Monitoring Gesetzessammlung

061U0780

IT - DPR

061U0780

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Campobasso, Pescara e Teramo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 maggio 1961 n. 780)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini; Visto per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo integrativo 15 gennaio 1957, stipulato tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali della Provincia di Campobasso e la Federazione Provinciale Lavoratori Costruttori e Affini - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.; il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.; Visto per la provincia di Pescara, il contratto collettivo integrativo 14 settembre 1959, stipulato tra la Sezione Edilizia dell'Unione Industriali della Provincia di Pescara e il Sindacato Lavoratori Edili - C.G.I.L. -, il Sindacato Lavoratori Edili - C.I.S.L. - Visto per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Unione degli Industriali della Provincia di Teramo e il Sindacato Provinciale Edile - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Edile - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Edile - U.I.L. -; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3, della provincia di Campobasso, in data 1 luglio 1960, n. 2, della provincia di Pescara, in data 20 febbraio 1960, n. 4, della provincia di Teramo, in data 11 aprile 960, dei contratti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:
- per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo integrativo 15 gennaio 1957;
- per la provincia di Pescara, il contratto collettivo integrativo 14 settembre 1959:
- per la provincia di Teramo, il contratto collettivo integrativi 30 settembre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale e della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stati sono inderogabili nei confronti di tutti gli operati ricadenti dalle imprese edili ed affini delle province di Campobasso, Pescara e Teramo. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1961. Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 32. - DI PRETORIO --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 25 febbraio - 4 marzo 1971, n. 42 (in G.U. 1a s.s. 10/03/1971, n. 62) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 780 , nella parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 6, terzo comma, ed 11 del contratto collettivo di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Teramo".

all. 1 - art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 15 GENNAIO 1957,
INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO 18 DICEMBRE 1954, DA VALERE PER GLI OPERAI
DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA
ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO, 14 SETTEMBRE 1959.
INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO 13 SETTEMBRE 1957, DA VALERE PER GLI OPERAI
DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA
ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PESCARA
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 30 SETTEMBRE 1959,
INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
24 LUGLIO 1959. DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI
DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI
DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 febbraio - 4 marzo 1971, n. 42 (in G.U. 1a s.s. 10/03/1971, n. 62) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 780 , nella parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 6, terzo comma, ed 11 del contratto collettivo di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Teramo".
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