078U0202
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Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1971, n. 70, della Cassa nazionale assistenza musicisti, della Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani e della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici e loro fusione con l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, che assume la denominazione di "Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 aprile 1978 n. 202)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all' art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70 ; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, la Cassa nazionale assistenza musicisti, la Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani e la Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici presentano sufficienti e decisivi indici di pubblicita' e che, singolarmente considerati, non sono necessari ai fini indicati nel citato art. 3; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
La Cassa nazionale assistenza musicisti, la Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani e la Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici sono soppressi e fusi con l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, che assume la denominazione di "Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici", ed e' inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 aprile 1978 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1978 Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 25