060U1834
060U1834
Pagamento dell'assegno supplementare di congrua al Clero. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1960 n. 1834)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per le spese di culto al Clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 2590 ;
Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 2590 , e' sostituito dal seguente:
(("Il pagamento degli assegni supplementari di congrua, compresi gli assegni al clero sardo, degli assegni in compenso delle spese di culto e degli assegni dovuti agli economi spirituali, di cui al testo unico approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , e successive modificazioni, nonche' della indennita' integrativa speciale, di cui all' art. 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343 , e successive modificazioni, e' effettuato a rate mensili posticipate, che scadono il giorno 25 di ciascun mese.
La rata del mese di dicembre scade il giorno 20")) .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - SCELBA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1961 Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 87. - VILLA