Monitoring Gesetzessammlung

061U0145

IT - DPR

061U0145

Norme sul trattamento economico e normativo per gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese industriali. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961 n. 145)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo economico collettivo 20 giugno 1956, e relativa tabella, per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana; la Confederazione Cooperativa italiana e la Federazione italiana Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio; il Sindacato Nazionale Agenti e Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti, il Sindacato Nazionale Agenti Propagandisti in Specialita' Medicinali, con la assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed affini e con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; l'Unione italiana Agenti e Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti, con l'intervento dell'Unione italiana del Lavoro; l'Unione Sindacati Autonomi Rappresentanti Commercio Industria; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Confederazione Cooperativa italiana e il Sindacato Nazionale Agenti, Viaggiatori, Rappresentanti Piazzisti, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo 17 luglio 1957 per la relazione delle disposizioni regolamentari di cui agli artt. 19 e 20 dell'accordo economico 20 giugno 1956 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, stipulato dalle stesse organizzazioni sindacali di cui al predetto accordo 20 giugno 1956; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 64, dell'11 aprile 1960, degli atti sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati l'accordo 20 giugno 1956, relativo alla disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, nonche' l'accordo 17 luglio 1957 per la redazione delle disposizioni regolamentari di cui agli artt. 19 e 20 del predetto accordo economico 20 giugno 1956, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese industriali. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1961 Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 32. - VILLA ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno-9 luglio 1970, n. 127 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 145 , nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il tentativo di conciliazione preveduto dall'art. 14 dell'accordo economico collettivo del 20 giugno 1956, per la disciplina del rapporto d'agenzia e rappresentanza commerciale".

Allegato

ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO DEL 20 GIUGNO 1956 PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE.
Parte di provvedimento in formato grafico
((1))
ACCORDO 17 LUGLIO 1957 PER LA REDAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI AGLI ARTICOLI 19 E 20 DELL'ACCORDO ECONOMICO 20 GIUGNO 1956 PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE.
Parte di provvedimento in formato grafico
------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno-9 luglio 1970, n. 127 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 145 , nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il tentativo di conciliazione preveduto dall'art. 14 dell'accordo economico collettivo del 20 giugno 1956, per la disciplina del rapporto d'agenzia e rappresentanza commerciale".
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