Monitoring Gesetzessammlung

082U0871

IT - DPR

082U0871

Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/232 relativa alle gamme di quantita' nominali e capacita' nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982 n. 871)

Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 2

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 3

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 4

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 5

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 6

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 7

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Allegato I

ALLEGATO I
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Allegato II

ALLEGATO II
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Allegato III

ALLEGATO III
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".
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