058U0375
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Norme di attuazione della legge 17 dicembre 1957, n. 1249, che ha concesso agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1958 n. 375)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 , sul monopolio dei sali e tabacchi, modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641 ; Vista la legge 17 dicembre 1957, n. 1249 , recante agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433 , recante le norme di attuazione della legge 11 luglio 1952, n. 1641 citata; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006 , recante modifiche alle precedenti norme; Ritenuta la necessita' di stabilire il prezzo di vendita del sale comune per l'industria casearia; Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
Il prezzo di vendita del sale comune all'industria casearia, tenuto conto dell'esenzione di imposta prevista all' art. 1 della legge 17 dicembre 1957, n. 1249 , e' stabilito in L. 3700 (tremilasettecento) al quintale per prelevamenti diretti presso le saline o gli stabilimenti di produzione del Monopolio per quantitativi non inferiori a 5000 quintali per ogni acquisto.
Art. 2
Il sale comune destinato all'industria casearia, per essere venduto al prezzo di cui all'art. 1 dev'essere previamente sofisticato con l'aggiunta di sostanze che lo rendano inidoneo ad altro uso alimentare.
((Tale sale puo' essere venduto al prezzo di cui all'art. 1 anche non sofisticato purche' venga ceduto alle industrie, tramite l'Associazione di categoria i cui aderenti rappresentino la maggior parte della produzione nazionale, nel limite del contingente complessivo annuo fissato dall'Amministrazione dei Monopoli, in rapporto alla produzione casearia nazionale dell'anno precedente, e con le cautele fiscali stabilite dall'Amministrazione stessa)) .
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 aprile 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 43. - RELLEVA