058U1010
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Modifiche al regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560, istitutivo della medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958 n. 1010)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560 , che istituisce per gli ufficiali della Guardia di finanza la medaglia al merito di lungo comando; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Articolo unico
I periodi minimi di comando di reparto previsti dall' art. 3 del regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560 , per il conferimento agli ufficiali della Guardia di finanza della "Medaglia militare al merito di lungo comando" sono cosi' modificati:
Medaglia d'oro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 anni Medaglia d'argento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 anni Medaglia di bronzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 anni
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 ottobre 1958 GRONCHI FANFANI - PRETI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1958 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 9. - RELLEVA