistente che sovraintende alla produzione di cloro e soda in in impianto complesso la cui produzione non sia, inferiore ai q.li 120 di idrato sodico fuso nelle 24 ore.
5) Capo del laboratorio d'arte filigranisti che dirige i lavori di filigrana per il disegno e l'incisione, la costruzione di tele per macchine in tondo e ballerini per macchine in piano.
6) Disegnatore bozzettista, ed incisore di filigrane, di provata capacita artistica, che lavora con autonomia, anche se alle dipendenze di un capo laboratorio d'arte filigranisti.
7) Capo allestimento in impianti per la rilavorazione e confezione della carta che, alle dipendenze del direttore o del capo fabbrica, sovraintende alle varie fasi di rilavorazione allestimento o confezione della carta di tipo fine o finissimo in stabilimenti con produzione prevalente dei suddetti tipi.
8) Capo manutenzione che sovraintende, alle dipendenze del capo servizi tecnici generali o comunque di un superiore, a tutti i rami specifici di manutenzione.
9) Chimico laureato o diplomato addetto al laboratorio che esegue tutte le analisi ed i controlli qualitativi e quantitativi.
10) Disegnatore esperto che, su indicazioni generiche del progettista o della direzione, esegue disegni complessi di macchine e di impianti.
11) Capo reparti tipografia, litografia, grafici in genere e legatoria che dirige e controlla tecnicamente, con facolta' disciplinari, lavorazioni multiple, con alle dipendenze oltre 25 operai di mestiere.
Seconda categoria - Grado B (2ª Cat. B)
Appartengono alla seconda categoria B gli impiegati tecnici aventi mansioni di concetto che richiedono una attivita' professionale con minor potere di iniziativa e di discrezionalita'.
A titolo di esempio sono da assegnare a detta categoria gli impiegati:
1) Assistente di fabbricazione preposto, con facolta' di iniziativa, al controllo tecnico disciplinare dei reparti, complementari tra loro, relativi all'intero ciclo di produzione della carta, dalla materia prima al prodotto finito, in impianti con capacita' produttiva, nelle 24 ore, tra i 200 e i 350 quintali di carta in genere superiore ai 60 gr. al mq, ovvero almeno 300 quintali di cartone ovvero almeno 120 quintali di carta di peso inferiore ai 60 gr. al mq.
2) Assistente di fabbricazione carte valori e simili (con produzione interiore a 50 quintali nelle 24 ore.
3) Assistente di fabbricazione che, alle dipendenze di un superiore, sovraintende con facolta' di iniziativa, al ciclo completo di produzione della cellulosa in impianti con capacita' produttiva superiore, nelle 24 ore, ai q.li 175 al secco atmosferico.
4) Capo della fabbricazione della pasta legno, in impianti di capacita' produttiva superiore, nelle 24 ore ai q.li 300 al secco atmosferico.
5) Capo reparto stracceria con completa capacita' di classificazione analistica degli stracci, che dirige e controlla classifiche e lavorazioni multiple degli stracci, con poteri disciplinari, in fabbriche con produzioni di almeno q.li 100 di straccio nelle otto ore.
6) Disegnatore ed incisore filigranista.
7) Capo allestimento in impianti per la rilavorazione e confezione della carta che, alle dipendenze del direttore e del capo fabbrica, sovraintende alle varie fasi di rilavorazione, all'allestimento o confezione della carta di tipo mezzo fine e comune in stabilimenti con produzione prevalente dei suddetti tipi.
8) Diplomato di Istituto tecnico medio superiore addetto al laboratorio chimico-tecnologico.
9) Disegnatore particolarista che rileva qualsiasi pezzo di macchina e sviluppa nei particolari qualsiasi disegno complesso.
10) Capo servizio caldaie che sovraintende alla produzione e distribuzione del vapore in impianti con potenzialita' non inferiore al 15.000 Kg, ora.
11) Capo reparto elettricisti che dirige e controlla tecnicamente e con facolta' disciplinari il lavoro di riparazione e manutenzione delle macchine e degli impianti elettrici e la produzione di energia.
12) Capo reparto meccanici che dirige e controlla tecnicamente e con facolta' disciplinari il lavoro di riparazione e manutenzione delle macchine e degli impianti con non meno di 10 operai allo dipendenze.
13) Capo reparto falegnami che dirige e controlla tecnicamente e con facolta' disciplinari la costruzione dei modelli per fusioni, la costruzione e manutenzione delle parti in legno degli impianti e la costruzione degli imballi con alle dipendenze almeno 20 operai.
14) Capo reparti tipografia, litografia, grafici in genere e legatoria che dirige e controlla tecnicamente, con facolta' disciplinari, lavorazioni multiple, con alle dipendenze non meno di 15 operai di mestiere.
Terza categoria - Grado A (3ª Cat. A)
Appartengono alla terza categoria A gli impiegati tecnici aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.
A titolo di esempio sono da assegnare a detta categoria gli impiegati:
1) Disegnatore comune.
2) Analista addetto al laboratorio chimico.
Terza categoria - Grado B (3ª Cat. B)
Appartengono alla terza categoria B gli impiegati tecnici adibiti a mansioni che non richiedono una particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.
A titolo di esempio sono da assegnare a detta categoria gli impiegati:
1) Lucidista.
2) Pantogratista.
CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE SULLA PARTE QUINTA
RAGGRUPPAMENTO PER CATEGORIE
Categorie degli operai
A) Per mansioni di "addetto alle taglierine rapide (ghigliottine)", "fustellatore", "piegatrice" in atto esistenti presso gli stabilimenti di Fabriano e Pioraco della S. A. Cartiere P. Miliani, classificati - per tradizione e per particolari necessita' tecniche - in:
1ª Categ. uomini l'addetto alle taglierine rapide (ghigliottine); 1ª Categ, uomini il fustellatore;
1ª Categ, donne la piegatrice;
si conviene che agli operai ed operaie sopra menzionati, ad esclusione di coloro che abbiano conseguito in virtu' del presente contratto una categoria superiore, vengano mantenute invariate le attuali classifiche.
B) Ove si faccia uso ai bollitori, anche temporaneamente, di un aiuto per la cottura, si applica all'addetto la qualifica di primo operaio.
C) Le parti si danno atto che con la regolamentazione delle categorie prevista dal presente contratto non hanno inteso regolamentare gli addetti ai reparti grafici e cartotecnici della Cartiera di Rovereto dell'Azienda Tabacchi italiani.
Categorie intermedie e degli impiegati tecnici
;
a) Laddove e' indicato " capo " o " capo-ufficio " si intende che lo stesso deve avere alle proprie dipendenze altri impiegati.
b) Per reparti complementari tra loro relativi all'intero ciclo di produzione della carta, dalla materia prima al prodotto finito, si intendono tutti i reparti per la preparazione delle mezze paste esclusi il reparto fabbricazione cellulosa ed i reparti per la preparazione stracci e produzione pastalegno, quando la direzione degli stessi sia affidata ad impiegati ed intermedi di prima categoria.
c) Ove e' indicata la produzione questa si intende riferita alla potenzialita' pratica della macchina o dell'impianto e non a quella ottenuta con lavorazione ridotta.

Art. 1

Accordo per l'istituzione dei Collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati amministrativi.
Art. 1.
Sono demandate all'esame di un Collegio tecnico (2), disciplinato dalle norme che seguono, le divergenze relative
all'appartenenza alle diverse categorie, in base alle mansioni svolte:
a) degli impiegati amministrativi in base alle norme previste dall'art. 3, parte quarta (impiegati);
b) degli intermedi unicamente per coloro che svolgono attivita' complementari ed ausiliari non contemplate dalla parte quinta o mansioni relative ad attivita' di nuovi procedimenti produttivi.

Art. 2

Art. 2.
In ogni provincia nella quale si renda necessario la istituzione del predetto Collegio tecnico, le rispettive Associazioni provinciali degli industriali e le Organizzazioni provinciali dei lavoratori designeranno fino a cinque nominativi di esperti tra, i quali, di volta in volta, ciascuna associazione indichera' la persona prescelta a far parte del Collegio.
Il Collegio e' presieduto da un Ispettore del lavoro designato dal capo circolo competente.

Art. 3

Art. 3.
L'intervento del Collegio tecnico sara' chiesto dalle organizzazioni territoriali di cui al precedente articolo.
L'associazione che richiede l'intervento, ne dara' notizia alla associazione corrispondente a mezzo raccomandata, comunicando gli estremi della vertenza ed il nominativo della persona da essa prescelta a far parte del Collegio tecnico.
L'associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione, alla convocazione del Collegio, segnalando a sua volta, il nominativo da essa prescelto fra quelli designati ai sensi dell'art. 2.

Art. 4

Art. 4.
Comparse le parti avanti al Collegio tecnico, questi deve cercare anzitutto di indurle ad equo componimento.
Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile.
Se il componimento non riesce il Collegio tecnico dovra' sentire le parti ed eseguiti - d'accordo con la azienda - quei sopraluoghi, quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o all'unanimita'.
Del verbale dovra' essere comunicata al Collegio copia autentica alle parti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e con lettera alle associazioni nazionali di categoria competenti.

Art. 5

Art. 5.
Ferme le risultanze di fatto emergenti dagli atti relativi all'esame eseguito dal Collegio tecnico provinciale di cui al precedente articolo, le parti potranno, entro il perentorio termine di giorni 30 dalla data della raccomandata di cui all'art. 4 ultimo comma, ricorrere per erronea ed incompleta valutazione (la parte del Collegio provinciale delle circostanze emerge o per vizio di motivazione del parere emanato, al Collegio tecnico nazionale costituito a norma del seguente articolo.

Art. 6

Art. 6.
Le Associazioni tra i fabbricanti di carta e cartoni e le Federazioni lavoratori poligrafici e cartai designeranno ciascuna fino a 10 nominativi di esperti fra i quali di volta in volta indicheranno le due persone prescelte a far parte del Collegio tecnico nazionale.
Il Collegio e' presieduto da un Ispettore del lavoro designato dal Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale.

Art. 7

Art. 7.
L'intervento del Collegio tecnico nazionale sara' richiesto dalle associazioni di cui all'articolo precedente.
L'associazione che richiede l'intervento ne dara' notizia, nel termine di cui al precedente articolo, alla associazione corrispondente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno comunicando il motivo del gravame ed i nomi delle due persone da essa prescelte a far parte del Collegio tecnico nazionale.
L'associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, a segnalare a sua volta i due nominativi da essa prescelti fra quelli designati ai sensi dell'art. 5 e a far pervenire al Collegio tecnico le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame addotti; copia di esse verra' comunicata all'associazione che ha richiesto il nuovo esame.

Art. 8

Art. 8.
Per quelle provincie che non abbiano attivita' cartaria rilevante saranno competenti a risolvere le divergenze i Collegi tecnici piu' vicini.
I Collegi tecnici provinciali in prima istanza, ed il Collegio tecnico nazionale in definitiva, esamineranno i casi sottoposti dalle competenti organizzazioni ed a seguito delle decisioni del Collegio nazionale stesso, l'inquadramento nella categoria spettante sara' risolto individualmente secondo contratto.

Art. 9

Art. 9
Sulle risultanze degli atti il Collegio tecnico nazionale esprimera', in forma verbale, motivato parere scritto indicando se la decisione sia stata adottata a maggioranza o all'unanimita'. Del verbale potra' essere rilasciata, copia autentica a richiesta delle parti.
Il Collegio tecnico nazionale potra' fissare criteri normativi per i casi particolarmente ricorrenti nei quali si ravvisassero le stesse caratteristiche.

Art. 10

Art. 10.
Il presente accordo e' considerato parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra.

Art. 1

Art. 1.
GRUPPI TERRITORIALI
Agli effetti delle retribuzioni dei lavoratori si considerano le seguenti suddivisioni:
Gruppo A - Comuni nei quali si trovano cartiere che con organico normale occupano complessivamente almeno trecento lavoratori oppure una o piu' cartiere che da sole ne occupano almeno cento; nonche' tutte le fabbriche di cellulosa ovunque si trovino.
Gruppo B - Tutti gli altri comuni, nonche' tutte le cartiere che essiccano esclusivamente ad aria.
Gruppo Grandi centri - Tutte le cartiere (stabilimenti, uffici e magazzini) che si trovano in comuni con popolazione non inferiore ai 200.000 abitanti o in territori ad essi connessi per normalita' di vita.

Art. 2

Art. 2.
MINIMI DI PAGA PER GLI OPERAI
A decorrere dal 31 marzo 1958 le paghe minime orarie per gli operai sono, per le varie zone del territorio nazionale, quelle risultanti dalle tabelle contenute negli allegati al presente contratto.
Agli operai addetti alla scortecciatura del legno (a mano o a macchina), alle seghe (a nastro o circolari) e alle fenditrici per la preparazione del legno per la sfibratura e' corrisposta, in considerazione delle condizioni in cui si svolge il lavoro una " indennita' di posto " di L. 8 per ogni ora di dette lavorazioni e per tutte le zone.
Tale indennita' assorbe, fino a concorrenza, le indennita' che a qualsiasi titolo (esclusa la retribuzione dell'eventuale cottimo) siano state gia' concesse da alcune cartiere per dette lavorazioni.
Per gli addetti non occasionali la indennita' rientra fra gli elementi della retribuzione globale.
INDENNITA' PER LAVORI DISAGIATI
Agli operai addetti ai seguenti lavori:
a) facchinaggio pesante (cioe' richiedente una prestazione fisica superiore al normale) nei piazzali, nonche' carico e scarico di colli pesanti da vagoni, automezzi o carri a trazione animale per le comunicazioni con l'esterno;
b) produzione di cloro, acido cloridrico e soda caustica (per questa ultima con il metodo della elettricita' a catodo di mercurio), laddove non esistano apparecchiature efficienti di captazione delle esalazioni: si assimila al concetto " produzione " la preparazione delle soluzioni del cloruro di calce e la manipolazione, pressoche' continua, delle soluzioni concentrate dei prodotti su elencati e delle mezze paste non lavate, cioe' ancora sature delle materie di sbianca;
c) impianti per la spolveratura della paglia e dello straccio, per questo ultimo compreso il taglio a macchina, laddove non esistono apparecchiature efficienti di captazione delle polveri;
d) costruzione di mole cilindri e platine con agglomerati di pietrisco e polveri di quarzo (nelle cartiere che tali costruzioni effettuino per uso proprio);
e) soffiatura in caldaie Thomlinson;
f) preparazione e manipolazione di resine a base di formaldeide, nonche' verniciatura a spruzzo con nitrocellulosa nella fabbricazione della fibra vulcanizzata;
g) impregnazioni in bagni di resina e paraffina a 200 gradi dei prodotti presfibra, ove non esista efficiente impianto di captazione delle esalazioni;
e' corrisposta una indennita' di L. 12 orarie limitatamente alle prestazioni effettive nei predetti lavori per gli uomini e di L. 10 orarie per le donne limitatamente ai lavori di cui alla lettera c.
Tale indennita' e' estesa anche ai lavoratori che dovessero sostituire ed integrare l'opera degli addetti stabili a tali lavori.
Per gli addetti non occasionali la indennita' rientra tra gli elementi della retribuzione globale.
L'indennita' assorbe, fino a concorrenza del suo ammontare, le eventuali gia' in atto allo stesso titolo.

Art. 3

Art. 3.
ADDETTI AI LAVORI DISCONTINUI
A decorrere dal 31 marzo 1958 le paghe minime giornaliere per orario normale di otto, nove e dieci ore degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia sono, per le varie zone del territorio nazionale, quelle contenute negli allegati al presente contratto.
Per i conduttori di autotreni il minimo di paga del gruppo A e' aumentato del 4,50%.
Per i guardiani le cui prestazioni si svolgono sempre di notte, il minimo di paga per il gruppo B, e' aumentato del 10%.
Nei casi particolari in cui l'opera del lavoratore e' prestata in modo assiduo e continuativo, deve essere corrisposta anche per la prestazione superiore alle otto giornaliere, la paga oraria corrispondente a quella stabilita per l'orario giornaliero di otto ore, con le maggiorazioni di cui all'art. 10 della parte seconda del contratto riguardante il trattamento normativo degli operai.
Le disposizioni che precedono non modificano le consuetudini in atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze.

Art. 4

Art. 4.
MINIMI DI RETRIBUZIONE PER LE CATEGORIE INTERMEDIE
(gia' equiparati)
A decorrere dal 1 aprile 1958 le paghe minime mensili degli appartenenti alle categorie intermedie (gia' equiparati) sono, per le varie zone del territorio nazionale, quelle contenute negli allegati al presente contratto.

Art. 5

Art. 5.
MINIMI DI STIPENDIO PER GLI IMPIEGATI
A decorrere dal 1 aprile 1958 i minimi mensili di stipendio degli impiegati sono, per le varie zone del territorio nazionale, quelli contenuti negli allegati al presente contratto.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte VII-Allegato n.1

ALLEGATO N. 1
TABELLE DEI MINIMI DI SALARIO E DI STIPENDIO PER I DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA CARTARIA con decorrenza dal 31 Marzo 1958 per gli operai e 1 aprile 1958 per gli intermedi e impiegati
SUDDIVISIONE IN GRUPPI E ZONE TERRITORIALI DEI SALARI E DEGLI STIPENDI
Gruppo "GRANDI CENTRI": Appartengono a questo gruppo tutte le cartiere (stabilimenti, uffici e magazzini) che si trovano in comuni con popolazione non interiore ai 200.000 abitanti o in territori ad essi connessi per normalita' di vita.
Gruppo "A": Comuni nei quali si trovano cartiere che con organico normale occupano complessivamente trecento lavoratori, oppure una o piu' cartiere che da sole ne occupano almeno cento; nonche' tutte le fabbriche di cellulosa, ovunque si trovino.
Gruppo "B": Tutti gli altri comuni, nonche' tutte le cartiere che essiccano esclusivamente ad aria.
ZONE TERRITORIALI
ZONA 0: Milano, Torino, Genova
ZONA I: Como, Firenze, Roma, Varese.
ZONA II: Aosta, Bolzano, Crema, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Sondrio, Trieste. Extra zona: Verbania.
ZONA III: Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli. Extra zona: Biella.
ZONA IV: La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza.
ZONA V: Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.
ZONA VI: Forli', Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine.
ZONA VII: Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso.
ZONA VIII: Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni.
ZONA IX: Ascoli Piceno, Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo.
ZONA X: Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo.
ZONA XI: Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani.
ZONA XII: Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria.
Parte di provvedimento in formato grafico
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