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059U1388

IT - DPR

059U1388

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 novembre 1959 n. 1388)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Camerino, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2838 , e modificato con regio decreto 20 settembre 1928, n. 2250 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 , e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 254 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Le norme dello statuto dell'Universita' di Camerino risultanti dai decreti sopraindicati sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 novembre 1959 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 225. - VILLA

Statuto - art. 1

Statuto
Art. 1.
L'Universita' degli studi di Camerino e' costituita dalle seguenti Facolta':
1) Facolta' di giurisprudenza;
2) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
3) Facolta' di farmacia.
Ciascuna Facolta' conferisce le lauree indicate nel presente statuto.

Statuto - art. 2

Art. 2.
Nelle Facolta' di cui all'articolo precedente sono costituiti gli istituti scientifici secondo il criterio dell'affinita' degli insegnamenti e secondo le possibilita' di locali e di personale.
Scopo degli istituti e' di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle discipline a cui gli istituti stessi si riferiscono e di contribuire al progresso di dette discipline con ricerche e pubblicazioni e con altre iniziative che vengano giudicate opportune dai rispettivi direttori.
Gli istituti possono suddividersi in laboratori o sezioni.

Statuto - art. 3

Art. 3.
Il direttore dell'istituto e' il professore di ruolo che impartisce l'insegnamento da cui l'istituto medesimo trae la denominazione.
In mancanza di tale professore, e in ogni caso in cui facciano parte dell'istituto piu' professori di ruolo, il direttore e' nominato dal rettore, su designazione del Consiglio di Facolta', e puo' essere confermato. Le nomine e le conferme sono fatte per un biennio accademico. Il professore cessa dalla carica di direttore, qualora cessi di far parte della Facolta'.

Statuto - art. 4

Art. 4.
I direttori degli istituti e i professori possono rilasciare alla segreteria attestati riguardanti gli studi compiuti e qualunque attivita' svolta dagli studenti.
In base a tale dichiarazione la Segreteria rilascia i relativi certificati.
I direttori possono anche rilasciare certificati, che vengono legalizzati dal rettore, degli studi compiuti, dei lavori fatti e dei risultati ottenuti da privati nei loro istituti.

Statuto - art. 5

Art. 5.
I professori di ruolo ed incaricati e i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di giugno, ai presidi delle rispettive Facolta', i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno accademico successivo, e i Consigli delle Facolta' debbono, prima del termine dell'anno accademico, esaminarli e coordinarli, ai sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, specialmente determinando quali corsi debbono avere carattere istituzionale o monografico, e dichiarando inoltre quali corsi si debbono ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge.
Il termine di cui al comma precedente e' protratto, per i liberi docenti, che per la prima volta intendano svolgere un corso nella Universita' di Camerino, fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico.

Statuto - art. 6

Art. 6.
Nel pronunciarsi sul programma presentato dal libero docente per un corso a titolo privato, il Consiglio di Facolta', oltre ad accertare se il programma presentato risponde come contenuto e ampiezza alle necessita' didattiche, deve verificare, ove trattasi di materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente disponga del necessario materiale scientifico e didattico.
L'efficacia di corsi pareggiati puo' essere attribuita solo ai corsi liberi che abbiano orario ed estensione di programma conformi a quelli dei corsi ufficiali e rispondano alle prescrizioni dell'art. 59 del regolamento generale universitario.
Contro il giudizio della Facolta' i liberi docenti possono presentare ricorso al rettore che giudica inappellabilmente su conforme parere del Senato accademico.

Statuto - art. 7

Art. 7.
I corsi delle lezioni, oltreche' per trattazione cattedratica, possono essere svolti con conferenze ed esercitazioni per l'addestramento dei giovani alla ricerca scientifica.

Statuto - art. 8

Art. 8.
Ogni studente, oltre la tessera con la propria fotografia, riceve un libretto sul quale indica i corsi che vuol seguire.

Statuto - art. 9

Art. 9.
I libretti di iscrizione che risultino comunque manomessi o alterati sono dichiarati nulli e lo studente e' sottoposto a procedimento disciplinare.

Statuto - art. 10

Art. 10.
La concessione di un nuovo libretto di iscrizione agli studenti minorenni viene fatta solo su domanda del padre dello studente o di chi ne fa legalmente le veci. La firma del richiedente deve essere autenticato dalle autorita' competenti.

Statuto - art. 11

Art. 11.
I professori possono assicurarsi della assiduita' e del profitto degli studenti mediante appelli, interrogazioni, prove estemporanee e ogni altro mezzo che ritengano opportuno.
La frequenza ai corsi e' comprovata dalla attestazione dei professori sul libretto di iscrizione.
Lo studente al quale sia stata negata l'attestazione di frequenza ad una materia, non e' ammesso al relativo esame ed ha l'obbligo di ripetere l'iscrizione alla materia stessa per un altro anno accademico.

Statuto - art. 12

Art. 12.
Gli esami di profitto si svolgono per singole materie o gruppi di materie, secondo quanto stabilisce ciascuna Facolta'.
Salvo che non sia disposto diversamente negli ordinamenti delle singole Facolta', gli insegnamenti di durata pluriennale importano un unico esame al termine del corso.

Statuto - art. 13

Art. 13.
Almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami di laurea devono essere presentati alla segreteria tre esemplari della dissertazione scritta e i titoli dei due temi da discutersi oralmente, controfirmati dai rispettivi relatori.

Statuto - art. 14

Art. 14.
Sentiti i relatori, la Commissione puo' escludere dalla discussione orale il candidato quando ritenga insufficiente la dissertazione scritta o l'elaborato da lui presentato.
Chiusa la discussione, il presidente della Commissione mette ai voti l'approvazione dell'esame; se l'esame risulta approvato si procede alla votazione in ordine inverso di anzianita'.
Registrata a verbale la votazione, il presidente, quale delegato del rettore, procede alla proclamazione a termini delle vigenti disposizioni.

Statuto - art. 15

Art. 15.
Il Senato accademico puo' dichiarare non valido agli effetti delle iscrizioni il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Statuto - art. 16

Art. 16.
La Facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Statuto - art. 17

Art. 17.
La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza e' di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto romano;
3) Filosofia del diritto;
4) Storia del diritto romano;
5) Storia del diritto italiano (biennale);
6) Economia politica;
7) Scienza delle finanze e diritto finanziario;
8) Diritto costituzionale;
9) Diritto ecclesiastico;
10) Diritto romano (biennale);
11) Diritto civile (biennale);
12) Diritto commerciale;
13) Diritto del lavoro;
14) Diritto processuale civile;
15) Diritto internazionale;
16) Diritto amministrativo (biennale);
17) Diritto penale (biennale);
18) Procedura penale.
Sono insegnamenti complementari:
1) Statistica;
2) Medicina legale e delle assicurazioni;
3)
4) Legislazione del lavoro;
5) Diritto agrario;
6) Diritto della navigazione;
7) Antropologia criminale;
8) Diritto comune;
9) Diritto privato comparato;
10) Diritto canonico;
11) Esegesi delle fonti del diritto romano;
12) Psicologia;
13) Dottrina dello Stato;
14) Storia delle dottrine politiche;
15) Storia dei trattati e politica internazionale;
16) Esegesi delle fonti del diritto italiano;
17) Politica economica e finanziaria;
18) Diritto dell'economia;
19) Diritto internazionale, privato e processuale;
20) Organizzazione internazionale.
((21) Storia del diritto canonico;
22) Diritto processuale amministrativo;
23) Teoria dell'interpretazione;
24) Diritto tributario)) .
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Statuto - art. 18

Art. 18.
Lo studente non puo' essere ammesso a sostenere gli esami di:
Diritto romano ed Esegesi delle fonti del Diritto romano, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto romano, di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto privato;
Diritto commerciale, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto romano, di Istituzioni di diritto privato e di Economia politica;
Diritto civile, se non ha superato quelli di Istituzioni di diritto romano e di Istituzioni di diritto privato;
Storia del diritto italiano, se non ha superato quelli di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto romano;
Scienza delle finanze e Diritto finanziario, se non ha superato quello di Economia politica;
Diritto amministrativo e Diritto internazionale, se non ha superato quello di Diritto costituzionale;
Procedura penale, se non ha superato quello di Diritto penale;
Diritto ecclesiastico e Diritto agrario, se non ha superato quello di Istituzioni di diritto privato.

Statuto - art. 19

Art. 19.
Gli esami sulle materie biennali devono vertere sui programmi svolti nel biennio.

Statuto - art. 20

Art. 20.
L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su un tema approvato dal professore della materia, e nella discussione di due temi scelti dal candidato in materie diverse tra loro e da quella della dissertazione scritta, parimenti approvati dai professori delle rispettive materie.
La materia della dissertazione scritta e quella dei temi orali devono essere comprese fra gli insegnamenti della Facolta'.

Statuto - art. 21

Art. 21.
((E' annesso alla Facolta' di giurisprudenza l'Istituto giuridico ordinato come seminario, ai sensi del regolamento generale universitario. L'Istituto e' articolato in sezioni determinate con deliberazione del Consiglio di Facolta')) .

Statuto - art. 22

Art. 22.
Sono ammessi a frequentare i singoli istituti gli studenti della Facolta' nonche' gli studenti di altra Facolta' e i laureati che, in base a regolare domanda, ne ottengano l'autorizzazione del direttore.

Statuto - art. 23

Art. 23.
Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori e posseggano il prescritto diploma di maturita' possono essere iscritti, a giudizio della Facolta', ad un anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati in Scienze politiche o in Economia e commercio che vengono ammessi al terzo anno.
La Facolta', tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia il piano di studi.
La norma di cui al comma precedente vale anche per gli studenti di altra Facolta' che chiedono il passaggio alla Facolta' giuridica e per gli studenti che provengono da Universita' estere.

Statuto - art. 24

Art. 24.
La Facolta' di giurisprudenza ha una biblioteca generale che e' disciplinata da un regolamento approvato dal Consiglio della Facolta'.
Ogni istituto ha inoltre una propria biblioteca, retta da un regolamento approvato dal Consiglio di Facolta'.

Statuto - art. 25

Art. 25.
La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:
in Chimica;
in Scienze naturali;
in Scienze biologiche.

Statuto - art. 26

Art. 26.
La Facolta' comprende i seguenti Istituti:
1) Chimica generale ed inorganica;
2) Fisica e Matematica;
3) Botanica;
4) Fisiologia generale e Chimica biologica;
5) Zoologia ed Anatomia comparata;
6) Mineralogia e Geologia;
7) Anatomia ed Istologia.
((Il titolare della cattedra di Chimica farmaceutica e di Tossicologia della Facolta' di farmacia, fa parte della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali)) .

Statuto - art. 27

Art. 27.
La durata del corso degli studi per la laurea in Chimica e' di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.
E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica.
Biennio di studi propedeutici.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche (biennale);
2) Chimica generale ed inorganica (biennale);
3) Chimica organica (biennale);
4) Chimica analitica;
5) Fisica sperimentale (biennale);
6) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici);
7) Esercitazioni di matematiche (biennale):
8) Esercitazioni di preparazioni chimiche;
9) Esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
10) Esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
11) Esercitazioni di fisica sperimentale.
Triennio di studi di applicazione.
Il triennio ha indirizzo organico-biologico.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Chimica fisica (biennale);
2) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
3) Esercitazioni di chimica fisica (biennale);
4) Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;
5) Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).
Sono insegnamenti complementari:
1) Chimica organica industriale;
2) Chimica biologica;
3) Chimica farmaceutica;
4) Farmacologia;
5) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
6) Chimica agraria;
7) Elettrochimica;
8) Chimica bromatologica;
9)
10) Fisiologia generale;
11) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
12) Chimica tossicologica;
13) Radiochimica;
14) Spettroscopia;
15) Chimica teorica;
16) Chimica nucleare;
17) Strutturistica chimica;
18) Chimica organica superiore;
19) Chimica macromolecolare;
20) Fisica tecnica;
20) Biochimica applicata;
21) Biologia molecolare.
((Chimica delle sostanze naturali)) .
Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti fra i complementari.

Statuto - art. 28

Art. 28.
Tutti gli insegnamenti biennali comportano due esami distinti alla line di ogni anno di corso.
Lo studente non puo' essere ammesso a frequentare il corso di esercitazioni di analisi chimica qualitativa se non ha superato almeno uno dei seguenti esami: a) Chimica generale ed inorganica I;
b) esercitazioni di preparazioni chimiche I.
Non puo' essere ammesso al corso di esercitazioni di Chimica fisica II se non ha superato almeno uno dei seguenti esami: a) Chimica fisica I; b) esercitazioni di Chimica fisica I; c) Elettrochimica; non puo' essere ammesso agli esami di Chimica inorganica industriale, Chimica organica superiore, Chimica macromolecolare, Chimica biologica, Chimica farmaceutica, Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale, Chimica bromatologica, Chimica tossicologica, Esercitazioni di Chimica organica e di analisi organica, se non ha superato l'esame di Chimica organica I.
((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.R. 20 settembre 1966, n. 924 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il secondo comma relativo alle propedeuticita' di esami degli insegnamenti di Chimica fisica I, di Esercitazioni di chimica fisica I e di Elettrochimica nei confronti di Esercitazioni di chimica fisica II e' soppresso".

Statuto - art. 29

Art. 29.
La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze naturali e' di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Mineralogia;
6) Geologia;
7) Geografia;
8) Botanica (biennale);
9) Zoologia (biennale);
10) Anatomia comparata;
11) Anatomia umana;
12) Fisiologia generale (biennale);
Sono insegnamenti complementari:
1) Chimica fisica;
2) Chimica biologica;
3) Istologia ed embriologia;
4) Igiene;
5) Statistica;
6) Idrobiologia e pescicoltura;
7) Entomologia agraria;
8) Genetica;
9) Antropologia;
10) Paleontologia;
11) Fisiologia vegetale;
12) Patologia vegetale;
13) Geografia fisica;
14) Scienza dell'alimentazione;
15) Paleontologia umana;
16) Biologia generale;
17) Embriologia chimica e sperimentale;
18) Chimica macromolecolare;
19) Complementi di fisica generale;
20) ((...)) ;
21) Meccanica dello sviluppo;
22) Ecologia;
23) Fitogeografia;
24) Citogenetica;
25) Biologia molecolare;
26) Embriologia degli invertebrati;
27) Istochimica;
28) Parassitologia;
29) Biochimica applicata;
Endocrinologia comparata.
((Genetica umana)) ;
((Analisi biologiche e di laboratorio)) .
Gli insegnamenti biennali di Botanica, di Zoologia e di Fisiologia generale sono integrati con esercitazioni di Laboratorio e comportano un esame alla fine di ogni anno di corso.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.
COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.P.R. 18 AGOSTO 1962, N. 1392 .

Statuto - art. 30

Art. 30.
Lo studente non puo' essere ammesso all'esame di Fisiologia generale I se non ha superato gli esami di Anatomia umana, Fisica, Chimica organica; all'esame di Scienza dell'alimentazione se non ha superato Fisiologia generale II; agli esami di Chimica organica e Mineralogia se non ha superato Chimica generale ed inorganica; all'esame di Fisiologia generale II se non ha superato Fisiologia generale I; all'esame di Chimica biologica se non ha superato Chimica organica; all'esame di Anatomia comparata se non ha superato gli esami di Anatomia umana e di Zoologia I.
((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 23 gennaio 1963, n. 212 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'art. 30, contenente norme relative alle propedeuticita' delle materie del corso di laurea in scienze naturali e' integrato nel senso che l'insegnamento di "Zoologia" deve intendersi "Zoologia I"". --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.R. 20 settembre 1966, n. 924 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'elenco delle propedeuticita' del corso di laurea in Scienze naturali il posto del soppresso insegnamento di "Biologia delle razze umane" e' preso dall'insegnamento di "Genetica umana".
Nello stesso elenco sono aggiunte le seguenti propedeuticita':
"Lo studente non puo' essere ammesso:
all'esame di "Istochimica" se non ha superato quelli di "Anatomia umana" e di "Chimica organica";
all'esame di "Endocrinologia comparata" se non ha superato quelli di "Zoologia generale", di "Zoologia sistematica" e di "Anatomia comparata".

Statuto - art. 31

Art. 31.
La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze biologiche e' di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Botanica (biennale);
6) Zoologia (biennale);
7) Anatomia comparata;
8) Anatomia umana;
9) Istologia ed embriologia;
10) Fisiologia generale (biennale);
11) Chimica biologica;
12) Igiene.
Sono insegnamenti complementari:
1) Chimica fisica;
2) Patologia generale;
3) Microbiologia;
4) Parassitologia;
5) Geologia;
6) Statistica;
7) Idrobiologia e pescicoltura;
8) Entomologia agraria;
9) Genetica;
10) Biologia generale;
11) Antropologia;
12) Fisiologia vegetale;
13) Patologia vegetale;
14) Paleontologia;
15) Scienza dell'alimentazione;
16) Chimica macromolecolare;
17) Embriologia chimica sperimentale;
18) Complementi di Fisica generale;
19) ((...)) ;
20) Meccanica dello sviluppo;
21) Ecologia;
22) Fitogeografia;
23) Citogenetica;
24) Biologia molecolare;
25) Embriologia degli invertebrati;
26) Istochimica;
27) Biochimica applicata;
Endocrinologia comparata;
Farmacologia.
((Genetica umana)) ;
((Analisi biologiche e di laboratorio)) .
Gli insegnamenti biennali di Botanica, di Zoologia e di Fisiologia generale sono integrati con esercitazioni di laboratorio e comportano un esame alla fine di ogni anno di corso.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.
COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.P.R. 18 AGOSTO 1962, N. 1392 .

Statuto - art. 32

Art. 32.
Lo studente non puo' essere ammesso all'esame di Fisiologia generale II se non ha superato Fisiologia generale I; all'esame di Fisiologia generale I se non ha superato Anatomia umana, Fisica, Chimica, Biologica e Chimica organica; agli esami di Scienza della alimentazione e Patologia generale se non ha superato Fisiologia generale II; all'esame di Chimica biologica se non ha superato Chimica organica; all'esame di Chimica organica se non ha superato Chimica generale ed inorganica; all'esame di Anatomia comparata se non ha superato Anatomia umana ed Istologia ed embriologia.
Lo studente non puo' essere ammesso all'esame di Genetica se non ha superato quello di Zoologia generale;
agli esami di Patologia vegetale e Fitogeografia se non ha superato quelli di Botanica generale e di Botanica sistematica;
all'esame di Fisiologia vegetale se non ha superato quelli di Botanica generale, di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica:
agli esami di Embriologia chimica e sperimentale, Meccanica dello sviluppo ed Embriologia degli invertebrati se non ha superato quello di Istologia ed embriologia;
agli esami di Antropologia e Paleontologia se non ha superato quello di Anatomia comparata;
all'esame di Chimica molecolare se non ha superato quello di Chimica biologica;
all'esame di Chimica fisica se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica;
all'esame di Biologia delle razze umane se non ha. superato quello di Zoologia generale;
all'esame di Ecologia se non ha superato quelli di Zoologia generale e di Zoologia sistematica;
all'esame di Citogenetica se non ha superato quello di Genetica; all'esame di Geologia se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica;
all'esame di Parassitologia se non ha superato quelli di Zoologia generale e di Zoologia sistematica;
all'esame di Patologia generale se non ha superato quelli di Fisiologia generale I e di Fisiologia generale II.
((Lo studente non puo' essere ammesso:
all'esame di "Istochimica" se non ha superato quelli di "Istologia ed Embriologia", di "Anatomia umana" e di "Chimica organica";
all'esame di "Endocrinologia comparata" se non ha superato quelli di "Zoologia generale", di "Zoologia sistematica", di "Anatomia comparata", e di "Chimica biologica")) .
((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.R. 20 settembre 1966, n. 924 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'elenco delle propedeuticita' del corso di laurea in Scienze biologiche il posto del soppresso insegnamento di "Biologia delle razze umane" e' preso dall'insegnamento di "Genetica umana"".

Statuto - art. 33

Art. 33.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 AGOSTO 1962, N. 1392 ))

Statuto - art. 34

Art. 34.
((L'esame di laurea consiste:
a) nella discussione di una dissertazione scritta svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari da lui seguiti;
b) nelle esposizioni di due argomenti da discutersi oralmente riferentesi a notizie diverse da quelle inerenti alla dissertazione di laurea.
Per la laurea in Chimica lo studente dovra', sostenere inoltre un colloquio di cultura generale su argomenti di Chimica inorganica, Chimica organica, Chimica fisica e Chimica analitica.
Per le elaborazioni delle tesi di laurea a carattere sperimentale lo studente dovra' frequentare un Istituto per la durata di almeno due anni)) .

Statuto - art. 35

Art. 35.
La Facolta' di farmacia conferisce la laurea in Farmacia.
La durata del corso degli studi per la laurea in Farmacia e' di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Chimica generale ed inorganica;
2) Chimica organica;
3) Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
4) Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale);
5) Chimica biologica;
6) Fisica;
7) Farmacologia e farmacognosia;
8) Anatomia umana;
9) Fisiologia generale (biennale);
10) Botanica farmaceutica;
11) Tecnica e legislazione farmaceutica.
Sono insegnamenti complementari:
1) Chimica fisica;
2) Chimica bromatologica;
3) Zoologia generale;
4) Igiene;
5) Mineralogia;
6) Scienza dell'alimentazione;
7) Statistica;
8) Patologia generale;
9) Storia della farmacia;
10) Istituzioni di matematica;
11) Chimica idrologica;
12) Saggi e dosaggi farmacologici;
Biochimica applicata;
14) Microbiologia;
15) Fisiologia vegetale;
16) Biologia generale;
17) Chimica farmaceutica applicata;
Chimica delle sostanze naturali.
((20) Biologia molecolare)) .
Il corso biennale di Chimica farmaceutica e tossicologica comporta due distinti esami alla fine di ciascun anno del biennio.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro, da lui scelti tra i complementari, e inoltre deve aver compiuto durante il 3° e 4° anno un periodo semestrale di pratica presso una Farmacia autorizzata dalla Facolta'.

Statuto - art. 36

Art. 36.
Gli istituti della Facolta' di Farmacia sono:
1) istituto di Chimica farmaceutica e Chimica organica;
2) istituto di Farmacologia e Tecnica farmaceutica;
3) istituto di Igiene e Microbiologia.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 28 agosto 1963, n. 1349 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 36. - L'Istituto di farmacologia e tecnica farmaceutica, annesso alla Facolta' di farmacia, cambia denominazione in "Istituto di farmacologia, farmacognosia e tecnica farmaceutica"".

Statuto - art. 37

Art. 37.
Lo studente non e' ammesso a sostenere l'esame di:
Chimica organica se non ha superato l'esame di
Chimica generale ed inorganica;
Chimica farmaceutica e tossicologica se non ha Superato quello di Chimica organica;
Farmacologia e Farmacognosia non la superato quelli di Chimica farmaceutica e tossicologica e di Fisiologia generale;
Chimica biologica se non ha superato quello di Chimica organica;
Chimica bromatologica se non ha superato quello di Chimica biologica;
Chimica fisica se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica e di Fisica;
Fisiologia, generale se non ha superato quelli di Anatomia umana, di Chimica biologica e di Fisica;
Chimica idrologica se non ha superato quello di Farmacologia e Farmacognosia;
Tecnica e legislazione farmaceutica se non ha superato quello di Farmacologia e Farmacognosia;
Saggi e dosaggi farmacologici se non ha superato quelli di Fisiologia generale e di Chimica farmaceutica e Tossicologica;
Scienza dell'alimentazione se non ha superato quello di Fisiologia generale;
Storia della Farmacia se non ha superato quello di Farmacologia e Farmacognosia;
Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica I se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica;
Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica II se non ha superati quelli di Chimica organica e di esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica I;
Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica in, se non ha superato quello di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica II.
((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1388 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente articolo "e' modificato nel senso che l'esame di Chimica bromatologica, attualmente vincolato al superamento dell'esame di Chimica biologica, sia invece vincolato al superamento degli esami di "Chimica organica" e di "Esercitazioni di chimica farmaceutica 2°" e che l'esame di "Chimica idrologica", attualmente vincolato al superamento dell'esame di "Farmacologia e farmacognosia", sia invece vincolato al superamento dell'esame di "Chimica biologica"".

Statuto - art. 38

Art. 38.
((Le esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica, comportano, alla fine di ogni albo, il superamento di una prova pratica, con relazione scritta e discussione orale.
La frequenza del corso di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica I e' condizionata al superamento dell'esame di Chimica generale ed inorganica.
La frequenza del corso di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica II e' condizionata al superamento dell'esame di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica I.
La frequenza del corso di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica III e' condizionata al superamento dell'esame di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica II)) .

Statuto - art. 39

Art. 39.
L'esame di laurea consiste nella prova di cultura generale su materie professionali, nella discussione di una dissertazione scritta, nonche' di due argomenti diversi dalla materia in cui verte l'argomento della dissertazione, approvati dai professori della materia.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI
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