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058U1104

IT - DPR

058U1104

Norme di applicazione del Trattato istituente la Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1958 n. 1104)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunita' europea della energia atomica, ed Atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Le merci elencate nell'allegato 1 al presente decreto, importate dai territori della Comunita' europea della energia atomica, sono ammesse in esenzione da dazi doganali e da ogni restrizione quantitativa, a condizione che siano accompagnate dal "certificato di libera pratica" rilasciato dalle Autorita' doganali del territorio di esportazione in conformita' alle norme di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 2

Per le merci elencate nell'allegato 1 al presente decreto, importate dai territori della Comunita' europea dell'energia atomica, che non sono accompagnate dal certificato di libera pratica o che sono importate da territori non appartenenti a tale Comunita', debbono essere riscossi i dazi della tariffa comune indicati nello allegato stesso.

Art. 3

Fino al 1° gennaio 1964, i dazi di cui all'art. 2 sono applicati per le seguenti merci nella misura indicata a fianco di ciascuna di esse:
ex 84.14 - Forni appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% ex 81.17 - Apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% ex 84.18 - Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% ex 84.44 - Laminatoi appositamente costruiti per essere utilizzati nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% ex 84.45 - Macchine utensili appositamente costruite per essere utilizzate nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (applicazione di guaine, rimozione di guaine, foggiatura, ecc.). . 7% ex 84.59 - Macchine, apparecchi e congegni meccanici appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sintetizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% ex 85.11 - Forni, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie mediante induzione o mediante perdite dielettriche, appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% ex 85.22 - Macchine ed apparecchi elettrici appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la, rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati, non espressamente nominati in alcuna voce della sezione XVI della tariffa, qualunque sia la voce dei capitoli 84 e 85 nella quale essi sono da classificare . . . . 7%

Art. 4

Fino al 1° gennaio 1962, l'applicazione dei dazi di cui all'art. 2 e' sospesa per le seguenti merci:
ex 28.51 - Deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno e' superiore a 1: 5.000.
ex 84.59 - Reattori nucleari.

Art. 5

Fino al 1° gennaio 1964, l'applicazione dei dazi di cui all'art. 2 e' sospesa per le seguenti merci:
ex 84.17 - Apparecchi per la produzione del deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); delle miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno e' superiore a 1: 5.000.
ex 84.18. Macchine ed apparecchi per la separazione degli isotopi dell'uranio.
ex 84.18 - Macchine ed apparecchi per la produzione del deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); delle miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno e' superiore a 1: 5.000, ex 84.59 - Macchine, apparecchi e congegni meccanici per la produzione del deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); delle miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno e' superiore a 1: 5.000.
ex 85.22 - Macchine ed apparecchi elettrici per la produzione del deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); delle miscele o soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto fra il numero di atomi di deuterio e quello di atomi di idrogeno e' superiore a 1:
5.000.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1958 GRONCHI FANFANI - PRETI - ANDREOTTI - MEDICI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1958 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 158. - RELLEVA

Trattato-Allegato 1

ALLEGATO 1
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) ((2))
-------------------
AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica in 10/03/1959 ha disposto che "Nel decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1104 "Norme di applicazione del Trattato istituente la Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 ", pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 315 del 31 dicembre 1958 , alla pagina 25, prima tabella, in corrispondenza del numero di tariffa ex 28 52 in luogo di: I) dell'uranio, leggasi: I) del torio."
-------------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1121 ha disposto (con l'articolo
unico) che "Alla voce della tariffa doganale "ex 84.59 reattori nucleari" compresa nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1104 , e' aggiunta la seguente nota: "Il termine "reattori nucleari" indica il complesso delle
apparecchiature e dei dispositivi contenuti nella zona di uno schermo biologico, ivi compreso, eventualmente, lo schermo stesso, nonche' i dispositivi che fanno parte integrante delle parti contenute nella zona (in particolare le barre di regolazione ed i loro dispositivi di guida e di comando nella misura in cui fanno parte integrante delle barre suddette) o di altre parti contenute nell'interno della zona"."

Trattato-Allegato 2

ALLEGATO 2
1. Definizioni:
a) Trattato: Il Trattato che istituisce la Comunita' europea
dell'energia atomica (Euratom) e gli Atti allegati, firmati a Roma il 25 marzo 1957;
b) Territori ai quali si applica il Trattato:
il Regno del Belgio,
la Repubblica Federale di Germania e la Zona di Berlino,
la Repubblica Francese (dipartimenti metropolitani, algerini, della Guadalupa, della Martinica, della Guiana, della Riunione),
la Repubblica italiana,
il Granducato di Lussemburgo,
il Regno dei Paesi Bassi in Europa,
l'Africa occidentale francese comprendente:
il Senegal, il Sudan, la Costa d'Avorio, il Dahomey, la
Mauritania, la Nigeria e l'Alto Volta;
l'Africa equatoriale francese comprendente:
il Medio Congo, l'Ubanghi Ciari, il Ciad e il Gabon;
Saint Pierre e Miquelon, l'Arcipelago delle Comore,
Madagascar e sue dipendenze, la Somalia francese,
la Nuova Caledonia e sue dipendenze, gli "Stabilimenti"
francesi d'Oceania (Polinesia francese), le Terre australi e antartiche,
la Repubblica autonoma del Togo,
il Territorio del Cameroun sotto amministrazione francese,
la Repubblica della Guinea,
il Congo Belga e il Ruanda Urundi,
la Somalia sotto amministrazione italiana,
la Nuova Guinea olandese,
i territori europei per i quali uno Stato membro assume la
rappresentanza nelle relazioni con l'estero.
2. Per i prodotti contemplati nell'allegato 1 al presente decreto, che sono importati da uno dei territori ai quali si applica detto Trattato (territorio d'esportazione) in un altro di detti territori (territorio d'importazione) e' abolito ogni dazio ed ogni restrizione quantitativa, allorquando tali prodotti appartengono ad una delle categorie sottoindicate:
a) prodotti originari del territorio d'esportazione non soggetti a dogana per quanto riguarda i dazi e le tasse d'effetto equivalente, previo adempimento, ove occorra, delle formalita' d'importazione e che non beneficiano di un ristorno totale o parziale di detti dazi o tasse;
b) prodotti originariamente importati da un altro territorio dove
il Trattato e' applicabile, e che al momento dell'esportazione rientravano nella categoria a) succitata.
3. Il fatto che un prodotto rientra in una delle categorie indicate
al paragrafo 2) e' attestato da un certificato di libera pratica rilasciato conformemente alle disposizioni dei paragrafi 4 a 7 qui sotto indicati.
4. Il certificato di libera pratica e' stabilito conformemente
all'unito formulario. Esso e' redatto in una delle lingue della Comunita'.
Il formato del certificato e' di 21 x 27 o 30 cm. circa. La carta
da utilizzarsi e' bianca, del tipo per scrittura e di un peso minimo di 64 grammi mq. La prima pagina contiene una linea diagonale blu che va dall'angolo sinistro inferiore all'angolo destro superiore.
5. Nel territorio d'esportazione, il certificato di libera pratica e' presentato all'atto dell'esportazione dei prodotti a cui si riferisce, e, se riconosciuto regolare, e' vistato dalle autorita' doganali e resta a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale e' stata effettuata o assicurata.
6. Nel territorio di importazione il certificato di libera pratica e' sottoposto alle autorita' doganali secondo le modalita' previste dalla regolamentazione di questo territorio.
Dette autorita' doganali hanno facolta' di esigere una traduzione
del certificato in oggetto.
7. Il certificato di libera pratica e' rilasciato per i prodotti
che saranno dichiarati alla dogana per l'esportazione a decorrere dal 15 dicembre 1958.
D. D. EURATOM 1.
COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
Parte di provvedimento in formato grafico
Condizioni per il rilascio del certificato di libera pratica
Un certificato di libera pratica viene rilasciato dalle autorita' doganali del territorio di esportazione per i prodotti contemplati negli elenchi A-1 e A-2 dell'allegato IV del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica (Euratom) originari di uno dei territori ai quali si applica il Trattato stesso, e inclusi in una delle categorie sotto indicate:
a) prodotti originari di detto territorio al quale si applica il Trattato, non soggetti a dogana per quanto riguarda dazi o tasse d'effetto equivalente, previo adempimento, ove occorra, delle formalita' d'importazione, e che non beneficiano di un ristorno totale o parziale di detti dazi o tasse;
b) prodotti originariamente importati da un altro territorio nel quale e' applicabile il Trattato, che, all'atto della esportazione da quest'ultimo, rientravano nella categoria a) di cui sopra.
CAMPO D'APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO DI LIBERA PRATICA
Sempreche' si tratti dei prodotti sopra indicati, un certificato di
libera pratica viene rilasciato nei territori sotto indicati quando l'esportazione e' effettuata a destinazione di un altro di detti territori:
a) territori europei del Regno del Belgio, della Repubblica
Francese, della Repubblica italiana e del Regno dei Paesi Bassi;
b) territori della Repubblica federale di Germania, e della Zona di Berlino, del Granducato di Lussemburgo;
c) territori non europei sottoposti alla giurisdizione di uno
degli Stati citati nel paragrafo a) di cui sopra, ai quali viene applicato o verra' applicato il Trattato, e i territori europei per i quali uno Stato membro assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero.
NORME DA OSSERVARE PER LA COMPILAZIONE
DEL CERTIFICATO DI LIBERA PRATICA
1. Il certificato di libera pratica deve essere redatto in una
delle lingue degli Stati membri della Comunita' europea dell'energia atomica. Esso deve essere compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso deve essere riempito a stampatello con inchiostro o con matita indelebile.
Non deve presentare ne' cancellature ne' aggiunte.
2. Ogni merce indicata, sul certificato deve essere preceduta da un
numero d'ordine. Immediatamente al di sotto dell'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale.
Gli spazi in bianco devono essere tratteggiati in modo da
risultare inutilizzabili.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali con
sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.
4. L'esportatore o il trasportatore possono completare la parte del
certificato riservata alla dichiarazione con la menzione del documento di trasporto.
Parte di provvedimento in formato grafico
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