Monitoring Gesetzessammlung

061U0866

IT - DPR

061U0866

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 maggio 1961 n. 866)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti addetti alle industrie edilizia ed affini; Visto, per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo integrativo di lavoro 26 settembre 1959, stipulato tra il Gruppo Provinciale Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno, il Sindacati Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini; Visti, per la provincia di Cosenza: il contratto collettivo integrativo di lavoro 1 ottobre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale dei Costruttori Edili ed Affini e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Legno ed Affini (F.I.L.L.E.A), il Sindacato Provinciale Edili ed Affini (F.E.N.E.A.); l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relativo Statuto, concernente la costituzione della Cassa Edile Cosentina, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 1 ottobre 1959; Visti, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo di lavoro 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali - Sezione Costruttori - ed il Sindacato Provinciale dei Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.L.E.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia (F.I.L.C.A.). il Sindacato Provinciale Lavoratori della Edilizia (F.E.N.E.A.); Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Catanzaro, in data 1 febbraio 1960, n. 1 e n. 5 dello provincia di Cosenza, in data 18 febbraio 1960 e 7 dicembre 1960, n. 1 della provincia di Reggio Calabria, in data 25 gennaio 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:
per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo integrativo 26 settembre 1959;
per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959 e l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, concernente la costituzione della Cassa Edile Cosentina;
per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. ((1))
Il predetto decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 4 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 19. - DI PRETORO
------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 48 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1966, n. 131) ha dichiarato "'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866 , contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la Cassa edile di Reggio Calabria delle percentuali dovute per ferie, gratifica natalizia e festivita', previsto dall'art. 11, ultima parte, del contratto collettivo per la provincia di Reggio Calabria 1 ottobre 1959, in relazione all' art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741 , per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ".

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 26 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1 ottobre 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI COSENZA
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE 1 ottobre 1959 COSTITUTIVO DELLA CASSA EDILE COSENTINA
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1 ottobre 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Parte di provvedimento in formato grafico
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