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057U0917

IT - DPR

057U0917

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dell'Ente autonomo del Flumendosa, con sede in Cagliari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 giugno 1957 n. 917)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498 , con il quale e' stato istituito l'Ente autonomo del Flumendosa, avente lo scopo di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa per irrigazione, uso potabile e produzione di forza motrice;
Vista la nota del 18 luglio 1956, n. 3792/XII-1, con la quale l'Ente autonomo del Flumendosa ha chiesto la rappresentanza e la difesa dei propri interessi, nei giudizi attivi e passivi, da parte dell'Avvocatura dello Stato;
Ritenuto che l'Ente autonomo del Flumendosa e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dei lavori pubblici;
Considerata l'opportunita' dell'assunzione, ad opera dell'Avvocatura dello Stato, della rappresentanza e della difesa del detto Ente nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali;
Visto il testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611 , e successive modificazioni delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per i lavori pubblici;
Decreta:
L'Avvocatura, dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dell'Ente autonomo del Flumendosa, con sede in Cagliari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella accolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 giugno 1957 GRONCHI ZOLI - GONELLA - MEDICI - TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 60. - RELLEVA
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