061U0153
061U0153
CNL giornalistico (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961 n. 153)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1950, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 11 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 gennaio 1959 e relativa tabella, per i giornalisti, stipulato tra la, Federazione italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa italiana; Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i giornalisti 23 luglio 1917, l'accordo 25 giugno 1952 per l'adeguamento delle clausole economiche del contratto di lavoro per i giornalisti, l'accordo 15 gennaio 1955 e relativa tabella, per il conglobamento delle retribuzioni dei giornalisti, allegati al predetto contratto; Vista la pubblicazione negli appositi Bollettini, n. 7 del 18 gennaio 1960 e n. 99 del 16 luglio 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 gennaio 1959 per i giornalisti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratti anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, del contratto e degli accordi indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i giornalisti. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1961. GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1961 Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 55. - VILLA ------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 27 dicembre 1973, n. 188 (in G.U. 1a s.s. 02/01/1974, n. 2)ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153 : "Norme sul trattamento economico e normativo dei giornalisti", che rende esecutivo erga omnes il contratto collettivo nazionale per i giornalisti 10 gennaio 1959, limitatamente all'art. 27, terzo comma, di detto contratto, nella parte in cui riduce l'indennita' di anzianita' nella misura del cinquanta per cento, in caso di dimissioni, ai giornalisti che non abbiano superato i cinque anni di servizio.
Art. 1
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO
Milano, addi' 10 gennaio 1959
tra
la Federazione Italiana Editori Giornali rappresentata dal Presidente Tommaso Astarita e dai Vice Presidenti: Servilio Cavazzani, Giuseppe Colli, Aldo Palazzi e Lodovico Riccardi, con l'intervento dei signori Giuseppe Arbitrio, Umbertomaria Bottino, Fiorenzo Casella, Alberto Invernizzi, Carlo Pelloni, Ferdinando Perrone, Elio Treccani, assistiti dai signori: Cesare Salvini, Antonio Sciavicco e Piero
Lupetti
e
la Federazione Nazionale della Stampa Italiana rappresentata dal Presidente Alberto Bergamini, dal Consigliere Delegato Leonardo Azzarita, dal Consigliere Sindacale Amilcare Morigi, dal vice Consigliere Sindacale Cesare Ugolini, dal Presidente della Commissione Nazionale dei Giornalisti Giovanni Moccagatta, con l'intervento dei membri del Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale della Stampa Italiana Alberto Jacometti (C.G.I.L), Natale Graziani (U.I.L.) e Leopoldo Rubunacci (C.I.S.L.), dei membri della Commissione Nazionale dei Giornalisti Michele Abbate (Bari), Angiolo Berti (Bologna), Salvatore Brancati (Palermo), Adriano Falvo (Napoli), Danilo Gavagnin (Venezia), Ugo Manunia (Roma), Bruno Piazza (Trieste), Guido Serra (Milano), Giovanni Spetia (Genova), Angiolo Maria Zoli (Firenze) e dei delegati pubblicisti Giuseppe Luongo e Mario Ciampi, assistiti da Leonardo Paloscia (Consigliere Amministratore dell'I.N.P.G.I.), Ettore Azais e Giorgio Funaro;
e' stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Art. 1.
Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli Editori di giornali, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa ed i giornalisti professionisti che prestano la loro normale attivita' giornalistica quotidiana con carattere di continuita' e con vincolo di dipendenza, anche se svolgono all'estero la loro attivita'.
Sono giornalisti professionisti coloro che tali risultano qualificati a sensi degli attuali ordinamenti sulla professione giornalistica.
Art. 2
Art. 2.
Le norme del presente contratto si applicano anche ai giornalisti professionisti addetti ai quotidiani ed alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che non diano opera giornalistica quotidiana, purche' sussistano continuita' di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilita' di un servizio.
Art. 3
Art. 3.
Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto.
I contratti a termine, che non tutelino tali diritti, sono ammessi soltanto per i giornalisti assunti per un incarico speciale ben determinato, limitato ad un periodo di tempo che non potra' comunque superare i dodici mesi e solo in ragione di uno su quindici redattori o frazione di quindici, salvo le assunzioni per le sostituzioni dei giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza e puerperio.
Sono pure ammessi per i giornalisti assunti da giornali quotidiani e periodici, la pubblicazione dei quali abbia carattere temporaneo e avvenga per un periodo di tempo predeterminato, non superiore ai dodici mesi.
Anche nei contratti a termine, configurati nel comma precedente, e' obbligatoria la corresponsione dei minimi di stipendio nei casi in cui e' dovuta a norma del presente contratto.
I contratti a termine che non si riferiscono ad una determinata specialita' di rapporto, cadono sotto la disciplina del presente contratto. In caso di anticipata risoluzione non dovuta a fatta o a colpa del giornalista, o in caso di cessazione per compimento del termine, essi comportano per il giornalista il diritto ad una indennita' che in ogni caso non potra' essere inferiore a quella stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato.
Tale indennita' sara' assorbente di quegli indennizzi che fossero dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine.
Nel caso che gli indennizzi dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine superassero l'ammontare della indennita' stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato sara' corrisposto soltanto l'ammontare correlativo a tali indennizzi.
Art. 4
Art. 4.
L'assunzione del giornalista deve risultare da atto scritto rilasciato al momento della sua entrata in servizio.
Il documento relativo non e' comunque elemento necessario per la costituzione del rapporto di lavoro.
All'atto della assunzione potra' essere convenuto per iscritto un periodo di prova non superiore a mesi tre. Durante tale periodo il rapporto di lavoro potra' essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per il periodo di servizio prestato.
Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato durante il periodo di prova verra' computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianita' di servizio.
Il periodo di prova non e' rinnovabile in alcun caso, neppure per intervenuti mutamenti nella direzione o nella proprieta' della azienda. Non potra' essere sottoposto a periodo di prova il praticante che divenga professionista nella stessa azienda nella quale ha svolto il praticantato.
Nella lettera di assunzione dovranno essere indicate la qualifica e la retribuzione del giornalista.
Per le assunzioni posteriori al 30 novembre 1955 dovranno anche essere indicate la testata o le testale per le quali il giornalista puo' essere chiamato a prestare la sua opera.
Art. 5
Art. 5.
In tutte le imprese editrici di giornali quotidiani e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa e' obbligatoria l'assunzione di giornalisti qualificati professionisti a termini degli attuali ordinamenti:
a) nelle direzioni e nelle redazioni;
b) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza della Capitale, delle capitali estere e di Nuova York;
c) per i servizi di inviato speciale;
d) come corrispondenti dai capoluoghi di provincia dove esistono giornali quotidiani locali o redazioni succursali o distaccate dei quotidiani, quando non si determini incompatibilita' derivante da eventuali cumuli di incarichi.
Spettera' la qualifica di redattore, oltre che ai giornalisti professionisti di cui alle lettere a), b), c), anche ad ogni giornalista professionista corrispondente il quale faccia parte di una redazione succursale o distaccata, e cosi' pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane od estere di carattere generale da lui elaborate.
Per redazioni succursali o distaccate si intendono quelle istituite nelle varie localita' che forniscano in modo sistematico e quotidiano notizie ampie, dettagliate ed elaborate per la pagina locale, con i criteri in uso per la cronaca cittadina.
Art. 6
Art. 6.
Le facolta' del direttore saranno determinate da particolari accordi da stipularsi fra Editore e Direttore, tali in ogni caso da non risultare in contrasto con quanto stabilito dal presente contratto.
Nell'esercitare le attribuzioni di cui all'articolo seguente il Direttore dovra' agire in conformita' agli accordi presi con l'Editore.
E' il Direttore che propone le assunzioni e, per morivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti.
Art. 7
Art. 7.
E' competenza specifica ed esclusiva del Direttore di impartire ai redattori le direttive politiche e tecnico professionali per lo svolgimento del lavoro.
Il Direttore stabilisce altresi' le mansioni di ogni redattore, da' le disposizioni necessarie al buon andamento del servizio e fissa anche gli orari quando ne ravvisi la necessita'.
Nota a verbale.
La Federazione Italiana Editori Giornali di Gara che laddove fossero accertati casi di orario fuori della norma comune, d'accordo, se del caso con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, interverra' presso gli associati per eliminare tali casi.
Art. 8
Art. 8.
Il giornalista quando sia stato assunto per prestare esclusivamente la sua opera ad una impresa giornalistica o agenzia di informazioni per la stampa non potra' assumere altri incarichi senza esserne autorizzato per iscritto dal Direttore, d'accordo con l'Editore.
In ogni caso il giornalista non potra' assumere incarichi in contrasto con gli interessi morali e materiali dell'azienda alla quale appartiene.
Art. 9
Art. 9.
I redattori articolisti non possono cedere ad altri giornali o periodici gli articoli non pubblicati dal giornale o periodico al quale sono addetti, senza previo consenso dell'Editore, sentito il parere del Direttore.
L'articolista, sia esso redattore, corrispondente, inviato speciale o semplice collaboratore, puo' pubblicare in volume gli articoli inviati, siano o non siano stati retribuiti, tre mesi dopo la consegna dell'ultimo della serie, anche se non pubblicati dal giornale o periodico al quale erano destinati.
Art. 10
Art. 10.
Il prestatore d'opera giornalistica al quale si applichi il presente contratto deve essere retribuito a stipendio mensile.
Quando non vi sia stipendio mensile, la retribuzione deve essere ragguagliata, a tutti gli effetti, al mensile risultante dalla media delle retribuzioni degli ultimi 12 mesi.
Ai giornalisti di cui all'art. 11 e a quelli di cui all'art. 12 che prestino la loro opera con carattere continuativo per piu' di una testata di giornale quotidiano del medesimo Editore, sara' riconosciuto, ove non esista, un superminimo da concordarsi in sede di accordi individuali.
Al giornalista che occasionalmente sia chiamato a dare nella stessa giornata, oltre alla normale prestazione, altra prestazione piena per una differente testata quotidiana dello stesso Editore, e' dovuto un ventiseiesimo della retribuzione mensile.
Ai giornalisti di cui all'art. 11 che prestino la loro opera presso le agenzie di stampa a diffusione nazionale e limitatamente a quelli impegnati, per la natura delle loro mansioni, oltre alla prestazione normale del redattori interni della stessa agenzia, sara' riconosciuto, ove non esista, un superminimo da concordarsi in sede di accordi individuali.
Art. 11
Art. 11.
I minimi di stipendio spettanti ai redattori di giornali quotidiani e di agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, sono quelli fissati dalle tabelle allegate al presente contratto per le seguenti categorie:
a) redattore con meno di 18 mesi di anzianita' professionale;
b) redattore ordinario;
c) capo servizio, nelle redazioni con piu' di cinque redattori.
E' considerato capo servizio il redattore al quale sia stata riconosciuta per iscritto tale qualifica o al quale comunque sia stata attribuita a sensi dell'art. 22 la responsabilita' di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze uno o piu' redattori o collaboratori fissi di cui all'art. 2 col compito di coordinarne e rivederne il lavoro.
Nelle redazioni con piu' di cinque e fino a dieci redattori, vi puo' essere un solo capo servizio:
d) capo redattore, titolare, o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale.
Oltre i minimi predetti saranno corrisposti l'indennita' di contingenza ed un terzo elemento di L. 1.000 mensili per l'Alta Italia e di L. 250 mensili per l'Italia Centro-Meridionale. Il terzo elemento verra' corrisposto integralmente per le citta' di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Varese e Venezia.
Sara' ridotto del sei per cento per le Provincie di Bergamo, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, La Spezia, Livorno, Padova, Udine e Verona.
Sara' ridotto del dieci per cento per tutte le altre citta'.
Il terzo elemento non e' computabile ai fini delle maggiorazioni per il lavoro notturno, per quello festivo e per quello straordinario degli stenografi.
Art. 12
Art. 12.
Per i giornalisti professionisti, corrispondenti di quotidiani o agenzie di informazioni quotidiane per la stampa collegati alle redazioni con una comunicazione telefonica o postale quotidiana, la retribuzione mensile, ivi comprese, in quanto di ragione, le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima, non potra' essere inferiore alle misure di cui appresso:
a) L. 30.500 per i corrispondenti da Milano ai quali sia richiesto di fornire notizie, oltre che dalla Lombardia, da altre Regioni dell'Alta Italia ed eventualmente anche notizie italiane ed estere da loro elaborate senza la continuita' contemplata dall'art. 5;
b) L. 20.150 per i corrispondenti da Capoluoghi di Regione con piu' di 1.00.000 di abitanti;
c) L. 14.400 per i corrispondenti da Capoluoghi di Regione con piu' di 500.000 abitanti; e per quelli di Bologna, Firenze, Palermo, Trieste e Venezia;
d) L. 11.500 per i corrispondenti da Capoluoghi di Regione con meno di 500.000 abitanti; e per quelli delle citta' di Catania e di Messina;
e) L. 9.200 per i corrispondenti da Capoluoghi di Provincia con piu' di 100.000 abitanti, e per quelli delle citta' di Trento e di Bolzano;
f) L. 6.450 per i corrispondenti da Capoluoghi di Provincia con meno di 100.000 abitanti.
Ai minimi di cui sopra sara' aggiunto un eventuale compenso per le notizie pubblicate.
In caso di infortunio o di malattia riconosciuti, ai corrispondenti di cui al presente articolo sara' conservato il posto per un periodo di quattro mesi. Per la prima meta' di tale periodo sara' corrisposta mensilmente la intera retribuzione; per la seconda meta' sara' corrisposta mensilmente la meta' della retribuzione.
Art. 13
Art. 13.
Ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio, redattore ordinario, spettera', indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione dello stipendio mensile per ogni biennio di anzianita' maturato presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza, fino ad un massimo di 12 scatti.
Tale maggiorazione sara' pari al 5% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza per i primi sei scatti e del 6% per i successivi.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Nel caso di passaggio a categoria superiore l'anzianita' del giornalista, ai fini degli aumenti periodici, decorrera' dal giorno di assegnazione alla nuova categoria, ferma restando comunque la eventuale maggior retribuzione in atto al momento del passaggio.
Gli aumenti periodici al redattore avente meno di 18 mesi di anzianita' professionale decorreranno dal giorno in cui egli ha maturato il diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore ordinario.
Gli aumenti individuali concessi nel corso del biennio potranno essere conteggiati nello scatto biennale che spetta al giornalista quando l'editore abbia manifestato per iscritto, contestualmente alla comunicazione dell'aumento, la volonta' di farli assorbire.
I giornalisti professionisti, esauriti nella stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza i 12 scatti di anzianita' previsti dal primo comma del presente articolo, avranno diritto di fruire, per l'anzianita' di servizio maturata dal 1 gennaio 1958, di ulteriori tre aumenti biennali, in ragione del 6% del minimo di stipendio aumentato della indennita' di contingenza quando non abbiano avuto in precedenza aumenti individuali tali da far raggiungere al loro stipendio di fatto (senza tener conto degli aumenti periodici di anzianita' e, per coloro che ne hanno fruito, dell'aumento di cui all'accordo 25 giugno 1952 - vedi allegato 2) rispettivamente la misura di 106/100 del minimo di stipendio della categoria, aumentato della indennita' di contingenza, in atto alla data di maturazione del primo scatto; di 112/100 del minimo di stipendio, aumentato della indennita' di contingenza, in atto alla data di maturazione del secondo scatto e di 118/100 del minimo di stipendio, aumentato della indennita' di contingenza, in atto alla data di maturazione del terzo scatto.
Ai giornalisti che avessero avuto aumenti in misura interiore alle predette, sara' corrisposta la differenza fino a concorrenza. Per coloro elle avessero avuto aumenti in misura superiore alle predette si procedera' all'assorbimento della eccedenza all'atto della applicazione dell'aumento biennale.
Per il computo degli aumenti periodici di anzianita' al direttore, condirettore, e vice direttore maturati anteriormente al 1 luglio 1953, si fara' riferimento al minimo di stipendio del redattore capo.
Per duello degli aumenti maturati successivamente al 1 luglio 1953 si fara' riferimento al minimo di stipendio del redattore capo aumentato del 20%. Detta percentuale ha soltanto valore convenzionale limitatamente agli effetti del presente articolo, non intendendosi con cio' aver voluto determinare un minimo di stipendio per il direttore, condirettore e vice direttore.
A) Criteri per il calcolo degli aumenti periodici per l'anzianita' maturata al 1 luglio 1953.
Per l'anzianita' di servizio maturata alla data 1 luglio 1953 l'importo degli aumenti derivati dagli scatti acquisiti rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita a tale data.
Ad ogni aumento dei minimi di stipendio, l'importo consolidato di cui al comma che precede verra' aumentato in ragione del 5% della differenza tra il nuovo minimo e quello in vigore al 1 gennaio 1955 (accordo per il conglobamento - vedi allegato 3) per ogni scatto maturato al 1 luglio 1953 fino ad un massimo di 6, e del 6% per i successivi.
B) Criteri per il calcolo degli aumenti periodici per l'anzianita' maturata dopo il 1 luglio 1953.
Tale calcolo sara' effettuato aggiungendo al minimo di stipendio tante aliquote del 5% quanti sono i bienni di anzianita' maturati dopo il 30 giugno 1953 fino al sesto scatto, e del 6% per i successivi. Gli aumenti periodici di anzianita' successivi al 30 giugno 1953 saranno calcolati sui minimi di stipendio aumentati della indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto.
Ad ogni successiva variazione dei minimi di stipendio saranno nuovamente calcolati gli aumenti periodici di anzianita' maturati, in relazione ai nuovi minimi.
Per quanto concerne le variazioni della indennita' di contingenza il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
Art. 14
Art. 14.
Ai giornalisti, i servizi originali di corrispondenza e di collaborazione dei quali vengano utilizzati dalla azienda da cui dipendono mediante cessione ad altra azienda in Italia, e' dovuto, per la durata della cessione, un maggior compenso nella misura del 20% dello stipendio. Tale maggior compenso non sara' pero' computabile ad alcun effetto e nessuna indennita' sara' dovuta al termine della cessione.
Art. 15
Art. 15.
I giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio, redattore e i corrispondenti di cui all'art. 12, hanno diritto nel mese di dicembre ad una tredicesima mensilita', l'ammontare della quale dovra' essere pari a trenta ventiseiesimi della retribuzione mensile, compresi i compensi fissi di qualsiasi natura percepiti da oltre sei mesi consecutivi.
I nuovi assunti, che abbiano superato il periodo gli prova, hanno diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilita', quanti sono i mesi intercorsi dalla data di assunzione al 31 dicembre.
Coloro che cessano di appartenere alla azienda, salvo che non siano in periodo di prova, hanno diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi decorsi dal 1 gennaio alla data di risoluzione del rapporto.
Art. 16
Art. 16.
Ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, redattore capo, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio, redattore ordinario, redattore con meno di 18 mesi di anzianita' professionale, i quali al 30 giugno abbiano almeno un anno compiuto di anzianita' effettiva nella categoria dei professionisti, sara' corrisposta, a quella data, una indennita' di redazione pari all'ammontare della retribuzione mensile fino ad un massimo di L. 144.000 per il redattore con meno di 18 mesi di anzianita' professionale: L. 160.000 per il redattore ordinario: L. 200.000 per il capo servizio L. 245.000 per il capo redattore e per il titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale e L. 280 mila per il direttore, condirettore, vice direttore.
Ai giornalisti professionisti non contemplati nel comma precedente, che abbiano almeno un anno di anzianita' effettiva nella categoria dei professionisti, che prestino servizio nelle redazioni e la cui prestazione sia retribuita con stipendio fisso mensile, la indennita' redazionale sara' corrisposta in misura pari all'ammontare della retribuzione mensile fino ad un massimo di L. 48.000.
Le modalita' di corresponsione dell'indennita' redazionale saranno conformi a quelle stabilite per la tredicesima mensilita'.
L'indennita' redazionale non e' computabile ai fini della determinazione della tredicesima mensilita' e della indennita' sostitutiva delle ferie. Vale invece agli altri effetti.
Art. 17
Art. 17.
E' lavoro notturno quello che inizia non dopo le ore 5,30 o che termina dopo le ore 0,30.
Il giornalista tenuto a prestare la sua opera in orario notturno ha diritto alla maggiorazione del 12 per cento da calcolarsi sul minimo di stipendio mensile della categoria di appartenenza, ragguagliabile in caso di prestazione giornaliera ad un ventiseiesimo del minimo stesso.
La maggiorazione predetta ha valore per le citta' di: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo. Roma, Torino, Trieste, Varese, Venezia. Per tutte le altre citta' la maggiorazione e' dell'8%.
Della maggiorazione per il lavoro notturno sara' tenuto conto ai soli fini delle indennita' di liquidazione e della previdenza, escluso ogni altro effetto contrattuale.
Norma transitoria.
In relazione alla nuova disciplina del lavoro. notturno attuata con Contratto Nazionale di Lavoro giornalistico 29 novembre 1955, si conviene:
- per i giornalisti che erano in servizio al 1 dicembre 1955 e che, alla data di entrata in vigore del presente contratto, abbiano uno stipendio di fatto superiore ai 122/100 del nuovo minimo di stipendio della categoria di appartenenza, senza tener conto degli aumenti periodici di anzianita', degli eventuali aumenti di merito concessi dal 1 dicembre 1955 ad oggi, e, per coloro che ne hanno fruito, dell'aumento di cui all'accordo 25 giugno 1952, si intende che lo stipendio di fatta e' comprensivo a tutti gli effetti della maggiorazione per il lavoro notturno e pertanto a tali giornalisti non spetta la maggiorazione prevista dall'art. 17 del presente contratto;
- per i giornalisti che nelle condizioni di cui sopra, abbiano uno stipendio di fatto compreso fra i 122/100 ed i 110/100 del minimo di stipendio della categoria, la maggiorazione per il lavoro notturno sara' pari all'importo della differenza tra lo stipendio di fatto ed i 132/100 del minimo stipendiale della categoria;
- per i giornalisti elle nelle condizioni di cui sopra, abbiano uno stipendio di fatto inferiore ai 110/100 del minimo di stipendio della categoria, la maggiorazione del lavoro notturno sara' pari al 12% o all'8% da calcolarsi a sensi dell'art. 17.
Art. 18
Art. 18.
Il numero massimo delle ore lavorative per gli stenografi non puo' superare le sei ore, sia di notte che di giorno, intendendosi per lavoro notturno quello che termina dopo la mezzanotte.
In considerazione della particolarita' delle funzioni dello stenografo la sesta ora del lavoro notturno, quando sia richiesta, sara' compensata con un ventiseiesimo della retribuzione mensile diviso per sei.
Restano fermi i massimi di orario eventualmente goduti sino alla data di entrata in vigore del presente contratto dagli stenografi, in quanto costituiscono condizioni individuali di maggior favore.
Il lavoro compiuto dagli stenografi nei giorni non festivi, oltre l'orario di categoria, deve essere compensato con una maggiorazione del 50% se diurno e dell'80% se notturno, sulla cifra della retribuzione e in aggiunta alla stessa, ragguagliata ad ore. Il ragguaglio si calcola dividendo la retribuzione mensile per 26 e il quoziente ottenuto per 6, salvo i migliori trattamenti individuali in atto. Dal ragguaglio sono esclusi i compensi fissi eventualmente percepiti dallo stenografo per incarichi non attinenti strettamente alla sua prestazione stenografica.
Art. 19
Art. 19.
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, le festivita' nazionali del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 4 novembre, nonche' le festivita' infrasettimanali: 1 gennaio, 6 gennaio, 19 marzo, lunedi' di Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e la ricorrenza del Patrono della citta' in cui ha sede il giornale.
Quest'ultima festivita' sara' spostata ad altro giorno, da stabilirsi fra le Organizzazioni competenti, quando la ricorrenza del Patrono coincida con altra festivita' infrasettimanale o nazionale.
Il giornalista che nelle festivita' nazionali o infrasettimanali non presta la sua opera non ha diritto ad alcun compenso, oltre la normale retribuzione, purche' la festivita' non coincida con la domenica. Quando la festivita' coincide con la domenica, ancorche' non vi sia prestazione, il giornalista ha diritto ad un ventiseiesimo della normale retribuzione mensile in aggiunta alla stessa.
Il giornalista che nelle festivita' predette (fatta eccezione per quelle del 1 maggio, 15 agosto e 25 dicembre) e' chiamato a prestare la sua opera, ha diritto, in aggiunta alla sua retribuzione mensile - per le festivita' infrasettimanali:
- quando essa non coincida con la domenica ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile;
- quando essa coincida con la domenica ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile oltre al normale compenso per il lavoro domenicale (maggiorazione dell'80%);
- per le festivita' nazionali:
- in ogni caso ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione dell'80%.
Nelle festivita' del 1 maggio, 15 agosto e 25 dicembre, il giornalista non e' tenuto a prestare la sua opera.
Fermo restando il riposo compensativo a norma di legge, il lavoro compiuto dal giornalista in domenica verra' retribuito con la corresponsione della sola maggiorazione dell'80% calcolata sul ventiseiesimo della retribuzione mensile.
I compensi e le maggiorazioni di cui al presente articolo spettano qualunque sia il numero delle ore prestato nel giorno festivo.
Art. 20
Art. 20.
Ai giornalisti professionisti capi famiglia verranno corrisposti dall'Editore gli assegni familiari per le persone a carico nella stessa misura e con le stesse modalita' stabilite dalle norme di legge vigenti in tema di assegni familiari per gli impiegati dell'industria. Gli Editori sono tenuti a versare alla speciale gestione assegni familiari presso l'Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani i contributi che saranno annualmente stabiliti nella misura occorrente per corrispondere gli assegni agli aventi diritto e per le spese della gestione stessa.
Art. 21
Art. 21.
La previdenza e l'assistenza per i giornalisti professionisti sono gestite dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", secondo le norme di legge.
L'editore tratterra' sulla retribuzione del giornalista e versera' all'Istituto predetto, oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali posti dalla legge a carico del giornalista stesso, anche gli eventuali contributi supplementari che venissero determinati dal Consiglio d'Amministrazione dall'Istituto, nonche' le rate dei prestiti concessi dall'Istituto ai giornalisti.
Art. 22
Art. 22.
Il redattore il quale disimpegna per sei mesi consecutivi funzioni superiori a quelle antecedentemente esercitate, ha diritto a ritenere definitiva la sua nuova destinazione. salvo che si tratti di sostituzione di personale assente per cause di forza maggiore o per incarichi esterni di carattere temporaneo. Da tale disposizione sono escluse le funzioni di direttore, condirettore, vice direttore.
Salvo patti contrari, il giornalista assunto per prestare servizio in una determinata citta' non puo' essere trasferito di sede in un'altra citta' e potra' considerare il trasferimento nel quale non concordi, come causa di risoluzione del rapporto per fatto dell'editore.
La disposizione del comma precedente non si applica ai giornalisti in servizio all'estero che abbiano rapporto con una sola azienda dalla quale siano stati inviati all'estero.
In caso di trasferimento effettuato a termini del presente contratto, o comunque accettato dal giornalista, spettera' al medesimo il rimborso delle spese preventivamente concordate con l'editore per se', per le persone di famiglia, per la mobilia ed il bagaglio, oltre ad una indennita' pari ad un mese di stipendio.
Art. 23
Art. 23.
I giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio, redattore ordinario, redattore con meno di 18 mesi di anzianita' professionale hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di vacanza retribuito come segue:
- un mese per coloro che hanno una anzianita' aziendale fino ad anni 10:
- trenta giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianita' aziendale di oltre 10 anni e sino a 25;
- trentacinque giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianita' aziendale di oltre 25 anni.
Le festivita' nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie daranno diritto al godimento di altrettanti giorni di ferie, o al pagamento del relativo trattamento economico, a scelta dell'editore. Al giornalista che non abbia maturato l'anno di anzianita' nel periodo normale delle ferie, il godimento delle ferie medesime potra' essere riconosciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.
Nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere in tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo dovra' essere corrisposto al momento in cui il mancato godimento e' certo e comunque non oltre il 31 dicembre. Il compenso sostitutivo sara' calcolato in base alla retribuzione ed ai compensi fissi percepiti continuativamente da almeno sei mesi.
Nel caso di cessazione del rapporto, i giornalisti hanno diritto al compenso sostitutivo delle ferie per il periodo delle ferie maturate e non godute.
Il godimento delle ferie retribuite e' garantito al giornalista di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 12, in ragione di 22 giorni per ogni anno di servizio prestato.
Ai giornalisti professionisti di cui al primo comma che abbiano una anzianita' aziendale di oltre 5 anni oppure che abbiano un'anzianita' aziendale non inferiore a 2 anni ed un'anzianita' professionale superiore a 10 anni, saranno concessi permessi straordinari retribuiti per complessivi 4 giorni lavorativi nell'anno.
Nessun compenso sostitutivo e' dovuto a coloro che rinunciano in tutto o in parte ai permessi di cui al comma precedente.
Al giornalista, che ne faccia richiesta per giustificati ed eccezionali motivi sara' concesso, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, un periodo di aspettativa non superiore a sei mesi senza retribuzione.
I giornalisti che fossero chiamati a ricoprire cariche pubbliche avranno diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino a 12 mesi senza retribuzione.
Il periodo di aspettativa verra' considerato come trascorso in servizio agli effetti dell'anzianita', quando all'atto della concessione il giornalista abbia almeno due anni di anzianita' di servizio.
Ai giornalisti che fanno parte del Consiglio Direttivo o del Consiglio Nazionale o del Collegio Nazionale dei Probiviri della Federazione Nazionale Stampa Italiana o della Commissione Unica per la tenuta degli Albi Professionali dei Giornalisti, ivi compresi i Presidenti dei Comitati Regionali o Interregionali degli Albi o del Consiglio d'Amministrazione o del Comitato Esecutivo dell'Istituto di Previdenza dei Giornalisti o che risultino delegati nelle Commissioni nazionali per le trattative sindacali o al Congresso Nazionale della categoria, saranno concessi brevi permessi richiesti per tali loro funzioni, compatibilmente con le esigenze del servizio.
Nota a verbale.
In caso di malattia o infortunio di seria entita', sopraggiunti durante il godimento delle ferie, l'azienda valutera' se computare o meno il periodo di malattia o di infortunio nel numero dei giorni di ferie fruiti.
Art. 24
Art. 24.
Ai giornalisti che contraggono matrimonio e' dovuto in occasione delle nozze un congedo matrimoniale retribuito di giorni 20. Nessun compenso sostitutivo e' dovuto coloro che rinunciano volontariamente a tutto o a parte di detto permesso.
E' in facolta' della giornalista che contragga matrimonio di chiedere la risoluzione del rapporto di impiego con il pagamento delle indennita' di licenziamento.
Uguale facolta' e' accordata alla giornalista che si dimetta in caso di gravidanza o a seguito di parto.
Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Art. 25
Art. 25.
In caso di infortunio o di malattia riconosciuta al direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio, redattore ordinario, redattore con meno di 18 mesi di anzianita' professionale, non in prova, verra' riconosciuto il seguente trattamento:
1) per anzianita' di servizio fino a 5 anni conservazione del posto per 8 mesi e corresponsione della retribuzione intera per i primi 3 mesi e della meta' di essa per altri 3 mesi;
2) per anzianita' di servizio fino a 10 anni conservazione del posto per 10 mesi e corresponsione della retribuzione intera per i primi 4 mesi e di meta' di essa per altri 4 mesi;
3) per anzianita' di servizio oltre 10 anni conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione, della retribuzione intera per i primi 5 mesi e della meta' di essa per altri 5 mesi.
Il trattamento di cui sopra cessera' qualora il giornalista con piu' periodi di malattia raggiunga in complesso - durante 14, 16, 18 mesi consecutivi, rispettivamente nei casi di cui ai predetti n. 1, 2 e 3 - i limiti massimi di conservazione del posto previsti per le anzianita' di servizio sopra indicate. Se alla scadenza dei termini sopra indicati la azienda receda dal contratto, al giornalista spettera' il trattamento di liquidazione stabilito dal presente contratto.
Il periodo della malattia e' computato nella determinazione della anzianita' agli effetti delle indennita' di licenziamento.
In caso di malattia o infortunio per cause di lavoro, sara' conservato il posto fino alla guarigione clinica.
Art. 26
Art. 26.
La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva da' diritto al giornalista alla conservazione del posto senza percezione di stipendio, ne' assegni di qualsiasi altra natura per tutta la durata della ferma. Il periodo di tempo passato sotto le armi per servizio di leva viene computato ai fini della anzianita'.
In caso di richiamo alle armi il trattamento sara' quello stabilito dalle norme di legge.
Art. 27
Art. 27.
La risoluzione del rapporto costituito a sensi degli articoli 1 e 2 del presente contratto, quando non avvenga per fatto o per colpa del giornalista cosi' grave da non consentire la prosecuzione anche
provvisoria del rapporto, e' regolata dalle seguenti norme:
a) al direttore, al condirettore, al vice direttore, spetta una indennita' fissa pari a 12 mesi di retribuzione;
b) al redattore capo, al corrispondente titolare da Roma, o al capo dell'ufficio romano di corrispondenza spetta una indennita'
fissa pari a 9 mesi di retribuzione;
c) al capo servizio spetta una indennita' fissa pari a 7 mesi di retribuzione;
d) a tutti gli altri giornalisti, anche residenti all'estero,
spetta una indennita' fissa pari a sei mesi di retribuzione.
In aggiunta alla indennita' fissa di cui ai paragrafi precedenti, spetta una indennita' di anzianita' pari ad una mensilita' di
retribuzione per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.
In caso di dimissioni del giornalista dovra' essere corrisposta la sola indennita' di anzianita' nelle misure seguenti:
a) 50% ai giornalisti che non abbiano superato i 5 anni di
servizio;
b) 100% ai giornalisti che all'atto delle dimissioni abbiano
superalo i 5 anni di servizio nella azienda.
Il giornalista che abbia una anzianita' eccedente i 20 anni di servizio avra' inoltre diritto alla corresponsione di meta' della
indennita' fissa di cui ai paragrafi precedenti.
Il giornalista, tranne i casi previsti dall'art. 32, non potra' abbandonare l'azienda, senza dare un preavviso di 2 mesi. La inosservanza di tale disposizione dara' diritto all'editore di avere una indennita' equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale e' mancata la prestazione del
giornalista.
Dichiarazione a verbale.
Le parti dichiarano di avere inteso convenire che data la particolare natura del rapporto di lavoro giornalistico, in caso di recesso ad nutum da parte dell'editore, e' da escludersi, cosi' come per il passato e' sempre stata esclusa, la possibilita' di un periodo di preavviso lavorato per il giornalista professionista (sia esso addetto ai quotidiani che ai periodici) e che quindi, nel caso predetto, oltre alla indennita' di anzianita' e' dovuta, a totale tacitazione di ogni competenza per cessazione del rapporto, la indennita' fissa, nella misura integrale ed inderogabile stabilita dagli articoli 27 e 39 del contratto nazionale di lavoro, qualunque sia - superato l'eventuale periodo di prova - l'anzianita' di servizio del giornalista professionista, restando assorbita nella predetta indennita' fissa, quella prevista dall' art. 2118 del Codice civile .
Nota particolare
La Federazione Italiana Editori Giornali da' atto che con la convenzione di cui alla suddetta dichiarazione, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana non ha inteso pregiudicare ne' rinunciare a diritti che potessero derivare ai giornalisti da
eventuali, future evoluzioni legislative o giurisprudenziali.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 27 dicembre 1973, n. 188 (in G.U. 1a s.s. 02/01/1974, n. 2), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153 : "Norme sul trattamento economico e normativo dei giornalisti", che rende esecutivo erga omnes il contratto collettivo nazionale per i giornalisti 10 gennaio 1959, limitatamente all'art. 27, terzo comma, di detto contratto, nella parte in cui riduce l'indennita' di anzianita' nella misura del cinquanta per cento, in caso di dimissioni, ai giornalisti che non abbiano superato i cinque anni di servizio.
Art. 28
Art. 28.
Agli effetti della liquidazione della indennita' fissa e della indennita' di anzianita', la retribuzione mensile sara' determinata moltiplicando per 12 l'ultima retribuzione mensile, aggiungendo i 30 ventiseiesimi della retribuzione stessa (13a mensilita'), nonche' l'importo dell'indennita' redazionale, e dividendo la somma risultante per 12.
Nella retribuzione medesima saranno computati i compensi speciali percepiti da almeno sei mesi consecutivi per incarichi giornalistici di carattere continuativo. Dal computo della liquidazione sono escluse le retribuzioni per lavori domenicali e festivi, tranne il caso che siano state concordate a forfait.
Sono paramenti esclusi i rimborsi spese anche se convenuti a forfait e le gratificazioni non contrattuali.
Quando la cessazione del rapporto di lavoro giornalistico avvenga per licenziamento o per morte del prestatore d'opera, lo stipendio e ogni altro assegno mensile fisso cessano con la fine del mese nel quale siano avvenuti il licenziamento o la morte.
Quando la cessazione dipenda da dimissioni, gli stipendi e gli assegni cessano alla data delle dimissioni. Se il giornalista abbia prestato la sua opera alternativamente in orario notturno e diurno, ai fini della liquidazione della indennita' di anzianita'; si prendera' per base la retribuzione di fatto corrisposta nei due turni e se ne calcolera' la media tenendo conto del periodo di servizio prestato dal giornalista in ciascuno dei due turni durante gli ultimi dodici mesi.
Qualora il giornalista abbia prestato la sua opera in turno notturno per un periodo non inferiore agli 8 anni dei quali almeno tre consecutivi ed al momento della cessazione del rapporto presti lavoro in turno diurno, la liquidazione della indennita', per la parte relativa a tale periodo, sara' effettuata sulla base della retribuzione spettante per il turno notturno.
Ai fini della determinazione del periodo di cui al comma che precede non sara' tenuto conto del servizio prestato antecedentemente al 23 luglio 1947.
Le indennita' di licenziamento debbono essere versate non oltre otto giorni dalla data della cessazione del rapporto.
In caso di controversia sull'ammontare della liquidazione, l'editore versera' al giornalista, entro i termini di cui al comma precedente, la parte non contestata delle indennita'.
Art. 29
Art. 29.
Si intendono per compensi fissi quelli corrisposti al giornalista per incarichi speciali aventi carattere di continuita'.
Se in costanza di rapporto tali compensi fissi vengono a cessare, saranno dovute al giornalista, in base all'entita' dei compensi stessi una indennita' di anzianita' commisurata alla effettiva durata dell'incarico ed una indennita' fissa pari alla meta' di quella prevista dall'art. 27 o 39 a seconda, che il rapporto sia costituito con una azienda editrice di giornali quotidiani ovvero con azienda editrice di periodici.
Art. 30
Art. 30.
Nel caso di trapasso di proprieta' della azienda i diritti acquisiti dal giornalista si intendono riconosciuti dal nuovo proprietario. Il trapasso non determina il diritto del giornalista di ottenere la liquidazione, salvo ricorrano i casi di cui all'art. 32.
Nel caso di cessazione dell'azienda per qualsiasi causa competono al giornalista le indennita' di licenziamento.
Art. 31
Art. 31.
Nel caso di morte del giornalista, l'editore sara' tenuto a versare immediatamente al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del giornalista, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, una indennita' pari a quella che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento nel giorno della morte.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, l'indennita' sara' attribuita secondo le norme della successione.
Art. 32
Art. 32.
Nel caso di sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale ovvero di utilizzazione dell'opera del giornalista in altro giornale della stessa azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, utilizzazione tale da menomare la dignita' professionale del giornalista, questi potra', chiedere la risoluzione del rapporto con diritto alle indennita' di licenziamento.
Uguale diritto spetta al giornalista al quale per fatti che comportino la responsabilita' dell'editore si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignita'.
Art. 33
Art. 33.
Il giornalista che abbia raggiunto il 60 anno di eta' ed un'anzianita' di servizio presso la stessa azienda di almeno tre anni ha diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con il pagamento delle indennita' di licenziamento.
Ove dopo tale risoluzione egli fosse riassunto presso la stessa azienda giornalistica conservera' il diritto al trattamento previsto dal contratto giornalistico: peraltro, in caso di risoluzione del nuovo rapporto non dovuta a fatto o a colpa del giornalista cosi' grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto egli avra' diritto a conseguire un'indennita' di anzianita' pari ad una mensilita' di retribuzione per ogni anno o frazione di anno prestato durante il nuovo rapporto, oltre ad una indennita' fissa pari ad un sesto di quella prevista dagli artt. 27 o 39 del presente contratto, a seconda che il rapporto fosse costituito con azienda editrice di giornali quotidiani, ovvero con azienda editrice di periodici.
Art. 34
Art. 34.
Nelle aziende editrici di giornali e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 15 redattori, potra' essere istituito un comitato di redazione al quale e' demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente CCNL.
Ad esso e' particolarmente attribuito il compito di:
a) mantenere il collegamento con gli organi direttivi delle Associazioni Regionali di categoria e i giornalisti dipendenti dall'azienda;
b) controllare attraverso le indicazioni degli interessati l'applicazione esatta del contratto di lavoro;
c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive insorgenti tra le parti.
Potra' inoltre esprimere pareri e formulare proposte stilla organizzazione dei servizi ai fini del miglioramento dei giornali.
Tale comitato sari costituito da non piu' di tre membri da eleggersi tra i giornalisti professionisti della azienda.
Se il numero dei redattori e' inferiore a 15 in luogo del comitato di redazione potra' essere eletto un fiduciario con compiti analoghi a quelli del comitato di redazione.
I membri del comitato di redazione o di fiduciario verranno eletti dall'assemblea dei redattori e la loro nomina dovra' essere notificata all'editore dall'Associazione Regionale di stampa. Essi dureranno in carica per un periodo massimo di un anno e potranno essere rieletti. I componenti del comitato di redazione e il fiduciario non potranno essere licenziati o trasferiti in difetto di loro consenso senza il nulla osta dell'Associazione Regionale di stampa. Tale nulla osta verra' rilasciato entro otto giorni dalla richiesta quando il licenziamento non dipenda dalla attivita' sindacale svolta dai componenti medesimi nella loro funzione di membri del Comitato di redazione o in quella di fiduciario.
In caso di dissenso il giudizio spettera' al collegio di cui all'art. 43.
La tutela prevista dai comma precedenti per i membri dei comitati di redazione e per i fiduciari e' estesa ai dirigenti delle Associazioni regionali ed interregionali di stampa.
Qualora il giornalista che esplica le mansioni suddette abbia commesso mancanze tali da legittimare il licenziamento in tronco, questo potra' essere effettuato dall'editore, salvo il successivo esperimento della procedura di cui sopra.
Art. 35
Art. 35.
Nelle imprese editrici di giornali quotidiani e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, indipendentemente dal numero dei redattori e nelle aziende editrici di pubblicazioni settimanali e bisettimanali di particolare importanza, le quali per la loro attrezzatura redazionale ed il loro carattere nazionale diano garanzia di assicurare una seria preparazione professionale del praticante, e che abbiano almeno sei giornalisti professionisti dipendenti ai quali sia riconosciuta l'applicazione del presente contratto, potranno essere assunti come praticanti coloro che i ne abbiano i requisiti, ma solo nelle redazioni e in ragione di uno su dieci redattori o frazioni di dieci.
In nessun caso potranno essere affidati posti direttivi a praticanti.
L'assunzione del praticante verra' comunicata dall'editore all'Associazione di stampa della regione dove ha sede il giornale, con lettera raccomandata entro dieci giorni.
Ai praticanti. superato il periodo di prova di tre mesi, e' dovuto il seguente trattamento:
a) nei casi di infortunio o malattia avranno diritto alla conservazione del posto per tre mesi. Durante il primo mese avranno diritto alla intera retribuzione e per i successivi due mesi a meta' della stessa;
b) ad un periodo annuale di ferie di 15 giorni;
c) ad un congedo matrimoniale di 15 giorni;
d) alla 13a mensilita' nella misura e con le modalita' previste dall'art. 15 ;
e) ai compensi ed alle maggiorazioni previste dall'art. 10 per il
lavoro prestato durante i giorni festivi
f) alla maggiorazione, in quanto dovuta, prevista dall'art. 17 per il lavoro notturno;
g) in caso di licenziamento, non dovuto a fatto o a colpa tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, avranno diritto ad un termine di preavviso di un mese. In mancanza di preavviso sara' loro dovuta una indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso. Avranno Inoltre diritto ad una indennita' di tante mezze mensilita' di retribuzione quanti sono gli anni di servizio prestato;
h) in caso di dimissioni, il praticante non potra' abbandonare la azienda senza dare il preavviso di un mese. La inosservanza di tale disposizione dara' diritto all'editore di avere una indennita' equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale e' mancata la prestazione del praticante;
i) nel caso di chiamata o richiamo alle armi valgano le disposizioni di legge.
Ai praticanti verra' corrisposto un equo compenso mensile non inferiore, dopo i primi tre mesi di servizio, al sessanta per cento del minimo di stipendio dovuto al redattore ordinario e non inferiore, dopo i primi 12 mesi di servizio al 75% del predetto minimo. Verra' inoltre corrisposta la indennita' di contingenza.
All'atto della loro assunzione i praticanti dovranno esibire all'editore la prova documentale del periodo di pratica giornalistica, eventualmente svolta presso altri editori di giornali quotidiani, presso agenzie di informazioni quotidiane per la stampa o aziende editrici di pubblicazioni settimanali o bisettimanali, come indicato nel primo comma del presente articolo, corredandola del certificato di iscrizione all'Albo professionale dei giornalisti - elenco praticanti.
Il praticante deve prestare la sua opera per almeno sei mesi consecutivi nell'ultima azienda presso la quale matura l'anzianita' dei 18 mesi previsti dalle vigenti disposizioni ed ottenere la dichiarazione di idoneita' rilasciata dal direttore e quella dell'editore che documentino l'esistenza del regolare rapporto di lavoro, ai fini del passaggio nella categoria dei professionisti.
Il praticante che abbia compiuto il periodo di praticantato avra' diritto al trattamento contrattuale dei giornalisti professionisti dalla data della stia iscrizione nell'Albo dei professionisti.
All'atto della risoluzione del rapporto, il periodo di servizio prestato dal giornalista professionista nella azienda quale praticante sara' computato ai soli effetti della indennita' di licenziamento.
Art. 36
Art. 36.
Ai pubblicisti che prestano la loro opera con le caratteristiche e le modalita' di cui agli articoli 1 e 2 del presente contratto presso aziende editrici di giornali quotidiani o agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, compatibilmente con quanto disposto all'art. 5 si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 (limitatamente al 1, 2 e 4 comma), 14, 15, 19, 24, 25, 26 e 28 (per quanto di ragione) 29 (per quanto di ragione), 30, 31, 32, 37 e 43.
I pubblicisti hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie retribuite di 22 giorni lavorativi.
Per quanto riguarda la aspettativa ed i permessi sindacali, le festivita' cadenti nel periodo delle ferie ed il compenso sostitutivo delle ferie non godute, valgono le corrispondenti norme di cui all'art. 23.
La risoluzione del rapporto quando non avvenga per fatto o per colpa del pubblicista cosi' grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto stesso da' diritto ad un preavviso da parte dell'editore di due mesi se il pubblicista non ha superato i 5 anni di anzianita' aziendale e di tre mesi se egli ha superato i 5 anni di anzianita' aziendale, nonche' alla corresponsione di una indennita' di anzianita' pari ad un mese di retribuzione per ogni anno di servizio prestato.
Per le frazioni di anno saranno corrisposti i relativi dodicesimi.
Il pubblicista, tranne i casi previsti dall'art. 32, non potra' abbandonare l'azienda senza dare un preavviso di due mesi. La inosservanza di tale disposizione dara' diritto all'editore di avere un'indennita' equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale e' mancata la prestazione.
In caso di dimissioni del pubblicista dovra' essere corrisposta, dall'editore la sola indennita' di anzianita' nelle misure seguenti:
- 50% ai pubblicisti che all'atto delle dimissioni non abbiano superato i 5 anni di servizio prestato;
- 100% ai pubblicisti che all'atto delle dimissioni abbiano superato i 5 anni di servizio prestato.
Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto sono regolati dalle norme di legge.
Art. 37
Art. 37.
Per i pubblicisti di cui all'ari. 36 le norme relative alle indennita' di licenziamento hanno valore solo con decorrenza dal 1 gennaio 1939. Per l'anzianita' di servizio precedente alla data suddetta l'indennita' di licenziamento, in quanto spettante, verra' al momento della risoluzione del rapporto liquidata in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 . oppure in base agli eventuali migliori usi locali.
Art. 38
Art. 38.
Le agenzie di informazioni per la stampa sono esonerate dalla applicazione dell'art. 5 lettera d) e dell'art. 14.
Art. 39
Art. 39.
Il presente contratto, nei termini e con limiti sotto indicati, si applica anche ai giornalisti professionisti o pubblicisti che prestino normale attivita' giornalistica quotidiana con carattere di continuita' e vincolo di dipendenza in aziende editrici di periodici.
Giornalisti professionisti:
a) sono applicabili le norme contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 8 e 10 (limitatamente al primo ed al secondo comma), 13 (limitatamente ai giornalisti professionisti che prestino la loro opera con orario pieno), 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43;
b) art. 4 - fermo il disposto dell'art. 4, il periodo di prova potra' essere convenuto per un periodo massimo di 5 mesi;
c) art. 9 - fermo il disposto dell'art. 9, l'articolista potra' pubblicare in volume gli articoli inviati, sei mesi dopo la consegna dell'ultimo della serie;
d) art. 16 - la indennita' redazionale spetta anche ai giornalisti professionisti dipendenti da editori di periodici che abbiano almeno un anno di anzianita' effettiva nella categoria dei professionisti e sara' corrisposta con le modalita' previste dell'art. 16. Essa sara' commisurata ad una mensilita' della retribuzione con i massimali di cui all'art. 16, ridotti del 7%. Tale riduzione non si applica ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di redattore o di redattore capo (ove esista) che prestino la loro opera con orario pieno presso la redazione di periodici settimanali o bisettimanali di particolare importanza giornalistica e a diffusione nazionale;
e) minimo di stipendio - lo stipendio mensile spettante ai giornalisti professionisti di cui al primo comma del presente articolo aventi la qualifica di redattore con meno di 18 mesi di anzianita' professionale, di redattore ordinario o di redattore capo (ove esista) che prestino la loro opera con orario pieno nelle redazioni dei periodici, non potra' essere inferiore ai corrispondenti minimi dei giornalisti professionisti addetti ai quotidiani con l'aggiunta del 3 elemento, ridotti del 7%, oltre la indennita' di contingenza.
Tale riduzione non si applica ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di redattore con meno di 18 mesi di anzianita' professionale, di redattore ordinario o di redattore capo (ove esista) che prestino la loro opera con orario pieno presso la redazione di periodici settimanali o bisettimanali di particolare importanza giornalistica e a diffusione nazionale;
f) risoluzione del rapporto per licenziamento - la risoluzione del rapporto, quando non avvenga per fatto o per colpa del giornalista cosi' grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, e regolata dalle norme seguenti:
1) al direttore spettera' una indennita' fissa pari a 9 mesi di retribuzione;
2) al redattore capo, ove esista, una indennita' fissa pari a 7 mesi di retribuzione;
3) a tutti gli altri redattori una indennita' fissa pari a 5 mesi di retribuzione.
In aggiunta alla indennita' fissa di cui ai precedenti paragrafi, sara' dovuta una indennita' di anzianita' pari ad una mensilita' di retribuzione per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.
Per i giornalisti professionisti addetti ai periodici editi da aziende giornalistiche editrici di quotidiani ed ai giornalisti professionisti addetti ai periodici almeno settimanali, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo e che abbiano una anzianita' di 4 anni presso lo stesso editore, si applicano per la risoluzione dei rapporto i criteri e le indennita', di cui all'art. 27.
I criteri e le indennita' di cui all'art. 27 si applicano anche ai giornalisti professionisti che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo addetti ai periodici almeno settimanali di particolare importanza giornalistica e a diffusione nazionale, indipendentemente dalla loro anzianita' di servizio nell'azienda;
g) dimissioni - il giornalista, tranne i casi previsti dell'art.
32. non potra' abbandonare l'azienda senza darne un preavviso di 2 mesi. La inosservanza di tale disposizione dara' diritto all'editore di avere una indennita' equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale e' mancata la prestazione.
In caso di dimissioni del giornalista, dovra' essere corrisposta la sola indennita' di anzianita' nelle misure seguenti:
a) 50% a coloro che non hanno superato i 5 anni di servizio nella azienda all'atto delle dimissioni;
b) 100% a coloro che hanno superato i 5 anni.
Al giornalista che abbia una anzianita' aziendale eccedente i 25 anni sara' corrisposta anche meta' della indennita' fissa.
Anche per i rapporti regolati dal presente articolo sono valide la dichiarazione a verbale e la nota particolare riportate in calce all'articolo 27.
Pubblicisti:
a) sono applicabili le norme contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 8 e 10 (limitatamente al primo e al secondo comma), 13 (limitatamente ai pubblicisti che prestano opera giornalistica quotidiana con orario pieno nelle redazioni dei periodici), 14, 15 e 17 (limitatamente ai pubblicisti che prestano opera giornalistica quotidiana con orario pieno nelle redazioni dei periodici), 19, 24, 25, 26 e 28 (per quanto di ragione), 29 (per quanto di ragione), 30, 31, 32 e 43:
b) art. 4 - Fermo il disposto dell'art. 4 il periodo di prova potra' essere convenuto per un periodo massimo di cinque mesi;
c) art. 9 - Fermo il disposto dell'art. 9 l'articolista potra' pubblicare in volume gli articoli inviati sei mesi dopo la consegna dell'ultimo della serie;
d) art. 23 - Per quanto riguarda l'aspettativa ed i permessi sindacali, le festivita' cadenti nel periodo delle ferie ed il compenso sostitutivo delle ferie non godute, valgono le corrispondenti norme di cui all'articolo 23;
e) Minimi di stipendio - Lo stipendio mensile spettante ai pubblicisti che prestino opera giornalistica quotidiana con orario pieno nelle redazioni dei periodici non potra' essere inferiore ai corrispondenti minimi del giornalista professionista del quotidiano ridotti del 15% oltre la indennita' di contingenza;
f) La risoluzione del rapporto per i pubblicisti che prestino opera giornalistica quotidiana con orario pieno nelle redazioni dei periodici quando non avvenga per fatto o per colpa del pubblicista sara' regolata dalle norme seguenti:
- al direttore spettera' un preavviso di cinque mesi;
- al redattore capo un preavviso di quattro mesi;
- ai redattori un preavviso di tre mesi.
E' dovuta inoltre una indennita' di anzianita' pari ad una mensilita' di retribuzione per ogni anno di servizio prestato a far tempo dal 1 gennaio 1947. Per l'anzianita' maturata al 1 gennaio 1947, rimangono fermi i diritti eventualmente acquisiti.
Per le frazioni di anno saranno corrisposti i relativi dodicesimi;
g) Ai pubblicisti non previsti dal punto f) quando la risoluzione del rapporto non avvenga per fatto o colpa del pubblicista, spettera' un preavviso da parte dell'editore di due mesi se il pubblicista non ha superato i cinque anni di anzianita' aziendale e di tre mesi se ha superato i cinque anni di anzianita' aziendale.
Sara' inoltre dovuta una indennita' di anzianita' pari a un mese di retribuzione, per ogni anno di servizio prestato a far tempo dal 1 gennaio 1947. Per l'anzianita' maturata al 1 gennaio 1947 rimangono fermi i diritti eventualmente acquisiti. Per le frazioni di anno saranno corrisposti i relativi dodicesimi:
h) Il pubblicista, tranne i casi previsti dall'articolo 32, non potra' abbandonare l'azienda senza dare un preavviso di due mesi. La inosservanza di tale disposizione dara' diritto all'editore di avere una indennita' equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale e' mancata la prestazione. In caso di dimissioni del pubblicista, dovra' essere corrisposta dall'editore la sola indennita' di anzianita' nelle misure seguenti:
- 50% ai pubblicisti elle all'atto delle dimissioni non abbiano superato i 5 anni di servizio prestato;
- 100% ai pubblicisti che all'atto delle dimissioni abbiano superato i 5 anni di servizio prestato;
i) Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto di lavoro sono regolati dalle norme di legge.
Art. 40
Art. 40.
L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" corrispondera', nel caso di infortunio sul lavoro o extra professionale, a tutti i giornalisti aventi i requisiti prescritti dal vigente regolamento dell'Istituto per fruire dell'assistenza di malattia (o ai loro aventi causa indicati nel Regolamento di attuazione) e trattamento economico non inferiore a quello del redattore, il seguente trattamento:
a) per il caso di morte: L. 5.000.000;
b) per il caso di invalidita' permanente totale: L. 6.000.000;
c) per il caso di invalidita' permanente parziale, in proporzione all'indennita' di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacita' lavorativa.
Per le invalidita' temporanee resta fermo il trattamento di malattia previsto dal Regolamento dell'Istituto.
L'importo della indennita' prevista dal presente arti colo sara' portato in detrazione di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nella ipotesi di responsabilita' per colpa.
Art. 41
Art. 41.
Per la copertura degli oneri derivanti dai trattamento per infortunio di cui all'articolo precedente, i datori di lavoro verseranno all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, con le modalita' previste per le assicurazioni sociali obbligatorie, un contributo mensile di L. 600 per ogni giornalista di cui al precedente art. 40, la meta' del quale e' a carico del giornalista.
Il datore di lavoro e' responsabile della trattenuta e del versamento della quota a carico del giornalista.
Per i ritardi, le omissioni e la disciplina contributiva in genere valgono le norme in atto per le altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto.
Nel caso di rapporti plurimi, la quota a carico del giornalista sara' trattenuta dall'Azienda da esso indicata - con lettera raccomandata - all'Istituto. Il contributo aziendale potra' essere ripartito tra le aziende interessate.
Art. 42
Art. 42.
Per la valutazione della inabilita' e dei relativi gradi si applicano le norme e le tabelle di cui alla legge sugli infortuni del lavoro nella industria.
Al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", in relazione agli articoli 2 e 8 del suo Statuto, e' deferita la determinazione delle norme di attuazione del disposto del primo comma del presente articolo e del precedente art. 40.
Art. 43
Art. 43.
Le controversie collettive e individuali relative alla applicazione del presente contratto saranno deferite, per un tentativo di conciliazione, a un collegio costituito in ogni localita' sede di Associazione regionale di stampa formato da due rappresentanti della locale Associazione di Stampa, da due rappresentanti della Federazione editori nonche' da un quinto membro nominato di comune accordo.
Decorso un mese dalla denuncia della controversia al collegio senza che il tentativo di conciliazione sia stato compiuto, le parti potranno adire l'autorita' giudiziaria.
Art. 44
Art. 44.
Il presente contratto ha valore per il territorio della Repubblica Italiana. Ha decorrenza dal giorno 1 gennaio 1959 e avra' durata fino al 31 dicembre 1960.
Qualora non venisse disdetto da una delle parti contraenti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, si intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno.
Art. 1
Art. 1.
Fino a che non intervenga un nuovo ordinamento giuridico in tema di albo professionale dei giornalisti, si riconosce la prassi attuata fino ad ora dalla Commissione Unica per gli albi professionali dei giornalisti, con particolare riguardo alle eventuali esigenze di carattere eccezionale per la nomina dei direttori.
Art. 2
Art. 2.
Per retribuzione si intende quanto percepito dal giornalista quale corrispettivo per la sua prestazione, in forza di qualsiasi norma legislativa o contrattuale.
Art. 3
Art. 3.
Gli scatti biennali di anzianita' che siano stati assorbiti in occasione dell'aumento fisso di L. 4.500 per effetto del contratto 23 luglio 1947 - vedi allegato 1, saranno goduti in futuro per altrettanti periodi biennali in aggiunta agli scatti biennali ordinari.
Art. 4
Art. 4.
Qualora il servizio degli stenografi sia messo a profitto per ritrasmissioni l'editore corrispondera' un premio di merito.
Art. 5
Art. 5.
Le differenze fra i minimi fissati dalle tabelle allegate al presente contratto e quelli di cui alle tabelle allegate al contratto precedente dovranno essere riportate in cifra sugli stipendi di fatto.
Per i direttori, condirettori, vicedirettori la base del computo e' costituita dai minimi di stipendio del capo redattore.
Art. 6
Art. 6.
Per i collaboratori fissi di cui all'art. 2, l'editore corrispondera' sulle situazioni in atto un aumento pari a L. 100 per ogni mille lire di compenso attuale fino ad un massimale di L. 90.000 mensili.
Art. 7
Art. 7.
L'accordo 25 giugno 1952 per la revisione del trattamento economico dei giornalisti rimane confermato in tutte le sue parti (vedi allegato 2).
CNL giornalistico-Dichiarazioni a verbale
DICHIARAZIONI A VERBALE
1) In merito al superminimo da corrispondersi a sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 si ritiene opportuno chiarire che chi, pur avendo un superminimo, venga chiamato a prestare la sua opera anche per altra testata per la quale non abbia mai precedentemente lavorato, potra' invocare nei confronti del nuovo maggior lavoro, l'applicazione della predetta disposizione.
2) Per i permessi sindacali concessi in base all'ultimo comma dell'art. 23 non si fa luogo a sospensione di retribuzione.
3) Le parti in ordine al disposto dell'art. 43 del contratto circa il collegio di conciliazione delle controversie, sono d'accordo di elaborare una nuova formulazione dell'articolo stesso che consenta la costituzione di un collegio a carattere nazionale con sezioni in Roma e in Milano, in luogo dei Collegi attualmente esistenti.
4) In relazione all'ultimo comma dell'art. 12 gli editori dichiarano che non ritengono sia obbligo del corrispondente ammalato di provvedere a sue spese alla propria sostituzione
TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO (art. 11)
Parte di provvedimento in formato grafico
CNL giornalistico-Allegato 1
ALLEGATO 1
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO 23 LUGLIO 1947
(Omissis)
NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE MINIMI CONVENZIONALI
Art. 4.
(Omissis).
d) Gli scatti biennali di anzianita' gia' maturata, ed eventualmente assorbiti nell'aumento fisso di L. 4500 saranno goduti in futuro per altrettanti periodi biennali in aggiunta agli scatti ordinari.
(Omissis).
CNL giornalistico-Allegato 2
ALLEGATO 2
ACCORDO 25 GIUGNO 1952 PER L'ADEGUAMENTO DELLE CLAUSOLE ECONOMICHE DEL CONTRATTO DI LAVORO DEI GIORNALISTI
1. - Ai giornalisti professionisti di cui all'art. 11 del Contratto Nazionale di Lavoro giornalistico 2 dicembre 1950, attualmente in servizio, verra' accordato un aumento sugli stipendi di fatto percepiti alla data di entrata in vigore del presente accordo nelle misure seguenti:
Redattore Ordinario: 10% sulle prime L. 55.000 di stipendio, 5% sulle ulteriori L. 20.000;
Capo Servizio: 10% sulle prime L. 71.500 di stipendio, 5% sulle ulteriori L. 26.000;
Capo Redattore, titolare o Capo Ufficio Corrispondenza dalla Capitale: 10% sulle prime L. 83.600 di stipendio, 5% sulle ulteriori L. 30.000.
2. - Ai giornalisti professionisti di cui all'art. 12 del Contratto di Lavoro predetto, attualmente in servizio, verra' accordato un aumento della retribuzione mensile di fatto percepita alla data di entrata in vigore del presente accordo nella misura seguente:
1) per i Corrispondenti di cui alla lettera a) dell'articolo citato aumento del 10% o sulle prime L. 23.000 di retribuzione mensile;
2) per i Corrispondenti di cui alla lettera b) aumento del 10% sulle prime L. 15.000 di retribuzione mensile;
3) per i Corrispondenti di cui alla lettera c) aumento del 10% sulle prime L. 10.700 di retribuzione mensile;
4) per i Corrispondenti di cui alla lettera d) aumento del 10% sulle prime L. 8.500 di retribuzione mensile;
5) per i Corrispondenti di cui alla lettera e) aumento del 10% sulle prime L. 6.400 di retribuzione mensile;
6) per i Corrispondenti di cui alla lettera f) aumento del 10% sulle prime L. 4.300 di retribuzione mensile.
3. - Per i giornalisti professionisti addetti ai periodici di cui al primo comma dell'art. 39 del Contratto di Lavoro, attualmente in servizio, verra' accordato un aumento sullo stipendio di fatto percepito alla data di entrata in vigore del presente accordo nella misura seguente: 10% sulle prime L. 50.000 di stipendio mensile, 5% sulle ulteriori L. 18.000 di stipendio mensile.
4. - Per i direttori, condirettori, vice-direttori dei quotidiani e dei periodici, attualmente in servizio, gli aumenti da corrispondere sugli stipendi di fatto da essi percepiti alla data di entrata in vigore del presente accordo saranno uguali a quelli stabiliti per il capo-redattore.
5. - I massimali stabiliti per l'indennita' redazionale e di cui all'art. 16 del Contratto di Lavoro vengono elevati (a cominciare dall'indennita' maturanda al 30 giugno 1952) a: L. 82.500 per il redattore ordinario, L. 104.500 per il capo-servizio; L. 126.500 per il direttore, condirettore, vice-direttore, capo-redattore, titolare e capo-ufficio corrispondenza dalla Capitale.
6. - Gli aumenti di cui agli articoli precedenti riguardano le citta' di: Bari, Bologna, Firenze, Genova, La Spezia, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Varese e Venezia.
Per le altre citta' gli aumenti da corrispondere ai giornalisti in servizio sugli stipendi di fatto da essi percepiti alla data di entrata in vigore del presente accordo saranno rispettivamente dell'8,50% per la parte di stipendio compresa entro il primo massimale del 5% per la parte di stipendio compresa entro il secondo massimale.
Per le citta' di Bergamo, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Padova, Udine e Verona i massimali di cui agli articoli precedenti saranno ridotti del 6%.
Per tutte le altre citta' i massimali predetti saranno ridotti del 10%.
7. - Ai giornalisti professionisti che non diano opera giornalistica quotidiana ma prestino la loro attivita' con vincolo di dipendenza e responsabilita' di un servizio verra' corrisposto un aumento del 10% sul loro stipendio fisso fino ad un massimale di L. 60.000 mensili.
8. - Gli aumenti di cui all'accordo presente non vanno considerati agli effetti del lavoro notturno regolamentato dell'art. 17 del Contratto di Lavoro.
9. - Il presente accordo ha decorrenza dal 1 maggio 1952.
10. - Le trattative per il rinnovo del contratto nazionale dovranno aver termine entro il 30 giugno 1952 intendendosi che il nuovo contratto andra' in vigore dal 1 luglio 1953.
Dichiarazione aggiunta
Con riferimento alle intese raggiunte presso il Ministero del Lavoro in data 21 maggio 1952, verra' corrisposta ai giornalisti a titolo di sanatoria per il passato una somma pari all'importo di una mensilita' dell'aumento concesso con il presente accordo.
Art. 1
ALLEGATO 3
ACCORDO 15 GENNAIO 1955 PER IL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI GIORNALISTI
Ritenuta la opportunita' di attuare il conglobamento delle voci della retribuzione dei giornalisti dipendenti da aziende editrici di quotidiani, periodici ed agenzie di stampa e di procedere ad un nuovo assetto zonale delle retribuzioni stesse, si e' convenuto quanto appresso:
Art. 1.
I minimi di stipendio stabiliti dall'art. 11 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico 25 luglio 1953 sono abrogati.
Sono del pari abrogati il quarto, il quinto e il sesto capoverso del suddetto art. 11.
Art. 2
Art. 2.
I nuovi minimi di stipendio per i giornalisti professionisti di cui all'art. 11 del Contratto nazionale predetto sono quelli risultanti dalle tabelle annesse al presente Accordo.
Essi risultano dal conglobamento dei minimi di stipendio antecedentemente in vigore, della indennita' di contingenza in atto al 31 luglio 1954, della indennita' di caro-pane e dell'aumento derivato dalla operazione di riassetto zonale.
Il terzo elemento continuera' ad essere corrisposto separatamente nella misura e con le modalita' ed i criteri attualmente in vigore; del pari verra' corrisposto separatamente l'importo equivalente ai punti della indennita' di contingenza maturati successivamente al 31 luglio 1954.
Al redattore che abbia meno di 18 mesi di anzianita' professionale sara' corrisposto lo stipendio minimo del redattore ordinario con la riduzione del 10%.
Art. 3
Art. 3.
I nuovi minimi di stipendio hanno decorrenza dal 1 gennaio 1955.
Art. 4
Art. 4.
Le percentuali previste dai sottonotati articoli del Contratto nazionale di lavoro 25 luglio 1953 che non avevano applicazione sulla intera retribuzione sono riproporzionate come in appresso:
1) La percentuale del 25% di cui al terz'ultimo comma dell'art. 13 e' ridotta ad 20%.
2) La percentuale del 15% stabilita dall'art. 14 e' ridotta all'11%.
3) Le percentuali del 10 e del 14% di cui all'art. 17 sono rispettivamente ridotte all'8 e al 10%.
4) Le percentuali del 10 e del 25% di cui al secondo e al settimo comma, dell'art. 39 sono rispettivamente ridotte all'8 e al 18%.
Il compenso mensile corrisposto ai praticanti dopo i 3 e i 12 mesi di servizio non dovra' essere inferiore rispettivamente al 60 e al 75% del minimo di stipendio previsto per i redattori ordinari.
Art. 5
Art. 5.
La maggiorazione del 5% prevista dall'art. 13 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico sara' applicata, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Accordo, sui nuovi minimi di stipendio per quello che riguarda l'anzianita' di servizio maturata successivamente al 30 giugno 1953.
Per l'anzianita' di servizio maturata fino alla data del 30 giugno 1953 l'importo dei relativi aumenti rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.
Nota a chiarimento
Poiche' le parti contraenti ritengono che i superminimi concessi dalle aziende ai giornalisti dipendenti hanno carattere individuale o di merito, resta inteso che la differenza tra il vecchio minimo di stipendio, aumentato della indennita' di contingenza in atto al 31 luglio 1954 e della indennita' di caro-pane, ed il nuovo minimo di stipendio sara' riportata in cifra sugli stipendi di fatto.
Parte di provvedimento in formato grafico