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059U1229

IT - DPR

059U1229

Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959 n. 1229)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 162 , concernente la delega al Governo di apportare alle disposizioni del vigente Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari le modifiche richieste dal loro coordinamento con le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686 , anche ad effetti diversi da quelli indicati dall'art. 2, primo comma, dell'Ordinamento medesimo, nonche' le altre modificazioni necessarie per garantire il regolare ed efficiente espletamento dei servizi, ferme rimanendo le attuali qualifiche, attribuzioni e funzioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

E' approvato il testo dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari allegato al presente decreto, vistato dal Ministro Guardasigilli.

Art. 2

Il predetto Ordinamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - GONELLA - TAMBRONI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1960 Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 50. - VILLA

Allegato- art. 1

Art. 1.
((Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'autorita' giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte. E' fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato.))

Allegato- art. 2

Art. 2.
Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei congedi, della imposta di ricchezza mobile e complementare, delle riduzioni sui viaggi, della impignorabilita' e della insequestrabilita' sia della retribuzione, sia delle indennita', sia degli assegni, nonche' agli effetti dell'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e ai fini dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato.
La spesa relativa alle riduzioni sui viaggi e' a carico del Ministero di grazia e giustizia, alle condizioni e con le modalita' che saranno stabilite d'intesa col Ministero dei trasporti e col Ministero del tesoro.

Allegato- art. 3

Art. 3.
Il concorso a posti di ufficiale giudiziario e' indetto con decreto ministeriale da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale non meno di due mesi prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
Tale decreto e' anche pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia ed e' affisso nella sala d'ingresso delle Corti, dei tribunali e delle preture.
Il decreto deve indicare:
a) il numero dei posti messi a concorso;
b) i documenti prescritti;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
d) il programma degli esami scritti e di quelli orali;
e) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta opportuna.
Il diario delle prove scritte e la sede in cui esse debbono aver luogo possono essere stabiliti col medesimo decreto o con successivo provvedimento da comunicare ai partecipanti al concorso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte.
Il decreto deve, inoltre, indicare, tenendo presenti le norme in vigore per i pubblici concorsi ad impiego nelle Amministrazioni dello Stato, se e a quali categorie di concorrenti deve essere riservata una quota dei posti messi a concorso ed i titoli che danno luogo, a parita' di voti, a precedenza e a preferenza; deve, altresi', indicare il termine entro il quale i concorrenti che abbiano superato le prove d'esame dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza.
Il decreto deve, infine, contenere l'indicazione del termine e delle modalita' di presentazione dei documenti da parte dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al successivo art. 19.

Allegato- art. 4

Art. 4.
Possono essere ammessi al concorso coloro che - alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda - siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) eta' non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30.
Si applicano, tuttavia, le disposizioni che elevano il limite di eta' per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali. Possono partecipare al concorso senza limite di eta' gli aiutanti ufficiali giudiziari;
3) buona condotta;
4) idoneita' fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
Gli aspiranti, inoltre, debbono aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell' art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Le donne non sono ammesse al concorso.
Il Ministro puo' disporre, con decreto motivato, la esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Allegato- art. 5

Art. 5.
Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono farne domanda al Ministro per la grazia e giustizia e presentarla alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono, entro il termine stabilito dal decreto che bandisce il concorso.
Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di eta' per l'ammissione al concorso.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.
Il Ministero provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonche' le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Allegato- art. 6

Art. 6.
L'esame di concorso consta:
1) di due prove, scritte che hanno luogo in giorni distinti sulle seguenti materie:
a) nozioni di procedura civile, nonche' nozioni di ordinamento giudiziario;
b) nozioni di procedura penale e ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti;
2) di una prova orale sulle predette materie nonche' su nozioni di diritto privato, limitatamente alle materie trattate nei titoli 3° e 5° del libro I, nel titolo 1° del libro III, nel capo 2° del titolo 1° e nel titolo 5° del libro IV, e nel libro VI del Codice civile , su nozioni di diritto della navigazione, sulle leggi sulle imposte di bollo e di registro, sulla legislazione cambiaria, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e sulla disciplina degli autoveicoli.
Gli argomenti delle prove scritte e orali debbono avere speciale riferimento alle funzioni dell'ufficiale giudiziario.

Allegato- art. 7

Art. 7.
((L'esame ha luogo in Roma, davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro e composta:
1) dal direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, che la presiede;
2) dal direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari;
3) dal direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari;
4) da un magistrato di appello addetto al Ministero con funzioni ispettive;
5) da un ufficiale giudiziario che abbia compiuto almeno quindici anni di servizio)) .
Esercitano le funzioni di segretario due cancellieri addetti al Ministero.
Il Ministro nomina, altresi', i componenti destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento.
A sostituire il presidente e' chiamato il magistrato piu' anziano.

Allegato- art. 8

Art. 8.
Quando il numero dei candidati sia rilevante il Ministro ha facolta' di stabilire, con decreto, le sedi di Corte di appello presso le quali debbono aver luogo contemporaneamente le prove scritte. In tal caso, la vigilanza in ciascuna Corte e' affidata ad apposito Comitato costituito da tre magistrati di appello, nominati dal presidente della Corte di appello, d'intesa con il procuratore generale, e presieduto dal piu' anziano.
Il Ministro puo' disporre che uno dei componenti del Comitato sia un magistrato addetto al Ministero con funzioni amministrative; questi, qualora abbia la qualifica di magistrato di appello, ne assume la presidenza.
Esercita le funzioni di segretario del Comitato il cancelliere capo della Corte o chi ne fa le veci.
A coadiuvare il Comitato stesso nella vigilanza il presidente della Corte di appello, d'intesa con il procuratore generale, destina un congruo numero di funzionari di cancelleria o di segreteria e di ufficiali giudiziari.
La prova orale ha sempre luogo in Roma.

Allegato- art. 9

Art. 9.
La Commissione esaminatrice, se gli esami hanno luogo in unica sede, prepara per ciascuna prova scritta tre temi che, appena formulati, sono chiusi inpieghi, suggellati e firmati sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal segretario.
Se gli esami hanno luogo in piu' sedi, la Commissione esaminatrice formula un solo tema, del quale sono fatti tanti esemplari quante sono le sedi di esame, e ciascun esemplare viene chiuso impiego suggellato e firmato come nel comma precedente. Uno dei pieghi e' conservato dal presidente della Commissione; gli altri sono rimessi nelle sedi di esame direttamente al presidente della Corte di appello, il quale ne cura la conservazione e ne fa consegna al presidente del Comitato di vigilanza la mattina del giorno fissato per la prova.

Allegato- art. 10

Art. 10.
Nell'ora stabilita per ciascuna prova scritta, che deve essere la stessa per tutte le sedi, i candidati devono trovarsi presenti nel locale in cui ha luogo l'esame.
Il presidente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identita' personale, li fa collocare in- modo che non possano comunicare tra loro. Fatta poi constatare l'integrita' del piego o dei tre pieghi contenenti i temi e, nel secondo caso, fatto sorteggiare da un candidato il tema da svolgere, il presidente detta o fa dettare il tema che deve essere firmato da lui e dal segretario.
E' escluso dal concorso il candidato che non sia presente al momento della dettatura del tema o che, trascorso il termine di otto ore dalla dettatura medesima, non abbia consegnato il lavoro.
I lavori debbono essere scritti, a pena di nullita', esclusivamente su carta fornita ai candidati, con il timbro di ufficio e con la firma di un componente ovvero del segretario della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

Allegato- art. 11

Art. 11.
Durante le prove scritte non e' permesso ai candidati di comunicare in qualunque modo tra loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. I candidati non devono portare scritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono soltanto consultare leggi e decreti sui testi fatti preventivamente verificare dalla Commissione o dal presidente della Corte di appello per i candidati che sostengano le prove nelle sedi di Corte di appello. Il concorrente che contravviene a tale disposizione e' immediatamente escluso dall'esame, con provvedimento adottato da almeno due componenti della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
Nella sala degli esami, durante lo svolgimento delle prove scritte, debbono essere presenti almeno due componenti della Commissione o del Comitato suddetti.

Allegato- art. 12

Art. 12.
Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni d'esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
Il candidato, svolto il tema, senza apporvi la firma od altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande; scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna ad un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza; questi appone trasversalmente sul lembo e sulla restante parte della busta la propria firma e la data della consegna.
Ogni giorno, al termine della prova, tutte le buste vengono raccolte impieghi suggellati e firmati da un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza e dal segretario.
Quando gli esami scritti hanno luogo in piu' sedi, i lavori vengono spediti giornalmente, impiego raccomandato, alla Commissione esaminatrice dai singoli Comitati di vigilanza per il tramite del presidente della Corte di appello.

Allegato- art. 13

Art. 13.
Esaurite le prove scritte, la Commissione e' convocata nel termine di quindici giorni per iniziare l'esame dei lavori.
La Commissione, constatata l'integrita' dei sigilli, fa aprire il piego o i pieghi contenenti le buste. Il segretario apre, quindi, le buste esterne una dopo l'altra e appone lo stesso numero progressivo su ciascun lavoro e sulla busta interna contenente il nome del candidato.
La Commissione, letto il lavoro, assegna il voto che subito viene annotato in lettere sul lavoro stesso; la annotazione e' sottoscritta dal presidente e dal segretario.
Dopo che sono stati esaminati e giudicati tutti I lavori, la Commissione apre le buste contenenti i nomi dei candidati ai quali restano attribuiti i voti gia' annotati sui rispettivi lavori.

Allegato- art. 14

Art. 14.
La Commissione annulla l'esame quando il candidato abbia contravvenuto alle prescrizioni dell'art. 12, secondo comma, ovvero quando abbia fondate ragioni per ritenere che il lavoro sia stato copiato, in tutto o in parte, da altro lavoro o da qualche autore. La decisione della Commissione sull'annullamento e sulla conseguente esclusione del candidato dal concorso e' definitiva.

Allegato- art. 15

Art. 15.
Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale ha luogo nel giorno stabilito dalla Commissione per ciascun candidato, che deve averne notizia almeno tre giorni prima di quello fissato. Essa e' pubblica; non puo' durare meno di quindici minuti ne' piu' di trenta.
Ogni componente della Commissione puo' interrogare i candidati sulle materie di esame; tuttavia il presidente puo' all'inizio della seduta assegnare ai componenti le materie sulle quali essi dovranno interrogare i concorrenti.
Terminata la prova orale di ciascun candidato, la Commissione procede alla votazione; il voto assegnato viene subito annotato nel processo verbale.
La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.
La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale, ed e' aumentata di un voto per i candidati che abbiano superato la prova orale e prestino lodevole servizio quale aiutante ufficiale giudiziario. L'aumento e' deliberato dalla Commissione a favore di ciascun candidato, che risulta avervi diritto, subito dopo avergli assegnato il voto per la prova orale.
Il segretario alla fine di ogni seduta rende pubblico il risultato delle prove mediante affissione alla porta della sala degli esami.

Allegato- art. 16

Art. 16.
Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Nel formare la suddetta graduatoria deve tener conto anche dei titoli di precedenza e di preferenza che i concorrenti abbiano presentato nel termine stabilito nel bando di concorso a norma dell'art. 3.
Entro i limiti dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori i primi classificati nella graduatoria degli idonei, salvo le quote riservate in favore delle categorie di concorrenti specificate nel bando.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano taluni che appartengano a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto a riserva di un maggior numero di posti.

Allegato- art. 17

Art. 17.
Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice e dai Comitati di vigilanza nell'espletamento delle operazioni d'esame si redige giorno per giorno processo verbale, nel quale deve essere inserito anche il testo delle deliberazioni eventualmente adottate.
Il verbale e' sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario.
Il presidente, al termine dei lavori della Commissione, redige, sullo svolgimento del concorso, una succinta relazione, che trasmette al Ministro insieme con la graduatoria.

Allegato- art. 18

Art. 18.
Il Ministro ha facolta' di annullare le operazioni del concorso nelle quali si siano verificate gravi irregolarita'.

Allegato- art. 19

Art. 19.
Il Ministro, accertata la regolarita' del procedimento e decise le eventuali contestazioni in ordine alla classificazione dei concorrenti, con proprio decreto approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 4.
La graduatoria dei vincitori e quella dei concorrenti dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero, dandosi notizia di tale pubblicazione con avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; dalla data dell'inserzione decorre il termine per le eventuali impugnative.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati dal Ministero a presentare, nel termine e con le modalita' stabilite nel bando di concorso, a pena di decadenza:
a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica ovvero il documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica in sostituzione del diploma;
b) il certificato generale del casellario giudiziale;
c) il certificato medico attestante l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato;
d) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
I candidati che appartengano al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico; sono esonerati invece dalla presentazione dei documenti occorrenti per dimostrare il possesso degli altri requisiti indicati nell'art. 4.

Allegato- art. 20

Art. 20.
Con decreto del Ministro i vincitori del concorso sono nominati ufficiali giudiziari.
I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a ricoprire quelli che si facciano successivamente vacanti. Il Ministro ha pero' facolta' di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che risultino disponibili entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un quinto di quelli messi a concorso.
Conseguita la nomina, l'ufficiale giudiziario per la durata di sei mesi e assegnato in soprannumero ad un ufficio unico di Corte di appello o di tribunale; trascorso tale periodo dev'essere trasferito ad una pretura.
Al medesimo spettano il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 148 e l'assegno a titolo di gratificazione annuale di cui all'art. 153, l'importo dei quali viene prelevato dalla massa dei proventi netti da ripartire; spettano, altresi', gli emolumenti di cui all'art. 152.

Allegato- art. 21

Art. 21.
L'ufficiale giudiziario, a garanzia dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni, e' tenuto a prestare una cauzione di lire centomila se addetto a un ufficio unico e di lire cinquantamila se addetto a una pretura. Il versamento puo' essere effettuato anche in dieci rate mensili uguali.

Allegato- art. 22

Art. 22.
L'ufficiale giudiziario, prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni, deve avere versato almeno la prima rata della cauzione.
Il capo dell'ufficio, nelle sedi che non sono capoluogo di distretto, informa mensilmente il presidente della Corte di appello del regolare versamento delle rate successive. In caso di mancato versamento di una rata, il presidente della Corte di appello ne riferisce al Ministro il quale provvede alla dispensa dal servizio dell'inadempiente.

Allegato- art. 23

Art. 23.
Qualora la cauzione, a seguito di atti esecutivi sulla medesima o per altra causa venga, a mancare, a diminuire o comunque a perdere la sua efficienza, il presidente della Corte di appello invita l'ufficiale giudiziario ad integrarla nel termine di tre mesi; trascorso inutilmente detto termine lo sospende dalle funzioni.
Il provvedimento di sospensione e' immediatamente comunicato al Ministro, il quale dispensa dal servizio l'inadempiente.
In caso di cessazione dalle funzioni, per lo svincolo della cauzione l'ufficiale giudiziario, nel termine di sei mesi, deve farne istanza al presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha prestato l'ultimo periodo di servizio.
Dell'istanza di svincolo deve essere dato avviso mediante pubblicazione nel foglio degli annunzi legali delle province ove l'ufficiale giudiziario ha prestato servizio negli ultimi dieci anni, nonche' mediante affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario ove si e' verificata la cessazione dal servizio.
Le opposizioni allo svincolo debbono essere presentate al cancelliere del tribunale competente nel termine di sei mesi dalla data dell'ultimo avviso.
Decorso detto termine, il presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero, decide in merito alle eventuali opposizioni e provvede sulla domanda di svincolo.

Allegato- art. 24

Art. 24.
L'ufficiale giudiziario deve assumere le sue funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del Bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina.
Il Ministro puo' abbreviare per giusta causa il termine suddetto, ma non puo' prorogato.
Decade dalla nomina l'ufficiale giudiziario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito.

Allegato- art. 25

Art. 25.
Prima di assumere servizio l'ufficiale giudiziario deve prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio secondo la formula prescritta per gli impiegati civili dello Stato.
Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dalla nomina.
Dopo che l'ufficiale giudiziario ha prestato giuramento, il capo dell'ufficio lo dichiara immesso nello esercizio delle sue funzioni.
Il cancelliere redige processo verbale della prestazione del giuramento e della immissione nell'esercizio delle funzioni.

Allegato- art. 26

Art. 26.
L'Ufficiale giudiziario e' esente da qualsiasi servizio pubblico estraneo alle sue funzioni, eccettuato il servizio militare.

Allegato- art. 27

Art. 27.
L'ufficiale giudiziario non puo' assumere impieghi pubblici o privati, esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro.
Puo' ricoprire la carica di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza, di enti di pubblica utilita' legalmente riconosciuti o di enti che siano sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione dello Stato; puo', altresi', essere prescelto come consulente tecnico, perito od arbitro previa autorizzazione del capo dell'ufficio. Puo' accedere alla carica di consigliere comunale o provinciale, ma deve essere collocato in aspettativa se accetta di ricoprire altre cariche elettive, E' in facolta' del Ministro di autorizzare, caso per caso, altre attivita' che siano compatibili con le funzioni di ufficiale giudiziario.
L'ufficiale giudiziario, che contravvenga ai divieti posti dal primo comma del presente articolo, viene diffidato dal Ministro o dal presidente della Corte di appello a cessare l'attivita' incompatibile con le sue funzioni.
La circostanza che l'ufficiale giudiziario abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'attivita' incompatibile sia cessata, l'ufficiale giudiziario decade dall'ufficio.
Il presidente del tribunale o il pretore e' tenuto a denunciare al presidente della Corte di appello i casi di incompatibilita' dei quali sia venuto comunque a conoscenza.

Allegato- art. 28

Art. 28.
L'ufficiale giudiziario non puo' essere addetto all'ufficio della sede nella quale prestano servizio come magistrati parenti sino al secondo grado od affini nel primo grado, o nella quale egli ha esercitato, sino a cinque anni prima, il commercio ovvero lo esercitano i genitori o la moglie.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto del suo ufficio nei confronti di parenti o affini entro il quarto grado.

Allegato- art. 29

Art. 29.
I posti disponibili presso le preture vengono assegnati, con decreto del Ministro, ai vincitori di ciascun concorso, al termine del periodo di servizio prestato in soprannumero presso gli uffici unici, tenendo conto delle aspirazioni espresse dai vincitori stessi, del posto occupato in graduatoria e delle situazioni personali o di famiglia.
Nell'assegnazione dei posti disponibili negli uffici giudiziari che comprendono nella loro circoscrizione territoriale Comuni della provincia di Bolzano, sono preferiti, a parita' di condizioni, gli aspiranti che hanno adeguata conoscenza, della lingua tedesca.

Allegato- art. 30

Art. 30.
Il trasferimento dell'ufficiale giudiziario puo' essere disposto dal Ministro a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio o per ragioni d'incompatibilita' giuridica o morale determinata da qualsiasi causa.
Nel Bollettino ufficiale deve essere data notizia delle sedi vacanti che non debbano essere ricoperta d'ufficio a norma delle disposizioni precedenti. Le domande di trasferimento (debbono essere trasmesse al Ministero, per via gerarchica, nel termine di giorni venti dalla data del Bollettino ufficiale; quelle presentate prima o dopo detto termine sono inefficaci.
Nel disporre il trasferimento il Ministero deve tener conto della posizione nella graduatoria di cui all'articolo 51, dei precedenti di carriera e delle situazioni personali o di famiglia, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'art. 29.
L'ufficiale giudiziario che sia destinato ad una sede da lui richiesta non puo' essere trasferito a sua domanda ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui abbia preso effettivo possesso dell'ufficio, tranne per comprovate ragioni di salute o per incompatibilita'.
All'ufficiale giudiziario trasferito, di ufficio, in altra sede, spettano le indennita' dovute, allo stesso titolo, all'impiegato civile dello Stato il quale e' equiparato ai fini del trattamento economico minimo garantito.

Allegato- art. 31

Art. 31.
Nei casi previsti dagli articoli 29 e 30, l'ufficiale giudiziario deve assumere l'esercizio delle sue funzioni nel termine stabilito ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 24.
Il Ministro puo' anche ordinare, per gravi motivi di ufficio, che l'ufficiale giudiziario continui a prestare servizio nella sede precedente per un periodo di tempo non superiore a, giorni trenta. In questo caso il termine di cui al primo comma decorre dal giorno in cui cessa tale servizio.
Nei casi di urgente necessita' il Ministro puo', inoltre, disporre che l'ufficiale giudiziario raggiunga la nuova sede anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti.

Allegato- art. 32

Art. 32.
Qualora in un ufficio manchi per qualsiasi motivo un ufficiale giudiziario puo' esservi applicato altro ufficiale giudiziario o, se cio' non sia possibile per esigenze di servizio, un aiutante ufficiale giudiziario del distretto.
Il presidente della Corte di appello provvede con decreto, che deve essere immediatamente comunicato al Ministero.
In tal caso all'ufficiale giudiziario o all'aiutante spetta l'indennita' di missione prevista per gli impiegati civili dello Stato, in relazione al trattamento economico di cui godono ai sensi, rispettivamente, degli articoli 148 e 169.

Allegato- art. 33

Art. 33.
Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, o qualora particolari esigenze di migliore distribuzione del servizio nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedano, il capo dell'ufficio giudiziario si avvale, con suo decreto, per tutti gli atti, esclusi quelli di esecuzione, dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio. ((5)) -------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 12 giugno 1973, n. 349 ha disposto (con l'art. 1) che "La competenza relativa al protesto di cambiali e assegni bancari e' pertanto estesa agli aiutanti ufficiali giudiziari, a modifica[. . .] dell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , [. . .] ferme restando le altre norme dell'ordinamento suddetto."

Allegato- art. 34

Art. 34.
Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione del luogo dove l'atto deve essere notificato.
Per il compimento degli atti di protesto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
Gli atti diversi da quelli di notificazione e di protesto possono essere eseguiti dagli ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici del circondario o del distretto;
in tal caso i motivi dell'impedimento debbono essere specificatamente indicati nel verbale.

Allegato- art. 35

Art. 35.
Nei casi di applicazione o di supplenza previsti dagli articoli 32, 33 e 34 l'applicato o il sostituto percepisce i diritti e le indennita' che spetterebbero allo ufficiale giudiziario sostituito.
Agli aiutanti ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati del servizio dei protesti cambiali, competono i diritti stabiliti dalla legge esclusi quelli di cronologico e di protesto.
Nell'ipotesi prevista dall'art. 32, qualora si tratti di ufficio al quale e' addetto un solo ufficiale giudiziario, gli atti sono annotati nei registri appositamente istituiti per il periodo dell'applicazione.
Al termine dell'applicazione i registri devono essere depositati nella cancelleria della pretura.

Allegato- art. 36

Art. 36.
Nelle Corti di assise che funzionano in luogo diverso dalla propria sede, il servizio e' disimpegnato dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudizi addetti all'ufficio unico costituito presso il tribunale dello stesso luogo.

Allegato- art. 37

Art. 37.
Nella circoscrizione della sede distaccata di pretura la notificazione degli atti in materia civile, penale e amministrativa, puo' essere compiuta promiscuamente dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario e dal messo di conciliazione della sede distaccata.
L'assistenza all'udienza puo' essere demandata dai pretore ali messo di conciliazione.

Allegato- art. 38

Art. 38.
Il congedo ordinario e' concesso dal capo dell'ufficio giudiziario; il congedo straordinario e' concesso dal Ministro in base a motivato rapporto del capo dello ufficio.
L'ufficiale giudiziario durante il periodo di congedo ordinario e' considerato in servizio anche ai fini della ripartizione di cui all'art. 147 e della indennita' integrativa; per il primo mese di congedo straordinario gli spetta il trattamento economico stabilito dall'art. 148, ridotto di un quinto per il secondo mese.
Negli uffici, ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari, il trattamento economico di cui al comma precedente e' dovuto sulla quota, eventualmente integrata dall'indennita' di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, determinata secondo le norme che regolano la ripartizione comprendendo nel numero degli ufficiali giudiziari anche quelli in congedo.
L'ufficiale giudiziario in congedo straordinario per richiamo alle armi in tempo di pace e' considerato in servizio e ha diritto ai trattamento economico di cui alla prima parte del secondo comma del presente articolo, nonche' all'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare.
L'ufficiale giudiziario, prima di assentarsi, deve comunicare al capo dell'ufficio il luogo nel quale possono essergli date eventuali comunicazioni di servizio.
Il capo dell'ufficio deve comunicare, per via gerarchica, al Ministero il periodo di congedo fruito da ciascun ufficiale giudiziario.

Allegato- art. 39

Art. 39.
L'ufficiale giudiziario puo' essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermita' o per motivi di famiglia.
Il collocamento in aspettativa e' disposto, su domanda dell'ufficiale giudiziario, con decreto del Ministro.
Puo' anche essere disposto di ufficio per servizio militare o per infermita' in tal caso l'ufficiale giudiziario puo' chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.
Non puo' disporsi del posto dell'ufficiale giudiziario collocato in aspettativa per servizio militare; negli altri casi se ne puo', invece, disporre decorsi sei mesi dall'inizio dell'aspettativa.

Allegato- art. 40

Art. 40.
L'ufficiale giudiziario, chiamato per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario, e' collocato in aspettativa per servizio militare, senza diritto ad alcun trattamento economico.
L'ufficiale giudiziario richiamato alle armi in tempo di pace e' collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo, con diritto ad un assegno pari all'ammontare mensile del trattamento economico piu' favorevole fra quello stabilito dall'articolo 148 e quello militare.
Durante l'aspettativa, quando lo stipendio militare risulti meno favorevole, all'ufficiale giudiziario compete un assegno pari alla differenza fra l'ammontare mensile del trattamento economico stabilito dall'art. 148 e quello militare, oltre agli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Allegato- art. 41

Art. 41.
L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
La domanda di collocamento in aspettativa deve essere corredata da un certificato medico nel quale debbono essere specificate l'infermita' e la presumibile durata di questa. Ove l'ufficiale giudiziario, nel denunciare una malattia di breve durata, non precisi se intenda essere collocato in aspettativa ovvero in congedo straordinario, l'Amministrazione puo' collocarlo in congedo straordinario.
Il Ministro dispone che l'ufficiale giudiziario sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall'Amministrazione.
Questi accerta se l'infermita', dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall'ufficio, sussista e sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazioni del servizio, indicandone, in tal caso, la presumibile durata.
L'ufficiale giudiziario, ove lo creda e ove se ne assuma la spesa, puo' farsi assistere da un medico di sua fiducia: a tal fine egli dev'essere tempestivamente avvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo.
Il medico dell'Amministrazione, se non condivida le osservazioni del medico di fiducia dell'ufficiale giudiziario, deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso.
Qualora la visita di controllo, disposta a seguito della domanda di collocamento in aspettativa, abbia esito sfavorevole per l'ufficiale giudiziario, le spese della visita stessa possono essere poste a suo carico.
L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, previo accertamento dell'idoneita' fisica dell'ufficiale giudiziario a riprendere servizio, da compiersi con le modalita' previste dai commi precedenti; essa non puo' protrarsi per piu' di diciotto mesi.
Il Ministero puo', in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari e, ove risulti che lo stato di salute consente all'ufficiale giudiziario di riprendere servizio, dispone la cessazione della posizione di aspettativa, assegnando all'interessato un termine per la riassunzione del servizio.
Durante l'aspettativa l'ufficiale giudiziario ha diritto ad un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 148 per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per il restante periodo, conservando interamente gli assegni per carichi di famiglia.
Qualora l'infermita', che e' motivo dell'aspettativa, sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'ufficiale giudiziario all'intero assegno di cui al comma precedente.
Ai procedimenti di accertamento della dipendenza della infermita', da causa di servizio si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 5 settembre 1895, n. 603 , con le modificazioni ed aggiunte apportate dalle disposizioni del capo II del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 386 .

Allegato- art. 42

Art. 42.
L'assegno di cui all'art. 40 e quello di cui all'art. 41 sono dovuti, negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari, sulla quota, eventualmente integrata dall'indennita' di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, determinata secondo le norme che regolano la ripartizione, comprendendo nel numero degli ufficiali giudiziari anche quelli in aspettativa.

Allegato- art. 43

Art. 43.
L'ufficiale giudiziario che aspira ad ottenere l'aspetativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo dell'ufficio.
Il Ministro deve provvedere sulla domanda entro un mese e puo', per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, respingerla, ritardarne l'accoglimento o ridurre la durata dell'aspettativa richiesta. Questa, inoltre, puo' essere in qualunque momento revocata, per ragioni di servizio, con provvedimento motivato.
L'aspettativa per motivi di famiglia non puo' eccedere la durata di un anno; durante tale periodo, l'ufficiale giudiziario non ha diritto ad alcun assegno.

Allegato- art. 44

Art. 44.
Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 43, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per infermita' si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal settimo comma dell'art. 41, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettiva per motivi di famiglia e per infermita' non puo' superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio, che a tale effetto si considera compiuto nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto.
Per comprovate ragioni di particolare gravita' il Ministro puo' concedere all'ufficiale giudiziario che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e che ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegno, non superiore a sei mesi.

Allegato- art. 45

Art. 45.
Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita' dagli articoli 41 e 44, l'ufficiale giudiziario che risulti non idoneo per infermita' ad esercitare le funzioni e' dispensato dal servizio salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli.
Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui all'art.
98.

Allegato- art. 46

Art. 46.
Nei decreti di collocamento in aspettativa devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonche', nel caso di aspettativa per servizio militare o per infermita', la misura dell'assegno spettante all'ufficiale giudiziario.
I provvedimenti con i quali si dispone il collocamento in aspettativa o si respinge la domanda dell'ufficiale giudiziario sono annotati nello stato matricolare.
Gli ufficiali giudiziari in aspettativa sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attivita' di servizio, in quanto applicabili; essi devono comunicare all'ufficio a cui sono addetti la loro dimora e gli eventuali cambiamenti.

Allegato- art. 47

Art. 47.
Nell'ufficio al quale sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari nominato un ufficiale giudiziario dirigente; nella scelta si deve tener conto della idoneita' alle funzioni direttive, dei precedenti di carriera e della posizione nella graduatoria di cui all'art. 51.
La nomina e la revoca sono disposte con decreto dei Ministro, sentito il presidente della Corte di appello.

Allegato- art. 48

Art. 48.
L'ufficiale giudiziario dirigente coordina e disciplina il lavoro, ripartendolo equitativamente fra gli ufficiali giudiziari con riguardo alle attitudini di ciascuno, e risponde al capo dell'ufficio del regolare funzionamento dei servizi.
Egli non e' esentato, di regola, dalle normali attribuzioni.

Allegato- art. 49

Art. 49.
Presso ogni Corte di appello e' istituita una Commissione di vigilanza e di disciplina per gli ufficiali giudiziari, composta dal presidente della Corte, dal procuratore generale della Repubblica o da magistrati da essi designati, dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio unico della Corte o, in caso di sua assenza o impedimento dall'ufficiale giudiziario piu' anziano in graduatoria addetto allo stesso ufficio.
Il segretario della Commissione e' nominato dal presidente della Corte di appello fra i funzionari di cancelleria e di segreteria.

Allegato- art. 50

Art. 50.
L'anzianita' di servizio degli ufficiali giudiziari si computa dalla data del decreto di nomina, con la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 19 e 20 ed in base al servizio prestato.
Nell'anzianita' di servizio non e' computato il tempo trascorso:
1) in aspettativa per motivi di famiglia;
2) in stato di sospensione dalle funzioni a causa, di procedimento penale terminato con sentenza di condanna a pena detentiva;
3) in espiazione di pena detentiva;
4) in stato di sospensione applicata come sanzione disciplinare ovvero ai sensi dell'art. 159, secondo e terzo comma;
5) dal giorno in cui l'ufficiale giudiziario abbia perduto in qualsiasi modo tale qualita' sino al giorno della riammissione in servizio.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermita', per servizio militare o per i motivi di cui al secondo comma dell'art. 27 e' computato per intero.

Allegato- art. 51

Art. 51.
Il numero d'ordine di graduatoria di ciascun ufficiale giudiziario, del quale dovranno indicarsi le date di nascita e di assunzione in servizio, e' determinato in base all'anzianita' riconosciuta utile ai fini del primo e del secondo comma del successivo art. 148.
Il Ministero pubblica annualmente la graduatoria degli ufficiali giudiziari, dandone avviso nel Bollettino ufficiale.
Nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dei singoli uffici del Bollettino ufficiale, nel quale e' stato pubblicato l'avviso di cui al comma precedente, gli ufficiali giudiziari possono ricorrere al Ministro per ottenere la rettifica della, loro posizione di graduatoria.

Allegato- art. 52

Art. 52.
Per ogni ufficiale giudiziario, dopo l'immissione in possesso, dev'essere compilato, in quadruplice originale, uno Stato matricolare, con l'indicazione dei servizi eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; dei provvedimenti relativi alla nomina, allo stato giuridico e al trattamento economico; dei decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e delle decisioni giurisdizionali sugli atti predetti, nonche' dello stato di famiglia. Uno dei suddetti originali resta depositato nella cancelleria dell'ufficio a cui l'ufficiale giudiziario e' addetto e gli altri tre debbono essere trasmessi, rispettivamente, alla cancelleria della Corte di appello, alla segreteria della Procura generale della Corte di appello e al Ministero.
In caso di trasferimento dell'ufficiale giudiziario, l'originale dello stato matricolare custodito presso la cancelleria dell'ufficio al quale era addetto e' immediatamente trasmesso alla cancelleria dell'ufficio al quale e' stato trasferito.
Quando l'ufficiale giudiziario sia trasferito ad un ufficio compreso nel distretto di altra Corte di appello sono trasmessi alla cancelleria di detta Corte ed alla segreteria della rispettiva Procura generale gli originali degli stati matricolari esistenti presso la cancelleria della Corte da cui l'ufficiale giudiziario dipendeva e presso la segreteria della rispettiva Procura generale.

Allegato- art. 53

Art. 53.
Nello stato matricolare debbono essere annotati successivamente i provvedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico dell'ufficiale giudiziario; debbono essere, altresi', indicate le variazioni verificatesi nello stato di famiglia che l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di comunicare all'ufficio.
I capi d'ufficio, ogni qualvolta l'ufficiale giudiziario deve essere sottoposto a valutazione o a giudizio da parte della Commissione di vigilanza e di disciplina, debbono verificare se lo stato matricolare contiene tutte le notizie di cui al precedente comma, ordinare le eventuali rettifiche, aggiunte e cancellazioni e apporvi la data e la firma.

Allegato- art. 54

Art. 54.
Presso il Ministero, oltre allo stato matricolare di cui ai precedenti articoli, e' tenuto un fascicolo personale, che deve contenere tutti i documenti che possono interessare lo stato giuridico ed economico dell'ufficiale giudiziario. Detti documenti debbono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuita'.
Il Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e' responsabile della regolare tenuta dei fascicoli personali.
Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 53, egli verifica preventivamente gli atti contenuti nel fascicolo personale dell'ufficiale giudiziario sottoposto a valutazione o a giudizio; ordina l'inserzione degli atti eventualmente mancanti e l'eliminazione di quelli indicati nel primo comma dell'articolo seguente e appone la propria firma e la data di seguito all'ultimo atto registrato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Allegato- art. 55

Art. 55.
Dal fascicolo debbono essere eliminati:
a) i provvedimenti disciplinari per qualunque motivo annullati, revocati o riformati d'ufficio o su ricorso dell'ufficiale giudiziario;
b) i provvedimenti di sospensione cautelare che, per qualunque motivo, siano stati revocati o siano altrimenti divenuti inefficaci;
c) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annullati o riformati d'ufficio o su ricorso degli interessati.
In luogo dell'atto o documento eliminato, nel fascicolo deve essere custodita la determinazione del Direttore generale che ne ha disposto l'eliminazione. Questa deve limitarsi a precisare i motivi dell'eliminazione e degli estremi con cui l'atto o documento e' indicato nell'indice, escluso ogni riferimento al suo contenuto.
Gli estremi della determinazione sono annotati a margine dell'indice del fascicolo personale, nonche' a margine dello stato matricolare, se l'atto o documento e' ivi menzionato.
Gli atti o documenti stralciati vengono conservati in archivio, dal quale non possono essere estratti se non per ordine scritto del Ministro o del Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, che indichera' a quale autorita' o ufficio gli atti stessi possono essere comunicati o dati in visione.

Allegato- art. 56

Art. 56.
L'ufficiale giudiziario puo' chiedere al Ministero di prendere visione dell'indice del fascicolo e puo' altresi' chiedere l'eliminazione dallo stesso fascicolo o l'inserzione in esso di atti o documenti, ovvero la iscrizione o la cancellazione di annotazioni nello stato matricolare. Sull'istanza provvede il Direttore generale della organizzazione giudiziaria con decreto che deve essere motivato nel caso in cui l'istanza stessa venga respinta.
L'ufficiale giudiziario puo' ottenere che gli siano rilasciati, a sue spese, estratti dello stato matricolare o copie degli atti cui abbia diritto. I criteri per la determinazione delle spese sono stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione in base al costo del servizio.
L'importo e' corrisposto dall'ufficiale giudiziario mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura dell'ufficio che rilascia il documento.

Allegato- art. 57

Art. 57.
Il capo dell'ufficio giudiziario deve trasmettere, per via gerarchica, al Ministero, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo per ogni ufficiale giudiziario in effettivo servizio.
Il rapporto si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente".
Tale giudizio deve essere motivato in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualita' morali e di carattere; preparazione e capacita' professionali; natura specifica delle attribuzioni; qualita' delle prestazioni di servizio e rendimento; capacita' organizzativa ed attitudine ad esercitare funzioni direttive; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.
Si deve tenere, altresi', conto di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalita' dell'ufficiale giudiziario.
All'ufficiale giudiziario, al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della censura, non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".
Qualora per uno o piu' anni non sia stato possibile compilare il rapporto informativo, il giudizio complessivo e' formulato dalla Commissione di vigilanza e di disciplina sulla base degli elementi in possesso degli uffici.

Allegato- art. 58

Art. 58.
Il rapporto informativo ed il giudizio complessivo, previsti dall'articolo precedente, debbono essere contenuti in unico stampato, conforme al modello ministeriale. Detto stampato si compone di tre parti: nella prima devono essere indicati il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario e l'ufficio cui e' addetto; nella seconda dev'essere compilato il rapporto informativo;
nella terza deve esprimersi il giudizio complessivo motivato.
Tale giudizio, trascritto su apposito modulo, e' comunicato all'ufficiale giudiziario che vi appone la data di comunicazione e la firma; l'interessato puo' chiedere per iscritto al capo dell'ufficio di prendere visione del rapporto informativo.
Entro trenta giorni dalla comunicazione l'ufficiale giudiziario, puo' ricorrere contro il giudizio complessivo alla Commissione di vigilanza e di disciplina, con facolta' di inoltrare il ricorso in piego chiuso.
La Commissione, sentito l'ufficiale giudiziario e richiesti, ove lo creda, opportuni chiarimenti al capo dell'ufficio, formula il giudizio con provvedimento definitivo.
Il rapporto informativo con il giudizio complessivo viene inserito nel fascicolo personale.

Allegato- art. 59

Art. 59.
Il presidente della Corte di appello ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del distretto.
Il presidente del tribunale ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del circondario.
Il pretore ha la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio. L'ufficiale giudiziario dirigente esercita la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari dipendenti.
I magistrati investiti del potere di sorveglianza a norma dei commi precedenti possono rivolgere, anche per iscritto, all'ufficiale giudiziario, per lievi negligenze o irregolarita' di servizio, un richiamo all'osservanza dei suoi doveri.

Allegato- art. 60

Art. 60.
L'ufficiale giudiziario che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) la censura.
2) l'ammenda disciplinare;
3) la sospensione;
4) la destituzione.
Agli effetti disciplinari la competenza e' determinata dalla sede dell'ufficio presso il quale l'ufficiale giudiziario esercitava le funzioni quando commise il fatto addebitatogli.
I provvedimenti con i quali sono applicate le sanzioni disciplinari debbono essere annotati nello state matricolare e comunicati in copia, per via gerarchica, al Ministero.

Allegato- art. 61

Art. 61.
La censura e' una dichiarazione di biasimo scritta e motivata. Essa viene inflitta per negligenza e per lievi mancanze di servizio, nonche' per irregolare condotta.

Allegato- art. 62

Art. 62.
L'ammenda disciplinare consiste nel pagamento a favore dello Stato di una somma non inferiore a un decimo, ne' superiore a un quinto del trattamento economico mensile previsto dall'articolo 148 e determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico previsto dallo stesso articolo, a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.
Essa, oltre che negli altri casi previsti dal presente ordinamento, e' inflitta:
a) per maggiore gravita' dei fatti per i quali e' prevista la censura;
b) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;
c) per inosservanza del segreto di ufficio;
d) per tolleranza di irregolarita' di servizio o di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;
e) per essersi avvalso di persona estranea al servizio per eseguire atti del proprio Ministero.

Allegato- art. 63

Art. 63.
La sospensione disciplinare importa, per tutta la sua durata, la cessazione dall'esercizio delle funzioni e la privazione di ogni retribuzione e di qualsiasi altri trattamento economico, salvo quanto disposto dall'articolo seguente.
La sospensione, oltre che negli altri casi previsti dal presente ordinamento, e' inflitta:
a) per particolare gravita' dei fatti pur i quali e' prevista l'ammenda disciplinare;
b) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;
c) per denigrazione dell'amministrazione o dei superiori;
d) per inosservanza del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;
e) per violazione colposa dei doveri di ufficio che abbia recato grave pregiudizio agli interessi dello Stato;
f) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto e' disposto dall' art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 , in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
g) per uso dell'ufficio a fini personali;
h) per avere scientemente ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni.
La sospensione puo' durare da uno a sei mesi, salvo che non sia altrimenti disposto.
L'ufficiale giudiziario, al quale e' inflitta la sospensione, non puo' conseguire l'aumento progressivo del trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 148 se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico previsto dal comma successivo dello stesso art. 148: tale ritardo e' di tre anni se la sospensione e' superiore a tre mesi.

Allegato- art. 64

Art. 64.
All'ufficiale giudiziario sospeso e' concesso un assegno alimentare a carico dello Stato in misura non superiore alla meta' dell'ammontare mensile del trattamento economico previsto dall'art. 148, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
Negli uffici, cui sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari, l'assegno alimentare previsto dal comma precedente e' a carico degli altri ufficiali giudiziari nei limiti della quota di cui all'art. 147 ed a carico dello Stato per l'eventuale differenza.

Allegato- art. 65

Art. 65.
La destituzione e' inflitta:
a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedelta' dell'ufficiale giudiziario;
c) per grave abuso di autorita' o di fiducia;
d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia recato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici o a privati;
e) per illecito uso o distrazione di somme comunque ricevute per ragioni d'ufficio o per connivenza in tali abusi;
f) per richiesta o accettazione di illeciti compensi o benefici in relazione ad attivita' del proprio ufficio:
g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;
h) per istigazione agli atti di cui alla lettera f) dell'art. 63.

Allegato- art. 66

Art. 66.
L'ufficiale giudiziario incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:
a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale ; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457 , 495 , 498 del Codice penale , per delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519 , 520 , 521 , 531 , 532 , 533 , 534 , 535 , 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita; ((14))
b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della liberta' vigilata.
-------------- AGGIORNAMENTO (14) La Corte Costituzionale con sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971 (in G.U. 1a s.s. 19/10/1988, n. 42) ha dichiarato "[. . .]in applicazione dell' art.27 della l. 11 marzo 1953, n. 87 , e negli stessi termini di cui al precedente punto, l'illegittimita' costituzionale [. . .
]dell' art. 66 lett. a) d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari)".

Allegato- art. 67

Art. 67.
All'ufficiale giudiziario che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per altra della stessa specie puo' essere inflitta la sanzione piu' grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

Allegato- art. 68

Art. 68.
Trascorsi almeno due anni dalla data del provvedimento con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'ufficiale giudiziario abbia riportato successivamente, per due anni consecutivi, la qualifica di "ottimo", possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono essere altresi' modificati i giudizi complessivi riportati dall'ufficiale giudiziario dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.
Il provvedimento e' adottato con decreto ministeriale sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina del distretto nella cui circoscrizione l'ufficiale giudiziario presta servizio.

Allegato- art. 69

Art. 69.
L'ufficiale giudiziario destituito ai sensi dell'art. 66 e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall' art. 566, comma secondo, del Codice di procedura penale , ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione e con la medesima anzianita' che aveva all'atto della destituzione e riprende il proprio posto in graduatoria.
All'ufficiale giudiziario assolto in seguito a giudizio di revisione spetta, per il periodo di destituzione, il trattamento economico previsto dall'art. 148 e spettano tutti gli altri assegni, non percepiti, a carico dello Stato; detto periodo e', altresi', utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Allegato- art. 70

Art. 70.
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche all'ufficiale giudiziario destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo comma dello stesso articolo all'ufficiale giudiziario punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.
Le disposizioni del comma precedente sono applicabili altresi' nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.

Allegato- art. 71

Art. 71.
Se l'ufficiale giudiziario decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova e i figli minorenni hanno diritto al trattamento economico di cui all'art. 148 che sarebbe spettato all'ufficiale giudiziario durante il periodo di sospensione o di destituzione, nonche' agli aumenti periodici di cui ai secondo comma del citato art. 148 successivamente maturati fino alla data in cui l'ufficiale giudiziario stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di eta' e di servizio o fino a quello del decesso, se anteriore.

Allegato- art. 72

Art. 72.
L'ufficiale giudiziario, contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di cattura, deve essere immediatamente sospeso dalle funzioni con provvedimento del capo dell'ufficio, che ne dovra' informare, per via gerarchica, il Ministero.
L'ufficiale giudiziario sottoposto a procedimento penale, se la natura del reato e' particolarmente grave, puo' essere sospeso dalle funzioni con decreto del Ministro.
Il capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato od ordine di comparizione ovvero della convalida del fermo nei confronti di un ufficiale giudiziario da lui dipendente deve immediatamente riferirne, per via gerarchica, al Ministero.

Allegato- art. 73

Art. 73.
Per gravi motivi il Ministro puo' ordinare la sospensione dell'ufficiale giudiziario dalle funzioni anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare e' revocata, e l'ufficiale giudiziario ha diritto alla riammissione in servizio, se la citazione a comparire davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina non abbia luogo nel termine di novanta giorni dalla data in cui e' stato comunicato all'ufficiale giudiziario, nelle forme di cui all'art. 81, il provvedimento di sospensione.

Allegato- art. 74

Art. 74.
All'ufficiale giudiziario sospeso ai sensi degli articoli 72 e 73 si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 64.
Negli uffici a cui sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari, non puo' disporsi del posto durante la sospensione. L'assegno alimentare previsto dall'art. 64 e' a carico degli altri ufficiali giudiziari nei limiti della quota di cui all'art. 147 ed a carico dello Stato per l'eventuale differenza; l'eventuale eccedenza della quota predetta e', invece, accantonata fino all'esito del procedimento penale e disciplinare.
La quota accantonata, quando non sia piu' dovuta, e' ripartita fra gli ufficiali giudiziari che concorsero a formarla.

Allegato- art. 75

Art. 75.
Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta all'ufficiale giudiziario la sospensione, il periodo della sospensione cautelare dev'essere computato nella sanzione.
Se la sospensione disciplinare viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta, o se viene inflitta una sanzione minore ovvero se il procedimento si conclude con il proscioglimento, all'ufficiale giudiziario sono dovute, per il tempo eccedente la durata della punizione ovvero per tutto il tempo della sospensione cautelare sofferta, le quote eventualmente accantonate ai sensi dell'art. 74, salvo integrazione a carico dello Stato, qualora non sia stato raggiunto il trattamento economico minimo garantito previsto dall'art. 148.
Ai fini della corresponsione dell'eventuale indennita' integrativa debbono calcolarsi per i suddetti periodi le quote accantonate e l'assegno alimentare percepiti.
Sono dedotte, in ogni caso, le somme corrisposte, a titolo di assegno alimentare.

Allegato- art. 76

Art. 76.
Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perche' il fatto non sussiste o perche' l'ufficiale giudiziario non l'ha commesso, la sospensione e' revocata.
Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione puo' essere mantenuta qualora nei termini previsti dal successivo comma venga iniziato a carico dell'ufficiale giudiziario procedimento disciplinare a, norma dell'art. 84.
Il procedimento disciplinare deve essere promosso dal Ministro entro centottanta giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o entro quaranta giorni dalla data in cui l'ufficiale giudiziario abbia notificato all'Amministrazione la sentenza stessa.
Trascorso uno dei detti termini, la sospensione cessa e il procedimento disciplinare, per i fatti che formarono oggetto del procedimento penale, non puo' piu' essere iniziato.
Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorita' giudiziaria, la scadenza di uno dei termini predetti estingue il procedimento disciplinare, che non puo' piu' essere rinnovato.
Nei casi di revoca, di cessazione della sospensione cautelare o di estinzione del procedimento disciplinare previsti nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario ha diritto alla riammissione in servizio e al trattamento economico previsto dall'art. 75.

Allegato- art. 77

Art. 77.
L'ufficiale giudiziario condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, e' sospeso dalle funzioni fino a che non abbia scontato la pena.

Allegato- art. 78

Art. 78.
Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'ufficiale giudiziario gia' condannato sia stato assolto ai sensi dell' art. 566 del Codice di procedura penale , la sospensione inflitta a norma dell'articolo precedente e' revocata di diritto e si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 69, salvo deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

Allegato- art. 79

Art. 79.
La censura e' inflitta dal capo dell'ufficio presso cui prestava servizio l'ufficiale giudiziario quando venne commessa la mancanza.
Il capo dell'ufficio contesta per iscritto l'addebito all'incolpato nelle forme stabilite dall'art. 81, assegnandogli un termine di dieci giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni.
La sanzione deve essere motivata e comunicata per iscritto all'ufficiale giudiziario.
Copia della comunicazione e' immediatamente rimessa dal presidente del tribunale o dal pretore al presidente della Corte di appello insieme con le contestazioni e le giustificazioni.
Contro il provvedimento con cui viene inflitta la censura l'ufficiale giudiziario puo' ricorrere alla Commissione di vigilanza e di disciplina nel termine di giorni venti dalla comunicazione.
La deliberazione motivata, della Commissione e' provvedimento definitivo.

Allegato- art. 80

Art. 80.
Il presidente del tribunale o il pretore, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione piu' grave della censura, deve compiere gli accertamenti del caso e rimettere quindi gli atti al presidente della Corte di appello.
Il presidente della Corte di appello che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un ufficiale giudiziario svolge gli opportuni accertamenti preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, provvede direttamente qualora egli stesso sia competente a norma del primo comma dell'articolo precedente, ovvero rimette gli atti al competente capo dell'ufficio; negli altri casi contesta subito gli addebiti all'ufficiale giudiziario invitandolo a presentare le giustificazioni.

Allegato- art. 81

Art. 81.
La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'ufficiale giudiziario, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata.
L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio incaricato della consegna.
Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione viene fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio presso il quale l'ufficiale giudiziario presta servizio.

Allegato- art. 82

Art. 82.
Le giustificazioni debbono essere presentate entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, al capo dell'ufficio presso il quale l'ufficiale giudiziario presta servizio, che vi appone la data della presentazione; il presidente del tribunale o il pretore le trasmette senza ritardo al presidente della Corte di appello.
L'ufficiale giudiziario ha facolta' di consegnare dette giustificazioni in piego chiuso perche' siano cosi' trasmesse al presidente della Corte.
Il termine della presentazione delle giustificazioni puo' essere prorogato, per gravi motivi e per non piu' di quindici giorni, dal presidente della Corte.
E' in facolta' dell'incolpato di rinunciare al termine, purche' lo dichiari espressamente per iscritto.

Allegato- art. 83

Art. 83.
Il presidente della Corte di appello, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dello ufficiale giudiziario ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente trasmette gli atti al Ministero con la proposta di archiviazione.
Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile on la censura, provvede direttamente nel caso in cui egli stesso sia competente a norma del primo comma dell'art. 79, ovvero trasmette gli atti al competente capo ufficio perche' provveda ad irrogare la punizione.
Quando, attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni dell'ufficiale, giudiziario, ritenga sia da applicarsi una sanzione piu' grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, propone al Ministro di iniziare il procedimento disciplinare.

Allegato- art. 84

Art. 84.
Il Ministro, anche fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 83, ultimo comma, dispone l'inizio del procedimento disciplinare. Qualora in base all'esame degli atti ritenga che non sia luogo a procedere disciplinarmente ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'interessato.

Allegato- art. 85

Art. 85.
Il presidente della Commissione di vigilanza e di disciplina, competente a norma del secondo comma dell'art. 60, ordina la citazione dell'incolpato a comparire avanti la Commissione stessa entro un termine non minore di giorni trenta.
La citazione deve contenere l'indicazione del fatte addebitato, del luogo, della data e dell'ora stabiliti per la comparizione e l'avvertenza che nei venti giorni successivi alla notificazione l'ufficiale giudiziario lui facolta' di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia.
La citazione e' notificata dall'ufficiale giudiziario, o, qualora nel luogo non esista ufficiale giudiziario diverso dell'incolpato, dal cancelliere dell'ufficio al quale quest'ultimo e' addetto. Se la dimora dell'incolpato non e' nota, le notificazioni e le comunicazioni prescritte nel presente capo sono eseguite mediante pubblicazione, in sunto, nel Bollettino ufficiale del Ministero.
L'incolpato puo' farsi assistere da un difensore e puo' fare pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della data di comparizione, documenti e memorie difensive.
Il presidente, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore fra i membri della Commissione.

Allegato- art. 86

Art. 86.
Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza dell'ufficiale giudiziario senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare.
L'ufficiale giudiziario puo' svolgere oralmente la propria difesa, personalmente o per mezzo del difensore, e ha per ultimo la parola.
Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della Commissione, possono rivolgergli domande in merito ai fatti e alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.
Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal presidente.
Chiusa la trattazione orale, la Commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera con la presenza dei soli membri, a maggioranza di voti, con le seguenti modalita':
a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle sanzioni. Tutti i componenti della Commissione, danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello espresso sulle altre;
b) il presidente raccoglie i voti cominciando dal componente ufficiale, giudiziario e vota per ultimo;
c) qualora nella votazione si manifestino piu' di line opinioni, per formare la maggioranza, il componente la Commissione che ha votato per la sanzione piu' grave di unisce a quello che ha votato per la sanzione immediatamente inferiore.
La deliberazione e' sempre segreta e nessuno puo' opporre la inosservanza delle modalita' precedenti come causa di nullita' o di impugnazione.

Allegato- art. 87

Art. 87.
La Commissione, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con ordinanza gli atti al capo dell'ufficio giudiziario cui l'incolpato e' addetto, indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire e quali le prove da assumere, e assegnando il termine per l'espletamento delle indagini e la restituzione degli atti.
Il termine puo' essere prorogato, per gravi motivi, dal presidente della Commissione.
Avvenuta la restituzione degli atti, si deve provvedere ai sensi dell'art. 85.
La Commissione puo' sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel qual caso stabilisce con ordinanza la seduta, dandone avviso, nelle forme e nei termini di cui al secondo comma dell'art.
85. all'incolpato, che puo' assistervi e svolgere le proprie deduzioni.

Allegato- art. 88

Art. 88.
La Commissione, se ritiene che l'ufficiale giudiziario debba essere prosciolto da ogni addebito, lo dichiara nella deliberazione con provvedimento definitivo, da comunicarsi in copia al Ministero.
Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, puo' infliggere direttamente la censura con deliberazione, che costituisce provvedimento definitivo; altrimenti propone l'applicazione di una piu' grave sanzione disciplinare.
La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la Commissione ed e' firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
Qualora l'ufficiale giudiziario sia stato prosciolto oppure gli sia stata inflitta, la censura, la deliberazione dev'essere comunicata all'interessato, a cura del segretario, nelle forme previste dall'art. 81; negli altri casi copia della deliberazione, con gli atti del procedimento, viene trasmessa entro venti giorni al Ministero.
Il Ministro provvede, con decreto motivato, ad infliggere la sanzione in conformita' della deliberazione della Commissione, salvo che egli non ritenga di disporre in modo piu' favorevole all'ufficiale giudiziario.
Il decreto dev'essere comunicato all'ufficiale giudiziario entro venti giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'art. 81.

Allegato- art. 89

Art. 89.
L'ufficiale giudiziario prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla Commissione ed alla relativa, indennita' di missione.
Puo' chiedere, altresi', che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno e' dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennita' di missione.
La domanda prevista dal comma precedente dev'essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'ufficiale giudiziario da ogni addebito su di essa; provvede il presidente della. Corte di appello.

Allegato- art. 90

Art. 90.
Qualora per il fatto addebitato all'ufficiale giudiziario sia stata promossa azione penale, il procedimento disciplinare non puo' essere iniziato fino al termine di quello penale e, se gia' iniziato, deve essere sospeso.

Allegato- art. 91

Art. 91.
Qualora nel corso del procedimento disciplinare si verifichi la cessazione dal servizio anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza.

Allegato- art. 92

Art. 92.
Quando il decreto del Ministro che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facolta' dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento dev'essere iniziato, a partire dal primo degli atti annullati, entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell' art. 87, comma primo del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 , o dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario ovvero entro trenta giorni dalla data in cui l'ufficiale giudiziario abbia notificato al Ministero la decisione giurisdizionale e lo abbia costituito in mora per l'esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario.
Decorso tale termine il procedimento disciplinare non puo' essere rinnovato.

Allegato- art. 93

Art. 93.
Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.
Il procedimento disciplinare estinto non puo' essere rinnovato.
L'estinzione determina, altresi', la revoca, della sospensione cautelare.
Nello stato matricolare dell'ufficiale giudiziario non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.

Allegato- art. 94

Art. 94.
Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto se l'ufficiale giudiziario cui fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono avere diritto al trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.
La riapertura e' disposta dal Ministro su relazione del Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria ed il nuovo procedimento si svolge, nelle forme previste dagli articoli 85, 86, 87, 88, davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina competente a norma del secondo comma dell'art. 60.
Il Ministro, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina di cui al comma precedente.

Allegato- art. 95

Art. 95.
Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 94, la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione gia' inflitta.
All'ufficiale giudiziario gia' punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non puo' essere inflitta una sanzione piu' grave di quella gia' applicata.
Qualora egli venga prosciolto o sia stato punito con una sanzione meno grave, ha diritto alla corresponsione del trattamento economico, totale o parziale, di cui all'art. 148, dedotto l'eventuale assegno alimentare La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.

Allegato- art. 96

Art. 96.
L'ufficiale giudiziario puo' in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio; le dimissioni devono essere presentate per iscritto.
L'ufficiale giudiziario che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finche' non gli venga, comunicata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione puo' essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo parere della Commissione di vigilanza e di disciplina, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'ufficiale giudiziario o quando abbia avuto luogo la sospensione cautelare dalle funzioni.
Se al momento in cui l'ufficiale giudiziario, non sospeso cautelarmente, presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la citazione a comparire davanti alla Commissione di vigilanza e di disciplina, deve seguire entro novanta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni; altrimenti queste devono essere accettate.
L'ufficiale giudiziario dimissionario consegue il trattamento di quiescenza che gli compete secondo le disposizioni vigenti.

Allegato- art. 97

Art. 97.
L'ufficiale giudiziario, oltre che nel caso previsto dal sesto comma dell'art. 27, incorre nella decadenza dallo ufficio:
a) quando perda la cittadinanza italiana;
b) quando accetti una missione od altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministero;
c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni;
d) quando sia accertato che la nomina ad ufficiale giudiziario venne conseguita mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
La decadenza dall'ufficio e' disposta con decreto motivato del Ministro, sentita, nel caso di cui alla lettera c), la Commissione di vigilanza, e di disciplina.
L'ufficiale giudiziario decaduto ai sensi della lettera d) non puo' partecipare ad altri concorsi per la nomina ad impiegato o dipendente dell'amministrazione dello Stato.
La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza spettante ai norma delle disposizioni vigenti qualora essa non derivi da perdita della cittadinanza.

Allegato- art. 98

Art. 98.
L'ufficiale giudiziario, che sia divenuto inabile per motivi di salute o abbia dato prova d'incapacita' o di persistente insufficiente rendimento, puo' essere dispensato dal servizio.
Ai fini del comma precedente e' considerato persistentemente insufficiente il rendimento dell'ufficiale giudiziario che, richiamato all'osservanza dei suoi doveri, riporti, al termine dell'anno nel quale ha avuto luogo il richiamo, una qualifica inferiore a "buono".
All'ufficiale giudiziario proposto per la dispensa dal servizio e' assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni.
L'ufficiale giudiziario puo' chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione di vigilanza e di disciplina, che deve esprimere il suo parere sulla proposta di dispensa; su tale proposta provvede il Ministro con decreto motivato.
E' fatto, in ogni caso, salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni in vigore.
Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute, si deve procedere all'accertamento delle condizioni di salute dell'ufficiale giudiziario mediante visita medica collegiale, nella quale l'ufficiale giudiziario puo' farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Allegato- art. 99

Art. 99.
L'ufficiale giudiziario e' collocato a riposo di ufficio quando abbia compiuto settanta anni di eta'.
L'ufficiale giudiziario che chiede di essere collocato a riposo deve inoltrare istanza per via gerarchica al Ministro, il quale provvede con decreto.

Allegato- art. 100

Art. 100.
L'ufficiale giudiziario, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo a, sua domanda prima del settantesimo anno di eta' ovvero per decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 97, puo' essere riammesso in servizio, sentito il parere della Commissione di vigilanza e di disciplina.
L'ufficiale giudiziario riammesso il servizio e' collocato nella graduatoria di anzianita' al posto che gli compete avuto riguardo agli anni di servizio prestato anteriormente.
La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del posto nella pianta organica di cui all'art. 101 a non puo' aver luogo se la cessazione avvenne in applicazione di norme di carattere transitorio o speciale.

Allegato- art. 101

Art. 101.
((Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari e' di 1.550; essi sono addetti all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla Pretura)) .
La pianta organica degli ufficiali giudiziari per ogni ufficio e' stabilita con decreto motivato del Ministro.

Allegato- art. 102

Art. 102.
((Qualora in un ufficio giudiziario sia disposta riduzione dei posti assegnati in organico, sono trasferiti ad altra sede l'ufficiale o gli ufficiali giudiziari assegnati alla sede per ultimi)) .

Allegato- art. 103

Art. 103.
L'ufficiale giudiziario deve risiedere nel Comune ove ha sede l'ufficio cui e' addetto e non puo' allontanarsene senza regolare permesso, salvo per cause di servizio; in caso di inosservanza incorre nella sospensione disciplinare.
Il presidente della Corte di appello, per rilevanti ragioni, puo' autorizzare l'ufficiale giudiziario a risiedere in altro Comune del mandamento ove ha sede l'ufficio, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato.

Allegato- art. 104

Art. 104.
((L'ufficiale giudiziario non puo' ricevere richieste di atti fuori
dell'ufficio.
Le richieste debbono essere fatte dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.
L'ufficiale giudiziario e' autorizzato a ricevere le richieste regolarmente pervenutegli a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, qualora le medesime provengano da un ufficio postale di un Comune o mandamento diverso da quello in cui egli risiede.
Il Presidente della Corte, su proposta del capo dello Ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio.
La richiesta pervenuta per posta fuori dell'orario di ufficio sara' considerata a tutti gli effetti come se fosse pervenuta entro il successivo orario utile.
L'ufficiale giudiziario provvede a iscrivere la richiesta di cui al precedente comma nell'apposito cronologico e nel registro di cui al n. 5 dell'articolo 116 e il deposito nel registro di cui al n. 6 dello stesso articolo.
L'aiutante ufficiale giudiziario puo' ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario)) .

Allegato- art. 105

Art. 105.
Nelle sedi di ufficio unico, il presidente della Corte di appello o il presidente del tribunale provvede, sentito l'ufficiale giudiziario dirigente, alla designazione degli ufficiali giudiziari preposti ai diversi rami di servizio, nonche' all'assegnazione del personale occorrente all'assistenza alle udienze degli uffici giudiziari della sede.
L'ufficio unico presso la Corte di appello di Roma provvede, su richiesta anche nominativa del primo presidente della Corte Suprema di Cassazione, all'assegnazione del personale occorrente per l'assistenza alle udienze.

Allegato- art. 106

Art. 106.
L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale e' addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo seguente.
((Sono attribuzioni dell'ufficiale giudiziario: la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l'espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonche' di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento. Negli uffici nei quali esiste soltanto l'ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni e' compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l'assistenza all'udienza e ogni altra attivita' connessa alla funzione.))

Allegato- art. 107

Art. 107.
L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere fatta: per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non puo' o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.
Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorita' giudiziarie della sede alla quale sono addetti ((, del verbale di cui all' articolo 492-bis del codice di procedura civile )) e degli atti stragiudiziali. ((20))
La notificazione a mezzo del servizio postale e' eseguita secondo le norme previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393 , e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689 .
------------ AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 , ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.

Allegato- art. 108

Art. 108.
L'ufficiale giudiziario non puo' ricusare il suo ministero; in caso di rifiuto, deve indicarne per iscritto i motivi.
Egli deve eseguire gli atti a lui commessi senza indugio e, comunque, non oltre il termine che eventualmente sia stato prefisso dall'autorita' per gli atti da essa richiesti. In caso di impedimento, deve immediatamente riferirne e giustificarne i motivi al capo dell'ufficio cui e' addetto o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente.
Per l'inosservanza della disposizione di cui al primo comma gli ufficiali giudiziari sono puniti con la sospensione e per l'inosservanza delle disposizioni prevedute nel secondo comma sono puniti con la censura e, nei casi piu' gravi, con l'ammenda disciplinare, senza pregiudizio, in entrambe le ipotesi, del risarcimento dei danni.

Allegato- art. 109

Art. 109.
L'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve dare alla parte ricevuta degli incarichi a lui affidati e dei documenti a lui consegnati.
Il cancelliere che riceve dall'ufficiale giudiziario il deposito di un verbale deve rilasciarne ricevuta.

Allegato- art. 110

Art. 110.
Gli atti dell'ufficiale giudiziario devono essere da lui sottoscritti e devono contenere l'indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorra, dell'ora in cui sono eseguiti, nonche' l'indicazione dell'autorita' richiedente o della persona a istanza della quale sono compiuti.

Allegato- art. 111

Art. 111.
L'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale, competente, e' autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti.
Egli e' anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonche' degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione.
Le copie degli atti in materia penale da notificare, fatta eccezione per le ordinanze, per i decreti penali per gli estratti di requisitorie e di sentenze e, nei casi previsti, per le sentenze di condanna, sono formate dall'ufficiale giudiziario non appena l'autorita', richiedente gli abbia consegnato gli atti per la notificazione insieme con gli stampati occorrenti.

Allegato- art. 112

Art. 112.
L'ufficiale giudiziario che abbia notificato una sentenza o un atto d'impugnazione in materia civile deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere, il quale ne rilascia ricevuta e lo unisce all'originale della sentenza oppure lo trasmette alla cancelleria dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza.
L'inosservanza della disposizione contenuta nel comma precedente e' punita con la censura, salvo quanto dispone l'art. 67 per il caso di recidiva.

Allegato- art. 113

Art. 113.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Allegato- art. 114

Art. 114.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Allegato- art. 115

Art. 115.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Allegato- art. 116

Art. 116.
((L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:
1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia
civile ed amministrativa;
2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia
penale;
3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
4) registro cronologico per i protesti cambiari;
5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;
6) registro per i depositi di somme)) .
Deve inoltre tenere:
1) un bollettario, conforme al modello stabilito con decreto ministeriale, per la ricevuta:
a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennita';
b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa;
c) delle somme riscosse, a qualunque titolo, dall'ufficio del registro;
2) un repertorio per gli atti soggetti a registrazione.
Nelle preture ove in base alla tabella organica e' addetto soltanto l'ufficiale giudiziario i registri cronologici indicati ai numeri 1 e 2, nonche' quelli indicati ai numeri 3 e 4 del prime comma sono unificati.
Negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari i registri, il bollettario e il repertorio innanzi indicati sono tenuti in unico esemplare sotto la responsabilita dell'ufficiale giudiziario dirigente.

Allegato- art. 117

Art. 117.
I registri, il bollettario ed il repertorio devono essere tenuti in ufficio e, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria o da altro funzionario da lui delegato, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti.
Il repertorio degli atti soggetti a registrazione deve essere tenuto dall'ufficiale giudiziario secondo le prescrizioni degli articoli 127 e seguenti dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3269 , e le infrazioni a tale obbligo sono punite, salvo le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 131 della predetta legge.

Allegato- art. 118

Art. 118.
L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente sui registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennita', a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare.
Qualora i diritti e le indennita' non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima dell'esecuzione, sui registri cronologici gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo alla esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennita' riscossi o da recuperare.
In apposite e distinte colonne deve altresi' annotare se l'atto viene eseguito da un ufficiale giudiziario o da un aiutante.
L'ufficiale giudiziario, entro i primi quindici giorni di ciascun mese, deve addizionare le somme iscritte nei registri cronologici relative a diritti ed indennita' di trasferta percepiti per le richieste pervenute entro il mese precedente, nonche' le percentuali riscosse nel detto mese riportando i totali in lettere.
A margine dell'originale l'ufficiale giudiziario deve indicare il numero corrispondente del registro cronologico, nonche' la specifica dei diritti, delle indennita' e dell'eventuale deposito, col totale in cifre, apponendovi la data e la tirata; a margine delle copie, invece, e' sufficiente esporre in cifre il totale dei diritti e delle indennita' percepiti, fermo restando l'obbligo di indicare il numero del registro cronologico e di apporre la data e la firma.

Allegato- art. 119

Art. 119.
L'ufficiale giudiziario, che non esegue nel termine prescritto le annotazioni nei registri ovvero indica i diritti e le indennita' in misura inferiore a quella percepita, e' punito con l'ammenda disciplinare, alla quale, nei casi piu' gravi, puo' essere aggiunta la sospensione per un tempo non inferiore a quindici giorni; per la recidiva si applica la disposizione di cui all'art. 67.
Ove, poi, dalla reiterazione e gravita' delle infrazioni accertate possa desumersi l'abitualita' dell'ufficiale giudiziario a commetterle, puo' farsi luogo alla sua destituzione.
Per le infrazioni previste dalle disposizioni precedenti, quando la gravita' dei fatti lo esiga, la sospensione cautelare di cui all'art.
73 puo' essere ordinata oltre che dal Ministro, dal presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.

Allegato- art. 120

Art. 120.
Il presidente della Corte di appello, il presidente del tribunale e il pretore, nell'esercizio del potere di sorveglianza di cui all'art. 59, eseguono ispezioni mensili, da attestarsi con apposito visto, per accertare la regolare tenuta dei registri e la quotidiana e fedele registrazione delle percezioni: danno all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente tutte le disposizioni che ravvisano opportune per assicurare il normale espletamento del servizio.
((Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario, al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennita' di missione determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma.
Alle stesse ispezioni negli uffici di pretura possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori)) .

Allegato- art. 121

Art. 121.
Entro il mese di febbraio l'ufficiale giudiziario deve depositare, nella cancelleria dell'ufficio al quale e' addetto, i registri cronologici, il bollettario e il repertorio dell'anno precedente.
Il registro dei depositi di somme deve essere, invece, depositato in cancelleria entro trenta giorni dall'ultima operazione relativa al depositi che vi sono iscritti.
In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere annota la data del deposito.

Allegato- art. 122

Art. 122.
Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:
1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli attive commissioni inerenti al loro ufficio;
2) con una percentuale sui crediti recuperati dallo Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici percento.
Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell' articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed e' dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione:
a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;
b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore. (20)
In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell' articolo 495 del codice di procedura civile , il compenso e' determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della meta', sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata. (20)
((In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso e' posto a carico del creditore procedente ed e' liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile , il compenso previsto dal secondo comma non e' dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile . Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo.))
In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non puo' essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede ((e comunque non puo' eccedere l'importo di euro 3.000,00)) . (20)
Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. ((La residua quota del quaranta per cento e' distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore dell'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.)) Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento e' diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall' articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , il compenso di cui al primo periodo del presente comma e' attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno. (20)
Tale percentuale e' comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.
------------ AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 , ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che le presenti modifiche si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.

Allegato- art. 123

Art. 123
((Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario:
a) il diritto di notificazione;
b) il diritto di esecuzione;
c) il diritto di protesto cambiario;
d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere)) .
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 757 ha disposto (con l'articolo unico) che in attuazione di quanto disposto dall' art. 3, terzo comma, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268 , le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , modificato con legge 11 giugno 1962, n. 546 , hanno effetto a decorrere dal 1 marzo 1966.

Allegato- art. 124

Art. 124.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 GENNAIO 1991, N. 14 ))

Allegato- art. 125

Art. 125.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 GENNAIO 1991, N. 14 ))

Allegato- art. 126

Art. 126.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 GENNAIO 1991, N. 14 ))

Allegato- art. 127

Art. 127.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 GENNAIO 1991, N. 14 ))

Allegato- art. 128

Art. 128.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Allegato- art. 129

Art. 129.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Allegato- art. 130

Art. 130.
((Per ogni atto di protesto cambiarlo e' dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:
a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque;
b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque.)) In caso di pagamento del titolo, senza che sia stato elevato il protesto, il diritto dovuto e' ridotto alla meta'.

Allegato- art. 131

Art. 131.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 GENNAIO 1991, N. 14 ))

Allegato- art. 132

Art. 132.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Allegato- art. 132-bis

Art. 132-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 GENNAIO 1991, N. 14 ))

Allegato- art. 133

Art. 133.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 )) .
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 )) .
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 )) .
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 )) .
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 )) .
Le somme complessivamente percepite a titolo di indennita' ((di trasferta)) , detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso. (13)
-------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.P.R. 7 gennaio 1988, n. 34 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale
giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario, prevista dall' art. 133 dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , come modificato dall'art. 1 della citata legge 26 luglio 1984, n. 407 , e' stabilita nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: L. 1.800;
b) fino a dodici chilometri: L. 3.300;
c) fino a diciotto chilometri: L. 4.500;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei
chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso
successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di
L. 950."
Ha altresi' disposto (con l'articolo unico, comma 2) che
"La indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario in materia penale, prevista dall' art. 142, quinto comma, e' corrisposta dallo Stato forfettariamente per ciascun atto nella misura di L. 480 compresa la maggiorazione per l'urgenza; se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennita' e'
corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella somma
di L. 1.200 e di L. 1.800."

Allegato- art. 134

Art. 134
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Allegato- art. 135

Art. 135
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Allegato- art. 136

Art. 136
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Allegato- art. 137

Art. 137
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Allegato- art. 138

Art. 138.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 )) .
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 )) .
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 )) .
4. L'ammontare globale delle somme e' attribuito per il 40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in conto indennita' di trasferta.
5. La quota dei diritti e' attribuita per il 42 per cento all'ufficiale giudiziario, per il 42 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario e per il 16 per cento ai coadiutori giudiziari.
6. La quota dell'indennita' di trasferta e' attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario. Nelle sedi dove manchino l'aiutante ufficiale giudiziario e il coadiutore giudiziario le quote ad essi spettanti sono attribuite all'ufficiale giudiziario; se manca soltanto il coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo e' attribuita per il 50 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ufficiale giudiziario.

Allegato- art. 139

Art. 139.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Allegato- art. 140

Art. 140.
L'importo dei diritti e delle indennita' recuperati, ((. . . )) , deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui all'art. 122, n. 2, spetta all'ufficiale giudiziario che presti effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre a cui si riferisce la percentuale stessa.
L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio, a norma dell'art. 32, ha diritto a percepire la suddetta percentuale soltanto nell'ufficio nel quale egli presti effettivo servizio; qualora presti servizio contemporaneo in piu' uffici, ha diritto a cumulare la stessa percentuale liquidata nei diversi uffici.
La percentuale relativa ai crediti derivanti da decreti penali di condanna emessi dal giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale spetta alla sezione distaccata che ne ha curato il recupero.

Allegato- art. 141

Art. 141.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Allegato- art. 142

Art. 142.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Allegato- art. 143

Art. 143.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Allegato- art. 144

Art. 144.
I diritti e le indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti comunali e provinciali devono in ogni caso essere anticipati rispettivamente dai Comuni e dalle Province nel cui interesse gli atti si compiono.

Allegato- art. 145

Art. 145.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Allegato- art. 146

Art. 146.
((1. Le somme riscosse per diritti, indennita' di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale e' l'unico responsabile. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.
2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.
3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di
notevole entita', il capo dell'ufficio giudiziario puo' disporre il deposito in conto corrente postale o bancario)) .

Allegato- art. 147

Art. 147.
((Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dello articolo 20, terzo comma, debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146, nella misura dovuta sui diritti medesimi poi le somme spettanti agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167 e, successivamente, l'importo del trattamento economico da corrispondere al detto personale in soprannumero.
Tutti gli ufficiali giudiziari, addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui all'articolo 122, n. 2, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146 nella misura dovuta silla percentuale medesima e, successivamente, la terza parte spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167, primo comma, n. 2)) .
L'ufficiale giudiziario dirigente mensilmente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti per congedo ordinario.
Delle operazioni di riparto e' redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GIUGNO 1962, N. 546 )) .
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GIUGNO 1962, N. 546 )) .

Allegato- art. 148

Art. 148.
((All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, compete a carico dell'erario un'indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.
Tale importo e' progressivamente elevato, in relazione all'anzianita' di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti della sesta qualifica funzionale di pari anzianita' di servizio.
Il presidente della corte di appello provvede alla virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.
Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianita' di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, e' attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il pubblico ministero)) . ((11)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 757 ha disposto (con l'articolo unico)
che in attuazione di quanto disposto dall' art. 3, terzo comma, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268 , le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , modificato con legge 11 giugno 1962, n. 546 , hanno effetto a decorrere dal 1 marzo 1966. -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 ha disposto (con l'art. 31) che le modifiche apportate agli articoli 148, primo comma, 155, primo comma, 169, primo comma e 171 , secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1969, n. 1229 , e successive modificazioni, hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1970. -------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art.9, commi 1 e
2) che le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , relativo all'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, hanno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1973.
-------------- AGGIORNAMENTO (11)
La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art.38) che gli articoli 148, 155, 169, 171 e 178 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, sono sostituiti con effetto dal 1 luglio 1978.

Allegato- art. 149

Art. 149.
((L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabili ai fini dell'articolo 148, percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all'articolo 147, il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennita' integrative, se dovute.
Il capo dell'ufficio controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri ed accertata la regolare tenuta dei medesimi, appone sui registri, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, La firma, il sigillo dello ufficio, nonche' il visto di conformita' sullo stato. Entro cinque giorni dalla presentazione dello stato e dello eventuale verbale di riparto, di cui al primo comma, il capo dell'ufficio procede, in base ai dati accertati ed alle risultanze dello stato matricolare, alla liquidazione della indennita' integrativa eventualmente dovuta a ciascuno, tenuto conto delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti e ordina il pagamento della suddetta indennita'. Copia dell'ordinativo di pagamento deve essere conservata in cancelleria.
I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere trascritti in un registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari, conforme al modello prescritto dal Ministero.))
Quando l'indennita' sia concessa, deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei mesi successivi, in guisa, che sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno solare l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto l'importo minimo garantito dei proventi, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso che l'indennita' corrisposta nell'anno solare ecceda il minimo garantito, tale differenza deve essere rimborsata all'Erario anche mediante trattenuta da operarsi nell'anno successivo.

Allegato- art. 150

Art. 150.
((L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneo servizio in piu' uffici, presenta ai capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti in ciascuna sede e, nel caso di cui all'articolo 147, i verbali di riparto. Ai fini dell'indennita' integrativa, si tiene conto soltanto dello stato e dell'eventuale verbale di riparto dai quali l'importo dei diritti risulti maggiore.))
Nel caso di cui al precedente comma, la liquidazione dell'indennita' e la emissione dell'ordinativo di pagamento, previa richiesta dei dati occorrenti agli altri uffici, spettano al capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario e' assegnato in organico, se questi continui a prestarvi servizio, e spettano in ogni altra ipotesi al capo del primo ufficio cui l'ufficiale giudiziario e' stato destinato in applicazione.

Allegato- art. 151

Art. 151.
Entro il quindici febbraio il pretore trasmette al presidente del tribunale un elenco nominativo degli ufficiali giudiziari con l'indicazione dei proventi riscossi e della eventuale indennita' integrativa percepiti nell'anno. In base agli elenchi ricevuti il presidente del tribunale fa compilare un elenco nominativo riassuntivo degli ufficiali giudiziari del circondario, e lo trasmette al presidente della Corte di appello, il quale, a sua volta, fa compilare un analogo stato riassuntivo degli ufficiali giudiziari del distretto, e lo invia al Ministero entro il 15 marzo.

Allegato- art. 152

Art. 152.
Agli ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti, con le norme e condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.
Si applicano le disposizioni contenute nell' art. 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .

Allegato- art. 153

Art. 153.
Nel caso previsto dall'art. 148, agli ufficiali giudiziari e' corrisposto, alla fine di ciascun anno, a carico dello Stato ed a titolo di gratificazione, un assegno pari all'importo del trattamento economico mensile garantito ai sensi del suddetto articolo. ((8))
Qualora, invece, i proventi eccedano annualmente il trattamento minimo garantito ma non raggiungano anche l'importo della gratificazione annuale, e' corrisposta la differenza allo stesso titolo. ((8)) -------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.P.R 16 aprile 1977, n. 116 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che " La gratificazione di cui all'articolo 153, primo comma [. . .] ed il trattamento minimo garantito di cui al secondo comma dello stesso articolo sono integrati di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977."

Allegato- art. 154

Art. 154.
1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti ((...)) per gli atti o per le
commissioni da loro compiuti.
2. Eguale tassa e' dovuta dalle parti sul diritto di protesto di
titoli di credito e sulle indennita' di trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, in aggiunta all'eventuale
imposta di bollo dovuta per la quietanza.
3. La tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalita' stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sull'imposta di bollo.
4. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a
formazioni di originale, l'applicazione delle marche e' fatta
sulla matrice dell'apposito bollettario.
5. In relazione a particolari esigenze di servizio e' in facolta' del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10
per cento sia effettuato direttamente all'ufficio del registro.
6. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota
Dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui
dovuta, e' punito con l'ammenda disciplinare.

Allegato- art. 155

Art. 155.
((Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale superi annualmente lo importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla sesta qualifica funzionale avente la stessa anzianita' di servizio dell'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo)) . ((11)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 ha disposto (con l'art. 31) che le modifiche apportate agli articoli 148, primo comma, 155, primo comma, 169, primo comma e 171 , secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1969, n. 1229 , e successive modificazioni, hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1970. -------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art.9, commi 1 e 2) che le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , relativo all'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, hanno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1973.
-------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art.38) che gli articoli 148, 155, 169, 171 e 178 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, sono sostituiti con effetto dal 1 luglio 1978.

Allegato- art. 155-bis

Art. 155-bis.
((Il capo dell'ufficio, sulla base dei dati risultanti dallo stato relativo ai diritti di cui allo articolo 149, determina, la somma dovuta all'Erario sulla parte dei diritti eccedenti i limiti di cui all'articolo 155, tenuto conto dei diritti computati e delle tasse versate nei mesi precedenti e ne indica l'importo sullo stato suddetto.
L'importo della tassa dovuta deve essere versato a cura dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste dall'ufficiale giudiziario dirigente, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, all'Ufficio del registro, al quale deve essere trasmesso un esemplare dello stato dei proventi. Detto importo o gli estremi del versamento debbono essere annotati nel registro
di cui al terzo comma dell'articolo 149.))

Allegato- art. 156

Art. 156.
Entro il 15 marzo il cancelliere trasmette all'ufficio del registro i registri cronologici ed il bollettario per le chiamate di causa dell'anno precedente, depositati a norma dell'art. 121.
((L'Ufficio del registro dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarita' dei versamenti eseguiti nell'anno, liquida la somma spettante all'erario in base agli articoli precedenti)) .
Qualora l'ufficio del registro nel procedere alla liquidazione riconosca che l'ufficiale giudiziario abbia versato somme minori di quelle dovute, lo invita a versare la differenza in un termine non minore di dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso, che deve essere trasmesso per il tramite del capo dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario e' addetto. Nello stesso termine l'ufficiale giudiziario, mediante ricorso in doppio originale da depositare nella cancelleria, puo' fare opposizione, la quale sospende ogni ulteriore procedura di riscossione nei limiti delle somme in contestazione.
Trascorso detto termine, l'ufficio del registro procede alla riscossione delle somme per cui non vi sia stata opposizione, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 159.
Qualora, invece, risulti che l'ufficiale giudiziario abbia versato somme maggiori di quelle dovute, lo ufficio del registro liquida la differenza che deve essere rimborsata e, non oltre il mese di marzo, promuove da parte del capo dell'ufficio a cui l'ufficiale giudiziario e' addetto, il relativo ordine di pagamento, salva allo stesso ufficiale giudiziario la facolta' di ricorrere, non oltre il mese di aprile con le stesse forme innanzi indicate, nel caso che il pagamento non sia disposto ovvero sia disposto in misura inferiore a quella da lui pretesa.
Le contestazioni che possono sorgere tra l'ufficio del registro e l'ufficiale giudiziario sono decise con decreto, senza formalita' di procedura e sentito il pubblico ministero, dal presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto alla pretura o all'ufficio unico del tribunale, ovvero da un magistrato delegato dal presidente della Corte di appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico della Corte.
Possono essere sentite anche le parti interessate.
A cura del cancelliere un esemplare del ricorso come sopra depositato e' trasmesso all'ufficio del registro, e l'altro al magistrato competente a decidere sulla contestazione.
La decisione e' comunicata all'ufficiale giudiziario per il tramite del capo dell'ufficio al quale lo stesso e' addetto, nonche' all'ufficio del registro e, nel caso di rigetto dell'opposizione di cui al terzo comma, deve contenere l'assegnazione di un nuovo termine per il pagamento. Nel caso di accoglimento del ricorso preveduto dal quarto comma, nella relativa decisione e' contenuto l'ordine di pagamento di quanto spetta all'ufficiale giudiziario.
Eseguiti gli atti di sua competenza, l'ufficio del registro appone sui registri il suo visto, con le eventuali osservazioni, e provvede alla restituzione dei registri stessi alla cancelleria, dove rimangono depositati.

Allegato- art. 157

Art. 157.
Agli effetti delle disposizioni dell'art. 156, in caso di trasferimento dell'unico ufficiale giudiziario, questi, adempiute le formalita' stabilite dal quarto comma dell'art. 118 e dal primo comma dell'art. 120, prima di lasciare l'ufficio, deve depositare nella cancelleria i registri, il bollettario ed il repertorio in uso. Deve contestualmente depositare in duplice esemplare il prospetto riassuntivo prescritto dal secondo comma dell'art. 155 concernente le iscrizioni eseguite.
Un esemplare del suddetto prospetto e' trasmesso, a cura del cancelliere e senza ritardo, alla cancelleria dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario e' stato trasferito.
Ogni ulteriore attribuzione sia in ordine alla determinazione mensile dei versamenti, sia riguardo alla liquidazione annuale, spetta agli organi competenti della nuova sede.
In caso di cessazione dal servizio per morte, collocamento a riposo, destituzione o dispensa, la liquidazione definitiva e' effettuata nel mese successivo a quello in cui si e' verificata la cessazione.

Allegato- art. 158

Art. 158.
((Quando l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in piu' uffici, per stabilire l'ammontare della tassa dovuta all'Erario ai sensi dell'articolo 155, si calcolano cumulativamente tutti i diritti percepiti in ciascun ufficio)) .
Nel caso innanzi preveduto si ha riguardo, per la competenza in ordine alla determinazione mensile del versamento ed alla liquidazione annuale, all'ufficio dove l'ufficiale giudiziario e' addetto in pianta.
In ogni altro caso di contemporanea prestazione di servizio la competenza e' determinata dal primo ufficio al quale l'ufficiale giudiziario e' stato applicato.

Allegato- art. 159

Art. 159.
Se l'ufficiale giudiziario, nei termini stabiliti dall'articolo 155, non esegue il versamento delle somme dovute, l'Ufficio del registro provvede alla esazione con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte di registro.
Trascorso il termine stabilito nella ingiunzione senza che sia stato eseguito il pagamento, l'ufficio del registro ne da' comunicazione al presidente della Corte di appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto alla Corte medesima, o al presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto al tribunale o ad una pretura del circondario. L'ufficiale giudiziario e' sospeso dalle funzioni con decreto, non soggetto ad impugnazione, emesso dai predetti magistrati, sentito il pubblico ministero; qualora esegua il pagamento il decreto e' revocato, salva l'azione disciplinare.
Tale sospensione produce gli effetti indicati nel primo comma dell'art. 63 e non esclude la esecuzione di qualsiasi altro provvedimento di sospensione disciplinare a carico dell'ufficiale giudiziario; ma detta esecuzione, quando non sia stata ancora iniziata, e' rinviata, e, se gia' iniziata, e' sospesa fino a che non sia stata revocata la sospensione inflitta per il mancato pagamento.
Decorsi tre mesi dalla dichiarazione della sospensione senza che questa sia stata revocata, l'ufficiale giudiziario, su proposta del presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale presso la stessa Corte, puo' essere dispensato dal servizio con decreto ministeriale, esclusa qualsiasi formalita' di procedura.
La dispensa non puo' pronunciarsi qualora sia in corso un procedimento disciplinare, finche' questo non sia esaurito.
L'ufficiale giudiziario dispensato ai sensi del quarto comma del presente articolo deve essere riammesso in servizio qualora abbia effettuato il pagamento la cui mancanza dette luogo alla sospensione, e cio' senza pregiudizio dell'azione disciplinare.

Allegato- art. 160

Art. 160.
Per il concorso ai posti di aiutante ufficiale giudiziario si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, nonche' quelle di cui agli articoli dal 7 al 19; al titolo di studio indicato al secondo comma dell'articolo 4 e' sostituito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equivalente.
L'esame di concorso consta:
1) di due prove scritte che hanno luogo in distinti giorni su ciascuna delle seguenti materie:
a) nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia civile;
b) nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia penale.
2) di una prova orale su nozioni riguardanti la notificazione degli atti in materia civile e penale e la legislazione cambiaria, nonche' sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti.
Gli aspiranti debbono, inoltre, sostenere una prova pratica di dattilografia.
La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, dei voti riportati nella prova pratica ed in quella orale.

Allegato- art. 160-bis

Art. 160-bis.
((Nella misura del cinquanta per cento dei posti annualmente disponibili, la nomina ad ufficiale giudiziario si consegue mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli aiutanti ufficiali giudiziari, indipendentemente dal titolo di studio e dall'eta', con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e purche' nell'ultimo quinquennio abbiano riportato la qualifica di "ottimo".
L'anzianita' di servizio di cui al comma precedente e' ridotta ad otto anni per coloro che siano in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
I vincitori del concorso vengono assegnati, senza obbligo di tirocinio, agli uffici unici di tribunale o di pretura. Ad essi, se in possesso di retribuzione garantita superiore a quella spettante nella nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio di carriera.))

Allegato- art. 161

Art. 161.
((Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari e' di millenovecento. La pianta organica per ogni ufficio e' stabilita con decreto motivato del Ministro.))

Allegato- art. 162

Art. 162.
Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'art. 2, riguardanti la equiparazione agli impiegati civili dello Stato, quelle contenute negli articoli da 21 a 25, riguardanti la cauzione, che viene determinata in lire quindicimila, e l'assunzione in servizio, quelle contenute negli articoli da 26 a 28, riguardanti le esenzioni e le incompatibilita', quelle contenute negli articoli da 29 a 31, concernenti le assegnazioni di sede e i trasferimenti, quelle contenute negli articoli da 38 a 46, concernenti i congedi e le aspettative, quelle contenute negli articoli da 49 a 58, concernenti le Commissioni di vigilanza e di disciplina, l'anzianita' di servizio e le note di qualifica, quelle contenute negli articoli da 59 a 95, concernenti la disciplina e il procedimento disciplinare, in quanto applicabili, quelle contenute negli articoli 96, 97, 98 e 100, concernenti le dimissioni, la decadenza dall'ufficio, la dispense dal servizio, quelle di cui all'art. 102, riguardanti la riduzione dei posti.
Le autorita' indicate nell'art. 59, secondo la rispettiva competenza, e l'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esercitano la sorveglianza sugli aiutanti ufficiali giudiziari.
Per la cessazione dal servizio si applicano le norme vigenti per il personale civile delle Amministrazioni dello Stato della carriera esecutiva.
Il trattamento di quiescenza degli aiutanti ufficiali giudiziari e' regolato dal testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza delle pensioni degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e successive modificazioni.

Allegato- art. 163

Art. 163.
Al personale femminile si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri. In tal caso l'aiutante, ove si astenga dal lavoro durante i periodi anteriore e successivo al parto stabiliti dalle norme innanzi richiamate, e' considerata in congedo straordinario per maternita' e ha diritto al trattamento economico previsto dagli articoli 168 e 169.

Allegato- art. 164

Art. 164.
L'aiutante appartenente al personale femminile che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta successivamente vedova con prole a carico, puo' presentare le dimissioni con diritto al trattamento di quiescenza ad essa spettante alla data di cessazione dal servizio.

Allegato- art. 165

Art. 165.
Gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano gli ufficiali giudiziari nella, notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa e nell'assistenza alle udienze.
Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono anche adibiti ai lavori interni di ufficio. Essi sono responsabili della regolarita' della consegna della copia dell'atto e della relazione di notificazione.
Il personale femminile degli aiutanti ufficiali giudiziari e' adibito esclusivamente ai lavori interni di ufficio e solo in via eccezionale, per esigenze di servizio puo' essere addetto alla cancelleria della Corte di appello o del tribunale e al Ministero per i lavori attinenti al personale e ai servizi degli ufficiali giudiziari.
Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I del titolo II, concernenti gli obblighi, la competenza e le attribuzioni, esclusa l'autenticazione delle copie di cui all'art. 111.

Allegato- art. 166

Art. 166.
L'ufficiale giudiziario, prima della consegna degli atti originali e delle copie all'aiutante, deve eseguire gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 118.
Quando l'ufficio sia privo di ufficiale giudiziario, detti adempimenti devono essere eseguiti a cura dello aiutante ufficiale giudiziario, al quale si applicano le disposizioni contenute negli articoli 118 e 119.

Allegato- art. 167

Art. 167.
((1. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti:
a) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario;
b) con la terza parte della percentuale di cui all'articolo 122, numero 2. Detta quota e' a carico degli ufficiali giudiziari;
c) con i diritti relativi agli atti di protesto da loro effettuati.
2. L'importo dei diritti e delle indennita' recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma 1 spetta all'aiutante che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 128, 132, 133, 134, 135, 136, 140 e degli articoli da 141 a 145)) .

Allegato- art. 168

Art. 168.
((Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, nonche' la parte di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario loro spettante, al netto delle spese di ufficio dovute nella misura del dieci per cento e detratte ai sensi dell'articolo 147.))
L'ufficiale giudiziario dirigente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun aiutante ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto comprendendovi anche gli assenti per regolare congedo.
Delle operazioni di riparto e' redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito.

Allegato- art. 169

Art. 169.
((All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla quarta qualifica funzionale compete a carico dell'erario una indennita' fino a raggiungere l'importo medesimo.
Tale importo e' progressivamente elevato, in relazione all'anzianita' di servizio maturata dall'aiutante ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale di pari anzianita' di servizio.
Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 148.
Per la liquidazione della indennita' integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 149 e negli articoli 150 e 152.)) ((11)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 757 ha disposto (con l'articolo unico)
che in attuazione di quanto disposto dall' art. 3, terzo comma, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268 , le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , modificato con legge 11 giugno 1962, n. 546 , hanno effetto a decorrere dal 1 marzo 1966. -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 ha disposto (con l'art. 31) che le modifiche apportate agli articoli 148, primo comma, 155, primo comma, 169, primo comma e 171 , secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1969, n. 1229 , e successive modificazioni, hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1970. -------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 15 novembre 1973, n. 734 ha disposto (con l'art.9, commi 1 e 2) che le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , relativo all'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, hanno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1973.
-------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art.38) che gli articoli 148, 155, 169, 171 e 178 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, sono sostituiti con effetto dal 1 luglio 1978.

Allegato- art. 170

Art. 170.
Agli aiutanti ufficiali giudiziari si applicano le disposizioni contenute nell'art. 152, riguardanti le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede.
Agli aiutanti ufficiali giudiziari si applicano, altresi', le disposizioni contenute nell'art. 153, riguardanti la gratificazione annuale, sostituito al trattamento economico minimo garantito dall'art. 148 quello garantito dall'art. 169.

Allegato- art. 171

Art. 171.
((Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154.
Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla quarta qualifica funzionale avente la stessa anzianita' di servizio dell'aiutante ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.)) ((11)) -------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art.38) che gli articoli 148, 155, 169, 171 e 178 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, sono sostituiti con effetto dal 1 luglio 1978.

Allegato- art. 172

Art. 172.
((L'organico dei coadiutori e' fissato in millecinquecento unita'.
L'organico dei singoli uffici e' determinato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Il personale amanuense degli ufficiali giudiziari che alla data del 31 maggio 1974 era in servizio negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti istituiti presso gli uffici giudiziari, e' inquadrato nell'organico dei coadiutori con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro, purche' il personale stesso sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per la categoria dei coadiutori ad eccezione del titolo di studio e dei limiti di eta'.
I presidenti delle corti di appello accertano gli elementi di cui al comma precedente.)) ((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo IV, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.

Allegato- art. 173

Art. 173.
((I coadiutori provvedono alla materiale tenuta dei registri di cui all'articolo 116 sotto la direzione e con la responsabilita' dell'ufficiale giudiziario, provvedono alla copiatura degli atti ed ai lavori di dattilografia ed al servizio di assistenza alle udienze.
Il servizio di coadiutore e' incompatibile con quello di presentatore di cui alla legge 12 giugno 1973, n. 349 .)) ((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo IV, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.

Allegato- art. 174

Art. 174.
((Per il concorso e la nomina ai posti di coadiutore si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e seguenti.
Al titolo di studio indicato nel secondo comma dell'articolo 4 e' sostituito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equivalente)) . ((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo IV, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.

Allegato- art. 175

Art. 175.
((L'esame di concorso per coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, istituiti presso gli uffici giudiziari, consta di una prova scritta di cultura generale, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio su nozioni relative all'ordinamento giudiziario, all'ordinamento degli ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori.
Anche in ordine alle assegnazioni ed ai trasferimenti si seguono le norme previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari.)) ((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo IV, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.

Allegato- art. 176

Art. 176.
((Ai coadiutori si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico degli ufficiali giudiziari previste dall'articolo 162 e tutte le altre disposizioni del presente ordinamento, in quanto compatibili.
Non si applicano le disposizioni concernenti la cauzione.)) ((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo IV, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.

Allegato- art. 177

Art. 177.
((La retribuzione proventistica dei coadiutori e'costituita dal diritto di cronologico, dal diritto di copia e dal diritto di chiamata di causa che il dirigente dell'ufficio ripartisce ai sensi dell'articolo 147, esclusa, per i diritti anzidetti, la detrazione prevista per le spese di ufficio.
Compete al personale suddetto anche l'aggiunta di famiglia e la gratifica annuale ai sensi degli articoli 152 e seguenti.)) ((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo IV, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.

Allegato- art. 178

Art. 178.
((Al coadiutore che con la percezione dei diritti di cui al precedente articolo, al netto del dieci per cento delle tasse erariali sui diritti medesimi, non consegue l'importo dello stipendio iniziale spettante al personale appartenente alla quarta qualifica funzionale compete, a carico dell'erario, una indennita' integrativa sino a raggiungere l'importo medesimo.
Tale importo e' progressivamente elevato, in relazione all'anzianita' di servizio maturata dal coadiutore, all'ammontare dello stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale, di pari anzianita' di servizio.
La liquidazione, il controllo delle indennita' ed il versamento delle eccedenze all'erario sono effettuati a norma degli articoli 149, 150, 151 e 171, in quanto applicabili)) . ((11)) ------------- AGGIORNAMENTO (11)
La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art.38) che gli articoli 148, 155, 169, 171 e 178 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, sono sostituiti con effetto dal 1 luglio 1978.

Allegato- art. 179

Art. 179.
Possono partecipare ai concorsi a posti di ufficiale giudiziario che saranno banditi entro cinque anni dalla entrata in vigore del presente Ordinamento, anche gli aiutanti ufficiali giudiziari che abbiano prestato lodevole servizio per un periodo continuativo non inferiore a otto anni e siano in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 160, primo comma.
Possono partecipare ai concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari di eta' non superiore agli anni 45 che siano in possesso degli altri necessari requisiti.
Tale limite di eta' non puo' essere ulteriormente elevato per effetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.
Sono applicabili ai concorsi ai posti di ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto Presidenziale 21 novembre 1951, n. 1396 , concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
A tale effetto e' in facolta' dell'Amministrazione di prescrivere, nei singoli bandi di concorso, la lingua tedesca come materia di esame facoltativa, riservando in tal caso un'aliquota dei posti a favore dei candidati che abbiano superato la prova e siano risultati idonei nelle prove obbligatorie. In tal caso la Commissione prevista dall'art. 7 sara' integrata da un componente per l'esame di lingua tedesca.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo IV, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.

Allegato- art. 180

Art. 180.
I messi di conciliazione che all'entrata in vigore del presente Ordinamento esercitano le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 31 e 166 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , continuano ad esercitare le stesse funzioni negli uffici ai quali sono applicati fino a quando persista la condizione prevista dal citato art. 31.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo IV, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.

Allegato- art. 181

Art. 181.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GIUGNO 1962, N. 546
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo IV, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.

Allegato- art. 182

Art. 182.
Gli ufficiali giudiziari che siano diventati impiegati civili dello Stato, prima dell'entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , possono riscattare ai fini del trattamento di quiescenza gli anni di servizio prestati con le precedenti funzioni.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo VI, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.

Allegato- art. 183

Art. 183.
I concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del presente Ordinamento sono regolati dalle disposizioni anteriori.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo IV, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.

Allegato- art. 184

Art. 184.
Agli ordinativi di pagamento previsti dal presente ordinamento e' applicabile la prescrizione biennale stabilita dall' art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 .
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo IV, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.

Allegato- art. 185

Art. 185.
Ogni disposizione del presente ordinamento, la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario, in quanto compatibile con le funzioni di quest'ultimo.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo IV, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.

Allegato- art. 186

Art. 186.
E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente ordinamento. ((7))
Visto, il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA
--------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 12 luglio 1975, n. 322 ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione del Titolo IV, degli artt. da 172 a 178 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che vengono ricompresi nel Titolo V.
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