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078U0775

IT - DPR

078U0775

Approvazione del nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978 n. 775)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265 , e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri; Visto l'art. 4 della suddetta legge n. 1265/1960 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414 , e successive modificazioni, che ha approvato lo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; ((Udito il parere del Consiglio di Stato;)) Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Articolo unico

E' approvato il nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri secondo il testo allegato al presente decreto, firmato dal Ministro delle finanze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 settembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 dicembre 1978 Registro n. 42 Finanze, foglio n. 33

Statuto - art. 1

Art. 1.
Scopi
Le finalita' del Fondo di assistenza per i finanzieri sono quelle stabilite con la legge istitutiva 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni.

Statuto - art. 2

Art. 2.
Assistenza agli orfani
L'assistenza agli orfani si attua con la erogazione di contributi per rette di convitto, semiconvitto o per la frequenza di scuole ed istituti di istruzione statali, con l'ammissione in colonie marine e montane e con altri interventi atti a favorirne l'istruzione e la formazione civica.
L'assistenza e' prestata ai figli legittimi, legittimati e adottivi dei militari del Corpo nonche' a quelli naturali di cui sia stata riconosciuta o dichiarata giudizialmente la paternita'. Essa e' subordinata allo stato di disagiata condizione economica degli orfani e dei loro congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti.
Possono godere dell'assistenza, in ordine di precedenza:
a) gli orfani dei militari caduti nell'adempimento del dovere;
b) gli orfani dei militari deceduti per malattie o lesioni contratte in servizio e per causa di esso;
c) gli orfani dei militari deceduti durante il servizio effettivo ma non per causa di servizio;
d) gli orfani dei militari congedati per riforma a causa di ((malattia contratta in servizio e per causa di esso;))
e) gli orfani dei militari che siano deceduti dopo la cessazione dal servizio ed abbiano prestato nel Corpo almeno quindici anni di effettivo servizio.
In ciascuna delle categorie di cui sopra hanno la precedenza assoluta coloro i quali sono orfani anche di madre. Godono di precedenza gli orfani la cui madre per malattia o per gravi menomazioni fisiche non sia piu' idonea a provvedere alla loro educazione.
Contributi per rette di convitto o semiconvitto presso collegi convenzionati possono essere elargiti, se le possibilita' finanziarie del Fondo lo consentono ed in misura non superiore alla meta' dell'ammontare globale della retta, ai figli dei militari del Corpo che siano stati dichiarati permanentemente inabili per lesioni o per infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
I contributi di cui al comma precedente, non superiori ad un quarto dell'ammontare globale della retta, possono essere concessi ai figli dei militari del Corpo in servizio che siano orfani di madre o la cui madre per malattia o gravi menomazioni fisiche non sia piu' in grado di provvedere alla loro educazione per un periodo di tempo non inferiore ad un intero anno scolastico.
Possono essere ammessi nei collegi gli assistibili che abbiano eta' non inferiore a sei anni e non superiore a quindici al 31 dicembre dell'anno di ammissione quando debbano continuare un corso di studio gia' intrapreso con buon profitto e vi sia, di norma, rispondenza tra l'eta' del candidato all'assistenza e gli studi gia' compiuti.
L'assistenza e' consentita fino alla conclusione della istruzione di secondo grado ma non oltre il termine dell'anno scolastico nel corso del quale l'assistito compie il ventesimo anno di eta'.
Prima di tale termine ne puo' essere disposta la sospensione o la cessazione per mancata promozione dovuta a scarso profitto o difetto di applicazione o nel caso il genitore vivente contragga nuove nozze.

Statuto - art. 3

Art. 3.
(( (Iniziative assistenziali). )) ((L'assistenza al personale in servizio nella Guardia di finanza si realizza con la promozione o il sostegno finanziario di iniziative dirette ad elevarne il livello culturale, spirituale e sociale, a tutelarne la sanita' e svilupparne le capacita' psico-fisiche e sportive.
Tali iniziative, da attuare secondo le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione, possono riguardare:
a) attivita', cerimonie, manifestazioni e riunioni celebrative, culturali e ricreative;
b) stabilimenti balneari e soggiorni marini e montani;
c) colonie estive, montane e marine, per i figli;
d) attivita' fisicosportive e provvidenze di carattere sanitario anche a mezzo di consulenze ed assistenze specialistiche;
e) circoli, sale convegno ed analoghe strutture istituite presso comandi e reparti, con finalita' assistenziali e ricreative;
f) concorso alle spese di ricovero in case di riposo dei militari in congedo che abbiano prestato nel Corpo almeno venti anni di servizio effettivo o che siano stati congedati per infermita' contratta in servizio e per causa di esso nonche' dei loro familiari e dei familiari superstiti dei militari deceduti in servizio;
g) distribuzione di pacchi dono e somme di denaro ai militari ammalati o infortunati e ricoverati in luoghi di cura;
h) ripianamento, nei limiti fissati annualmente nel bilancio di previsione dal consiglio di amministrazione, di eventuali disavanzi di amministrazione del periodico 'Il Finanziere' e concessione, con l'obbligo di rimborso, di anticipazioni per far fronte a temporanee deficienze di cassa;
i) anticipazione, su richiesta dei comandanti di Corpo, ai reparti operanti in localita' disagiate, dei fondi occorrenti per l'acquisto dei viveri, combustibili ed altri generi indispensabili, con l'obbligo di rimborso entro un anno;
l) anticipazione, su richiesta dei comandanti di Corpo - riconosciuta valida dal comando generale - e con l'obbligo di rimborso entro due anni prorogabili di un altro anno, delle spese di impianto o di potenziamento degli spacci e dei soggiorni marini e montani;
m) concessione di medaglie ricordo ai militari che vengono collocati in congedo dopo aver prestato almeno venticinque anni di effettivo servizio nel Corpo;
n) concessione di prestiti ai militari in servizio, in relazione alle disponibilita' finanziarie ed al tempo durante il quale il richiedente e' obbligato al pagamento rateale del rimborso, sulla base delle disposizioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Le iniziative assistenziali previste al secondo comma, lettere a), b) e d), possono essere estese, qualora le disponibilita' lo consentano, ai familiari, ai militari in congedo che abbiano prestato almeno venti anni di effettivo servizio nella Guardia di finanza o che siano stati congedati per infermita' contratta e dipendente da causa di servizio, nonche' ai loro familiari e a quelli dei militari deceduti in servizio o per infermita' contratta e dipendente da causa di servizio.
Alle colonie previste dal secondo comma, lettera c), possono essere ammessi i figli dei militari in congedo o deceduti indicati al terzo comma.))

Statuto - art. 4

Art. 4.
Borse di studio
Le borse di studio ai figli dei militari in servizio e in congedo, che abbiano prestato nel Corpo almeno quindici anni di effettivo servizio o siano stati riformati per malattia contratta in servizio e per causa di esso, sono conferite per concorso, al quale sono ammessi i figli e gli orfani iscritti ad istituti d'istruzione secondaria, statali o riconosciuti dallo Stato, nonche' gli universitari che abbiano superato in ciascun anno di corso gli esami nelle materie del relativo piano di studio.
A tal fine sono compilate distinte graduatorie di merito per gli ammessi agli istituti d'istruzione secondaria e alle universita' di cui al comma precedente.
Nella formazione della graduatoria si tiene conto della votazione conseguita e della regolarita' nella progressione degli studi.
A parita' di punteggio per ciascuna categoria di concorrenti sono preferiti:
a) gli orfani;
b) i figli dei militari con maggior carico di famiglia;
c) i figli dei militari in congedo;
d) i figli di militari di minor grado;
e) i figli di militari con minor reddito familiare.

Statuto - art. 5

Art. 5.
Assicurazioni ed indennizzi
L'assicurazione dei militari addetti a servizi particolarmente rischiosi puo' essere stipulata sulla vita e sull'invalidita' dei medesimi o per danni a terzi, quando il relativo onere non sia per legge a carico dello Stato.
L'istituto assicuratore e' scelto a mezzo di apposita licitazione privata nei modi di legge.
Nel caso in cui il militare, per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere, abbia contratto grave invalidita' permanente, dalla quale sia derivata la cessazione del rapporto di impiego, il Fondo interviene a suo favore concedendo uno speciale indennizzo.
Anche ai superstiti di militari deceduti in attivita' di servizio, per infortunio non riconosciuto come dipendente da causa di servizio puo' essere concesso uno speciale indennizzo.
Annualmente in sede di delibera del bilancio di previsione sara' stabilita l'entita' dei due indennizzi.

Statuto - art. 6

Art. 6.
Sussidi
Il Fondo puo' concedere sussidi a domanda e su proposta, motivate e documentate, dei comandanti di Corpo ai militari in servizio ed a quelli in congedo che abbiano prestato non meno di nove anni di effettivo servizio o che siano stati riformati per malattia contratta in servizio e per causa di esso, alle loro vedove e agli orfani ed, in casi eccezionali, anche a congiunti.
Salvo i casi di particolari situazioni di disagio conseguenti o collegati ad infermita' o malattia grave e persistente dei militari e loro congiunti o superstiti, non si puo' erogare piu' di un sussidio, in un biennio, allo stesso beneficiario.
Gli orfani assistiti col pagamento della retta di convitto o con l'erogazione del contributo scolastico a norma dell'art. 2 del presente statuto, non possono fruire di sussidi allo stesso titolo.
L'ammontare massimo dei sussidi e' stabilito dal consiglio di amministrazione in sede di delibera del bilancio di previsione annuale.

Statuto - art. 7

Art. 7.
Indennita' di buonuscita
L'indennita' di buonuscita e' corrisposta, in aggiunta a quella liquidata dallo Stato in base alle norme vigenti, al militare con almeno nove anni di servizio effettivo alla data di ((cessazione definitiva dal servizio nel Corpo,))
Nei casi di collocamento in congedo per infermita' contratta e dipendente da causa di servizio l'indennita' e' ugualmente corrisposta anche se il militare non abbia compiuto un periodo di servizio di nove anni.
((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 5 APRILE 2000)) .
((Nei casi di collocamento in congedo per infermita' contratta e dipendente da causa di servizio, se il militare non ha compiuto un periodo di servizio di nove anni l'indennita' e' ugualmente corrisposta nella misura ragguagliata a dieci annualita'.))
La misura dell'indennita' per ciascun anno di servizio utile e' calcolata moltiplicando l'ammontare dello stanziamento iscritto in bilancio a tale effetto nell'anno finanziario cui e' corrisposta per il coefficiente 0,0000347.
Nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo l'indennita' minima da corrispondere e' ragguagliata a dieci annualita'.
((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 5 aprile 2000 (in G.U. 13/05/2000, n. 110) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la soppressione del comma 9 del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "il settimo e l'ottavo comma, sono sostituiti dai seguenti:
"A decorrere dal primo gennaio 1998, la misura dell'indennita' spettante al militare per ogni anno di servizio utile e' determinata dal consiglio di amministrazione per ciascun esercizio, entro il termine di approvazione del relativo rendiconto, dividendo il sessantacinque per cento delle entrate di cui all'art. 18, secondo comma, che relativamente allo stesso esercizio sono attribuite al fondo, per il totale degli anni di servizio maturati, ai fini dell'indennita', dai militari cessati dal servizio nell'esercizio medesimo.
Se il quoziente di cui al settimo comma, e' inferiore di oltre il dieci per cento al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, per raggiungere tale percentuale si provvede prelevando la somma occorrente dal fondo di riserva speciale, nei limiti del trenta per cento della consistenza della riserva stessa.
Se il quoziente di cui al settimo comma e' invece superiore al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, la parte eccedente e' destinata al fondo di riserva speciale.
La misura dell'indennita' stabilita dal consiglio di amministrazione alla data dell'approvazione del rendiconto e' definitiva. Nel caso in cui il quoziente indicato dal settimo comma sia inferiore di oltre il trenta per cento, anche tenendo conto del ricorso al fondo di riserva speciale di cui all'ottavo comma, al quoziente medio dei tre esercizi precedenti, la somma calcolata quale indennita' e' attribuita a titolo provvisorio e il conguaglio, fino a raggiungere tale percentuale, e' effettuato nei tre anni successivi destinando integralmente a tale esigenza le eccedenze di cui al nono comma. Se tali eccedenze non si verificano nel triennio l'indennita' gia' percepita assume carattere definitivo.
L'utilizzo delle eccedenze avviene con priorita' nei confronti dei militari cessati dal servizio negli esercizi precedenti.
Il termine di raffronto di cui all'ottavo, nono e decimo comma e' costituito:
a) per l'anno 1998, dalla misura dell'indennita' determinata per l'esercizio 1997;
b) per l'anno 1999, dalla misura dell'indennita' determinata per l'esercizio 1998;
c) per l'anno 2000, dalla media delle misure delle indennita' determinate per gli esercizi 1998 e 1999.
Entro centoventi giorni dall'acquisizione degli elementi necessari per la liquidazione dell'indennita', compresa l'aliquota d'imposta da applicare come determinata dall'ente liquidatore del trattamento principale ai sensi dell' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' corrisposto all'avente diritto un acconto pari al trenta per cento dell'importo dell'indennita' calcolato sulla base della misura determinata per l'esercizio precedente alla cessazione"".

Statuto - art. 8

Art. 8.
Contributi ad enti morali
Gli enti morali ai quali possono essere concessi contributi sono i seguenti:
a) Associazione nazionale dei finanzieri, eretta in ente morale con regio decreto 17 marzo 1929, n. 377 ;
b) museo storico della guardia di finanza, eretto in ente morale con regio decreto 7 aprile 1941, n. 403 ;
c) Cassa ufficiali istituita con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568 , e successive modificazioni;
d) Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza istituito con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568 , e successive modificazioni.
I contributi possono essere concessi in relazione ad effettive esigenze documentate volta per volta dagli enti anzidetti.

Statuto - art. 9

Art. 9.
Organi del Fondo
Gli organi del Fondo sono:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.

Statuto - art. 10

Art. 10.
Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione e' composto:
a) dal presidente;
b) dal vice-presidente;
c) da nove membri dei quali un colonnello, un tenente colonnello o maggiore, tre capitani o tenenti, due sottufficiali, due appuntati, tutti in servizio permanente o continuativo della guardia di finanza.
Esercita le funzioni di segretario del consiglio il capo della segreteria.
I membri sono nominati dal Ministro delle finanze su proposta del comandante generale della guardia di finanza, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Il consiglio e' convocato dal presidente in via ordinaria due volte al mese e in via straordinaria quando occorra, su invito del presidente ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
L'avviso di convocazione contiene gli argomenti posti all'ordine del giorno ed e' recapitato ai componenti del consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione a meno che non si tratti di convocazione urgente; nel qual caso l'avviso potra' essere recapitato 24 ore prima.
Il presidente puo' incaricare singoli componenti del consiglio di riferire su determinati affari.
Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
I verbali riportati integralmente nel registro delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
Il consigliere che dissenta dalle deliberazioni adottate dal consiglio ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

Statuto - art. 11

Art. 11.
Il consiglio di amministrazione:
a) ((approva)) il bilancio di previsione e relative variazioni ed il rendiconto generale annuale;
b) delibera le erogazioni previste dalla legge e dal presente statuto;
c) formula le proposte di modificazione da apportare allo statuto;
d) delibera l'investimento dei mezzi finanziari eccedenti le occorrenze della gestione annuale o provenienti dal rimborso dei titoli di proprieta', vendita di beni fruttiferi, lasciti da investire e stabilisce l'ammontare massimo cui puo' giungere il conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti;
e) delibera sull'ammissione degli orfani ai benefici dell'assistenza scolastica gratuita od a retta ridotta nonche' sulla sospensione o cessazione di tali forme di assistenza;
f) esercita tutte le altre funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.
((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 5 APRILE 2000)) .
Il Ministro delle finanze o un Sottosegretario da lui delegato puo' sempre assistere alle sedute del consiglio.

Statuto - art. 12

Art. 12.
Presidente
Presidente del Fondo e' il comandante generale della guardia di finanza.
Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Fondo;
b) provvede, per il tramite del segretario, alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
c) adotta i provvedimenti di urgenza, informandone il consiglio alla prima adunanza;
d) presenta al consiglio di amministrazione il progetto del bilancio di previsione e del rendiconto generale del Fondo;
e) vigila sulla gestione del bilancio e sull'amministrazione del patrimonio del Fondo.

Statuto - art. 13

Art. 13.
Vicepresidente
Vicepresidente del Fondo e' il comandante in seconda della guardia di finanza.
Egli sostituisce il presidente, nei casi di impedimento o di assenza, e lo coadiuva nell'assolvimento dei compiti di cui al precedente art. 12.

Statuto - art. 14

Art. 14.
Segretario
Il segretario del consiglio di amministrazione:
a) cura l'istruttoria degli affari da sottoporre al consiglio e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;
b) redige i verbali delle adunanze del consiglio di amministrazione curandone la trascrizione sull'apposito libro;
c) da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione osservando le direttive di massima o particolari impartite dal presidente;
d) cura la tenuta della contabilita' del Fondo, dei libri e della corrispondenza; conserva gli atti e i documenti relativi alla gestione;
e) e' consegnatario dei beni mobili ed immobili del Fondo;
f) provvede alla pubblicazione dei bilanci sul foglio d'ordini della guardia di finanza;
g) redige trimestralmente il conto delle riscossioni e dei pagamenti e lo invia al collegio dei revisori dei conti unitamente all'avviso di convocazione della seduta in cui il conto stesso e' sottoposto all'esame del consiglio di amministrazione per l'approvazione.
Il segretario ha la firma per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

Statuto - art. 15

Art. 15.
Collegio dei revisori
Il collegio dei revisori dei conti e' composto da:
a) due funzionari della carriera direttiva del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, con funzione di presidente;
b) due funzionari della carriera direttiva del Ministero delle finanze, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
c) un ufficiale superiore del servizio di amministrazione dell'Esercito, in servizio presso il comando generale della guardia di finanza.
I funzionari e l'ufficiale di cui alle lettere a) e c) sono designati, rispettivamente, dai Ministri del tesoro e della difesa e sono nominati, unitamente a quelli di cui alla lettera b), con decreto del Ministro delle finanze. Durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Statuto - art. 16

Art. 16.
Il collegio dei revisori dei conti, oltre a quanto e' contemplato dagli articoli 2403 , 2405 del codice civile :
((a) esamina i progetti del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale nonche' redige le pertinenti relazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei relativi documenti, che restituisce alla segreteria;))
b) controlla la regolare tenuta delle scritture contabili ed accerta la corrispondenza del conto consuntivo e del conto patrimoniale con le risultanze contabili di esercizio;
c) esegue ispezioni, anche a mezzo dei singoli componenti, sulla regolarita' della gestione ed effettua verifiche di cassa almeno ogni trimestre;
d) puo' assumere notizie e chiedere chiarimenti sull'andamento della gestione e/o in determinate questioni sia collegialmente che individualmente.
I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e formulano le osservazioni che ritengono utili nell'interesse del Fondo. Delle osservazioni, rilievi e accertamenti di cui ai commi precedenti del presente articolo si redige verbale che viene trascritto in apposito libro delle adunanze del collegio.
Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno tre membri fra cui il presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.
Le osservazioni del collegio sulla gestione del Fondo sono comunicate al presidente del consiglio di amministrazione per i provvedimenti di competenza. Nel caso di dissenso tra il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori il presidente del Fondo trasmette gli atti al ((Comando generale della Guardia di finanza)) per le decisioni.

Statuto - art. 17

Art. 17.
Patrimonio
Il patrimonio del Fondo e' costituito da:
a) beni mobili ed immobili di proprieta';
b) beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano per donazione o ad altro titolo;
c) titoli pubblici e privati acquisiti o acquisibili per investimento di disponibilita' finanziarie di cui alla lettera d) dell'art. 11 del presente statuto;
d) crediti e fondi in deposito o disponibili presso istituti di credito e in cassa.

Statuto - art. 18

Art. 18.
Entrate
Le entrate del Fondo sono correnti e in conto capitale.
Le entrate correnti sono costituite da:
a) redditi patrimoniali (fitti, interessi attivi, ecc.);
b) proventi istituzionali attribuiti al Fondo dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168 , e da qualsiasi altra disposizione precedente che ne preveda la devoluzione al Fondo massa della guardia di finanza nonche' dagli articoli 5 e 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734 ;
c) entrate eventuali e diverse.
Le entrate in conto capitale sono costituite da ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi, da rimborsi di titoli di proprieta', da lasciti e oblazioni in danaro con l'onere di investimento, da accensione di mutui e di prestiti per acquisizioni patrimoniali.
Le entrate di cui al primo comma del presente articolo vanno tenute distinte da quelle di cui il Fondo ha soltanto la temporanea disponibilita' e che si compensano con la spesa, dalle entrate affluenti in conti d'ordine e da quelle che danno luogo a contabilita' speciali quali proventi della vendita del periodico "Il Finanziere" ed altre simili.

Statuto - art. 19

Art. 19.
(Spese).
Le spese di esercizio sono correnti (o di funzionamento) e in conto capitale (o di investimento).
Le spese correnti sono costituite dalle erogazioni necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali del Fondo di cui agli articoli 2 e seguenti del capo I, dalle spese generali di amministrazione e dalle devoluzioni di entrate stabilite dalle norme vigenti.
Le spese per le finalita' dell'ente sono determinate in corrispondenza con le entrate acquisibili nell'anno, tenuto conto del presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente e, se necessario, delle disponibilita' del fondo di riserva previsto dall'art. 21, secondo comma.
((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 5 APRILE 2000)) .
Il presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio di previsione si riferisce e' determinato sulla base delle risultanze della gestione finanziaria al momento della formazione del bilancio di previsione e dei presumibili accertamenti ed impegni per il restante periodo dell'esercizio.
Quote non superiori al 5 per cento ed al 10 per cento delle entrate sono destinate, rispettivamente, a costituire il fondo di riserva ordinario ed il fondo di riserva speciale per indennita' di buonuscita previsti dall'art. 21.
Le spese correnti previste dal secondo comma vanno tenute distinte dalle spese che si compensano con le entrate e da quelle che sono iscritte in partite di giro e in contabilita' speciali in corrispondenza con le poste di entrata di uguale natura previste dall'art. 18.
Le spese in conto capitale sono costituite dagli oneri complessivi relativi all'acquisto di immobili, di titoli pubblici e privati e di altri beni fruttiferi.

Statuto - art. 20

Art. 20.
Bilancio di previsione
L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Entro il mese di ottobre il presidente presenta al consiglio di amministrazione il progetto del bilancio di previsione per l'esercizio successivo. La struttura del bilancio e' impostata in armonia con le classificazioni e distinzioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19.
Il consiglio esamina il bilancio nel suo insieme e nelle varie categorie di entrate e di spese, ne delibera il contenuto definitivo unitamente alla relazione illustrativa e lo comunica al collegio dei revisori per l'esame di sua competenza.
((Entro il mese di novembre il presidente presenta al consiglio di amministrazione il progetto del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, corredato della relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 16. La struttura del bilancio e' impostata in armonia con le classificazioni e distinzioni di cui agli articoli 18 e 19.)) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 5 aprile 2000 (in G.U. 13/05/2000, n. 110) ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che i commi quinto e sesto del presente articolo, sono sostituiti come segue: "Il consiglio esamina il bilancio nel suo insieme, nei singoli capitoli di entrate e di spese, e lo approva unitamente alla relazione illustrativa.
Entro dieci giorni dalla data della delibera, il bilancio, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, e' trasmesso al Comando generale della Guardia di finanza per l'approvazione nonche' al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed alla Corte dei conti - Sezione controllo enti."

Statuto - art. 21

Art. 21.
(Fondo di riserva).
Il fondo di riserva ordinario:
a) ha lo scopo di fronteggiare eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio per le spese obbligatorie e per le spese impreviste o non prevedibili in modo adeguato;
b) e' costituito dalla quota stabilita dall'art. 19, sesto comma;
c) e' utilizzato, su deliberazione del consiglio di amministrazione, esclusivamente nel corso dell'esercizio finanziario cui si riferisce.
Il fondo di riserva speciale:
a) ha il fine di assicurare la corresponsione dell'indennita' di buonuscita;
b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 5 APRILE 2000)) ;
c) e' alimentato dalla quota stabilita dall'art. 19, sesto comma, e dalle disponibilita' non impiegate per la realizzazione del programma annuale;
d) e' utilizzato su deliberazione del consiglio di amministrazione.

Statuto - art. 22

Art. 22.
Versamenti delle entrate
Le somme spettanti al Fondo sono versate in apposito conto corrente postale ad esso intestato a norma dell' art. 67-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 .
Sulla base dei bollettini di allibramento per accrediti nel conto corrente postale il capo della segreteria emette apposita reversale settimanale, alla quale unisce i bollettini ricevuti per le occorrenti registrazioni contabili in entrata ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione.
Per le esigenze della gestione possono essere effettuati trasferimenti di somme dal conto corrente postale a conti correnti bancari.

Statuto - art. 23

Art. 23.
Gestione
Per le occorrenze immediate della gestione il capo della segreteria dispone prelevamenti in contanti dal conto corrente postale e bancario mediante assegno tratto sullo stesso conto, previa emissione di ordinativo o mandato di pagamento a firma del presidente del Fondo o del vice presidente, a norma degli articoli 12 e 13.
Reversali e mandati si staccano da appositi bollettari a madre e figlia. Essi sono controfirmati dal segretario del Fondo.
Le somme prelevate in contanti a termine del precedente primo comma sono registrate in apposito libro-cassa, nel quale sono annotati anche i pagamenti con esse effettuati. I pagamenti di spesa correnti e in conto capitale deliberati dal consiglio di amministrazione o disposti dal presidente in casi urgenti e indifferibili si effettuano mediante assegno postale intestato al creditore, oppure con assegno circolare non trasferibile previo accredito dei fondi in un conto corrente aperto presso un istituto di credito di diritto pubblico o una banca di interesse nazionale.
L'emissione di assegno postale e/o la richiesta di assegno circolare sono effettuate in base ad ordinativo di pagamento o mandato a firma del presidente o del vice presidente e controfirmati a norma del precedente secondo comma.
Il trasferimento di fondi dal conto corrente postale al conto aperto presso l'istituto di credito o banca di cui al precedente terzo comma, ovvero presso la Cassa depositi e prestiti a termini del precedente art. 11, lettera d), possono disporsi anche periodicamente, in relazione alle esigenze di gestione, su proposta del capo della segreteria per assicurare maggior correntezza alle operazioni di esercizio.

Statuto - art. 24

Art. 24.
Uffici di segreteria e cassa
Agli adempimenti amministrativi e contabili per la gestione finanziaria e l'amministrazione del patrimonio del Fondo provvede l'ufficio di segreteria diretto dal segretario del consiglio di amministrazione, ufficiale superiore della guardia di finanza, di cui al secondo comma dell'art. 10 e dell'art. 14 dello statuto.
Un ufficiale o un maresciallo e' preposto alla cassa del Fondo, alle dirette dipendenze del capo dell'ufficio di segreteria.
Segretario e cassiere sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. L'ufficio di segreteria e la cassa funzionano presso il comando generale della guardia di finanza.

Statuto - art. 25

Art. 25.
Rendiconto generale
Il rendiconto generale e' costituito dal conto consuntivo della gestione finanziaria e dalla situazione patrimoniale integrata dal conto economico.
Il conto consuntivo pone in evidenza i risultati della gestione finanziaria in termini di riscossioni e di pagamenti. Esso chiude in pareggio o con avanzo di amministrazione, il quale sostituisce quello presunto iscritto nel bilancio di previsione del nuovo anno finanziario.
((Tra i componenti passivi della situazione patrimoniale e' iscritto il fondo di riserva speciale previsto dall'art. 21, secondo comma.))
La situazione patrimoniale espone i componenti attivi e passivi del patrimonio del Fondo quali risultano all'inizio e al termine dell'anno finanziario.
Tra i componenti passivi della situazione patrimoniale e' iscritto il fondo di riserva per l'indennita' di buonuscita, al quale confluiscono le disponibilita' dell'apposito capitolo del bilancio, non utilizzate nell'anno. Tale fondo speciale puo' essere utilizzato su delibera del consiglio di amministrazione per le finalita' di cui al penultimo comma dell'art. 7.
Il conto economico pone in evidenza le risultanze della gestione patrimoniale conseguenti alla gestione finanziaria e costituisce il documento di raccordo tra le due gestioni.

Statuto - art. 26

Art. 26.
Presentazione ed approvazione del rendiconto generale
((Entro il trenta aprile il presidente presenta al consiglio di amministrazione il rendiconto generale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente, corredato della relazione del collegio dei revisori di cui alla lettera a) dell'art. 16. Il consiglio lo esamina e lo approva unitamente alla relazione illustrativa, nella quale sono esposti i fatti di maggior rilievo e le cause dei risultati, sono formulate proposte dirette a migliorare e sviluppare le attivita' e le iniziative per le finalita' istituzionali del Fondo.)) ((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 5 APRILE 2000)) .
((Entro dieci giorni dalla data della delibera, il conto consuntivo, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, e' trasmesso al Comando generale della Guardia di finanza per l'approvazione e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonche' alla Corte dei conti - Sezione controllo enti.))

Statuto - art. 27

Art. 27
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL DECRETO 5 APRILE 2000))

Statuto - art. 28

Art. 28.
Vigilanza
Il Fondo di assistenza per i finanzieri e' posto sotto la vigilanza del Ministro delle finanze, il quale puo' impartire direttive di massima per la impostazione del programma annuale di assistenza dell'ente, ordinare ispezioni sulla gestione finanziaria e sull'amministrazione del patrimonio sia a mezzo di funzionari del Ministero delle finanze sia con richiesta, allo stesso fine, alla Ragioneria generale dello Stato, a norma dell' art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037 ; chiedere in qualsiasi momento al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori dati, notizie e documenti sull'attivita' e sulle risultanze di gestione; variare le percentuali di assegnazione delle entrate correnti ai vari capitoli di spesa, su proposta motivata dallo stesso consiglio di amministrazione, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'art. 7 per l'indennita' di buonuscita.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/12/1978, n. 351 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Statuto - art. 29

Art. 29.
Disposizioni transitorie
Le disposizioni del presente statuto entrano in vigore il 1 gennaio successivo alla data della sua approvazione.
Il consiglio di amministrazione, l'ufficio segreteria e la cassa del fondo per le operazioni e scritture contabili e per la formazione del rendiconto generale si conformeranno alle disposizioni dei capi III e IV con inizio dalla stessa data, ristrutturando il bilancio di previsione eventualmente gia' approvato ai fini della compilazione del rendiconto stesso.
Il Ministro delle finanze
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