Monitoring Gesetzessammlung

061U0106

IT - DPR

061U0106

Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' lattierocasearia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961 n. 106)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 9 dicembre 1957, e relative tabelle, per i lavoratori addetti alle aziende esercenti l'attivita' lattiero-casearia, stipulato tra l'Associazione italiana Lattiero-Casearia, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione; Visto l'accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia, allegato al predetto contratto; Visto l'art. 8 del concordato interconfederale 6 dicembre 1945, relativo al lavoro a cottimo, allegato al contratto predetto; Visto l'accordo 21 novembre 1949, aggiuntivo al contratto nazionale normativo 12 marzo 1949, da valere per gli operai addetti alla salagione e stagionatura del formaggio pecorino, stipulato tra l'Associazione italiana Lattiero-Casearia, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 56 del 18 marzo 1960, degli atti sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 9 dicembre 1957 e l'accordo aggiuntivo 21 novembre 1949, relativi ai lavoratori addetti alle imprese lattiero-casearie ed agli operai addetti alla salagione e alla stagionatura del formaggio pecorino, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dal contratto 9 dicembre 1957 ed allo stesso allegate, degli atti indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' lattiero-casearia. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 marzo 1961 Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 12. - VILLA -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 29 giugno 1963, n. 106 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1963, n. 175) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R 16 gennaio 1961, n. 106, in quanto si riferisca alla Categoria dei lavoratori dipendenti dalle centrali del latte e dai centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare, in riferimento agli articoli 3 , 39 e 76 della Costituzione ".

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 9 DICEMBRE 1957 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' LATTIERO-CASEARIA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO 21 NOVEMBRE 1949 AGGIUNTIVO AL CONTRATTO NAZIONALE NORMATIVO DEL 12 MARZO 1949 DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA SALAGIONE E STAGIONATURA DEL FORMAGGIO PECORINO.
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 29 giugno 1963, n. 106 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1963, n. 175) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R 16 gennaio 1961, n. 106, in quanto si riferisca alla Categoria dei lavoratori dipendenti dalle centrali del latte e dai centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare, in riferimento agli articoli 3 , 39 e 76 della Costituzione ".
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