Monitoring Gesetzessammlung

061U1157

IT - DPR

061U1157

Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e' calcolato il contributo per la Previdenza dei dirigenti di aziende industriali. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1961 n. 1157)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ;
Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967 ;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 80 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1 ;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1 , sono portati rispettivamente a L. 2.099.500 e L. 6.129.500 annue. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 agosto 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla corte dei conti, addi' 8 novembre 1961 Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 78. - VILLA --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 18 agosto 1962, n. 1566 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, numero 1157 , sono portati, rispettivamente a L. 2.470.000 e L. 7.026.500 annue".
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